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Segretario Comunale, COA III, 390 posti
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Da: x RAGAZZI | 03/07/2010 18:00:17 |
Abbiamo già segnalato alla polizia postale la tua esternazione, volta palesemente a gettare discredito sulle procedure concorsuali, onde evitare che qualcun' altro possa emularti; ci dispiace ma sarai presto chiamato a rendere conto di quanto affermato in precedenza molto presto. Cordiali saluti | |
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Da: Tranquilli | 03/07/2010 18:40:55 |
tutti i corsisti saranno assorbiti in conseguenza della tutela politica che stanno avendo gli idonei... Si può già andare in vacanza... | |
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Da: Messaggio x | 04/07/2010 14:17:37 |
Tutto segnalato in data 3 luglio 2010 alle ore 12,30.. mandato anche per conoscenza Mercoledì.. | |
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Da: ancora | 04/07/2010 16:33:06 |
mi chiedo come sia possibile varcare la soglia dei 30 ed essere ancora così stupidi. Ancora mi chiedo quale sia la ratio che spinge certi soggetti da o.p.g a pascolare fra i forum indisturbati. Avete fatto bene a denunciare. | |
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Da: hey | 04/07/2010 20:01:12 |
ciao ragazzi, sono un aspirante corsista coa IV, vorrei delle indicazioni sui libri di testo da studiare per l'orale... qualcuno mi aiuti sono disperato !!! | |
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Da: corsista | 04/07/2010 20:15:17 |
se il mio segretario va in ferie ad agosto, io che devo fare? posso andare dal vice segretario e svolgere con lui le medesime attività obbligatorie? | |
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Da: x corsista | 04/07/2010 20:24:09 |
io credo di sì...comunque dovresti parlare direttamente con loro...non si sa mai... | |
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Da: per hey | 04/07/2010 21:14:32 |
ma perchè, sono usciti i risultati del coaIV? | |
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Da: per RAGAZZI | 06/07/2010 08:37:12 |
io spero che la commissione faccia qualcosa con te, che ti bekkino e ti denuncino per le cazzate che hai scritto.......cmq secondo me sei proprio esaurito/a...............ti pare che la commissione possa dire le domande?...........la commssione ha solo detto che gli argomenti su cui verteranno le prove saranno quelli trattati in aula.........lo capisci l'italiano?....... | |
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Da: Legislatore | 06/07/2010 09:01:18 |
prendo l'iniziativa meritoria di fare il copia incolla dal TUEL, perché è importante che i neo-segretari conoscano a menadito quella che sarà la nostra bibbia! Spero che altri seguano il mio esempio. | |
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Da: Legislatore | 06/07/2010 09:03:11 |
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162 | |
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Da: Legislatore | 06/07/2010 09:04:07 |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di ordinamento degli enti locali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 2000; Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e della giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: | |
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Da: Legislatore | 06/07/2010 09:04:54 |
Articolo 1. 1. E' approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, composto di 275 articoli. | |
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Da: Legislatore | 06/07/2010 09:05:47 |
PARTE I ORDINAMENTO ISTITUZIONALE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto 1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali. 2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. 3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. 4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni. | |
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Da: Legislatore | 06/07/2010 09:06:43 |
Articolo 2 Ambito di applicazione 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni. 2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresi', salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali. | |
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Da: Legislatore | 06/07/2010 09:13:59 |
Art. 3. Autonomia dei comuni e delle province 1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome. 2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. 4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. | |
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Da: x legislatore | 06/07/2010 09:29:55 |
se vuoi fare un' opera meritoria, vattene in Africa a fare ilo missionario, posto che il testo unico lo sappiamo a memoria! | |
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Da: mi chiedo | 06/07/2010 12:22:15 |
come si possa essere talmente stupidi da non riuscire a tacere al momento opportuno. Forse se invece di armarsi di tacco cento ( tra l'altro, lo stesso da inizio anno) ci si armasse di cervello adesso sarebbe diverso per tutti. Complimenti alla volpe. | |
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Da: ma | 06/07/2010 13:03:18 |
che è successo ieri? | |
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Da: uyt | 06/07/2010 13:29:20 |
badrazzoni viderbini | |
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Da: uyt | 06/07/2010 13:29:23 |
badrazzoni viderbini | |
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Da: Legislatore | 06/07/2010 14:08:45 |
Articolo 4 Sistema regionale delle autonomie locali. 1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province. 2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai princìpi stabiliti dal presente testo unico in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio. 3. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai princìpi di cui all'articolo 4, comma 3, della L. 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. 4. La legge regionale indica i princìpi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la Regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile. 5. Le regioni, nell'àmbito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'àmbito delle rispettive competenze. | |
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Da: Legislatore | 06/07/2010 14:09:29 |
Articolo 5 Programmazione regionale e locale. 1. La Regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali. 2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. 3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione. 4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali. 5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti. | |
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Da: Legislatore | 06/07/2010 14:09:32 |
Articolo 5 Programmazione regionale e locale. 1. La Regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali. 2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione. 3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione. 4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali. 5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti. | |
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Da: Legislatore | 06/07/2010 14:10:15 |
Articolo 6 Statuti comunali e provinciali. 1. I comuni e le province adottano il proprio statuto. 2. Lo statuto, nell'àmbito dei princìpi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico. 3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. 4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. 5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente. 6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi. | |
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Da: Legislatore | 06/07/2010 14:10:58 |
Articolo 7 Regolamenti. 1. Nel rispetto dei princìpi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni. | |
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Da: Legislatore | 06/07/2010 14:11:32 |
Articolo 7-bis (1) Sanzioni amministrative. 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. (2) 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. | |
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Da: Legislatore | 06/07/2010 14:12:02 |
Articolo 8 Partecipazione popolare. 1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto. 2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini. 4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. 5. Lo statuto, ispirandosi ai princìpi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203 e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti. | |
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Da: x Legislatore | 06/07/2010 15:23:33 |
ma che scrivi? ;-) però sei un legislatore simpatico!! | |
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Da: per legislatore | 06/07/2010 15:33:02 |
devi accelerare perchè se continui con questo ritmo non fai in tempo a finire tutto il tuel. | |
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