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PARLIAMO SOLO DI DIRITTO
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Da: Silvio Pellico's friend | 04/09/2007 11:42:00 |
mi sembra che ci siano tante persone preparate che frequentano questo sito che potrebbero interagire tra di loro. una domanda tante risposte nel massimo rispetto di ciascuno. solo per dare l'idea: 1) che differenza c'è tra gli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento ai sensi dell'art. 11 l. 241/90? la discussione è aperta (spero di non avervi annoiato). | |
Da: Silvio Pellicos friend | 04/09/2007 14:02:09 |
ok, mi avete convinto. | |
Da: Ciao | 04/09/2007 14:20:02 |
negli accordi integrativi si può determinare solamente il contenuto discrezionale (come dice la legge) cioè solo quella parte lasciata appunto alla discrezionalità. Negli accordi sostitutivi invece si può determinare liberamente cn l'amministrazione l'intero contenuto del provvedimento e nn soltanto una parte di esso.. è così? | |
Da: XXXX | 05/09/2007 10:09:42 |
Finalmente qualcuno realmente interessato a parlare di diritto. Qualche tempo fa ho suggerito qualche argomento di discussione sul forum del concorso comune di roma e per poco non mi linciano via internet. Comunque veniamo a noi. Gli accordi integrativi e sostitutivi di provvedimenti, ai sensi dell'art. 11 l.n.241/1990, sono fomule di semplificazione procedimentale previste dal legislatore per alleggerire,in taluni casi e ove fosse possibile, l'iter procedimentale e per questo si parla spesso di fase decisoria negoziata. Senza soffermarsi sulla norma che si conosce, ma riferendosi al loro utilizzo concreto, un esempio classico di applicazione dell'art. 11 della legge suddetta è dato dal procedimento di espropriazione per p.a., il quale, se preceduto nella fasi di notifica del decreto di espropriazione dall'accettazione da parte del soggetto espropriato dell'indennizzo offerto dall'amministrazione espropriante, ha la capacità di evitare la decurtazione del 40% dell'indennizzo stesso, determinando al contempo la sostituzione del decreto di espropriazione con l'accordo intervenuto tra privato e p.a. Infatti se il privato accetta la somma offerta dall'amministrazione e si perfeziona la normale cessione del bene espropriato, non si giungerà al decreto di espropriazione, che comporta vera e propria procedura esecutiva, il provvedimento sarà così sostituito dal un negozio tra le parti. | |
Da: Silvio Pellicos friend | 05/09/2007 10:47:05 |
io direi anche che negli accordi integrativi c'è sempre il provvedimento, che invece mi sembra che manchi negli accordi sostitutivi. | |
Da: XXXX | 05/09/2007 11:06:35 |
Certamente, l'accordo sostitutivo viene versato poi nel provvedimento formale. Voglio invece correggere quello che ho detto sopra in merito all'applicabilità dell'art. 11 ai provv. espropriativi. Avevo erroneamente dedotto, leggendo solo la norma che gli accordi sostitutivi di cui all'art. 11 potessero essere applicati anche all'espropriazione per p.u.. Invece leggendo proprio ora la giurisprudenza ho visto che la Cass,.Sez. un. sentenza n.60/1994 esclude l'applicabilità dell'art. 11 della legge n. 241/1990 alla cessione volontaria dei beni espropriati. Scusatemi per l'errore, mi sembrava doveroso dopo che mi ero accorta di aver preso un abbaglio rettificare. Del resto il confronto sui forum serve proprio a questo, ovvero trarre spunto per approfondire e correggere eventuali errori. Scusate ancora per l'errore. | |
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Da: Silvio Pellicos friend | 05/09/2007 11:45:06 |
ma figurati, se dobbiamo avere timore di non essere precisi, allora nessuno è disponibile ad intervenire; d'altronde, eventuali imprecisioni possono dare lo spunto ad altri per intervenire. | |
Da: Ciao | 05/09/2007 13:41:02 |
appunto, io quello che volevo sottolineare era la differenza tra accordi sostitutivi e integrativi....qual è?solamente il fatto che in uno c'è il provvedimento e nell'altro no? | |
Da: *** | 05/09/2007 13:52:43 |
per xxxx in realtà non hai preso un abbaglio...parte della giurisprudenza ha addirittura qualificato l'accordo di cessione bonaria come un accordo sostitutivo ex art. 11 L.241...ma come sai, la giurisprudenza è variabile... io sono dell'opinione che possa tranquillamente integrare un accordo sostitutivo...anzi, non mi vorrei sbagliare, ma dottrina e giurisprudenza dominante lo qualificano come accordo ex art. 11...cmq, non conosco la sentenza selle SS.UU. potrebbe anche essere cambiato l'orientamento. tutto giusto quello che si è detto fginora...semmai, da aggiungere che dopo la L.15 siè attenuata la differenza tra i due istituti.prima, l'accordo sostitutivo era ammesso solo nei casi indicati dalla legge...oggi è venuto meno l'inciso e quindi, come nel caso degli accrdoi integrativi, non vi è il limnite della previsione di legge...scusate la fretta nello scrivere....e quindi qualche errore e la non sempre linearità del discorso..cmq...ciao ciao | |
Da: Silvio Pellicos friend | 05/09/2007 14:09:24 |
per Ciao: io penso che quella sia una delle differenze, con tutti i riflessi tra attività amministrativa e attività consensuale/negoziale (potrei dire anche cavolate...), ma è interessante quello sinora detto. vedremo altri eventuali interventi secondo il libero apprezzamento di ciascuno. | |
Da: Blue | 05/09/2007 14:33:33 |
Io vorrei introdurre un argomento sul quale chiarirmi con il vostro aiuto. Pubblico Impiego e giustizia ordinaria e amministrativa. Prima del D.L. 29/93, in materia di pubblico impiego, dopo i ricorsi amministrativi (in caso di provvedimenti non definitivi) era possibile ricorrere alle vie giurisdizionali, la cui competenza era attribuita a TAR e, in secondo grado, al Consiglio di stato. Dopo il DL 29 e il D.L. 80/98 sono devolute al g.o. (del lavoro) le controversie relative a comportamenti antisindacali della p.a., e le controversie relative alle procedure di contrattazione collettiva. Ma in pratica cosa resta di competenza del giudice amministrativo ? Grazie | |
Da: Ciao | 05/09/2007 14:53:08 |
in materia di pubblico impiego al giudice amministrativo rimangono sicuramente le controversie riguardanti i magistrati, le forze di polizia ed altre categorie che ora nn ricordo | |
Da: LaCasa | 05/09/2007 14:56:08 |
x Blue Competenza del g.a. in materia di pubblico impiego (art.63 del dlgs 165/2001): * pubblico impiego NON privatizzato; * pubblico impiego privatizzato, relativamente alle sole controversie attinenti al periodo ante 30/6/98; * procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle PPAA In relazione a quest'ultimo punto, la Cass. a SS.UU (ordinanza 18886 del 10 dicembre 2003; ordinanza 10183 del 26 maggio 2004; Sent. 6217 del 2005) ha precisato che la giurisdizione del g.a., sussiste nei segg. casi: a. controversie su concorsi per soli esterni; b. controversie su concorsi misti (ove cioè partecipano contestualmente interni ed esterni); c. concorsi per soli interni che comportino un passaggio da un'area contrattuale (es.B) ad una superiore (es.c); La giurisdizione del g.o., viceversa, oltre che per tutte le controversie inerenti alla costituzione (post approvazione della graduatoria concorsuale), gestione e cessazione del rapporto di lavoro, sussisterà altresi per i concorsi per soli interni che comportino un passaggio all'interno della medesima area (es da C1 a C2). | |
Da: Blue | 05/09/2007 15:49:39 |
Grazie a "ciao" e a "LaCasa" per la tempestività. Mi avete dato un grande aiuto. A presto! | |
Da: XXXX | 05/09/2007 15:50:10 |
complimenti, finalmente gente che sa il fatto suo e non si limita a chiacchierate inutili sui forum! | |
Da: x voi | 05/09/2007 17:12:41 |
MA ANDATE A CAGARE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Da: XXXX | 05/09/2007 19:04:13 |
Ignorante maleducato, vai a rompere le p...... in un altro forum!!!!! | |
Da: Silvio Pellicos friend | 05/09/2007 20:43:16 |
ragazzi i provocatori ci sono in ogni forum, non ci curiam di loro... piuttosto, bisognerebbe tenere sempre viva la discussione introducendo sempre nuove tematiche, poi ciascuno ha la possibilità di rispondere a quella che vuole. Introduco io un altro argomento, poi magari mi faccio un po' da parte per non essere troppo protagonista, il che non mi interessa. 1) se un provvedimento viene dichiarato illegittimo, il destinatario del medesimo può ottenere un risarcimento? e il funzionario che l'ha posto in essere può incorrere in responsabilità amministrativa? sono gradite tutte le riflessioni anche se non rispondono ai quesiti. | |
Da: Silvio Pellicos friend | 05/09/2007 20:43:32 |
ragazzi i provocatori ci sono in ogni forum, non ci curiam di loro... piuttosto, bisognerebbe tenere sempre viva la discussione introducendo sempre nuove tematiche, poi ciascuno ha la possibilità di rispondere a quella che vuole. Introduco io un altro argomento, poi magari mi faccio un po' da parte per non essere troppo protagonista, il che non mi interessa. 1) se un provvedimento viene dichiarato illegittimo, il destinatario del medesimo può ottenere un risarcimento? e il funzionario che l'ha posto in essere può incorrere in responsabilità amministrativa? sono gradite tutte le riflessioni anche se non rispondono ai quesiti. | |
Da: dubbio | 05/09/2007 21:09:01 |
di primo acchito dico si a entrambe le domande. Tra le due domande però aprofondirei la seconda questione, che mi sembra più interessante e sulla quale sono meno preparato. Premesso dunque che prima di dare le risposte non controllo, se non altro perchè voglio vedere la marea di stupidaggini di cui sono capace, io la porrei in questi termini: le responsabilità in cui incorre il funzionario sono diverse. la tua domanda in particolare si riferisce alla responsabilità civile. A questo proposito la norma costituzionale di riferimento è l'art. 28 sulla responsabilità per "gli atti compiuti in violazione dei diritti". In questo caso i dipendenti pubblici rispondono dei danni provocati secondo le leggi civili penali e amministrative e"la responsabilità si estende anche all'amministrazione. Salto la discussione dottrinaria sulla natura della responsabilità (diretta, indiretta, doppia diretta) della PA. Per chiudere questo post, mi soffermerei sul fatto che il danneggiato si può alternativamente rivolgere alla PA o al funzionario che ha emanato l'atto. Va da se che nella quasi totalità dei casi il cittadino si rivolge alla PA, la quale poi può agire in via di regresso nei confronti del funzionario ove ne ricorrano le condizioni, ricordando comunque che il legislatore ordinario, per non paralizzare la PA, ha limitato la responsabilità ai soli casi di dolo o di colpa grave. Allora, quante ca**ate ho detto? | |
Da: x voi | 05/09/2007 21:13:38 |
ANDATE A LAVORARE!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Da: dubbio | 05/09/2007 21:18:41 |
x x voi: anche tu, anche se a me non piace affatto, ma a te sicuramente si. quindi non perdere tempo con noi. buon lavoro | |
Da: wil | 05/09/2007 23:16:06 |
d'accordo con chi vi ci ha mandato! io questa XXXX non la sopporo proprio! trasmette saccenza ed arroganza, ma...stringi stringi sono sicuro che non ne sa molto, se non la pappardella a memoria... vorrà mica diventare dirigente o funzionario??? al comune pure pure... | |
Da: Silvio Pellicos friend | 06/09/2007 08:50:38 |
d'accordo con quello che hai detto dubbio. io ho parlato di responsabilità amministrativa collegandomi a quanto detto nella parte finale del tuo intervento, e cioè che la PA agisca in via di regresso nei confronti del funzionario ove ne ricorrano le condizioni. | |
Da: XXXX | 06/09/2007 10:11:07 |
per dubbio e silvio pellico Sono d'accordo con tutto quello che avete detto. Particolamente interessante è poi, in tema di resp. civile della P.A., fare riferimento alla rilettura che dell'art. 2043 c.c. ne ha dato la cassazione con la sent. 500/1999, profilando la possibilità di far luogo a risarcimento del danno non solo in caso di violazione di diritti soggettivi , come avveniva in precedenza, ma anche di interessi legittimi. Che ne dite di approfondire questo argomento? | |
Da: x voi | 06/09/2007 10:53:49 |
Ma smettetela che siete ridicoli! BASTA!!!!!!!!!!!!! | |
Da: Silvio Pellicos friend | 06/09/2007 11:39:47 |
sarebbe interessante... pazienza se x voi e will non condividono! | |
Da: Mininterno.net - Redazione | 06/09/2007 12:31:50 |
Invitiamo l'utente "Marco / io / Luana / x voi" (ed altre identità varie) a non scrivere più su questo thread, pena il ban immediato. | |
Da: sissi | 06/09/2007 13:01:11 |
sono d'accordo anch'io, nonostante il diritto amministrativo non sia proprio la mia materia preferita, perchè - chi mi conosce lo sa - l'anno scorso ho dovuto studiarlo assai e senza gli sperati risultati!!! D'accordo anche con XXX, infatti c'è chi dice che la distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, propria del nostro ordinamento, tenda a scomparire | |
Da: dubbio | 06/09/2007 13:36:11 |
intanto grazie alla redazione. per quanto riguarda il fatto che la differenza tra diritti soggettivi e interessi legittimi tenda a scomparire, non sono molto concorde. Voglio dire: la tutela dell'interesse legittimo si è andata ampliando, dal momento che da Cass. SU 500/99 è stato ammesso il risarcimento dei danni derivanti da lesione degli stessi. Tuttavia il nostro sistema amministrativo è imperniato su questa distinzione, che ha ancora una valenza abbastanza impoprtante. Pensiamo per esempio alla questione della pregiudiziale amministrativa che dalla C. Cost. 204/2004 alla C. Cost. 191/06, fino a CdS ad plen 9/2007 sta impegnando la giurisprudenza e ci rendiamo conto che il fatto che si dia tutela piana alla lesione dell'interesse legittimo non significhi affatto che questo tenda a scomparire. La posizione giuridica soggettiva, a mio parere, non è solo qualificata dalla tutela che viene riconosciuta in caso di lesione. Il problema che ancora oggi il legislatore e la giurisprudenza si trovano infatti a dovere affrontare è il rapporto tra interesse pubblico e interesse del cittadino, e la eventuale sacrificabilità della posizione del cittadino quando confligge con l'interesse pubblico. Forse l'impressione di un avvicinamento tra i concetti di diritto sogg. e interesse legittimo è data dal fatto che il giudizio amministrativo sia ormai non più giudizio sull'atto ma giudizio sul rapporto (con conseguente allargamento della cognizione del GA agli interessi legittimi pretensivi e ai "non provvedimenti" (come il silenzio rifiutio).che ne pensate? | |
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