>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Segretario Comunale, COA III, 390 posti
46593 messaggi, letto 1394180 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, ..., 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554 - Successiva >>

Da: Nuvolari 321/12/2010 08:27:14
ecco l'email nuvolari4@libero.it, ed ora please mandamela
Rispondi

Da: x Nuvolari 321/12/2010 08:51:43
Mi spiace, non mando una e mail ad un porco come te ah aha aaha aah aah vattela a prendere da solo aha aaha aha
Rispondi

Da: AhaAhhaa21/12/2010 09:29:54
In che categoria di sfigati sono andato a finire...
Rispondi

Da: X X Nuvolari 321/12/2010 09:37:41
Mettitela nel culo la mail.... idiota e coglione
Rispondi

Da: X X Nuvolari 321/12/2010 09:37:46
Mettitela nel culo la mail.... idiota e coglione
Rispondi

Da: Famme21/12/2010 09:38:11
naaaa pompaaaaa
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Finalmente21/12/2010 09:39:06
news COA3 sul sito
Rispondi

Da: Finalmente21/12/2010 09:39:36
tua sorella gode
Rispondi

Da: X Nuvolari 321/12/2010 09:41:14
AHA AAHA AHAA AHAA AHA AAHA AAHA ti prego, please, mandamela la e mail......sei diventato un gattino tenero tenero....ah porcoooooooo.....ah gran porcoooooooooo....aha aha aaha ah per favore, mandamela................ammazzatiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Rispondi

Da: X Nuvolari 321/12/2010 10:11:55
che figura di merda.....io non metterei più piede sul forum!
Rispondi

Da: X Nuvolari 321/12/2010 10:13:16
p.s. sempre che si abbia un minimo di dignità, naturalmente!
Rispondi

Da: Nuvolari 321/12/2010 10:29:34
weilà suconi di ciolloni, ho già ricevuto mail di alcuni dei culattoni che sono tra di voi, forse animati dai racconti rubati alle vostre mamme sulle mie prestazioni sessuali...

siete dei poveri depressi e codardi
mi vien da ridere
Rispondi

Da: per Nuvolari 321/12/2010 10:31:59
mi fai pena!!!!!!! sei un poveretto!!!!!!
Rispondi

Da: per Nuvolari 321/12/2010 10:32:03
mi fai pena!!!!!!! sei un poveretto!!!!!!
Rispondi

Da: X Nuvolari 321/12/2010 10:34:47
attento, adesso abbiamo la tua e mail, rintracciarti è uno scherzo!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: Nuvolari 421/12/2010 10:47:09
ciollone numero uno, non sono mica come te...non mi sono mai nascosto...

Scrivimi pure...pensi che al mondo siamo tutti codardi come te.

Non scherzare con il fuoco perché dopo brucia.
Rispondi

Da: mm21/12/2010 10:48:56
.....la graduatoria doveve essere ribaltata....
Rispondi

Da: x nuvolari21/12/2010 11:11:02
immagino...sarai un cagasotto...si è capito dal post precedente, quando facevi le fusa per avere la e mail....please, mandamela....ucciditi col gas nervino, bestia e puppo!
Rispondi

Da: Nuvolari 421/12/2010 11:21:47
Da: x nuvolari    21/12/2010 11.11.02
immagino...sarai un cagasotto...si è capito dal post precedente, quando facevi le fusa per avere la e mail....please, mandamela....ucciditi col gas nervino, bestia e puppo!

Bravo!
Rispondi

Da: x nuvolari 421/12/2010 11:49:16
da : nuvolari 3   21/12/2010 10.29.34.
"weilà suconi di ciolloni, ho già ricevuto mail di alcuni dei culattoni che sono tra di voi, forse animati dai racconti rubati alle vostre mamme sulle mie prestazioni sessuali"...

da : nuvolari 3  21/12/2010  9.37.46.

"Mettitela nel culo la mail.... idiota e coglione"

BRAVISSIMO, GRANDE!!!!


Rispondi

Da: purtroppo21/12/2010 12:10:05
Dobbiamo ancora attendere ..........
Rispondi

Da: una domanda21/12/2010 13:00:11
solo i primi 300 ottengono l'abilitazione vero?
Rispondi

Da: una domanda21/12/2010 13:00:16
solo i primi 300 ottengono l'abilitazione vero?
Rispondi

Da: bastaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa21/12/2010 13:08:49
bastaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. bastaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Rispondi

Da: X una domanda21/12/2010 13:10:39
Affermativo!
Rispondi

Da: bastaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa21/12/2010 13:10:59
GAZZETTA UFFICIALE N. 3 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 05 01 1998
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 dicembre 1997, n. 465.
Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei
segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78,
della legge 15 maggio 1997, n. 127.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visti l'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed il
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 settembre
1997 e del 3 novembre 1997;
Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, nonchè l'Associazione nazionale comuni italiani
(A.N.C.I.) e l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 novembre 1997;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Capo I
Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia
Art. 1.
Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali
1. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali, di seguito denominata Agenzia, istituita
dall'articolo 17, comma 76, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di
seguito denominata legge, ha personalità giuridica di diritto
pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, gestionale e
contabile.
2. L'Agenzia, fino all'attuazione dei decreti legislativi in
materia di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri in
attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, è sottoposta alla
vigilanza del Ministero dell'interno.
3. L'Agenzia ha sede centrale in Roma.
Art. 2.
Sezioni regionali dell'Agenzia
1. L'Agenzia si articola in sezioni regionali ubicate nei comuni
capoluogo delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto
speciale, ad eccezione del Trentino-Alto Adige, fino a che queste
ultime non abbiano disciplinato la materia.
Art. 3.
Organi dell'Agenzia: composizione e durata
1. Organi dell'Agenzia e delle sezioni regionali sono:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il Presidente.
2. Il consiglio nazionale di amministrazione è composto da due
sindaci designati dall'A.N.C.I., da un presidente di provincia
designato dall'U.P.I., da tre segretari comunali e provinciali eletti
tra gli iscritti all'albo e da due esperti designati dalla conferenza
Statocittà e autonomie locali, su proposta del Presidente della
conferenza, tra soggetti dotati di particolare professionalità in
materia di autonomie locali. Con la stessa composizione sono
costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.
3. I consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni
regionali restano in carica per la stessa durata prevista dalla legge
per il mandato elettivo degli organi degli enti locali. I componenti
dei consigli di amministrazione possono essere nominati o eletti per
non più di due mandati.
4. Il presidente e il vice presidente sono eletti tra i componenti
del consiglio di amministrazione. Le modalità di elezione e la
disciplina delle riunioni dei consigli di amministrazione sono
stabilite con atti di organizzazione adottati dal consiglio nazionale
di amministrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere i) ed
l).
Art. 4.
Nomina e modalità per la designazione dei componenti il consiglio
nazionale di amministrazione e i consigli di amministrazione
delle sezioni regionali. Decorrenza e norme transitorie.
1. I consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni
regionali dell'Agenzia sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla data di elezione
dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali. I consigli
uscenti restano in carica fino alla data di insediamento dei nuovi
consigli.
2. I sindaci ed i presidenti di provincia componenti i consigli di
amministrazione nazionale e delle sezioni regionali sono
rispettivamente designati dall'A.N.C.I. e dall'U.P.I., entro i dieci
giorni anteriori alla scadenza del mandato.
3. Entro lo stesso termine la conferenza Statocittà e autonomie
locali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i
nominativi degli esperti ai fini della nomina nei consigli di
amministrazione nazionale e delle sezioni regionali.
4. I rappresentanti dei segretari comunali e provinciali sono
eletti secondo le disposizioni dell'articolo 5.
5. Ai fini della prima costituzione dei consigli di amministrazione
nazionale e delle sezioni regionali, la conferenza Statocittà e
autonomie locali, nonchè l'A.N.C.I. e l'U.P.I. provvedono alle
designazioni di rispettiva competenza entro i dieci giorni precedenti
la data fissata per l'elezione dei segretari comunali e provinciali
componenti dei predetti consigli.
Art. 5.
Elezione dei rappresentanti dei segretari
comunali e provinciali nei consigli di amministrazione
1. Con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione
sono disciplinate le modalità per lo svolgimento delle elezioni dei
rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di
amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, con l'osservanza
dei seguenti criteri:
a) sono elettori, per il consiglio nazionale, tutti i segretari
iscritti all'albo, in servizio alla data delle elezioni; per i
consigli delle sezioni regionali, tutti i segretari iscritti nelle
rispettive sezioni regionali dell'albo, in servizio alla data delle
elezioni;
b) adozione, per lo svolgimento delle elezioni, del sistema
proporzionale a scrutinio di lista;
c) facoltà di presentazione delle liste dei candidati per il
consiglio nazionale di amministrazione da parte dalle organizzazioni
sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro
applicabili ai segretari comunali e provinciali ovvero da
organizzazioni sindacali o associazioni di categoria, previa
sottoscrizione delle liste da parte di almeno il 5% degli iscritti
all'albo, in almeno cinque regioni, con un minimo di trenta iscritti
per regione;
d) facoltà di presentazione delle liste dei candidati per il
consiglio di amministrazione delle sezioni regionali da parte delle
organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali di
lavoro dei segretari comunali e provinciali ovvero da organizzazioni
sindacali o associazioni di categoria, previa sottoscrizione delle
liste da parte di almeno il 5% degli iscritti alla sezione regionale
dell'albo, con un nimo di cinquanta iscritti, in almeno il 50% delle
province, e con un minimo di sei iscritti per provincia.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sentite le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabilite le
modalità per lo svolgimento della prima elezione dei rappresentanti
dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione
nazionale e delle sezioni regionali, nel rispetto dei criteri
stabiliti dal comma 1.
3. Con il decreto di cui al comma 2 viene fissata la data della
prima elezione, da tenersi entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto stesso.
Art. 6.
Competenze dei consigli di amministrazione
1. Il consiglio nazionale di amministrazione provvede alla tenuta
dell'albo, alla gestione dei segretari comunali e provinciali e
all'amministrazione dell'Agenzia. In particolare:
a) cura la tenuta dell'albo, le iscrizioni, le sospensioni, le
cancellazioni;
b) dispone l'assegnazione dei segretari comunali alle sezioni
regionali dell'albo, sulla base dei criteri stabiliti dal presente
regolamento;
c) definisce le modalità procedurali e organizzative per la
gestione dell'albo e dei segretari, nel rispetto di quanto
disciplinato dalla legge o dal presente regolamento;
d) definisce i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dei
curricula degli iscritti all'albo;
e) delibera i bandi dei concorsi per l'iscrizione all'albo e
definisce le modalità della partecipazione ai corsi per l'accesso e
la progressione in carriera, l'aggiornamento e la specializzazione;
f) dispone l'utilizzazione dei segretari comunali e provinciali non
chiamati a ricoprire sedi di segreteria nel rispetto dei principi e
criteri direttivi stabiliti dall'articolo 17, comma 78, lettera e),
della legge e secondo le disposizioni di cui al presente regolamento;
g) nomina il collegio arbitrale di disciplina di cui all'articolo
17, comma 3, e provvede all'irrogazione delle sanzioni disciplinari a
conclusione dei relativi procedimenti, salvo che tale competenza non
sia attribuita ai consigli di amministrazione delle sezioni
regionali;
h) disciplina l'organizzazione degli uffici e del personale
dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica stabilita dal
presente regolamento, prevedendo un apposito ufficio per
l'istruttoria dei procedimenti disciplinari di cui all'articolo 17,
comma 1;
i) definisce le modalità procedurali e organizzative per il
proprio funzionamento e per quello dei consigli di amministrazione
delle sezioni regionali ed adotta gli atti concernenti il patrimonio
e le attività contrattuali dell'Agenzia, nel rispetto delle
disposizioni fissate dal presente regolamento;
l) approva il bilancio di previsione, la relazione previsionale e
programmatica triennale, il rendiconto del cassiere e il rendiconto
generale della gestione dell'Agenzia;
m) disciplina le modalità di elezione del presidente dei consigli
di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali nonchè le
modalità per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei
segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione e
per la presentazione delle liste dei candidati.
2. La disciplina delle materie indicate al comma 1 viene emanata
dal consiglio nazionale di amministrazione nel rispetto delle
modalità di relazioni sindacali previste dai vigenti contratti
collettivi nazionali di lavoro.
3. Compete al consiglio di amministrazione delle sezioni regionali
l'adozione dei provvedimenti e degli atti relativi alla gestione dei
segretari comunali iscritti alla sezione regionale dell'albo sulla
base dei criteri generali fissati dal consiglio nazionale di
amministrazione.
Art. 7.
Organizzazione e personale dell'Agenzia
1. La dotazione organica dell'Agenzia è fissata nel limite massimo
di sessanta unità. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio
nazionale di amministrazione, può avvalersi, ai sensi dell'articolo
17, comma 72, della legge, per le proprie esigenze di funzionamento,
a rotazione, dei segretari comunali e provinciali collocati in
disponibilità. L'utilizzazione di detto personale avviene nei limiti
delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia.
2. Al fine di consentire l'immediato avvio dell'attività
dell'Agenzia e in attesa del reclutamento del personale di cui ai
commi successivi, il Ministro dell'interno, sulla base delle
richieste anche nominative formulate dal presidente dell'Agenzia,
previa determinazione di appositi criteri, acquisita la
disponibilità degli interessati, individua con propri provvedimenti
il personale dell'Amministrazione civile dell'interno di cui
l'Agenzia può avvalersi in posizione di fuori ruolo. L'utilizzazione
di detto personale in posizione di fuori ruolo non può superare il
periodo massimo di sei mesi.
3. Il reclutamento del personale necessario per il funzionamento
dell'Agenzia avviene mediante apposite procedure di mobilità nei
confronti del personale delle pubbliche amministrazioni che abbia
presentato la relativa richiesta e previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Detta procedura si applica in
via prioritaria nei confronti del personale dell'Amministrazione
civile dell'interno e con esclusione del personale dei segretari
comunali e provinciali. L'utilizzazione delle procedure di mobilità
comporta la contestuale soppressione, nelle amministrazioni di
provenienza, dei posti corrispondenti a quelli dei dipendenti
trasferiti all'Agenzia. Per il personale dell'Amministrazione civile
dell'interno si provvederà alla soppressione dei posti
corrispondenti a quelli dei dipendenti trasferiti all'Agenzia in sede
di emanazione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 3 della
legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino all'emanazione di tali decreti i
posti corrispondenti al personale trasferito sono indisponibili.
4. Il personale da reclutare mediante le procedure di mobilità di
cui al comma 3 è sottoposto ad accertamento e valutazione della
professionalità richiesta, secondo i criteri e le modalità definiti
dal consiglio nazionale di amministrazione. Fino all'individuazione
dei comparti di contrattazione di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, al personale di cui al comma 3 continua ad applicarsi
il trattamento delle amministrazioni di appartenenza.
5. L'Agenzia può utilizzare, nell'ambito della dotazione organica
massima consentita, anche personale in posizione di comando o di
fuori ruolo ai sensi dell'articolo 17, comma 78, lettera b), della
legge. A tal fine il presidente dell'Agenzia presenta alle
amministrazioni prescelte apposita richiesta. Nelle more del formale
perfezionamento del provvedimento di comando o di collocamento fuori
ruolo, il personale richiesto dall'Agenzia è utilizzato presso di
essa dalla data indicata dalla richiesta, purchè vi sia l'assenso
degli interessati e non si opponga l'amministrazione o l'ente di
appartenenza.
6. Con deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione
sono conferiti gli incarichi di direttore generale e vice direttore
generale dell'Agenzia, che hanno la stessa durata del consiglio, a
persone estranee al consiglio di amministrazione, di comprovata
esperienza e professionalità nel settore delle autonomie locali, in
possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche
o economia e commercio. Detti incarichi sono rinnovabili per una sola
volta.
7. Il direttore generale cura l'attuazione delle deliberazioni del
consiglio di amministrazione. Adotta in particolare gli atti relativi
alla gestione delle risorse umane, materiali e finanziarie
dell'Agenzia non attribuiti al consiglio di amministrazione, compresa
la gestione del fondo finanziario di mobilità. Il direttore generale
è il responsabile del trattamento dei dati relativi agli iscritti
all'albo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, ivi compresa la tenuta e l'aggiornamento dei relativi
"curricula". è inoltre responsabile del procedimento ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, fatta salva la facoltà di assegnare ad
altro funzionario la responsabilità di singoli procedimenti.
8. Il trattamento economico del direttore generale e del vice
direttore è stabilito dal consiglio nazionale di amministrazione nei
limiti di quello attribuibile ai dirigenti delle strutture
organizzative di massima dimensione dei comuni di cui all'articolo 17
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
9. L'Agenzia organizza il proprio autonomo funzionamento entro e
non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
Art. 8.
Misure per la pari opportunità
1. Il consiglio nazionale di amministrazione istituisce il comitato
permanente delle pari opportunità. Il comitato ha sede presso
l'Agenzia. Il comitato è composto da due sindaci nominati
dall'A.N.C.I. e da un presidente di provincia nominato dall'U.P.I.,
da tre segretari comunali e provinciali designati dalle
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale in relazione al grado di rappresentatività secondo
i dati forniti dal Dipartimento della funzione pubblica e relativi al
31 dicembre dell'anno antecedente alla nomina nonchè da due esperti
designati dalla conferenza Statocittà e autonomie locali. Tutti i
componenti del comitato devono essere donne.
2. Al comitato spettano:
a) il parere preventivo in ordine a tutti i provvedimenti per la
disciplina generale degli istituti di competenza del consiglio
nazionale di amministrazione;
b) i poteri di iniziativa e di proposta per l'adozione di
provvedimenti su materie demandate al consiglio nazionale di
amministrazione, su cui lo stesso è tenuto a pronunciarsi;
c) la vigilanza in ordine all'effettività dei principi di pari
opportunità nella gestione dell'albo e nell'esercizio delle
funzioni;
d) l'esame di casi anche individuali in cui possano configurarsi
violazioni ai principi di pari opportunità e la conseguente proposta
di interventi o iniziative agli organi competenti dell'Agenzia;
e) la promozione di studi, iniziative, ricerche e di attività
formative e di aggiornamento, al fine di diffondere e valorizzare una
cultura delle problematiche connesse con la differenza di genere, e
in particolare quelle del lavoro femminile nel settore pubblico.
3. Nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni
regionali, si deve garantire una adeguata presenza femminile.
4. In caso di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità
di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge n. 1204/1971, ovvero di
astensione obbligatoria o facoltativa per adozione o affidamento di
cui all'art. 6 della legge n. 903/1977, il cui periodo non va
computato ai fini del raggiungimento del termine massimo previsto per
il collocamento in disponibilità, il segretario comunale e
provinciale mantiene la titolarità della sede con oneri a carico
dell'ente presso cui presta servizio. In tale ipotesi rimangono a
carico dell'Agenzia gli oneri per la supplenza con l'imputazione sul
fondo di mobilità di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.
Capo II
Articolazione dell'albo, convenzioni
di segreteria e passaggio tra le fasce professionali
Art. 9.
Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali
e sezioni regionali
1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali istituito
dall'articolo 17, comma 75, della legge, è gestito dall'Agenzia di
cui all'articolo 1.
2. L'albo è articolato in sezioni regionali - fatta eccezione per
la regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 17, comma 84,
della legge - nelle quali sono iscritti in appositi elenchi, distinti
per fasce professionali, secondo quanto previsto dal presente
regolamento, i segretari comunali e provinciali iscritti nell'albo
provvisorio approvato con decreto del Ministro dell'interno del 14
giugno 1997 ed i funzionari in possesso dell'abilitazione
all'esercizio delle funzioni di segretario comunale conseguita ai
sensi dell'articolo 17, comma 77, della legge, a seguito
dell'assegnazione alle sezioni regionali.
3. Ai fini della determinazione del numero complessivo degli
iscritti all'albo, i comuni comunicano al consiglio di
amministrazione della sezione regionale e quest'ultimo al consiglio
nazionale di amministrazione, l'avvenuta conclusione di convenzioni
per l'ufficio di segretario comunale, ai sensi dell'articolo 24 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 10 del presente
regolamento.
4. Per garantire una adeguata opportunità di scelta nella nomina
del segretario da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia, il
consiglio nazionale di amministrazione determina nella prima seduta
e, successivamente, con cadenza biennale, la percentuale di
maggiorazione di cui all'articolo 17, comma 77, della legge.
Art. 10.
Convenzioni di segreteria
1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale
della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei
rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi
accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro
convenzioni per l'ufficio di segreteria.
2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del
servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca
del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari
per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la
possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci
obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla
competente sezione regionale dell'Agenzia.
3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate
spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese
di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei
comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative
funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma
74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in
base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità
organizzativa degli stessi.
Art. 11.
Articolazione dell'albo in fasce professionali
1. Il segretario comunale iscritto all'albo nazionale nelle fasce
professionali per la nomina a sedi fino a 65.000 abitanti è
assegnato alla sezione dell'albo della regione in cui presta servizio
o, in mancanza, a quella in cui ha la residenza. Il segretario
comunale può inoltre richiedere l'iscrizione a non più di altre tre
sezioni regionali. In tal caso il segretario viene iscritto in un
elenco aggiuntivo, articolato per fasce professionali, delle sezioni
regionali alle quali abbia chiesto l'iscrizione aggiuntiva. Nel caso
che le richieste di iscrizione eccedano la disponibilità dell'albo
regionale, si tiene conto dell'anzianità di servizio, nonchè delle
situazioni personali e familiari, anche ai sensi delle disposizioni
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le modalità
procedurali attinenti all'iscrizione, anche negli elenchi aggiuntivi,
ed alle conseguenti annotazioni negli albi regionali dei segretari
nominati.
3. I provvedimenti di iscrizione alle sezioni regionali ai sensi
dei commi 1 e 2 sono effettuati prima di procedere all'assegnazione
dei nuovi iscritti. I nuovi iscritti sono inseriti nella sezione
regionale in un contingente determinato dal consiglio nazionale di
amministrazione tale da coprire, a regime, la metà delle
assegnazioni complessive.
4. Il sindaco di un comune con popolazione inferiore a 65.000
abitanti, non capoluogo di provincia, esercita il potere di nomina
attingendo prioritariamente dalla sezione regionale dell'albo, ivi
compreso l'elenco aggiuntivo, corrispondente alla regione nella quale
è ubicato il comune. Qualora il sindaco non individui un segretario
nella predetta sezione regionale dell'albo, può nominare un
segretario iscritto ad altra sezione regionale dell'albo. Il
segretario prescelto viene iscritto nella sezione regionale in cui il
comune è ubicato semprechè non si superi il limite del contingente
preventivamente stabilito.
5. I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti
e dei comuni capoluogo di provincia, nonchè i presidenti delle
province, esercitano il potere di nomina fra i segretari iscritti
nelle fasce professionali di cui al comma 1 dell'articolo 12, lettere
d) ed e), il cui elenco è tenuto dal consiglio nazionale di
amministrazione.
6. Il segretario che ha conseguito l'idoneità alla fascia
professionale superiore è iscritto alla fascia professionale
superiore e conserva altresì, fino alla prima nomina in un comune di
tale fascia, l'iscrizione alla fascia inferiore e la conseguente
possibilità di essere nominato nei comuni di tale fascia.
7. Il segretario iscritto in una fascia professionale, qualora sia
collocato in disponibilità, può essere nominato, su sua richiesta,
in un comune della fascia immediatamente inferiore, conservando
l'iscrizione alla fascia superiore.
8. Il contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il
rapporto di lavoro dell'autonoma tipologia professionale dei
segretari comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 74,
della legge, sulla base delle direttive impartite dal Governo
all'A.R.A.N. e nei limiti delle compatibilità economiche
predeterminate, può stabilire il numero delle fasce professionali e
la loro eventuale articolazione interna, i requisiti per
l'appartenenza a ciascuna fascia ed il relativo trattamento giuridico
ed economico.
9. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto
e che ne abbiano fatto richiesta, il consiglio nazionale di
amministrazione consente, ove ne ravvisi giustificata motivazione, la
nomina di un segretario della fascia superiore a quella demografica
di appartenenza dell'ente. In tale ipotesi la differenza retributiva
resta a carico del fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della
legge.
10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, gli enti già
riclassificati in base al previgente ordinamento mantengono la
potestà di nomina tra i segretari iscritti alla fascia professionale
superiore a quella demografica di appartenenza, salvo diversa
determinazione da adottarsi con deliberazione motivata della giunta.
I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e i
presidenti di provincia scelgono tra tutti i segretari di classe 1 /
A e classe 1 / B di cui all'articolo 12, comma 1.
Art. 12.
Prima iscrizione nelle fasce professionali e disciplina transitoria
1. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto
collettivo nazionale di lavoro e ferma restando la classificazione
dei comuni e delle province ai fini dell'assegnazione del segretario
prevista dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i segretari comunali e provinciali
sono iscritti nelle seguenti fasce professionali con le modalità di
seguito indicate:
a) i segretari comunali con meno di due anni di servizio, nella
prima fascia professionale;
b) i segretari comunali ed i segretari capi con due anni e meno di
nove anni e sei mesi di servizio, nella seconda fascia professionale;
c) i segretari capi con nove anni e sei mesi di servizio ed i
segretari generali di seconda classe con meno di tre anni di
anzianità di servizio nella qualifica, nella terza fascia
professionale;
d) i segretari generali di seconda classe con tre anni di servizio
nella qualifica ed i segretari generali di classe 1 / B con meno di
tre anni di anzianità nella qualifica, nella quarta fascia
professionale;
e) i segretari generali di classe 1 / B con tre anni di servizio
nella qualifica ed i segretari generali di classe 1 / A nella quinta
fascia professionale.
2. Fino alla prima nomina in un comune di classe superiore i
segretari conservano anche l'iscrizione nella fascia professionale
immediatamente inferiore e la possibilità di essere nominati in un
comune di tale fascia. Il trattamento giuridico ed economico resta,
in ogni caso, quello determinato dalla fascia del comune o della
provincia in cui viene prestato servizio nel relativo periodo. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11.
3. Il contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 1
può prevedere la riduzione delle fasce professionali a non più di
tre.
4. Il presidente della provincia nomina il segretario nell'ambito
della medesima fascia professionale prevista per i comuni capoluogo.
5. Dopo aver determinato il numero complessivo dei funzionari
iscrivibili all'albo, e tenendo conto anche dei segretari che abbiano
chiesto l'iscrizione alla sezione speciale dell'albo ai sensi
dell'art. 18, il consiglio nazionale di amministrazione dispone
l'iscrizione nell'albo, nella prima fascia professionale, degli
idonei dei concorsi, rispettivamente, a quattro posti e a due posti
di segretario comunale in esperimento nella regione autonoma Valle
d'Aosta e a centosessantatre posti e a duecentonovantasette posti di
segretario comunale in esperimento a livello nazionale, indetti negli
anni 1995 e 1996, seguendo l'ordine delle relative graduatorie fino a
concorrenza del suddetto numero complessivo.
6. In sede di prima applicazione e sino all'espletamento dei corsi
di formazione e reclutamento, i vice segretari in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 17, comma 83, della legge possono, con
domanda presentata al consiglio nazionale di ammmistrazione, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, chiedere l'ammissione all'albo nella prima fascia
professionale. L'iscrizione viene operata nei limiti del numero
programmato di iscrizione all'albo. Tali disposizioni si applicano
anche agli incaricati delle funzioni di segretario comunale, in
servizio alla data di entrata in vigore della legge.
7. Nel concorso tra la procedura di iscrizione ai sensi del comma 5
e la procedura di iscrizione ai sensi del comma 6, primo periodo,
l'iscrizione all'albo avviene attingendo alternativamente all'una e
all'altra categoria, in modo da assicurare parità di condizioni
nell'accesso all'albo. A tal fine le disposizioni di cui al comma 5
si applicano una volta scaduto il termine per la presentazione delle
domande ai sensi del comma 6.
8. Il consiglio nazionale di amministrazione, in base a criteri e
modalità appositamente predeterminati, dispone, acquisito il parere
favorevole del sindaco e del presidente della provincia, per i
segretari e i vice segretari in possesso di uno dei diplomi di laurea
di cui all'art. 13, comma 1, e già iscritti all'albo il passaggio
alla fascia professionale corrispondente a quella dell'ente presso
cui hanno svolto entro la data del 18 maggio 1997 le funzioni di
segretario in qualità di reggente o di supplente e abbiano
esercitato presso lo stesso ente le medesime funzioni per almeno sei
mesi continuativi alla data del 18 maggio 1997 negli ultimi tre anni.
A tal fine i segretari devono inoltrare richiesta entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e i
vice segretari entro sessanta giorni dalla data della loro iscrizione
all'albo. I segretari e i vice segretari di cui sopra, che svolgono
alla data di entrata in vigore del presente regolamento le funzioni
di segretario in qualità di reggente o di supplente, possono, con il
consenso del sindaco o del presidente della provincia, conservare le
funzioni fino all'assunzione da parte del Consiglio nazionale di
amministrazione delle determinazioni previste dal presente comma.
Art. 13.
Accesso in carriera
1. Sono iscritti all'albo nazionale, nella prima fascia
professionale, i laureati in giurisprudenza o economia e commercio o
scienze politiche, in possesso dell'abilitazione concessa dalla
Scuola superiore di cui all'articolo 17, comma 77, della legge.
2. L'abilitazione di cui al comma 1 è rilasciata al termine del
corsoconcorso di formazione della durata di diciotto mesi, seguito da
tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più comuni.
3. Al corso si accede mediante concorso pubblico per esami bandito
per un numero di posti preventivamente determinato dal consiglio
nazionale di amministrazione, in relazione alle esigenze di
immissione nell'albo stabilite dall'articolo 17, comma 77, della
legge.
4. Gli esami di concorso sono preceduti da una selezione basata
sulla soluzione in tempo predeterminato di una serie di quesiti a
risposta sintetica, la cui valutazione può essere effettuata anche
mediante l'ausilio di strumenti automatizzati. Le procedure di
concorso sono espletate da apposite commissioni.
5. Gli esami del concorso consistono in tre prove scritte ed una
orale. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie
oggetto delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le
seguenti: diritto costituzionale e/o diritto amministrativo,
legislazione amministrativa, statale e/o regionale, ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali e/o diritto tributario e/o
scienza delle finanze e diritto finanziario, ragioneria applicata
agli enti locali, politica di bilancio e gestione delle risorse,
tecnica normativa e tecniche di direzione. Determina inoltre il
punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove.
6. Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello
predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di una percentuale
del 30%. Durante il corso sono previste, con cadenza semestrale,
verifiche volte ad accertare l'apprendimento, con criteri stabiliti
dagli organi della Scuola di cui all'art. 17, comma 77, della legge.
Al termine del corso, si provvede alla verifica finale
dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione della
graduatoria dei partecipanti ai corsi, approvata dal consiglio
nazionale di amministrazione. L'inclusione nella graduatoria dà
diritto all'iscrizione all'albo nazionale nella fascia iniziale.
7. Il consiglio nazionale di amministrazione disciplina, inoltre, i
casi di esclusione dal corso per mancato superamento della verifica
semestrale di apprendimento prevista dal comma 6.
8. Ai partecipanti al corso è corrisposta una borsa di studio non
superiore al cinquanta per cento del trattamento economico
corrispondente alla prima fascia professionale in relazione alle
disponibilità del fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della
legge.
9. Il consiglio nazionale di amministrazione assegna alle sezioni
regionali, secondo l'ordine della graduatoria approvata e sulla base
delle preferenze espresse dagli interessati, coloro che hanno
conseguito l'abilitazione, tenendo conto delle esigenze di personale
delle singole sezioni regionali.
10. La mancata accettazione della prima nomina comporta
automaticamente la cancellazione dall'albo e la restituzione di una
percentuale della borsa di studio percepita, fissata dal consiglio
nazionale di amministrazione secondo le modalità dallo stesso
stabilite.
Art. 14.
Idoneità a segretario generale
1. Fino all'introduzione di una diversa disciplina recata dal
contratto collettivo nazionale di lavoro, l'idoneità a segretario
generale, per la nomina a sedi di comuni con popolazione superiore a
10.000 abitanti, si consegue mediante superamento delle prove
selettive previste dal piano di studi di apposito corso di
specializzazione presso la Scuola superiore di cui all'articolo 17,
comma 77, della legge. Il numero degli idonei non può superare il
settanta per cento dei partecipanti al corso di specializzazione.
Colui che non consegue l'idoneità non può partecipare al corso per
l'anno successivo.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si consegue
l'idoneità a segretario generale di classe prima per sedi di comuni
con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di
provincia e di province.
3. Il conseguimento dell'idoneità comporta l'iscrizione nelle
rispettive fasce professionali dell'albo.
4. I corsi di specializzazione possono essere svolti a livello
regionale o interregionale e sono disciplinati con provvedimento del
consiglio nazionale di amministrazione.
5. Al corso di specializzazione, di cui al comma 1, sono ammessi i
segretari comunali in servizio da almeno quattro anni. Al corso di
specializzazione per il consegulmento dell'idoneità di cui al comma
2, sono ammessi i segretari in servizio decorsi tre anni dalla data
della nomina a segretario generale.
6. Il consiglio nazionale di amministrazione, al fine di favorire
un funzionale ed equilibrato assetto dell'albo e delle fasce
professionali, determina, con cadenza annuale, il numero complessivo
dei segretari da ammettere ai corsi, disciplinando i criteri per
l'ammissione ai corsi di cui al comma 4, ove il numero degli aventi
diritto sia superiore a quello determinato dal consiglio nazionale di
amministrazione.
Capo III
Rapporto di lavoro
Art. 15.
Nomina e revoca
1. Spettano al sindaco e al presidente della provincia le
attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con
l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in
ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 70, della legge, il sindaco e
il presidente della provincia, previa comunicazione al segretario
titolare, esercitano il potere di nomina del segretario non prima di
sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data del loro
insediamento. In caso di mancato esercizio del potere di nomina da
parte del sindaco e del presidente della provincia, il segretario in
servizio presso la sede si intende confermato.
3. In caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in
corso la stipulazione di convenzione per l'ufficio di segretario
comunale, le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario,
se previsto, ai sensi dell'articolo 17, comma 69, della legge; in
mancanza di tale previsione, dal reggente inviato dall'Agenzia ai
sensi dell'articolo 19, comma 2. La procedura di nomina del
segretario titolare è avviata entro sessanta giorni dalla data della
vacanza e deve concludersi entro centoventi giorni dalla stessa data.
4. L'avvio della procedura di nomina è pubblicizzato nelle forme
stabilite dal consiglio nazionale di amministrazione. L'Agenzia
fornisce, a richiesta, i curricula relativi alle caratteristiche
professionali dei segretari. La nomina del segretario ha effetto
dall'accettazione.
5. Il segretario può essere revocato ai sensi dell'articolo 17,
comma 71, della legge. Il provvedimento motivato di revoca è
adottato dal sindaco o dal presidente della provincia su
deliberazione della giunta, previo contraddittorio con l'interessato.
A tal fine, sono preventivamente contestate per iscritto le gravi
violazioni ai doveri di ufficio, sono valutate le giustificazioni
rese per iscritto, ed è sentito personalmente il segretario, qualora
lo richieda, in sede di seduta della giunta comunale e provinciale.
6. In sede di prima attuazione del nuovo ordinamento dei segretari
comunali e provinciali, in applicazione dei commi 81, terzo periodo e
82, primo e secondo periodo, dell'articolo 17 della legge, i sindaci
e i presidenti di provincia in carica alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, possono, a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla sua entrata in vigore, nominare il segretario
scegliendolo tra gli iscritti all'albo, entro il termine massimo di
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento. A
tal fine il sindaco o il presidente della provincia individua il
nominativo del segretario prescelto, a norma delle disposizioni
contenute nell'articolo 11, e ne chiede l'assegnazione al competente
consiglio di amministrazione dell'Agenzia, il quale provvede entro
sessanta giorni dalla richiesta.
7. Il consiglio di amministrazione competente provvede a collocare
il segretario, di cui è stata chiesta la sostituzione, presso altro
comune o provincia, previa richiesta di un sindaco o di un presidente
di provincia; in mancanza, ad utilizzarlo per le esigenze di
funzionamento dell'Agenzia ovvero per incarichi presso altre
amministrazioni che lo richiedano, ai sensi dell'articolo 17, comma
72, della legge e dell'articolo 7 del presente regolamento. Qualora
non sia possibile l'utilizzazione dei segretari sostituiti con tali
procedure, gli stessi potranno essere trasferiti a richiesta presso
altre pubbliche amministrazioni, secondo un'apposita procedura che
sarà disciplinata con decreto del Ministro per la funzione pubblica
sentite le organizzazioni sindacali, da emanare entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento, tenendo conto delle
qualifiche possedute al momento dell'entrata in vigore del presente
regolamento e dell'ultima sede in cui è stato prestato servizio. In
attesa del trasferimento, i segretari sostituiti sono collocati in
disponibilità presso l'Agenzia.
Art. 16.
Incompatibilità ed incarichi
1. Ai segretari comunali e provinciali si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per lo svolgimento di incarichi o per
l'esercizio delle attività è rilasciata dal sindaco ovvero dal
presidente della provincia in cui il segretario presta servizio.
3. I segretari comunali e provinciali, in attività di servizio
come titolari, reggenti o sup
Rispondi

Da: Nuvolari 321/12/2010 14:30:34
da : nuvolari 3   21/12/2010 10.29.34.
"weilà suconi di ciolloni, ho già ricevuto mail di alcuni dei culattoni che sono tra di voi, forse animati dai racconti rubati alle vostre mamme sulle mie prestazioni sessuali"...

da : nuvolari 3  21/12/2010  9.37.46.

"Mettitela nel culo la mail.... idiota e coglione"

BRAVISSIMO, GRANDE!!!!

Bello, bravo ed intelligente!!!!!!!!!
Bravo segretario
Rispondi

Da: oresteus21/12/2010 16:58:05
Tra poco dovrete cominciare a lavorare.
Allora e solo allora si saprà quanti saranno i fortunati ( non tanti) e smetterete di scrivere su questo forum.
Rispondi

Da: bastaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa21/12/2010 17:33:07
bravoooooooooooooooooooo
Rispondi

Da: raccomandato21/12/2010 18:23:22
pensate che sul forum del COAV c'è qualcuno che sostiene che questo concorso si vince senza raccomandazioni. Che ridere!
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, ..., 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)