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trasporto trattamento economico da p.a. ad altra p.a._richiesta info
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Da: ***12/07/2007 15:01:49
Qualcuno di voi saprebbe indicarmi qual'è la norma in base alla quale, nel caso in cui uno vinca un concorso e passi quindi ad altra p.a., è possibile, nel caso in cui prima guadagnasse di più, chiedere di trasportarsi presso la nuova amministrazione il trattamento economico (chiaramente più elevato)  precedente?
Ringrazio fin d'ora chi potrà darmi qualche indicazione.

Da: apz12/07/2007 15:07:50
E' l'art. 3, comma 57 L. 24/12/1993 n. 537.....in bocca al lupo!

Da: ***12/07/2007 15:18:49
grazie!!!!! grazie veramente mille!!

Da: LaCasa12/07/2007 15:31:39
L'art. 3 commi 57 e 58 della L.537/93, dispone che, nei casi di passaggio di carriera di cui all'articolo 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione. L'assegno personale di cui al comma 57 non è cumulabile con indennità fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova posizione, salvo che per la parte eventualmente eccedente
La norma è stata oggetto, nel tempo, di numerose pronunce giurisprudenziali tese a chiarirne la corretta interpretazione. Può essere utile, al riguardo, riportarsi alla sentenza n. 8226/2004 del T.A.R. Lazio Sez. I e alla giurisprudenza ivi richiamata.
Per il giudice amministrativo, l'art. 202 del T.U. Imp. Civ. St. è espressione del principio - noto come "principio della intangibilità del maturato economico" o come "divieto di reformatio in pejus del trattamento retributivo" - secondo cui il dipendente statale che transiti, per qualsiasi ragione (concorso, designazione, nomina governativa, ecc.) da un'Amministrazione statale ad un'altra Amministrazione parimenti statale ha diritto di mantenere inalterato il miglior trattamento retributivo già conseguito.".
Lo stesso T.A.R. Lazio (Sez. II ter), nella sentenza n. 3429/2004, ricostruisce la genesi e la portata della norma: "il c.d. divieto di reformatio in pejus ha origine dall'art. 202 del T.U. n. 3/57, il quale garantisce nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, il mantenimento del superiore trattamento retributivo già percepito, attraverso l'attribuzione, dapprima, di un assegno personale pari alla differenza con il nuovo stipendio e, poi, in forza dell'art. 12 del D.P.R. n. 1079/1970, del numero necessario di aumenti periodici. Tale ultima disposizione è stata successivamente abrogata dall'art. 3, comma 59 della legge n. 537/1993. L'assegno previsto in quest'ultima norma, non è cumulabile con indennità fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova posizione, salvo che per la parte eventualmente eccedente (comma 58). L'intento del legislatore è stato quello, evidentemente, di conservare al personale che passi da uno ad altro ruolo nell'ambito dell'organizzazione dello Stato, la posizione economica acquisita al momento del passaggio, in modo che il mutamento di carriera (che risponde al criterio di favorire la circolazione e l'affinamento delle professionalità), non si risolva nel determinare per gli interessati un regresso nel trattamento economico raggiunto".
La giurisprudenza ha chiarito quali sono i presupposti per l'applicazione del principio:
a) stabilità del rapporto di lavoro (lavoro a tempo indeterminato),
b) conservazione del solo trattamento economico fondamentale legittimamente attribuito,
c) divieto di mantenimento di trattamento accessori, speciali od occasionali, a meno che un'apposita disciplina non lo consenta.


Da: ***12/07/2007 15:35:37
troppo chiaro...grazie ancora a tutti
ciao ciao

Da: Cri16/07/2007 21:25:51
Ma questo vale anche se un dipendente dello stato vince un concorso di pari livello in una regione o un ente locale?

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Da: Marina17/07/2007 09:46:24
Precisazione: la norma citata ( art. 3, commi 57 e 58 della l. 537/93) vale solo nell'ipotesi di passaggio di carriera. Nel caso di mobilità volontaria si applica l'art. 30, comma 2 quinquies, del d.lgs. 165/2001: " Salvo  diversa  previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo
dell'amministrazione di  destinazione,  al dipendente trasferito per mobilita'
si applica  esclusivamente  il  trattamento  giuridico  ed economico, compreso
quello accessorio,  previsto  nei  contratti  collettivi  vigenti nel comparto
della stessa amministrazione". Il comma 2 quinquies, introdotto dalla l. 246/2005 ed in vigore dal 16/12/2005, dispone quindi che nessun assegno personale va corrisposto al dipendente che transiti da un'amministrazione all'altra a seguito di passaggio diretto per mobilità.

Da: ***17/07/2007 09:54:34
...il caso di specie riguarda il passaggio a seguito di concorso pubblico...quindi con instaurazione di un nuovo rapporto giuridico ed interruzione del precedente...insomma se sto in una p.a. e vinco il concorso in un'altra...vale il passaggio? anche tra comparti diversi (e con questo rispondereste anche a cri)? grazie.

Da: apz17/07/2007 11:03:20
all'assegno hai diritto: il problema è se quest'assegno sarà riassorbibile o meno: se il passaggio è tra amministrazioni statali l'assegno è non riassorbibile, se il passaggio è da amministrazione statale a non statale ( o viceversa) l'assegno è riassorbibile (es. da Inps a Ministero).....Com io ho una situazione analoga in corso: sto aspettando la risposta del Ministero

Da: Marina17/07/2007 11:08:07
ribadisco, se passi per mobilità volontaria da una PA all'altra dopo il 16/12/2005 non hai più diritto ad alcun assegno ai sensi del comma 2 quinquies dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001. A coloro i quali siano passati ad altra PA prima del 16/12/20005 spetta un assegno riassorbibile.
Lo dicono le norme di legge e lo dice la mia esperienza lavorativa quotidiana.

Da: apz17/07/2007 11:42:01
l'esperienza lavorativa quotidiana ha poca rilevanza rispetto alla normativa e alla giurispudenza.....a me è stato applicato il più volte citato art. 3 commi 57 e 58 della legge 537 del 1993 (norma tuttora in vigore considerato che la finanziaria 2006 ha dettato un'interpretazione autentica della stessa) il quale prevede esplicitamente la NON RIASSORBIBILITA' dell'assegno.
Al fini di limitare la portata di questa norma la giurisprudenza ha precisato che la non riassorbibilità riguarda solo i passaggi nell'ambito delle amministrazioni statali in senso stretto (sentenza del 23.01.2007 n° 93 del TAR Piemonte-Torino)....
Preciso che questo assegno mi è già stato riconosciuto: ora, avendo vinto un altro concorso pubblico ho chiesto di potermelo "trascinare"....

Da: Marina17/07/2007 12:40:37
Infatti, di norme stiamo parlando!
Ho citato una norma che la mia esperienza lavorativa mi ha fatto conoscere. Forse apz non la conosce o preferisce ignorarla?
L'art. 3 commi 57 e 58 della legge 537/1993 si riferisce ai passaggi di carriera, l'art. 30 comma 2 quinquies del d.lg.s 165/2001 alla mobilità volontaria.
Sono entrambe norme di legge in vigore che si riferiscono ad ipotesi differenti.
Con riferimento a quest'ultima norma non posso citare alcuna giurisprudenza in quanto è troppo recente, ma c'è un giudizio in corso tra la mia amministrazione ed un dipendente che verte proprio sulla differenza tra le due norme citate.
La normativa e la giurisprudenza contano...
L'esperienza lavorativa pure...
La capacità  e l'umiltà di saper ascoltare gli altri, che ci consente di accrescere le nostre conoscenze, forse  conta di più...
Ora chiudo, le polemiche sterili francamente non mi interessano, credo che questo forum abbia altri scopi.

Da: apz17/07/2007 14:09:35
Preciso che la questione non attiene alla mobilità volontaria, situazione nella quale è pacifico che non sia abbia diritto ad alcunchè: il mio caso e quello di *** riguarda la diversa ipotesi di passaggio tra amministrazioni in caso di vincita di concorso.
In questo caso vale quanto sopra detto

Da: apz17/07/2007 14:14:35
Aggiungo che la norma del 93 si riferiva ai passaggi di carriera in quanto concerneva il vecchio sistema di classificazione vigente nella p.a.: oggi, come tutti sanno le carriere non esistono più, tantè vero che la giurisprudenza ha pacificamente ammesso che tale normativa può essere estesa ai passaggi di carriera a seguito di concorso

Da: apz17/07/2007 14:17:07
La polemica è tutt'altro che sterile: è bene che i dipendenti pubblici conoscano i propri diritti (diritti che spesso vengono conculcati dalle amministrazioni)

Da: Marina17/07/2007 14:34:08
che la questione non riguardasse la mobilità volontaria a me era chiaro sin dall'inizio,l'ho infatti ribadito + volte; ho voluto solo aggiungere questa ulteriore informazione.
Quanto al fatto  che non si abbia diritto a nulla in caso di mobilità volontaria, a me sembra tutt'altro che pacifico, oltre che iniquo!
Sino al 16/12/2005, ripeto, ai dipendenti che si trasferivano tra diverse PA competeva un assegno riassorbibile.
E quanto al  fatto che le carriere non esitano più, è pacifico che la norma del 1993 vada ora applicata a chi, già dipendente della PA,  abbia superato un altro concorso pubblico e solo in quella ipotesi.

Da: ***17/07/2007 14:43:00
ok grazie ancora

Da: ***17/07/2007 14:43:02
ok grazie ancora


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