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IDONEI DEL CONCORSO PER ASSISTENTI TECNICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Da: RACCOLTA ADESIONI RICORSO | 30/01/2012 00:57:40 |
RACCOLTA ADESIONI DI IDONEI ASSISTENTI TECNICI B3 PER LA REALIZZAZIONE DEL RICORSO AVVERSO IL BANDO DI OPERATORE TECNICO A CAUSA DELLA RICLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE CHE UNIFICA LE FIGURE DI ASSISTENTE ED OPERATORE.....È NECESSARIA L'ADESIONE DI PIÙ PERSONE NECESSARIE PER POTER DARE IL VIA IL RICORSO(piu siamo meno paghiamo) ..comitatoassistenti@hotmail.it .....entro il 18 febbraio | |
Da: sax | 31/01/2012 00:49:17 |
Non pensare che al Minisitero siano così cretini, perchè anche lì hanno l ufficio legale e avvocatura che si occupa di queste cose. Prima di fare ricorso fatti trovare dal tuo legale delle precendenti sentenze simili a questo caso, perchè in caso contrario qualora le sentenze fosse sfaveroveli sicuro che il ricorso lo perdi. Se vuoi fare ricorso, va bene, ma di al tuo legale di trovare sentenze simili, e che ti danno ragione, perchè solo così potresti avere la possibilità di vincere e se le stesse sono contrarie lascia stare a priori, perchè oltre che a perdere risparmieresti anche dei soldi sia dall'avvocato che in caso di soccobenza davanti al Tar dove dovrai ripagare le spese legale del resistente e cioè del Ministero. Prima trova delle sentenze a fovare simile all'oggetto del ricorso che vuoi fare e poi fai il ricorso, se no rischi di buttare soldi inutili. | |
Da: sax | 31/01/2012 01:00:48 |
Già cn questa sentenza rischi di perdere il tuo ricorso in quanto non puoi obbligare una PA ad assumere idonei ed è nel suo potere discrezionale fare ciò che meglio crede... Non tener conto di quello che dice il tuo avvocato perchè tanto a lui se perdi o vinci sempre che lo devi pagare ma fatti trovare sentenze simili al tuo caso, perche se no il ricorso lo perdi. Ho letto he voi idonei volete essere assunti dalla graduatoria del vecchio concorso e impedire la nuova classificazione...leggi questa sentenza e già a priori puoi capire quante possibilità hai di vincere questo ricorso (per me molto poche). Consiglio di Stato, sezione Quarta, sentenza 27 luglio 2010 n. 4911 La posizione vantata dal soggetto risultato idoneo in graduatoria, a seguito dell'espletamento di un pubblico concorso, non ha natura e consistenza di un diritto soggettivo, ma di mera aspettativa, essendo il c.d. scorrimento della graduatoria una facoltà eccezionale (e non un obbligo dell'Amministrazione) e perciò espressione del suo ampio potere discrezionale. Poichè il c.d. scorrimento della graduatoria di un concorso - all'evidente fine di procedere all'assunzione degli idonei - costituisce frutto di un ampio potere discrezionale, impinge nel merito dell'azione amministrativa e si sottrae al sindacato di legittimità del giudice amministrativo la scelta della P.A. di indire un nuovo concorso piuttosto che utilizzare una graduatoria ancora valida ed efficace. | |
Da: le sentenze ci sono | 31/01/2012 18:26:13 |
le sentenze sono gia trovate sentenza dell'anno scorso della corte di cassazione(che ha piu valore di quella del tar ed è l'ultima tra l'altro) di un idoneo dirigente che nonostante la graduatoria scaduta ha annullato il concorso che era iniziato per il suo stesso profilo perche lui riteneva di avere diritto di essere assunto (e la graduatoria era addirittura non prorogata) . con graduatoria prorogata è molto piu semplice. anche il tar poi ha riconosciuto che si potrebbero fare nuovi concorsi anche se ci sono graduatorie di idonei ma solo se si richiedono qualifiche piu elevate per migliorare la pubblica amministrazione(ed in ogni caso la corte di cassazione ha detto che il nuovo concorso è sempre incostituzionale se ci sono degli idonei in quanto si spendono soldi che si potrebbero risparmiare ....principio costituzionale di buona amministrazione)...le sentenze le ho e quelli che hanno fatto ricorso lo hanno fatto contro pubbliche amministrazioni e anche ministeri....e hanno vinto. probabilmente sei una delle persone che ha la riserva dei posti visto il tuo interesse a mettere timori a chi vuole difendere i propri diritti | |
Da: le sentenze ci sono | 31/01/2012 18:41:55 |
la sentenze a cui mi riferisco sono del 2011 ,quindi recenti inoltre ci sono adesso delle leggi che esprimono la priorità di assumere tra gli idonei piuttosto che da altri concorsi | |
Da: agli idonei | 31/01/2012 18:47:58 |
pr quanto riguarda le spese se siamo in tanti costa poco sia se si vince che se si dovesse perdere ma è importante il numero | |
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Da: agli idonei | 31/01/2012 19:06:01 |
la sentenza pubblicata anche se sorpassata da altre sentenzi piu recenti dice anche che la pubblica amministrazione è libera di decidere di fare nuovi concorsi salva la sussistenza di macroscopici vizi di eccesso di potere per arbitrarietŕ, irrazionalitŕ, irragionevolezza e travisamento dei fatti. sembra irragionevole e irrazionale perché le graduatorie di tutta italia vengono prorogate tutte insieme con il decreto mille proroghe e il prossimo anno anche quella di assistente verrà prorogata ma il paradosso sarà che ci sara una graduatoria per lo stesso profilo contemporaneamente vigente. irragionevole perché lo stato ha deciso di privilegiare ai concorsi le graduatorie degli idonei discriminatorio perché tutte le graduatorie vengono prorogate con lo scopo dell'assunzione allo sblocco delle assunzioni e dovrebbe essere cosi anche per questa ma comunque ci sono sentenze piu recenti che dicono quanto ho detto sopra negli altri post | |
Da: sax | 01/02/2012 01:20:12 |
conosco anchio quelle sentenze, ma te ne posso postare altrettante che ti danno contro in quanto deve uscire una legge ben precisa che obblighi le PA a esaurire le graduatorie prima di indire nuovi concorsi, ( e il decreto mille proroghe non è sufficente) e ad ora non esiste nessuna legge che obbliga la PA.... questa è una delle ultime sentenze del CdS del 2011 poi ce ne sono altre, altro ke quella è vecchia...i punti salienti decisi nel 2011 dal Cosiglio di stato. 1) . Gli appellanti, nella loro qualità di candidati idonei, ma non vincitori, hanno contestato tutte le determinazioni adottate dall'amministrazione riguardanti l'indizione delle nuove procedure concorsuali, deducendo che per la copertura dei posti vacanti, avrebbe dovuto prioritariamente utilizzare le preesistenti graduatorie, in doverosa applicazione dell'articolo 35, comma 5 - ter, del Testo unico del pubblico impiego di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Hanno prospettato, poi, i vizi di eccesso di potere e di difetto di motivazione, asserendo che gli atti impugnati non avevano dato conto né delle ragioni giustificatrici della preferenza accordata al reclutamento mediante due nuovi concorsi, né del sacrificio imposto alle loro aspettative legittime. Il TAR ha respinto il loro ricorso... 2) L'ordinanza di rinvio compie un'analitica ricognizione delle opinioni espresse dalla giurisprudenza, evidenziando l'esistenza di due principali orientamenti interpretativi contrapposti, ai quali si affiancano, comunque, ulteriori indirizzi ermeneutici. a) Una prima tesi, definita "tradizionale", sostiene che l'indizione di un nuovo concorso, anche in presenza di graduatorie valide ed efficaci, costituisca sempre la regola, ritenuta di diretta derivazione costituzionale, e, pertanto, non debba essere corredata da alcuna specifica motivazione. b) Secondo una variante "estrema" della prima impostazione, la determinazione riguardante l'indizione di un nuovo concorso non solo non richiederebbe alcuna motivazione, ma costituirebbe una tipica scelta di "merito amministrativo", insindacabile in sede giurisdizionale, salva l'allegazione di "macroscopici" vizi. c) La tesi opposta, tuttora minoritaria ed emersa più recentemente, ritiene, al contrario che, in ogni caso, anche la determinazione di indizione di un nuovo concorso, al pari di tutti gli atti amministrativi costituenti l'esito di una scelta fra più alternative, debba essere adeguatamente motivata, pure con riguardo alla valutazione degli interessi dei candidati idonei collocati in graduatorie ancora efficaci. d) Un ulteriore sviluppo di questa corrente interpretativa è nel senso che l'utilizzazione delle graduatorie vigenti costituisca, ormai, la regola ordinaria di reclutamento del personale, non necessitante di apposita ed esplicita giustificazione, mentre l'indizione del concorso rappresenti l'eccezione; pertanto, l'obbligo di esporre un'approfondita motivazione sussiste soltanto qualora l'amministrazione ritenga di indire una nuova procedura concorsuale. e) In questo ambito, è anche affiorata un'opinione più "radicale", secondo cui non solo vi sarebbe una preferenza assoluta per lo scorrimento rispetto all'indizione del nuovo concorso, ma, una volta verificatasi la vacanza del posto, l'amministrazione sarebbe sempre incondizionatamente vincolata a coprirlo, utilizzando la graduatoria efficace. . La tesi finora dominante in giurisprudenza (tra le ultime: Consiglio di Stato, V Sezione, 19 novembre 2009, n. 743; V, 19 novembre 2009, n. 8369; IV, 27 luglio 2010 n. 4911.. no ke è superata le sentenze del CdS seguono sempre una costanza giuridica) ritiene che la determinazione amministrativa di indizione di nuove procedure concorsuali, anche in presenza di graduatorie efficaci sia ampiamente discrezionale e non necessiti di alcuna specifica motivazione, poiché conforme alla regola tracciata dall'articolo 97 della Costituzione. In questo senso, secondo Cons. Stato, V, 25 giugno 2010 n. 4072, le norme riguardanti l'utilizzabilità delle graduatorie e, in particolare, gli artt. 15 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e 22, comma 8, l. 24 dicembre 1994, n. 724 non riconoscono agli idonei dei concorsi pubblici alcun diritto ad essere immessi in ruolo, ma si limitano ad attribuire all'Amministrazione, in alternativa allo svolgimento della procedura concorsuale ordinaria, la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi già indetti, in modo da poter conferire agli idonei i posti non coperti dopo la chiamata dei vincitori, ovvero "medio tempore" resisi disponibili, nei limiti della pianta organica; tali disposizioni, dunque, sono rivolte esclusivamente all'Amministrazione, proponendosi la finalità di agevolare, in nome del principio di economicità dell'azione amministrativa, il reperimento della provvista del personale, senza far ricorso all'ordinario concorso ma senza qualificare o differenziare la posizione degli idonei rispetto ad altri dipendenti, che aspirino agli stessi posti. Analogamente, a giudizio di Cons. Stato, Sez. IV, 16 giugno 2011, n. 3660, la nomina di idonei nei posti vacanti costituisce una facoltà e non un obbligo per l'amministrazione, trattandosi di un potere che rientra, di norma, nella discrezionalità dell'Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria.... ma allo stato attuale non esiste nessuno legge e i decreti mille proroghe sono alla fine solo delle leggi temporanee ke una volta scaduto l anno poi terminano la lor funzione, e ma non delle vere e proprie fonti legislative come il TU 165/01. Allo stato attuale come dice giustamente il CdS non esiste nessuna fonte legislativa vigente e i decreti mille proroghe sono solo delle leggi a scadenza ke durano un anno, poi basta. Il CdS infatti dice che... In questa prospettiva, soltanto la decisione di attingere alle graduatorie concorsuali valide ed efficaci necessita di un'apposita motivazione, in quanto costituirebbe una deroga al principio costituzionale del concorso. 3) In particolare, vanno confutati gli argomenti in forza dei quali: a) l'indizione del concorso, attuando un principio costituzionale, non deve essere motivata in modo diffuso; b) trattandosi di scelta organizzativa, non deve essere supportata da alcun particolare supporto giustificativo; c) il bando, in quanto "atto generale", non è soggetto all'obbligo della motivazione. . La previsione normativa generale della utilizzabilità, per un tempo definito, delle preesistenti graduatorie non costituisce affatto una deroga alla regola costituzionale del concorso, né introduce un procedimento alternativo a tale modalità di selezione del personale. Al contrario, si tratta di un sistema di reclutamento che presuppone proprio lo svolgimento di una procedura selettiva concorsuale, compiuta nel rispetto dei principi costituzionali, diretta all'individuazione imparziale dei soggetti più meritevoli. Questa considerazione vale a superare, in radice, i possibili sospetti di legittimità costituzionale delle discipline che hanno introdotto l'istituto dello scorrimento. Da ultimo, va precisato che l'affermazione di un dovere più stringente delle amministrazioni di procedere prioritariamente allo scorrimento delle graduatorie, per la copertura dei posti vacanti, non incide sulla soluzione del problema concernente la qualificazione della posizione giuridica del concorrente idoneo, il quale contesti l'avvio di una nuova procedura concorsuale, né comporta riflessi sulla giurisdizione del giudice amministrativo. Al proposito, le Sezioni Unite della Cassazione hanno da tempo consolidato il principio secondo cui la contestazione della procedura di indizione di un concorso, fondata sull'affermazione di un "diritto allo scorrimento", si basa sulla deduzione non già di una carenza di potere dell'amministrazione, ma di un vizio di violazione di legge, la cui cognizione spetta, in ogni caso, al giudice amministrativo e non alla cassazione. Il consiglio di stato nel 2011 conclude dicendo che in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti". Questo vuol dire che fino a che non ci sia una fonte legislativa che obbliga la PA ha scorrere della graduatorie la stessa puo fare concorsi l importante che motiva il tutto...e il ministero ha motivato dicendo chiaramente che preferisce avvalersi di personale interno precario che è gia gia formato, e l unico modo che può fare per stabilizzarlo (come dice è la legge) e indire un concorso. La motivazione quindi di non ricorrere ad altre graduatorie e di dare priorità a quel personale ( io nn sn precario anzi nemmeno ci lavoro al ministero), quindi non godo di nessuna riserva o altro. | |
Da: la situazioni sono cambiate | 02/02/2012 12:20:28 |
in un periodo di crisi in cui si trova il governo e che blocca le assunzioni fare concorsi è irragionevole e va contro i principi di buona amministrazione....le sentenze precedenti davano meno precedenza al risparmio adesso tutto è cambiato | |
Da: RACCOLTA ADESIONI RICORSO | 02/02/2012 12:22:41 |
inoltre ripeto che se siamo tanti non c'è alcun rischio perchè la spesa sarebbe minima RACCOLTA ADESIONI DI IDONEI ASSISTENTI TECNICI B3 PER LA REALIZZAZIONE DEL RICORSO AVVERSO IL BANDO DI OPERATORE TECNICO A CAUSA DELLA RICLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE CHE UNIFICA LE FIGURE DI ASSISTENTE ED OPERATORE.....È NECESSARIA L'ADESIONE DI PIÙ PERSONE NECESSARIE PER POTER DARE IL VIA IL RICORSO(piu siamo meno paghiamo) ..comitatoassistenti@hotmail.it .....entro il 18 febbraio | |
Da: eh | 02/02/2012 12:24:39 |
il profilo è diverso,voi siete b3 questo è per f2,stop | |
Da: sax | 02/02/2012 15:54:29 |
Sentenze precedenti? ma se sn del 2011 pure quelle sn vekkie? I tar e il CdS hanno detto ke è nella facolta della PA di fare concorsi anche cn graduatorie aperte in due casi... 1) per avere alte professionalità 2) oppure se la PA motiva la sua decisione. Il ministero nel bando di concorso ha chiaramente detto che vuole dare priorità al personale già preparato ed esperto e che nn si servirà per questo motivo di altre graduatorie, ormai scadute il 31 dicembre del 2011...lo ha già motivato. In parole povere non vuole perdere quelle risorse umane che sanno già svolgere quel lavoro rispetto a degli idonei ke sn in graduatoria e ke dovrebbero essere preparati, e quindi anke questo vuol dire spendere altri soldi. Fino a quando non ci sarà una fonte legislativa (non il mille proroghe) che dica che le PA sono obbligate ad attingere dalla graduatoria, le stesse possono fare come meglio credono, l'importante come dice il giudice amminsitrativo è motivare, perchè se non lo fa allora le cose cambiano, e non possono fare i concorsi. Ma non è questo il caso, in quanto il ministero ha motivato il perchè vuol fare questo concorso. E' giusto fare un ricorso (fatelo) per chi vuole farlo, sarebbe pure un'altra sentenza da conservare per altre situazioni simili in futuro, ma ti posso assicurare che le possibiltà di vincere un ricorso così sn quasi nulle. tu dici...in un periodo di crisi in cui si trova il governo e che blocca le assunzioni fare concorsi è irragionevole e va contro i principi di buona amministrazione....le sentenze precedenti davano meno precedenza al risparmio adesso tutto è cambiato I principi di buona amminsitrazione? questo lo dici tu... Ti informo che esiste una interrogazione parlamentare del 2011 su questo concorso, che richiedeva la stabilizzazione dei precari operatori e di annullare il concorso e di non attingere alle graduatorie... Poichè la legge non stabilisce più la stabilizzazione, ma l unico modo che hanno i precari interni è di fare il concorso, ecco che il ministero ha deciso di fare questo concorso riservando il 40% dei posti a loro, e alla fine il parlamento ha dato via libera... ti dico ke questo ricorso sarà respinto. Inoltre il periodo di crisi non c'entra nulla, perchè come chiaramente detto dal TAR e CdS serve una legge, una fonte legislativa che dica di usare le graduatorie e di nn fare i concorsi, e allo stato dei fatti questa non esiste ancora, e il giudice amministrativo non farà altro che ripetere le cose già dette in passato e cioè la costante giurisprudenza, che stabilisce che si possono fare concorsi con graduatorie aperte solo se all'ente di turno servono alte professionalità, oppure se dica il motivo del perchè fa un concorso invece di attingere dalle graduatorie ancora valide. Se rispetta queste cose (come ha fatto il minsitero) allora lo stesso ente potrà fare il concorso, anche se le graduatorie fossero valide. | |
Da: utilizzo di precedenti graduatorie | 06/02/2012 21:02:28 |
Consiglio di Stato - Sezione Sesta - Sentenza Concorsi pubblici: utilizzo di precedenti graduatorie. La questione centrale sottoposta nuovamente al varo del Collegio poteva riassumersi nelle seguenti due domande: a) validità alla data di richiesta di scorrimento della graduatoria della predetta graduatoria del concorso nella quale il dipendente in oggetto rivestiva la qualità di idoneo non vincitore; b) obbligo giuridico o mera facoltà dell'Ente di "attingere alla predetta graduatoria per la copertura di posti in organico resisi vacanti nella medesima qualifica". Il Consiglio di Stato ha fornito risposta positiva ad entrambi i quesiti, motivando come di seguito riportato. I giudicanti hanno prioritariamente ricordato il recente orientamento giurisprudenziale "in materia di utilizzazione delle graduatorie concorsuali ai fini della assunzione dei soggetti che vi compaiono quali idonei". Quest'ultimo prevede che le Amministrazioni possono orientarsi in merito "all' della assunzione, ma non invece in ordine al della stessa". In particolare la scelta di attingere da una graduatoria concorsuale ancora valida, ha sottolineato il Collegio, rispetta il "principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione nell'organizzazione dei pubblici uffici ( art. 97 Cost.)".Nel caso di specie inoltre la necessità di assumere nuovo personale appartenente alla qualifica posseduta dall'idoneo (della precedente graduatoria), era stata specificamente affermata dallo stesso Ente, con varie modalità. Pertanto, conformemente alla decisione assunta dai giudici di primo grado, doveva ritenersi illegittimo il diniego di assunzione opposto dall'Ente al soggetto idoneo. Conseguentemente, anche la successiva indizione del "nuovo concorso" doveva ritenersi illegittima (Tratto dalla banca dati delle sentenze del Consiglio di Stato). | |
Da: per eh | 06/02/2012 21:04:04 |
f3 o f 2 non conta si puo assumere anche per fascie retributive maggiori l'f2 è solo la fascia minima di accesso | |
Da: sax | 07/02/2012 00:53:23 |
E con questo? Ma almeno hai capito ke vuol dire quella breve sentenza del CdS? a me da quell'estratto (che poi è il nocciolo della sentenza) sembra di capire questo... In particolare la scelta di attingere da una graduatoria concorsuale ancora valida, ha sottolineato il Collegio, rispetta il "principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione nell'organizzazione dei pubblici uffici ( art. 97 Cost.)".Nel caso di specie inoltre la necessità di assumere nuovo personale appartenente alla qualifica posseduta dall'idoneo (della precedente graduatoria), era stata specificamente affermata dallo stesso Ente, con varie modalità. In questa breve sentenza il CdS parla di scelta (e cioè discrezione della PA) di attingere da una graduatoria ma non di obbligo. E infatti sia la scelta (non obbligo) di attingere dalla graduatoria riveste i principi di buon andamento e imparzialita dell art 97, ma anche quello di fare i concorsi senza attingere dalla graduatoria rispetta l art. 97. Nel caso di specie di quella sentenza, il CdS ha sottolineato ke quella PA aveva specificato ke voleva assumere persone idonee in graduatoria e quindi aveva già scelto di nn fare il concorso, e cioè come dice il CdS "era stata specificamente affermata dallo stesso Ente, con varie modalità". Nel caso di specie a quanto pare in queste breve sentenza si evince ke lo sbaglio l'aveva fatto quella PA, in quanto la costante girisprudenza afferma che una PA può fare un nuovo concorso anche con graduatorie aperte, e non attingere dalle stesse, l'importante però che dia una motivazione in questa sua scelta, e il ministero della sanità ha già motivato nel preambolo del suo bando il perchè vuole fare un concorso, cosa che a quanto pare non aveva fatto quella PA in quella sentenza, e quindi giusto che poi non poteva indire il relativo concorso con graduatoria valida, così come afferma il CdS stesso... " in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve MOTIVARE la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti". E ancora... Se l'amministrazione resta libera di decidere al riguardo, tuttavia, la sua determinazione deve sempre rispettare i principi d'imparzialità e buon andamento. Difatti, la possibilità di utilizzare le graduatorie anche oltre i termini e le modalità prefissate nella singola procedura concorsuale, dà concreta attuazione al principio costituzionale del buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) e risponde a finalità ed esigenze che prescindono dall'interesse dell'aspirante risultato idoneo in soprannumero alla copertura effettiva del posto involgendo anche l'interesse pubblico alla corretta gestione della finanza pubblica. Per questo motivo, pur spettando soltanto all'amministrazione di decidere se ovviare alla vacanza sopravvenuta di posti in organico avvalendosi della graduatoria di un precedente concorso ovvero espletando una nuova selezione, i principi generali che informano il procedimento amministrativo impongono una congrua e puntuale motivazione al riguardo. Il minsitero della sanita ha motivato di indire il concorso dicendo che ha già al suo interno delle risorse formate che non intende perdere ma che per essere stabilizzate in base alla nuove normative devono fare per forza di cose il concorso. In quella sentenza del CdS a quanto pare invece quella PA non aveva motivato nè sul suo bando e nè nella determina del dirigente ke ha indetto il relativo bando ma anzi quella PA aveva specificato che voleva servirsi di personale idoneo, e infatti dice questo "Nel caso di specie inoltre la necessità di assumere nuovo personale appartenente alla qualifica posseduta dall'idoneo (della precedente graduatoria), era stata specificamente affermata dallo stesso Ente, con varie modalità". Giusto quindi che sia il Tar che il CdS aveva annullato quel concorso, ma questo non rientra con il Ministero della Sanita. | |
Da: LA SENTENZA è ATTINENTE | 07/02/2012 21:56:06 |
STAI SCORDANDO CHE CON LA REVISIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI CAMBIA IL QUADRO DELLA SITUAZIONE E QUINDI DELLE SCELTE,IL BANDO ERA STATO FATTO(E MOTIVATO) PER OPERATORI E CON LA RICLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE NON VI è PIÙ BISOGNO DI QUESTI IN QUANTO ORATORI E ASSISTENTI SONO DIVENTATI LA STESSA COSA PERCHÉ C'è GIÀ UNA GRADUATORIA | |
Da: sax | 08/02/2012 00:28:20 |
e con questo? Se il ministero ha degli operatori a tempo determinato come precari, e poi la qualifica di operatore viene eliminata in favore di quella di assistente, automaticamente quei precari operatori diventano precari assistenti. Il ministero ha indetto in ordine temporale prima il bando di operatore, (anzi era stato predisposto nel 2010 dalla presidenza del consiglio dei ministri) e quindi una volta pubblicato il bando, lo stesso ente ha MOTIVATO quanto...Rilevato l'interesse prioritario dell'amministrazione di continuare ad avvalersi di personale dipendente che, preventivamente selezionato, ha nel tempo acquisito competenza ed esperienza professionale specifica relativa al profilo oggetto della presente procedura concorsuale... (tenendo poi conto cosa MOLTO IMPORTANTE che le materie messe a concorso per operatore sono del tutto IDENTICHE a quelle che erano state messe a concorso per assistente), e quindi a maggior ragione che il suo interesse prioritario come dice è di servirsi di personale già preparato. Ma il ministero ha anche specificato nel bando che lo stesso sarà soggetto nei prossimi mesi a una nuova riorganizzazione, e quindi tutto quello che accadrà sarà poi in ordine temporale solo successivo, e valido. E' come dire che l inpdap (rapportandolo come esempio alla qualifica di operatore) visto che tra qualche mese confluirà nell'inps (qualifica di assistente) tutto quello che ha fatto precedentemente e negli anni passati come concorsi, bandi, determine ecc, poi non varrà più nulla, e allo stesso modo quì, dicendo che questo bando di concorso per operatore dal momento che tale qualifica non esiste più, non conta più nulla. Una cosa mai sentita a livello di diritto amministrativo. | |
Da: ..... | 08/02/2012 03:20:42 |
ho altre info che mi fanno ritenere diversamente e che vorrei far conoscere agli altri ma nessuno mi sta contattando nemmeno per avere informazioni , credono di essere informati e che qualcuno difenda i loro diritti al posto loro ....mha | |
Da: sono trucchi | 09/02/2012 18:35:22 |
stanno cercando di non dare il tempo a quelli della graduatoria precedente di organizzarsi, informarsi, e prepararsi per un ricorso che sarebbe da inviare proprio i primi di marzo per impedire la pubblicazione delle date dell'altro scritto nella prossima gazzetta del 16, | |
Da: sono trucchi | 09/02/2012 18:35:27 |
stanno cercando di non dare il tempo a quelli della graduatoria precedente di organizzarsi, informarsi, e prepararsi per un ricorso che sarebbe da inviare proprio i primi di marzo per impedire la pubblicazione delle date dell'altro scritto nella prossima gazzetta del 16, | |
Da: almeno penso siano trucchi | 09/02/2012 18:38:19 |
???? | |
Da: almeno penso siano trucchi | 09/02/2012 18:38:25 |
???? | |
Da: almeno penso siano trucchi | 09/02/2012 18:38:27 |
???? | |
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