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concorso procuratore dello stato
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Da: maldestra megamira08/07/2011 23:34:51
l'oracolo sei,
ma niente di nuovo sai,
l'utilità che hai
non la capirò giammai
Rispondi

Da: Sei09/07/2011 00:35:46
Un cretino
Rispondi

Da: disillusa09/07/2011 08:59:33
ma è posssibile che nessuno sappia quando esce il bando??? voglio dire :chi fa pratica all'avvocatura dello stato dovrebbe sapere qualcosa!!! o no???? Ho un'altra domanda: ma sapete se i soliti noti, una volta uscito il bando organizzerano corsi di preparazione e quant'altro??? Io sono decisamente sotto lo zero per quanto riguarda le procedure.Ma è necessaria anche per loro la giurisprudenza?????GRAZIE ;-)
Rispondi

Da: disillusa senti,10/07/2011 20:40:03
vai a cercare altrove fortuna.
Rispondi

Da: disillusa11/07/2011 11:11:34
GRAZIE PER LA FIDUCIA E LA STIMA:-)
Rispondi

Da: allora11/07/2011 17:31:53
questo bando?
Rispondi

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Da: tutto tace11/07/2011 22:34:50
ancora niente, l'attesa è snervante
Rispondi

Da: in attesa12/07/2011 13:13:42
il bando prima dell'estate è improbabile, personalmente per quel poco che so non credo prima di novembre
Rispondi

Da: per in attesa..............12/07/2011 15:00:18
quel poco che sai, in che senso?
Rispondi

Da: pol12/07/2011 15:28:42
non se ne parla a brevissimo, forse entro la fine dell'anno
Rispondi

Da: e allora...12/07/2011 16:37:06
tutti quelli del bando a luglio dove sono finiti?
Rispondi

Da: beh..quelli..12/07/2011 16:44:08
...quelli sono al mare a prendere il sole! a breve li raggiungo!
Rispondi

Da: quindi, facevano12/07/2011 16:55:58
meglio a stare zitti anzichè alimentare false ed infondate speranze!!
Rispondi

Da: vero megamira??13/07/2011 13:30:35
facevi meglio a non parlare, sono d'accordo con quello sopra
Rispondi

Da: tolstoj7814/07/2011 22:12:03
Ecco il testo delle modifiche al regolamento al concorso per procuratore di stato che si trova sul sito del Governo:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento recante modifiche ed integrazioni delle norme sullo svolgimento del concorso a procuratore dello Stato.
Consiglio dei Ministri: 19/05/2011
Proponenti: Presidenza


VISTO l'articolo 87 della Costituzione ;

VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 62 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

VISTO il regio decreto ottobre 30 ottobre 1933 n. 1612, recante approvazione del regolamento per la esecuzione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

VISTO l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997 n. 127;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2000, n. 141, concernente regolamento recante il limite di età per la partecipazione al concorso per procuratore dello Stato;

CONSIDERATA l'esigenza di ottenere per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato, procedure concorsuali più spedite ed effettivamente gestibili;

CONSIDERATE, inoltre, la natura del servizio richiesto ai procuratori dello Stato e le oggettive necessità dell'Avvocatura dello Stato;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 aprile 2011;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2011;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;


Emana il seguente

regolamento




Art. 1


1. L'articolo 13 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 13

1. L'esame per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato consta di tre prove scritte e di una prova orale.

2. Le prove scritte hanno luogo nella provincia di Roma e consistono :

a) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto privato e/o di diritto processuale civile;

b) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto penale e/o di procedura penale;

c) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto amministrativo sostanziale e/o processuale.

3. La prova orale ha luogo a Roma e concerne, oltre alle materie indicate nel comma 2, il diritto costituzionale, il diritto internazionale privato, il diritto comunitario, il diritto tributario, il diritto del lavoro, ed elementi di informatica giuridica.".



Art. 2

1. Gli articoli 16 e 17 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 16

1. La commissione giudicatrice di concorsi a posti di procuratore dello Stato è composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, con funzioni di presidente, da due avvocati dello Stato a classe di stipendio non inferiore alla terza, nonché da un magistrato di Corte d'appello, designato dal presidente della Corte di appello di Roma, e da un avvocato o da un professore ordinario, designati rispettivamente dal presidente del Consiglio nazionale forense tra gli avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni, e dal rettore di una università statale tra i professori di ruolo in discipline giuridiche. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle designazioni senza che esse siano pervenute, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato sono scelti dall'avvocato generale dello Stato.

2. Le funzioni di segretario della commissione giudicatrice sono espletate da un avvocato dello Stato alla prima classe di stipendio o da un procuratore dello Stato.

3. I componenti della commissione e il segretario sono nominati dall'avvocato generale dello Stato.

Art. 17

1. Tenuto conto del numero di domande di partecipazione al concorso, l'avvocato generale può disporre con proprio provvedimento che una delle prove abbia luogo anticipatamente rispetto alle rimanenti, individuando la data in cui essa sarà tenuta.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si provvede alla contestuale nomina di due distinte commissioni nella composizione indicata all'articolo 16. La prima commissione procede all'espletamento di tutti gli incombenti relativi alla prova effettuata anticipatamente rispetto alle altre, compresa l'individuazione della relativa materia.

3. La seconda commissione procede all'espletamento di tutti gli incombenti relativi alle rimanenti prove scritte e alla prova orale.".



Art. 3


1. Al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni, dopo il terzo comma dell'articolo 18, sono inseriti i seguenti:

"Nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 17, la Commissione, nel giorno stabilito per l'espletamento della prova da svolgersi anticipatamente, procede preliminarmente alla individuazione della materia su cui verterà la prova mediante sorteggio tra le categorie di prove scritte di cui all'articolo 13, comma 2, lettere a), b) e c.

A tale fine, la commissione predispone tre distinte buste perfettamente uguali, che sono dal presidente chiuse e suggellate, ciascuna contenente l'indicazione di una di tali prove. Dopo aver proceduto all'appello dei concorrenti, all'estrazione si procede con le modalità di cui al terzo comma. Si applica la disposizione del terzo periodo del terzo comma.

Di seguito, si procede agli adempimenti relativi al sorteggio dei temi della prova prescelta, secondo le modalità di cui al secondo e terzo comma.".


Art. 4

1. Dopo l'articolo 24 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.1612, sono inseriti i seguenti:

"Art. 24-bis.

1. Nel concorso per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato, la commissione, subito dopo la lettura di ciascun elaborato assegna al medesimo il relativo punteggio secondo quanto previsto dall'articolo 25 e procede all'esame dei successivi elaborati solo se ai precedenti sia stato attribuito almeno il punteggio di sei decimi.

Art. 24-ter.

1. Qualora una delle prove si svolga anticipatamente secondo quanto previsto dall'articolo 17, la prima commissione procede alla correzione dell'elaborato secondo le modalità indicate dall'articolo 25.

2. All'esito della correzione, la commissione procede al riconoscimento dei nomi di tutti i candidati ai sensi del decimo comma dell'articolo 24.

3. Alle rimanenti prove scritte vengono ammessi i soli candidati che, nella prima prova, abbiano conseguito almeno il punteggio di sei decimi. In caso di mancato superamento della prima prova, si applica l'articolo 7, secondo comma, della legge 20 giugno 1955, n. 519.

4. L'elenco dei candidati ammessi alle rimanenti prove è pubblicato nella Gazzetta ufficiale unitamente alla data di svolgimento delle prove medesime.

5. All'espletamento dei successivi incombenti provvede la seconda commissione di cui all'articolo 17.".






Articolo 5


1. L'articolo 26 del regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1612 è sostituito dal seguente:

"Art. 26

1. Per l'ammissione alle prove orali, i candidati devono aver conseguito nel concorso ad avvocato dello Stato non meno di otto decimi in media nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse e, nel concorso a procuratore dello Stato, non meno di sei decimi in ciascuna delle tre prove, anche nel caso di cui all'articolo 17, comma 1. In ogni caso la valutazione è espressa unicamente mediante punteggio numerico.".




Art. 6

L'articolo 1 della legge 23 novembre 1966, n.1035, è sostituito dal seguente:

"Art. 1

1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato, i cittadini italiani che hanno conseguito la laurea specialistica in giurisprudenza oppure, secondo il previgente ordinamento degli studi, la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata legale non inferiore a quattro anni. ".



Art. 7

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2000, n. 141, la parola: "quaranta" è sostituita dalla seguente: "trentacinque".



Art. 8

1. Gli articoli 10, primo comma , 12, 18, dal settimo al quindicesimo comma, nonché 30 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, sono abrogati.

2. All'articolo 15, primo comma , primo periodo del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, le parole: "da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio" sono sostituite dalle seguenti: "da un vice avvocato generale" e le parole: "o straordinario" sono soppresse.

3. All'articolo 28, secondo comma , del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, le parole: "sostituto avvocato dello Stato" e "aggiunto di procura" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "avvocato dello Stato e "procuratore dello Stato".

All'articolo 33, primo comma, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, nel primo e nel secondo periodo, le parole: "gli aggiunti di procura" sono sostituite dalle seguenti: "i procuratori dello Stato".



Articolo 9


1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica. L'amministrazione provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE NORME SULLO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO A PROCURATORE DELLO STATO.




R E L A Z I O N E


Il numero di coloro che conseguono una laurea è, solo nel corso dell'ultimo decennio, triplicato per effetto del più elevato tenore di vita complessivo del nostro Paese e della più diffusa scolarizzazione. Ciò rende le procedure dei concorsi per esami lentissime e poco gestibili (persino sotto il profilo dell'ordine pubblico). Molteplici i rimedi sperimentali o ipotizzati dal ricorso a prove preselettive (le quali però, oltre ad essere poco significative del reale "merito" dei concorrenti, hanno generato contenzioso) alla previsione di requisiti aggiuntivi (i quali però comportano ritardi nell'accesso al pubblico impiego spesso non bilanciati da un effettivo accrescimento delle professionalità e possono allontanare i giovani più promettenti); in quest'ultima direzione si è mosso, per l'accesso alla magistratura, il decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160.

Per il concorso a Procuratore dello Stato, è tuttora vigente l'articolo 1 della legge 23 novembre 1966 n. 1035, che ha eliminato il previgente requisito aggiuntivo del biennio di pratica professionale e il collegamento con l'esame "per l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali" disponendo che "la laurea in giurisprudenza è titolo sufficiente per l'ammissione al concorso"; a legislazione invariata, una normativa secondaria deve tener conto di tale vincolo. Per contro, il numero e le tipologia delle prove scritte ed orale del concorso a procuratore dello Stato sono attualmente stabiliti solo da norme secondarie.

D'altro canto, l'articolo 5 della legge 3 aprile 1979 n. 103, ha previsto che alla qualifica di avvocato dello Stato può accedersi - entro il limite massimo di un terzo dei posti "che si rendono vacanti" - mediante "giudizio di promovibilità" riservato ai procuratori dello Stato con otto anni di anzianità nella qualifica. Questa disposizione, giustificata dalla esigenza di assicurare ai procuratori dello Stato una progressione non deteriore rispetto ai magistrati ordinari, ha prodotto l'inconveniente di far irragionevolmente pervenire alla qualifica di avvocato dello Stato anche chi non ha mai superato una prova scritta di diritto amministrativo (in concreto da decenni le prove scritte concernono il diritto civile e commerciale, il diritto e la procedura penale, e la procedura civile).

L'articolo 1 del regolamento modifica l'art. 13 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612 - che disciplina le materie delle prove scritte ed orale - perseguendo congiuntamente due finalità: dissuadere laureati poco preparati dal partecipare al concorso a procuratore dello Stato (ed in tal modo "filtrare" e ridurre il numero dei concorrenti) ed assicurare la provvista di elementi dotati di una adeguata preparazione anche in diritto amministrativo sostanziale e processuale, materia che viene inclusa tra le prove scritte. Alle materie della prova orale vengono aggiunte - per tener conto dell'evoluzione del contesto giuridico nazionale e sovranazionale nonché delle innovazioni informatiche - il diritto costituzionale, il diritto internazionale privato, il diritto comunitario e l'informatica giuridica.

L'art. 2 del regolamento modifica gli articoli 16 e 17 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612 - che disciplinano, rispettivamente, la composizione della commissione esaminatrice, la facoltà di anticipare temporalmente una delle tre prove scritte e l'attribuzione del punteggio nelle prove scritte - ed è volto a rendere più celere la procedura concorsuale.

In particolare, il nuovo art. 16 prevede una maggiore anzianità ed esperienza dei componenti della commissione anche per tener conto dell'elevarsi dell'età media dei candidati e garantire un adeguato scarto generazionale. La predetta norma dispone che la commissione sia composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio (e non già ad una classe non inferiore alla terza come attualmente previsto) con funzioni di presidente, da due avvocati dello Stato a classe di stipendio non inferiore alla terza (e non già alla terza o alla seconda classe) da un avvocato iscritto all'albo da almeno dieci anni (tale requisito non è attualmente richiesto) o da un professore ordinario (e non anche straordinario) in discipline giuridiche. Le funzioni di segretario sono espletate da un avvocato dello Stato alla prima classe di stipendio o da un procuratore dello Stato (e non necessariamente da un procuratore dello Stato, come attualmente previsto).

L'art. 17 (che prevedeva che i componenti della commissione e il segretario fossero nominati con decreto del Capo del Governo) è da ritenersi abrogato per incompatibilità con l'art. 16 ultimo comma, come modificato dall'art. 2 D.P.R. 31 marzo 1972, n. 211 e successivamente dall'art. 3 D.P.R. 16 maggio 1980, n. 271 (in base al quale i predetti componenti ed il segretario sono nominati dall'avvocato generale dello Stato). Esso è sostituito da una disposizione particolarmente innovativa ed acceleratoria della procedura concorsuale che contempla la facoltà di anticipare temporalmente l'espletamento di una delle tre prove scritte, consentendo l'accesso alle restanti prove solo a chi abbia superato la prima prova, come più analiticamente disciplinato dal nuovo art. 24-ter (su cui v. infra). In tal caso vengono contestualmente nominate due commissioni: la prima deputata alla valutazione della prima prova scritta, la seconda deputata alla valutazione delle restanti prove scritte e di quella orale. La necessità di nominare due distinte commissioni deriva dall'esigenza di garantire l'anonimato anche nella seconda fase della procedura concorsuale, posto che per individuare i candidati ammessi alle restanti prove è necessario procedere al riconoscimento dei nomi mediante l'apertura della busta piccola contenente il cartoncino di identificazione inserita nella busta grande contenente l'elaborato valutato positivamente.

L'articolo 3 del regolamento introduce ulteriori commi dopo il comma 3 dell'articolo 18 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, nei quali si prevede che in caso di anticipazione di prova scritta la scelta della materia debba essere effettuata mediante sorteggio fra le prove di cui all'articolo 13 comma 2 lettera a, b e c (comma 1) e si disciplinano le modalità di svolgimento del sorteggio (commi 2 e 3). La norma recepisce la condizione posta dal Consiglio di Stato nel parere reso in data 21 aprile 2011.

L'art. 4 del regolamento introduce, sempre con finalità acceleratorie, gli articoli 24-bis e 24-ter che prevedono, rispettivamente, la valutazione dei successivi elaborati solo in caso di positiva valutazione dei precedenti e la possibilità di anticipare l'espletamento e la valutazione di una delle tre prove scritte.

In particolare, l'art. 24-bis prevede un meccanismo per velocizzare i lavori, già ampiamente sperimentato nel concorso notarile, che consente di evitare inutili letture e valutazioni dei successivi elaborati qualora la valutazione dei precedenti non sia stata almeno pari alla sufficienza di sei decimi.

Il nuovo art. 24-ter, nel caso in cui il numero dei candidati risulti molto elevato, consente di ridurre progressivamente il numero dei partecipanti al concorso (e così, tra l'altro, di contenere i costi logistici ed i problemi di ordine pubblico degli esami) e di abbreviare i tempi di correzione degli elaborati, anticipando una delle tre prove scritte, senza peraltro declassarla a prova preselettiva. Tale norma prevede che alle rimanenti due prove scritte, da espletare in un momento successivo, siano ammessi solo i candidati che abbiano conseguito nel primo elaborato almeno il punteggio di sei decimi. Affinché l'obiettivo di sfoltimento dei candidati sia effettivo, è esplicitato, a fini meramente chiarificatori attraverso il richiamo all'art. 7,secondo comma, della legge 20 giugno 1955, n. 519, che il mancato superamento, per due volte, della prima prova scritta preclude di partecipare ad altro concorso per procuratore dello Stato, come già accade attualmente posto che l'inidoneità consegue anche al mancato raggiungimento del punteggio di sei decimi in uno solo elaborato. L'elenco dei candidati ammessi alle rimanenti prove è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale unitamente alla data di svolgimento delle prove medesime, senza necessità di comunicazione nominativa. La valutazione delle rimanenti prove scritte e di quella orale è effettuata dalla seconda commissione nominata ai sensi dell'art. 17.

L'articolo 5 del regolamento sostituisce l'articolo 26 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, il quale, nella nuova formulazione, sempre allo scopo di garantire la celerità delle operazioni di correzione degli elaborati, prevede esplicitamente che la valutazione degli stessi sia espressa unicamente con punteggio numerico, conformemente alla giurisprudenza costituzionale (da ultimo sentenza n. 20 del 2009).

L'art. 6 del regolamento reca un mero chiarimento, la cui utilità discende dal mutato ordinamento degli studi universitari; esso mira a prevenire candidature di (e relative controversie con) soggetti dotati solo di una cosiddetta laurea breve in "scienze giuridiche" od altre similari denominazioni.

L'art 7 del regolamento modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2000, n. 141, riconsiderando in modo più consono alla natura del servizio l'età massima di candidati (35 anni anziché 40) alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

L'art. 8 del regolamento prevede alcune abrogazioni e norme di coordinamento.

In particolare, l'art. 10, comma 1 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612 - che prevedeva che i concorsi venissero indetti con decreto del Capo del Governo - viene espressamente abrogato benché dovesse già intendersi implicitamente abrogato per incompatibilità con l'art. 3 d.lgs. 2 marzo 1948, n. 155, in base al quale i concorsi per l'assunzione nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato sono banditi dall'Avvocato generale dello Stato.

L'art. 12 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612 - che disciplinava le prove scritte e orali del concorso per sostituto avvocato dello Stato - viene espressamente abrogato benché dovesse già intendersi abrogato per incompatibilità con l'art. 1 del d.lgs. 2 marzo 1948, n. 155, come modificato dall'art. 6 della legge 3 aprile 1979, n. 103, che ha ridisciplinato le predette prove del concorso per avvocato dello Stato (qualifica che ha sostituito quella di sostituto avvocato dello Stato).

Sono inoltre abrogati i commi dal 7 al quindicesimo dell'art. 18 del R.D. del 30 ottobre 1993 n. 1612, che prevedevano la possibilità di espletare le prove scritte, contemporaneamente, in diverse sedi oltre a quella di Roma, possibilità che, nelle esperienze passate non recenti, ha creato notevoli difficoltà organizzative e problemi connessi all'esigenza di garantire la parità di trattamento dei candidati.

L'art. 30 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612 - che prevedeva che la graduatoria degli idonei fosse approvata dal Capo del Governo - è espressamente abrogato benché dovesse già intendersi abrogato per incompatibilità con l'art. 3 del d.lgs. 2 marzo 1948, n. 155, in base al quale la predetta graduatoria è approvata dall'avvocato generale dello Stato.

Quanto alle norme di coordinamento, la modifica dell'art. 15, comma 1, primo periodo del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612 recepisce una modifica già apportata dall'art. 2 del d.lgs. 2 marzo 1948, n. 155 - in base al quale la commissione del concorso per avvocato dello Stato è presieduta da un vice avvocato generale - ed elimina la possibilità che possa essere nominato quale componente della commissione un professore "straordinario" (ovvero nel primo triennio dalla nomina a professore) in coerenza con quanto previsto per la commissione del concorso per procuratore dello Stato.

Le modifiche agli articoli 28, comma 2 e 33 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612 sostituiscono qualifiche già soppresse con le attuali qualifiche di avvocato dello Stato e procuratore dello Stato.

Le modifiche regolamentari che si propongono appaiono conformi a parametri di legittimità, e necessarie per il raggiungimento nel breve periodo delle finalità cui si è accennato.



RELAZIONE TECNICA


Le norme regolamentari proposte non comportano nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il nuovo articolo 17 (come modificato dall'articolo 2 del presente regolamento) consentirebbe anzi un risparmio di spesa, in caso di anticipazione di una delle tre prove scritte, in relazione all'affitto di locali capienti per un solo giorno anziché per tre giorni, atteso che alle due restanti prove, sulla base delle risultanze degli ultimi concorsi, verrebbe presumibilmente ammesso un numero di candidati tale da consentirne l'espletamento nei locali dell'Avvocatura generale dello Stato.

Inoltre, la costituzione della nuova Commissione d'esame non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

Alle spese di funzionamento della Commissione si fa fronte con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Tutti i relativi chiarimenti sono forniti dalla Relazione AIR e dalla allegata "Relazione ed analisi dei costi" recante l'indicazione delle singole voci di spesa sostenute a Legislazione vigente comprensive delle spese di personale e funzionamento nonché la stima dei minori costi che si prevede di sostenere in conseguenza delle modifiche proposte, partitamente contenuta nell'apposito Prospetto allegato alla suddetta "Relazione".


Rispondi

Da: dostoevskij14/07/2011 22:20:16
Grazie tolstoj80 (guarda che ti sei confuso hai scritto 78)!
Rispondi

Da: Grazie...14/07/2011 23:30:43
...tolstoj83!
Rispondi

Da: in attesa15/07/2011 11:26:07
grazie, sono confermate le novità di cui si era parlato...
Rispondi

Da: sì ma15/07/2011 15:36:33
il bando??
Rispondi

Da: in attesa16/07/2011 00:26:28
il bando non prima di novembre/dicembre.....
Rispondi

Da: megamira??16/07/2011 12:39:53
confermi?
Rispondi

Da: Megamira16/07/2011 18:20:44
Scrivo solo ora al mio rientro da un affascinante viaggio in Spagna che consiglio vivamente di fare a tutti coloro che sono alla ricerca di forti emozioni.. Sembra confermata la notizia della pubblicazione del bando dopo l'estate, verso settembre/ottobre. Pertanto, vi esorto a godervi le vacanze estive. Un caro saluto.
M
Rispondi

Da: ...16/07/2011 22:16:58
Bah!
Rispondi

Da: HELP17/07/2011 10:06:47
Ma quindi, non ci saranno prove preselettive, nè sono necessari requisiti aggiuntivi rispetto alla laurea.La novità rispetto al passato  sta solo nell'inserimento del tema di amministrativo???
Rispondi

Da: non so a voi, ma a me17/07/2011 11:59:01
"diritto privato" fa paura..è praticamente sinonimo di ogni singolo settore del diritto come commerciale e lavoro,, escluso il pubblico (che comunque rientra dalla finestra con amministrativo)

facevano prima a scrivere:" prove d'esame: tutto quello che esite
Rispondi

Da: in attesa17/07/2011 15:05:00
il bando verso novembre/dicembre...effettivamente "diritto privato" indica una materia vastissima...
Rispondi

Da: date a caso17/07/2011 17:46:54
bando a luglio, bando a settembre, bando a settembre/ottobre, bando a ottobre/novembre e ora novembre/dicembre.. se ne sono sentite di tutti i colori.
per tutti: DIFFIDATE DA CHI INDICA DATE!
Rispondi

Da: ...18/07/2011 13:42:51
le c.d. DIFFI - DATE.... l'unica cosa presumibile è che se lo hanno riformato, vogliono pure farlo...
Rispondi

Da: diffidante18/07/2011 13:44:50
che poi, se proprio qualcuno dovesse sapere in anteprima dell'uscita del bando...bisognerebbe essere sicuri che non è interessato....sennò col ciufolo che si lascia scappare la notizia....
Rispondi

Da: sarebbe18/07/2011 17:09:24
questa l'ottica del forum: scambiarsi informazioni fondate. se deve essere solo un luogo dove sparare cazzate, non serve a niente
Rispondi

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