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scritti esame avvocato 2010: possibili sentenze/tracce
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Da: av14/12/2010 13:26:26
soluzioni vi prego

Da: pakozzo 14/12/2010 13:28:27
uffi,non si sa ancora niente sulle soluzioni poi io non ne capisco nulla!voi novità?

Da: Mar14/12/2010 13:30:20
pakozzo scusa e quello che hai scritto prima?

Da: x Trilly8114/12/2010 13:35:09
ATTENZIONE è la15718 del 2010

Da: ferdi14/12/2010 13:35:21
dicono che per la prima non ci sia Cass., solo dottrina? può esser vero?

Da: ale14/12/2010 13:35:58
si sa quando hanno consegnato a CATANZARO?? e chi corregge

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Da: AntoniaB 14/12/2010 13:36:07
Ragazzi scusate siete riusciti ad individuare le sentenze della cassazione?

Da: pakozzo 14/12/2010 13:40:08
scusa trilly ma mica le ho scritte di mio pugno, ho avuto le tracce e ve l'ho dette ho avuto le sentenze ecc e ve l'ho dette ma non sono lo svolgimento quello!per il resto non so nulla il mio mestiere non è l'avvocato se si trattasse di contabilità ed altro potrei svolgerle io

Da: pakozzo 14/12/2010 13:43:25
Scusa trilly volevo rispondere a Mar!

Da: enfre8314/12/2010 13:46:55
ma per trovarne uno giàsvolto dove si può vedere

Da: ros14/12/2010 13:49:23
Per favore qualche indicazione sulla prima traccia...please!

Da: wal14/12/2010 13:51:22
...per favore... la sentenza della corta d'appello di milano... mi date il numero o il riferimento?

Da: sentenza n.13276 200914/12/2010 13:54:50
1 parere

Da: nase14/12/2010 13:56:24
Corte di Appello di Milano del 24.09.2008 n. 24368

Da: frankrick14/12/2010 13:57:46
LE SOLUZIONI...............DOVE LE TROVO?????????

Da: nase14/12/2010 13:59:37
qualcuno sa dirmi sta cazza di sentenza per la 1 traccia?

Da: ENZA14/12/2010 14:08:00
Mi date il testo della sentenza di Milano per favore?

Da: papiello14/12/2010 14:08:41
per favoer se qualcuno almeno riporta il testo delle sentenze e le massime già sarebbe un passo avanti....

Da: l''anno scorso nei vs panni..... forza ragazzi14/12/2010 14:11:25
Corte di Appello di Milano del 24.09.2008 n. 24368 È privo di giusta causa il recesso del dottore commercialista dal mandato professionale determinato esclusivamente dalla nomina di un ulteriore difensore di fiducia: ne deriva che, ai sensi dell'art. 2237 c.c., a seguito del recesso il professionista non ha diritto al rimborso delle spese fatte ed al compenso per l'opera svolta ma, al più, solo il rimborso delle spese borsuali sostenute per conto e nell'interesse del cliente salvo il risarcimento dell'eventuale pregiudizio causato al cliente.

Da: annarellaaaa14/12/2010 14:11:40
caro papiello potresti postare la prima traccia???grazie infinite

Da: ferdi14/12/2010 14:13:29
per la prima niente cass

Da: tuorlo14/12/2010 14:16:48
qualcuno potrebbe postare la sentenza per esteso di milano ? non si trova da nessuna parte

Da: SECONDA TRACCIA14/12/2010 14:17:21
Traccia 2

IL COMUNE DI GAMMA INTERESSATO ALL'ADEMPIMENTO DI ONERI TESTAMENTARI RELATIVI ALL'EREDITA' DI TIZIO DA PARTE DELL'ENTE ALFA,SOTTOPONEVA LA QUESTIONE ALL'ESAME DELL'AVVOCATO SEMPRONIO RICHIEDENDO ALLO STESSO UN PARERE SULLA POSSIBILITà DI INTRAPRENDERE UN GIUDIZIO DIRETTO AD OTTENERE LA CONDANNA DELL'ENTE ALL'ESECUZIONE DI DETTI ONERI.
SULLA SCORTA DEL PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO DALL' AVV. SEMPRONIO CIRCA LA SUSSITENZA DEI PRESUPPOSTI LEGALI DELLA DOMANDA, IL COMUNE DI GAMMA AVEVA QUINDI PROMOSSO GIUDIZIO TRAMITE IL MEDESIMO LEGALE.
IL GIUDIZIO AVEVA AVUTO, PERò ESITO SFAVOREVOLE IN QUANTO L'ADITO TRIBUNALE AVEVA RIGETTATO LA DOMANDA, AVENDO ACCOLTO L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONATO DIRITTO SOLLEVATA DALL'ENTE CONVENUTO.

SUCCESSIVAMENTE L' AVV. SEMPRONIO FORMULAVA RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI 12.000 EURO A TITOLO DI COMPENSO PER LE PRESTAZIONI COMMISSIONATE RESE IN FAVORE DEL COMUNE.

DINNANZI A TALE PRETESA IL COMUNE CONTESTAVA A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA LA PRETESA; IN PARTICOLAVA EVIDENZIAVA CHE LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AVREBBE DOVUTO ESSERE RILEVATA DAL PROFESSIONISTA IN QUANTO INTERVENUTA ANTERIORMENTE ALL'INTRODUZIONE DELLA DOMANDA.

L'AVV. SEMPRONIO ALLORA,RIBADIVA CON UNA NUOVA MISSIVA LA PROPRIA PRETESA ED EVIDENZIAVA:

A) CHE NEL CORSO DEL GIUDIZIO LO STESSO GIUDICE AVEVA RILEVATO CON PROPRIA ORDINANZA LA PROBABILE INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE;

B) CHE IL DISCUTIBILE DIVERSO AVVISO IN SEDE DI DECISIONE FINALE LO AVEVA INDOTTO A CONSIGLIARE LA PROPOSIZIONE DELL'APPELLO CHE, TUTTAVIA, NON ERA STATO PROPOSTO X VOLONTA' DEL COMUNE,CON CONSEGUENTE PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA;

C) CHE L'OMESSO RILIEVO IN SEDE DI PARERE DEL DECORSO DEL TERMINE PRESCRIZIONALE NoN STAVA A INDICARE CHE EGLI AVESSE COLPOSAMENTE IGNORATO IL PROBLEMA;

D) INFINE,CHE L'INCARICO PROFESSIONALE DI PROMUOVERE UN'AZIONE A TUTELA DEL DIRITTO DEL CLIENTE NoN POTEVA IMPLICARE LA LUNGIMIRANTE REVISIONE DI TUTTE LE POSSIBILI AVVERSE CONTESTAZIONI SPECIE DI QUESTE DEDUCIBILI CON ECCEZIONI IN SENSO PROPRIO.

IL CANDIDATO,ASSUNTE LE VESTI DI LEGALE DEL COMUNE DI GAMMA REDIGA PARERE MOTIVATO ILLUSTRANDO GLI ISTITUTI E LE PROBLEMATICHE SOTTESE ALLA FATTISPECIE"











    combinato disposto art. 1176 , con cenno particolare sul secondo comma e l'art. 2236
Fate un breve cenno anche alla differenza tra le obbligazioni di mezzo e di risultato..


    Cass. civ. Sez. III, 02/07/2010, n. 15718

AVVOCATO
Responsabilità professionale
LAVORO AUTONOMO

LAVORO - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Responsabilità - In genere - Avvocato - Responsabilità professionale per mancata impugnazione di sentenza sfavorevole al suo cliente per difetto di legittimazione passiva dei convenuti - Presupposti - Vizio di motivazione di sentenza di rigetto della domanda di accertamento di detta responsabilità - Fattispecie
Posto che, in generale, la circostanza che l'errore commesso dall'avvocato nel giudizio di primo grado possa essere rimediato attraverso la proposizione dell'appello contro la sentenza sfavorevole non è sufficiente, di per sé, ad escludere che la parte abbia risentito e continui a risentire danno dalla lamentata negligenza, deve ritenersi affetta da vizio di motivazione la sentenza che escluda la responsabilità professionale del difensore allorquando la soccombenza sia dipesa da errori di impostazione attinenti alla sfera processuale o alla corretta evocazione in giudizio dei soggetti legittimati passivi (come nella specie), siccome riconducibili a competenze squisitamente tecniche, senza che risultino esaminati i profili relativi all'ascrivibilità del rigetto della domanda risarcitoria a colpa dell'assistito o all'emergenza di fatti idonei a dimostrare la mancanza di colpa del legale nonché i profili relativi all'imputabilità dell'omessa proposizione dell'appello a colpa del cliente o non, piuttosto, alla responsabilità del professionista. (Cassa con rinvio, App. Milano, 30/12/2005)

Cass. civ. Sez. III, 02/07/2010, n. 15718


    Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24544

AVVOCATO
Responsabilità professionale

AVVOCATO E PROCURATORE - Responsabilità civile - Errori ed omissioni - Obbligo di informazione al cliente - Violazione - Conseguenze - Mancanza di indicazioni da parte del cliente circa la volontà di impugnare un provvedimento sfavorevole - Passaggio in giudicato della sentenza - Responsabilità dell'avvocato - Sussistenza - Condizioni.
L'avvocato, nell'adempimento della propria prestazione professionale, è tenuto ad informare il cliente sulle conseguenze del compimento o del mancato compimento degli atti del processo, e, se del caso, a sollecitarlo nel compimento di essi ovvero, sussistendo le condizioni, a dissuaderlo della loro esecuzione. Pertanto, la circostanza che il cliente abbia omesso di fornire indicazioni al proprio avvocato circa la propria intenzione di proporre o meno impugnazione avverso una sentenza sfavorevole non esclude la responsabilità del professionista per mancata tempestiva proposizione dell'appello, se questi non aveva provveduto ad informare il cliente sulle conseguenze dell'omessa impugnazione. (Cassa con rinvio, App. Catania, 14/09/2004)

Da: dodo14/12/2010 14:17:50
di cosa parla il 2 parere per favore rispondetemi

Da: disperata14/12/2010 14:22:41
per favore potete mettere per intero la sentenza relativa al primo parere...non si trova da nessuna parte

Da: dodo14/12/2010 14:23:33
avete qualcosa per la 2 traccia vi prego

Da: mimo14/12/2010 14:27:37
Scusate ma dove avete preso la massima della corte d'appello di milano???non la trovo da nessuna parte e soprattutto postate l'intera sentenza se potete!!!!!!!!

Da: mari281214/12/2010 14:31:47
vedete da pag 13 di questo forum soluzione prima traccia....spero sia corretta io da li sono partita

Da: fra14/12/2010 14:32:05
scusate 1 traccia io i numeri che dite vpoi di questa sentenza della corte d'appello di milano non la torvo potete postare il link grazie!!

Da: hyt14/12/2010 14:37:33
ma vaffanculoo0o0oooooo

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