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ESAMI AVVOCATO
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Da: panty 14/12/2010 18:27:51
genova da chi verra corretta?
Secondo voi primo parere citare art.2222 c c e sbagliato? poi ho parlato prest intellett

Da: questo esame è sempre14/12/2010 18:28:03
piu' una vergogna!!! dallo scritto all'orale in certe corti d'appello è proprio uno schifo.....io sono di torino e ricordo che anni fa fummo persino perquisiti nei bagni..con relative prove annullate..
e per riuscire a superare l'orale occorre studiare veramente, senza concordare commissioni e domande come avviene in una certa corte d'appello.....

Da: gangano14/12/2010 18:33:58
sembra che ai fiorentini sia ritoccato torino per la terza volte in 4 anni (promossi il 25%) auguri

Da: X Gioia14/12/2010 18:58:05
Anch'io l'ho passato perchè ho studiato. Ed ero preparatissima. Ma ti consiglio vivamente di farti gli affari tuoi e di evitare di fare commenti su chi cerca soluzioni su questo forum. Se sei (veramente) una collega, ricorderai molto bene quanto quest'esame sia una farsa. Quindi tutto è ammesso, anche ricorrere a mezzi telematici. Non dimenticare mai di esser stata anche tu una praticante. Lo siamo stati tutti. In bocca al lupo a tutti e coraggio!

Da: x tutti14/12/2010 19:02:31
Pensate davvero di farla franca? pensate che i commissari siano così stupidi da non sapere che su certi forum vengono postate le soluzioni quasi in tempo reale? Quando correggeranno i vostri compiti e vedranno una sola frase copiata dalle soluzioni postate non esiteranno a valutarlo insufficiente. alla fine gli date solo un motivo in più per bocciarvi. fate di testa vostra che è meglio!

Da: panty 14/12/2010 19:09:00
genova da chi verra corretta?

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Da: Izio14/12/2010 19:16:05
Riguardo alla prima traccia, ora che tutti hanno consegnato, io, in virtu della sentenza 1 ottobre 2008 cass lav. n. 24367, ritengo che sussistesse nel caso in esame giusta causa di recesso. Allego sentenza qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensare, sempre tenendo presente che il concetto di giusta causa e' norma elastica.

SENTENZA
Cassazione Civile Sent. n. 24367 del 01-10-2008
Svolgimento del processo
Con ricorso dinanzi al Tribunale di Mantova C.M. conveniva in giudizio la s.p.a. CORTELLAZZI FINTEC esponendo che: a) con "contratto di prestazione d'opera intellettuale a termine" (stipulato con detta società in data 9 giugno 2000) avente durata quinquennale gli erano stati attribuiti i compiti descritti all'art. 1 del cennato contratto e con atto in data 27 dicembre 2000 la società lo aveva nominato proprio procuratore speciale; b) in forza del contratto d'opera intellettuale continuativa e della procura speciale, esso ricorrente sovrintendeva, coordinava ed organizzava l'intero complesso aziendale, avendo, in posizione a lui sovraordinata, il presidente del consiglio di amministrazione C.G. e l'amministratore delegato C. G.; c) la situazione era venuta cambiando quando, come stabilito con Delib. consiglio di amministrazione della società in data 10 maggio 2001 la Holding Partecipazioni Sacmi s.p.a. aveva inserito, nell'ambito dell'organizzazione della s.p.a. CORTELLAZZI FINTEC altri amministratori - dirigenti provenienti dalla controllata Sacmi Labelling s.p.a., ponendoli ai vertici della predetta CORTELLAZZI FINTEC; d) in relazione alla modifica della situazione, preso atto che i compiti e le funzioni assegnatigli con il contratto d'opera e la procura erano di fatto venuti quasi integralmente meno, si era dimesso per giusta causa dal contratto con lettera in data 27 agosto 2001. Tanto premesso, il ricorrente richiedeva all'adito Tribunale di accertare che il contratto d'opera si era risolto esclusivamente per colpa della società convenuta e di condannare la stessa al pagamento dei compensi per il piatto di non concorrenza per i cinque anni di durata del contratto e per ulteriori tre anni, nonchè dei compensi per l'attività prestata nei mesi di luglio e di agosto 2001 e, tuttavia, per tutto il periodo fino alla data di cessazione naturale del contratto.
Si costituiva su giudizio la s.p.a. CORTELLAZZI FINTEL che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto, proponendo altresì domanda riconvenzionale per ottenere "la condanna di C.M. alla rifusione dei danni tutti subiti e subendi a causa delle dimissioni ad nutum dal contratto, danni da accertarsi in via equitativa" e per accertare "nel comportamento del ricorrente la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., e conseguentemente condannare il C. a risarcire alla società il danno subito a seguito della proposizione della presente lite, danno da accertarsi facendo ricorso a criteri euitativi". Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 6 febbraio 2004, accertava che il recesso da parte di C.M. in data 27 aprile 2001 era avvenuto per giusta causa e condannava la società convenuta "a risarcire al ricorrente il danno subito pari al compenso pattuito per la collaborazione fino alla scadenza del contratto (9 giugno 2005), detratto l'aliunde perceptum, da calcolarsi in separata sede ed a pagargli il compenso pattuito per l'osservanza dell'obbligo di non concorrenza fino alla scadenza del patto (27 agosto 2004), pari ad euro 61.974,82, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria su entrambe le somme dal dovuto al saldo"; rigettava, inoltre, la domanda riconvenzionale.
Avverso tale sentenza proponeva appello la CORTELLAZZI FINTEC s.p.a. e, ricostituitosi il contraddittorio, la Corte d'appello di Brescia - con sentenza del 19 marzo 2005 - respingeva l'appello e condannava l'appellante alla rifusione delle spese del grado.
Per la cassazione della cennata sentenza la s.p.a. CORTELLAZZI FINTEC propone ricorso affidato a tre motivi.
L'intimato C.M. resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1 - Con il primo motivo di ricorso la s.p.a. CORTELLAZZI FINTEC (in acronimo S.C.F.) denunciando "violazione di legge in relazione all'art. 12 preleggi per erronea applicazione dell'art. 2237 cod. civ., comma 2, nonchè contraddittorietà della relativa motivazione" rileva che "il giudice di secondo grado (e prima ancora quello di primo grado) ha erroneamente e senza idonea e logica motivazione quantificato il compenso spettante al C. a seguito del proprio recesso dal contratto - adducendo tra l'altro una non precisata giusta causa - facendo applicazione della disciplina prevista dall'art. 1223 cod. civ. e segg., in materia di quantificazione del danno conseguente ad un inadempimento, in luogo della specifica disciplina speciale appositamente dettata in materia di compenso dovuto al prestatore d'opera intellettuale che recede dal contratto per giusta causa, di cui all'art. 2237 c.c., comma 2, (rimarcando che) l'errore fondamentale che inficia la decisione del giudice di merito consiste nell'affermata inapplicabilità della norma di cui all'art. 2237 c.c., all'ipotesi in cui il prestatore receda, a causa dell'inadempimento della controparte, da un contratto a tempo determinato ad esecuzione continuata" e conclude che "alla luce dell'illogicità del complessivo ragionamento effettuato dalla Corte d'Appello di Brescia nonchè dei presupposti da cui lo stesso muove, appare evidente la violazione e la falsa applicazione di almeno una norma di diritto in cui è incorso il giudice di secondo grado: l'art. 2237 c.c., comma 2, deve ritenersi del tutto valido, efficace ed applicabile al caso di specie non ostando con tale conclusione il fatto che al contratto d'opera intellettuale intercorso tra le parti fosse stato apposto un termine finale".
Con il secondo motivo la Società - denunciando "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di una giusta causa legittimante il recesso del C." - censura la sentenza impugnata "in ordine all'erronea determinazione del concetto di giusta causa da parte del giudice di merito e della sua irragionevole ed arbitraria equiparazione con il diverso istituto dell'inadempimento nonchè l'assenza di un qualsivoglia inadempimento configurabile in capo alla CORTELLAZZI FINTEC (comunque mai accertato e, ancora prima, mai richiesto)".
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente - denunciando "vizi di motivazione relativamente all'interpretazione del contratto e relativamente alla sussistenza di una giusta causa di recesso, nonchè violazione degli artt. 1175, 1375 c.c. e art. 2383 c.c., comma 1" - rileva che "la pronuncia impugnata è caratterizzata da ulteriori errori di diritto oltre che da gravi profili di contraddittorietà, (in quanto), da una parte, i giudici di appello hanno affermato che il rapporto negoziale intercorrente tra le parti fosse riconducibile allo schema del contratto d'opera intellettuale, dall'altra hanno ricostruito la natura e l'oggetto delle obbligazioni gravanti sul prestatore in modo totalmente incompatibile con tale configurazione" e sottolinea che "nei vizi di motivazione denunciati si innesta un evidente errore di diritto: il giudice, una volta accertato in punto di fatto l'attribuzione al C. di funzioni amministrativo-gestionali, avrebbe dovuto dichiarare la nullità del contratto d'opera intellettuale perchè in contrasto con l'art. 2383 c.c., comma 1, o, comunque, con il principio dell'esclusiva ed inderogabile competenza degli amministratori all'esercizio della funzione amministrativa". 2 - Il primo motivo di ricorso non appare meritevole di accoglimento.
2/a - Al riguardo - in merito alla questione sollevata con il cennato motivo (mediante articolate complesse argomentazioni) se, nell'ipotesi di termine di durata apposto al contratto di prestazione di opera intellettuale risolto dal prestatore in forza di recesso per giusta causa (individuata in un grave inadempimento contrattuale del preponente), le conseguenze di siffatto inadempimento debbano ritenersi regolate esclusivamente dal secondo alinea dell'art. 2237 cod. civ., comma 2 (e, quindi, come sostenuto dalla società ricorrente, con limitazione del diritto del prestatore d'opera esclusivamente "al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta") oppure la pattuizione del termine abbia implicato una deroga alla cennata limitazione (e, quindi, come statuito nella sentenza impugnata in aderenza alla posizione difensiva dell'intimato, "l'interruzione del rapporto contrattuale per l'inadempimento di una delle due parti comporta per l'altra il diritto al risarcimento integrale del danno per la mancata esecuzione per il periodo di tempo residuo rispetto alla scadenza del termine medesimo") - la Corte di appello di Brescia è pervenuta alla decisione come dianzi censurata alla stregua del seguente percorso motivazionale: a) "fra le parti è stato stipulato un contratto di opera intellettuale-contratto di lavoro autonomo, che, come tutti i contratti di lavoro autonomo, può per volontà delle parti avere per oggetto una prestazione continuativa e coordinata rispetto all'attività imprenditoriale di uno dei due contraenti";
b) "rimanendo nell'ambito della disciplina ex art. 2230 c.c. e segg., si deve ammettere la possibilità per le parti di concordare in via negoziale una disciplina pattizia del singolo rapporto in deroga a tutte le norme che non siano vigenti, (sicchè), qualora la disciplina contrattuale introduca clausole lecite ma non previste da quello legale, le conseguenze di queste clausole e della loro violazione vanno stabilite, in difetto di norme particolari, in base alle norme generali";
c/1) "se è consentito alle parti di dare vita a un rapporto di prestazione d'opera intellettuale a termine, è necessario individuare, in difetto di una previsione legislativa specifica, quali siano gli effetti negoziali di questo tipo di contratto e quali siano le conseguenze quanto alla cessazione prima della scadenza pattuita per volontà di uno dei contraenti":
c/2) "in questa ipotesi non può trovare automatica applicazione l'art. 2237 c.c., che riguarda il recesso nel corso della esecuzione di uno o più incarichi senza previsione di termini, (in quanto), se così fosse, la pattuizione di un termine finale sarebbe del tutto inutile e si dovrebbe arrivare alla conclusione che l'ordinamento non ritiene meritevole di tutela l'interesse a che una prestazione d'opera debba avere svolgimento per un periodo temporalmente individuato e predeterminato dalle parti contraenti". c/3) "per quanto concerne il diritto di recesso (quale espressione della tutela del vincolo fiduciario reciproco che deve perdurare nel rapporto fra cliente e professionista a cui si riferisce l'art. 2237 cod. civ.), va rilevato che nessuna norma, e nemmeno l'art. 2237, impedisce alle parti di atteggiare la disciplina del loro rapporto prevedendo vincoli di carattere obbligatorio sui termini e modalità del recesso, che assicurino, in un adeguato contemperamento, una tutela sia all'interesse del prestatore di opera intellettuale a non vedersi privare prima della scadenza della attività di lavoro convenuta, sia all'interesse del committente ad assicurarsi quell'opera o quel collaboratore per un certo periodo";
c/4) "la pattuizione di un termine per il recesso non impedisce il recesso stesso, ma ha la finalità di qualificarlo contrattualmente e precisamente di qualificarlo come inadempimento ai fini del risarcimento del danno, sempre che non sia a sua volta determinato da un inadempimento della controparte che renda impossibile proseguire nel contratto";
d) "che, nella specie, la volontà comune delle parti sia stata quella di vietarsi reciprocamente il recesso prima della scadenza del termine pattuito (cinque anni) risulta sia dall'oggetto del contratto e dalla pattizia disciplina del recesso, sia dalle stesse allegazioni delle parti, e in particolare della società, in ordine allo scopo della clausola";
e/1) "l'attività in questione era talmente rilevante che era stato previsto che fosse svolta in via esclusiva e con obbligo di non concorrenza per tutta la durata del contratto e per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto";
e/2) "in questo senso del tutto significativa ed univoca è la disciplina del recesso (clausola 3), ove non viene contemplata alcuna possibilità di cessazione per atto unilaterale prima del compimento del primo termine di cinque anni e il recesso viene fatto salvo solo alla prima scadenza o a quelle successive per proroga annuale e sempre con obbligo di preavviso di almeno tre mesi". 2/b) - Esaminati così, i punti essenziali della motivazione della sentenza impugnata, si rileva che la conclusione - secondo la quale (vale ribadire espressamente) nella specie, "il termine era stato pattuito in deroga alla facoltà di recesso ex art. 2237 cod. civ., con la conseguenza che l'interruzione del rapporto contrattuale per l'inadempimento di una, delle due parti ha comportato per l'altra il diritto al risarcimento integrale del danno per la mancata esecuzione del rapporto per il periodo di tempo residuo rispetto alla scadenza del termine medesimo" - è stata attinta dalla Corte di appello di Brescia mediante un procedimento logico-giuridico (sicuramente non viziato da asserita contraddittorietà) che non contrasta in alcun punto con la normativa applicabile alla specifica fattispecie specie in ordine alla corretta interpretazione di detta normativa.
Infatti per quanto concerne la possibilità di una disciplina pattizia in deroga (rectius, in corretta applicazione della normativa generale con riferimento ad una fattispecie non rientrante alla particolare previsione codicistica) alla norma, appunto, dell'art. 2237 c.c. - che riguarda il recesso nel corso della esecuzione in una o più incarichi senza previsione pattizia di termine e che non può costituire un "sistema chiuso" nella dedotta materia -, il Giudice di appello si è correttamente riportato alla giurisprudenza di questa Corte - che vale qui confermare anche per la relativa parte motiva - a mente della quale la regolamentazione legale del recesso dal contratto di opera può essere volutamente derogato da una pattuizione di predeterminazione della durata, che risponde a interessi meritevoli di tutela oc art. 1322 cod. civ. per entrambe le parti e comporta, di per sè, l'assoggettamento del rapporto alle regole del diritto comune proprio del recesso per giusta causa derivante da inadempimento con la conseguenza della risarcibilità integrale del danno di cui all'art. 1223 cod. civ. e segg. (ex plurimis, Cass. n. 27293/2006, Cass. n. 25238/2006, Cass. n. 9701/1996, Cass. n. 5738/2008). In particolare, questa Corte ha precisato che, nell'ambito della disciplina dell'art. 2237 cod. civ., non è da escludersi che, ove si inseriscano nel contratto clausole estranee al suo contenuto tipico, alle stesse possono applicarsi, in difetto di specifiche determinazioni, le normali regole relative all'inadempimento dei contratti con la possibilità, nel caso di contratto a prestazioni corrispettive, di avvalersi di quella forma di autotutela rappresentata dall'eccezione di inadempimento disciplinata dall'art. 1460 cod. civ. (così, testualmente, Cass. n. 14702/2007 e, anche Cass. n. 25238/2006 - se pure nel caso (specularmene alternativo) di recesso del committente - secondo cui "in tema di contratto di prestazione d'opera intellettuale, la previsione della possibilità di recesso ad nutum del cliente contemplata dall'art. 2237 cod. civ., non ha carattere inderogabile e quindi è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa tale facoltà fino al termine del rapporto; l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga pattizia alla facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, non essendo a tal fine necessario un patto specifico ed espresso:
pertanto, poichè in assenza di pattuizioni diverse o di giusta causa, l'apposizione di un termine finale determina in modo vincolante la durata del rapporto, nell'ipotesi di recesso unilaterale dal contratto da parte del committente il prestatore ha il diritto di conseguire il compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto").
Il cennato effetto derogatorio si estende, ovviamente, all'ipotesi di cui all'art. 2237 c.c., comma 2 - come, d'altronde, si evince espressamente in Cass. n. 25238/2006 cit. - in quanto la normativa legale in materia, fondata tutta sulla valorizzazione della natura fiduciaria del rapporto di opera (cfr. già, in nuce, in Corte cost. n. 25/1974), non può essere diversificato nel senso della disponibilità di cui al primo comma e della sostanziale inderogabilità di cui al secondo comma e, ancora, a seconda che il recesso venga esercitato dal committente ovvero dal prestatore.
Nella specie, la Corte di appello ha accertato "la volontà comune delle parti di vietarsi reciprocamente il recesso prima della scadenza del termine pattuito" - e, al riguardo; il motivo di ricorso si appalesa comunque inammissibile perchè in esso non si specifica in che modo la sentenza impugnata avrebbe violato le norme ermeneutiche ex art. 1362 c.c. e segg., e quale di queste norme in particolare sarebbe stata violata - con la conferma, pertanto, che l'inosservanza del vincolo contrattuale non può che comportare la risarcibilità del danno subito dalla parte (per effetto dell'ingiustificato recesso ante tempus della controparte) secondo i criteri di diritto comune e senza la limitazione posta dalla disciplina ex art. 2237 cit. - non riguardante il recesso dal contratto di prestazione d'opera intellettuale a termine - convenzionalmente derogata.
Non sussiste, in definitiva, nella sentenza impugnata una asserita violazione dell'art. 12 delle "preleggi" - norma che "contiene tutti i criteri ermeneutici della legge e, specificamente, sia il criterio dell'interpretazione estensiva (che consente l'utilizzazione di norme regolanti casi simili, e non già identici), sia quello dell'interpretazione analogica (che permette l'utilizzazione di norme che disciplinano materie analoghe ossia risultati diversi aventi solo qualche punto in comune con il caso da decidere)" (Cass. n. 7494/1990) - in quanto la Corte di appello ha applicato alla fattispecie sottoposta al suo giudizio la norma generale regolante, appunto la concreta fattispecie riguardante il recesso da un contratto d'opera intellettuale con termine di durata non - come erroneamente preteso dalla società ricorrente - la diversa disposizione regolante l'esecuzione di una prestazione d'opera senza previsione di termine.
2/c - In relazione, inoltre, alla censura concernente la "commistione tra l'istituto del recesso e quello della risoluzione per inadempimento", si rimarca - sotto il profilo processuale con riferimento all'asserito vizio di ultrapetizione che, secondo la ricorrente, vizierebbe la sentenza impugnata - che dalla disamina diretta degli atti del giudizio di merito (possibile anche nella presente sede di legittimità essendo stato dedotto un asserito error in procedendo) si evince che l'originario ricorrente ha ritualmente proposto con il ricorso introduttivo (e confermato nel giudizio di secondo grado) la domanda di risarcimento del danno per effetto del recesso ingiustificato dal contratto di opera a termine a seguito di inadempimento della società preponente.
In ogni caso - con riferimento alla c.d. coesistenza tra recesso e risoluzione per inadempimento e, più esattamente, al rapporto tra il recesso (come mezzo di impugnazione del contratto) e la risoluzione per inadempimento (quale mezzo di impugnazione ordinario e generale) - al fine di verificare la compatibilità tra rimedi ordinari e casi tipici di estinzione del vincolo, si ritiene che la previsione del recesso per inadempimento della controparte non si sovrappone, ma si aggiunge, al rimedio generale della risoluzione per giusta causa.
In questo senso i termini della questione sono stati intesi esattamente dal giudice di appello con valutazione correttamente motivata della pattuizione intercorsa tra le parti e della domanda giudiziale come proposta dall'originario ricorrente donde la conferma dell'inammissibilità della censura nella presente sede di legittimità come verrà più ampiamente precisato specie in relazione alla nozione di "giusta causa", nel successivo capo 3/b - nel conclusivo decisum che "l'interruzione del rapporto contrattuale per l'inadempimento di una delle parti comporta per l'altra il diritto al risarcimento integrale del danno per la mancata esecuzione del rapporto per il periodo di tempo residuo rispetto al termine convenzionalmente prefissato". 2/d - A conferma della pronuncia di integrale rigetto del motivo di ricorso in esame vale, infine, riportarsi al principio di cui alla sentenza di questa Corte n. 5149/2001 (e, di recente, di Cass. Sezioni Unite n. 14297/2007) in virtù del quale, essendo stata rigettata la principale assorbente ragione di censura, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza poichè diventano inammissibili, per difetto di interesse, le ulteriori ragioni di censura.
3 - Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso - esaminabili congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi - non possono essere accolti.
3/a - Infatti, per quanto concerne la valutazione della posizione fattuale in merito all'inadempimento configurato in capo alla s.p.a.
CORTELLAZZI FINTEL (secondo motivo di ricorso), detta valutazione rientra nell'ambito dell'attività istituzionalmente riservata al giudice di merito non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 322/2003) atteso che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle risultanze che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati e non accolti, anche se allegati, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito a quelli utilizzati.
In ordine, poi, alle censure che investono l'interpretazione del contratto intercorso tra le parti (terzo motivo del ricorso), si ribadisce che siffatte censure attengono alla specifica indicazione dei canoni ermeneutici in concreto violati e il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato: sicchè la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa interpretazione investono il merito delle valutazioni del giudice e sono, perciò, anch'esse inammissibili in sede di legittimità.
Pervero, l'interpretazione dei contratti è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente: sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione (ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito) non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (Cass. n. 7740/2003, Cass. n. 11053/2000).
Con riferimento, inoltre ai pretesi vizi di motivazione - che, secondo la società ricorrente, inficerebbero la sentenza impugnata - si rileva che: a) il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le doglianze mosse nella specie dalla società ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati; b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno non insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia - irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta -; c) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.
Benvero, le censure con cui una sentenza venga impugnata per vizio della motivazione non possono essere intese a far valere la non rispondenza della ricostruzione della fattispecie operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte - pure in relazione al valore da conferirsi alle "presunzioni" la cui valutazione è anch'essa incensurabile in sede di legittimità alla stregua di quanto già riferito in merito alla valutazione delle risultanze probatorie (Cass. n. 11906/2003)- e, in particolare, non vi si può opporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, id est di una nuova pronuncia sul fatto sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.
3/b - Per quanto attiene alla "questione di diritto" sollevata dalla ricorrente per sostenere "la sindacabilità del concetto di giusta causa in sede di giudizio di legittimità in quanto rientrante tra le c.d. clausole generali", si ritiene che pure tale profilo di censura debba essere - nonostante le acute e diffuse argomentazioni prospettate dalla difesa della società ricorrente - disatteso.
Al riguardo, anche se la nozione di "giusta causa" può farsi rientrare nell'ambito delle "norme elastiche" (e di quelle ad esse connesse, ma con le stesse non confondibili, entro il concetto di "clausola generale", cioè delle norme il cui contenuto, appunto, elastico richiede giudizi di valore in sede applicativa, in quanto la gran parte delle espressioni giuridiche contenute in norme di legge sono dotate di una certa genericità la quale necessita, inevitabilmente, di un'opera di specificazione da parte del giudice che è chiamato a darvi applicazione), purtuttavia siffatto inquadramento non comporta l'accoglimento della conclusione indicata dalla società ricorrente, atteso che l'applicazione delle disposizioni formulate in virtù dell'utilizzo di concetti giuridici indeterminati non coinvolge un mero processo di identificazione dei caratteri del caso singolo con gli elementi della fattispecie legale astratta e richiede, invece, da parte del giudice l'esercizio di un notevole grado di discrezionalità al fine di individuare nella specifica fattispecie concreta le ragioni che ne consentano la riconduzione alle nozioni usate dalla norma. Pertanto, nell'ambito di detta valutazione il giudice, oltre a risolvere la specifica controversia, partecipa in tal modo alla formazione del concetto (e, cioè, alla sua progressiva definizione in relazione al valore semantico del termine), con la precisazione che il significato adottato non può prescindere dalle convenzioni semantiche sussistenti all'interno di una data comunità in una certa epoca storica e, sotto concorrente profilo, dai principi generali (specie di rango costituzionale) propri dell'ordinamento positivo.
In particolare, pure se l'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito - il quale, nell'applicare clausole generali come quella della definizione dalla "giusta causa", detta una tipica "norma elastica" - non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità sotto il profilo della correttezza del metodo seguito nell'applicazione della clausola generale,è subito da precisare (onde evitare approssimativi fraintendimenti) che la verifica generale sulla correttezza del profilo considerato dal giudice del merito siccome applicativo di "norma elastica" resta sempre soggetto ad un controllo di legittimità al pari di (= simile a) ogni altro giudizio riguardante la valutazione di "qualsiasi" norma di legge (non, quindi, ad una aprioristica valutazione di fondatezza della relativa censura sollevata sul punto inteso a far riformare la decisione impugnata), intendendosi così esattamente l'adesione all'orientamento giurisprudenziale di cui alle sentenze di questa Corte nn. 10514/1998, 434/1999, 7838/2005, 8305/2005 e 21313/2005 (in difformità al non condivisibile indirizzo espresso nelle sentenze nn. 2616/1990 e 154/1997), in quanto, nell'esprimere il giudizio di valore necessario per integrare una "norma elastica" (che, per la sua stessa struttura, si limita ad indicare un parametro generale), il giudice di merito compie un'attività di interpretazione giuridica della norma stessa, per cui da concretezza a quella parte mobile ("elastica") della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico sociale, non diversamente da quando un determinato comportamento venga giudicato conforme o meno ad una "qualsiasi" (cioè "non elastica") norma di legge.
Ora, nella individuazione della nozione di "giusta causa", occorre riferirsi alla definizione datane da "antica" dottrina - secondo cui "la giusta causa è quell'avvenimento esteriore che influendo sullo svolgimento del rapporto determina la prevalenza dell'interesse di una parte all'estinzione sull'interesse dell'altra alla conservazione del rapporto" - per considerare la precisazione (sicuramente più tecnica) indicata dalla "recente" dottrina a mente della quale "la giusta causa consiste in una situazione sopravvenuta che attiene allo svolgimento del rapporto, impedendone la realizzazione della funzione economico-giuridica e, quindi, alla causa del negozio, fonte del rapporto, nel suo aspetto funzionale".
L'implicazione tratta dalla cennata definizione è che, concretando l'inadempimento una mancanza o un vizio funzionale della causa, il problema del coordinamento fra questa situazione e la "giusta causa", non è suscettibile di una soluzione unitaria, in quanto si deve fare capo per ogni singolo rapporto alla disciplina dettata dalla legge e alle sue esigenze peculiari, per vedere se le norme generali sulla risoluzione del contratto vadano pur sempre applicate ovvero lo strumento più rapido del recesso per giusta causa debba impiegarsi in talune ipotesi di deficienza funzionale della causa. In particolare, per la più specifica attinenza al giudizio in esame, è opportuno riferirsi alle conclusioni tratte in materia secondo le quali: a) la spiccata e specifica importanza sociale e l'estensione stessa del fenomeno del lavoro prestato in posizione subordinata rendono opportuna la trattazione particolare del rilievo dato dall'ordinamento alla giusta causa per l'estinzione di quel rapporto;
b) l'inadempimento deve essere ricompresso nella giusta causa poichè è proprio l'inadempimento a far venire meno, prima di ogni altro fatto, il presupposto fiduciario del rapporto. Tali precisazioni conclusive provenienti dalla dottrina (specifica in argomento) hanno trovato conferma nella giurisprudenza di questa Corte con riferimento all'utilizzabilità dell'istituto del recesso per giusta causa, disciplinato dall'art. 2119 cod. civ., nell'ambito del rapporto di agenzia (sottotipo qualificato di prestazione d'opera) che ha pacificamente natura autonoma e non già subordinata. Sul punto, infatti, la soluzione adottata dalla giurisprudenza di legittimità è nel senso di consentire, in via analogica, l'applicazione della giusta causa anche al rapporto di agenzia, stante l'assenza di una espressa previsione normativa relativa alla possibilità di recedere senza preavviso da tale rapporto (Cass. n. 12873/2004); dalla cennata giurisprudenza è stato, altresì, precisato che la relativa normativa è caratterizzata da una certa genericità (in stretto riferimento al concetto di "norma elastica") e richiede di essere adeguatamente interpretata in sede applicativa in correlazione allo specifico tipo di situazione oggetto di esame, senza peraltro che, in genere il livello di specificazione interpretativa possa consentire univocamente, per così dire meccanicamente, la qualificazione giuridica della vicenda oggetto di giudizio che sia stata accertata in termini puramente fattuali. Con la conseguenza che il giudizio di fatto, ai fini della sussunzione della fattispecie concreta nell'ipotesi normativa, si deve (in genere) colorare di più o meno consistenti aspetti valutativi, funzionali alla sua qualificazione in termini legali: valutazioni che spettano al giudice di merito, ma che, ai fini del loro controllo in sede di legittimità, devono essere sorrette da un'adeguata motivazione, così che ne sia desumibile la congruità logica e la correttezza giuridica, sulla base di un accertamento sufficientemente specifico degli elementi strettamente fattuali della fattispecie, e della individuabilità dei criteri di carattere generale ispiratori del giudizio di tipo valutativo.
Nella specie, la Corte di appello di Brescia ha motivato il decisum in modo sicuramente corretto, non solo sulla base di un accertamento adeguatamente specifico degli elementi strettamente fattuali, ma vale evidenziare in relazione al profilo concernente l'interpretazione e l'applicazione della "norma elastica" - con riferimento, appunto, "alla individuabilità dei criteri di carattere generale ispiratori del giudizio di tipo valutativo".
A conferma della congruità logica e della correttezza giuridica della motivazione a sostegno della sentenza impugnata si rimarca che la Corte di appello, nell'ambito delle valutazioni assunte con il contratto (nel quale era stata dedotta una determinata prestazione d'opera intellettuale, che il prestatore si era obbligato a rendere e che l'altra parte si era obbligata a ricevere e a consentirne dunque l'esecuzione) ha esattamente statuito che "la parte committente non può mutare il contesto nel quale l'obbligazione deve essere eseguita in modo tale da snaturarne oggetto e contenuto, pretendendo, quindi l'adempimento di una obbligazione diversa da quella assunta, per un verso più ridotta e per l'altro più onerosa (con obblighi di collaborazione, se non di sott'ordinazione, originariamente non contemplati): pretesa e modificazione delle condizioni originariamente pattuite (da ritenersi essenziali in ragione della natura dell'incarico che era stato accettato) che costituiscono un inadempimento grave alle obbligazioni assunte con il contratto e legittimano il recesso per giusta causa".
Statuizione questa che, quindi, ha correttamente applicato la normativa sulla "giusta causa" secondo l'appropriato significato semantico-giuridico adottato in relazione ai principi generali dell'ordinamento.
3/c - Da ultimo deve ritenersi inammissibile la censura formulata al termine del terzo motivo di ricorso - concernente l'asserita "nullità del contratto d'opera intellettuale perchè in contrasto con l'art. 2383 cod. civ., comma 1" - in quanto la relativa eccezione (sicuramente non sollevata nell'ambito del giudizio di merito) presupponeva l'accertamento fattuale (non dedotto ritualmente) concernente "un potere di C.M. di sostituirsi all'organo societario in contrasto con il principio dell'esclusiva ed inderogabile competenza degli amministratori all'esercizio della funzione amministrativa", per cui - secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (che qui si conferma anche per la parte motiva) - "è inammissibile la questione di nullità di un contratto sollevata per la prima volta in cassazione su di un profilo diverso da quello posto a fondamento dalla domanda proposta nei precedenti gradi di merito ed implicante,, ulteriori accertamenti, perchè la rilevabilità d'ufficio, anche in sede di legittimità, della nullità di un contratto, postula che la relativa questione non richieda nuove indagini di fatto" (ex plurimis, Cass. n. 8478/2000).
3/d - A conferma dell'integrale rigetto del secondo e del terzo motivo di ricorso vale, anche qui, riportarsi a quanto dianzi statuito sub "capo 2/d" in adesione a Cass. Sez. Unite n. 14297/2007. 4 - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto dalla s.p.a. CORTELLAZZI FINTEC deve essere respinto.
5 - Ricorrono giusti motivi - in relazione all'elevato impegno difensivo di entrambe le parti con riferimento alla complessità della questione caratterizzante il giudizio in sede di legittimità - per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2008

Da: INFORMAZIONE14/12/2010 19:31:48
Sapete chi corregge Reggio Calabria??

Da: Abbinamenti14/12/2010 21:03:46
Se c'è qualcuno in questo forum che ha sostenuto l'esame nelle varie sedi, potrebbe postare l'abbinamento delle corti d'appello così da aver poi un quadro completo per tutti.
GRAZIE.

Da: SECONDO PARERE14/12/2010 21:58:20
1)prestazione del professionista art.2236 c.c.
2)prestazione oggetto del contratto oggetto di interpretazioni giurisprudenziali differenti:obbligaz. di mezzo e nn di risultato(sent 2006), non costituisce obblig di mezzi(2002),superata distinzione(sez un 2008)
3)diligenza del buon professionista art. 1176 c.c.
4)resp x negligenza x nn aver dato comunicazione al comune della prescrizione
5)colpa lieve xchè regole giuridiche basilari
6 resp x 2236&1176 negligenza x avre violato l'obbligo di informazione
7)il comune deve fornire elementi di prova x poter agire x inadempim contratt e nel caso l'vv esperisse giudizio x ottenere il compenso dovuto, nn è tenuto a ricev x violaz dei doveri professionali!

Da: Cazzaro15/12/2010 00:17:47
Firenze corretto da Caserta
Ancona corretta da Cosenza
Palemmo corretta da Bisceglie
Catanzaro corretta da Prato
Lecce corretto da Cantù
Torino corretta da Paola
Trieste corretta da Ragusa
Trento corretta da Barcellona Pozzo di Gotto
Roma corretta da Casale Monferrato
Napoli corretta da Chiavari
Bologna corretta da Ferrara

Appena ho altre novità le posto

Da: jolly 15/12/2010 09:32:59
antonio martilla aiuto
ho perso i contatti messanger i
inseritemi e chiamatemi
grazie

Da: DOLLIDO15/12/2010 09:49:28
ma vi siete spostati di sito??

Da: valina15/12/2010 14:26:34
ancona

Da: Pronostico domani15/12/2010 16:38:22
Ricorso ante causam per prova irripetibile. - dr. proc. civile

Ricorso de libertate sui reati razziali. - dr. proc. penale

Precontenzioso transattivo anomalo. - dr. proc. amministrativo

Da: rebecca15/12/2010 16:45:02
qualcuno sa a che ora consegna napoli? grazie

Da: clarabella15/12/2010 16:53:19
Sapete quando esce catanzaro?

Da: Bubi15/12/2010 18:48:31
Sapete di bari?

Da: GIORGINA FAZZI15/12/2010 19:55:42
A Lecce una strage, commissione durissima, anche oggi hanno spedito via diverse persone... Aiuto!!!
A proposito, Lecce corretta da Palermo.

Da: piolo15/12/2010 20:03:47
Cagliari corretta da Ancona. La commissione è stata durissima, infatti, oltre ai controlli serrati ogni secondo, sono stati buttati fuori un sacco di colleghi. Le tracce quest'anno sono state orribili. Ormai è impossibile accedere a questa professione, senza contare che è solo un'abilitazione che lo Stato richiede vergognasamente... In bocca al lupo per tutti per domani...

Da: sonia15/12/2010 20:21:00
non dirloa noi di torino che ci siamo beccati firenze per due anni di fila....la vostra commissione ci ha detto che non sapevamo scrivere ed ha bocciato il 50%

Da: sonia15/12/2010 20:25:54
anche nella correzione degli scritti sono così duri?

Da: Baffucci16/12/2010 03:39:08
Cagliari corretta da Ancona
Firenze da Venezia
Lecce da Palermo
Torino da Lecce
Napoli da Roma
Bari da Napoli
Palermo da Salerno
Roma da Napoli

Da: NAPOLIMANIA16/12/2010 08:49:19
GRANDE NAPOLI!!!!!!!!!!!!! QUAGLIARELLA INFAME TRADITORE
MUORI!!!!

Da: barbyby16/12/2010 09:49:49
c'è nessuno?

Da: sarinaav16/12/2010 09:49:51
che stress con queste domande sugli abbianamenti andate sul sito juslow  e troverete tutto ufficilae.ora vogliamo esaminare la prima traccia?che ne dite?

Da: ddd16/12/2010 09:55:16
ragazzi ma qual'è l'altro forum?

Da: cara16/12/2010 09:57:39
A SALERNO HANNO DETTATO?
MA LE TRACCIE CHE SONO SUL FORUM SONO VERE?
RISP. VI PREGO

Da: marilisa78 16/12/2010 10:01:02
...............

Da: jojo16/12/2010 10:16:27
devil, come ti contatto?

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ..., 47, 48, 49, 50, 51, 52 - Successiva >>


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