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scritti esame avvocato 2010: possibili sentenze/tracce
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Da: un amico | 14/12/2010 15:29:25 |
Non me ne voglia Pakozzo, ma, per quanto attiene al primo parere, ai fini del superamento del'esame, ritengo di pregio il "regalito" mentre è troppo lunga e dispersiva la "lettera" successivamente postata. Peraltro una lettura anche poco attenta rileva una sostanziale identità di contenuti che, nella lettera, sono piuttosto lungamente diluiti | |
Da: pakozzo | 14/12/2010 15:29:36 |
Sicuramente chi le riceve lo sa che non devono essere uguali ma le devono modificare!ma se queste sono buone almeno avranno una linea quida per non sbagliare!ma prima di mandarle per favore c'è qualcuna che ne capisce e da l'ok per mandarla? | |
Da: Bari | 14/12/2010 15:30:12 |
a che ora dovrebbero finire a Bari? credo sia presto sapere chi correggerà | |
Da: pakozzo | 14/12/2010 15:32:17 |
no un amico non te ne voglio per niente, ma io sono riuscita a trovare queste due soluzioni e da profana le ho volute segnalare anche a voi altri per questo chiedevo giudizi in merito e magari qualche altra soluzione! | |
Da: pupetta | 14/12/2010 15:32:37 |
ragazzi, sul serio, lasciate perdere regalito che combinate un grosso guaio. prendete spunto da pakozzo e fate le opportune modifiche | |
Da: pupetta | 14/12/2010 15:33:40 |
un amico, di dove sei? | |
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Da: Francesca | 14/12/2010 15:33:49 |
Ragazzi non fcciamo cazzate... che qui ci giochiamo IL LAVORO c'è CRISI | |
Da: luciano80 | 14/12/2010 15:34:36 |
a naso....senza averle lette più di tanto...mi sembrano più complesse dell'anno scorso....in bocca al lupo | |
Da: sandro 75 | 14/12/2010 15:35:56 |
luciano noi vogliamo un parere sulle risposte no sulle traccie | |
Da: un amico | 14/12/2010 15:39:07 |
Sono di Bari. Ho superato lo scorso anno l'esame con la votazione di 100/150 agli scritti e 260 agli orali. Per esperienza vi dico che la chiarezza e la concisione sono caratteristiche fondamentali per chi corregge. Il "regalito" non è affatto male. | |
Da: salvo | 14/12/2010 15:39:52 |
la soluzione di pakozzo mi piace, io direi di basarci su quella | |
Da: Francesca | 14/12/2010 15:39:55 |
grazie amco | |
Da: nucleoguerrigliaoltremare | 14/12/2010 15:40:03 |
Padiglione C (Na): abbiamo le vostre soluzioni sapremo farne buon uso... | |
Da: sandro 75 | 14/12/2010 15:40:18 |
grazie amico | |
Da: leon | 14/12/2010 15:42:15 |
nella prima traccia il dottore commercialista non solo non ha diritto agli onorari ma deve risarcire il cliente.. | |
Da: salvo | 14/12/2010 15:42:46 |
secondo me quella di regalito è troppo scarna, bisogna motivarla di più | |
Da: pakozzo | 14/12/2010 15:43:03 |
Ho trovato anche questo per il primo parere!non me ne vogliate ma io davvero più di così non so che fare perchè non sono in grado ne di giudicarle ne di scriverne di mio pugno;quindi se ci aiutiamo a vicenda senza darci addosso sarebbe meglio|!io non ho altri interessi che aiutare gli amici che sono impegnati nello svolgere l'esame! PARERE 1 Parere n. 1 La fattispecie oggetto della presente disamina involge la qualificazione della legittimità del recesso per giusta causa del prestatore d'opera professionale e la conseguente legittimità della richiesta, da parte del medesimo prestatore d'opera professionale, del rimborso delle spese sostenute e del compenso per l'opera professionale prestata. Segnatamente, si domanda di effettuare una valutazione della situazione giuridica soggettiva della società Beta, la quale, con riferimento ad una controversia di natura tributaria, ha proceduto a conferire incarico di prestazione professionale nei confronti di soggetto iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed abilitato alla difesa innanzi alle Commissioni Tributarie ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 546/1992; a seguito dell'instaurazione del giudizio, la società Beta ha ulteriormente proceduto, anteriormente alla discussione dell'udienza di merito della controversia, al conferimento di incarico professionale nei confronti di professionista iscritto all'albo degli avvocati. A seguito della nomina dell'ulteriore professionista, il dottore commercialista, originariamente investito della difesa in Commissione Tributaria, procede a comunicare la propria volontà di recesso dal contratto di prestazione d'opera e la contestuale intimazione di rimborso delle spese sostenute, del compenso maturato e del danno subito. In forza di tutto quanto sopra dedotto e precisato, si domanda di conoscere la legittimità del recesso, spiegato dal professionista, e della contestuale pretesa pecuniaria. Al fine di una compiuta disamina della fattispecie in esame, si manifesta di indubbia utilità svolgere una breve premessa in ordine alla qualificazione del contratto di prestazione d'opera professionale. Il Legislatore, dunque, disciplina con modalità dicotomiche la facoltà di recesso unilaterale, distinguendo la posizione soggettiva del committente dalla posizione soggettiva del prestatore d'opera professionale. In particolare, la facoltà di recesso unilaterale del committente è delineata, ai sensi del comma 1 dell'art. 2237 c.c., in maniera ampia, disponendosi la possibilità di esercitare il recesso "ad nutum", in forza, peculiarmente, della strutturale natura fiduciaria del rapporto tra prestatore d'opera professionale e cliente. Con riferimento a tale richiamata fattispecie, il Legislatore dispone la sussistenza dell'obbligo del committente di tenere indenne il prestatore d'opera dalle spese sostenute e di corrispondere al medesimo prestatore d'opera il compenso maturato sino all'efficacia del recesso. Si pronuncia in tal senso la Suprema Corte ( Cass. Civ. n. 14702 del 25 giugno 2007). Al contrario, la facoltà di recesso unilaterale del prestatore d'opera professionale è disciplinata con modalità maggiormente stringenti, in maniera tale da regolamentare sia l'interesse del prestatore d'opera professionale a non rimanere vincolato ad un rapporto negoziale la cui causa è di natura fiduciaria, sia l'interesse del committente a non essere inciso dalla necessità di sostituire il professionista in relazione a mandati connotati, per lo più, dalla obbligatorietà ex lege della qualificazione del prestatore iscritto in albi professionali. In particolare, il comma 2 dell'art. 2237 c.c. subordina l'esercizio del diritto di recesso da parte del prestatore d'opera professionale alla sussistenza della "giusta causa": qualora sussistano i requisiti della "giusta causa" il prestatore d'opera ha diritto al rimborso delle spese fatte ed al compenso dell'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Appare, dunque, di indubbia evidenza la necessità , al fine di un esame compiuto della fattispecie oggetto della presente disamina, di procedere ad un inquadramento della fattispecie astratta di "giusta causa" sottesa al recesso. In particolare, la «giusta causa» è quell'avvenimento esteriore che influendo sullo svolgimento del rapporto determina la prevalenza dell'interesse di una parte all'estinzione del rapporto sull'interesse dell'altra alla conservazione del rapporto. Dunque, il concetto di giusta causa che qui rileva, dovrebbe consistere in una situazione sopravvenuta che attiene allo stesso svolgimento del rapporto, impedendo la realizzazione della funzione economico-giuridica e, quindi, il conseguimento della causa del negozio, fonte del rapporto, considerata nel suo aspetto funzionale. Del resto, poiché la normativa che qui interessa è caratterizzata da una certa genericità , a maggior ragione la sua interpretazione in sede applicativa richiede una stretta correlazione con lo specifico tipo di situazione oggetto d'esame. Nel caso esaminato, la società Beta ha, in forza delle informazioni in nostro possesso, comunicato al prestatore d'opera la volontà di affiancare ulteriore professionista. In relazione, dunque, alla fattispecie qui esaminata non sembrano sussistere gli elementi idonei a sostenere la "giusta causa" del recesso del professionista. Difatti, la semplice intenzione di procedere alla nomina di un secondo prestatore d'opera, peraltro diversamente qualificato dal primo in relazione all'appartenenza ad ordine professionale, non sembra costituire un elemento dirimente sul piano dell'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto, sulla cui base poter ritenere configurabile un serio ed apprezzabile vulnus al vincolo fiduciario. Al contrario, se davvero ciò fosse accaduto, la società cliente del dottore commercialista avrebbe certamente provveduto a revocare il mandato precedentemente conferito al suddetto professionista invece di decidere di affiancargli «in aiuto» un secondo, che peraltro, oltre ad essere dotato di uno specifico bagaglio tecnico nella stessa materia considerata, è operante in un diverso ambito professionale. In buona sostanza, una cosa è l'insoddisfazione manifestata dal cliente per l'operato svolto dal professionista, ed un'altra, il fine coltivato dal cliente nel voler accrescere le proprie chance di vittoria, nella fattispecie, riferito al contenzioso in essere presso la commissione tributaria, con la nomina di un ulteriore prestatore d'opera. È allora evidente come soltanto ove si versi nella prima ipotesi sarà consentito al professionista avvalersi della facoltà di rinunciare al mandato, senza che ciò comporti a suo carico la perdita del diritto ad esigere il compenso dal cliente, sussistendo la giusta causa nella rottura del rapporto per il venir meno della reciproca fiducia che di norma accompagna fattispecie come quella in esame, in cui l'elemento dell' intuitus personae assume un ruolo fondamentale. In tal senso si pronuncia la giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Milano, 24 settembre 2008) sancendo il principio secondo il quale è privo di giusta causa il recesso del dottore commercialista dal mandato professionale scaturente dal conferimento della nomina di un ulteriore difensore di fiducia. Da ciò deriva che, ai sensi dell'art. 2237 c.c., a seguito del recesso il professionista non ha diritto al rimborso delle spese fatte ed al compenso per l'opera svolta, spettandogli esclusivamente il rimborso delle spese borsuali sostenute per conto e nell'interesse del cliente. Pertanto, in applicazione del suesposto principio di diritto, con riferimento alla fattispecie concreta oggetto di analisi, si può concludere che il recesso del professionista, motivato dalla mera ulteriore nomina di professionista in controversia giudiziale, non sia assistito dalla "giusta causa" di cui al comma 2 dell'art. 2237 c.c.. Logico precipitato è la illegittimità della pretesa al rimborso del compenso maturato e delle presunte voci di danno, manifestandosi legittima unicamente la richiesta del prestatore d'opera professionale al ristoro delle sole spese borsuali sostenute. | |
Da: leon | 14/12/2010 15:43:45 |
nella prima traccia il dottore commercialista non solo non ha diritto agli onorari ma deve risarcire il cliente.. siete d'accordo? | |
Da: un amico | 14/12/2010 15:49:46 |
Utilizzate tutte le informazioni che avete ma siate chiari nell'esposizione e non scrivete più di quattro facciate! | |
Da: Mauretta | 14/12/2010 15:50:04 |
Dai ragazzi prendete spunto da Pakozzo per i riferimenti e scrivete di vostro pugno, mi raccomando, l'anno scorso ne hanno annullati diversi a Roma. Siamo con Voi!!! | |
Da: sandro 75 | 14/12/2010 15:51:37 |
grazie pakozzo secondo me possiamo anche fermarci a scrivere le soluzioni il tempo rimasto è poco e poi li mandiamo in confusione voi che dite? | |
Da: per luciano | 14/12/2010 15:52:06 |
Ma cosa dici, tu c'eri l'anno scorso? Queste mi sembrano di una banalità eclatante rispetto a quelle di un anno fa! | |
Da: un amico | 14/12/2010 15:52:07 |
Giusto, un sano "in bocca al lupo" anche da parte mia! | |
Da: sandro 75 | 14/12/2010 15:55:44 |
pacozzo grazie e ti raccomando domani ti aspettiamo per un altro grosso aiuto grazie | |
Da: pacozzo chi? | 14/12/2010 15:58:12 |
Pacozzo è un'impostore, non fidatevi, diffonde soluzioni palesemente errate. | |
Da: Nuncupativo | 14/12/2010 16:02:33 |
Ascoltate "un amico", anche io ho passato quello 2009, non andate oltre le 4-5 facciate, siate chiari e concisi. Periodi non troppo lunghi. | |
Da: pakozzo | 14/12/2010 16:03:32 |
pacozzo chi, 1 pakozzo si scrive con la k, secondo non sono un impastore io ho una persona cara che fa l'esame e non imbroglierei nessun ragazzo che fa l'esame al contrario di te che invece mi sembra che voglia sviarli!ma invece di scrivere cazzate sarebbe meglio farsi i fatti propri che chi se li fa a casa mia campa 100 anni! | |
Da: pakozzo | 14/12/2010 16:04:46 |
Certo ragazzi che domani ci sarò se vi sono stato di aiuto!mi dispiace di non aver potuto fare di più! | |
Da: Risolutore | 14/12/2010 16:07:11 |
ragazzi sento tante cazzate.....non esiste un esatto numero di facciate 4/5, io ho scritto 12 facciate ed è andata alla grande, altri amici più di 8 con ottimi risultati! L'importate è scrivere bene, coinciso e affrontare tutte le questioni | |
Da: Risolutrice | 14/12/2010 16:11:32 |
confermo quanto detto da Risolutore. :) | |
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