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Da: per chi ha allegato la 10424/09/2010 14:52:05
ma vi hanno dato sedi vicine??grazie mille...........
Rispondi

Da: x ...24/09/2010 14:56:13
E io mi chiedo come mai c'è gente che si diverte tanto a fare il professorino e ad evidenziare gli errori grammaticali dei vincitori in dei post scritti su un forum, gesto che nel 99% dei casi e fatto di tutta fretta. Ma perchè se si ritengono così bravi e alti nell'articolazione della nostra lingua non hanno vinto il concorso? Non è che invece di fare i docenti con gli altri farebbero meglio a guardarsi le loro pecche?
P.s. per la cronaca non ho scritto nessuno dei post precedenti, non rispondo perchè chiamata in causa direttamente, ma perchè sono stufa di chi si mette in cattedra!
Rispondi

Da: we can24/09/2010 14:59:31
ma "io può" era ironico:(
nn era una battuta di totò?:-((
Rispondi

Da: L. 104/9224/09/2010 15:02:22
Una volta che hai vinto il concorso, devi inviare a roma il verbale della L.104/92 (devi inviarlo tu loro non te lo chiedono se l'hai o no e devi essere anche celere ) in tal modo si acquista la precedenza sugli altri vincitori nella scelta delle regioni o cuttà, chiaramente loro ti accontentano nel limiti del fabbisogno di personale.
Rispondi

Da: x we can24/09/2010 15:02:57
infatti ho scritto che non mi riferivo a io può
Rispondi

Da: xx...24/09/2010 15:08:14
Io non voglio fare il professorino. Sicuramente le persone che scrivono in questo forum e che hanno vinto il concorso avranno esposto dei concetti sia agli scritti che agli orali in modo più approfondito rispetto a me. Una cosa è certa scrivere fu o sa con l'accento o scrivere daccordo non sono errori di battitura. Per scrivere sà o fù devi andare direttamente sul tasto à e ù. E questi sono solo alcuni degli errori, avrei una lista interminabile.
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Da: dubbio24/09/2010 15:12:11
x L.104: ragazzi la 104 conta ma a parità d voto. es.se tra tutti i 75 ci fosse stata una persona con l.104, nonostante l'ordine di graduatoria, questa sarebbe stata preferita alle altre per la scelta della sede. ma la persona con la 104 nn poteva essere preferita rispetto alla persona con voto 76.
nn so come funziona per chi rientra nella riserva, ma credo valga lo stesso ragionamento.
Rispondi

Da: x L. 104/9224/09/2010 15:22:09
Le agevolazioni a cui fa riferimento la legge 104/92 riguardano "Il lavoratore".
Ciascun idoneo o vincitore acquisisce tale status nel momento in cui risulta essere ufficialmente assunto e cioè all'atto in cui viene firmato il contratto.
Prima di questa data egli non può vantare alcun diritto.
Rispondi

Da: dubbio24/09/2010 15:24:54
sbagli. vale anche per l'assegnazione della sede. se aspetti lo cerco e ti posto la norma.
Rispondi

Da: dubbio24/09/2010 15:32:45
HANDICAP: CHIARIRE LA NORMATIVA APPLICATIVA DELLA LEGGE 104/92
15.11.2005
Lâapplicazione dellâart. 33 , comma 5, della legge 104/92 (âLegge quadro per lâassistenza, lâintegrazione sociale ed i diritti delle persone handicappateâ) ha creato un cospicuo contenzioso con relativi contrastanti orientamenti giurisprudenziali. Un intervento del legislatore in materia sarebbe, perciò, auspicabile: ed infatti, né la giurisprudenza né la pletora di circolari emesse dalle varie amministrazioni pubbliche sono riuscite a creare un quadro applicativo uniforme .
I punti nodali della normativa sono dati: 1) dalla necessità di unâassistenza al disabile continuativa da parte del parente o affine entro il terzo grado; 2) dal diritto del lavoratore familiare a scegliere â" ove possibile - la sede più vicina al proprio domicilio; 3) dal divieto di essere trasferiti dalla sede di lavoro senza il proprio consenso. Di tali punti quelli più controversi attengono alla circostanza se, per azionare il diritto di scelta della sede, lâassistenza debba essere già in atto al momento della domanda o se, viceversa, il diritto medesimo sia azionabile anche per instaurare un rapporto di assistenza (o ripristinarlo in caso di sua interruzione per effetto del sorgere del rapporto di lavoro).
Quanto al primo punto (continuità dellâassistenza) è ormai sostanzialmente superato lâindirizzo giurisprudenziale secondo cui risulterebbe necessario quale presupposto per la concessione dei benefici della legge 104/92 il requisito della esclusività nellâassistenza. La posizione assunta sul punto dalla giurisprudenza amministrativa più attenta, come pure dalla giurisprudenza ordinaria, (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 7701 del 16 maggio del 2003 e Tar Reggio Calabria 1353/2005) sostiene il contrario. Per tale orientamento, conforme al tenore letterale della norma, il datore di lavoro (e anche lâAmministrazione pubblica) deve limitarsi ad effettuare una valutazione di compatibilità tra la richiesta di trasferimento e/o benefici avanzata dal lavoratore e le esigenze organizzative. Viene così smentita la tesi di quanti ritengono necessario l'ulteriore requisito della esclusività (nonché della continuità) dell'assistenza, requisito che, peraltro, non trova sostegno nella lettera della legge, nè pare desumibile sulla base di una interpretazione che faccia riferimento alla âratioâ oggettiva della disciplina.
Tra lâaltro, il requisito dellâassistenza continuativa secondo un orientamento giurisprudenziale deve essere inteso non solo quale assistenza sanitaria e materiale ma anche morale, affettiva, psicologica (in termini: Trib. Bari 25.10.99, Trib. Catanzaro 13.05.2000) e come tale possibile anche in presenza di una distanza non irragionevole tra domicilio del disabile e domicilio del lavoratore. Ed infatti, la distanza fisica tra la sede di lavoro del dipendente e quella di residenza del disabile non è di per sé sufficiente ad escludere il requisito dellâassistenza continuativa laddove fra i due siano concretamente residuati stretti legami di assistenza materiale, morale, psicologica (CdS, sez. VI, n. 2683/03).

Quanto al punto due, per una opzione interpretativa di carattere âestensivoâ il diritto alla scelta della sede più vicina al proprio domicilio sarebbe azionabile non solo in caso di assistenza già in corso ma anche in quello di richiesta di trasferimento al fine di instaurare un rapporto assistenziale ex novo od al fine di ripristinare il rapporto stesso eventualmente interrotto (in tal senso: Trib. Firenze 08.05.1997, Trib. Roma 12.06.99, Trib. Brescia 29.01.97). In effetti, volendo aderire alla contraria e più rigorosa interpretazione, si rischierebbe di lasciare privo di tutela il caso di sopravvenienza dellâhandicap (nascite, eventi traumatici, incidenti invalidanti, etc.).
In base ad un orientamento ârestrittivoâ, lâart. 33, co. 5, prevedendo unâassistenza âcontinuativaâ tenderebbe a garantire il mantenimento di un rapporto assistenziale già preesistente ed in atto al momento della domanda. Il diritto di scelta della sede più vicina al proprio domicilio e il divieto di trasferimento ad altra sede senza consenso dellâinteressato troverebbero la loro âratio nellâesigenza di evitare lâinterruzione dellâattuale ed effettiva convivenzaâ con negative ricadute sullo stato fisico e psichico del disabile e pertanto non spetterebbero nel caso di instaurazione o ripristino dellâassistenza anche se interrotta proprio a causa dellâassegnazione della sede di lavoro in occasione dellâassunzione. In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3027/99. In linea con tale interpretazione anche Cass. n. 3306/99, per la quale âil diritto del familiare dellâhandicappato alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio â non può farsi valere nei casi in cui la convivenza sia stata interrotta con lâassegnazione della sede lavorativa ed il lavoratore tenda a ripristinarla attraverso il trasferimento.â
Altro orientamento giurisprudenziale, altrettanto decisamente restrittivo, concerne un ulteriore profilo dellâart. 33 cit.; con particolare riferimento al momento in cui il diritto di scelta della sede più vicina al domicilio sarebbe azionabile. Proprio in ragione del termine adoperato dal legislatore (âscegliereâ), parte della giurisprudenza è pervenuta alla conclusione che il diritto (di scelta, appunto) sarebbe logico e legittimo soltanto nel momento genetico/costitutivo del rapporto di lavoro, ergo nella scelta della prima sede di lavoro (in tal senso: Pret. Roma 20.05.99, Trib. Firenze 25.09.96, Corte App. Venezia 29.09.2000, Trib. Torino 19.04.2000 per il quale âanche dopo le modifiche introdotte dallâart. 19 legge n. 53/2000, deve ritenersi che lâart. 33, co. 5, legge 104/92 tuteli un diritto di scelta iniziale, tipico del momento costitutivo del rapporto di lavoro, ma non fondi il diritto ad un trasferimento nel corso del rapporto al fine di riavvicinarsi con il congiuntoâ, analogamente Trib. Varese 23.05.2000, Trib. Catanzaro 03.07.2000, Corte App.di Bari 04.06.02).
Da segnalare che la giurisprudenza si è espressa in maniera non univoca anche su altre due importanti questioni interpretative: e cioè se il diritto al trasferimento ex art. 33 cit. costituisca, o meno, un diritto soggettivo incondizionato; ovvero se il trasferimento in parola sia possibile anche nel caso in cui il lavoratore assista un disabile con handicap definito ânon graveâ.
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*1 Il comma 5 dellâarticolo 33, così recita: âIl genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.â.
* 2 Ed infatti, non può non evidenziarsi che in realtà soprattutto nel settore del pubblico impiego, lâesame delle singole fattispecie, in assenza di una normativa chiara crea inevitabili differenze di trattamento le quali non sempre sono giustificate da diversità di situazioni, ma (anche per casi omogenei) da differenti prassi applicative instauratesi in seno alle singole PA. A dimostrazione di ciò, basti pensare che soltanto alcune PA hanno adottato il criterio in base al quale è riconosciuto il diritto al trasferimento nella sede più vicina al proprio domicilio anche per ripristinare il legami assistenziale interrotto a causa della prima assegnazione della sede di lavoro; ciò appare ragionevole ove si immagini, in caso contrario, la drammatica scelta dinanzi a cui sarebbe posto un vincitore di concorso nel caso di indisponibilità di posti nella sede del proprio domicilio: accettare lâassunzione o continuare ad assistere il congiunto disabile ? Non a caso lo stesso parere CdS n. 1623/00 asserisce che âla tutela dellâassistenza a soggetti bisognosi può essere naturalmente favorita nellâambito dellâautonomia organizzativa di ciascuna Amministrazione entro i limiti e nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialitàâ sempre che sussista e sia coniugabile con quello dellâassistenza al disabile, un interesse pubblico specifico.


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Rispondi

Da: dubbio24/09/2010 15:36:10
per coloro a cui interessa cercate anche qualcosa di più aggiornato.
questo è quello che ho trovato con una ricerca poco approfondita.
Rispondi

Da: e- mail di Mastrapasqua jr a suo padre:24/09/2010 15:37:56
Caro papà
Parigi è magnifica, la gente è molto buona e veramente mi piace tanto qui, però Papa, mi sento un poâ con vergogna arrivare al collegio nella mia  Ferrari 599 GTB di Oro Puro, quando tutti i miei professori e compagni viaggiano in treno.

Tuo figlio.

Il giorno dopo, la risposta:

Mio caro figlio
Vado a trasferirti venti Millioni di Euro sul tuo conto.
Per favore smetti di vergognarti
Vai e comprati un treno anche tu.


ti voglio bene
Tuo Papa
Rispondi

Da: ma24/09/2010 15:49:51
che sono stes stronzate???
Rispondi

Da: bea x vince e dubbio24/09/2010 15:56:03
ragazze io sono di Nola e perciò spero che quella sede sia la mia. Penso comunque che tutte noi quattro saremo accontentate. Nel frattempo fatevi un quadro preciso delle sedi inps a voi più vicine.Saluti a tutte.
Rispondi

Da: Vince24/09/2010 16:01:00
we bea ah si? Allora se a Nola c'è sofferenza come hanno detto a dubbio sarebbe proprio perfetto per te, beh sono contenta! Si infatti in questo weekend mi vedo un pò le sedi più vicine, anche io ho una sede nel mio paese il punto è capire se hanno bisogno, sarebbe il top. Comunque agli inizi della settimana prossima se riesco mi vado a fare un giro in direzione regionale e se so qualcosa ve la posto. ;-)
Rispondi

Da: dubbio24/09/2010 16:02:43
bea, allora nn devi fare altro che dirlo. mi dissero esplicitamente che nola era in sofferenza, quindi... da parte mia è tutta tua.
io ripeto, spero nel centro oppure al max soccavo.
oggi nn ho chiamato, anche se mi sono trattenuta a stento. lunedì chiamerò oppure andrò direttamente, nn so se riuscirò ad organizzarmi e, se capiterà l'occasione, farò presente queste nostre "preferenze".
a questo punto mari2, puoi dire anche tu la tua preferenza? comune di napoli, ma quale zona?
Rispondi

Da: dubbio24/09/2010 16:04:20
x vince, se vuoi andiamo insieme. nn potrei però prima delle 10.
fammi sapere.
Rispondi

Da: x dubbio24/09/2010 16:29:16
"basti pensare che soltanto alcune PA hanno adottato il criterio in base al quale è riconosciuto il diritto al trasferimento nella sede più vicina al proprio domicilio anche per ripristinare il legami assistenziale interrotto a causa della prima assegnazione della sede di lavoro; ciò appare ragionevole ove si immagini, in caso contrario, la drammatica scelta dinanzi a cui sarebbe posto un vincitore di concorso nel caso di indisponibilità di posti nella sede del proprio domicilio"

Se ti riferisci a questo (ti chiedo di indicarmi la fonte)ti faccio presente che che ciò significa che forse, la P.A., nell'ambito dell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, potrebbe accontentare qualche richiedente ad essere assegnato nella sede più vicina al domicilio della persona da asistere.
Ribadisco che la L.104/92 fa riferimento al lavoratore e tale status viene acquisito, come ho detto prima, all'atto dell'assunzione.
Solo e solamente in questo momento si diventa titolari di un vero e proprio diritto.
Se sai altro aggiornaci...
Rispondi

Da: x dubbio24/09/2010 16:57:44
Facendo altre ricerche ho trovato solamente questo :
"Il Consiglio di Stato in diversi pronunciamenti ha ribadito che la normativa trova diretto fondamento in principi di rango costituzionale ed ha carattere derogatorio rispetto all'ordinaria procedura delle assegnazioni di sede e dei trasferimenti e che non è consentito l'obbligo di permanenza per alcuni anni nella prima sede di assegnazione."
Ciò mi sembra la conferma che le prerogative di cui alla L. 104 riguardano il lavoratore e non il vincitore di concorso in attesa di assegnazione di sede.
Fonte:
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Lavoro/Permessi_e_Congedi/info949156553.html
Rispondi

Da: x ...24/09/2010 17:15:07
non hai alternative.
c'è chi al tuo posto pagherebbe per quel posto!
se sei laureato ci sono i concorsi interni...penso che se hai famiglia puoi avere l'avvicinamento prima dei 5 anni, prova a parlare con un buon sindacalista.
Rispondi

Da: x   x24/09/2010 20:27:15
Veramente la 104 vale anche per i vincitori, che devono inviarla dopo la comunicazione del superamento del concorso e prima dell'assegnazione delle sedi, altrimenti non possono aver nessuna preferenza nella scelta di quest'ultime.
Rispondi

Da: L. 104/9224/09/2010 20:29:20
Dubbio hai pienamente ragione sull'applicazione della L.104/92 :)
Rispondi

Da: dubbio24/09/2010 21:06:51
consiglio di amdare a vedere il sito della cgil, se nn ricordo male c'è un'apposita sezione che spiega tutta la normativa relativa all'applicazione della 104. ad onor di cronaca, la conferma l'ho avuta dall'uffico concorsi.
ovvero la 104 vale ANCHE per l'assegnazione della sede al vincitore-idoneo, ma opera SOLO come preferenza rispetto a vincitori che abbiano lo STESSO VOTO e cmq nell'ambito delle sedi prestabilite dall'amministrazione. consente quindi l'assegnazione alla sede, tra quelle disponibili, più vicine alla provincia nella quale risiede il disabile.

la norma può essere formulata in un determinato modo ma nn c'è solo l'interpretazione letterale, vi sono anche quella estensiva e quella analogica. infatti in tal modo si è configurata l'applicabilità di questa norma ad esempio anche per l'assegnazione della prima sede al vincitore (interesse cmq in comparazione all'interesse pubblico dell'amm.pubbl), ed anche alle ipotesi nelle quali il lavoratore nn sia convivente con il disabile. poichè qui il fondamentale interesse che viene in rilievo è quello di garantire al disabile l'assistenza continuativa e d esclusiva.

Rispondi

Da: Vince24/09/2010 23:47:21
dubbio allora ti lascio la mail così cerchiamo di metterci d'accordo: ochappy@virgilio.it.
Rispondi

Da: mari 225/09/2010 00:26:27
sì, comune di napoli. una delle 3 sedi di napoli centro, se c'è posto
Rispondi

Da: dubbio25/09/2010 08:45:21
quindi mari2, siamo noi 2 ad avere la stessa esigenza.
mi dissero che poteva esserci solo un posto a chiaia, e non era neanche così tanto sicuro.
anche per me ci spero ancora ma.... era tutto da vedere, nulla di certo.
speriamo bene...

ma tu sei andata in direzione regionale? dovresti.

Rispondi

Da: vincitrice25/09/2010 14:50:00
ciao ragazzi, è arrivato il momento fatidico!!!! io domani mi trasferiro  nel luogo della mia assegnazione che nn è per niente vicino da casa mia !!!! parto domani per trovare sistemazione in quanto nel posto di assegnazione non conosco nessuno!!!a pensare a domani, mi viene un forte magone !!! ho trascorso con voi quasi due anni di attese, speranze, ansia per gli  esami, scritti ed orali,  tutto mi sembra ormai tanto lontano anche se lo rivivo mentre vi scrivo!!!! non so se potrò collegarmi facilmente in questi giorni, perchè andrò in albergo momentaneamente,  ma volevo salutarvi con un affettuoso abbraccio virtuale e ringraziandovi per tutto quello che mi avete regalato da questa magnifica esperienza che non potrò dimenticare mai nella mia vita!!!
un forte in bocca al lupo, inoltre, ai miei colleghi, che mi rammarico di non poter conoscere di persona per motivi logistici e un super in bocca al lupo agli idonei che io preferisco chiamare futuri colleghi!!! grazie a tutti S.
Rispondi

Da: da futura collega:)25/09/2010 16:17:04
ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, la settimana prossima vi penserò....forza ragazzi, a voi che entrate per primi, i miei migliori auguri, con la speranza di poter presto far parte tutti della grande famiglia inps;-)
Rispondi

Da: ahahahahahahah25/09/2010 16:29:54
MA QUANDO MAI?!?!?!?!
Rispondi

Da: interinale, tu torna nella stalla25/09/2010 17:02:37
Rispondi

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