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concorso arst
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Da: x tuttiii12/12/2014 18:07:37
e con oggi sono 390 guide fatte dai agazz che va a finire questo concorso vaiiiiii voglio lavorare all arst
Rispondi

Da: BABBO NATALE12/12/2014 18:16:14
COME TE CE NE SONO 724 CHE VOGLIONO LAVORARE ALL'ARST....
Rispondi

Da: ddd12/12/2014 18:20:17
No le guide sono 390-60,i giorni rinviati!!!!!non finisce più...........
Rispondi

Da: Avvocato 1267812/12/2014 19:29:04
Le modifiche della legge 31  sul sistema regione  indicano che a fronte di un arruolamento di  nuovo personale, almeno  il 50% dei posti  deve ricercarsi  all'interno degli altri enti... pertanto se all' ArST servono 100 autisti  gli esterni potranno essere  50 se gli altri 50  si trovano già assunti  in altri enti.
Rispondi

Da: BABBO NATALE12/12/2014 19:34:00
avogado delle mie balle,vattene affanculo!!
Rispondi

Da: Avvocato 1267812/12/2014 20:10:20
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 2014, N. 6

Modificazioni agli articoli 38 e 40 della legge regionale n. 31 del 1998

***************

Art. 1
Modificazioni all'articolo 38 della legge regionale n. 31 del 1998

1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), è inserito il seguente:
"Art. 38 bis (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)
1. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti pubblici della Regione possono coprire i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso le pubbliche amministrazioni che facciano domanda di trasferimento.
2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale determina, nella programmazione triennale del fabbisogno, i posti che possono essere coperti mediante cessione del contratto, entro il 50 per cento di quelli destinati al reclutamento dell'Amministrazione regionale e di ogni altro ente, agenzia e altro comparto contrattuale della Regione, specificandone le categorie e le caratteristiche professionali riferite alle aree funzionali di destinazione. Le agenzie e gli enti della Regione provvedono analogamente con i rispettivi programmi di reclutamento.
3. Prima dell'espletamento delle procedure concorsuali per le assunzioni a tempo indeterminato, le amministrazioni di cui al comma 1 rendono pubblici i posti da ricoprire mediante cessione del contratto e i criteri per l'esame delle domande, nel rispetto delle procedure di informazione previste dai contratti collettivi. Per il dipendente il cui rapporto di lavoro sia regolato da contratto collettivo diverso da quello applicato nell'amministrazione presso cui egli chiede di essere trasferito, la corrispondenza della categoria o qualifica del medesimo con quella indicata nella procedura di mobilità è valutata secondo i contenuti delle prestazioni e del titolo previsto per l'accesso dall'esterno. Sono fatti salvi i concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per agevolare e semplificare le procedure di cui al comma 3, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, sentite le organizzazioni sindacali, può definire una tabella di equiparazione delle categorie e i livelli retributivi previsti dai contratti collettivi regionali a quelli degli altri comparti di contrattazione collettiva delle amministrazioni pubbliche.
5. L'amministrazione adotta il provvedimento di trasferimento previo parere favorevole di quella di provenienza; applica il trattamento giuridico ed economico previsto nel contratto collettivo per il proprio personale, con attribuzione del livello economico di valore pari o immediatamente inferiore a quello posseduto nell'amministrazione di provenienza, assicurando, in tale ultimo caso un assegno personale riassorbibile atto a garantire l'importo del trattamento economico fisso e continuativo annuo in godimento.
6. Sono fatti salvi i concorsi pubblici banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.".



Art. 2
Modificazioni all'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998

1. L'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 40 (Trasferimenti, assegnazioni e comandi)
1. La direzione generale competente in materia di personale dispone la mobilità dei dipendenti tra le direzioni generali e tra gli altri uffici non inseriti nelle medesime, sentiti il dipendente interessato e il direttore generale della struttura di provenienza, su richiesta del direttore della struttura di destinazione o d'ufficio. Si prescinde dai pareri nel caso di trasferimento per incompatibilità ambientale e negli interventi generali di razionalizzazione organizzativa volti anche al riequilibrio nella distribuzione del personale.
2. L'Amministrazione regionale, le agenzie e gli enti della Regione, nei limiti delle risorse stanziate in bilancio e nel quadro delle indicazioni anche di natura finanziaria contenute nei programmi triennali del fabbisogno, possono avvalersi di dipendenti delle medesime amministrazioni collocati in assegnazione temporanea per periodi determinati, complessivamente sino a un triennio, in relazione a specifiche esigenze di servizio o per l'utilizzo di una particolare professionalità o competenza.
3. Nei casi di assegnazione temporanea previsti nei commi 1 e 2, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento economico fondamentale.".



Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
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Da: Avvocato 1267812/12/2014 20:15:21
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 2014, N. 6

Modificazioni agli articoli 38 e 40 della legge regionale n. 31 del 1998

***************

Art. 1
Modificazioni all'articolo 38 della legge regionale n. 31 del 1998

1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), è inserito il seguente:
"Art. 38 bis (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)
1. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti pubblici della Regione possono coprire i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso le pubbliche amministrazioni che facciano domanda di trasferimento.
2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale determina, nella programmazione triennale del fabbisogno, i posti che possono essere coperti mediante cessione del contratto, entro il 50 per cento di quelli destinati al reclutamento dell'Amministrazione regionale e di ogni altro ente, agenzia e altro comparto contrattuale della Regione, specificandone le categorie e le caratteristiche professionali riferite alle aree funzionali di destinazione. Le agenzie e gli enti della Regione provvedono analogamente con i rispettivi programmi di reclutamento.
3. Prima dell'espletamento delle procedure concorsuali per le assunzioni a tempo indeterminato, le amministrazioni di cui al comma 1 rendono pubblici i posti da ricoprire mediante cessione del contratto e i criteri per l'esame delle domande, nel rispetto delle procedure di informazione previste dai contratti collettivi. Per il dipendente il cui rapporto di lavoro sia regolato da contratto collettivo diverso da quello applicato nell'amministrazione presso cui egli chiede di essere trasferito, la corrispondenza della categoria o qualifica del medesimo con quella indicata nella procedura di mobilità è valutata secondo i contenuti delle prestazioni e del titolo previsto per l'accesso dall'esterno. Sono fatti salvi i concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per agevolare e semplificare le procedure di cui al comma 3, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, sentite le organizzazioni sindacali, può definire una tabella di equiparazione delle categorie e i livelli retributivi previsti dai contratti collettivi regionali a quelli degli altri comparti di contrattazione collettiva delle amministrazioni pubbliche.
5. L'amministrazione adotta il provvedimento di trasferimento previo parere favorevole di quella di provenienza; applica il trattamento giuridico ed economico previsto nel contratto collettivo per il proprio personale, con attribuzione del livello economico di valore pari o immediatamente inferiore a quello posseduto nell'amministrazione di provenienza, assicurando, in tale ultimo caso un assegno personale riassorbibile atto a garantire l'importo del trattamento economico fisso e continuativo annuo in godimento.




Art. 2
Modificazioni all'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998

1. L'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 40 (Trasferimenti, assegnazioni e comandi)
1. La direzione generale competente in materia di personale dispone la mobilità dei dipendenti tra le direzioni generali e tra gli altri uffici non inseriti nelle medesime, sentiti il dipendente interessato e il direttore generale della struttura di provenienza, su richiesta del direttore della struttura di destinazione o d'ufficio. Si prescinde dai pareri nel caso di trasferimento per incompatibilità ambientale e negli interventi generali di razionalizzazione organizzativa volti anche al riequilibrio nella distribuzione del personale.
2. L'Amministrazione regionale, le agenzie e gli enti della Regione, nei limiti delle risorse stanziate in bilancio e nel quadro delle indicazioni anche di natura finanziaria contenute nei programmi triennali del fabbisogno, possono avvalersi di dipendenti delle medesime amministrazioni collocati in assegnazione temporanea per periodi determinati, complessivamente sino a un triennio, in relazione a specifiche esigenze di servizio o per l'utilizzo di una particolare professionalità o competenza.
3. Nei casi di assegnazione temporanea previsti nei commi 1 e 2, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento economico fondamentale.".



Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
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Da: Avvocato 1267812/12/2014 20:16:08
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 2014, N. 6

Modificazioni agli articoli 38 e 40 della legge regionale n. 31 del 1998

***************

Art. 1
Modificazioni all'articolo 38 della legge regionale n. 31 del 1998

1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), è inserito il seguente:
"Art. 38 bis (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)
1. L'Amministrazione, le agenzie e gli enti pubblici della Regione possono coprire i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso le pubbliche amministrazioni che facciano domanda di trasferimento.
2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale determina, nella programmazione triennale del fabbisogno, i posti che possono essere coperti mediante cessione del contratto, entro il 50 per cento di quelli destinati al reclutamento dell'Amministrazione regionale e di ogni altro ente, agenzia e altro comparto contrattuale della Regione, specificandone le categorie e le caratteristiche professionali riferite alle aree funzionali di destinazione. Le agenzie e gli enti della Regione provvedono analogamente con i rispettivi programmi di reclutamento.
3. Prima dell'espletamento delle procedure concorsuali per le assunzioni a tempo indeterminato, le amministrazioni di cui al comma 1 rendono pubblici i posti da ricoprire mediante cessione del contratto e i criteri per l'esame delle domande, nel rispetto delle procedure di informazione previste dai contratti collettivi. Per il dipendente il cui rapporto di lavoro sia regolato da contratto collettivo diverso da quello applicato nell'amministrazione presso cui egli chiede di essere trasferito, la corrispondenza della categoria o qualifica del medesimo con quella indicata nella procedura di mobilità è valutata secondo i contenuti delle prestazioni e del titolo previsto per l'accesso dall'esterno. Sono fatti salvi i concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per agevolare e semplificare le procedure di cui al comma 3, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, sentite le organizzazioni sindacali, può definire una tabella di equiparazione delle categorie e i livelli retributivi previsti dai contratti collettivi regionali a quelli degli altri comparti di contrattazione collettiva delle amministrazioni pubbliche.
5. L'amministrazione adotta il provvedimento di trasferimento previo parere favorevole di quella di provenienza; applica il trattamento giuridico ed economico previsto nel contratto collettivo per il proprio personale, con attribuzione del livello economico di valore pari o immediatamente inferiore a quello posseduto nell'amministrazione di provenienza, assicurando, in tale ultimo caso un assegno personale riassorbibile atto a garantire l'importo del trattamento economico fisso e continuativo annuo in godimento.




Art. 2
Modificazioni all'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998

1. L'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 40 (Trasferimenti, assegnazioni e comandi)
1. La direzione generale competente in materia di personale dispone la mobilità dei dipendenti tra le direzioni generali e tra gli altri uffici non inseriti nelle medesime, sentiti il dipendente interessato e il direttore generale della struttura di provenienza, su richiesta del direttore della struttura di destinazione o d'ufficio. Si prescinde dai pareri nel caso di trasferimento per incompatibilità ambientale e negli interventi generali di razionalizzazione organizzativa volti anche al riequilibrio nella distribuzione del personale.
2. L'Amministrazione regionale, le agenzie e gli enti della Regione, nei limiti delle risorse stanziate in bilancio e nel quadro delle indicazioni anche di natura finanziaria contenute nei programmi triennali del fabbisogno, possono avvalersi di dipendenti delle medesime amministrazioni collocati in assegnazione temporanea per periodi determinati, complessivamente sino a un triennio, in relazione a specifiche esigenze di servizio o per l'utilizzo di una particolare professionalità o competenza.
3. Nei casi di assegnazione temporanea previsti nei commi 1 e 2, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento economico fondamentale.".



Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
Rispondi

Da: Avvocato 1267812/12/2014 20:21:18
Pertanto BABBO NATALE  se fai il concorso all'ARST per fare l'autista e lo pèassi sappi che potresti fare anche altro.
e affanculo ci vai te..
Rispondi

Da: ddd12/12/2014 20:31:55
Un altro esaurito del forum!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: Avvocato 1267812/12/2014 20:35:42
Paura èh..potreste sempre aspirare a fare i lavaggisti, nel piazzale potrete guidare in sicurezza :-)
Rispondi

Da: ddd12/12/2014 20:41:58
L' importante è lavorare.......
Rispondi

Da: Avvocato 1267812/12/2014 20:42:32
Vi cagate in via dei cinquini e volete guidare un autobus??  manco  la ramazza vi meritate per quello che scrivete.
Rispondi

Da: BABBO NATALE12/12/2014 22:30:31
o avogado dei miei coglioni

rientratene dal buco di culo che
ti ha cagato stronzo!!

se affanculo manderai a babbo natale
tu farai sesso anale( col tuo culo,ovviamente!!)
e se il culo ti fa male,tanti auguri BUON NATALE!!!
Rispondi

Da: xxx 12/12/2014 22:31:52
Oggi tutto ok le guide,
Rispondi

Da: avvocato 1267812/12/2014 22:51:57
Tutte le renne del mondo non hanno le corna di tuo padre... Idiota.
Rispondi

Da: tony 197i12/12/2014 23:13:19
Certo avvocato la modifica riguarda le altre amministrazioni ossia si potrebbe fare richiesta da ente regione per immissione in dipartimento trasporti statali, ecc ecc. Ma non credo che un quadro vada a fare l'autista arst o uno stuard voglia fare l'autista, il pilota di meridiana che fa l'autista arst??
Bo non saprei......
Rispondi

Da: avvocato 1267812/12/2014 23:19:14
Ottimo Tony... Sei sulla buona strada.
Rispondi

Da: avvocato 1267812/12/2014 23:26:58
Oltre arst quale altro ente ha molti autisti?
Rispondi

Da: tony 197i12/12/2014 23:30:09
Questa sorta di trasferire l'occupazione c'e' sempre stata ma su uguali mansioni vedi autisti fFdS che scambiavano posto con autisti arst pero' stiamo attenti perche' tutti sappiamo che il prossimo anno si riapre la gara d'appalto per il trasporto pubblico regionale, ossia per l'acquisizione delle concessioni, l'arst vincera'??
In lista anche una azienda polacca...... mamma mia.....
Rispondi

Da: tony 197i12/12/2014 23:35:14
Avvocato non sappiamo se arst continuera'ad esistere visto la totale vendita che la nuova giunta vuole fare.
In parole semplici SMENBRARE DISTRUGGERE VENDERE LIBERARSENE.
Rispondi

Da: avvocato 1267812/12/2014 23:36:21
Vero.. La rapt francese ha già sondato il mercato italiano... L' arst sostanzialmente non dovrebbe subirne di conseguenze, però i privati che gestiscono linee passeggeri si.
Rispondi

Da: BABBO NATALE13/12/2014 08:48:01
o avogado dei miei coglioni

voglio dedicarti una poesia per NATALE

l'avogado va nel bosco
e lo prende in culo di nascosto
è felice e un po zompetta
e io mi calo la braghetta
Me ne salgo sulla slitta
e la fava diventa lunga e dritta!!
Ora il culo gli fa male!
Tanti auguri BUON NATALE!!!!
Rispondi

Da: avvocato 1267813/12/2014 08:57:14
Per ora nel bosco ci sei tu, disoccupato e incompetente, impiccati.
Rispondi

Da: per babbo natale13/12/2014 09:00:58
Ma non è che okkio si è trasformato in babbo Natale
Rispondi

Da: BABBO NATALE13/12/2014 09:27:55
ohohohohohohohohohohohoho


BABBO NATALE DISOCCUPATO????
MI SEMBRA STRANO CHE HAI PASSATO I KUIZZ PSICO!!!????
INCOMPETENTE???MA DI CHE ????MAH!!.....
TU SARESTI AVVOCATO???MA FAMMI IL PIACERE......

COMUNQUE  E' NATALE!!!!
SE IL CULO TI FA MALE E' PASSATO BABBO NATALE!!
PER UN RAPPORTO ANALEEEEEEE!!!!!
Rispondi

Da: Avvocato 1267813/12/2014 09:31:46
Per ora nel bosco ci sei tu, da come scrivi deduco che sei un incompetente e mezzo fallito, con i sussidi del comune  ti paghi la connessione internet, ma vai e comprati cipraxiu morto di fame che non sei altro....
Rispondi

Da: BABBO NATALE13/12/2014 09:56:32
tu sei avvocato
quanto io sono BABBO NATALE!!
non c'è nulla di male a vivere di sussidi,se non hai lavoro.....
questa è la dimostrazione della cultura che TU hai......
comunque il lavoro non mi manca,
grazie a tua sorella,
sono il suo MAGNACCIO!!!
NON TE LO HA DETTO???
Rispondi

Da: BABBO NATALE13/12/2014 10:05:10
X avocoddato

se mi calo dal camino
tu mi fai un bel pompino
ma ti porto un regalino
e ti allargo un pò il buchino
Dai sù non piangere bambino
BABBO NATALE è ormai vicino!
Rispondi

Da: Avvocato 1267813/12/2014 10:14:43
Che pena i tuoi genitori ad avere un figlio come te...
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, ..., 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922 - Successiva >>


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