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CONCORSO MAGISTRATURA 15 GIUGNO TRACCE
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Da: Dami6622/09/2011 11:04:39
Cari "colleghi", vi offro uno spunto di studio per il prossimo concorso.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione. (Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 1 giugno 2011, n. 21839)
- Cassazione Penale: è reato pubblicare il numero di cellulare on line senza consenso Che sanzione è comminata dal nostro ordinamento al soggetto che si rende responsabile della pubblicazione su Internet del numero di cellulare di un soggetto che non ha prestato consenso? Il caso di specie è così sintetizzabile: nel corso di un colloquio in una chat line Tizio, utilizzando il nickname che lo identifica, si inserisce in un canale chat privato gestito da Caio, intrattenendo con lo stesso una conversazione virtuale poi degenerata (seguita, in particolare, da una telefonata di insulti rivolti da Tizio a Caio) e diffondendo sulla chat pubblica il numero dell'utenza cellulare di Caio, del quale era venuto in possesso durante quel colloquio. La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputato, confermando sostanzialmente le pronunce di primo e secondo grado che avevano ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 167 della L. 196/03 (diffusione di dati sensibili) e condannato l'imputato alla pena - condizionalmente sospesa - di mesi quattro di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche e con la diminuzione per il rito applicato. Secondo la Cassazione, in merito al "raggio di azione dell'art. 167 della Legge 196/03", "Ad una semplice lettura della norma punitiva, l'incipit "chiunque" già esclude in radice una interpretazione in senso restrittivo riferita ai destinatari: ma, anche a voler ricollegare l'art. 167 all'art. 4, è evidente che, laddove si parla di persona fisica, ci si intende riferire al soggetto privato in sé considerato, e non solo a quello che svolga un compito, per così dire, istituzionale, di depositario della tenuta dei dati sensibili e delle loro modalità di utilizzazione all'esterno: una interpretazione siffatta finirebbe con l'esonerare in modo irragionevole dall'area penale tutti i soggetti privati, così permettendo quella massiccia diffusione di dati personali che il legislatore, invece, tende ad evitare. Può quindi affermarsi senza tema di smentita che l'assoggettamento alla norma in tema di divieto di diffusione di dati sensibili riguardi tutti indistintamente i soggetti entrati in possesso di dati, i quali saranno tenuti a rispettare sacralmente la privacy di altri soggetti con i primi entrati in contatto, al fine di assicurare un corretto trattamento di quei dati senza arbitri o pericolose intrusioni. Né la punibilità - in caso di indebita diffusione dei dati - può dirsi esclusa se il soggetto detentore del dato abbia ciò acquisito in via casuale, in quanto la norma non punisce di certo il recepimento del dato, quanto la sua indebita diffusione.

Da: nel vortice23/09/2011 14:05:44
perchè questo spunto????

Da: io28/09/2011 12:30:42
avete novità delle correzioni?

Da: ...28/09/2011 14:44:27
Da mondo giudiziario...al 26 settembre: un 600 e passa corretti,un 124 passati,percentuale raddoppiata di chi passa,rispetto all'anno scorso ed i consegnanti sono la metà;l'anno scorso passava il 10 per cento,quest'anno per ora quasi il 20 per cento,non uno su dieci ma addirittura uno su cinque...c'è da sperare

Da: C''è da fidarsi???28/09/2011 23:08:02
C'è da fidarsi delle cifre e statistiche  correzioni pubblicate via via on line? mg, il corsista on line, iusforwin, etc?
Nn è che a risultati pubblicati si scopre che la% era gonfiata, e anziché passare il 20%, ne è passato il 10 o 8%?

Le tracce erano così tecniche, e astruse... Cmq incocriamo le dita...x una persona a cui tengo molto.

Da: Concorrente 29/09/2011 18:10:06
Domanda: come fa "Mondo giudiziario" ad avere questi dati?
La fase della correzione non dovrebbe essere segreta?

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
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Da: cozzaro nero29/09/2011 18:16:08
ecco... anche io vorrei saperlo... o tali informazioni sono di dominio pubblico oppure non le dovrebbe sapere nessuno.

Non mi sembra il massimo che qualcuno le acquisisca in qualche modo e le utilizzi per aumentare i propri guadagni (aumentare le vendite di riviste o giornali). mah...

Da: spread30/09/2011 08:15:45
relative al numero dei compiti corretti e degli ammessi agli orali non sono coperte da segreto né sono riservate.
ovviamente la commissione, essendo priva di un proprio ufficio stampa . . ., non comunica ufficialmente i dati nel corso delle correzioni.
le notizie fornite da MG non sono ufficiali, anche se di norma assai attendibili.
faccio davvero fatica a capire cosa ci sia di scandaloso se una rivista fornisce (anche allo scopo di aumentare il proprio appeal) informazioni non coperte da alcun obbligo di segretezza; o forse voi conoscete norme che a me sfuggono?
aggiungo che queste informazioni sono già di dominio pubblico, tanto è vero che sono acquisibili su tutti i forum o i siti dedicati . . .

Da: spread30/09/2011 08:16:34
edit "le notizie relative" . . .

Da: Concorrente 30/09/2011 16:50:20
Nel momento in cui qualcuno le pubblico è ovvio che siano di dominio pubblico!
Il punto non è lo scandalo di utilizzare tale informazioni, ma proprio di renderle pubbliche: se fosse vero ciò che scrive "spread" allora perchè non comunicare anche i nominativi dei redattori degli elaborati già corretti?

Da: cozzaro nero30/09/2011 17:01:43
eh no... qui confondete il diritto con la morale/etica... ma chi ha parlato di leggi? Comunque non voglio dilungarmi su discorsi filosofici che qui sul forum lasciano il tempo che trovano.

Le notizie se fossero di dominio pubblico tutti le potrebbero liberamente reperire. Invece qui non si sa come ... qualcuno riesce a carpire notizie che la commissione non pubblica! Sono notizie acquisite privatamente e poi diffuse non a tutto il "pubblico" ma solo a coloro che comprano la rivista, poi se questi ultimi, a loro discrezione, diffondono i dati è un altro paio di maniche. E' una cosa ben diversa.

Infine, occorre distinguere la diffusione di dati anonimi in forma aggregata dai dati che rendono individuabile la persona.

Alla fine della fiera, ripeto quanto già detto in un precedete msg, o i dati sono distribuiti a tutti o a nessuno. E mi riferisco ragioni di opportunità (se non di giustizia) ... il diritto lo lascio agli altri :)

Da: Concorrente 30/09/2011 18:34:10
Ecco una traccia!

Tutelabilità e profili risarcitori della diffusione di dati anonimi in forma aggregata, con particolare riferimenti agli addentellati delle riviste tipo "mondo giudiziario".



Da: spread30/09/2011 19:56:27
fate un bel po' di confusione, visto che confondete le informazioni relative al numero dei compiti corretti (non coperte da segreto) - coinvolgendovi addirittura l'etica e la morale -  con quelle relative all'identità dei redattori degli elaborati, dimostrando così di non conoscere neppure la procedura che regola la correzione dei compiti.
singolare poi ritenere che non sia di dominio pubblico una notizia pubblicata su una rivista.

Da: Ulteriori aggiornam02/10/2011 10:46:26
ANDAMENTO DELLE CORREZIONI

Inizio correzioni: 30-06-2011
Partecipanti: 4.195
Consegnanti: 1.731
Corretti: 716
Ammessi agli orali: 143
Bocciati: 573
Da correggere: 1.015
Percentuale: 19,97%

Da: per concorrente e gli altri02/10/2011 11:25:29
Sono anni che su mondo giudiziario vengono riportate le proiezioni circa l'andamento delle correzioni.
Questi dati sono forniti direttamente dal ministero.
Insomma non c'è nulla di sospetto e, anzi, forse è una delle poche cose sensate di questo concorso.
Non vedo perchè poi questi dati dovrebbero essere resi pubblici dalla commissione.
L'unica cosa pubblica, mi risulta, è solo la pubblicazione dei risultati.
Se una rivista riesce ad acquisire in forma del tutto lecita, e cioè mediante un accordo, questi dati non vedo cosa ci sia di illegale.
Ciò va a discapito di chi non è abbonato???
Non mi pare.
Anzi bisognerebbe ringraziare gli abbonati alla rivista che ci rigirano "gratuitamente" queste informazioni.
Tra l'altro anche sulla pubblicazione dei risultati si è avuta un'innovazione al precendete concorso.
Mentre infatti prima veniva esposta solo davanti al ministero la pubblicazione dei risultati (sicchè collegandosi sul sito si poteva conoscere solo il proprio risultato), all'ultimo concorso, invece, sul sito del ministero è apparso l'elenco di tutti i consegnanti (idonei e non) con le relative votazioni. 

Da: traccia di diritto civile03/10/2011 20:51:05
A distanza di mesi intervengo per dare delle indicazioni sul modo in cui la traccia di civile dovesse essere svolta.
Ricordiamo, in primis, il titolo: "Profili e limiti di derogabilità alle prescrizioni legali in materia di nullità negoziali".
Ebbene la traccia richiedeva, innanzitutto, una ricostruzione relativa al diverso regime delle norme imperative (inderogabili) e di quelle dispositive per definizione derogabili da una diversa volontà delle parti.
Tale distinzione perde, tuttavia, di rilevanza con riferimento agli "effetti" e cioè a dire al "riconoscimento" della norma da parte dell'ordinamento.
Sicchè i privati non possono sottrarsi a ciò che stabilisce la norma dispositiva, una volta che essa abbia trovato applicazione, invocando un'inespressa difforme volontà.
Chiarita così tale distinzione occorreva concentrarsi sul regime civilistico della nullità (anche parziale) evidenziandone, in primis, i tratti morfologici e le finalità e poi la sua "frantumazione" in un sistema plurale e dinamico.
In particolare le nuove nullità di derivazione europea altro non sono che una deroga abusiva dei privati (rectius il contraente forte) al diritto dispositivo.
Sicchè la loro nullità può essere derogata e, quindi, superata, o in um momento "pregiuridico" per un'espressa concorde volontà dei privati che, accorgendosi dell'abuso e, quindi, della vessatorietà della clausola che intendono porre in essere, la sostituiscano con quella non abusiva (e cioè con la norma dispositiva abusivamente derogata) o in una fase successiva ad opera del giudice che sostituisce la clausola vessatoria, frutto di deroga abusiva al diritto dispositivo, con il diritto dispositivo abusivamente derogato.
In realtà la ricostruzione migliore è quella che lascia al giudice tale potere perchè più rispondente al sistema e alla nuova realtà economica.
E' infatti da escludere che i privati si accordino per porre in essere la norma dispositiva anzichè la sua deroga abusiva.
Se ciò accadesse non avrebbero ragione di esistere le stesse nullità protezionistiche perchè ciò porterebbe ad immaginare un mercato "puro" in cui tutti i contraenti improntano i loro comportamenti secondo una logica di correttezza e rispetto reciproco.
Ma le clausole vessatorie esistono proprio perchè esistono gli "abusi" e le prevaricazioni.
Se il contraente forte pone in essere una clausola abusiva perchè mai dovrebbe poi redimersi e seguire un comportamento corretto accordandosi con la controparte per eliminare l'abuso?
La clausola è abusiva perchè così ha voluto (unilateralmente) il soggetto più forte.
Del resto che tipo di accordo si può configurare atteso che il contraente debole, nella maggior parte dei casi, o non è a conoscenza della vessatorietà delle clausole o non ha le competenze giuridiche per contrattare con la parte forte al fine dell'eliminazione dell'abuso.
Ma ve lo immaginate un fruttivendolo o un idraulico che, andando a comprare un frigorifero, si accorgano dell'abusività di alcune clausole presenti in un contratto standard e si mettano a contrattare con la multinazionale e il suo studio legale per sostituire le clausole inique con quelle "giuste" in modo da rendere proporzionato il contratto?
Queste considerazioni vogliono semplicemente dimostrare che una derogabilità delle prescizioni legali in tema di nullità da parte dei privati è (in linea teorica) possibile ma in pratica insostenibile.
Il discorso andava fatto più nell'ottica di un controllo ordinamentale sugli abusi e, quindi, di un intervento in via eteronoma sul contratto volto a superare la nullità delle clausole abusive al fine di un riequilibrio del contratto.

Da: marik403/10/2011 21:44:34
hai per caso letto la soluzione della traccia su www.jus..to..win..?
cmq concordo con la tua ricostruzione...

Da: traccia di diritto civile03/10/2011 23:20:19
No per carità... tra l'altro mi sembra che la soluzione proposta su quel sito non dice nulla e non abbia nulla da condivedere con la mia

Da: traccia civile04/10/2011 14:09:40
scusate ragazzi, ma chi ha parlato delle ipotesi pattizie di derogabilità potrebbe fare alcuni esempi o indicare di massima di cosa ha parlato? vi ringrazio in anticipo! io ho incentrato il tema sulla derogabilità di tipo legale o giudiziale...  leggendo sui vari forum mi sembra di capire che sia proprio quella di civile la traccia che ha destato più interpretazioni e dubbi! c'è solo da sperare, a questo punto, che i criteri di correzione non siano eccessivamente rigidi.

Da: ...04/10/2011 18:38:50
io il tema l'ho svolto così:1423 c.c. regola, ovvero, inammissibilità della convalida del negozio nullo (richiami contenuti nella disposizione: 590, 799, 2332 5comma, 2377 4comma)casi espressi di deroga (ovvero di eccezione alla regola) in cui il legislatore (e solo lui) a determinati fini riconosce alle parti la possibilità di dare esecuzione (cioè di consentire la produzione degli effetti ) ad un negozio nullo (es. per salvaguardare la volontà testamentaria)...
Altro caso da me indicato: art 2126 c.c. qui ho citato la deroga e i suoi limiti (causa ovvero oggetto illecito).
Ho citato anche altre disposizioni, perchè secondo me il tema era piuttosto casistico.
Detto questo, accetto confronto su ciò che ho scritto e mi piacerebbe che la discussione (almeno con me) sia costruttiva e critica non offensiva.

Da: traccia di diritto civile04/10/2011 19:59:26
Non condivido questa tua ricostruzione.
Questo perchè, a mio avviso, la traccia non doveva risolversi in un mero richiamo alle "deroghe" cioè ai casi in cui il regime della nullità è espressamente derogato dal legislatore.
Così facendo, cioè, il tema si risolve in una sorta di "elenco": non c'è alcuna opera ricostruttiva e nessuna questione esegetica di particolare rilievo.
Peraltro la traccia riferisce la derogabilità alle prescrizioni legali tutte considerate e, quindi, a rigore, alle stesse deroghe da te indicate.
Io ritengo, invece, che la derogabilità fosse da intendersi nel senso letterale del termine e cioè nella possibilità di superare e quindi derogare delle norme che prevedono dei divieti e, quindi, delle nullità.
Per il resto mi sono già espresso sul come dovesse operare tale derogabilità.
 

Da: marikk07/10/2011 10:58:18
qualcuno andrà alla lezione gratuita del corso jus-..to..win..oggi pomeriggio? fatemi sapere...

Da: ...07/10/2011 12:24:53
sarà sbagliata la mia ricostruzione (spero di no) ma non era un mero richiamo alle deroghe (che comunque sono tali solo se, a mio avviso, sono previste dal legislatore).
Non ho ben capito il tuo discorso sulle norme dispositive, e secondo me le nullità di protezione non c'entrano niente.
Comunque essere troppo complicati non credo che paghi.
vedete i compiti gentilmente pubblicati dagli ammessi sul sito cononcorsoinmagistratura.it, tutti chiari, ma niente di trascendentale, collegamenti tra istituti e ricostruzione da codice (che già secondo me è difficile).
I casi da me citati (codice alla mano) significano che in alcuni casi un certo negozio affetto da nullità contrariamente alla regola sulla impossiblità di produrre effetti, li può produrre (es. diritto alla retribuzione già maturata in rapporto nullo per motivi diversi dall'illiceità della causa o dell'oggetto).
Non esiste, a mio avviso, una nullità derogabile solo per volontà delle parti (non ha senso), dato che può essere fatta valere da chiunque abbia interesse (le nullità europee di protezione sono eccezioni limitate ad alcune categorie non estensibili analogiamente perchè norme eccezionali....tant'è che alcune dottrina preferisce parlare di inefficacia piuttosto che di nullità)....avete casi che dimostrano il contrario? citateli 

Da: già07/10/2011 12:28:46
ciao a tutti
vorrei prepararmi per il prossimo concorso.
mi indicate quali sono i migliori libri da cui studiare?

Da: io08/10/2011 13:09:41
novità sull'andamento delle correzioni?

Da: per marikk10/10/2011 20:48:57
io sono andata alla prima lezione gratuita di justwin le mie impressioni sono molto buone infatti abbiamo deciso di iscriverci con la mia collega..

Da: coevo ex tunc10/10/2011 21:20:42
sono un giovane concorsista in magistratura. cerco ragazze concorsiste nella zona di Milano. no g.e.i.e.

Da: andamento correzioni14/10/2011 11:43:40
Fonte: MG del 17 ottobre
Corretti 814
Idonei: 164

Da: :O14/10/2011 14:11:11
17 ottobre??? ci prendi in giro? XD

Da: mob14/10/2011 17:13:25
non vi prende in giro; mondo giudiziario comunica  via mail una copia in pdf del giornale il mercoledì precedente l'uscita del cartaceo, che avviene di lunedì.

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