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Ministero della Giustizia - 8171 addetti ufficio per il processo
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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: Le 3 gemelle 4  - 08/01/2022 10:55:56
Fozza Catania daiii mancano 8 gol per pareggiare col Catanzaro.
Ma il Bari è ostico. È passato da 352 a 402 in 10 giorni. Sono agguerritissimi i galletti

Da: @El bardo 3  - 08/01/2022 10:56:17
ma non avevi abbandonato per sempre il forum già 4 o 5 volte?

Da: CCNL NUOVO E NUOVE NORME SULLO SMARTWORKING 3  - 08/01/2022 10:57:04
TITOLO V LAVORO A DISTANZA
Capo I Lavoro agile
Art. 36 Definizione e principi generali
1. Il lavoro agile di cui alla legge n. 81/2017 è una delle possibili modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità. Esso è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro.
2. Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali dell'amministrazione e in parte all'esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. Ove necessario per la tipologia di attività svolta dai lavoratori e/o per assicurare la protezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con l'amministrazione i luoghi ove è possibile svolgere l'attività. In ogni caso nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il dipendente è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore nonché la piena operatività della dotazione informatica ed ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'Ente che vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine l'amministrazione consegna al lavoratore una specifica informativa in materia.
3. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza, il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'amministrazione, con le precisazioni di cui al presente Titolo.
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4. L'amministrazione garantisce al personale in lavoro agile le stesse opportunità rispetto alle progressioni di carriera, alle progressioni economiche, alla incentivazione della performance e alle iniziative formative previste per tutti i dipendenti che prestano attività lavorativa in presenza.
Art. 37 Accesso al lavoro agile
1. L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori - siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato - con le precisazioni di cui al presente Titolo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 (Confronto), comma 3, lett. g), l'amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.
3. L'amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l'amministrazione - previo confronto ai sensi dell'art. 5 (Confronto), comma 3, lett. h) - avrà cura di facilitare l'accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.
Art. 38 Accordo individuale
1. L'accordo individuale è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della legge n. 81/2017, esso disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell'amministrazione, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore che di norma vengono forniti dall'amministrazione. L'accordo deve inoltre contenere almeno i seguenti elementi essenziali:
a) duratadell'accordo,avendopresentechelostessopuòessereatermineoatempo indeterminato;
b) modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza;
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c) modalità di recesso, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall'art. 19 legge n. 81/2017;
d) ipotesi di giustificato motivo di recesso;
e) indicazione delle fasce di cui all'art. 39 (Articolazione della prestazione in
modalità agile e diritto alla disconnessione), lett. a);
f) i tempi di riposo del lavoratore, che comunque non devono essere inferiori a
quelli previsti per il lavoratore in presenza, e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
g) le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali dell'amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 300/1970 e s.m.i.;
h) l'impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile ricevuta dall'amministrazione.
2. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall'accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Art. 39
Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione
1. La prestazione lavorativa in modalità agile può essere articolata nelle seguenti fasce temporali:
a) fascia di contattabilità - nella quale il lavoratore è contattabile sia telefonicamente che via mail o con altre modalità similari. Tale fascia oraria non può essere superiore all'orario medio giornaliero di lavoro;
b) fascia di inoperabilità - nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui all'art. 17, comma 6, del CCNL 12 febbraio 2018 a cui il lavoratore è tenuto nonchè il periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo.
2. Nelle fasce di contattabilità, il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari di cui all'art. 25 (Permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari), i permessi sindacali di cui al CCNQ 4 dicembre 2017 e s.m.i., i permessi per assemblea di cui all'art. 10 (Diritto di assemblea), i permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è sollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 1 per la fascia di contattabilità.
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3. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.
4. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.
5. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.
6. Il lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando quanto previsto dal comma 1, lett. b) e fatte salve le attività funzionali agli obiettivi assegnati, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di cui al comma 1, lett. a) non sono richiesti i contatti con i colleghi o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione al sistema informativo dell'Amministrazione.
Art. 40 Formazione
1. Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile, nell'ambito delle attività del piano della formazione saranno previste specifiche iniziative formative per il personale che usufruisca di tale modalità di svolgimento della prestazione.
2. La formazione di cui al comma 1 dovrà perseguire l'obiettivo di addestrare il personale all'utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché di diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l'empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni.
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Capo II
Altre forme di lavoro a distanza
Art. 41 Lavoro da remoto
1. Il lavoro da remoto può essere prestato anche, con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
2. Il lavoro da remoto di cui al comma 1 - realizzabile con l'ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione dall'amministrazione - può essere svolto nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
b) altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro decentrato da centri satellite.
3. Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il lavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 (Confronto) comma 3, lett. h), le amministrazioni possono adottare il lavoro da remoto con vincolo di tempo - con il consenso del lavoratore e, di norma, in alternanza con il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio - nel caso di attività, previamente individuate dalle stesse amministrazioni, ove è richiesto un presidio costante del processo e ove sussistono i requisiti tecnologici che consentano la continua operatività ed il costante accesso alle procedure di lavoro ed ai sistemi informativi oltreché affidabili controlli automatizzati sul rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, pienamente rispondenti alle previsioni di cui all'art. 24 del CCNL 12 febbraio 2018.
5. L'amministrazione concorda con il lavoratore il luogo ove viene prestata l'attività lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con frequenza almeno semestrale. Nel caso di telelavoro domiciliare, concorda con il lavoratore tempi e modalità di accesso al domicilio per effettuare la suddetta verifica.
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6. Al lavoro da remoto di cui al presente articolo, si applica quanto previsto in materia di lavoro agile all'art. 38(Accordo individuale) con eccezione del comma 1, lett. e) dello stesso, art. 39 (Articolazione della prestazione in modalità agile), commi 4 e 5 e

Da: SI RITORNA IN SMARTWORKING LA CIRCOLARE 2  - 08/01/2022 10:59:55
Oggetto: Lavoro agile
L'acuirsi dei contagi manifestatosi a ridosso del periodo delle festività e ancora in fase ascendente ha riproposto la necessità di utilizzare ogni strumento utile a diminuire le possibilità del diffondersi del virus, ivi incluso il ricorso al lavoro agile, che pure non è stato mai interrotto, ma che invece è stato disciplinato da un quadro regolatorio, sia nel pubblico che nel privato, differenziato ma esaustivo.
In relazione a tale quadro regolatorio, informato il Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 gennaio 2022, con il presente documento si intendono sensibilizzare le amministrazioni pubbliche ed i datori di lavoro privati ad utilizzare appieno tutti gli strumenti di flessibilità che le relative discipline di settore già consentono e che sinteticamente si riportano di seguito.
1. Lavoro agile nella pubblica amministrazione
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è quella svolta in presenza, fermo restando l'obbligo, per ciascuna di esse, di assicurare il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid- 19.
Il rientro "in presenza" del personale delle pubbliche amministrazioni è stato disciplinato da subito con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021, che ha individuato le condizionalità ed i requisiti necessari (organizzativi ed individuali) per utilizzare il lavoro agile in un quadro di efficienza e di tutela dei diritti dei cittadini ad una adeguata qualità dei servizi; dalle "linee guida" adottate previo confronto con le organizzazioni sindacali e sulle quali è stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata lo scorso 16 dicembre. Il quadro regolatorio è stato infine completato, per la prima volta, come concordato con i sindacati nel Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale siglato a Palazzo Chigi il 10 marzo 2021, dal Contratto collettivo sottoscritto tra Aran e parti sociali il 21 dicembre 2021, che del lavoro agile nel pubblico impiego ha individuato caratteristiche, modalità, limiti e tutele.
Una delle principali caratteristiche della disciplina oggi vigente per il lavoro agile nella pubblica amministrazione è la flessibilità.
Flessibilità ed intelligenza sono i principali pilastri sui quali ciascuna amministrazione è libera di organizzare la propria attività, mantenendo invariati i servizi resi all'utenza.

Ogni amministrazione pertanto, può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell'andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile.
In sintesi, ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell'andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti (come nel caso di quarantene breve da contatti con soggetti postivi al coronavirus).
Si richiama ulteriormente l'attenzione, infine, su quanto già previsto dall'articolo 2, del DM 8 ottobre 2021, circa la possibilità, per le amministrazioni, di avvalersi dei mobility manager aziendali, nominati ai sensi del decreto interministeriale 12 maggio 2021, per la elaborazione dei Piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) di propria competenza tenendo conto delle disposizioni relative all'ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro già consentite sia dalla contrattazione collettiva che dal citato decreto 8 ottobre 2021. I predetti mobility manager aziendali dovranno operare in raccordo con gli Enti locali tramite i relativi mobility manager d'area di cui al predetto decreto interministeriale, per un'azione di raccordo costante, sia per le finalità dettate dall'art. 6 del decreto interministeriale 12 maggio 2021, sia per la verifica complessiva e coordinata dell'implementazione dei PSCL, nonché per l'identificazione e la promozione di azioni di miglioramento complessivo dell'offerta di mobilità sul territorio di riferimento alla luce delle nuove fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro.
2. Lavoro agile nel lavoro privato
Lo svolgimento della prestazione del lavoro in modalità agile ha da subito rappresentato un efficace strumento per arginare la diffusione del virus e contenere gli effetti economici negativi.
In tal senso, il Governo è intervenuto con discipline emergenziali dirette ad agevolarne l'utilizzo per quanto più possibile, anche mediante deroghe e semplificazioni, promuovendone il ricorso anche nei "Protocolli delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritti il 14 marzo e il 24 aprile 2020 e aggiornati il 6 aprile 2021, d'intesa con le organizzazioni datoriali e sindacali.
La normativa si è consolidata con l'articolo 90 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 che ha consentito la possibilità di ricorrere al
lavoro agile con modalità semplificate, senza l'accordo individuale tra azienda e singolo dipendente e con notifica telematica e massiva al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Tale disciplina, dopo che il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 97, aveva spostato i termini prima dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021 e poi a dicembre 2021, è stata prorogata al 31 marzo 2022 dal decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221.
  Pertanto, fino al 31 marzo 2022, le modalità di comunicazione del lavoro agile restano quelle previste dall'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Quindi, in sintesi, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali e gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 22 della legge n. 81 del 2017 possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Inoltre, i datori di lavoro privati comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in via telematica, i nominativi dei lavoratori nonché la data di inizio e di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, utilizzando la procedura semplificata con la modulistica e l'applicativo informatico resi disponibili nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Anche per il lavoro privato i piani predisposti dai mobily managers, ove presenti, potranno fornire un utile ausilio per conseguire una più razionale pianificazione dell'organizzazione del lavoro.
Visto il protrarsi dello stato di emergenza, si raccomanda, pertanto, il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

Firmato
PROFESSORE RENATO BRUNETTA E ONOREVOLE ANDREA ORLANDO

Da: Standard 2  1  - 08/01/2022 11:02:37
Niente questo è il solito cretino segato alla prova scritta che da settimane cerca di intasare il forum, ora da poco imparò pure a fare copia e incolla 🤣🤣🤣

Poveretto

Da: ma quindi08/01/2022 11:07:04
non ho capito se lo smart working c'è o no

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Da: DECRETO CAUTELARE TAR PUBBLICATO IL 7/1/2022 1  2  - 08/01/2022 11:15:48
REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 84 del 2022, proposto da
XXXXXX rappresentato e difeso dall'avvocato XXXXX, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore;
- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore;
- Formez PA, in persona del legale rappresentante;
- Commissione Interministeriale RIPAM, in persona del rappresentante legale;
non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'esito della valutazione della prova scritta svoltasi in data 24 novembre 2021 nell'ambito del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 8171 unità di personale non dirigenziale, tempo determinato, profilo Addetto all'Ufficio del processo per il Ministero della Giustizia" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ serie speciale, n. 62 del 6 agosto 2021), conosciuto mediante visione dell'area personale sul portale Formez;
- dell'elenco dei candidati idonei all'esito della prova scritta pubblicato sul sito Formez in data 3 dicembre 2021 dal quale la ricorrente risulta esclusa;
- ove e per quanto occorra ed ove adottato, del verbale di correzione della prova;
- ove e per quanto occorra ed ove adottata, della determinazione con la quale sono state determinate le domande di esame;
e - ove adottata, della graduatoria definitiva degli idonei;
f - di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l'attribuzione del corretto punteggio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza dalla parte ricorrente proposta, ai fini dell'adozione di misure cautelari monocratiche, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;
Preliminarmente osservato come il presente ricorso sia rivolto avverso la valutazione della prova scritta svoltasi in data 24 novembre 2021 nell'ambito del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 8171 unità di personale non dirigenziale, tempo determinato, profilo Addetto all'Ufficio del processo per il Ministero della Giustizia" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale - n. 62 del 6 agosto 2021), in esito alla quale l'odierna ricorrente riportava un punteggio totale pari a 20,25 (30 domande corrette, 6 errate 4 non date 1 annullata), inferiore al punteggio minimo previsto per l'ammissione alla prova orale (21/30);
Rilevato come, a sostegno dell'anzidetta richiesta, parte ricorrente alleghi "l'impossibilità di attendere la discussione nella prossima Camera di Consiglio perché comunque l'urgenza è tale che un provvedimento di sospensione emesso nella prima Camera di Consiglio utile si rivelerebbe comunque tardivo â";
Osservato come l'esigenza cautelare fatta valere sia stata, dalla parte stessa, illustrata con riferimento alla lamentata esclusione "dalla successiva fase finale di valutazione dei titoli", la quale "per quanto è dato sapere, è già in corso", con conseguentemente "imminente â pubblicazione della graduatoria definitiva";
Escluso che rilevino, quanto alla domanda ex art. 56 c.p.a. come sopra proposta, i presupposti per l'adozione delle sollecitate misure cautelari monocratiche, atteso che il lamentato pregiudizio non si rivela connotato da "estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio", in quanto la pretesa sostanziale dalla parte ricorrente fatta valere ben potrà trovare integrale soddisfacimento in conseguenza dell'eventuale accoglimento, in sede collegiale, della domanda cautelare (alla quale potrà far seguito l'ammissione dell'interessata al prosieguo della procedura selettiva);

P.Q.M.
RESPINGE la richiesta ex art. 56 c.p.a. e fin da ora fissa, ai sensi del comma 4 della stessa disposizione, la Camera di Consiglio del 26 gennaio 2022 ai fini della trattazione collegiale della istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 5 gennaio 2022.


    Il Presidente
    Roberto Politi

Da: giovata08/01/2022 11:22:40
Azzzzzz

Da: vincfr 
Reputazione utente: +48
 1  - 08/01/2022 11:23:13
Ti informo che, non è la prima volta che lo fai, stai commettendo un reato

Da: X el bardo08/01/2022 11:25:24
Ma non avevi abbandonato il forum?Ancora qui a dare perle di saggezza?

Da: giovata08/01/2022 11:28:03
Addirittura si postano atto giudiziario qui dentro. Mamma mia che forum

Da: Laureato 50enne08/01/2022 11:31:23
Standard, io ho 50 anni e solo la laurea in scienze politiche presa nel paleolitico. Ho preso 21 a CZ, posso farcela? Chiedo a te perché sembri molto in gamba

Da: Standard 1  - 08/01/2022 11:33:26
X vincfr

Le sentenze del Tar, del consiglio di stato e del cga sono pubbliche e vengono esibite a semplice richiesta non è come per il processo civile o penale.
In qualunque Tar tu possa recarti con numero di ruolo e anno o numero e anno della sentenza ti stampano la sentenza e paghi i diritti di segreteria

Da: X Standard 1  - 08/01/2022 11:46:25
Curioso sei solo te assieme ad un'altra persona su facebook (nella room ufficio del processo) ad aver usato il  termine "fatti un bidet ghiacciato". Stranamente questa persona non ha superato il concorso, ultimamente ha chiesto lumi sull'art.61 della Cost. E stranamente voleva cimentarsi nuovamente nel concorso a Trento. Coincidenze? Ma anche no.

Da: Marghe Rita08/01/2022 11:48:07
I provvedimenti si trovano su giustizia amministrativa. Tutti hanno accesso.

Da: Standard 1  - 08/01/2022 11:55:18
Ahahaha ti giuro che non siamo la stessa persona neanche ho Facebook 🤣🤣🤣
E cmq io l ho passato

Da: vivapa 
Reputazione utente: +74
 1  - 08/01/2022 11:55:29
Standard o chi per esso

Senza alcuna polemica ti dico che non credo di essere l'unico inetto con voto di laurea inferiore al 110 o comunque basso ,laureato da più di 7 anni, senza alcuna abilitazione o titolo, che entrerà direttamente senza bisogno di scorrimenti, grazie ad un ottimo punteggio nella prova, specialmente nei distretti del nord, visto che sicuramente tanti  con 110 e lode ottenuto nei sette anni, tirocinio ex art. 73, SSPL o avvocati a mala pena avranno raggiunto il 21.

Giusto per le tue statistiche e per dire che spesso i titoli o l'età contano certamente sulla carta per ottenere punteggi più alti o preferenze ma nella sostanza molto meno.

É giusto lodare chi si é guadagnato titoli, abilitazioni, voto di laurea alto et cetera ma anche rispettare gli altri che semplicemente non hanno titoli semplicemente perché non gli hanno mai desiderati o perché non  se li sono potuti permettere, non perché sono meno capaci, e che  sono preparati alla pari o meglio di quelli.

Ti ricordo che c'erano anche domande non semplici di inglese che non tutti i plurititolati conoscono.

Da: X Standard 1  1  - 08/01/2022 11:56:38
Passato...sei in graduatoria è differente.

Da: giovata 1  - 08/01/2022 11:57:55
Beh insomma....tutti hanno accesso ma pubblicarli qui dentro.......mah vabhè

Da: Standard08/01/2022 11:58:07
In che senso passato o in graduatoria è differente?
Mi stai trollando?

Da: Standard 1  1  - 08/01/2022 12:02:54
X vivapa
Nn era mia intenzione offendere pur avendo utilizzato l epiteto "inetti" volevo solo dire che nn tutti hanno chissà quali titoli ecc e che vincere questo concorso non sarà difficile x come la fanno passare certuni che parlano di voti tipo 30-32 ecc con 28.5 sei a casa e dicono ste scemenze secondo me le medie utili (anche al sud) saranno più basse tipo 26-27 (magari a Napoli no) perché cmq tra laureati differenti da giuri, rinunciatari ecc saranno veramente pochi i giuristi a restare fuori controvoglia, e per queste persone ti assicuro che sarà solo colpa loro, del tempo perso e della poca fatica.... Detto questo io nn ho nulla anche contro queste persone e anzi spero possano entrare più persone possibili e che (essendo cmq I posti riservati 350) I laureati con lauree diverse siano in numero bello alto

Da: X Standard 1  - 08/01/2022 12:05:44
Poi la denigrazione dei titoli non titoli etc...lascia il tempo che trova. Come la tua assiduità di scrivere all'interno di questa stanza cercando di essere inutilmente offensivo. Salute bidet ghiacciato

Da: Standard 1  1  - 08/01/2022 12:08:49
Cmq io ho fatto la prova giorno 24 alle 8.30
(primo turno in assoluto) e le 3 domande di inglese erano facilissime tant'è che (pur non essendo una cima) ne ho sbagliata solo 1a che cmq forse era anche discutibile era tipo "hai mai visto quel film".... E la risposta che ho dato io non è che fosse sbagliata nell inglese parlato

Da: Standard 2  - 08/01/2022 12:10:39
Ho fatto ulteriori controlli e risulta che gli esuberi (1744) sono così ripartiti: 1740 economia e sp, 4 laurea giurisprudenza. Noi avvocati falliti entriamo quasi tutti! Spiace per i 4.

Da: Standard 1  1  - 08/01/2022 12:12:21
Ovviamente nn ho scritto io l ultimo messaggio ma qualche frustrato segato alla prova......

Da: BuffyA 
Reputazione utente: +122
08/01/2022 12:15:53
Laureato 50enne

Anche il ho una laurea in sp presa millenni fa e anche io ho preso 21 per il distretto di CZ,col voto e laurea in vo arrivo a 25.Se è poco o no ce lo dirà solo la graduatoria,anche perché io non penso che la media del voto per le nostre lauree sia tanto alta,considerando anche  che non abbiamo i punti aggiuntivi per tirocinio e abilitazione.Secondo me,comunque,passerà chi ha preso un'alta votazione e chi ha la laurea da meno di sette anni,anche perché penso siano pochi ad avere master nel settore giuridico

Da: Standard  4  1  - 08/01/2022 12:17:31
Eccomi qua bello e registrato così nn se ne parla più

Da: BuffyA 
Reputazione utente: +122
 1  1  - 08/01/2022 12:25:16
Bravo te l 'avevo detto già da un po' di registrarti👏👏così almeno parliamo tra "sani di mente"ignorando i troll

Da: vincfr 
Reputazione utente: +48
 1  - 08/01/2022 12:29:43
Certo sono pubbliche, non hai capito, facendo figuracce ogni post che scrivi, che è falsificata
Attendo di sapere, tutti noi vorremmo, dove si trova il famoso elenco degli idonei pubblicato il 3 dicembre, dato che stiamo aspettando proprio quello

Da: Standard  1  - 08/01/2022 12:34:48
Vincfr
Non l ho pubblicata io e francamente non mi sono accorto che è alterata, però per scrupolo ho cercato su giustizia amministrativa e il ricorso, l'oggetto, il rigetto dell istanza cautelare e la fissazione al 26 gennaio sono giusti...

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