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Segretario Comunale, COA III, 390 posti
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Da: buone feste09/12/2007 11:23:16
secondo voi come vanno interpretate le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, della L.241/90 e all'art. 20, comma 1, della medesima legge, atteso che la prima, nei procedimenti ad istanza di parte prevede un dovere generale per la PA di adottare un provvedimento espresso e la seconda, sempre nei procedimenti ad istanza di parte, seppur con debite esclusioni, il principio generale del silenzio assenso?
Rispondi

Da: esclusoeincazzato09/12/2007 11:56:09
Caro sicuro (?) segretario

Premesso che sono stato assunto in un comune che:
1) dista pochi Km dal mare;
2) supera abbondantemente i 10.000 abitanti.
 
Considerato che :
1) non è detto che tu possa superare l'esame;
2) il concorso possa essere annullato ( ricorso in atto );
3) se eventualmente supererai l'esame:
a) sarai iscritto all'albo non prima del gennaio 2001;
b) dovrai conoscere un sindaco che ti possa nominare,
c) nei primi anni potrai lavorare solo in comuni sotto i 3.000 abitanti;

RISULTATO : POTRAI VENIRE NEL MIO COMUNE NON PRIMA DI 20 ANNI ( nel frattempo ti dovrai accontentare di fare la "gavetta" in sperduti comuni alpini )

Ti saluto 
Pizzardone in ruolo

Rispondi

Da: esclusoeincazzato09/12/2007 11:57:22
scusami ho sbagliato l'anno di ingresso all'albo : 2011
Rispondi

Da: Piuttosto che09/12/2007 13:34:29
il vigile urbano preferirei fare l'ambulante di frutta e verdura
Rispondi

Da: ....09/12/2007 14:02:18
non ci sono più i vigili urbani di una volta
Rispondi

Da: sofia09/12/2007 19:22:49
raga il materiale scaricato da internet va rilegato tutto insieme o songolarmente? io l'ho fatto rilegare testo per testo
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: commisario09/12/2007 20:25:18
per escluso e incazzato: solo il vigile potevi fare!
Rispondi

Da: annalisa09/12/2007 20:33:11
mi dai altre info sul corso?
Rispondi

Da: annalisa09/12/2007 20:37:07
per ilaria, mi daresti qualche ulteriore info sulle dispense di caringella?
Rispondi

Da: esclusoeincazzato09/12/2007 23:30:50
Buoni e Bravi Sapientoni io mi "accontento" di fare il vigile urbano, Voi accontentatevi di fare gli eterni concorsisti ( IL CONCORSO TIRERA' PER LE LUNGHE )
Rispondi

Da: Monica09/12/2007 23:51:09
X buone feste,
anch'io mi sono posta lo stesso quesito, inoltre ho dovuto affrontare il tema del silenzio nel procedimento amministrativo proprio una ventina di giorni fa in uno scritto di un concorso!
RICHIESTA RIVOLTA A TUTTI I GIURISTI DEL FORUM: si cercano risposte al quesito posto da "buone feste"!
Tuttavia visto l'impegno nello studio e nel lavoro non mi ricollegherò per leggere le vostre eventuali risposte non prima di lunedì 17.....Vi esorto:
cercate di risolvere questo quesito!

X Claudia: Saluti e bacioni!!! Ti prometto che ti chiamerò non appena finirò con questo cavolo di concorso.
Per quanto riguarda il concorso in Provincia non ci hanno fatto sapere ancora nulla in merito agli esiti delle prove scritte.....non so quanto sia legittimo il tutto, visto che gli orali sono stati fissati tra il 14 e il 17 dicembre. Non c'è mai limite al peggio!
Rispondi

Da: il tempo e la marea10/12/2007 08:16:53
Per la seconda prova vi consiglio di studiare il ruolo del responsabile del servizio finanziario
Rispondi

Da: Claudia10/12/2007 08:24:56
Monica, grazie per il pensiero, ogni tanto nostalgicamente guardo questo forum, frequentato da tante belle persone e soprattutto molto preparate.... spero che tutti i forumisti passino questo concorso... e quando uscirà il nuovo rocordatevi di me... e datemi tanti consigli!!!! Bacioni a tutti e buone feste!!!!!
Rispondi

Da: ?????10/12/2007 13:44:41
Monica e Claudia ... finalmente vi fate vive

ero in ansia, non avevo più notizie
Rispondi

Da: GIULY10/12/2007 14:28:09
Solo io sto puntando a conoscere approfonditamente il codice dei contratti? Secondo me è importante studiarlo, secondo voi?
Rispondi

Da: pasubio10/12/2007 14:28:57
certo ma è uscito da un anno
Rispondi

Da: Naufrago10/12/2007 14:29:34
TERZA PROVA .... AIUTOOOOOO !!!!!!

DOVE LA STATE STUDIANDO
SONO NELLA M***A
Rispondi

Da: tyuman10/12/2007 14:39:06
per buone feste

questione art.2 art. 20 241

ai sensi dell'art. 2 della 241 la p.a. ha il dovere d'adozione di un provvedimento espresso in caso di:
- procedimento che consegua obbligatoriamente ad istanza di parte;
- procedimento che debba essere iniziato d'ufficio;

ai sensi dell'art. 20,
fatte salve le ipotesi di dia, nei procedimenti ad istanza di parte vige il pricipio del silenzio-assenso

nel caso in cui la p.a. intenda accogliere l'istanza del privato è quindi chiaro che la presenza del meccanismo del silenzio-assenso costituisce un forte disincentivo all'adozione di un provvedimento espresso

diverso invece il caso in cui la pa non intenda accogliere l'istanza del privato

ciao
Rispondi

Da: tyuman10/12/2007 14:41:14
ue Naufrago
ma te lo poni adesso il problema?
non potevi aspettare il primo gennaio 2008?
Rispondi

Da: una concorrente calabrese10/12/2007 15:32:30
Lâart. 2 è stato integralmente sostituito ad opera dellâart. 3, comma 6 bis, legge 80/2005: anzitutto, è confermato il dovere per la pubblica amministrazione, ove il procedimento origini da unâistanza che il privato ha lâobbligo di presentare, di concludere il procedimento stesso mediante lâadozione di un provvedimento espresso.
Purtuttavia, il significato di tale obbligo giuridico è oggi da ritenere profondamente mutato, in quanto il contesto normativo nel quale si inserisce è mutato, anzitutto per effetto dellâart. 20 della stessa legge 241/90 (articolo anchâesso introdotto dalla legge 80/2005).
Con tale disposizione la regola del silenzio assenso, secondo la quale âil silenzio dellâamministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimentoâ dellâistanza che ha dato origine al procedimento (art. 20, comma 1), trova ora applicazione generalizzata in tutti quei casi in cui lâamministrazione procedente, entro il termine fissato per la conclusione del procedimento, non indice apposita conferenza di servizi (ipotesi in cui il provvedimento finale dovrebbe presumibilmente coincidere con la determinazione conclusiva dei lavori della conferenza), ovvero non comunica allâinteressato un provvedimento di diniego espresso.
In precedenza, i casi di operatività del regime dellâaccoglimento tacito erano eccezionali, tassativamente individuati attraverso lâemanazione di apposito regolamento di delegificazione (d.P.R. 26 aprile 1992, n. 300).
Nella nuova disciplina, introdotta la regola generale dellâaccoglimento dellâistanza di parte per effetto del decorso del termine per la conclusione del procedimento â" ed in assenza del diniego motivato o dellâindizione della conferenza di servizi â" sono viceversa individuate le esclusioni dal regime del silenzio assenso, ipotesi nelle quali, per converso, il procedimento amministrativo originato da unâistanza di parte dovrà necessariamente concludersi attraverso lâemanazione di un provvedimento concreto, di accoglimento o diniego espresso.
A norma dellâattuale formulazione dellâart. 20, la regola del silenzio assenso non si applica agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, lâambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e lâimmigrazione, la salute e la pubblica incolumità; ai casi in cui le norme comunitarie impongono lâadozione di provvedimenti amministrativi formali; alle ipotesi nelle quali la legge qualifica espressamente il silenzio dellâamministrativo come rigetto dellâistanza, nonché agli atti ed ai procedimenti appositamente individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
Del resto, occorre rilevare che un altro meccanismo di accelerazione procedimentale analogo al silenzio assenso nelle finalità appunto di âsemplificazioneâ procedimentale, ossia la dichiarazione di inizio attività, abbia ricevuto con la legge 80/05 un notevole ampliamento del proprio ambito di applicazione: peraltro, mentre nelle ipotesi di applicazione del meccanismo del silenzio assenso la pubblica amministrazione è chiamata ad esercitare, in ogni caso, lâordinaria attività di amministrazione attiva (e dunque lâunica variazione rispetto al modello procedimentale di cui allâart. 2 riguarda esclusivamente il momento terminale con la fungibilità del silenzio al provvedimento espresso), nelle ipotesi di d.i.a. lâamministrazione svolge attività di mero controllo, di verifica della sussistenza dei requisiti di legge per lâintrapresa di determinate attività ad opera di soggetti privati.
Anche per quanto riguarda lâambito di applicazione della d.i.a., la legge 241/90 riformata dalla legge 80/05 ne ha allargato notevolmente i confini, generalizzandone lâoperatività.
Infatti, ai sensi dellâart. 19, nuova formulazione, âogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi . . . è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richiesteâ.
Rimangono opportunamente sottratti dallâambito di applicazione dellâart. 19, i procedimenti amministrativi preordinati al rilascio di atti di assenso relativi agli interessi âsensibiliâ, che richiedono circuiti decisionali particolarmente ponderati, ossia gli interessi inerenti âalla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitariaâ.
Proprio in relazione a tale contesto normativo, occorre considerare il riconfermato obbligo giuridico di conclusione del procedimento mediante lâadozione di un provvedimento espresso: in particolare, possono essere evidenziate le differenti implicazioni giuridiche rispetto, da un lato, le ipotesi sottratte allâapplicazione dellâattuale disciplina del silenzio assenso e, dallâaltro, quelle in cui il silenzio amministrativo equivale ad accoglimento dellâistanza di parte.
Rispondi

Da: una concorrente calabrese10/12/2007 15:50:46
RAGAZZI, SONO TORNATA!  SONO STATA IN GIRO PER LA NOSTRA ITALIA AD ESERCITARMI NELLE PROVE CONCORSUALI SUGLI ENTI LOCALI E A FARE LA TURISTA (GIA' CHE C'ERO) VISITANDO CHIESE, MUSEI E BELLISSIMI BORGHI MEDIEVALI. DOMANI MI ACCINGO A RIPARTIRE PER GLI ORALI... UN SALUTO A TUTTO IL FORUM! 
Rispondi

Da: buone feste10/12/2007 16:07:23
grazie "tyuman" e "una concorrente calabrese" per i vostri contributi. Io resto un po' perplesso. Forse non è il caso di disperare: una legge così importante, e con modifiche sostanziali nel tempo, potrebbe contenere più di qualche problema interpretativo. Sarà interessante verificare cosa succederà quando troverà piena applicazione l'art. 29 che cambia radicalmente molte prospettive per gli enti locali.
Per "una concorrente calabrese": non è il privato che ha l'obbligo di presentare un'istanza.. anzi l'obbligatoriamente è riferito al "procedimento" che deve appunto "conseguire" per effetto di una istanza di parte. E forse qui c'è una chiave interpretativa e cioè il provvedimento espresso è previsto in tutti tali casi, mentre nei rimanenti (!) vale il silenzio assenso, con le debite esclusioni naturalmente.

PS mi fa piacere che tra il mare di pistolate che sono costretto a leggere, anche se sdrammatizzare non è sempre sbagliato, ci sia qualcuno che ha voglia di approfondire.
Rispondi

Da: una concorrente calabrese10/12/2007 16:18:31
L' "OBBLIGO" DEL PRIVATO ERA DA INTENDERSI IN SENSO LATO: LA PA HA IL DOVERE DI "PROVVEDERE" NELLA MISURA IN CUI VIENE INTERPELLATA SU ISTANZA DI PARTE, CHE HA QUINDI UN OBBLIGO, A SUA VOLTA, DI ATTIVARSI PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO.(ALMENO IO LO INTENDO COSI', POSSO PURE SBAGLIARE...)
Rispondi

Da: BOCCA DELLA VERITA10/12/2007 17:32:14
X ESCLUSO E INCAZZATO: COMPLIMENTI PER IL LAVORO DI VIGILE MA NON FARCI CREDERE CHE LO HAI OTTENUTO CON LE TUE SOLE FORZE!COMUNQUE SEI UN LAUREATO CHE VA A FARE UN LAVORO PER CUI SERVIVA SOLO LA TERZA MEDIA FINO A POCO TEMPO FA!IN CONCLUSIONE BEATO TE MA NON ESAGERARE!

X RACCOMANDATO DI LUSSO:SOLO TU MI CAPISCI!LO DETTO AGLI ALTRI CHE PASSEREMO SOLO NOI MA NON MI CREDONO!:-)

X MISTER X: NON GUARDO CIò CHE SCRIVO PER FARE PIù VELOCE!

BACIONE A TUTTI A DOMANI
Rispondi

Da: XXXX10/12/2007 17:44:33
scusate se mi intrometto in questo forum con un'argomento che non c'entra nulla: qualcuno di voi in questi giorni deve sostenere l'esame di stato di avvocato??? Se si per caso sa quali potrebbero essere le evetuali tracce??? scusate ancora l'intrusione...
Rispondi

Da: Il duro del Road House10/12/2007 17:56:00
L'art. 20 è da interpretare nel senso che si applica il meccanismo del silenzio-assenso in tutti i casi non previsti come eccezioni dal comma 4° dello stesso articolo, fatta salva l'applicazione dell'art. 19 (d.i.a.).
Perciò è interessante anche il rapporto tra d.i.a. e silenzio-assenso: l'ambito materiale di applicazione è quasi lo stesso, di conseguenza opera l'una o l'altro a seconda del tipo, dei caratteri dell'atto richiesto.

A proposito di codice dei contratti: voi come interpretate il diniego di aggiudicazione definitiva per ragioni di convenienza: come atto ampiamente discrezionale (ex art. 81, 3 comma) o come atto pur sempre soggetto ai limiti individuati dalla giurisprudenza formatasi in merito all'art. 113, r.d. 827/1924? Propendete per l'abrogazione implicita di quest'ultimo articolo?
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Da: una concorrente calabrese10/12/2007 18:16:11
PER BUONE FESTE:RIFLETTENDOCI, FORSE LA TUA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 1 DELLA 241/90 E' PIU' CORRETTA DELLA MIA."OVE IL PROCEDIMENTO CONSEGUA OBBLIGATORIAMENTE AD UNA ISTANZA..."
LA CHIAVE INTERPRETATIVA POTREBBE ESSERE: NEL MOMENTO IN CUI L'ISTANZA SIA TALE DA ORIGINARE OBBLIGATORIAMENTE UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, LA PA HA IL DOVERE DI CONCLUDERLO MEDIANTE L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, A MENO CHE NON RICORRANO I PRESUPPOSTI DI UN SILENZIO SIGNIFICATIVO(ASSENSO -DINIEGO).  
Rispondi

Da: Da10/12/2007 18:43:10
è proprio vero che l'università italiana è alla frutta ...
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Da: una concorrente calabrese10/12/2007 18:46:20
COSA VORRESTI DIRE?
Rispondi

Da: Fulsere10/12/2007 18:51:40
Per XXXX:
l'esame di avvocato non mi interessa più, lo superai al secondo tentativo 14 anni fa, quindi non so nulla al riguardo.
Però forse puoi trovare qualcosa di interessante qua, se no conosci già il posto:

http://aspirantiuditori.forumfree.net/?f=1370544

Bacioni
Fulsere
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