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CONCORSO DSGA 2018
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Da: sequent 23/06/2019 13:45:55
*OPERARE...scusami

Da: Idnal  23/06/2019 13:47:05
Si, su questo non ho dubbi. Operano normalmente, me lo ha confermato un DSGA che ha una reggenza.

Da: Panna17   1  - 23/06/2019 13:52:55
Ciao cara Giselwill mi raccomando forza per il prossimo concorso. E non ti colpevolizzare troppo, in Lombardia saresti entrata quindi non sei stata così male come pensi!

In bocca al lupo per tutto e per il tuo piccolo che saprà come studiare per un concorso!

Da: sequent 23/06/2019 13:53:34
E quindi come ti dicevo la risposta sta nel quesito che ti ho formulato,perchè il dimensionamento è un criterio che viene adottato ai fini dell'autonomia che a sua volta è il parametro per poter avere tutta per sè un dirigente e un funzionario con funzioni apicali,infatti la corretta chiave di lettura impone di spostare l'ottica sulle potenzialità delle due figure e quindi di verificare quando esse sono dimensionate oppure no.

Da: Idnal  23/06/2019 13:56:39
In realtà non è proprio così, il dimensionamento è legato a parametri numerici previsti dalla legge. Il piano di lettura è diverso: cosa è il dimensionamento e qual è il suo rapporto con l'autonomia?

Da: sequent 23/06/2019 13:57:49
E tale ragionamento viene fatto quando si deve bandire un concorso per ds e dsga, infatti per poter determinare i posti messi a concorso sarà propedeutico verificare le esigenze reali e per fare ciò si considereranno sia gli istituti sotto dimensionati e sia quelli dimensionati.Ciao

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Da: Idnal  23/06/2019 13:59:49
Perché se il dimensionamento fosse, come sembra, requisito dell'autonomia, le scuole sottodimensionate non avrebbero, ad esempio, capacità negoziale. Ed invece le scuole continuano ad operare come fossero dimensionate, perdendo solo DS e DSGA. Ma i reggenti operano allo stesso modo in scuola dimensionate e non.

Da: Idnal  23/06/2019 14:02:31
Sulla programmazione del fabbisogno è così, ma non risponde al quesito. La scuola sottodimensionata è destinata a perdere autonomia, poiché si avvia il percorso di accorpamento, fusione o soppressione dell'istituto (materia di competenza esclusiva regionale), ma nel frattempo che questo iter si completi, le scuole, seppur sottodimensionate, si comportano come scuole autonome.

Da: sequent  1  - 23/06/2019 14:04:38
Ma per questo ti dicevo che l'autonomia è riferita in tal caso esclusivamente alle due figure di cui trattasi....inteso come proprio DS e DSGA.

Da: Idnal  23/06/2019 14:09:39
Ma non può essere limitato a questo, l'autonomia porta con sé conseguenze più rilevanti della solo attribuzione di DS o DSGA di ruolo. Comporta l'attribuzione di capacità negoziale, di manifestare all'esterno la volontà della PA, di essere titolari di personalità giuridica, di richiedere personale, programmare l'offerta formativa, allocare le risorse in entrata. Se il dimensionamento è legato all'autonomia tutto questo una sottodimensionata non può farlo, eppure lo fa.

Da: sequent 23/06/2019 14:15:45
Operano comunque nel rispetto delle norme generali sull'istruzione emanate dallo Stato,infatti non a caso sono sempre le norme statali che la fanno da padrona,quindi un discorso compiuto imporrebbe di elencare tutte quelle attività che una scuola può compiere veramente autonomamente.....se trattasi di autonomia vera e propria..quindi è più appropriato parlare di margine dell'autonomia scolastica,molte volte l'inappropriatezza dei termini è fuorviante.

Da: Idnal  23/06/2019 14:21:35
Non c'entrano le norme generali. Qui ci sono norme specifiche. Se l'art. 21 59/97 dice che una scuola per avere autonomia deve possedere i requisiti dimensionali ottimali e il dpr 233 dice che tali requisiti coincidono (oggi) con 600 alunni, una scuola con meno di 600 alunni perde autonomia, in base ad una norma dell'ordinamento. E sempre una norma dell'ordinamento dice che autonomia comporta una serie di attribuzioni che una scuola non autonoma, perché sottodimensionata, non può avere. Sono norme specifiche, non principi generali

Da: sequent 23/06/2019 14:22:32
Infatti non a caso la cartina di tornasole per verificare l'operato del DS ti sei chiesta qual'è?

Da: Idnal  23/06/2019 14:23:02
Che c'entra questo?

Da: sequent 23/06/2019 14:26:46
Scusami i principi generali sono di potestà statale,e non è previsto un regime differenziato per le sottodimensionate...salvo la particolarità delle due figure anzidette.

Da: Idnal  23/06/2019 14:27:42
È allora il dimensionamento non è requisito della autonomia, se così fosse.

Da: Idnal  23/06/2019 14:28:08
*e

Da: sequent  1  - 23/06/2019 14:32:16
Ma ciò non ti deve meravigliare stante il principio dell'economicità,efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.....

Da: sequent 23/06/2019 14:35:28
Allora mi permetto di sottoporti un'altro quesito a risposta aperta:
Quando una scuola è veramente autonoma nel vero significato del termine?

Da: Idnal  23/06/2019 14:43:38
Quando ha la capacità di definire e perseguire autonomamente i propri obiettivi, regolamentare il suo agire e organizzazione, ricorrendo ad una propria struttura organizzata. Questo avviene, stando all'art 21 59/07, quando soddisfa i parametri dimensionali ottimali. È un po' come la maggiore età e la capacità di agire. La legge stabilisce che con la maggiore età puoi porre in essere atti negoziali incidenti, anche in maniera pregiudizievole, nella tua sfera giuridica. Un infra 18 enne non può, un 18enne si! È la legge a stabilirlo, con un parametro specifico. Lo stesso vale per l'autonomia che è un po' la capacità di agire delle scuole, tant'è che con la stessa acquisisce personalità giuridica, ovverosia responsabilità patrimoniale perfetta, risponde dei debiti con il proprio patrimonio. Senza il requisito dimensionale, stando all'articolo richiamato, tutto ciò la scuola non potrebbe farlo.

Da: Idnal  23/06/2019 14:44:29
*59/97

Da: billyburke  -banned!-23/06/2019 14:50:35
Ah @Davidepuò92 ora sei contrario ai ricorsi?
Ma guarda un po', che inneggi allo studio, al merito, alla tutela del concorso... Quando ti hanno fatto fuori ad Inps eri tutto che fomentavi il ricorso. È quasi come se ragionassi solo per i cazzi tuoi.
Cmq io prendo servizio lunedì prossimo a 5 minuti da casa

Da: sequent 23/06/2019 14:54:27
Guarda che ti basta applicare il principio della sussidiarietà per prima cosa e valutare che le scuole non hanno proprie entrate correnti come un comune,quindi il personale delle scuole incide sul bilancio statale in realtà e non di quello della scuola,allora da ciò discende che le scuole sono veramente autonome solo se riescono a far fronte AUTONOMAMENTE con il proprio patrimonio ai loro fabbisogni,altrimenti devono sempre dar conto a chi li finanzia,infatti se ciò che dico è logico se una scuola avesse proprie risorse nessuno gli impedirebbe  di avere un ds e dsga anche con 100 alunni.Il problema è proprio l'autonomia di finanziarsi che non gli dà autonomia,ed è per questo che viene in rilievo il profilo nazionale della scuola.

Da: Idnal  23/06/2019 14:58:15
Ti sbagli, il concetto di autonomia non è questo. Ti do un consiglio, se fossi ammessa allo scritto non scrivere così, saresti fuori. Inoltre le scuola hanno eccome entrate autonome, lo dimostra il fatto che solo tramite queste risorse possono acquistare, ad esempio, immobili.

Da: billyburke  -banned!-23/06/2019 14:58:43
@Davidepuò92 ma poi l'anno prossimo saranno 28 anni e inizierai ad essere grandicello... E se questo, che ti sei autorelegato in Veneto, non dovesse andare bene?
Ma tanto sicuramente ti va bene, sei un successo ambulante....

Da: sequent 23/06/2019 14:59:31
Ciao  billyburke...questa è una bellissima notizia........ti auguro una serena e felice vita amico.
E' proprio vero che non bisogna avere paura del nemico,ma del falso amico che ti abbraccia...

Da: AITETM  1  - 23/06/2019 15:00:05
a parte che il principio di sussidiarietà lo sai solo tu cosa c'entra, ma comunque la scuola ha autonomia amministrativa non finanziaria. Studia la differenza. e capirai che il tuo discorso non ha ne capo ne coda. Comunque qual è si scrive senza apostrofo. Ti può essere utile per scrivere il ricorso.

Da: Idnal  23/06/2019 15:00:14
Ed il principio di sussidiarietà in questo caso non c'entra perché riferito al riparto delle funzioni amministrative tra enti territoriali, e la scuola non lo è. Al massimo si può parlare di decentramento amministrativo che non è la stessa cosa della sussidiarietà, tant'è che sono sanciti in norme costituzionali diverse (art. 5 e 118)

Da: AITETM  1  - 23/06/2019 15:01:36
nonché finanziaria*

Da: sequent 23/06/2019 15:02:35
Indal amico non hanno entrate tali da permettergli l'auto sostentamento,questo intendo e solo questo è la diretta conseguenza della vera autonomia.

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