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Segretario Comunale, COA III, 390 posti
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Da: anche04/08/2011 10:56:37
il coa 5- 6 - 7.....il problema è poi trovare il comune che ti concede di lavorare....
Rispondi

Da: COA404/08/2011 12:39:20
grazie.
Rispondi

Da: Truffa04/08/2011 12:59:35
...cosa succede a Civitella d'Agliano???
Rispondi

Da: che succede?04/08/2011 14:10:41
non so neanche do sta!
Rispondi

Da: convention04/08/2011 15:18:20
CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI SANFRONT E GAMBASCA

L'anno ____________ addì ___________ del mese di ____________, nella Residenza Municipale di ____________
TRA
Il Comune di SANFRONT, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. FERRATO Silvio, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
E
Il Comune di GAMBASCA, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. BARRA Alfredo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
PREMESSO
•    Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
•    Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
•    Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
•    Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
•    Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
•    Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
•    Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
•    Che la Sezione regionale del Piemonte della predetta Agenzia, con deliberazioni n. 37 in data 29.4.2004 e n. 12 in data 4.2.2005, ha emanato linee guida di ulteriore dettaglio in merito alle convenzioni;
•    Che con delibera consiliare del Comune di SANFRONT n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
•    Che con delibera consiliare del Comune di GAMBASCA n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
CIO' PREMESSO
Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione
I Comuni di SANFRONT e GAMBASCA (Provincia di Cuneo) nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune Capo Convenzione
Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di SANFRONT, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.
Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.
La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di GAMBASCA.
Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio quale titolare nella Segreteria convenzionata di Sanfront-Gambasca, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio, ove ritenuto necessario dall'Agenzia, di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.
In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del  Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di SANFRONT nella sua vesta di  Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.
Il sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di GAMBASCA, provvederà altresì:
•    Ad indicare alla competente Agenzia il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
•    A richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
•    Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi .

Art. 3 - Rapporto di Lavoro
Il Segretario Comunale , dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA.
Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.
Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'Agenzia Autonoma.
Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche del sindaco del Comune di GAMBASCA).
Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.
Il segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze  dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione. 
L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Sanfront per il 79% e sul Comune di Gambasca per il 21%.

Art. 5 - Forme di consultazione
I sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).
Di tale consultazione dovrà essere  redatto idoneo verbale scritto.


In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:
•    Nomina del Segretario Comunale;
•    Revoca del Segretario Comunale;
•    Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie
Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni di SANFRONT e GAMBASCA il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di SANFRONT, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di SANFRONT le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con  caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 de T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni ed il compenso per l'esercizio di funzioni di Direttore Generale.
Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, ( correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui  all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:
•    A carico del Comune di SANFRONT: 79%;
•    A carico del Comune di GAMBASCA: 21%.
Tale riparto dovrà sarà previamente approvato con determina del Responsabile dell'Area, entro il 28 Febbraio di ogni anno.
Il Comune di SANFRONT, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di GAMBASCA-
Il Comune convenzionato di GAMBASCA dovrà corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interesse legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere Comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze  saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente l'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
A garanzia degli obblighi convenzionali assunti il Comune di  GAMBASCA  rilascerà, a favore del Comune capo-convenzione di    SANFRONT, idonea delegazione di pagamento, emessa sul al proprio Tesoriere comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di GAMBASCA, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale.
Tali spese di viaggio, necessarie per acceder alla sede del servizio, saranno a carico del suddetto Comune convenzionato di GAMBASCA, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sui fogli di presenza).
La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di SANFRONT, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di GAMBASCA, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.
I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni., occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione
La presente convenzione viene stabilita bel periodo di anni 2 (due) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.
La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente al biennio di durata, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a.    Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti (e cioè da parte dei sindaci con  conseguente accettazione del Segretario Comunale);

b.    Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione, del Segretario Comunale titolare (in tale evenienza il Segretario dovrà dare comunicazione al Comune Capo-convenzione con regolare preavviso di 30 giorni): a questo punto  le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle due sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei due Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione));

c.    Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, non oltre il termine di giorni 30 antecedenti il termine di legge per l'approvazione da parte della Giunta Comunale, della bozza di Bilancio Preventivo, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei due Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di SANFRONT. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente sezione regionale dell'Agenzia Autonoma.



Art.8 - Attribuzione delle funzioni di Direttore Generale
L'eventuale incarico di Direttore Generale potrà essere conferito al Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. 267/2000, da parte di ciascuno dei due Enti convenzionati, per un periodo non superiore alla durata e validità della presente convenzione.


Art.9 - Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.
I  Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art.10 - Norma di chiusura
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.
La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla sezione regionale del Piemonte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE - SANFRONT

IL SINDACO DEL COMUNE DI GAMBASCA


\facsimili\convenzione segreteria comunalesanfrontgambasca\
Rispondi

Da: convention04/08/2011 15:19:30
CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI SANFRONT E GAMBASCA

L'anno ____________ addì ___________ del mese di ____________, nella Residenza Municipale di ____________
TRA
Il Comune di SANFRONT, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. FERRATO Silvio, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
E
Il Comune di GAMBASCA, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. BARRA Alfredo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
PREMESSO
•    Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
•    Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
•    Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
•    Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
•    Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
•    Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
•    Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
•    Che la Sezione regionale del Piemonte della predetta Agenzia, con deliberazioni n. 37 in data 29.4.2004 e n. 12 in data 4.2.2005, ha emanato linee guida di ulteriore dettaglio in merito alle convenzioni;
•    Che con delibera consiliare del Comune di SANFRONT n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
•    Che con delibera consiliare del Comune di GAMBASCA n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
CIO' PREMESSO
Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione
I Comuni di SANFRONT e GAMBASCA (Provincia di Cuneo) nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune Capo Convenzione
Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di SANFRONT, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.
Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.
La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di GAMBASCA.
Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio quale titolare nella Segreteria convenzionata di Sanfront-Gambasca, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio, ove ritenuto necessario dall'Agenzia, di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.
In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del  Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di SANFRONT nella sua vesta di  Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.
Il sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di GAMBASCA, provvederà altresì:
•    Ad indicare alla competente Agenzia il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
•    A richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
•    Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi .

Art. 3 - Rapporto di Lavoro
Il Segretario Comunale , dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA.
Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.
Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'Agenzia Autonoma.
Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche del sindaco del Comune di GAMBASCA).
Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.
Il segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze  dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione. 
L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Sanfront per il 79% e sul Comune di Gambasca per il 21%.

Art. 5 - Forme di consultazione
I sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).
Di tale consultazione dovrà essere  redatto idoneo verbale scritto.


In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:
•    Nomina del Segretario Comunale;
•    Revoca del Segretario Comunale;
•    Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie
Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni di SANFRONT e GAMBASCA il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di SANFRONT, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di SANFRONT le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con  caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 de T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni ed il compenso per l'esercizio di funzioni di Direttore Generale.
Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, ( correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui  all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:
•    A carico del Comune di SANFRONT: 79%;
•    A carico del Comune di GAMBASCA: 21%.
Tale riparto dovrà sarà previamente approvato con determina del Responsabile dell'Area, entro il 28 Febbraio di ogni anno.
Il Comune di SANFRONT, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di GAMBASCA-
Il Comune convenzionato di GAMBASCA dovrà corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interesse legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere Comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze  saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente l'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
A garanzia degli obblighi convenzionali assunti il Comune di  GAMBASCA  rilascerà, a favore del Comune capo-convenzione di    SANFRONT, idonea delegazione di pagamento, emessa sul al proprio Tesoriere comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di GAMBASCA, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale.
Tali spese di viaggio, necessarie per acceder alla sede del servizio, saranno a carico del suddetto Comune convenzionato di GAMBASCA, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sui fogli di presenza).
La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di SANFRONT, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di GAMBASCA, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.
I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni., occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione
La presente convenzione viene stabilita bel periodo di anni 2 (due) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.
La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente al biennio di durata, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a.    Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti (e cioè da parte dei sindaci con  conseguente accettazione del Segretario Comunale);

b.    Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione, del Segretario Comunale titolare (in tale evenienza il Segretario dovrà dare comunicazione al Comune Capo-convenzione con regolare preavviso di 30 giorni): a questo punto  le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle due sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei due Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione));

c.    Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, non oltre il termine di giorni 30 antecedenti il termine di legge per l'approvazione da parte della Giunta Comunale, della bozza di Bilancio Preventivo, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei due Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di SANFRONT. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente sezione regionale dell'Agenzia Autonoma.



Art.8 - Attribuzione delle funzioni di Direttore Generale
L'eventuale incarico di Direttore Generale potrà essere conferito al Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. 267/2000, da parte di ciascuno dei due Enti convenzionati, per un periodo non superiore alla durata e validità della presente convenzione.


Art.9 - Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.
I  Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art.10 - Norma di chiusura
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.
La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla sezione regionale del Piemonte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE - SANFRONT

IL SINDACO DEL COMUNE DI GAMBASCA


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Da: convention04/08/2011 15:19:59
CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI SANFRONT E GAMBASCA

L'anno ____________ addì ___________ del mese di ____________, nella Residenza Municipale di ____________
TRA
Il Comune di SANFRONT, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. FERRATO Silvio, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
E
Il Comune di GAMBASCA, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. BARRA Alfredo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
PREMESSO
•    Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
•    Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
•    Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
•    Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
•    Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
•    Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
•    Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
•    Che la Sezione regionale del Piemonte della predetta Agenzia, con deliberazioni n. 37 in data 29.4.2004 e n. 12 in data 4.2.2005, ha emanato linee guida di ulteriore dettaglio in merito alle convenzioni;
•    Che con delibera consiliare del Comune di SANFRONT n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
•    Che con delibera consiliare del Comune di GAMBASCA n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
CIO' PREMESSO
Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione
I Comuni di SANFRONT e GAMBASCA (Provincia di Cuneo) nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune Capo Convenzione
Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di SANFRONT, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.
Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.
La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di GAMBASCA.
Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio quale titolare nella Segreteria convenzionata di Sanfront-Gambasca, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio, ove ritenuto necessario dall'Agenzia, di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.
In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del  Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di SANFRONT nella sua vesta di  Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.
Il sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di GAMBASCA, provvederà altresì:
•    Ad indicare alla competente Agenzia il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
•    A richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
•    Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi .

Art. 3 - Rapporto di Lavoro
Il Segretario Comunale , dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA.
Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.
Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'Agenzia Autonoma.
Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche del sindaco del Comune di GAMBASCA).
Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.
Il segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze  dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione. 
L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Sanfront per il 79% e sul Comune di Gambasca per il 21%.

Art. 5 - Forme di consultazione
I sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).
Di tale consultazione dovrà essere  redatto idoneo verbale scritto.


In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:
•    Nomina del Segretario Comunale;
•    Revoca del Segretario Comunale;
•    Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie
Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni di SANFRONT e GAMBASCA il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di SANFRONT, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di SANFRONT le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con  caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 de T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni ed il compenso per l'esercizio di funzioni di Direttore Generale.
Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, ( correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui  all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:
•    A carico del Comune di SANFRONT: 79%;
•    A carico del Comune di GAMBASCA: 21%.
Tale riparto dovrà sarà previamente approvato con determina del Responsabile dell'Area, entro il 28 Febbraio di ogni anno.
Il Comune di SANFRONT, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di GAMBASCA-
Il Comune convenzionato di GAMBASCA dovrà corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interesse legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere Comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze  saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente l'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
A garanzia degli obblighi convenzionali assunti il Comune di  GAMBASCA  rilascerà, a favore del Comune capo-convenzione di    SANFRONT, idonea delegazione di pagamento, emessa sul al proprio Tesoriere comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di GAMBASCA, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale.
Tali spese di viaggio, necessarie per acceder alla sede del servizio, saranno a carico del suddetto Comune convenzionato di GAMBASCA, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sui fogli di presenza).
La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di SANFRONT, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di GAMBASCA, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.
I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni., occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione
La presente convenzione viene stabilita bel periodo di anni 2 (due) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.
La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente al biennio di durata, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a.    Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti (e cioè da parte dei sindaci con  conseguente accettazione del Segretario Comunale);

b.    Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione, del Segretario Comunale titolare (in tale evenienza il Segretario dovrà dare comunicazione al Comune Capo-convenzione con regolare preavviso di 30 giorni): a questo punto  le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle due sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei due Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione));

c.    Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, non oltre il termine di giorni 30 antecedenti il termine di legge per l'approvazione da parte della Giunta Comunale, della bozza di Bilancio Preventivo, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei due Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di SANFRONT. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente sezione regionale dell'Agenzia Autonoma.



Art.8 - Attribuzione delle funzioni di Direttore Generale
L'eventuale incarico di Direttore Generale potrà essere conferito al Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. 267/2000, da parte di ciascuno dei due Enti convenzionati, per un periodo non superiore alla durata e validità della presente convenzione.


Art.9 - Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.
I  Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art.10 - Norma di chiusura
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.
La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla sezione regionale del Piemonte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE - SANFRONT

IL SINDACO DEL COMUNE DI GAMBASCA


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Da: convention04/08/2011 15:21:19
CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI SANFRONT E GAMBASCA

L'anno ____________ addì ___________ del mese di ____________, nella Residenza Municipale di ____________
TRA
Il Comune di SANFRONT, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. FERRATO Silvio, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
E
Il Comune di GAMBASCA, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. BARRA Alfredo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
PREMESSO
•    Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
•    Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
•    Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
•    Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
•    Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
•    Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
•    Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
•    Che la Sezione regionale del Piemonte della predetta Agenzia, con deliberazioni n. 37 in data 29.4.2004 e n. 12 in data 4.2.2005, ha emanato linee guida di ulteriore dettaglio in merito alle convenzioni;
•    Che con delibera consiliare del Comune di SANFRONT n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
•    Che con delibera consiliare del Comune di GAMBASCA n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
CIO' PREMESSO
Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione
I Comuni di SANFRONT e GAMBASCA (Provincia di Cuneo) nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune Capo Convenzione
Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di SANFRONT, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.
Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.
La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di GAMBASCA.
Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio quale titolare nella Segreteria convenzionata di Sanfront-Gambasca, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio, ove ritenuto necessario dall'Agenzia, di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.
In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del  Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di SANFRONT nella sua vesta di  Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.
Il sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di GAMBASCA, provvederà altresì:
•    Ad indicare alla competente Agenzia il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
•    A richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
•    Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi .

Art. 3 - Rapporto di Lavoro
Il Segretario Comunale , dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA.
Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.
Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'Agenzia Autonoma.
Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche del sindaco del Comune di GAMBASCA).
Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.
Il segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze  dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione. 
L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Sanfront per il 79% e sul Comune di Gambasca per il 21%.

Art. 5 - Forme di consultazione
I sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).
Di tale consultazione dovrà essere  redatto idoneo verbale scritto.


In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:
•    Nomina del Segretario Comunale;
•    Revoca del Segretario Comunale;
•    Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie
Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni di SANFRONT e GAMBASCA il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di SANFRONT, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di SANFRONT le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con  caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 de T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni ed il compenso per l'esercizio di funzioni di Direttore Generale.
Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, ( correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui  all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:
•    A carico del Comune di SANFRONT: 79%;
•    A carico del Comune di GAMBASCA: 21%.
Tale riparto dovrà sarà previamente approvato con determina del Responsabile dell'Area, entro il 28 Febbraio di ogni anno.
Il Comune di SANFRONT, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di GAMBASCA-
Il Comune convenzionato di GAMBASCA dovrà corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interesse legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere Comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze  saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente l'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
A garanzia degli obblighi convenzionali assunti il Comune di  GAMBASCA  rilascerà, a favore del Comune capo-convenzione di    SANFRONT, idonea delegazione di pagamento, emessa sul al proprio Tesoriere comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di GAMBASCA, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale.
Tali spese di viaggio, necessarie per acceder alla sede del servizio, saranno a carico del suddetto Comune convenzionato di GAMBASCA, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sui fogli di presenza).
La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di SANFRONT, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di GAMBASCA, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.
I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni., occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione
La presente convenzione viene stabilita bel periodo di anni 2 (due) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.
La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente al biennio di durata, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a.    Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti (e cioè da parte dei sindaci con  conseguente accettazione del Segretario Comunale);

b.    Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione, del Segretario Comunale titolare (in tale evenienza il Segretario dovrà dare comunicazione al Comune Capo-convenzione con regolare preavviso di 30 giorni): a questo punto  le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle due sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei due Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione));

c.    Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, non oltre il termine di giorni 30 antecedenti il termine di legge per l'approvazione da parte della Giunta Comunale, della bozza di Bilancio Preventivo, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei due Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di SANFRONT. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente sezione regionale dell'Agenzia Autonoma.



Art.8 - Attribuzione delle funzioni di Direttore Generale
L'eventuale incarico di Direttore Generale potrà essere conferito al Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. 267/2000, da parte di ciascuno dei due Enti convenzionati, per un periodo non superiore alla durata e validità della presente convenzione.


Art.9 - Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.
I  Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art.10 - Norma di chiusura
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.
La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla sezione regionale del Piemonte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE - SANFRONT

IL SINDACO DEL COMUNE DI GAMBASCA


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Rispondi

Da: convention04/08/2011 15:21:56
CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI SANFRONT E GAMBASCA

L'anno ____________ addì ___________ del mese di ____________, nella Residenza Municipale di ____________
TRA
Il Comune di SANFRONT, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. FERRATO Silvio, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
E
Il Comune di GAMBASCA, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. BARRA Alfredo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
PREMESSO
•    Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
•    Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
•    Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
•    Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
•    Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
•    Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
•    Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
•    Che la Sezione regionale del Piemonte della predetta Agenzia, con deliberazioni n. 37 in data 29.4.2004 e n. 12 in data 4.2.2005, ha emanato linee guida di ulteriore dettaglio in merito alle convenzioni;
•    Che con delibera consiliare del Comune di SANFRONT n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
•    Che con delibera consiliare del Comune di GAMBASCA n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
CIO' PREMESSO
Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione
I Comuni di SANFRONT e GAMBASCA (Provincia di Cuneo) nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune Capo Convenzione
Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di SANFRONT, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.
Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.
La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di GAMBASCA.
Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio quale titolare nella Segreteria convenzionata di Sanfront-Gambasca, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio, ove ritenuto necessario dall'Agenzia, di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.
In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del  Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di SANFRONT nella sua vesta di  Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.
Il sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di GAMBASCA, provvederà altresì:
•    Ad indicare alla competente Agenzia il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
•    A richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
•    Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi .

Art. 3 - Rapporto di Lavoro
Il Segretario Comunale , dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA.
Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.
Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'Agenzia Autonoma.
Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche del sindaco del Comune di GAMBASCA).
Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.
Il segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze  dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione. 
L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Sanfront per il 79% e sul Comune di Gambasca per il 21%.

Art. 5 - Forme di consultazione
I sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).
Di tale consultazione dovrà essere  redatto idoneo verbale scritto.


In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:
•    Nomina del Segretario Comunale;
•    Revoca del Segretario Comunale;
•    Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie
Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni di SANFRONT e GAMBASCA il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di SANFRONT, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di SANFRONT le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con  caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 de T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni ed il compenso per l'esercizio di funzioni di Direttore Generale.
Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, ( correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui  all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:
•    A carico del Comune di SANFRONT: 79%;
•    A carico del Comune di GAMBASCA: 21%.
Tale riparto dovrà sarà previamente approvato con determina del Responsabile dell'Area, entro il 28 Febbraio di ogni anno.
Il Comune di SANFRONT, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di GAMBASCA-
Il Comune convenzionato di GAMBASCA dovrà corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interesse legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere Comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze  saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente l'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
A garanzia degli obblighi convenzionali assunti il Comune di  GAMBASCA  rilascerà, a favore del Comune capo-convenzione di    SANFRONT, idonea delegazione di pagamento, emessa sul al proprio Tesoriere comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di GAMBASCA, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale.
Tali spese di viaggio, necessarie per acceder alla sede del servizio, saranno a carico del suddetto Comune convenzionato di GAMBASCA, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sui fogli di presenza).
La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di SANFRONT, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di GAMBASCA, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.
I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni., occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione
La presente convenzione viene stabilita bel periodo di anni 2 (due) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.
La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente al biennio di durata, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a.    Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti (e cioè da parte dei sindaci con  conseguente accettazione del Segretario Comunale);

b.    Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione, del Segretario Comunale titolare (in tale evenienza il Segretario dovrà dare comunicazione al Comune Capo-convenzione con regolare preavviso di 30 giorni): a questo punto  le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle due sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei due Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione));

c.    Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, non oltre il termine di giorni 30 antecedenti il termine di legge per l'approvazione da parte della Giunta Comunale, della bozza di Bilancio Preventivo, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei due Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di SANFRONT. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente sezione regionale dell'Agenzia Autonoma.



Art.8 - Attribuzione delle funzioni di Direttore Generale
L'eventuale incarico di Direttore Generale potrà essere conferito al Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. 267/2000, da parte di ciascuno dei due Enti convenzionati, per un periodo non superiore alla durata e validità della presente convenzione.


Art.9 - Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.
I  Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art.10 - Norma di chiusura
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.
La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla sezione regionale del Piemonte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE - SANFRONT

IL SINDACO DEL COMUNE DI GAMBASCA


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Da: convention04/08/2011 15:22:32
CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI SANFRONT E GAMBASCA

L'anno ____________ addì ___________ del mese di ____________, nella Residenza Municipale di ____________
TRA
Il Comune di SANFRONT, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. FERRATO Silvio, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
E
Il Comune di GAMBASCA, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. BARRA Alfredo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
PREMESSO
•    Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
•    Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
•    Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
•    Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
•    Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
•    Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
•    Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
•    Che la Sezione regionale del Piemonte della predetta Agenzia, con deliberazioni n. 37 in data 29.4.2004 e n. 12 in data 4.2.2005, ha emanato linee guida di ulteriore dettaglio in merito alle convenzioni;
•    Che con delibera consiliare del Comune di SANFRONT n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
•    Che con delibera consiliare del Comune di GAMBASCA n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
CIO' PREMESSO
Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione
I Comuni di SANFRONT e GAMBASCA (Provincia di Cuneo) nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune Capo Convenzione
Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di SANFRONT, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.
Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.
La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di GAMBASCA.
Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio quale titolare nella Segreteria convenzionata di Sanfront-Gambasca, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio, ove ritenuto necessario dall'Agenzia, di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.
In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del  Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di SANFRONT nella sua vesta di  Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.
Il sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di GAMBASCA, provvederà altresì:
•    Ad indicare alla competente Agenzia il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
•    A richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
•    Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi .

Art. 3 - Rapporto di Lavoro
Il Segretario Comunale , dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA.
Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.
Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'Agenzia Autonoma.
Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche del sindaco del Comune di GAMBASCA).
Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.
Il segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze  dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione. 
L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Sanfront per il 79% e sul Comune di Gambasca per il 21%.

Art. 5 - Forme di consultazione
I sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).
Di tale consultazione dovrà essere  redatto idoneo verbale scritto.


In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:
•    Nomina del Segretario Comunale;
•    Revoca del Segretario Comunale;
•    Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie
Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni di SANFRONT e GAMBASCA il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di SANFRONT, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di SANFRONT le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con  caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 de T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni ed il compenso per l'esercizio di funzioni di Direttore Generale.
Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, ( correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui  all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:
•    A carico del Comune di SANFRONT: 79%;
•    A carico del Comune di GAMBASCA: 21%.
Tale riparto dovrà sarà previamente approvato con determina del Responsabile dell'Area, entro il 28 Febbraio di ogni anno.
Il Comune di SANFRONT, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di GAMBASCA-
Il Comune convenzionato di GAMBASCA dovrà corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interesse legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere Comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze  saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente l'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
A garanzia degli obblighi convenzionali assunti il Comune di  GAMBASCA  rilascerà, a favore del Comune capo-convenzione di    SANFRONT, idonea delegazione di pagamento, emessa sul al proprio Tesoriere comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di GAMBASCA, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale.
Tali spese di viaggio, necessarie per acceder alla sede del servizio, saranno a carico del suddetto Comune convenzionato di GAMBASCA, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sui fogli di presenza).
La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di SANFRONT, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di GAMBASCA, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.
I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni., occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione
La presente convenzione viene stabilita bel periodo di anni 2 (due) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.
La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente al biennio di durata, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a.    Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti (e cioè da parte dei sindaci con  conseguente accettazione del Segretario Comunale);

b.    Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione, del Segretario Comunale titolare (in tale evenienza il Segretario dovrà dare comunicazione al Comune Capo-convenzione con regolare preavviso di 30 giorni): a questo punto  le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle due sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei due Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione));

c.    Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, non oltre il termine di giorni 30 antecedenti il termine di legge per l'approvazione da parte della Giunta Comunale, della bozza di Bilancio Preventivo, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei due Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di SANFRONT. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente sezione regionale dell'Agenzia Autonoma.



Art.8 - Attribuzione delle funzioni di Direttore Generale
L'eventuale incarico di Direttore Generale potrà essere conferito al Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. 267/2000, da parte di ciascuno dei due Enti convenzionati, per un periodo non superiore alla durata e validità della presente convenzione.


Art.9 - Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.
I  Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art.10 - Norma di chiusura
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.
La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla sezione regionale del Piemonte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE - SANFRONT

IL SINDACO DEL COMUNE DI GAMBASCA


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Da: convention04/08/2011 15:23:09
CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI SANFRONT E GAMBASCA

L'anno ____________ addì ___________ del mese di ____________, nella Residenza Municipale di ____________
TRA
Il Comune di SANFRONT, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. FERRATO Silvio, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
E
Il Comune di GAMBASCA, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. BARRA Alfredo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
PREMESSO
•    Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
•    Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
•    Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
•    Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
•    Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
•    Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
•    Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
•    Che la Sezione regionale del Piemonte della predetta Agenzia, con deliberazioni n. 37 in data 29.4.2004 e n. 12 in data 4.2.2005, ha emanato linee guida di ulteriore dettaglio in merito alle convenzioni;
•    Che con delibera consiliare del Comune di SANFRONT n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
•    Che con delibera consiliare del Comune di GAMBASCA n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
CIO' PREMESSO
Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione
I Comuni di SANFRONT e GAMBASCA (Provincia di Cuneo) nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune Capo Convenzione
Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di SANFRONT, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.
Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.
La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di GAMBASCA.
Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio quale titolare nella Segreteria convenzionata di Sanfront-Gambasca, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio, ove ritenuto necessario dall'Agenzia, di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.
In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del  Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di SANFRONT nella sua vesta di  Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.
Il sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di GAMBASCA, provvederà altresì:
•    Ad indicare alla competente Agenzia il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
•    A richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
•    Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi .

Art. 3 - Rapporto di Lavoro
Il Segretario Comunale , dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA.
Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.
Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'Agenzia Autonoma.
Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche del sindaco del Comune di GAMBASCA).
Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.
Il segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze  dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione. 
L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Sanfront per il 79% e sul Comune di Gambasca per il 21%.

Art. 5 - Forme di consultazione
I sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).
Di tale consultazione dovrà essere  redatto idoneo verbale scritto.


In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:
•    Nomina del Segretario Comunale;
•    Revoca del Segretario Comunale;
•    Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie
Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni di SANFRONT e GAMBASCA il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di SANFRONT, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di SANFRONT le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con  caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 de T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni ed il compenso per l'esercizio di funzioni di Direttore Generale.
Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, ( correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui  all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:
•    A carico del Comune di SANFRONT: 79%;
•    A carico del Comune di GAMBASCA: 21%.
Tale riparto dovrà sarà previamente approvato con determina del Responsabile dell'Area, entro il 28 Febbraio di ogni anno.
Il Comune di SANFRONT, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di GAMBASCA-
Il Comune convenzionato di GAMBASCA dovrà corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interesse legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere Comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze  saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente l'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
A garanzia degli obblighi convenzionali assunti il Comune di  GAMBASCA  rilascerà, a favore del Comune capo-convenzione di    SANFRONT, idonea delegazione di pagamento, emessa sul al proprio Tesoriere comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di GAMBASCA, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale.
Tali spese di viaggio, necessarie per acceder alla sede del servizio, saranno a carico del suddetto Comune convenzionato di GAMBASCA, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sui fogli di presenza).
La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di SANFRONT, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di GAMBASCA, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.
I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni., occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione
La presente convenzione viene stabilita bel periodo di anni 2 (due) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.
La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente al biennio di durata, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a.    Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti (e cioè da parte dei sindaci con  conseguente accettazione del Segretario Comunale);

b.    Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione, del Segretario Comunale titolare (in tale evenienza il Segretario dovrà dare comunicazione al Comune Capo-convenzione con regolare preavviso di 30 giorni): a questo punto  le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle due sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei due Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione));

c.    Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, non oltre il termine di giorni 30 antecedenti il termine di legge per l'approvazione da parte della Giunta Comunale, della bozza di Bilancio Preventivo, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei due Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di SANFRONT. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente sezione regionale dell'Agenzia Autonoma.



Art.8 - Attribuzione delle funzioni di Direttore Generale
L'eventuale incarico di Direttore Generale potrà essere conferito al Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. 267/2000, da parte di ciascuno dei due Enti convenzionati, per un periodo non superiore alla durata e validità della presente convenzione.


Art.9 - Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.
I  Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art.10 - Norma di chiusura
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.
La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla sezione regionale del Piemonte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE - SANFRONT

IL SINDACO DEL COMUNE DI GAMBASCA


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Da: convention04/08/2011 15:23:44
CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI SANFRONT E GAMBASCA

L'anno ____________ addì ___________ del mese di ____________, nella Residenza Municipale di ____________
TRA
Il Comune di SANFRONT, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. FERRATO Silvio, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
E
Il Comune di GAMBASCA, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. BARRA Alfredo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
PREMESSO
•    Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
•    Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
•    Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
•    Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
•    Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
•    Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
•    Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
•    Che la Sezione regionale del Piemonte della predetta Agenzia, con deliberazioni n. 37 in data 29.4.2004 e n. 12 in data 4.2.2005, ha emanato linee guida di ulteriore dettaglio in merito alle convenzioni;
•    Che con delibera consiliare del Comune di SANFRONT n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
•    Che con delibera consiliare del Comune di GAMBASCA n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
CIO' PREMESSO
Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione
I Comuni di SANFRONT e GAMBASCA (Provincia di Cuneo) nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune Capo Convenzione
Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di SANFRONT, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.
Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.
La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di GAMBASCA.
Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio quale titolare nella Segreteria convenzionata di Sanfront-Gambasca, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio, ove ritenuto necessario dall'Agenzia, di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.
In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del  Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di SANFRONT nella sua vesta di  Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.
Il sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di GAMBASCA, provvederà altresì:
•    Ad indicare alla competente Agenzia il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
•    A richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
•    Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi .

Art. 3 - Rapporto di Lavoro
Il Segretario Comunale , dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA.
Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.
Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'Agenzia Autonoma.
Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche del sindaco del Comune di GAMBASCA).
Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.
Il segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze  dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione. 
L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Sanfront per il 79% e sul Comune di Gambasca per il 21%.

Art. 5 - Forme di consultazione
I sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).
Di tale consultazione dovrà essere  redatto idoneo verbale scritto.


In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:
•    Nomina del Segretario Comunale;
•    Revoca del Segretario Comunale;
•    Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie
Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni di SANFRONT e GAMBASCA il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di SANFRONT, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di SANFRONT le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con  caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 de T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni ed il compenso per l'esercizio di funzioni di Direttore Generale.
Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, ( correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui  all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:
•    A carico del Comune di SANFRONT: 79%;
•    A carico del Comune di GAMBASCA: 21%.
Tale riparto dovrà sarà previamente approvato con determina del Responsabile dell'Area, entro il 28 Febbraio di ogni anno.
Il Comune di SANFRONT, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di GAMBASCA-
Il Comune convenzionato di GAMBASCA dovrà corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interesse legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere Comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze  saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente l'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
A garanzia degli obblighi convenzionali assunti il Comune di  GAMBASCA  rilascerà, a favore del Comune capo-convenzione di    SANFRONT, idonea delegazione di pagamento, emessa sul al proprio Tesoriere comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di GAMBASCA, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale.
Tali spese di viaggio, necessarie per acceder alla sede del servizio, saranno a carico del suddetto Comune convenzionato di GAMBASCA, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sui fogli di presenza).
La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di SANFRONT, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di GAMBASCA, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.
I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni., occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione
La presente convenzione viene stabilita bel periodo di anni 2 (due) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.
La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente al biennio di durata, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a.    Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti (e cioè da parte dei sindaci con  conseguente accettazione del Segretario Comunale);

b.    Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione, del Segretario Comunale titolare (in tale evenienza il Segretario dovrà dare comunicazione al Comune Capo-convenzione con regolare preavviso di 30 giorni): a questo punto  le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle due sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei due Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione));

c.    Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, non oltre il termine di giorni 30 antecedenti il termine di legge per l'approvazione da parte della Giunta Comunale, della bozza di Bilancio Preventivo, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei due Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di SANFRONT. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente sezione regionale dell'Agenzia Autonoma.



Art.8 - Attribuzione delle funzioni di Direttore Generale
L'eventuale incarico di Direttore Generale potrà essere conferito al Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. 267/2000, da parte di ciascuno dei due Enti convenzionati, per un periodo non superiore alla durata e validità della presente convenzione.


Art.9 - Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.
I  Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art.10 - Norma di chiusura
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.
La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla sezione regionale del Piemonte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE - SANFRONT

IL SINDACO DEL COMUNE DI GAMBASCA


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Da: convention04/08/2011 15:24:13
CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI SANFRONT E GAMBASCA

L'anno ____________ addì ___________ del mese di ____________, nella Residenza Municipale di ____________
TRA
Il Comune di SANFRONT, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. FERRATO Silvio, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
E
Il Comune di GAMBASCA, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. BARRA Alfredo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
PREMESSO
•    Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
•    Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
•    Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
•    Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
•    Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
•    Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
•    Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
•    Che la Sezione regionale del Piemonte della predetta Agenzia, con deliberazioni n. 37 in data 29.4.2004 e n. 12 in data 4.2.2005, ha emanato linee guida di ulteriore dettaglio in merito alle convenzioni;
•    Che con delibera consiliare del Comune di SANFRONT n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
•    Che con delibera consiliare del Comune di GAMBASCA n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
CIO' PREMESSO
Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione
I Comuni di SANFRONT e GAMBASCA (Provincia di Cuneo) nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune Capo Convenzione
Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di SANFRONT, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.
Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.
La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di GAMBASCA.
Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio quale titolare nella Segreteria convenzionata di Sanfront-Gambasca, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio, ove ritenuto necessario dall'Agenzia, di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.
In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del  Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di SANFRONT nella sua vesta di  Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.
Il sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di GAMBASCA, provvederà altresì:
•    Ad indicare alla competente Agenzia il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
•    A richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
•    Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi .

Art. 3 - Rapporto di Lavoro
Il Segretario Comunale , dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA.
Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.
Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'Agenzia Autonoma.
Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche del sindaco del Comune di GAMBASCA).
Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.
Il segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze  dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione. 
L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Sanfront per il 79% e sul Comune di Gambasca per il 21%.

Art. 5 - Forme di consultazione
I sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).
Di tale consultazione dovrà essere  redatto idoneo verbale scritto.


In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:
•    Nomina del Segretario Comunale;
•    Revoca del Segretario Comunale;
•    Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie
Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni di SANFRONT e GAMBASCA il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di SANFRONT, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di SANFRONT le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con  caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 de T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni ed il compenso per l'esercizio di funzioni di Direttore Generale.
Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, ( correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui  all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:
•    A carico del Comune di SANFRONT: 79%;
•    A carico del Comune di GAMBASCA: 21%.
Tale riparto dovrà sarà previamente approvato con determina del Responsabile dell'Area, entro il 28 Febbraio di ogni anno.
Il Comune di SANFRONT, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di GAMBASCA-
Il Comune convenzionato di GAMBASCA dovrà corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interesse legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere Comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze  saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente l'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
A garanzia degli obblighi convenzionali assunti il Comune di  GAMBASCA  rilascerà, a favore del Comune capo-convenzione di    SANFRONT, idonea delegazione di pagamento, emessa sul al proprio Tesoriere comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di GAMBASCA, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale.
Tali spese di viaggio, necessarie per acceder alla sede del servizio, saranno a carico del suddetto Comune convenzionato di GAMBASCA, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sui fogli di presenza).
La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di SANFRONT, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di GAMBASCA, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.
I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni., occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione
La presente convenzione viene stabilita bel periodo di anni 2 (due) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.
La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente al biennio di durata, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a.    Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti (e cioè da parte dei sindaci con  conseguente accettazione del Segretario Comunale);

b.    Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione, del Segretario Comunale titolare (in tale evenienza il Segretario dovrà dare comunicazione al Comune Capo-convenzione con regolare preavviso di 30 giorni): a questo punto  le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle due sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei due Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione));

c.    Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, non oltre il termine di giorni 30 antecedenti il termine di legge per l'approvazione da parte della Giunta Comunale, della bozza di Bilancio Preventivo, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei due Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di SANFRONT. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente sezione regionale dell'Agenzia Autonoma.



Art.8 - Attribuzione delle funzioni di Direttore Generale
L'eventuale incarico di Direttore Generale potrà essere conferito al Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. 267/2000, da parte di ciascuno dei due Enti convenzionati, per un periodo non superiore alla durata e validità della presente convenzione.


Art.9 - Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.
I  Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art.10 - Norma di chiusura
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.
La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla sezione regionale del Piemonte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE - SANFRONT

IL SINDACO DEL COMUNE DI GAMBASCA


\facsimili\convenzione segreteria comunalesanfrontgambasca\
Rispondi

Da: convention04/08/2011 15:24:44
CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI SANFRONT E GAMBASCA

L'anno ____________ addì ___________ del mese di ____________, nella Residenza Municipale di ____________
TRA
Il Comune di SANFRONT, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. FERRATO Silvio, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
E
Il Comune di GAMBASCA, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. BARRA Alfredo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
PREMESSO
•    Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
•    Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
•    Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
•    Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
•    Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
•    Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
•    Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
•    Che la Sezione regionale del Piemonte della predetta Agenzia, con deliberazioni n. 37 in data 29.4.2004 e n. 12 in data 4.2.2005, ha emanato linee guida di ulteriore dettaglio in merito alle convenzioni;
•    Che con delibera consiliare del Comune di SANFRONT n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
•    Che con delibera consiliare del Comune di GAMBASCA n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
CIO' PREMESSO
Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione
I Comuni di SANFRONT e GAMBASCA (Provincia di Cuneo) nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune Capo Convenzione
Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di SANFRONT, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.
Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.
La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di GAMBASCA.
Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio quale titolare nella Segreteria convenzionata di Sanfront-Gambasca, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio, ove ritenuto necessario dall'Agenzia, di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.
In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del  Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di SANFRONT nella sua vesta di  Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.
Il sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di GAMBASCA, provvederà altresì:
•    Ad indicare alla competente Agenzia il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
•    A richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
•    Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi .

Art. 3 - Rapporto di Lavoro
Il Segretario Comunale , dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA.
Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.
Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'Agenzia Autonoma.
Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche del sindaco del Comune di GAMBASCA).
Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.
Il segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze  dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione. 
L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Sanfront per il 79% e sul Comune di Gambasca per il 21%.

Art. 5 - Forme di consultazione
I sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).
Di tale consultazione dovrà essere  redatto idoneo verbale scritto.


In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:
•    Nomina del Segretario Comunale;
•    Revoca del Segretario Comunale;
•    Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie
Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni di SANFRONT e GAMBASCA il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di SANFRONT, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di SANFRONT le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con  caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 de T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni ed il compenso per l'esercizio di funzioni di Direttore Generale.
Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, ( correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui  all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:
•    A carico del Comune di SANFRONT: 79%;
•    A carico del Comune di GAMBASCA: 21%.
Tale riparto dovrà sarà previamente approvato con determina del Responsabile dell'Area, entro il 28 Febbraio di ogni anno.
Il Comune di SANFRONT, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di GAMBASCA-
Il Comune convenzionato di GAMBASCA dovrà corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interesse legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere Comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze  saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente l'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
A garanzia degli obblighi convenzionali assunti il Comune di  GAMBASCA  rilascerà, a favore del Comune capo-convenzione di    SANFRONT, idonea delegazione di pagamento, emessa sul al proprio Tesoriere comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di GAMBASCA, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale.
Tali spese di viaggio, necessarie per acceder alla sede del servizio, saranno a carico del suddetto Comune convenzionato di GAMBASCA, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sui fogli di presenza).
La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di SANFRONT, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di GAMBASCA, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.
I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni., occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione
La presente convenzione viene stabilita bel periodo di anni 2 (due) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.
La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente al biennio di durata, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a.    Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti (e cioè da parte dei sindaci con  conseguente accettazione del Segretario Comunale);

b.    Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione, del Segretario Comunale titolare (in tale evenienza il Segretario dovrà dare comunicazione al Comune Capo-convenzione con regolare preavviso di 30 giorni): a questo punto  le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle due sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei due Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione));

c.    Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, non oltre il termine di giorni 30 antecedenti il termine di legge per l'approvazione da parte della Giunta Comunale, della bozza di Bilancio Preventivo, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei due Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di SANFRONT. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente sezione regionale dell'Agenzia Autonoma.



Art.8 - Attribuzione delle funzioni di Direttore Generale
L'eventuale incarico di Direttore Generale potrà essere conferito al Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. 267/2000, da parte di ciascuno dei due Enti convenzionati, per un periodo non superiore alla durata e validità della presente convenzione.


Art.9 - Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.
I  Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art.10 - Norma di chiusura
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.
La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla sezione regionale del Piemonte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE - SANFRONT

IL SINDACO DEL COMUNE DI GAMBASCA


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Da: convention04/08/2011 15:25:12
CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI SANFRONT E GAMBASCA

L'anno ____________ addì ___________ del mese di ____________, nella Residenza Municipale di ____________
TRA
Il Comune di SANFRONT, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. FERRATO Silvio, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
E
Il Comune di GAMBASCA, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. BARRA Alfredo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
PREMESSO
•    Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
•    Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
•    Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
•    Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
•    Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
•    Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
•    Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
•    Che la Sezione regionale del Piemonte della predetta Agenzia, con deliberazioni n. 37 in data 29.4.2004 e n. 12 in data 4.2.2005, ha emanato linee guida di ulteriore dettaglio in merito alle convenzioni;
•    Che con delibera consiliare del Comune di SANFRONT n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
•    Che con delibera consiliare del Comune di GAMBASCA n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
CIO' PREMESSO
Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione
I Comuni di SANFRONT e GAMBASCA (Provincia di Cuneo) nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune Capo Convenzione
Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di SANFRONT, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.
Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.
La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di GAMBASCA.
Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio quale titolare nella Segreteria convenzionata di Sanfront-Gambasca, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio, ove ritenuto necessario dall'Agenzia, di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.
In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del  Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di SANFRONT nella sua vesta di  Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.
Il sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di GAMBASCA, provvederà altresì:
•    Ad indicare alla competente Agenzia il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
•    A richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
•    Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi .

Art. 3 - Rapporto di Lavoro
Il Segretario Comunale , dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA.
Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.
Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'Agenzia Autonoma.
Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche del sindaco del Comune di GAMBASCA).
Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.
Il segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze  dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione. 
L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Sanfront per il 79% e sul Comune di Gambasca per il 21%.

Art. 5 - Forme di consultazione
I sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).
Di tale consultazione dovrà essere  redatto idoneo verbale scritto.


In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:
•    Nomina del Segretario Comunale;
•    Revoca del Segretario Comunale;
•    Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie
Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni di SANFRONT e GAMBASCA il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di SANFRONT, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di SANFRONT le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con  caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 de T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni ed il compenso per l'esercizio di funzioni di Direttore Generale.
Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, ( correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui  all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:
•    A carico del Comune di SANFRONT: 79%;
•    A carico del Comune di GAMBASCA: 21%.
Tale riparto dovrà sarà previamente approvato con determina del Responsabile dell'Area, entro il 28 Febbraio di ogni anno.
Il Comune di SANFRONT, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di GAMBASCA-
Il Comune convenzionato di GAMBASCA dovrà corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interesse legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere Comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze  saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente l'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
A garanzia degli obblighi convenzionali assunti il Comune di  GAMBASCA  rilascerà, a favore del Comune capo-convenzione di    SANFRONT, idonea delegazione di pagamento, emessa sul al proprio Tesoriere comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di GAMBASCA, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale.
Tali spese di viaggio, necessarie per acceder alla sede del servizio, saranno a carico del suddetto Comune convenzionato di GAMBASCA, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sui fogli di presenza).
La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di SANFRONT, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di GAMBASCA, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.
I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni., occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione
La presente convenzione viene stabilita bel periodo di anni 2 (due) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.
La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente al biennio di durata, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a.    Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti (e cioè da parte dei sindaci con  conseguente accettazione del Segretario Comunale);

b.    Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione, del Segretario Comunale titolare (in tale evenienza il Segretario dovrà dare comunicazione al Comune Capo-convenzione con regolare preavviso di 30 giorni): a questo punto  le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle due sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei due Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione));

c.    Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, non oltre il termine di giorni 30 antecedenti il termine di legge per l'approvazione da parte della Giunta Comunale, della bozza di Bilancio Preventivo, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei due Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di SANFRONT. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente sezione regionale dell'Agenzia Autonoma.



Art.8 - Attribuzione delle funzioni di Direttore Generale
L'eventuale incarico di Direttore Generale potrà essere conferito al Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. 267/2000, da parte di ciascuno dei due Enti convenzionati, per un periodo non superiore alla durata e validità della presente convenzione.


Art.9 - Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.
I  Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art.10 - Norma di chiusura
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.
La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla sezione regionale del Piemonte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE - SANFRONT

IL SINDACO DEL COMUNE DI GAMBASCA


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Da: convention04/08/2011 15:25:44
CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI SANFRONT E GAMBASCA

L'anno ____________ addì ___________ del mese di ____________, nella Residenza Municipale di ____________
TRA
Il Comune di SANFRONT, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. FERRATO Silvio, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
E
Il Comune di GAMBASCA, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. BARRA Alfredo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
PREMESSO
•    Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
•    Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
•    Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
•    Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
•    Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
•    Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
•    Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
•    Che la Sezione regionale del Piemonte della predetta Agenzia, con deliberazioni n. 37 in data 29.4.2004 e n. 12 in data 4.2.2005, ha emanato linee guida di ulteriore dettaglio in merito alle convenzioni;
•    Che con delibera consiliare del Comune di SANFRONT n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
•    Che con delibera consiliare del Comune di GAMBASCA n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
CIO' PREMESSO
Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione
I Comuni di SANFRONT e GAMBASCA (Provincia di Cuneo) nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune Capo Convenzione
Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di SANFRONT, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.
Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.
La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di GAMBASCA.
Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio quale titolare nella Segreteria convenzionata di Sanfront-Gambasca, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio, ove ritenuto necessario dall'Agenzia, di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.
In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del  Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di SANFRONT nella sua vesta di  Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.
Il sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di GAMBASCA, provvederà altresì:
•    Ad indicare alla competente Agenzia il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
•    A richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
•    Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi .

Art. 3 - Rapporto di Lavoro
Il Segretario Comunale , dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA.
Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.
Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'Agenzia Autonoma.
Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche del sindaco del Comune di GAMBASCA).
Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.
Il segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze  dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione. 
L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Sanfront per il 79% e sul Comune di Gambasca per il 21%.

Art. 5 - Forme di consultazione
I sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).
Di tale consultazione dovrà essere  redatto idoneo verbale scritto.


In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:
•    Nomina del Segretario Comunale;
•    Revoca del Segretario Comunale;
•    Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie
Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni di SANFRONT e GAMBASCA il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di SANFRONT, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di SANFRONT le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con  caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 de T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni ed il compenso per l'esercizio di funzioni di Direttore Generale.
Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, ( correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui  all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:
•    A carico del Comune di SANFRONT: 79%;
•    A carico del Comune di GAMBASCA: 21%.
Tale riparto dovrà sarà previamente approvato con determina del Responsabile dell'Area, entro il 28 Febbraio di ogni anno.
Il Comune di SANFRONT, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di GAMBASCA-
Il Comune convenzionato di GAMBASCA dovrà corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interesse legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere Comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze  saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente l'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
A garanzia degli obblighi convenzionali assunti il Comune di  GAMBASCA  rilascerà, a favore del Comune capo-convenzione di    SANFRONT, idonea delegazione di pagamento, emessa sul al proprio Tesoriere comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di GAMBASCA, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale.
Tali spese di viaggio, necessarie per acceder alla sede del servizio, saranno a carico del suddetto Comune convenzionato di GAMBASCA, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sui fogli di presenza).
La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di SANFRONT, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di GAMBASCA, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.
I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni., occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione
La presente convenzione viene stabilita bel periodo di anni 2 (due) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.
La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente al biennio di durata, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a.    Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti (e cioè da parte dei sindaci con  conseguente accettazione del Segretario Comunale);

b.    Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione, del Segretario Comunale titolare (in tale evenienza il Segretario dovrà dare comunicazione al Comune Capo-convenzione con regolare preavviso di 30 giorni): a questo punto  le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle due sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei due Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione));

c.    Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, non oltre il termine di giorni 30 antecedenti il termine di legge per l'approvazione da parte della Giunta Comunale, della bozza di Bilancio Preventivo, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei due Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di SANFRONT. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente sezione regionale dell'Agenzia Autonoma.



Art.8 - Attribuzione delle funzioni di Direttore Generale
L'eventuale incarico di Direttore Generale potrà essere conferito al Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. 267/2000, da parte di ciascuno dei due Enti convenzionati, per un periodo non superiore alla durata e validità della presente convenzione.


Art.9 - Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.
I  Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art.10 - Norma di chiusura
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.
La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla sezione regionale del Piemonte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE - SANFRONT

IL SINDACO DEL COMUNE DI GAMBASCA


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Da: convention04/08/2011 15:26:16
CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI SANFRONT E GAMBASCA

L'anno ____________ addì ___________ del mese di ____________, nella Residenza Municipale di ____________
TRA
Il Comune di SANFRONT, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. FERRATO Silvio, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
E
Il Comune di GAMBASCA, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. BARRA Alfredo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
PREMESSO
•    Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
•    Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
•    Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
•    Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
•    Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
•    Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
•    Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
•    Che la Sezione regionale del Piemonte della predetta Agenzia, con deliberazioni n. 37 in data 29.4.2004 e n. 12 in data 4.2.2005, ha emanato linee guida di ulteriore dettaglio in merito alle convenzioni;
•    Che con delibera consiliare del Comune di SANFRONT n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
•    Che con delibera consiliare del Comune di GAMBASCA n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
CIO' PREMESSO
Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione
I Comuni di SANFRONT e GAMBASCA (Provincia di Cuneo) nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune Capo Convenzione
Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di SANFRONT, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.
Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.
La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di GAMBASCA.
Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio quale titolare nella Segreteria convenzionata di Sanfront-Gambasca, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio, ove ritenuto necessario dall'Agenzia, di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.
In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del  Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di SANFRONT nella sua vesta di  Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.
Il sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di GAMBASCA, provvederà altresì:
•    Ad indicare alla competente Agenzia il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
•    A richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
•    Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi .

Art. 3 - Rapporto di Lavoro
Il Segretario Comunale , dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA.
Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.
Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'Agenzia Autonoma.
Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche del sindaco del Comune di GAMBASCA).
Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.
Il segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze  dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione. 
L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Sanfront per il 79% e sul Comune di Gambasca per il 21%.

Art. 5 - Forme di consultazione
I sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).
Di tale consultazione dovrà essere  redatto idoneo verbale scritto.


In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:
•    Nomina del Segretario Comunale;
•    Revoca del Segretario Comunale;
•    Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie
Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni di SANFRONT e GAMBASCA il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di SANFRONT, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di SANFRONT le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con  caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 de T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni ed il compenso per l'esercizio di funzioni di Direttore Generale.
Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, ( correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui  all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:
•    A carico del Comune di SANFRONT: 79%;
•    A carico del Comune di GAMBASCA: 21%.
Tale riparto dovrà sarà previamente approvato con determina del Responsabile dell'Area, entro il 28 Febbraio di ogni anno.
Il Comune di SANFRONT, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di GAMBASCA-
Il Comune convenzionato di GAMBASCA dovrà corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interesse legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere Comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze  saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente l'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
A garanzia degli obblighi convenzionali assunti il Comune di  GAMBASCA  rilascerà, a favore del Comune capo-convenzione di    SANFRONT, idonea delegazione di pagamento, emessa sul al proprio Tesoriere comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di GAMBASCA, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale.
Tali spese di viaggio, necessarie per acceder alla sede del servizio, saranno a carico del suddetto Comune convenzionato di GAMBASCA, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sui fogli di presenza).
La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di SANFRONT, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di GAMBASCA, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.
I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni., occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione
La presente convenzione viene stabilita bel periodo di anni 2 (due) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.
La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente al biennio di durata, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a.    Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti (e cioè da parte dei sindaci con  conseguente accettazione del Segretario Comunale);

b.    Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione, del Segretario Comunale titolare (in tale evenienza il Segretario dovrà dare comunicazione al Comune Capo-convenzione con regolare preavviso di 30 giorni): a questo punto  le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle due sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei due Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione));

c.    Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, non oltre il termine di giorni 30 antecedenti il termine di legge per l'approvazione da parte della Giunta Comunale, della bozza di Bilancio Preventivo, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei due Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di SANFRONT. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente sezione regionale dell'Agenzia Autonoma.



Art.8 - Attribuzione delle funzioni di Direttore Generale
L'eventuale incarico di Direttore Generale potrà essere conferito al Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. 267/2000, da parte di ciascuno dei due Enti convenzionati, per un periodo non superiore alla durata e validità della presente convenzione.


Art.9 - Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.
I  Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art.10 - Norma di chiusura
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.
La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla sezione regionale del Piemonte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE - SANFRONT

IL SINDACO DEL COMUNE DI GAMBASCA


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Da: convention04/08/2011 15:26:44
CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI SANFRONT E GAMBASCA

L'anno ____________ addì ___________ del mese di ____________, nella Residenza Municipale di ____________
TRA
Il Comune di SANFRONT, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. FERRATO Silvio, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
E
Il Comune di GAMBASCA, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. BARRA Alfredo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
PREMESSO
•    Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
•    Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
•    Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
•    Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
•    Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
•    Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
•    Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
•    Che la Sezione regionale del Piemonte della predetta Agenzia, con deliberazioni n. 37 in data 29.4.2004 e n. 12 in data 4.2.2005, ha emanato linee guida di ulteriore dettaglio in merito alle convenzioni;
•    Che con delibera consiliare del Comune di SANFRONT n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
•    Che con delibera consiliare del Comune di GAMBASCA n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
CIO' PREMESSO
Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione
I Comuni di SANFRONT e GAMBASCA (Provincia di Cuneo) nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune Capo Convenzione
Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di SANFRONT, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.
Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.
La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di GAMBASCA.
Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio quale titolare nella Segreteria convenzionata di Sanfront-Gambasca, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio, ove ritenuto necessario dall'Agenzia, di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.
In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del  Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di SANFRONT nella sua vesta di  Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.
Il sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di GAMBASCA, provvederà altresì:
•    Ad indicare alla competente Agenzia il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
•    A richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
•    Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi .

Art. 3 - Rapporto di Lavoro
Il Segretario Comunale , dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA.
Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.
Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'Agenzia Autonoma.
Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche del sindaco del Comune di GAMBASCA).
Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.
Il segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze  dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione. 
L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Sanfront per il 79% e sul Comune di Gambasca per il 21%.

Art. 5 - Forme di consultazione
I sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).
Di tale consultazione dovrà essere  redatto idoneo verbale scritto.


In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:
•    Nomina del Segretario Comunale;
•    Revoca del Segretario Comunale;
•    Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie
Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni di SANFRONT e GAMBASCA il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di SANFRONT, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di SANFRONT le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con  caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 de T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni ed il compenso per l'esercizio di funzioni di Direttore Generale.
Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, ( correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui  all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:
•    A carico del Comune di SANFRONT: 79%;
•    A carico del Comune di GAMBASCA: 21%.
Tale riparto dovrà sarà previamente approvato con determina del Responsabile dell'Area, entro il 28 Febbraio di ogni anno.
Il Comune di SANFRONT, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di GAMBASCA-
Il Comune convenzionato di GAMBASCA dovrà corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interesse legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere Comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze  saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente l'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
A garanzia degli obblighi convenzionali assunti il Comune di  GAMBASCA  rilascerà, a favore del Comune capo-convenzione di    SANFRONT, idonea delegazione di pagamento, emessa sul al proprio Tesoriere comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di GAMBASCA, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale.
Tali spese di viaggio, necessarie per acceder alla sede del servizio, saranno a carico del suddetto Comune convenzionato di GAMBASCA, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sui fogli di presenza).
La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di SANFRONT, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di GAMBASCA, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.
I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni., occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione
La presente convenzione viene stabilita bel periodo di anni 2 (due) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.
La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente al biennio di durata, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a.    Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti (e cioè da parte dei sindaci con  conseguente accettazione del Segretario Comunale);

b.    Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione, del Segretario Comunale titolare (in tale evenienza il Segretario dovrà dare comunicazione al Comune Capo-convenzione con regolare preavviso di 30 giorni): a questo punto  le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle due sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei due Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione));

c.    Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, non oltre il termine di giorni 30 antecedenti il termine di legge per l'approvazione da parte della Giunta Comunale, della bozza di Bilancio Preventivo, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei due Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di SANFRONT. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente sezione regionale dell'Agenzia Autonoma.



Art.8 - Attribuzione delle funzioni di Direttore Generale
L'eventuale incarico di Direttore Generale potrà essere conferito al Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. 267/2000, da parte di ciascuno dei due Enti convenzionati, per un periodo non superiore alla durata e validità della presente convenzione.


Art.9 - Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.
I  Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art.10 - Norma di chiusura
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.
La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla sezione regionale del Piemonte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE - SANFRONT

IL SINDACO DEL COMUNE DI GAMBASCA


\facsimili\convenzione segreteria comunalesanfrontgambasca\
Rispondi

Da: convention04/08/2011 15:27:17
CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI SANFRONT E GAMBASCA

L'anno ____________ addì ___________ del mese di ____________, nella Residenza Municipale di ____________
TRA
Il Comune di SANFRONT, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. FERRATO Silvio, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
E
Il Comune di GAMBASCA, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. BARRA Alfredo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
PREMESSO
•    Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
•    Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
•    Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
•    Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
•    Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
•    Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
•    Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
•    Che la Sezione regionale del Piemonte della predetta Agenzia, con deliberazioni n. 37 in data 29.4.2004 e n. 12 in data 4.2.2005, ha emanato linee guida di ulteriore dettaglio in merito alle convenzioni;
•    Che con delibera consiliare del Comune di SANFRONT n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
•    Che con delibera consiliare del Comune di GAMBASCA n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
CIO' PREMESSO
Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione
I Comuni di SANFRONT e GAMBASCA (Provincia di Cuneo) nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune Capo Convenzione
Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di SANFRONT, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.
Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.
La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di GAMBASCA.
Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio quale titolare nella Segreteria convenzionata di Sanfront-Gambasca, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio, ove ritenuto necessario dall'Agenzia, di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.
In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del  Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di SANFRONT nella sua vesta di  Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.
Il sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di GAMBASCA, provvederà altresì:
•    Ad indicare alla competente Agenzia il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
•    A richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
•    Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi .

Art. 3 - Rapporto di Lavoro
Il Segretario Comunale , dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA.
Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.
Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'Agenzia Autonoma.
Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche del sindaco del Comune di GAMBASCA).
Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.
Il segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze  dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione. 
L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Sanfront per il 79% e sul Comune di Gambasca per il 21%.

Art. 5 - Forme di consultazione
I sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).
Di tale consultazione dovrà essere  redatto idoneo verbale scritto.


In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:
•    Nomina del Segretario Comunale;
•    Revoca del Segretario Comunale;
•    Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie
Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni di SANFRONT e GAMBASCA il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di SANFRONT, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di SANFRONT le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con  caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 de T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni ed il compenso per l'esercizio di funzioni di Direttore Generale.
Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, ( correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui  all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:
•    A carico del Comune di SANFRONT: 79%;
•    A carico del Comune di GAMBASCA: 21%.
Tale riparto dovrà sarà previamente approvato con determina del Responsabile dell'Area, entro il 28 Febbraio di ogni anno.
Il Comune di SANFRONT, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di GAMBASCA-
Il Comune convenzionato di GAMBASCA dovrà corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interesse legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere Comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze  saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente l'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
A garanzia degli obblighi convenzionali assunti il Comune di  GAMBASCA  rilascerà, a favore del Comune capo-convenzione di    SANFRONT, idonea delegazione di pagamento, emessa sul al proprio Tesoriere comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di GAMBASCA, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale.
Tali spese di viaggio, necessarie per acceder alla sede del servizio, saranno a carico del suddetto Comune convenzionato di GAMBASCA, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sui fogli di presenza).
La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di SANFRONT, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di GAMBASCA, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.
I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni., occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione
La presente convenzione viene stabilita bel periodo di anni 2 (due) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.
La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente al biennio di durata, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a.    Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti (e cioè da parte dei sindaci con  conseguente accettazione del Segretario Comunale);

b.    Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione, del Segretario Comunale titolare (in tale evenienza il Segretario dovrà dare comunicazione al Comune Capo-convenzione con regolare preavviso di 30 giorni): a questo punto  le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle due sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei due Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione));

c.    Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, non oltre il termine di giorni 30 antecedenti il termine di legge per l'approvazione da parte della Giunta Comunale, della bozza di Bilancio Preventivo, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei due Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di SANFRONT. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente sezione regionale dell'Agenzia Autonoma.



Art.8 - Attribuzione delle funzioni di Direttore Generale
L'eventuale incarico di Direttore Generale potrà essere conferito al Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. 267/2000, da parte di ciascuno dei due Enti convenzionati, per un periodo non superiore alla durata e validità della presente convenzione.


Art.9 - Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.
I  Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art.10 - Norma di chiusura
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.
La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla sezione regionale del Piemonte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE - SANFRONT

IL SINDACO DEL COMUNE DI GAMBASCA


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Da: convention04/08/2011 15:27:55
CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI SANFRONT E GAMBASCA

L'anno ____________ addì ___________ del mese di ____________, nella Residenza Municipale di ____________
TRA
Il Comune di SANFRONT, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. FERRATO Silvio, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
E
Il Comune di GAMBASCA, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. BARRA Alfredo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
PREMESSO
•    Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
•    Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
•    Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
•    Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
•    Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
•    Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
•    Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
•    Che la Sezione regionale del Piemonte della predetta Agenzia, con deliberazioni n. 37 in data 29.4.2004 e n. 12 in data 4.2.2005, ha emanato linee guida di ulteriore dettaglio in merito alle convenzioni;
•    Che con delibera consiliare del Comune di SANFRONT n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
•    Che con delibera consiliare del Comune di GAMBASCA n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
CIO' PREMESSO
Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione
I Comuni di SANFRONT e GAMBASCA (Provincia di Cuneo) nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune Capo Convenzione
Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di SANFRONT, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.
Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.
La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di GAMBASCA.
Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio quale titolare nella Segreteria convenzionata di Sanfront-Gambasca, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio, ove ritenuto necessario dall'Agenzia, di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.
In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del  Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di SANFRONT nella sua vesta di  Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.
Il sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di GAMBASCA, provvederà altresì:
•    Ad indicare alla competente Agenzia il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
•    A richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
•    Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi .

Art. 3 - Rapporto di Lavoro
Il Segretario Comunale , dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA.
Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.
Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'Agenzia Autonoma.
Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche del sindaco del Comune di GAMBASCA).
Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.
Il segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze  dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione. 
L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Sanfront per il 79% e sul Comune di Gambasca per il 21%.

Art. 5 - Forme di consultazione
I sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).
Di tale consultazione dovrà essere  redatto idoneo verbale scritto.


In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:
•    Nomina del Segretario Comunale;
•    Revoca del Segretario Comunale;
•    Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie
Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni di SANFRONT e GAMBASCA il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di SANFRONT, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di SANFRONT le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con  caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 de T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni ed il compenso per l'esercizio di funzioni di Direttore Generale.
Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, ( correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui  all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:
•    A carico del Comune di SANFRONT: 79%;
•    A carico del Comune di GAMBASCA: 21%.
Tale riparto dovrà sarà previamente approvato con determina del Responsabile dell'Area, entro il 28 Febbraio di ogni anno.
Il Comune di SANFRONT, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di GAMBASCA-
Il Comune convenzionato di GAMBASCA dovrà corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interesse legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere Comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze  saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente l'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
A garanzia degli obblighi convenzionali assunti il Comune di  GAMBASCA  rilascerà, a favore del Comune capo-convenzione di    SANFRONT, idonea delegazione di pagamento, emessa sul al proprio Tesoriere comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di GAMBASCA, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale.
Tali spese di viaggio, necessarie per acceder alla sede del servizio, saranno a carico del suddetto Comune convenzionato di GAMBASCA, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sui fogli di presenza).
La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di SANFRONT, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di GAMBASCA, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.
I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni., occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione
La presente convenzione viene stabilita bel periodo di anni 2 (due) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.
La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente al biennio di durata, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a.    Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti (e cioè da parte dei sindaci con  conseguente accettazione del Segretario Comunale);

b.    Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione, del Segretario Comunale titolare (in tale evenienza il Segretario dovrà dare comunicazione al Comune Capo-convenzione con regolare preavviso di 30 giorni): a questo punto  le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle due sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei due Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione));

c.    Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, non oltre il termine di giorni 30 antecedenti il termine di legge per l'approvazione da parte della Giunta Comunale, della bozza di Bilancio Preventivo, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei due Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di SANFRONT. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente sezione regionale dell'Agenzia Autonoma.



Art.8 - Attribuzione delle funzioni di Direttore Generale
L'eventuale incarico di Direttore Generale potrà essere conferito al Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. 267/2000, da parte di ciascuno dei due Enti convenzionati, per un periodo non superiore alla durata e validità della presente convenzione.


Art.9 - Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.
I  Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art.10 - Norma di chiusura
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.
La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla sezione regionale del Piemonte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE - SANFRONT

IL SINDACO DEL COMUNE DI GAMBASCA


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Da: convention04/08/2011 15:28:24
CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI SANFRONT E GAMBASCA

L'anno ____________ addì ___________ del mese di ____________, nella Residenza Municipale di ____________
TRA
Il Comune di SANFRONT, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. FERRATO Silvio, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
E
Il Comune di GAMBASCA, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. BARRA Alfredo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
PREMESSO
•    Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
•    Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
•    Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
•    Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
•    Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
•    Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
•    Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
•    Che la Sezione regionale del Piemonte della predetta Agenzia, con deliberazioni n. 37 in data 29.4.2004 e n. 12 in data 4.2.2005, ha emanato linee guida di ulteriore dettaglio in merito alle convenzioni;
•    Che con delibera consiliare del Comune di SANFRONT n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
•    Che con delibera consiliare del Comune di GAMBASCA n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
CIO' PREMESSO
Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione
I Comuni di SANFRONT e GAMBASCA (Provincia di Cuneo) nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune Capo Convenzione
Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di SANFRONT, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.
Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.
La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di GAMBASCA.
Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio quale titolare nella Segreteria convenzionata di Sanfront-Gambasca, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio, ove ritenuto necessario dall'Agenzia, di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.
In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del  Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di SANFRONT nella sua vesta di  Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.
Il sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di GAMBASCA, provvederà altresì:
•    Ad indicare alla competente Agenzia il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
•    A richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
•    Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi .

Art. 3 - Rapporto di Lavoro
Il Segretario Comunale , dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA.
Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.
Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'Agenzia Autonoma.
Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche del sindaco del Comune di GAMBASCA).
Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.
Il segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze  dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione. 
L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Sanfront per il 79% e sul Comune di Gambasca per il 21%.

Art. 5 - Forme di consultazione
I sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).
Di tale consultazione dovrà essere  redatto idoneo verbale scritto.


In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:
•    Nomina del Segretario Comunale;
•    Revoca del Segretario Comunale;
•    Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie
Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni di SANFRONT e GAMBASCA il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di SANFRONT, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di SANFRONT le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con  caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 de T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni ed il compenso per l'esercizio di funzioni di Direttore Generale.
Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, ( correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui  all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:
•    A carico del Comune di SANFRONT: 79%;
•    A carico del Comune di GAMBASCA: 21%.
Tale riparto dovrà sarà previamente approvato con determina del Responsabile dell'Area, entro il 28 Febbraio di ogni anno.
Il Comune di SANFRONT, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di GAMBASCA-
Il Comune convenzionato di GAMBASCA dovrà corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interesse legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere Comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze  saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente l'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
A garanzia degli obblighi convenzionali assunti il Comune di  GAMBASCA  rilascerà, a favore del Comune capo-convenzione di    SANFRONT, idonea delegazione di pagamento, emessa sul al proprio Tesoriere comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di GAMBASCA, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale.
Tali spese di viaggio, necessarie per acceder alla sede del servizio, saranno a carico del suddetto Comune convenzionato di GAMBASCA, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sui fogli di presenza).
La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di SANFRONT, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di GAMBASCA, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.
I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni., occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione
La presente convenzione viene stabilita bel periodo di anni 2 (due) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.
La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente al biennio di durata, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a.    Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti (e cioè da parte dei sindaci con  conseguente accettazione del Segretario Comunale);

b.    Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione, del Segretario Comunale titolare (in tale evenienza il Segretario dovrà dare comunicazione al Comune Capo-convenzione con regolare preavviso di 30 giorni): a questo punto  le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle due sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei due Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione));

c.    Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, non oltre il termine di giorni 30 antecedenti il termine di legge per l'approvazione da parte della Giunta Comunale, della bozza di Bilancio Preventivo, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei due Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di SANFRONT. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente sezione regionale dell'Agenzia Autonoma.



Art.8 - Attribuzione delle funzioni di Direttore Generale
L'eventuale incarico di Direttore Generale potrà essere conferito al Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. 267/2000, da parte di ciascuno dei due Enti convenzionati, per un periodo non superiore alla durata e validità della presente convenzione.


Art.9 - Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.
I  Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art.10 - Norma di chiusura
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.
La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla sezione regionale del Piemonte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE - SANFRONT

IL SINDACO DEL COMUNE DI GAMBASCA


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Da: convention04/08/2011 15:29:01
CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI SANFRONT E GAMBASCA

L'anno ____________ addì ___________ del mese di ____________, nella Residenza Municipale di ____________
TRA
Il Comune di SANFRONT, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. FERRATO Silvio, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
E
Il Comune di GAMBASCA, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. BARRA Alfredo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
PREMESSO
•    Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
•    Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
•    Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
•    Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
•    Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
•    Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
•    Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
•    Che la Sezione regionale del Piemonte della predetta Agenzia, con deliberazioni n. 37 in data 29.4.2004 e n. 12 in data 4.2.2005, ha emanato linee guida di ulteriore dettaglio in merito alle convenzioni;
•    Che con delibera consiliare del Comune di SANFRONT n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
•    Che con delibera consiliare del Comune di GAMBASCA n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
CIO' PREMESSO
Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione
I Comuni di SANFRONT e GAMBASCA (Provincia di Cuneo) nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune Capo Convenzione
Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di SANFRONT, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.
Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.
La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di GAMBASCA.
Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio quale titolare nella Segreteria convenzionata di Sanfront-Gambasca, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio, ove ritenuto necessario dall'Agenzia, di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.
In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del  Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di SANFRONT nella sua vesta di  Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.
Il sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di GAMBASCA, provvederà altresì:
•    Ad indicare alla competente Agenzia il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
•    A richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
•    Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi .

Art. 3 - Rapporto di Lavoro
Il Segretario Comunale , dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA.
Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.
Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'Agenzia Autonoma.
Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche del sindaco del Comune di GAMBASCA).
Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.
Il segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze  dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione. 
L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Sanfront per il 79% e sul Comune di Gambasca per il 21%.

Art. 5 - Forme di consultazione
I sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).
Di tale consultazione dovrà essere  redatto idoneo verbale scritto.


In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:
•    Nomina del Segretario Comunale;
•    Revoca del Segretario Comunale;
•    Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie
Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni di SANFRONT e GAMBASCA il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di SANFRONT, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di SANFRONT le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con  caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 de T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni ed il compenso per l'esercizio di funzioni di Direttore Generale.
Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, ( correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui  all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:
•    A carico del Comune di SANFRONT: 79%;
•    A carico del Comune di GAMBASCA: 21%.
Tale riparto dovrà sarà previamente approvato con determina del Responsabile dell'Area, entro il 28 Febbraio di ogni anno.
Il Comune di SANFRONT, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di GAMBASCA-
Il Comune convenzionato di GAMBASCA dovrà corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interesse legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere Comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze  saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente l'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
A garanzia degli obblighi convenzionali assunti il Comune di  GAMBASCA  rilascerà, a favore del Comune capo-convenzione di    SANFRONT, idonea delegazione di pagamento, emessa sul al proprio Tesoriere comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di GAMBASCA, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale.
Tali spese di viaggio, necessarie per acceder alla sede del servizio, saranno a carico del suddetto Comune convenzionato di GAMBASCA, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sui fogli di presenza).
La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di SANFRONT, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di GAMBASCA, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.
I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni., occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione
La presente convenzione viene stabilita bel periodo di anni 2 (due) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.
La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente al biennio di durata, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a.    Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti (e cioè da parte dei sindaci con  conseguente accettazione del Segretario Comunale);

b.    Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione, del Segretario Comunale titolare (in tale evenienza il Segretario dovrà dare comunicazione al Comune Capo-convenzione con regolare preavviso di 30 giorni): a questo punto  le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle due sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei due Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione));

c.    Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, non oltre il termine di giorni 30 antecedenti il termine di legge per l'approvazione da parte della Giunta Comunale, della bozza di Bilancio Preventivo, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei due Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di SANFRONT. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente sezione regionale dell'Agenzia Autonoma.



Art.8 - Attribuzione delle funzioni di Direttore Generale
L'eventuale incarico di Direttore Generale potrà essere conferito al Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. 267/2000, da parte di ciascuno dei due Enti convenzionati, per un periodo non superiore alla durata e validità della presente convenzione.


Art.9 - Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.
I  Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art.10 - Norma di chiusura
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.
La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla sezione regionale del Piemonte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE - SANFRONT

IL SINDACO DEL COMUNE DI GAMBASCA


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Da: convention04/08/2011 15:31:18
CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI SANFRONT E GAMBASCA

L'anno ____________ addì ___________ del mese di ____________, nella Residenza Municipale di ____________
TRA
Il Comune di SANFRONT, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. FERRATO Silvio, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
E
Il Comune di GAMBASCA, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. BARRA Alfredo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
PREMESSO
•    Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
•    Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
•    Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
•    Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
•    Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
•    Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
•    Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
•    Che la Sezione regionale del Piemonte della predetta Agenzia, con deliberazioni n. 37 in data 29.4.2004 e n. 12 in data 4.2.2005, ha emanato linee guida di ulteriore dettaglio in merito alle convenzioni;
•    Che con delibera consiliare del Comune di SANFRONT n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
•    Che con delibera consiliare del Comune di GAMBASCA n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
CIO' PREMESSO
Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione
I Comuni di SANFRONT e GAMBASCA (Provincia di Cuneo) nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune Capo Convenzione
Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di SANFRONT, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.
Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.
La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di GAMBASCA.
Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio quale titolare nella Segreteria convenzionata di Sanfront-Gambasca, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio, ove ritenuto necessario dall'Agenzia, di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.
In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del  Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di SANFRONT nella sua vesta di  Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.
Il sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di GAMBASCA, provvederà altresì:
•    Ad indicare alla competente Agenzia il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
•    A richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
•    Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi .

Art. 3 - Rapporto di Lavoro
Il Segretario Comunale , dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA.
Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.
Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'Agenzia Autonoma.
Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche del sindaco del Comune di GAMBASCA).
Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.
Il segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze  dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione. 
L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Sanfront per il 79% e sul Comune di Gambasca per il 21%.

Art. 5 - Forme di consultazione
I sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).
Di tale consultazione dovrà essere  redatto idoneo verbale scritto.


In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:
•    Nomina del Segretario Comunale;
•    Revoca del Segretario Comunale;
•    Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie
Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni di SANFRONT e GAMBASCA il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di SANFRONT, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di SANFRONT le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con  caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 de T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni ed il compenso per l'esercizio di funzioni di Direttore Generale.
Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, ( correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui  all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:
•    A carico del Comune di SANFRONT: 79%;
•    A carico del Comune di GAMBASCA: 21%.
Tale riparto dovrà sarà previamente approvato con determina del Responsabile dell'Area, entro il 28 Febbraio di ogni anno.
Il Comune di SANFRONT, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di GAMBASCA-
Il Comune convenzionato di GAMBASCA dovrà corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interesse legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere Comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze  saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente l'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
A garanzia degli obblighi convenzionali assunti il Comune di  GAMBASCA  rilascerà, a favore del Comune capo-convenzione di    SANFRONT, idonea delegazione di pagamento, emessa sul al proprio Tesoriere comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di GAMBASCA, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale.
Tali spese di viaggio, necessarie per acceder alla sede del servizio, saranno a carico del suddetto Comune convenzionato di GAMBASCA, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sui fogli di presenza).
La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di SANFRONT, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di GAMBASCA, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.
I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni., occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione
La presente convenzione viene stabilita bel periodo di anni 2 (due) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.
La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente al biennio di durata, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a.    Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti (e cioè da parte dei sindaci con  conseguente accettazione del Segretario Comunale);

b.    Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione, del Segretario Comunale titolare (in tale evenienza il Segretario dovrà dare comunicazione al Comune Capo-convenzione con regolare preavviso di 30 giorni): a questo punto  le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle due sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei due Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione));

c.    Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, non oltre il termine di giorni 30 antecedenti il termine di legge per l'approvazione da parte della Giunta Comunale, della bozza di Bilancio Preventivo, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei due Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di SANFRONT. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente sezione regionale dell'Agenzia Autonoma.



Art.8 - Attribuzione delle funzioni di Direttore Generale
L'eventuale incarico di Direttore Generale potrà essere conferito al Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. 267/2000, da parte di ciascuno dei due Enti convenzionati, per un periodo non superiore alla durata e validità della presente convenzione.


Art.9 - Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.
I  Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art.10 - Norma di chiusura
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.
La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla sezione regionale del Piemonte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE - SANFRONT

IL SINDACO DEL COMUNE DI GAMBASCA


\facsimili\convenzione segreteria comunalesanfrontgambasca\
Rispondi

Da: convention04/08/2011 15:31:55
CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI SANFRONT E GAMBASCA

L'anno ____________ addì ___________ del mese di ____________, nella Residenza Municipale di ____________
TRA
Il Comune di SANFRONT, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. FERRATO Silvio, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
E
Il Comune di GAMBASCA, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. BARRA Alfredo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
PREMESSO
•    Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
•    Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
•    Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
•    Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
•    Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
•    Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
•    Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
•    Che la Sezione regionale del Piemonte della predetta Agenzia, con deliberazioni n. 37 in data 29.4.2004 e n. 12 in data 4.2.2005, ha emanato linee guida di ulteriore dettaglio in merito alle convenzioni;
•    Che con delibera consiliare del Comune di SANFRONT n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
•    Che con delibera consiliare del Comune di GAMBASCA n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
CIO' PREMESSO
Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione
I Comuni di SANFRONT e GAMBASCA (Provincia di Cuneo) nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune Capo Convenzione
Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di SANFRONT, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.
Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.
La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di GAMBASCA.
Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio quale titolare nella Segreteria convenzionata di Sanfront-Gambasca, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio, ove ritenuto necessario dall'Agenzia, di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.
In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del  Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di SANFRONT nella sua vesta di  Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.
Il sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di GAMBASCA, provvederà altresì:
•    Ad indicare alla competente Agenzia il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
•    A richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
•    Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi .

Art. 3 - Rapporto di Lavoro
Il Segretario Comunale , dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA.
Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.
Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'Agenzia Autonoma.
Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche del sindaco del Comune di GAMBASCA).
Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.
Il segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze  dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione. 
L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Sanfront per il 79% e sul Comune di Gambasca per il 21%.

Art. 5 - Forme di consultazione
I sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).
Di tale consultazione dovrà essere  redatto idoneo verbale scritto.


In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:
•    Nomina del Segretario Comunale;
•    Revoca del Segretario Comunale;
•    Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie
Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni di SANFRONT e GAMBASCA il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di SANFRONT, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di SANFRONT le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con  caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 de T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni ed il compenso per l'esercizio di funzioni di Direttore Generale.
Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, ( correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui  all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:
•    A carico del Comune di SANFRONT: 79%;
•    A carico del Comune di GAMBASCA: 21%.
Tale riparto dovrà sarà previamente approvato con determina del Responsabile dell'Area, entro il 28 Febbraio di ogni anno.
Il Comune di SANFRONT, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di GAMBASCA-
Il Comune convenzionato di GAMBASCA dovrà corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interesse legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere Comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze  saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente l'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
A garanzia degli obblighi convenzionali assunti il Comune di  GAMBASCA  rilascerà, a favore del Comune capo-convenzione di    SANFRONT, idonea delegazione di pagamento, emessa sul al proprio Tesoriere comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di GAMBASCA, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale.
Tali spese di viaggio, necessarie per acceder alla sede del servizio, saranno a carico del suddetto Comune convenzionato di GAMBASCA, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sui fogli di presenza).
La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di SANFRONT, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di GAMBASCA, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.
I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni., occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione
La presente convenzione viene stabilita bel periodo di anni 2 (due) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.
La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente al biennio di durata, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a.    Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti (e cioè da parte dei sindaci con  conseguente accettazione del Segretario Comunale);

b.    Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione, del Segretario Comunale titolare (in tale evenienza il Segretario dovrà dare comunicazione al Comune Capo-convenzione con regolare preavviso di 30 giorni): a questo punto  le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle due sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei due Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione));

c.    Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, non oltre il termine di giorni 30 antecedenti il termine di legge per l'approvazione da parte della Giunta Comunale, della bozza di Bilancio Preventivo, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei due Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di SANFRONT. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente sezione regionale dell'Agenzia Autonoma.



Art.8 - Attribuzione delle funzioni di Direttore Generale
L'eventuale incarico di Direttore Generale potrà essere conferito al Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. 267/2000, da parte di ciascuno dei due Enti convenzionati, per un periodo non superiore alla durata e validità della presente convenzione.


Art.9 - Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.
I  Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art.10 - Norma di chiusura
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.
La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla sezione regionale del Piemonte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE - SANFRONT

IL SINDACO DEL COMUNE DI GAMBASCA


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Da: convention04/08/2011 15:32:32
CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI SANFRONT E GAMBASCA

L'anno ____________ addì ___________ del mese di ____________, nella Residenza Municipale di ____________
TRA
Il Comune di SANFRONT, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. FERRATO Silvio, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
E
Il Comune di GAMBASCA, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore sig. BARRA Alfredo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;
PREMESSO
•    Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
•    Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
•    Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
•    Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
•    Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
•    Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
•    Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
•    Che la Sezione regionale del Piemonte della predetta Agenzia, con deliberazioni n. 37 in data 29.4.2004 e n. 12 in data 4.2.2005, ha emanato linee guida di ulteriore dettaglio in merito alle convenzioni;
•    Che con delibera consiliare del Comune di SANFRONT n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
•    Che con delibera consiliare del Comune di GAMBASCA n. ___________ del ________, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
CIO' PREMESSO
Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione
I Comuni di SANFRONT e GAMBASCA (Provincia di Cuneo) nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune Capo Convenzione
Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di SANFRONT, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.
Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.
La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di GAMBASCA.
Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio quale titolare nella Segreteria convenzionata di Sanfront-Gambasca, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio, ove ritenuto necessario dall'Agenzia, di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.
In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del  Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di SANFRONT nella sua vesta di  Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.
Il sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di GAMBASCA, provvederà altresì:
•    Ad indicare alla competente Agenzia il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
•    A richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
•    Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi .

Art. 3 - Rapporto di Lavoro
Il Segretario Comunale , dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA.
Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.
Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'Agenzia Autonoma.
Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30/3/2001 n° 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche del sindaco del Comune di GAMBASCA).
Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.
Il segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze  dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione. 
L'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Sanfront per il 79% e sul Comune di Gambasca per il 21%.

Art. 5 - Forme di consultazione
I sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).
Di tale consultazione dovrà essere  redatto idoneo verbale scritto.


In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:
•    Nomina del Segretario Comunale;
•    Revoca del Segretario Comunale;
•    Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie
Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni di SANFRONT e GAMBASCA il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di SANFRONT, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di SANFRONT le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con  caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 de T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni ed il compenso per l'esercizio di funzioni di Direttore Generale.
Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, ( correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui  all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:
•    A carico del Comune di SANFRONT: 79%;
•    A carico del Comune di GAMBASCA: 21%.
Tale riparto dovrà sarà previamente approvato con determina del Responsabile dell'Area, entro il 28 Febbraio di ogni anno.
Il Comune di SANFRONT, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di GAMBASCA-
Il Comune convenzionato di GAMBASCA dovrà corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interesse legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere Comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze  saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente l'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
A garanzia degli obblighi convenzionali assunti il Comune di  GAMBASCA  rilascerà, a favore del Comune capo-convenzione di    SANFRONT, idonea delegazione di pagamento, emessa sul al proprio Tesoriere comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di GAMBASCA, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale.
Tali spese di viaggio, necessarie per acceder alla sede del servizio, saranno a carico del suddetto Comune convenzionato di GAMBASCA, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sui fogli di presenza).
La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di SANFRONT, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di GAMBASCA, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.
I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni., occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione
La presente convenzione viene stabilita bel periodo di anni 2 (due) a decorrere dalla costituzione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.
La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente al biennio di durata, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a.    Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti (e cioè da parte dei sindaci con  conseguente accettazione del Segretario Comunale);

b.    Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione, del Segretario Comunale titolare (in tale evenienza il Segretario dovrà dare comunicazione al Comune Capo-convenzione con regolare preavviso di 30 giorni): a questo punto  le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle due sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco", anche con incarichi singoli, da parte dei due Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione));

c.    Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, non oltre il termine di giorni 30 antecedenti il termine di legge per l'approvazione da parte della Giunta Comunale, della bozza di Bilancio Preventivo, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei due Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di SANFRONT. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente sezione regionale dell'Agenzia Autonoma.



Art.8 - Attribuzione delle funzioni di Direttore Generale
L'eventuale incarico di Direttore Generale potrà essere conferito al Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. 267/2000, da parte di ciascuno dei due Enti convenzionati, per un periodo non superiore alla durata e validità della presente convenzione.


Art.9 - Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.
I  Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art.10 - Norma di chiusura
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.
La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di SANFRONT e GAMBASCA verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla sezione regionale del Piemonte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE - SANFRONT

IL SINDACO DEL COMUNE DI GAMBASCA


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Da: coa404/08/2011 15:33:37
viva il coa 4
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Da: coa404/08/2011 15:34:18
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Da: coa404/08/2011 15:35:13
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Da: coa404/08/2011 15:35:51
viva il coa 4
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Da: coa404/08/2011 15:36:20
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