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SSPA, 146 allievi al corso-concorso per 113 dirigenti
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Da: parker368 19/02/2011 13:38:12
@grimilde
non conoscevo la frase della superbia...
bella

Da: grimilde98419/02/2011 13:40:14
bella e veritiera soprattutto...

Da: tutti i modi/luoghi/laghi19/02/2011 13:40:40
comunque sia, sul programma da fare, i quiz che uscrianno (si spera, perchè il bando parla di mera eventualità) ci potranno chiarire maggiormente le idee.
ricapitolando:
1) per ora si cazzeggia sui manuali universitari
2) quando esce il simone si molla tutto e si fa solo quello
3) quando escono i quiz, si molla pure il simone e si fanno solo i quiz
4) se si passano le preselezioni, si prendono i quiz e li si confronta col simone
5) se il confronto è positivo, simone a manetta per gli scritti
6) tutto finirà con la composition.
amen

Da: grimilde98419/02/2011 13:42:05
meno male che simone c'èèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè

Da: x tutti i modi/luoghi/laghi19/02/2011 13:44:29
Sei un big!

Da: x tutti 219/02/2011 13:59:11
come posso stampare la ricevuta del concorso

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Da: Xtutti19/02/2011 14:00:02
Che palle!!!!!!!!!!!!!!!

Da: nnnnnnnn19/02/2011 15:07:17
Ma Voi ritenete ancora attuale la figura dogmatica del negozio giuridico? Io lo vedo obsoleto e non corrispondente alla realtà normativa, anche alla luce della estrema difficoltà di distinguere lo stesso dagli atti giuridici in senso stretto, nonché per la dirimente osservazione che praticamente quasi tutti i fatti giuridicamente rilevanti hanno una propria disciplina. Che ne pensate?

Da: x nnnnnnnnn19/02/2011 17:14:49
vi è una differenza dirimente tra le due figure, dimentichi il ruolo della volontà che assume una estrema consistenza nell' ambito dei negozi giuridici, pertanto penso che non possa assolutamente ritenersi che tra i due istituti giuridici possano rilevarsi delle analogie!

Da: ale19/02/2011 17:58:14
ragazzi io ho una laurea specialistica in Economia... qual'è la classe di laurea?


grazie

Da: Ale19/02/2011 18:02:49
boh

Da: lakkk 19/02/2011 18:22:10
salve, scusate l'ignoranza ma cosa si intende per sussistenza dei requisiti di dimensione (riguardo la struttura privata)?
Grazie!

Da: ...19/02/2011 18:30:42
Beh scusa, vorresti forse negare che l'elemento volontaristico non sia comunque presente anche negli atti giuridici in senso stretto? Spero proprio di no....Quello che in realtà mi chiedevo è, attesa la circostanza che entrambi gli atti ( atti giuridici in senso stretto e negozi giuridici) sono manifestazione di volontà, qual'è la peculiarità logico-giuridica che differenzia l'uno rispetto l'altro? A questa domanda, la dottrina maggioritaria risponde asserendo che nei negozi giuridici ( a differenza che negli atti g.in senso stretto) il soggetto vuole non solo l'atto, ma anche gli effetti dello stesso. Ora, la logica che sottende tale distinzione ( secondo dottrina e giurisprudenza maggioritaria, almeno fino a poco tempo fa, vedremo in futuro) è guidata dalla preoccupazione di garantire una disciplina giuridica certa anche agli atti volontari che ne siano sprovvisti, benché a mio modesto parere tale problema in realtà non si ponga, giacché in un modo o nell'altro il c.c.  comunque se ne occupa, disponendo per gli stessi una disciplina ad hoc.
Orbene, tornando al quesito iniziale e alla luce di quanto innanzi, a tuo parere, esiste ancora la necessità dogmatica di distinguere  questi due concetti, e se sì, come li distingui ?

Da: x nnnnnnnnn19/02/2011 19:04:35
Fatto è definito qualsiasi accadimento che avviene nel mondo.
fatti giuridici: avvengono nel mondo naturale o nella realtà sociale quando producono conseguenze che il diritto considera importanti (rilevanti).
I fatti possono essere:-

Fatti naturali
sono estranei all'opera dell'uomo anche se gli possono riguardare: es. il fulmine è fatto estraneo all'attività umana ma può riguardare l'uomo quando si abbatte su di lui durante il temporale. Altro es la nascita, la morte ecc.

Fatti o atti umani
provengono dall'attività dell'uomo
Tale distinzione è criticata perchè uno stesso fatto potrebbe essere naturale ma anche umano es morte fatto naturale morte in seguito a omicidio (fatto umano)
Per superare le perplessità si e giunti ad affermare che non importa affatto che si tratti i fatto umano o naturale e quindi fulmine che causa la morte i un uomo (fatto naturale) o uomo che uccida un'altro uomo(fatto umano) ciò che conta invece è la qualifica che l'ordinamento da al fatto umano o naturale che sia tenendo conto del ruolo svolto dall'attività umana. es. Fulmine uccide un uomo. Per l'ordinamento nessuna rilevanza si tratta di una disgrazia. Bandito spara al passante. L'ordinamento qualifica il fatto umano rilevante. Uccidi per legittima difesa. L'ordinamento non terra conto del fatto dell'uccisione. L'uccisione e cosi via. Orbene seguendo questa ultima impostazione possiamo distinguere:



fatti giuridici in senso stretto e i negozi giuridici

Fatti giuridici senso stretto
Sono quelli in cui manca del tutto la volontà umana (ad es. il fulmine) o quelli ai quali l'ordinamento non dà nessuna importanza ossia quelli che non sono rilevanti per l'ordinamento. esempio la seminagione o il ritrovamento di una res nullius. In tali casi es seminagione la legge non da importanza all'attività dell'uomo che ha contribuito al fatto della seminagione. Così pure l'ordinamento non attribuisce all'attività umana il ritrovamento di una cosa abbandonata ma il mero fatto dell'abbandono. Per questo motivo il ritrovamento di una res nullius costituisce titolo per l'acquisto della proprietà della cosa ritrovata anche se chi la ritrova è pazzo o non ha alcuna intenzione di acquistarla!

atti giuridici (anche detti atti umani)
sono quei fatti caratterizzati dalla volontà umana consapevole e voluta, trattasi di atti compiuti da un soggetto capace di intendere e di volere al quale l'ordinamento attribuisce il potere di modificare la realtà esterna.
Gli atti umani a loro volta si dividono in:
Atti leciti se sono conformi al diritto
Atti illeciti il comportamento in cui consistono è vietato dall'ordinamento. In realtà si tratta in entrambi i casi di atti voluti ma mentre nell'atto lecito il soggetto vuole le conseguenze giuridiche che da questo derivano, (es. compravendita) nell'atto illecito, il soggetto vuole l'atto ma non vuole le conseguenze! In effetti andare in galera o sentirsi infliggere una pesante sanzione dopo aver rubato non piace a nessuno e tanto a meno a colui che ha commesso l'atto!!

atti giuridici in senso stretto o meri atti giuridici
sono comportamenti volontari visti dalla legge solo come meri presupposti di conseguenze giuridiche. (effetti giuridici) che la legge riserva a sé stessa. Pertanto la volontà del soggetto nel compiere l'atto è un mero presupposto nel mentre le conseguenze dell'atto compiuto sono riservate alla legge e solo ad essa. Ne consegue che la regola non proviene dall'autonomia del privato che compie l'atto ma da un potere esterno e cioè dall'ordinamento.(eteronomia) Per questo motivo tutti gli atti giuridici in senso stretto sono tipici e cioè espressamente previsti dalla legge.
Rendiamo ora semplice questo concetto con un esempio. Tizio è proprietario di un fondo e colloca un lungo tubo per far scorrere l'acqua da una parte all'altra del suo fondo. Se per qualsiasi motivo o causa Tizio cessasse di essere proprietario delle due parti del fondo, si costituirebbe automaticamente ope legis una servitù di acquedotto tra i fondi detta "servitù per destinazione del buon padre di famiglia" alla quale gli eventuali acquirenti successivi del fondo devono sottostare.(articolo 106 secondo comma codice civile). Pertanto è la legge che ha imposto la servitù e non la volontà del privato!!!!

Opinioni di giuristi
Alcuni dicono che per compiere un atto giuridico in senso stretto occorre la capacità di intendere e di volere prevista dall'articolo 2046 del codice civile. per gli atti illeciti, essi stessi considerati atti giuridici in senso stretto.
altri invece ritengono che il problema che riguarda la capacità dell'agente va risolto caso per caso con riguardo al tipo di conseguenze che scaturiscono dall'atto. Infine c'è qualcuno che dice che l'incapacità di intendere e di volere porta all'inefficacia dell'atto.

gli atti giuridici in senso stretto si suddividono in:

Atti materiali o operazioni
causano una diretta modificazione materiale del mondo esterno (es. specificazione articolo 940 c.c).

Dichiarazione di scienza e verità
Il soggetto dichiara di conoscere un fatto giuridico. Le dichiarazioni di scienza e volontà fanno parte degli atti giuridici in senso stretto perché la legge le equipara ai fatti giuridici senza indagare se esiste una volontà di desiderare o meno gli effetti dell'atto. Le dichiarazioni hanno soprattutto valore di prova ad esempio la confessione ma possono anche avere lo scopo di informare come ad esempio la notificazione al debitore della cessione del credito art. 1264 o di intimare come ad esempio l'atto di costituzione in mora.

Negozi giuridici o atti di autonomia negoziale
Sono manifestazioni di volontà atte a far sorgere modificare o estinguere un rapporto giuridicamente rilevante.
In tali atti quindi il soggetto non solo vuole compiere l'atto ma vuole anche determinare le conseguenze dell'atto stesso. Per tale motivo come si vedrà il riconoscimento dell'autonomia privata si estende anche ai cosi detti negozi atipici.
Possono infine ancora distinguersi:
Atti discrezionali
nei quali il soggetto è libero di compiere l'atto o meno

Atti dovuti
atti che si compiono per adempiere un obbligo

Atti necessari:
atti che sono compiuti nell'adempimento di un onere.
Atti positivi e negativi:
positivi se si concretano in un'azione o negativi se si concretano in un'omissione.

La fattispecie
Il fatto giuridico si è visto consiste in un accadimento capace di incidere su di un rapporto giuridico, occorre pertanto distinguere la fattispecie astratta da quella concreta.
La fattispecie astratta vale a dire l'ipotesi che il fatto previsto e regolato dall'ordinamento venga ad esistenza è rivolta a tutti generalmente) ed è la situazione tipo cui la legge fa riferimento quando impone i suoi comandi e divieti. es. atto illecito qualunque atto doloso o colposo che rechi ad altra persona un danno ingiusto ecc. Qui l'imposizione è rivolta a tutti generalmente!!! Ecco una fattispecie astratta!!!!


fattispecie concreta.
È il concreto verificarsi del fatto singolo specifico che va confrontato con la fattispecie astratta.
Sta all'interprete esaminare se il fatto giuridico che si è verificato (fattispecie concreta) equivale a quello che ha previsto il legislatore nella norma (fattispecie astratta). E in caso di coincidenza dedurre le conseguenze del fatto stesso. Trattasi del cosiddetto procedimento di sussunzione che fa il giudice o l'operatore del diritto. es. Io giudice interpreto: Tizio ha commesso un atto illecito (fattispecie concreta) vado a cercare e trovo questo tipo di atto illecito all'art 2943.(fattispecie astratta). Il confronto tra la fattispecie concreta e astratta che ho fatto coincide perfettamente, pertanto potrò applicare questa norma rectius art.2043 nei confronti di chi ha commesso l'atto illecito in questione.


Fattispecie semplice
se è costituita da un solo fatto giuridico esempio morte di una persona. L'effetto viene in essere immediatamente al verificarsi del fatto. Es morte di una persona, si apre immediatamente la successione.
Fattispecie complessa
è composta da più fatti in tal caso l'effetto verrà in essere solo dopo che tutti i fatti si sono verificati. es. Matrimonio perchè sia perfetto occorrono il consenso dei nubendi e la dichiarazione dell'ufficiale di stato civile. Pertanto senza consenso o dichiarazione il matrimonio è invalido totalmente.
Fattispecie a formazione progressiva
fatti che la compongono si susseguono in ordine logico e cronologico, l'effetto finale verrà in essere quando tutti i fatti si saranno verificati es Costituzione di una persona giuridica, Perchè l'Ente lo diventi occorrono in ordine logico l'atto costitutivo, poi lo Statuto e infine il riconoscimento dello Stato. Senza il riconoscimento l'ente non può diventare persona giuridica!!!!
Gli Effetti giuridici
Ogni fatto giuridico rilevante per l'ordinamento produce delle conseguenze che prendono il nome di effetti giuridici, tra il fatto giuridico e l'effetto sussiste un rapporto di causalità. Ciò vuol dire che dal fatto giuridico che accade nascono delle conseguenze causate dal fatto stesso. Pertanto se il fatto non è idoneo a causare l'effetto giuridico rilevante per l'ordinamento, l'effetto deriva dalla legge e basta. Si pensi agli atti giuridici senso stretto si avrà un esaustivo chiarimento su quanto ho argomentato. Pertanto il fatto inidoneo non causa effetti diretti e immediati rilevanti per l'ordinamento ma solo li ha fatti venire in essere indirettamente, la vera causa diretta ed immediata è invece da ricercarsi nella legge ossia nell'ordinamento giuridico che si è appropriato di quell'effetto prodotto dall'atto.
Premesso che gli effetti giuridici possono essere

Costitutivi
se diretti a formare un rapporto giuridico.

Modificativi
se diretti a modificare la disciplina di un rapporto giuridico

Estintivi
se diretti a determinare l'estinzione di un rapporto giuridico, questa classificazione si trova nell'articolo 1321 del codice civile quando si riferisce agli effetti che scaturiscono dal contratto che è un tipico fatto giuridico.

in relazione all'oggetto gli effetti giuridici si distinguono in:
Reali.- consistono nella costituzione o trasferimento di un diritto reale.
Obbligatori.- se determinano o incidono su un diritto di obbligazione . Spesso ad un singolo fatto giuridico conseguono sia effetti reali che obbligatori: ad esempio dal negozio di compravendita derivano sia il trasferimento del diritto reale quanto l'obbligo di pagare il prezzo.
Gli effetti in relazione ai soggetti su cui incidono, possono essere
Erga omnes.- se valevoli contro tutti (e cioè devono essere rispettati da tutti)
Personali.- se valgono solo nei confronti di alcuni particolari soggetti destinatari.

effetti definitivi (ed è la regola) gli effetti sono coevi al fatto. Ossia dal fatto scaturiscono immediatamente gli effetti.
effetti provvisori ossia temporanei

Generalmente gli effetti si producono quando si realizza la fattispecie dalla quale nascono. esempio nel caso di una fattispecie a formazione progressiva prima che l'effetto si perfezioni si produrranno solo effetti preliminari che conseguono ai singoli atti del procedimento. Attenzione però!!! Fino a che tutti gli atti non sono stati compiuti e non si sarà realizzata la fattispecie in discorso, l'effetto finale non avrà luogo. Alla regola generale l'ordinamento giuridico eccezionalmente in certi casi fa risalire la produzione degli effetti ad un momento precedente e cioè prima che si realizzi la fattispecie. In tal caso abbiamo la retroattività degli effetti e possiamo distinguerla in:
retroattività reale
Se l'effetto retroattivo potrà essere opposto a tutti erga omnes es. l'articolo 1360 del codice civile

retroattività obbligatoria
Se l'effetto retroattivo interesserà solo le parti allora si parlerà di retroattività obbligatoria. es. art. 1458 "retroattività della risoluzione del contratto".

Da: ........19/02/2011 19:24:36
Mi avrebbe fatto piacere avere una tua opinione personale in luogo di una mera scopiazzatura per mezzo di un copia incolla, mi complimento comunque per la tua capacità di ricerca delle fonti.

Da: caro  nnnnnnnnn19/02/2011 19:38:21
hai sbagliato forum, questo è per dirigenti dello stato, quello per filosofi del diritto deve ancora uscire, ti saluto! A proposito, da un punto di vista sostanziale-dommatico, restando nell' ambito delle mappe concettuali prima delineate, cosa ne pensi della deflorazione pelvica, alla stregua anche di stò gran paio di coglioni?

Da: .....19/02/2011 19:47:43
Allora fai prima a dire che non capisci un amata minchia di diritto e fai più bella figura.ahahahaha

Da: Nostradamus19/02/2011 19:55:08


secondo me l'unico fatto è lui.......

Da: FIORE 200019/02/2011 20:06:06
AIUTO HO SBAGLIATO A COMPILARE, POTETE AIUTARMI

Da: Nostradamus19/02/2011 20:17:33


uno che non sa neanche compilare la domanda dovrebbe essere escluso direttamente....

Da: pirata19/02/2011 21:32:45
io penso che farò il simone a manetta...

Da: sbancaconcorsi19/02/2011 22:12:05
E' la fine per voi poveri mentecatti, sciupaseghe e discerninaminchia che non siete altro. E' inutile che vi mettiate in testa di fottere me, perché non accadrà, sarò io a sbancare il concorso lasciando a voi solo le briciole. Divertitevi pure coi vostri giochetti giuridici di negozi o strettamente atti, l'epilogo non cambierà,è già scritto.
Au revoir

Da: Secondo me19/02/2011 22:12:14
da questo concorso usciranno i manager più minchioni dell'Unione Europea..... Oltre a manifestare gravissime lacune nell'uso della lingua Italiana, non sapete nemmeno leggere bandi di gara e compilare delle stupidissime ed innocue domande di partecipazione concorsuali.

Da: pirata19/02/2011 22:35:42
siete divertentissimi... tutti...

Da: .........19/02/2011 23:37:17
ma datevi una calmata!!!!
Tutta quest'ira..... sembra che qualcuno non tolleri molto bene la "sana" competizione. Quanto delirio di onnipotenza! Al decimo quiz qualcuno sbaglia il rigo per tutto il resto della prova e la penna gli scivola dalle mani.........

Da: x milkie20/02/2011 08:21:36
ti conviene studaùiare a memoria i quiz del quarto corso concorso, che trovi sul sito della sspa, con le risposte corrette.

Da: per il dott. nnnnnnnnn20/02/2011 10:34:35
carissimo, sono un vincitore coa3, classificatosi, tra l' altro, in ottima posizione, e a breve diverrò un dirigente della pubblica amministrazione, non ho voglia di fare polemiche ma posso assicurarti che ne ho visti tanti - anche troppi forse - disquisire di concetti filosofico-giuridici davanti ai cancelli delle sedi di esame attinenti ai diversi concorsi ai quali ho partecipato, al punto da incutermi quel senso di smarrimento provocatomi dalla sensazione di essere soltanto un pivellino che si permetteva di scendere in competizione con i soloni del diritto!
Ebbene, buona parte di quei cultori del diritto, non sono mai arrivati agli orali, qualcuno ancora impreca invocando lo scandalo e la parzialità della commissione: a mio modesto parere, oggi la pubblica amministrazione cerca managers pubblici, gente che abbia la capacità di trasformare le nozioni del diritto e dell' economia in risoluzioni concrete, pertanto, credimi, la conoscenza fine a se stessa del diritto, il semplice nozionismo che può perfettamente darti un qualsiasi manuale di amministrativo, mi preme ribadirlo, non ti aiuterà a vincere un concorso, spero vivamente che tu non appartenga a quella categoria, a quelli, per intenderci, che parlavano solo di Sandulli e quant' altro, ma che oggi, purtroppo, sognano ancora di entrare nella pubblica amministrzione!
Ti auguro ogni bene!

Da: lakkk 20/02/2011 13:46:07
salve, cosa si intende per sussistenza dei requisiti di dimensione (riguardo la struttura privata)?
Grazie!

Da: ......20/02/2011 15:16:56
Ragazzi, non vi impegolate in queste seghe mentali!

Da: vissuto20/02/2011 15:48:58
cari interlocutori una cosa vorrei dirla: chiunque sia il vincitore che si comporti in maniera come pochi perchè molti sono i dirigenti che peccano di superbia uscito o meno dalla SSPA che effettivamente non conoscono nulla dell'effettivo lavoro che esiste dietro ogni singola pratica e che per regole di coefficienti di omogeneizzazione assegnano ad ogni tipo di lavoro un punteggio. Sappiano i futuri drigeni che oggi, non parlo di ieri, le pratiche con minore coefficiente sono quelle più complesse che capita di fare al fesso di turno ma che sono le più rognose e complicate. Spero che escano uomini che ricordi queste mie e non si fermino a valutare i semplici leccaculo in maniera da farli divenire Dii a dispetto di chi lavora più di questi. Capita spesso che ci siano persone che sulla carta sono prepasti a più lavori ma alla fine non fanno nessuno bene ricevendo solo meriti essendo le pratiche lavorate da altri colleghi malcapitati per glorie altrui. Questo è ciò che capita caro Ministro Brunetta e cari fututi Dirigenti. Siate Uomini  e le donne imparino a divenire Uomini non pupazzi.

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