NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
Segretario Comunale, COA III, 390 posti
46593 messaggi, letto 1394180 volte
Torna al forum - Rispondi |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, ..., 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554 - Successiva >>
Da: Nuvolari 3 | 21/12/2010 08:27:14 |
ecco l'email nuvolari4@libero.it, ed ora please mandamela | |
Rispondi |
Da: x Nuvolari 3 | 21/12/2010 08:51:43 |
Mi spiace, non mando una e mail ad un porco come te ah aha aaha aah aah vattela a prendere da solo aha aaha aha | |
Rispondi |
Da: AhaAhhaa | 21/12/2010 09:29:54 |
In che categoria di sfigati sono andato a finire... | |
Rispondi |
Da: X X Nuvolari 3 | 21/12/2010 09:37:41 |
Mettitela nel culo la mail.... idiota e coglione | |
Rispondi |
Da: X X Nuvolari 3 | 21/12/2010 09:37:46 |
Mettitela nel culo la mail.... idiota e coglione | |
Rispondi |
Da: Famme | 21/12/2010 09:38:11 |
naaaa pompaaaaa | |
Rispondi |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: Finalmente | 21/12/2010 09:39:06 |
news COA3 sul sito | |
Rispondi |
Da: Finalmente | 21/12/2010 09:39:36 |
tua sorella gode | |
Rispondi |
Da: X Nuvolari 3 | 21/12/2010 09:41:14 |
AHA AAHA AHAA AHAA AHA AAHA AAHA ti prego, please, mandamela la e mail......sei diventato un gattino tenero tenero....ah porcoooooooo.....ah gran porcoooooooooo....aha aha aaha ah per favore, mandamela................ammazzatiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii | |
Rispondi |
Da: X Nuvolari 3 | 21/12/2010 10:11:55 |
che figura di merda.....io non metterei più piede sul forum! | |
Rispondi |
Da: X Nuvolari 3 | 21/12/2010 10:13:16 |
p.s. sempre che si abbia un minimo di dignità, naturalmente! | |
Rispondi |
Da: Nuvolari 3 | 21/12/2010 10:29:34 |
weilà suconi di ciolloni, ho già ricevuto mail di alcuni dei culattoni che sono tra di voi, forse animati dai racconti rubati alle vostre mamme sulle mie prestazioni sessuali... siete dei poveri depressi e codardi mi vien da ridere | |
Rispondi |
Da: per Nuvolari 3 | 21/12/2010 10:31:59 |
mi fai pena!!!!!!! sei un poveretto!!!!!! | |
Rispondi |
Da: per Nuvolari 3 | 21/12/2010 10:32:03 |
mi fai pena!!!!!!! sei un poveretto!!!!!! | |
Rispondi |
Da: X Nuvolari 3 | 21/12/2010 10:34:47 |
attento, adesso abbiamo la tua e mail, rintracciarti è uno scherzo!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
Rispondi |
Da: Nuvolari 4 | 21/12/2010 10:47:09 |
ciollone numero uno, non sono mica come te...non mi sono mai nascosto... Scrivimi pure...pensi che al mondo siamo tutti codardi come te. Non scherzare con il fuoco perché dopo brucia. | |
Rispondi |
Da: mm | 21/12/2010 10:48:56 |
.....la graduatoria doveve essere ribaltata.... | |
Rispondi |
Da: x nuvolari | 21/12/2010 11:11:02 |
immagino...sarai un cagasotto...si è capito dal post precedente, quando facevi le fusa per avere la e mail....please, mandamela....ucciditi col gas nervino, bestia e puppo! | |
Rispondi |
Da: Nuvolari 4 | 21/12/2010 11:21:47 |
Da: x nuvolari 21/12/2010 11.11.02 immagino...sarai un cagasotto...si è capito dal post precedente, quando facevi le fusa per avere la e mail....please, mandamela....ucciditi col gas nervino, bestia e puppo! Bravo! | |
Rispondi |
Da: x nuvolari 4 | 21/12/2010 11:49:16 |
da : nuvolari 3 21/12/2010 10.29.34. "weilà suconi di ciolloni, ho già ricevuto mail di alcuni dei culattoni che sono tra di voi, forse animati dai racconti rubati alle vostre mamme sulle mie prestazioni sessuali"... da : nuvolari 3 21/12/2010 9.37.46. "Mettitela nel culo la mail.... idiota e coglione" BRAVISSIMO, GRANDE!!!! | |
Rispondi |
Da: purtroppo | 21/12/2010 12:10:05 |
Dobbiamo ancora attendere .......... | |
Rispondi |
Da: una domanda | 21/12/2010 13:00:11 |
solo i primi 300 ottengono l'abilitazione vero? | |
Rispondi |
Da: una domanda | 21/12/2010 13:00:16 |
solo i primi 300 ottengono l'abilitazione vero? | |
Rispondi |
Da: bastaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 21/12/2010 13:08:49 |
bastaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. bastaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
Rispondi |
Da: X una domanda | 21/12/2010 13:10:39 |
Affermativo! | |
Rispondi |
Da: bastaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 21/12/2010 13:10:59 |
GAZZETTA UFFICIALE N. 3 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 05 01 1998 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1997, n. 465. Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visti l'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 settembre 1997 e del 3 novembre 1997; Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, nonchè l'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.); Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1997; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Capo I Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Art. 1. Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali 1. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di seguito denominata Agenzia, istituita dall'articolo 17, comma 76, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di seguito denominata legge, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, gestionale e contabile. 2. L'Agenzia, fino all'attuazione dei decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno. 3. L'Agenzia ha sede centrale in Roma. Art. 2. Sezioni regionali dell'Agenzia 1. L'Agenzia si articola in sezioni regionali ubicate nei comuni capoluogo delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale, ad eccezione del Trentino-Alto Adige, fino a che queste ultime non abbiano disciplinato la materia. Art. 3. Organi dell'Agenzia: composizione e durata 1. Organi dell'Agenzia e delle sezioni regionali sono: a) il consiglio di amministrazione; b) il Presidente. 2. Il consiglio nazionale di amministrazione è composto da due sindaci designati dall'A.N.C.I., da un presidente di provincia designato dall'U.P.I., da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da due esperti designati dalla conferenza Statocittà e autonomie locali, su proposta del Presidente della conferenza, tra soggetti dotati di particolare professionalità in materia di autonomie locali. Con la stessa composizione sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali. 3. I consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali restano in carica per la stessa durata prevista dalla legge per il mandato elettivo degli organi degli enti locali. I componenti dei consigli di amministrazione possono essere nominati o eletti per non più di due mandati. 4. Il presidente e il vice presidente sono eletti tra i componenti del consiglio di amministrazione. Le modalità di elezione e la disciplina delle riunioni dei consigli di amministrazione sono stabilite con atti di organizzazione adottati dal consiglio nazionale di amministrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere i) ed l). Art. 4. Nomina e modalità per la designazione dei componenti il consiglio nazionale di amministrazione e i consigli di amministrazione delle sezioni regionali. Decorrenza e norme transitorie. 1. I consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali dell'Agenzia sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla data di elezione dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali. I consigli uscenti restano in carica fino alla data di insediamento dei nuovi consigli. 2. I sindaci ed i presidenti di provincia componenti i consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali sono rispettivamente designati dall'A.N.C.I. e dall'U.P.I., entro i dieci giorni anteriori alla scadenza del mandato. 3. Entro lo stesso termine la conferenza Statocittà e autonomie locali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i nominativi degli esperti ai fini della nomina nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali. 4. I rappresentanti dei segretari comunali e provinciali sono eletti secondo le disposizioni dell'articolo 5. 5. Ai fini della prima costituzione dei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, la conferenza Statocittà e autonomie locali, nonchè l'A.N.C.I. e l'U.P.I. provvedono alle designazioni di rispettiva competenza entro i dieci giorni precedenti la data fissata per l'elezione dei segretari comunali e provinciali componenti dei predetti consigli. Art. 5. Elezione dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione 1. Con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione sono disciplinate le modalità per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, con l'osservanza dei seguenti criteri: a) sono elettori, per il consiglio nazionale, tutti i segretari iscritti all'albo, in servizio alla data delle elezioni; per i consigli delle sezioni regionali, tutti i segretari iscritti nelle rispettive sezioni regionali dell'albo, in servizio alla data delle elezioni; b) adozione, per lo svolgimento delle elezioni, del sistema proporzionale a scrutinio di lista; c) facoltà di presentazione delle liste dei candidati per il consiglio nazionale di amministrazione da parte dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili ai segretari comunali e provinciali ovvero da organizzazioni sindacali o associazioni di categoria, previa sottoscrizione delle liste da parte di almeno il 5% degli iscritti all'albo, in almeno cinque regioni, con un minimo di trenta iscritti per regione; d) facoltà di presentazione delle liste dei candidati per il consiglio di amministrazione delle sezioni regionali da parte delle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei segretari comunali e provinciali ovvero da organizzazioni sindacali o associazioni di categoria, previa sottoscrizione delle liste da parte di almeno il 5% degli iscritti alla sezione regionale dell'albo, con un nimo di cinquanta iscritti, in almeno il 50% delle province, e con un minimo di sei iscritti per provincia. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le modalità per lo svolgimento della prima elezione dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 1. 3. Con il decreto di cui al comma 2 viene fissata la data della prima elezione, da tenersi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Art. 6. Competenze dei consigli di amministrazione 1. Il consiglio nazionale di amministrazione provvede alla tenuta dell'albo, alla gestione dei segretari comunali e provinciali e all'amministrazione dell'Agenzia. In particolare: a) cura la tenuta dell'albo, le iscrizioni, le sospensioni, le cancellazioni; b) dispone l'assegnazione dei segretari comunali alle sezioni regionali dell'albo, sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento; c) definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo e dei segretari, nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge o dal presente regolamento; d) definisce i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dei curricula degli iscritti all'albo; e) delibera i bandi dei concorsi per l'iscrizione all'albo e definisce le modalità della partecipazione ai corsi per l'accesso e la progressione in carriera, l'aggiornamento e la specializzazione; f) dispone l'utilizzazione dei segretari comunali e provinciali non chiamati a ricoprire sedi di segreteria nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 17, comma 78, lettera e), della legge e secondo le disposizioni di cui al presente regolamento; g) nomina il collegio arbitrale di disciplina di cui all'articolo 17, comma 3, e provvede all'irrogazione delle sanzioni disciplinari a conclusione dei relativi procedimenti, salvo che tale competenza non sia attribuita ai consigli di amministrazione delle sezioni regionali; h) disciplina l'organizzazione degli uffici e del personale dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica stabilita dal presente regolamento, prevedendo un apposito ufficio per l'istruttoria dei procedimenti disciplinari di cui all'articolo 17, comma 1; i) definisce le modalità procedurali e organizzative per il proprio funzionamento e per quello dei consigli di amministrazione delle sezioni regionali ed adotta gli atti concernenti il patrimonio e le attività contrattuali dell'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni fissate dal presente regolamento; l) approva il bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica triennale, il rendiconto del cassiere e il rendiconto generale della gestione dell'Agenzia; m) disciplina le modalità di elezione del presidente dei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali nonchè le modalità per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione e per la presentazione delle liste dei candidati. 2. La disciplina delle materie indicate al comma 1 viene emanata dal consiglio nazionale di amministrazione nel rispetto delle modalità di relazioni sindacali previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro. 3. Compete al consiglio di amministrazione delle sezioni regionali l'adozione dei provvedimenti e degli atti relativi alla gestione dei segretari comunali iscritti alla sezione regionale dell'albo sulla base dei criteri generali fissati dal consiglio nazionale di amministrazione. Art. 7. Organizzazione e personale dell'Agenzia 1. La dotazione organica dell'Agenzia è fissata nel limite massimo di sessanta unità. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione, può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 72, della legge, per le proprie esigenze di funzionamento, a rotazione, dei segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità. L'utilizzazione di detto personale avviene nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia. 2. Al fine di consentire l'immediato avvio dell'attività dell'Agenzia e in attesa del reclutamento del personale di cui ai commi successivi, il Ministro dell'interno, sulla base delle richieste anche nominative formulate dal presidente dell'Agenzia, previa determinazione di appositi criteri, acquisita la disponibilità degli interessati, individua con propri provvedimenti il personale dell'Amministrazione civile dell'interno di cui l'Agenzia può avvalersi in posizione di fuori ruolo. L'utilizzazione di detto personale in posizione di fuori ruolo non può superare il periodo massimo di sei mesi. 3. Il reclutamento del personale necessario per il funzionamento dell'Agenzia avviene mediante apposite procedure di mobilità nei confronti del personale delle pubbliche amministrazioni che abbia presentato la relativa richiesta e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Detta procedura si applica in via prioritaria nei confronti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno e con esclusione del personale dei segretari comunali e provinciali. L'utilizzazione delle procedure di mobilità comporta la contestuale soppressione, nelle amministrazioni di provenienza, dei posti corrispondenti a quelli dei dipendenti trasferiti all'Agenzia. Per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno si provvederà alla soppressione dei posti corrispondenti a quelli dei dipendenti trasferiti all'Agenzia in sede di emanazione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino all'emanazione di tali decreti i posti corrispondenti al personale trasferito sono indisponibili. 4. Il personale da reclutare mediante le procedure di mobilità di cui al comma 3 è sottoposto ad accertamento e valutazione della professionalità richiesta, secondo i criteri e le modalità definiti dal consiglio nazionale di amministrazione. Fino all'individuazione dei comparti di contrattazione di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, al personale di cui al comma 3 continua ad applicarsi il trattamento delle amministrazioni di appartenenza. 5. L'Agenzia può utilizzare, nell'ambito della dotazione organica massima consentita, anche personale in posizione di comando o di fuori ruolo ai sensi dell'articolo 17, comma 78, lettera b), della legge. A tal fine il presidente dell'Agenzia presenta alle amministrazioni prescelte apposita richiesta. Nelle more del formale perfezionamento del provvedimento di comando o di collocamento fuori ruolo, il personale richiesto dall'Agenzia è utilizzato presso di essa dalla data indicata dalla richiesta, purchè vi sia l'assenso degli interessati e non si opponga l'amministrazione o l'ente di appartenenza. 6. Con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione sono conferiti gli incarichi di direttore generale e vice direttore generale dell'Agenzia, che hanno la stessa durata del consiglio, a persone estranee al consiglio di amministrazione, di comprovata esperienza e professionalità nel settore delle autonomie locali, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio. Detti incarichi sono rinnovabili per una sola volta. 7. Il direttore generale cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Adotta in particolare gli atti relativi alla gestione delle risorse umane, materiali e finanziarie dell'Agenzia non attribuiti al consiglio di amministrazione, compresa la gestione del fondo finanziario di mobilità. Il direttore generale è il responsabile del trattamento dei dati relativi agli iscritti all'albo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ivi compresa la tenuta e l'aggiornamento dei relativi "curricula". è inoltre responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatta salva la facoltà di assegnare ad altro funzionario la responsabilità di singoli procedimenti. 8. Il trattamento economico del direttore generale e del vice direttore è stabilito dal consiglio nazionale di amministrazione nei limiti di quello attribuibile ai dirigenti delle strutture organizzative di massima dimensione dei comuni di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 9. L'Agenzia organizza il proprio autonomo funzionamento entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Art. 8. Misure per la pari opportunità 1. Il consiglio nazionale di amministrazione istituisce il comitato permanente delle pari opportunità. Il comitato ha sede presso l'Agenzia. Il comitato è composto da due sindaci nominati dall'A.N.C.I. e da un presidente di provincia nominato dall'U.P.I., da tre segretari comunali e provinciali designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale in relazione al grado di rappresentatività secondo i dati forniti dal Dipartimento della funzione pubblica e relativi al 31 dicembre dell'anno antecedente alla nomina nonchè da due esperti designati dalla conferenza Statocittà e autonomie locali. Tutti i componenti del comitato devono essere donne. 2. Al comitato spettano: a) il parere preventivo in ordine a tutti i provvedimenti per la disciplina generale degli istituti di competenza del consiglio nazionale di amministrazione; b) i poteri di iniziativa e di proposta per l'adozione di provvedimenti su materie demandate al consiglio nazionale di amministrazione, su cui lo stesso è tenuto a pronunciarsi; c) la vigilanza in ordine all'effettività dei principi di pari opportunità nella gestione dell'albo e nell'esercizio delle funzioni; d) l'esame di casi anche individuali in cui possano configurarsi violazioni ai principi di pari opportunità e la conseguente proposta di interventi o iniziative agli organi competenti dell'Agenzia; e) la promozione di studi, iniziative, ricerche e di attività formative e di aggiornamento, al fine di diffondere e valorizzare una cultura delle problematiche connesse con la differenza di genere, e in particolare quelle del lavoro femminile nel settore pubblico. 3. Nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, si deve garantire una adeguata presenza femminile. 4. In caso di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge n. 1204/1971, ovvero di astensione obbligatoria o facoltativa per adozione o affidamento di cui all'art. 6 della legge n. 903/1977, il cui periodo non va computato ai fini del raggiungimento del termine massimo previsto per il collocamento in disponibilità, il segretario comunale e provinciale mantiene la titolarità della sede con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. In tale ipotesi rimangono a carico dell'Agenzia gli oneri per la supplenza con l'imputazione sul fondo di mobilità di cui all'articolo 17, comma 80, della legge. Capo II Articolazione dell'albo, convenzioni di segreteria e passaggio tra le fasce professionali Art. 9. Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e sezioni regionali 1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali istituito dall'articolo 17, comma 75, della legge, è gestito dall'Agenzia di cui all'articolo 1. 2. L'albo è articolato in sezioni regionali - fatta eccezione per la regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 17, comma 84, della legge - nelle quali sono iscritti in appositi elenchi, distinti per fasce professionali, secondo quanto previsto dal presente regolamento, i segretari comunali e provinciali iscritti nell'albo provvisorio approvato con decreto del Ministro dell'interno del 14 giugno 1997 ed i funzionari in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale conseguita ai sensi dell'articolo 17, comma 77, della legge, a seguito dell'assegnazione alle sezioni regionali. 3. Ai fini della determinazione del numero complessivo degli iscritti all'albo, i comuni comunicano al consiglio di amministrazione della sezione regionale e quest'ultimo al consiglio nazionale di amministrazione, l'avvenuta conclusione di convenzioni per l'ufficio di segretario comunale, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 10 del presente regolamento. 4. Per garantire una adeguata opportunità di scelta nella nomina del segretario da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia, il consiglio nazionale di amministrazione determina nella prima seduta e, successivamente, con cadenza biennale, la percentuale di maggiorazione di cui all'articolo 17, comma 77, della legge. Art. 10. Convenzioni di segreteria 1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria. 2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia. 3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi. Art. 11. Articolazione dell'albo in fasce professionali 1. Il segretario comunale iscritto all'albo nazionale nelle fasce professionali per la nomina a sedi fino a 65.000 abitanti è assegnato alla sezione dell'albo della regione in cui presta servizio o, in mancanza, a quella in cui ha la residenza. Il segretario comunale può inoltre richiedere l'iscrizione a non più di altre tre sezioni regionali. In tal caso il segretario viene iscritto in un elenco aggiuntivo, articolato per fasce professionali, delle sezioni regionali alle quali abbia chiesto l'iscrizione aggiuntiva. Nel caso che le richieste di iscrizione eccedano la disponibilità dell'albo regionale, si tiene conto dell'anzianità di servizio, nonchè delle situazioni personali e familiari, anche ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104. 2. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le modalità procedurali attinenti all'iscrizione, anche negli elenchi aggiuntivi, ed alle conseguenti annotazioni negli albi regionali dei segretari nominati. 3. I provvedimenti di iscrizione alle sezioni regionali ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati prima di procedere all'assegnazione dei nuovi iscritti. I nuovi iscritti sono inseriti nella sezione regionale in un contingente determinato dal consiglio nazionale di amministrazione tale da coprire, a regime, la metà delle assegnazioni complessive. 4. Il sindaco di un comune con popolazione inferiore a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia, esercita il potere di nomina attingendo prioritariamente dalla sezione regionale dell'albo, ivi compreso l'elenco aggiuntivo, corrispondente alla regione nella quale è ubicato il comune. Qualora il sindaco non individui un segretario nella predetta sezione regionale dell'albo, può nominare un segretario iscritto ad altra sezione regionale dell'albo. Il segretario prescelto viene iscritto nella sezione regionale in cui il comune è ubicato semprechè non si superi il limite del contingente preventivamente stabilito. 5. I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti e dei comuni capoluogo di provincia, nonchè i presidenti delle province, esercitano il potere di nomina fra i segretari iscritti nelle fasce professionali di cui al comma 1 dell'articolo 12, lettere d) ed e), il cui elenco è tenuto dal consiglio nazionale di amministrazione. 6. Il segretario che ha conseguito l'idoneità alla fascia professionale superiore è iscritto alla fascia professionale superiore e conserva altresì, fino alla prima nomina in un comune di tale fascia, l'iscrizione alla fascia inferiore e la conseguente possibilità di essere nominato nei comuni di tale fascia. 7. Il segretario iscritto in una fascia professionale, qualora sia collocato in disponibilità, può essere nominato, su sua richiesta, in un comune della fascia immediatamente inferiore, conservando l'iscrizione alla fascia superiore. 8. Il contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il rapporto di lavoro dell'autonoma tipologia professionale dei segretari comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 74, della legge, sulla base delle direttive impartite dal Governo all'A.R.A.N. e nei limiti delle compatibilità economiche predeterminate, può stabilire il numero delle fasce professionali e la loro eventuale articolazione interna, i requisiti per l'appartenenza a ciascuna fascia ed il relativo trattamento giuridico ed economico. 9. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto e che ne abbiano fatto richiesta, il consiglio nazionale di amministrazione consente, ove ne ravvisi giustificata motivazione, la nomina di un segretario della fascia superiore a quella demografica di appartenenza dell'ente. In tale ipotesi la differenza retributiva resta a carico del fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della legge. 10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, gli enti già riclassificati in base al previgente ordinamento mantengono la potestà di nomina tra i segretari iscritti alla fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza, salvo diversa determinazione da adottarsi con deliberazione motivata della giunta. I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e i presidenti di provincia scelgono tra tutti i segretari di classe 1 / A e classe 1 / B di cui all'articolo 12, comma 1. Art. 12. Prima iscrizione nelle fasce professionali e disciplina transitoria 1. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e ferma restando la classificazione dei comuni e delle province ai fini dell'assegnazione del segretario prevista dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i segretari comunali e provinciali sono iscritti nelle seguenti fasce professionali con le modalità di seguito indicate: a) i segretari comunali con meno di due anni di servizio, nella prima fascia professionale; b) i segretari comunali ed i segretari capi con due anni e meno di nove anni e sei mesi di servizio, nella seconda fascia professionale; c) i segretari capi con nove anni e sei mesi di servizio ed i segretari generali di seconda classe con meno di tre anni di anzianità di servizio nella qualifica, nella terza fascia professionale; d) i segretari generali di seconda classe con tre anni di servizio nella qualifica ed i segretari generali di classe 1 / B con meno di tre anni di anzianità nella qualifica, nella quarta fascia professionale; e) i segretari generali di classe 1 / B con tre anni di servizio nella qualifica ed i segretari generali di classe 1 / A nella quinta fascia professionale. 2. Fino alla prima nomina in un comune di classe superiore i segretari conservano anche l'iscrizione nella fascia professionale immediatamente inferiore e la possibilità di essere nominati in un comune di tale fascia. Il trattamento giuridico ed economico resta, in ogni caso, quello determinato dalla fascia del comune o della provincia in cui viene prestato servizio nel relativo periodo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11. 3. Il contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 1 può prevedere la riduzione delle fasce professionali a non più di tre. 4. Il presidente della provincia nomina il segretario nell'ambito della medesima fascia professionale prevista per i comuni capoluogo. 5. Dopo aver determinato il numero complessivo dei funzionari iscrivibili all'albo, e tenendo conto anche dei segretari che abbiano chiesto l'iscrizione alla sezione speciale dell'albo ai sensi dell'art. 18, il consiglio nazionale di amministrazione dispone l'iscrizione nell'albo, nella prima fascia professionale, degli idonei dei concorsi, rispettivamente, a quattro posti e a due posti di segretario comunale in esperimento nella regione autonoma Valle d'Aosta e a centosessantatre posti e a duecentonovantasette posti di segretario comunale in esperimento a livello nazionale, indetti negli anni 1995 e 1996, seguendo l'ordine delle relative graduatorie fino a concorrenza del suddetto numero complessivo. 6. In sede di prima applicazione e sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento, i vice segretari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 83, della legge possono, con domanda presentata al consiglio nazionale di ammmistrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, chiedere l'ammissione all'albo nella prima fascia professionale. L'iscrizione viene operata nei limiti del numero programmato di iscrizione all'albo. Tali disposizioni si applicano anche agli incaricati delle funzioni di segretario comunale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge. 7. Nel concorso tra la procedura di iscrizione ai sensi del comma 5 e la procedura di iscrizione ai sensi del comma 6, primo periodo, l'iscrizione all'albo avviene attingendo alternativamente all'una e all'altra categoria, in modo da assicurare parità di condizioni nell'accesso all'albo. A tal fine le disposizioni di cui al comma 5 si applicano una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande ai sensi del comma 6. 8. Il consiglio nazionale di amministrazione, in base a criteri e modalità appositamente predeterminati, dispone, acquisito il parere favorevole del sindaco e del presidente della provincia, per i segretari e i vice segretari in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'art. 13, comma 1, e già iscritti all'albo il passaggio alla fascia professionale corrispondente a quella dell'ente presso cui hanno svolto entro la data del 18 maggio 1997 le funzioni di segretario in qualità di reggente o di supplente e abbiano esercitato presso lo stesso ente le medesime funzioni per almeno sei mesi continuativi alla data del 18 maggio 1997 negli ultimi tre anni. A tal fine i segretari devono inoltrare richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e i vice segretari entro sessanta giorni dalla data della loro iscrizione all'albo. I segretari e i vice segretari di cui sopra, che svolgono alla data di entrata in vigore del presente regolamento le funzioni di segretario in qualità di reggente o di supplente, possono, con il consenso del sindaco o del presidente della provincia, conservare le funzioni fino all'assunzione da parte del Consiglio nazionale di amministrazione delle determinazioni previste dal presente comma. Art. 13. Accesso in carriera 1. Sono iscritti all'albo nazionale, nella prima fascia professionale, i laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, in possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore di cui all'articolo 17, comma 77, della legge. 2. L'abilitazione di cui al comma 1 è rilasciata al termine del corsoconcorso di formazione della durata di diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più comuni. 3. Al corso si accede mediante concorso pubblico per esami bandito per un numero di posti preventivamente determinato dal consiglio nazionale di amministrazione, in relazione alle esigenze di immissione nell'albo stabilite dall'articolo 17, comma 77, della legge. 4. Gli esami di concorso sono preceduti da una selezione basata sulla soluzione in tempo predeterminato di una serie di quesiti a risposta sintetica, la cui valutazione può essere effettuata anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati. Le procedure di concorso sono espletate da apposite commissioni. 5. Gli esami del concorso consistono in tre prove scritte ed una orale. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie oggetto delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti: diritto costituzionale e/o diritto amministrativo, legislazione amministrativa, statale e/o regionale, ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e/o diritto tributario e/o scienza delle finanze e diritto finanziario, ragioneria applicata agli enti locali, politica di bilancio e gestione delle risorse, tecnica normativa e tecniche di direzione. Determina inoltre il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove. 6. Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di una percentuale del 30%. Durante il corso sono previste, con cadenza semestrale, verifiche volte ad accertare l'apprendimento, con criteri stabiliti dagli organi della Scuola di cui all'art. 17, comma 77, della legge. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti ai corsi, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. L'inclusione nella graduatoria dà diritto all'iscrizione all'albo nazionale nella fascia iniziale. 7. Il consiglio nazionale di amministrazione disciplina, inoltre, i casi di esclusione dal corso per mancato superamento della verifica semestrale di apprendimento prevista dal comma 6. 8. Ai partecipanti al corso è corrisposta una borsa di studio non superiore al cinquanta per cento del trattamento economico corrispondente alla prima fascia professionale in relazione alle disponibilità del fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della legge. 9. Il consiglio nazionale di amministrazione assegna alle sezioni regionali, secondo l'ordine della graduatoria approvata e sulla base delle preferenze espresse dagli interessati, coloro che hanno conseguito l'abilitazione, tenendo conto delle esigenze di personale delle singole sezioni regionali. 10. La mancata accettazione della prima nomina comporta automaticamente la cancellazione dall'albo e la restituzione di una percentuale della borsa di studio percepita, fissata dal consiglio nazionale di amministrazione secondo le modalità dallo stesso stabilite. Art. 14. Idoneità a segretario generale 1. Fino all'introduzione di una diversa disciplina recata dal contratto collettivo nazionale di lavoro, l'idoneità a segretario generale, per la nomina a sedi di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si consegue mediante superamento delle prove selettive previste dal piano di studi di apposito corso di specializzazione presso la Scuola superiore di cui all'articolo 17, comma 77, della legge. Il numero degli idonei non può superare il settanta per cento dei partecipanti al corso di specializzazione. Colui che non consegue l'idoneità non può partecipare al corso per l'anno successivo. 2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si consegue l'idoneità a segretario generale di classe prima per sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di province. 3. Il conseguimento dell'idoneità comporta l'iscrizione nelle rispettive fasce professionali dell'albo. 4. I corsi di specializzazione possono essere svolti a livello regionale o interregionale e sono disciplinati con provvedimento del consiglio nazionale di amministrazione. 5. Al corso di specializzazione, di cui al comma 1, sono ammessi i segretari comunali in servizio da almeno quattro anni. Al corso di specializzazione per il consegulmento dell'idoneità di cui al comma 2, sono ammessi i segretari in servizio decorsi tre anni dalla data della nomina a segretario generale. 6. Il consiglio nazionale di amministrazione, al fine di favorire un funzionale ed equilibrato assetto dell'albo e delle fasce professionali, determina, con cadenza annuale, il numero complessivo dei segretari da ammettere ai corsi, disciplinando i criteri per l'ammissione ai corsi di cui al comma 4, ove il numero degli aventi diritto sia superiore a quello determinato dal consiglio nazionale di amministrazione. Capo III Rapporto di lavoro Art. 15. Nomina e revoca 1. Spettano al sindaco e al presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto. 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 70, della legge, il sindaco e il presidente della provincia, previa comunicazione al segretario titolare, esercitano il potere di nomina del segretario non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data del loro insediamento. In caso di mancato esercizio del potere di nomina da parte del sindaco e del presidente della provincia, il segretario in servizio presso la sede si intende confermato. 3. In caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione per l'ufficio di segretario comunale, le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto, ai sensi dell'articolo 17, comma 69, della legge; in mancanza di tale previsione, dal reggente inviato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 19, comma 2. La procedura di nomina del segretario titolare è avviata entro sessanta giorni dalla data della vacanza e deve concludersi entro centoventi giorni dalla stessa data. 4. L'avvio della procedura di nomina è pubblicizzato nelle forme stabilite dal consiglio nazionale di amministrazione. L'Agenzia fornisce, a richiesta, i curricula relativi alle caratteristiche professionali dei segretari. La nomina del segretario ha effetto dall'accettazione. 5. Il segretario può essere revocato ai sensi dell'articolo 17, comma 71, della legge. Il provvedimento motivato di revoca è adottato dal sindaco o dal presidente della provincia su deliberazione della giunta, previo contraddittorio con l'interessato. A tal fine, sono preventivamente contestate per iscritto le gravi violazioni ai doveri di ufficio, sono valutate le giustificazioni rese per iscritto, ed è sentito personalmente il segretario, qualora lo richieda, in sede di seduta della giunta comunale e provinciale. 6. In sede di prima attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, in applicazione dei commi 81, terzo periodo e 82, primo e secondo periodo, dell'articolo 17 della legge, i sindaci e i presidenti di provincia in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento. A tal fine il sindaco o il presidente della provincia individua il nominativo del segretario prescelto, a norma delle disposizioni contenute nell'articolo 11, e ne chiede l'assegnazione al competente consiglio di amministrazione dell'Agenzia, il quale provvede entro sessanta giorni dalla richiesta. 7. Il consiglio di amministrazione competente provvede a collocare il segretario, di cui è stata chiesta la sostituzione, presso altro comune o provincia, previa richiesta di un sindaco o di un presidente di provincia; in mancanza, ad utilizzarlo per le esigenze di funzionamento dell'Agenzia ovvero per incarichi presso altre amministrazioni che lo richiedano, ai sensi dell'articolo 17, comma 72, della legge e dell'articolo 7 del presente regolamento. Qualora non sia possibile l'utilizzazione dei segretari sostituiti con tali procedure, gli stessi potranno essere trasferiti a richiesta presso altre pubbliche amministrazioni, secondo un'apposita procedura che sarà disciplinata con decreto del Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tenendo conto delle qualifiche possedute al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e dell'ultima sede in cui è stato prestato servizio. In attesa del trasferimento, i segretari sostituiti sono collocati in disponibilità presso l'Agenzia. Art. 16. Incompatibilità ed incarichi 1. Ai segretari comunali e provinciali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. L'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio delle attività è rilasciata dal sindaco ovvero dal presidente della provincia in cui il segretario presta servizio. 3. I segretari comunali e provinciali, in attività di servizio come titolari, reggenti o sup | |
Rispondi |
Da: Nuvolari 3 | 21/12/2010 14:30:34 |
da : nuvolari 3 21/12/2010 10.29.34. "weilà suconi di ciolloni, ho già ricevuto mail di alcuni dei culattoni che sono tra di voi, forse animati dai racconti rubati alle vostre mamme sulle mie prestazioni sessuali"... da : nuvolari 3 21/12/2010 9.37.46. "Mettitela nel culo la mail.... idiota e coglione" BRAVISSIMO, GRANDE!!!! Bello, bravo ed intelligente!!!!!!!!! Bravo segretario | |
Rispondi |
Da: oresteus | 21/12/2010 16:58:05 |
Tra poco dovrete cominciare a lavorare. Allora e solo allora si saprà quanti saranno i fortunati ( non tanti) e smetterete di scrivere su questo forum. | |
Rispondi |
Da: bastaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 21/12/2010 17:33:07 |
bravoooooooooooooooooooo | |
Rispondi |
Da: raccomandato | 21/12/2010 18:23:22 |
pensate che sul forum del COAV c'è qualcuno che sostiene che questo concorso si vince senza raccomandazioni. Che ridere! | |
Rispondi |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, ..., 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554 - Successiva >>