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Proroga graduatorie
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Da: cosmopolicchio | 05/06/2017 17:14:17 |
In che modo si potrà accedere a Pubbliche Amministrazioni differenti rispetto a quella nella quale si è in graduatoria, con tre anni di servizio? | |
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Da: Osservatorio pubblico | 05/06/2017 20:45:31 |
Ragazzi, ma il testo è stato davvero approvato? Di ufficiale non c'è niente. | |
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Da: antolllk | 05/06/2017 22:24:14 |
si che è stato approvato,che stai a di? ma sapete usare internet? "Art.20 (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni) 1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, possegga tutti i seguenti requisiti: a) sia in servizio con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) sia stato già selezionato dalla medesima amministrazione con procedure concorsuali; c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. 2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, possegga tutti i seguenti requisiti: a) sia in servizio con contratti di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che bandisce il concorso almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. | |
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Da: Xy | 06/06/2017 07:45:21 |
Per antollk: impara ad usare meglio internet anche tu! Soprattutto per non diffondere testi errati! Come fanno tanti siti e giornali vari... Il decreto legislativo è in firma al Presidente della Repubblica , quindi NON È ancora legge Ecco il testo in firma (art 20) Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. 2. Nello stesso triennio 2018-2020, le ammin....ecc ecc Nota la differenza che hai "dimenticato" ... INSOMMA ALLA FINE LE LEGGI & C LE SÌ DEVE PRENDERE DALLA GAZZETTA UFFICIALE ALTRIMENTI SO CHIACCHIERE | |
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Da: Osservatorio Pubblico | 06/06/2017 07:58:03 |
Caro Antolllk ( come caspita ti chiami). Il punto è proprio quello. Troppa gente come te si affida a internet e si confonde nell'ignoranza più completa. Un testo di legge lo si cerca su fonti ufficiali, tipo la Gazzetta e non su vari quotidiani on-line che per far fare un " clic" a gente come te sparano titoli e testi approssimativi e, spesso, errati. | |
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Da: primula rossa | 06/06/2017 10:26:02 |
differenze sostanziali e molto importanti | |
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Da: ehi | 06/06/2017 12:41:51 |
Ma quando dobbiamo ancora aspettare per vederla pubblicata sulla gazzetta? il decreto è del 19 maggio? 15 gg sono passati no? | |
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Da: Operaio comunale | 06/06/2017 13:53:19 |
Ignorantone! I decreti legge possono essere convertiti entro 60 giorni...fin quando non diventano legge non vengono pubblicati in gazzetta. | |
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Da: un_dubbio_off_topic | 06/06/2017 15:18:27 |
Nei Comuni con popolazione precisamente uguale a 15.000 abitanti possono essere nominati assessori al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale? (art 47 tuel) | |
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Da: mugna85 | 06/06/2017 16:17:59 |
In realtà si tratta di un D.Lgs. e non un decreto legge. E non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale...formalmente i 15 giorni lavorativi per la pubblicazione scadono il 7 giugno...vediamo e speriamo fiduciosi... | |
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Da: Jollo34 | 07/06/2017 14:58:18 |
vi state scannando con un testo che cambia di poco,ma non di tantissimo; quello che leggo è:sei idoneo?sei nei primi 20% ci sono speranze(remote ma ci sono) sei dopo la quota del 20%? Attaccati al tram e riprova un altro conccorso | |
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Da: Ho visto | 07/06/2017 15:17:22 |
ieri in un programma tv che una signora è stata licenziata dal comune di Roma in base alla nuova legge Madia. E' la signora che era andata al bar senza timbrare l' uscita. L' avvocato ha detto che è stata applicata la legge Madia che è in vigore dal mese di maggio ( mi pare il 16 ). Quindi pare che la legge sia pienamente operativa. | |
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Da: Jollo34 | 07/06/2017 15:19:34 |
E la sifnora che scusa voleva trovare? | |
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Da: antolllk | 07/06/2017 19:41:10 |
è uscito sulla gazzetta ufficiale. 1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. 2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. | |
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Da: Primula rossa | 07/06/2017 21:04:43 |
OK!!! | |
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Da: iss | 07/06/2017 21:54:56 |
Attenzione al verbo: POSSONO Ampia discrezionalitâ delle singole amministrazioni .....il che vuol dire che molto dipenderá dalla convenienza politica del momento... | |
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Da: Primula rossa | 08/06/2017 05:45:12 |
........siamo ottimisti.....intendiamo....possono nel senso ne hanno facoltà...e non nel senso fanno come cavolo gli piace | |
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Da: Xy | 08/06/2017 06:54:45 |
Sig.ri et Sig.re è stato pubblicato in GU il "famoso" dlgs (entrerà in vigore il 22.6.17) Art. 20 Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni 1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. 2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. 3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche' gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilita' dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo. 5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, e' fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalita' interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' abrogato. 6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 9. Il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Il presente articolo non si applica altresi' ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. 10. Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e' prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, nonche' al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca. 12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorita' il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. 13. In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza. 14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalita' di cui al presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresi', le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma 4. | |
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Da: primula rossa | 08/06/2017 08:58:37 |
....per chi al momento non è in servizio presso l'ente dove ha maturato i requisiti ma lavora altrove che succede? | |
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Da: Garofano Bianco | 08/06/2017 11:43:21 |
Primula tra " fiori" forse ci capiamo meglio... ma ca@@o, hai fatto un concorso, hai studiato un po' di diritto e non capisci ancora il testo? basta aver prestato servizio in data successiva alla legge n. 124 del 2015... Che dubbi hai ancora? Il dubbio maggiore, non è tanto se ci rientri o meno, quanto la discrezionalità delle amministrazioni di stabilizzare o meno. Se hai qualche aggancio politico, allora, sei in una botte di ferro! | |
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Da: jdonea 80 | 08/06/2017 12:21:41 |
cmq ha ragione primula ogni legge bisogna interpretarla si dice che devii essere impiegato nell ente che assume e aver fatto 36 mesi con quell ente li' o sono scemo? se ho fatto 5 anni in enti diversi sono fuori? su Gianfranco illuminaci | |
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Da: Garofano Bianco | 08/06/2017 12:30:20 |
Mi chiamo Garofano, non Gianfranco. L'italiano come la matematica non è un'opinione...devi aver fatto almeno 3 anni alle dipendenze dell'ente che assume...mi sembra chiaro, ca@@o...Porca miseria, non sono solo le leggi italiane ad essere confuse, siamo proprio noi italiani che abbiamo il cervello annebbiato...magari dai troppi post che mettiamo su Fb... le foto mentre mangiamo la pasta al forno...o mentre compriamo un'auto nuova... siamo "flashati" e non capiamo più un ca@@o.... ( IO, no, perchè non sono su FB) :-) | |
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Da: primula rossa | 08/06/2017 14:05:30 |
garofano....calma....altrimenti appassisci.....io capisco troppo bene e nonostante tutto sono molto prudente e se vuoi anche modesta ,per questo chiedo e mi confronto con gli altri,le speranze,le attese,le immancabili delusioni non mi fanno esultare facilmente.....voglio capire come possono svolgersi le cose, proprio perchè non ci sono nè santi,nè politici ed è molto meglio così | |
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Da: etoo72 | 08/06/2017 16:42:07 |
ragazzi possibile che nessuno mi sa rispondere a questo quesito,allora io sono idoneo(quindi ho superato un concorso) ho 10 anni di precariato nello stesso ente(cococo)e sono ancora in servizio,da noi purtroppo hanno abusato di questi contratti,che futuro avro' con la legge madia!saro' stabilizzato direttamente o dovro'rifare concorso pur'avendolo gia, superato? | |
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Da: jdonea 80 | 08/06/2017 17:19:16 |
garofano rispondi a etoo72 | |
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Da: jdonea 80 | 08/06/2017 17:24:23 |
ma poi se scadonoi le graduatorie come fanno a chiamare 2018 2020 ma' mi sa che prorogano .... poveri precari dovranno attendere la letterina dal comune | |
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Da: ehi | 08/06/2017 18:05:36 |
Mi dispiace ma risposta sta nel punto B) ovvero: sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; Percui hai diritto alla riserva del 50%. Mi spiace | |
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Da: Primula rossa | 08/06/2017 18:17:44 |
Scusa ehi ,ma lui il concorso superato ce l*ha,perché non può essere stabilizzato direttamente visto che sono le stesse mansioni forse perché cocco | |
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Da: Garofano bianco | 08/06/2017 19:13:26 |
Primula, mi fai appassire tu, " porco mondo "! Il co co co non è tempo determinato, ecco perché il nostro amico, la prenderà nel... Ma vi ripeto, le amministrazioni non sono obbligate a stabilizzare...lo faranno solo se siete sponsorizzati... Porca miseria! Ma siete nati ieri??? Vivete in Italia o su Facebook??? Primula, muoviti che la primavera è passata! | |
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Da: iss | 08/06/2017 21:59:13 |
ABBASSIAMO I TONI...GAROFANO..PLEASE!! cmq hai ragione etoo72:..deve rifare il concorso...sperando che l'ente fissi la riserva xè ne ha la facoltâ e non l'obbligo primula ...serve la sponsorizzazione..tipo la porcata fatta x quelli dell'istat del iss e in parte ingv... se volete leggete e informatevi | |
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