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Corsi oss in Campania
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Da: LadyGaGa | 05/06/2011 19:55:21 |
Il Tar ordina alla Regione Campania l'applicazione della legge Regionale n. 21 / 2006 (AVVIO DEI CORSI GRATUITI DI OSS NELLA REGIONE CAMPANIA) Con la sentenza n. 27114 del 9/12/2010 il TAR della Campania sezione 8, accogliendo il ricorso presentato da alcuni cittadini, attraverso la R.d.B./USB, ha condannato la Regione per non aver avviato i corsi gratuiti di OSS, come previsto dalla legge Regionale, ed ha ordinato di avviare i suddetti corsi entro 30 giorni. In mancanza del quale, sarà dato l'incarico a farlo al Prefetto di Napoli, già nominato commissario ad acta per tale adempimento. Entro 30 giorni la Regione dovrà dare il via ai corsi, se ciò non avverrà sarà compito del Prefetto, nominato dal Giudice commissario ad Acta, predisporre l'avvio dei corsi. Una vittoria dei cittadini, che attraverso la USB , avevano fatto ricorso al TAR, contro il blocco dei corsi. La USB ha immediatamente chiesto alla Regione di rispettare la sentenza del TAR. La formazione pubblica e gratuita dei cittadini è un diritto, la USB è da sempre contro la gestione affaristica e clientelare della formazione professionale, diritto sancito da una legge regionale N. 27114/2010 REG.SEN. N. 01798/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1798 del 2010, proposto da: Anna Agozzino, Fabiana Arena, Giovanni Barile, Gianantonio Caracciolo, Raffaela Cennamo, Claudia Cosenza, Ciro Cuciniello, Raffaele Esposito, Salvatore Girella, Fortuna Lembo, Michele Michelino, Salvatore Michelino, Angelo Quattromani, Nunzia Sarnelli, Maria Scala, Loredana Selcia, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Tozzi, con domicilio eletto presso Luca Tozzi in Napoli, via Toledo N. 323; contro Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Palma, con domicilio eletto presso Rosaria Palma in Napoli, via S.Lucia 81 /Avv.Ra Reg.; per l'esecuzione del giudicato e per l'ottemperanza su sentenza n. 21322/08 del Tar Campania sez. 8 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Considerato che parte ricorrente agisce per l'esecuzione della sentenza n. 21322/08 647, emessa dal T.A.R. Campania, VIII Sezione di Napoli, sul ricorso r.g. 4560/08, con cui, in accoglimento di quest'ultimo, si ordinava all'amministrazione intimata di assumere un provvedimento espresso sulla istanza dei ricorrenti (volta all'emanazione di un nuovo bando di ammissione al programma di formazione professionale per operatore socio sanitario per soggetti non dipendenti da strutture sanitarie ex L.R. n. 21/2006) entro trenta giorni dalla data di comunicazione di detta decisione; Considerato che l'istanza deve ritenersi ritualmente introdotta e fondata, stante la perdurante inerzia dell'amministrazione regionale a seguito del passaggio in giudicato della menzionate decisione e della diffida stragiudiziale del 24.11.2009; Considerato che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue; P.Q.M. accoglie la proposta domanda di esecuzione della sentenza n. 21332/08 e di nomina del Commissario ad acta e, per l'effetto, assegna al competente dirigente della Regione Campania il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza; per il caso di ulteriore e persistente inottemperanza a tanto provvederà il Prefetto della provincia di Napoli o un suo delegato, munito di adeguata competenza, fin d'ora nominato commissario ad acta il quale provvederà nell'ulteriore termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti da apposita istanza di parte ricorrente. Condanna l'amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 1000,00 (mille). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati: Antonino Savo Amodio, Presidente Alessandro Pagano, Consigliere Carlo Buonauro, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 09/12/2010 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) Questo vale SOLO se la Regione ha i FONDI necessari per avviarli, ma essendo in ROSSO profondo, la stessa può DELEGARE. E' previsto nella Legge, per cui è una sentenza che lascia il tempo che trova, tant'è che da Dicembre 2010, non mi risulta siano partiti corsi.... | |
Da: tienici aggiornati cmq... | 05/06/2011 20:39:34 |
grazie | |
Da: come fare fax rinuncia espressa | 05/06/2011 20:46:35 |
FAX RINUNCIA ESPRESSA da INAIL 404 è un bene per far scorrere la graduatoria non reca danno a nessuno chi è indeciso ovviamente è libero di non farlo ci mancherebbe! è un sacrosanto diritto! ma ci sono casi e casi.. ad esempio chi lavora già in altri enti e si trova bene sia nell'ente che nella città in cui lavora in tal caso può, se vuole, fare fax di rinuncia espressa come consigliato dallo stesso ufficio concorsi e noi gli saremo grati per la sua educazione e cortesia. saluti dagli assumendi inail grazie per la solidarietà chi di noi è interessato a rinunciare farà lo stesso per favorire lo scorrimento delle altre graduatorie. DUNQUE chi vorrà potrà inviare il fax di rinuncia all'ufficio concorsi INAIL dopo avedr ricevuto la raccomandate. ancora grazie | |
Da: inglese mariassunta | 27/09/2012 12:21:50 |