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Segretario Comunale, COA III, 390 posti
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Da: deroga02/12/2011 23:25:45
stanno partendo i primi siluri! ci sarà da ridere!
Rispondi

Da: x deroga03/12/2011 12:57:01
quali siluri????
Rispondi

Da: .....03/12/2011 13:02:02
siluri,siluri,siluri,siluri
Rispondi

Da: ...03/12/2011 13:58:56
il collega importante è un coa3 non un coa4
Rispondi

Da: .l.l.03/12/2011 18:00:01
Scusate...... ma importante in che senso e per aver fatto cosa?
Avete notizie sulla chiamata in deroga, fatemi sapere qualcosa, grazie.
Rispondi

Da: .....03/12/2011 20:48:38
siluri
Rispondi

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Da: .....03/12/2011 20:50:38
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Rispondi

Da: beh05/12/2011 15:43:33
non so se saperete della lettera ....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! e la soppressione sspal................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: .......05/12/2011 15:59:33
siluri
Rispondi

Da: 12305/12/2011 16:02:34
CAPO II - Segretari comunali e provinciali

Art. 97. Ruolo e funzioni

1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.

2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.

4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 98. Albo nazionale

1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in sezioni regionali.

2. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 102 e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia.

3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia.

4. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.

5. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia.

Art. 99. Nomina

1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.

Art. 100. Revoca

1. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 101. Disponibilità e mobilità

1. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di due anni.
(comma modificato dall'articolo 1, comma 46, legge n. 311 del 2004)

2. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102 per le attività dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza, nonché per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti.

2-bis. Durante il periodo in cui il segretario comunale o provinciale è utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso.
(comma aggiunto dall'articolo 3-quater della legge n. 186 del 2004)

3. Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salva diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento degli incarichi di cui al comma 2.

4. Decorsi due anni senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
(comma modificato dall'articolo 1, comma 46, legge n. 311 del 2004) )

4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza.
(comma aggiunto dall'articolo 7, comma 2, legge n. 145 del 2002)

Art. 102 - Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
(articolo abrogato implicitamente dall'articolo 7, commi da 31-ter a 31-septies, legge n. 122 del 2010)

Art. 103 - Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia autonoma
(articolo abrogato implicitamente dall'articolo 7, commi da 31-ter a 31-septies, legge n. 122 del 2010)

Art. 104 - Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali

1. L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole di cui al comma 2 sono disciplinati con regolamento, determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per l'attività formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, società di formazione e ricerca.

2. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.

Art. 105 - Regioni a statuto speciale

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui al presente capo con propria legislazione.

2. Nel territorio della regione Trentino - Alto Adige, fino all'emanazione di apposita legge regionale, rimane ferma l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118.

Art. 106 - Disposizioni finali e transitorie

1. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro resta ferma la classificazione dei comuni e delle province ai fini dell'assegnazione del segretario prevista dalle tabelle A e B allegate al d.P.R. 23 giugno 1972, n. 749.

2. I segretari già iscritti alla sezione speciale dell'albo ai sensi dell'articolo 17, comma 82, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, permangono nel ruolo statale e mantengono ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento.

3. Ai fini dell'attuazione della legge 8 marzo 1999, n. 50, i segretari comunali di cui all'articolo 18, comma 14, del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, o all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 50 del 1999. Gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste imputate. Analogamente si provvede, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.

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Da: perry meson05/12/2011 22:05:27
In Sicilia pubblicizzano Comuni come sede singola di 234 abitanti (Roccafiorita). In Lombardia Comuni di 13.000 ab. come Nembro od Alzano hanno il Segretario in convenzione per ... 4 ore alla settimana.
Rispondi

Da: per beh05/12/2011 23:37:11
soppressione? Lettera?
Rispondi

Da: si tratta di questo?05/12/2011 23:51:18
soppressione SSPAL     PDF     Stampa     E-mail
Lunedì 05 Dicembre 2011 10:02

Fonte Sole 24Ore  lunedì 5 dicembre 2011 pagina 6 Enti inutili.

"...Lascia il campo la scuola superiore della pubblica amministrazione locale." [SSPAL]

Sarebbe ora avere una unica scuola che già esiste e funziona a livelli di eccellenza: quella del Ministero dell'INTERNO (SSAI).

Anzi, poiché la SSPAL è un ente strumentale della EX AGES (ora soppressa a cui è succeduto a titolo universale il Ministero dell'Interno) e poiché la SSPAL non ha nemmeno un bilancio proprio, ma uno stanziamento fornito dalla ex AGES ci si chiede come, soppresso l'ente principale, possa continuare ad esistere quello "derivato".

In realtà non dovrebbe essere nemmeno necessario inserirlo nei provvedimenti espressi di soppressione, ma, in  caso di espressa inclusione, la certezza sarebbe finalmente definitiva e raggiunta.

Peraltro la SSPAL continua a far partire corsi CoA (il quarto), addirittura prima che i CoA III abbiano "faticosamente" preso servizio) e trascura quelli per cui con le OOSS si è deciso di farne con cadenza annuale per garantire un aggiornamento professionale adeguato: quei Corsi di Specializzazione e per l'accesso alla fascia A (SeFA).

Piuttosto speriamo che il Governo comprenda che il limite di 3.000 abitanti per la fascia "C" oltre che anacronistico e fuori dalle cosiderazioni normative (anche del TUEL ) risulta di ostacolo per i neoiscritti che faticano a prendere servizio; meglio sarebbe averlo a 5.000 soprattutto per avere un ambito ottimale di segreterie associate.

Inoltre, si propone una modifica al DPR 465/97

Negli Enti inadempienti, decorso il termine di sede di segreteria comunale o provinciale vacante oltre i 120 giorni, il Ministero dell'Interno con decreto del Ministro per le sedi Nazionali di 1/A e 1/B e Capoluoghi di Provincia; il Prefetto, competente per territorio, per le altre sedi, assegna, previa diffida ad adempiere, gli iscritti all'albo dei segretari comunali e provinciali ed i segretari comunali e provinciali già in servizio alla sede di segreteria vacante.

La qualifica di segretario comunale ed il trattamento stipendiale, inizialmente a carico del Ministero dell'Interno, si acquisisce al termine del  corso-concorso.

Il limite della fascia C è elevato da 3000 a 5.000 abitanti.

La fascia B è unica ed è compresa tra i 5.001 e i 65.000 nonché dagli enti che pur avendo popolazione inferiore sono riclassificati nella fascia B con decreto del Ministero dell'Interno.

La fascia A è unica e comprende gli enti oltre i 65.000 nonché dagli enti che pur avendo popolazione inferiore ai 65.000 sono riclassificati nella fascia A con decreto del Ministero dell'Interno.

In caso di mancato corso di progressione in carriera per le fasce professionali superiori  (A e B) con cadenza annuale, la fascia superiore è riconosciuta automaticamente a coloro che hanno maturato almeno 2 anni di servizio nella fascia precedente.

paolo bertazzoli responabile nazionale giovani segretari ansal uil e segretario comunale
Rispondi

Da: x si tratta di questo ?06/12/2011 00:36:34
Comincia a dare il buon esempio lasciando il Comune in cui sei a scavalco ad un Coa 3.
Rispondi

Da: vecchi segretari06/12/2011 09:32:31
Sul resuscitato forum dei vecchi segretari (ex bollettino dei segretari ora sotto emunicipio) molti vostri colleghi 'anziani' si stanno organizzando per chiedere che la figura del segretario venga abolita. Dopo aver lautamente mangiato alla tavola dei segretari adesso, che sono rimaste solo le briciole, vorrebbero che la tavola fosse sparecchiata per andare a spiaggiarsi in qualche ministero o agenzia, inquadrati come dirigenti.
Loro la chiamano: dignitosa mobilità.
Di voi gli frega meno di zero, comprensibilmente.
E' vero che la categoria ormai langue, ma riconosciamolo, non siete uniti, già da Coa avete iniziato a dividervi su posizioni diverse su ogni singola questione.
Ho seguito questo concorso dai suoi esordi, i lunghissimi orali, il corso (no comment), il tirocinio (per i pochi che l'hanno fatto veramente), la tesina, l'ultimo orale, la presa per i fondelli dell'iscrizione all'albo e adesso questa straziante ricerca nei comuni del nord. Non so se chi lavora sta molto meglio, se non altro li pagano (non certo le cifre che uno si aspetterebbe dopo tutto questo iter concorsuale). La triste realtà è che all'orizzonte non si vedono soluzioni, viste le disposizioni normative sempre più centrate sulla 'razionalizzazione' (direi distruzione) degli enti locali. Mi spiace moltissimo per quelli che ci hanno creduto, hanno preso una fregatura....
Rispondi

Da: COA 3 disoccupato06/12/2011 14:42:16
anche oggi dalla lombardia e dal piemonte non ci sono pubblicizzazioni...........è ora delle CHIAMATE IN DEROGA.........
Rispondi

Da: E'' ora06/12/2011 17:46:34
che butti dal balcone...... poverinoooooooooo
Rispondi

Da: x coa3 disoccupato06/12/2011 18:32:30
forse non hai capito la chiamata in deroga non è legittima perche nel bando di concorso la chiamata in deroga è ammessa dopo due anni di SERVIZIO, sino a che non ti chiama un sindaco non puoi essere assegnato in un'altra regione.

Avresti dovuto impugnare il bando perchè non l'hai fatto?
l'ages non dara' mai l'autorizzazione.
Rispondi

Da: In passato06/12/2011 20:42:40
È stata sempre fatta e in situazioni molto meno problematiche della nostra. Ora la deroga è questione di buon andamento e parità di trattamento. Non serve impugnare il bando, è il ministero che dopo aver chiesto un'autorizzazione all'assunzione ora DEVE mettere tutti nelle stesse condizioni di essere assunti, e, naturalmente, non ignorare le richieste dei sindaci delle regioni dove il contingente è esaurito. Mica stiamo ad applicare il codice della strada...
Rispondi

Da: x in passato06/12/2011 20:59:20
certo il ministero si muoverà per farvi assumere nelle regioni di ASSEGNAZIONE
Rispondi

Da: per te06/12/2011 22:48:32
ma perchè vi arrabbiate analisi:
1) i segreari costano troppo, i sindaci lo sanno e non vi prendono
2) i segretari usciti dai coa si sono rilevati autebntiche fregature per i comuni, molto teorici, poco flessibili, frutto di una scuola CHE VA CHIUSA PERCHE SERVE SOLO AGLI AMICI PER PIAZZARE GENTE A INSEGNARE. ORA BASTA BASTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
HANNO ROTTO CHIUDETE LA SPAL
Rispondi

Da: ...07/12/2011 09:48:43
Un comune senza segretario è fuorilegge.
Un sindaco che non nomina è fuorilegge.
L'ages che proroga supplenze è fuorilegge.
Ogni comune ha un sindaco, una giunta, un consiglio e UN SEGRETARIO TITOLARE, altrimenti va commissariato... È la legge a dire che non si puo fare come meglio ci pare...
Rispondi

Da: addio sspal07/12/2011 15:21:00
abolita la sspal ora che si fa?
Rispondi

Da: che cos''è07/12/2011 15:51:17
la sspal?
Rispondi

Da: ma dove leggi?07/12/2011 17:49:20
dove ci sarebbe scritto che la sspal è abolita? segretario dei miei stivali
Rispondi

Da: x i disoccupati07/12/2011 17:55:16
occhio alle missive fasulle!!!!!! gli uffici competenti sono già all'opera
Rispondi

Da: dignitosa mobilità07/12/2011 19:34:38
saranno 20 - 30 a richiederla.......e che la richiedano ...libereranno posti per i coa...
Rispondi

Da: la sspal07/12/2011 20:00:52
verrà assorbita nella sspa.
potevate pensarci prima di chiedere la lombardia.....ora smettetela di frignare, terroni
Rispondi

Da: abolizione sspal07/12/2011 22:33:00
sul sole 24 ore di giorno 5 alla pagina 6 eliminazione enti inutili
Rispondi

Da: polentone08/12/2011 10:11:44
impara a leggere, siete "naturalmente" ..chiedere alle vs. ragazze/mogli, per questo non ci volete
Rispondi

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