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Da: Satanik | 04/06/2011 00:30:48 |
Maledetti i sindacati, CGIL ed USI-RDB, in primo luogo, è tutta colpa loro ed io lo so bene, purtroppo. Sono i nostri nemici, solo le forze del male li potranno spazzare via dalla faccia della terra. | |
Da: ....... | 04/06/2011 01:34:52 |
Per farvi capire ke i precari devono fare la preselezione come diceva il bando e ora cambiata per colpa dei sindacati e i precari leggetevi cosa dice la giustizia amministrativa e cioè il TAR...che è quello ke vale e non l'avvocatura ke non è un giudice amministrativo... LEGGETE BENE QUESTA SENTENZA DEL TAR PIEMONTE... FATTO Con determina dirigenziale pubblicata il 27.07.2004, l'I.N.A.I.L. bandiva un concorso pubblico per esami e titoli per la copertura di 164 posti per l'area C, posizione economica C1, profilo delle attività parasanitarie di infermiere professionale. I posti erano variamente dislocati in diverse regioni, con l'espressa previsione che gli aspiranti avrebbero potuto concorrere per una sola regione o per il solo centro di riabilitazione motoria di Volterra. L'art. 5 del bando prevedeva, inoltre: - che le prove d'esame si sarebbero articolate in due prove scritte e in una prova orale; - che l'Amministrazione si riservava la facoltà, per le regioni nelle quali fosse stato presentato un numero elevato di domande di partecipazione, di far precedere le prove scritte da prove preselettive finalizzate ad ammettere alle prove scritte un numero di candidati non superiore al quintuplo dei posti messi a concorso per ciascuna regione o per il Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra; - che le eventuali prove preselettive avrebbero avuto ad oggetto le medesime materie previste per le prove scritte; - che l'esercizio di tale facoltà sarebbe stato comunicato ai candidati interessati in occasione dell'invio della lettera di convocazione; - che il punteggio della prova preselettiva non avrebbe concorso alla determinazione del punteggio complessivo. Per ciò che attiene alla regione Piemonte, pervenivano complessivamente 48 domande, di cui due venivano annullate per doppione, una esclusa, 45 venivano ammesse, giusta la determina del direttore regionale reggente del Piemonte in data 07.09.2004. Valutato il numero di domande pervenute (3.944 in sede nazionale, di cui 48 per i 4 posti messi a concorso nel Piemonte), la commissione centrale di concorso determinava di attivare la prova preselettiva. La ricorrente, già dipendente dell'INAIL in qualità di infermiera professionale (Area C, posizione C1) presso il centro medico-legale di Novara, con rapporto a tempo determinato in scadenza il 31.12.2004, presentava domanda di partecipazione per il Piemonte e veniva ammessa al concorso. Si sottoponeva, quindi, in data 27.09.2004, alla prova preselettiva, con esito negativo. Con successivo ricorso a questo TAR ritualmente notificato e depositato, impugnava il predetto bando di concorso unitamente alla determinazione in data 01.09.2004 con la quale la commissione centrale di concorso aveva stabilito di sottoporre alla prova preselettiva anche i candidati già dipendenti dell'INAIL con funzioni di infermiere professionale a tempo determinato. Deduceva due motivi di ricorso, così rubricati: 1) "Violazione art. 35 comma 3 DLGS 165 del 30/03/2001. Eccesso di potere per illogicità manifesta, perplessità travisamento, carenza di presupposti, contraddittorietà, violazione di principi in materia di concorsi pubblici". 2) "Violazione art. 35 comma 1 lett. A) del d.lgs 165/2001. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e arbitrarietà manifesta". Sulla scorta di tali motivi, la ricorrente invocava l'annullamento degli atti impugnati e, in sede cautelare, l'ammissione con riserva alle successive fasi della procedura concorsuale. Dava atto di non aver superato la prova selettiva, svoltasi in data 27.09.2004. Si costituiva L'INAIL contestando il fondamento del ricorso ed invocandone il rigetto. In merito all'istanza cautelare formulata dalla ricorrente, evidenziava che, con determinazione dirigenziale in data 11.10.2004, l'Amministrazione aveva disposto l'ammissione con riserva alle successive prove d'esame di quei concorrenti, già eliminati in sede di preselezione, che avevano proposto ricorso. Tra i concorrenti ammessi con riserva vi era la stessa ricorrente la quale, proprio in forza di tale provvedimento, aveva già sostenuto le prove scritte del concorso nei giorni 18 e 19 dicembre 2004. Alla luce di tali elementi, con decreto n. 1177 del 03.11.2004, il Presidente della Sezione respingeva l'istanza di sospensione in via provvisoria proposta dalla ricorrente. Con successiva ordinanza n. 1211 del 03.11.2004, la Sezione respingeva l'istanza cautelare. In esito alla pubblica udienza del 27.05.2009 il collegio, con ordinanza n. 51/2009 del 28.05.2009 disponeva incombenti istruttori, ottemperati dall'Amministrazione in data 29.07.2009. Infine, in esito alla pubblica udienza del 14 ottobre 2009, il collegio tratteneva la causa per la decisione. DIRITTO Il ricorso è infondato sotto tutti i profili dedotti e va respinto. 1. Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato il carattere "iniquo, irragionevole e manifestamente illogico" della decisione dell'INAIL di imporle l'effettuazione della prova preselettiva, anzichè ammetterla "de plano" alle prove scritte in virtù della pregressa e consolidata esperienza lavorativa maturata all'interno dell'istituto. La censura non merita accoglimento. E' la legge a prevedere la facoltà per le pubbliche amministrazioni di ricorrere a forme di preselezione. In particolare, l'art. 35, comma 3 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 dispone che le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ad una serie di principi, tra cui (lettera a) quello della "adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione". La decisione di avviare la procedura preselettiva costituisce, pertanto, esercizio di una facoltà prevista dalla normativa regolatrice della materia che non richiede specifica motivazione (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. V, 26 agosto 2998, n. 5080). Nel caso di specie, peraltro, la difesa dell'Amministrazione ha pure chiarito le ragioni di opportunità che hanno indotto l'Amministrazione a prevedere nel bando la possibilità del ricorso a forme di preselezione regionale, ossia l'opportunità di snellire le operazioni concorsuali in quelle regioni nelle quali fosse stato presentato un numero di domande superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, al fine di consentirne la conclusione entro il 31 dicembre 2004, data di scadenza dei contratti già in essere con il personale a tempo determinato. La legge non prevede l'obbligo dell'Amministrazione di esonerare dall'eventuale preselezione i candidati "interni" dell'ente, ed anzi l'ordinamento giuridico, alla luce delle coordinate costituzionali, mostra un chiaro favor per l'accesso concorsuale esterno e per l'affermazione della piena par condicio fra i concorrenti, esterni o interni che siano. E persino nei casi in cui è stata ritenuta legittima la riserva in favore degli interni di alcuni dei posti messi a concorso, la giurisprudenza ha ritenuto che, non di meno, essa possa essere applicata soltanto all'esito dell'intera procedura concorsuale e non possa implicare, in particolare, l'esonero degli interni dall'espletamento della prova preselettiva, atteso il carattere ontologicamente unitario della procedura concorsuale (Cons. St., sez. V, 26 agosto 2009, n. 5080). Alla stregua di tali considerazioni, il collegio ritiene che la ricorrente, già dipendente INAIL con contratto a tempo determinato, non vantasse alcuna pretesa giuridicamente tutelata ad essere esonerata dalla procedura preselettiva, ma tutt'al più una mera aspettativa di fatto, giuridicamente irrilevante. Con altra parte dello stesso motivo di ricorso, la ricorrente ha lamentato che né il bando né la lettera di convocazione del 10.09.2004 illustrassero i criteri di attribuzione dei punteggi nella prova preselettiva, sicchè sarebbero risultate completamente indeterminate le modalità attraverso le quali i candidati sarebbero stati giudicati idonei a sostenere le prove scritte. Anche tale doglianza non può essere condivisa. La normativa di settore non prescrive che i criteri di attribuzione del punteggio debbano essere predeterminati già nel bando di concorso, valendo invece la regola generale secondo la quale è sufficiente che i criteri di valutazione siano stati determinati prima dell'inizio dello svolgimento delle prove: che è quanto è puntualmente avvenuto nella specie in esame, avendo l'Amministrazione documentato in giudizio che i punteggi da attribuire agli elaborati svolti dai candidati nella fase preselettiva erano stati determinati, previamente allo svolgimento della prova stessa, dalla commissione centrale di concorso con delibera del 20 settembre 2004 (cfr. doc. 4 fascicolo amministrazione). 2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha censurato il bando di concorso per non aver previsto una riserva di posti in favore dei concorrenti già dipendenti dell'INAIL. Secondo la ricorrente, sarebbe illogico l'aver equiparato i candidati "interni" a quelli "esterni". Anche tale doglianza è tuttavia infondata, sia perché nessuna norma di legge impone all'Amministrazione di riservare ai candidati interni una quota dei posti messi a concorso, sia perché, in ogni caso, anche un'eventuale riserva di posti nel senso auspicato dalla ricorrente non l'avrebbe esonerata, per ciò solo, dall'obbligo di sottoporsi alla preselezione (prova che la ricorrente non ha superato), attesi i principi giurisprudenziali sopra richiamati, condivisi dalla Sezione. Anche in relazione a tale censura, pertanto, l'interesse azionato in giudizio dalla ricorrente ha la consistenza di una mera aspettativa di fatto, priva, in quanto tale, di tutela giurisdizionale. Alla luce di tali considerazioni, il collegio ritiene che il ricorso sia infondato sotto tutti i profili dedotti e vada, pertanto, respinto. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Condanna la ricorrente a rifondere all'Amministrazione le spese di lite, che liquida equitativamente in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge. | |
Da: Ioebasta | 04/06/2011 20:32:20 |
Ragazzi, le domande sul profilo tecnico-gestionale sono moolto più complesse di quanto mi aspettassi. Altro che programma delle scuole superiori! | |
Da: ahaah.... | 05/06/2011 10:35:11 |
visto? colcapso scuole superiori..forse giusto informatica e in glese. | |
Da: modalità prova preselettiva | 07/06/2011 16:16:33 |
ma qualcuno sa quali saranno le modalità di svolgimento della prova preselettiva? | |
Da: Ioebasta | 15/06/2011 07:40:37 |
leggete un po' http://www.istat.it/servizi/concorsi/concorsi/2011/integrazione30maggio2011.pdf | |
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Da: mi sembra proprio... | 16/06/2011 23:49:07 |
una cosa pazzesca... Stabilisce il principio che se io supero una volta una prova preselettiva ad un concorso, la posso saltare se viene bandito un nuovo concorso per posizioni similari. E questo "bonus" per quante volte vale? Una? Due? Infinite?? E visto che la prova preselettiva è il vero scoglio da superare, questo è un bel regalone a qualcuno... Penso che saranno sommersi dai ricorsi! | |
Da: -sere- | 17/06/2011 17:16:02 |
Assurdo..a questo punto assumete questi precari e basta!!!senza fare nuovi concorsi e senza dare speranze inutili a ragazzi che sperano in un lavoro stabile e sicuro... Cmq qualcuno gentilmente mi sa dire se le date sono state confermate per il 21 22 e 23 Giugno...Grazie :) | |
Da: Shashka | 22/06/2011 01:39:41 |
Il numero delle domande dell'area statistico-sanitaria non corrispondeva assolutamente alla percentuale differenziata per materie di quelle contenute nella banca-dati pubblicata dalla Formez. Le domande di inglese e di informatica erano pochissime, quelle di statistica descrittiva e sul Sistan non erano tante, in rapporto all'importanza che ci si poteva aspettare ( 550 su 1350 della banca-dati), mentre la maggior parte riguardava l'area specifica del concorso, anatomia umana e fisiopatologia umana, oltre alla classificazione internazionale delle malattie. Molto probabilmente, quindi, si darà una certa preminenza all'area specifica del concorso, questa è la mia opinione. | |