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Proroga graduatorie
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Da: Iris87924/07/2013 18:51:49
A me interessa che le graduatorie sono prorogate ai cc perché io sono idoneo nn vincitori al concorso 2011....è quindi a settembre partono i vincitori del 2012.....è scorre la 2011 andando a ripianare questo e nn ci sono soldi da utilizzare c'è da prendere il posto di chi parte prima
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Da: giustice44424/07/2013 18:56:22
Vi sembra giusto...i vfp4 2012 sono stati tagliati prima dei cc e ancora aspettano!!! e c'è il rischio che non ci sono soldi e quindi concorso vinto ma a fare la muffa da tutt'altra parte!!! che schifo
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Da: PROROGHE FOREVER24/07/2013 18:56:50
Chiarissimo
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Da: PROROGHE FOREVER24/07/2013 18:58:26
Non è assolutamente giusto. Ma chi ha preso queste decisioni lo abbiamo votato noi. Adesso non ci possiamo lamentare troppo.
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Da: giustice44424/07/2013 19:03:36
Mai avrei messo MONTI!!!! e tantomeno Di Paola!!!! hanno affossato ancor di più una situazione in bilico!!!! e vedere che il nuovo ministro preferisce i giocattolini F35 rispetto a istruzione,lavoro,sicurezza...e tanto altro..fa rabbrividire!!!
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Da: PROROGHE FOREVER24/07/2013 19:06:39
Non ho capito?
Non sei a favore del governo PD PDL MONTI? Guarda che loro sono dalla nostra parte.
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Da: giustice44424/07/2013 19:18:11
Ho soltanto specificato che Di paola ha tagliuzzato come carne da macello il suo Ministero!! di solito si cerca di andare incontro ai propri uomini... non è accetto il suo menefreghismo...non voglio neanche nominare quanta gente ha buttato a calci nel sedere dopo aver vinto un concorso!! lo ha fatto all'uscita della graduatoria senza preavviso sulla G.U!!! da vero Signore!! Ci sono stati circa 180 rinunciatari e dopo un'anno i ripianamenti non sono avvenuti!!! Io mi..anzi CI auguro che PD-PDL e Monti risanino una situazione assurda!!! tutti abbiamo bisogno del nostro meritato posto!!! Basta con lo scempio!!
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Da: PROROGHE FOREVER24/07/2013 19:22:17
Sicuramente metteranno a posto le cose. Non sono mica come quelli di prima.
Rispondi

Da: yanui24/07/2013 19:38:03
guarda che sono esattamente gli stessi di prima.
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Da: PROROGHE FOREVER24/07/2013 19:42:07
Ma va?
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Da: x proroghe forever24/07/2013 20:28:47
è sempre la stessa chiavica
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Da: PROROGHE FOREVER24/07/2013 21:22:40
Anche D'Alia?
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Da: geppis24/07/2013 21:28:00
ma sono state prorogate o no??
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Da: geppis24/07/2013 21:32:28
x quello dell'altro forum
o non farmi ripostare 2000 volte le stesse sentenze. vedi proroghe forever  il cds ha detto che prima di fare un concorso bisogna per forza fare la mobilità(anche se non sempre lo hanno fatto!!!). Una volta fatto il concorso prevale lo scorrimento sulla mobilità.
Va bene tirare l'acqua al proprio mulino, ma..............................
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Da: Per geppis24/07/2013 23:58:56
Ti sbagli!
Rispondi

Da: ibarbo25/07/2013 01:02:00
Graduatorie prorogate a tempo indeterminato? Ohibò, che vo' leggendo?!
Rispondi

Da: PROROGHE FOREVER25/07/2013 09:41:32
Esatto. Graduatorie a tempo indeterminato e assunzione di tutti gli idonei.
Rispondi

Da: geppis.25/07/2013 10:14:43
Sul rapporto tra mobilità volontaria e scorrimento graduatoria

mi sbaglio?

Consiglio di Stato , sez. V, sentenza 31.07.2012 n° 4329 I Giudici di Palazzo Spada, sezione V, con il precipitato in esame, in riforma della sentenza di primo grado, affermano che, nel caso di scorrimento di una graduatoria di concorso valida ed efficace, non è legittimo determinarsi al reclutamento di personale avviando, ex novo, procedura di mobilità volontaria ex art. 30, d.lgs. 165/2001 in quanto la prevalenza della mobilità esterna è prevista dal Legislatore solo rispetto a nuove procedure concorsuali
Rispondi

Da: geppis.25/07/2013 10:18:24
Lo scorrimento di graduatorie concorsuali

In riferimento alla disciplina dello scorrimento delle graduatorie, il G.A. ricorda che le graduatorie dei vincitori dei concorsi per l'assunzione dei dipendenti pubblici rimangono efficaci per un termine indicato dal bando, ed eventualmente prorogato dalla legge, per eventuali coperture di posti, per i quali il concorso è stato bandito, che successivamente dovessero rendersi disponibili.

In tal senso, sanciscono l'articolo 35 co. 5 ter del d.lgs. 165/2001 ([1]), l'art. 91 co. 4 del d.lgs. 267/2000 nonché l'at. 15 co. 7 del d.P.R. 487/94 che, in sintesi, riconoscono il potere dell'amministrazione di procedere o non procedere alla copertura dei posti; potere implicito nella locuzione rinvenibile in alcuni delle citate disposizioni "per l'eventuale copertura".

L'unico limite allo scorrimento della graduatoria è che non si tratti di posti di nuova istituzione o trasformazione.

No a duplicazioni dell'istituto della mobilità esterna

L'interpretazione estensiva della norma, qual è quella del giudice di primo grado, che fa prevalere la mobilità ex articolo 30, co. 2bis, d.lgs. 165/2001 sullo scorrimento delle graduatorie, non trova giustificazione né nella lettera della norma, né nella ratio ad essa sottesa, volta al contenimento della spesa pubblica ed alla razionalizzazione delle risorse umane ed economiche, considerato che la selezione per mobilità de qua prevedeva, invece, dei veri e propri adempimenti paraconcorsuali (costituzione commissione, esame dei curricula e domande di partecipazione etc.)

Conformandosi all'orientamento del TAR, si rischierebbe una duplicazione di applicazione dell'istituto della mobilità, atteso che l'obbligo di legge, ovvero la preferenza per la mobilità[2] -già soddisfatto prima della decisione dell'amministrazione di bandire il concorso- dovrebbe applicarsi anche successivamente, per lo meno in luogo dell'utilizzo della graduatoria, il che non appare conforme alla legge che ha introdotto l'obbligo della mobilità esterna.

Pertanto, deve ritenersi che la modalità di assunzione per scorrimento della graduatoria di concorso già espletato è estranea alla fattispecie delineata dal comma 2 bis dell'articolo 30.

Le conclusioni delle sez. V

Il Consesso richiama l'Adunanza Plenaria che, con la sentenza n. 28 luglio 2011, n. 14, ha affermato, sul piano dell'ordinamento positivo, la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria che costituisce ormai modalità di reclutamento prioritaria.

La priorità della modalità di assunzione per scorrimento della graduatoria comporta, quale corollario, la necessità della motivazione[3] ove l'amministrazione decida di non utilizzare il metodo dello scorrimento o altro metodo di assunzione (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del 2011).

Nel caso in esame manca qualunque motivazione nella determina di indizione della selezione per mobilità esterna impugnata, né può ritenersi la motivazione implicita nel richiamo dell'art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, atteso che, come già detto, tale norma non si riferisce alle procedure di scorrimento di graduatoria.

Considerazioni operative

E', infine, importante ricordare che, se l'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 non si riferisce e non è operante in caso di scorrimento di graduatoria, altrettanto non può dirsi per l'art. 34 bis del d.lgs. 165/2001 che enuncia il principio per cui il personale in esubero - ex artt. 33 e 34 del TUPI- presso qualsiasi pubblica amministrazione deve poter essere ricollocato, durante il periodo di disponibilità, presso altre amministrazioni.

In particolare, al comma 5 è sancita la nullità di diritto delle assunzioni effettuate in violazione delle prescrizioni contenute nel medesimo articolo.

Ebbene, il Dipartimento della funzione pubblica, con la circolare n. 4/2008, ha ritenuto che, al fine di assicurare in modo costante e puntuale la verifica delle esigenze assunzionali delle pubbliche amministrazioni per valutare le possibilità di ricollocazione del personale in disponibilità, in caso di scorrimento di graduatorie di concorsi già espletati, nei limiti della vigente disciplina della validità ed efficacia delle graduatorie, occorra riproporre la richiesta ex art. 34 bis di assegnazione di personale in disponibilità agli uffici competenti, provinciali e regionali e al Dipartimento stesso.

(Altalex, 3 settembre 2012. Nota di Francesco Log
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Da: geppis.25/07/2013 10:19:48
Lo scorrimento in graduatoria prevale sulla mobilità volontaria in caso di nuove assunzioni
di Alessio Tavanti
In presenza di una graduatoria di concorso valida ed efficace, non è legittima la decisione di assumere personale avviando, ex novo, procedura di mobilità volontaria ex articolo 30, d.lgs. 165/2001 in quanto la prevalenza della mobilità esterna è prevista dal Legislatore solo rispetto a nuove procedure concorsuali.
E' quanto ha affermato il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 4329/2012, con la quale ha accolto il ricorso presentato da alcuni soggetti utilmente collocati in una graduatoria in corso di validità.

Nel caso di specie, un comune aveva avviato una procedura di mobilità ex articolo 30, d.lgs. 165/2001, per la formazione di una graduatoria per eventuale copertura di posti di istruttore di vigilanza cat. C, profilo per il quale era ancora vigente una precedente graduatoria concorsuale.

La determinazione di indizione di tale procedura era stata impugnata dinanzi al Tar da parte di alcuni dei soggetti collocati tra gli idonei in graduatoria, i quali ritenevano lesa la loro posizione giuridica di pieno diritto o di interesse legittimo ad essere assunti sui posti oggetto del bando di mobilità.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto infondate le censure dei ricorrenti, considerato che il comma 2-bis dell'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 impone alle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali di avviare le procedure di mobilità prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali e che tale disposizione vale anche con riferimento all'utilizzazione delle graduatorie ancora valide ed efficaci.

Avverso la sentenza di primo grado, i ricorrenti hanno presentato appello al Consiglio di Stato.

Secondo il Collegio, l'interpretazione "estensiva" dell'articolo 30 citato, operata dal Tar (nel ritenere la prevalenza della mobilità sullo scorrimento delle graduatorie) non trova giustificazione né nella lettera della norma, né nella ratio ad essa sottesa, volta al contenimento della spesa pubblica ed alla razionalizzazione delle risorse umane ed economiche, considerato che la procedura di mobilità instaurata prevedeva dei veri e propri adempimenti paraconcorsuali (costituzione commissione, esame dei curricula e domande di partecipazione, etc.)

Conformandosi all'orientamento del Tar, si rischierebbe una duplicazione di applicazione dell'istituto della mobilità, atteso che l'obbligo di legge, ovvero la preferenza per la mobilità dovrebbe applicarsi anche successivamente, per lo meno in luogo dell'utilizzo della graduatoria, il che non appare conforme alla legge che ha introdotto l'obbligo della mobilità esterna.

Il Consiglio di stato, confermando l'orientamento consolidato, ha accolto il ricorso, affermando la sostanziale inversione del rapporto tra la scelta di assumere tramite mobilità volontaria e la decisione di scorrimento della graduatoria, la quale costituisce "modalità di reclutamento prioritaria".




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Da: geppis25/07/2013 11:01:16
risposta
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Da: PROROGHE FOREVER25/07/2013 11:44:07
CHISSENEFREGAAAA!!!!!
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Da: Quella è l''unica sentenza25/07/2013 14:15:27
Che fa prevalere lo scorrimento sulla mobilità. Nel novembre 2012 il consiglio di stato ha affermato il contrario.
Consiglio di Stato, sez. I, parere del 7 novembre 2012, n. 5217 avente ad oggetto il rapporto tra scorrimento della graduatoria e mobilità volontaria, arriva alla conclusione che la mobilità ha precedenza sullo scorrimento della graduatoria:
" Tale decisione , nella specie, a fronte della decisione del Comune di riformulare il programma di assunzioni contendendo le spese, ricorrendo , fra l'altro non alla dispendiosa scelta di indire nuove procedure concorsuali ma di fare ricorso alla mobilità o a procedure di interscambio a costo zero, si appalesa giustificata. La preferenza affermata dalla Adunanza Plenaria per il ricorso allo scorrimento della graduatoria rispetto all'indizione di una nuova procedura concorsuale, si giustifica pienamente ma non può essere riferita al diverso caso in cui allo scorrimento della graduatoria sia preferito il ricorso alla procedura di mobilità di personale proveniente da altre amministrazioni , ciò atteso il fatto che la mobilità consente varie finalità quali l'acquisizione del personale già formato, l'immediata operatività delle scelte, l'assorbimento di eventuale personale eccedentario ed i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate situazioni."
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Da: ''''''''''''''''''''''''''25/07/2013 14:17:53
Uffà
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Da: proroghe forever=basta proroghe25/07/2013 18:49:26
ancora non avete capito niente capreeeeeeeeeeeeeee !!!!!!!!!
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Da: proroghe foreverbasta proroghe25/07/2013 18:51:16
Italia paese di mafiosi , tangenti e corrotti !

questa è l ' Italia  merdacceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
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Da: Royce25/07/2013 19:33:55
X geppa: le sentenze alle amministrazioni pubbliche non gliene frega niente, io ho assistito personalmente a sentenze del TAR che fanno come gli pare e non tengono conto di nulla
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Da: geppis25/07/2013 21:00:12
Si pero' e' chiaro che la giurisprudenza unanime ha detto che io vincitori hanno un diritto soggettivo. Che il concorso per esami costituiscce la forma normale di asunzione. Che assunzioni per titoli e colloqui solo per interni sono incostituzionali. Che per quanto riguarda lo scorrimento o mobilita' prima di fare un concorso bisogna fare obligatoriamente la mobilita'. Ma lo hanno fatto sempre? Poi prevale sempre lo scorrimento
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Da: geppis25/07/2013 21:03:47
E comunque dopo la cassazione c'e' a corte di giustizia europea.
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Da: PROROGHE FOREVER25/07/2013 21:13:52
Ma il decreto di proroga è stato poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale?
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Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, ..., 832, 833, 834, 835, 836, 837 - Successiva >>


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