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ESAME SCRITTO 2010
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Da: Basile25/01/2011 10:17:08
Ma veramente pensate che Milano abbia già corretto??? non fatevi mettere ansia da chi spara baggianate....i risultati ci saranno a giugno....a Roma erano presenti circa 4000 (e più) candidati e le buste saranno partite si e no dopo Natale...fatevi due calcoli e fino a giugno...state sereni!!
....in bocca al lupo a tutti! =)

Da: FONTI CERTE25/01/2011 12:26:55

- Messaggio eliminato -

Da: problema25/01/2011 17:59:45
qui c'è un problema serio.... non c'è cchiù ppilu



CCHIU PPILU PE TUTTI

Da: Fonti molto accreditate25/01/2011 19:56:14
sostengono che la pubblicazione dei risultati di Milano sia imminente.

I Carabinieri stanno mettendo le transenne al palazzo di Giustizia per regolare l'afflusso delle persone. Peraltro una folla di praticanti si è già formata nell'atrio, con scene di giubilo e fiducia alternate ad altre di vera isteria e disperazione

Da: Fonti molto accreditate25/01/2011 20:18:13
sostengono che alle 22 ci sarà l'affissione.

Ormai la tensione è palpabile, scene di isteria collettiva, gente che si sente male, pianti isterici di colleghe che non reggono alla tensione.

Due stavano pure per venire alle mani, prontamente bloccati dai carabinieri.

Da: Fonti molto accreditate25/01/2011 22:54:10
riportano che gli esiti sono stati affissi 45 minuti fa, in perfetto orario!

Le urla festanti degli ammessi all'orale si confondono tra le imprecazioni e i pianti di chi non è stato ammesso. Volano anche parole grosse, il tripudio si confonde con la disperazione, scene di isteria collettiva mentre le forze dell'ordine cercano con fatica di riportare la calma in una sarabanda di urla di giubilo e imprecazioni

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Da: Brutte notizie per Milano25/01/2011 23:07:09
Pare che la percentuale degli ammessi sia attorno al 17%, davvero una brutta giornata per i candidati milanesi!

Da: Appena tornato dalla CDA di Milano25/01/2011 23:11:33
Confermo, hanno affisso.

Da: Moglie di appena tornato dalla CDA di Milano25/01/2011 23:38:05
Confermo...ho appena affisso al muro il pisello di mio marito "appena tornato dalla CDA di Milano"...tanto a che gli serve...pensa solo a sparare cazzate sul forum e non mi tromba!

Da: Appena tornato dalla CDA di Milano25/01/2011 23:48:05
Io ho voluto condividere con voi delle informazioni importanti, poi affari vostri se non ci credete.

Da: FONTI CERTE26/01/2011 17:48:45

- Messaggio eliminato -

Da: x problema29/01/2011 20:19:37
pilu pilu pilu. pilu x acclamazione

Da: mr t29/01/2011 20:53:15
mi hanno bocciato al'orale. sono finito...

Da: per mr t01/02/2011 17:35:07
no, sei stronzo

Da: x mr t01/02/2011 18:31:05
no, sei bretone

Da: parere penale02/02/2011 09:37:03
Chi ha svolto il parere penale (alcolista) basandosi su reato furto e non rapina impropria (con i successivi reati a seguire) ?

Da: x parere penale.03/02/2011 10:43:14
secondo me solo tu!! chi può fare uno sbaglio del genere con il codice commentato e tutta la giurisprudenza sotto mano?'

Da: parere penale03/02/2011 13:03:55
uno sbaglio da bocciatura? so che anche altri hanno svolto il parere in questo senso.

Da: x parere penale03/02/2011 13:10:53
Stai tranquillo/a di seguito un commento preso da un sito specializzato (non posso scrivere fonte)

Soluzione proposta

Per analizzare la posizione giuridica del nostro assistito dobbiamo differenziare i reati commessi nei confronti del padre, rispetto a quelli commessi nei confronti della madre.

Iniziando la scomposizione della vicenda, essa può essere suddivisa in due parti.

In una prima fase Caio minaccia entrambi i genitori di mettere a soqquadro la casa se non gli consegnano dei soldi, comportamento che astrattamente potrebbe rientrare nella tentata estorsione o nella tentata rapina.

I due delitti si differenziano perché, nell'estorsione, la minaccia o la violenza sono dirette a procurare un ingiusto profitto, mentre nella rapina il fine è "l'impossessamento della cosa mobile".

Altro elemento differenziale tra estorsione e rapina è che nel primo dei due reati il soggetto passivo assume un atteggiamento collaborativo, a fronte di una possibilità di scelta tra comportamenti diversi; nella rapina invece il soggetto passivo può solo consegnare la cosa oppure no.

Tra le due ipotesi sembra preferibile quindi l'inquadramento sotto il delitto di tentata rapina, perché il fine di Caio è quello di farsi consegnare i soldi, e non ricevere un altro tipo di "profitto" di qualsiasi genere; mentre i genitori non avevano alcune possibilità di scelta in ordine al comportamento da adottare, se non quella di rifiutarsi di consegnare il denaro.

Successivamente Caio trova - da solo, e senza la collaborazione dei genitori - 200 euro nel comodino della camera da letto. Tale ipotesi, considerata astrattamente e isolata dal contesto, integra gli estremi del reato di furto.

Dopo aver preso i soldi Caio tenta di uscire di casa e, vincendo l'opposizione del padre, gli procura delle lesioni.

Astrattamente in questa fase ricorrono i reati di lesioni (articolo 582 c.p.) e violenza (articolo 610 c.p.).

La violenza però è elemento costitutivo del reato complesso di rapina, insieme al furto e alla minaccia (articolo 84 c.p.).

Si configura allora l'ipotesi di reato di rapina impropria, a danno del padre, prevista dall'articolo 628, comma 2, c.p. che ricorre quando la violenza viene espletata dopo l'impossessamento.

In altre parole, i vari comportamenti compiuti da Caio, ovvero la minaccia di mettere a soqquadro la casa, unitamente all'appropriazione del denaro e seguita dalla violenza, confluiscono nella figura della rapina impropria, assorbendo le diverse figure di reato astrattamente configurabili nella fattispecie (minaccia, violenza, furto).

Diverso discorso vale invece nei confronti della madre.

Dal momento che la donna era rimasta in cucina e non ha subito altri tipi di minaccia né violenza, nei suoi confronti Caio ha commesso il delitto di tentata rapina, come detto, ma anche del reato di furto, in quanto - in mancanza di diverse indicazioni - il denaro deve presumersi di proprietà di entrambi i genitori.

A questo punto però occorre considerare che l'articolo 649 c.p., nei delitti contro il patrimonio, prevede una causa di non punibilità per l'ipotesi in cui tali reati siano commessi contro l'ascendente.

La scriminante opera solo quando il reato è commesso con violenza sulle cose mentre non opera qualora il fatto sia commesso mediante violenza alle persone (articolo 649, comma 3, c.p.).

Ora, tenendo presente che Caio ha usato verso il padre violenza alla persona, mentre verso la madre si è limitato a minacciare di mettere a soqquadro la casa, dobbiamo distinguere le due posizioni:

    *

      Nei confronti della madre, Caio ha commesso i reati di furto e tentata rapina, me essi sono scriminati ai sensi dell'articolo 649, comma 1, c.p..
    *

      Nei confronti del padre Caio ha commesso il reato di rapina impropria ma non potrà invocare la scriminante in parola ai sensi dell'articolo 649, comma 3, c.p..

Infine, occorre accennare alla questione dell'alcolismo di Caio.

L'alcolismo è trattato in modo differente a seconda che si tratti di alcolismo abituale, nel qual caso la pena sarà aumentata (articolo 94 c.p.), oppure cronica intossicazione da alcool, nel qual caso la pena è diminuita e al reo può applicarsi una misura di sicurezza (articolo 95 c.p.).

Nella traccia non è specificata la forma di alcolismo attribuibile a Caio, quindi la situazione reale dovrà essere accertata mediante una perizia medico legale.

In conclusione, Caio risponderà di rapina impropria e di lesioni lievi nei soli confronti del padre ma, data la sua condizione di alcolista, le pena potrebbe essere aumentata o diminuita a seconda che venga accertato un alcolismo cronico o meno.

Considerazioni sul parere

   1.

      Premessa

La soluzione da noi proposta è solo una delle tantissime soluzioni e/o varianti possibili rispetto a questa fattispecie.

La traccia infatti non è particolarmente difficile dal punto di vista teorico, ma dal punto di vista pratico è quasi inestricabile, in quanto il comportamento di Caio è teoricamente inquadrabile sotto almeno 6 figure di reato diverse. Figure che possono essere o meno avvinte dal vincolo della continuazione con le altre.

La difficoltà di questa prova deriva quindi dall'infinito numero di varianti possibili, tali da far confondere anche il giurista più esperto.

Anche per questo motivo si è preferito omettere le citazioni giurisprudenziali. Il caso infatti non è tratto da una sentenza specifica che possa essere d'aiuto, e dunque le sentenze - essendo in alcuni casi contraddittorie - avrebbero solo complicato lo svolgimento.

La prima difficoltà quindi è inquadrare correttamente il reato (o i reati) commesso da Tizio.

Successivamente doveva risolversi un altro problema, dato dal fatto che Caio è un alcolista. Dal momento che il testo non specifica se l'alcolismo di Caio deve essere inquadrato sotto l'ubriachezza abituale o la cronica intossicazione da alcool si aprono per il candidato almeno 2 opzioni diverse (ubriachezza abituale o cronica intossicazione da alcol?) con conseguenze opposte (in caso di ubriachezza abituale la pena è aumentata; in caso di cronica intossicazione da alcool il soggetto non è imputabile o perlomeno la pena è diminuita).

   2.

      Analisi teorica della condotta di Caio

Iniziando ad analizzare la condotta di Caio sotto il profilo del reato commesso, in linea teorica, nella fattispecie sottoposta alla nostra attenzione, possono venire in rilievo diverse figure.

    *

      Lesioni (articolo 578 c.p.); Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
    *

      Minaccia (articolo 612 c.p.): Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 51.
    *

      Furto (articolo 624 c.p.): Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene.
    *

      Rapina (articolo 628 c.p.): Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. La rapina poi può configurarsi oltre che nella forma propria di cui al comma 1, anche nella forma impropria, quando la violenza e la minaccia siano effettuate dopo l'impossessamento.
    *

      Estorsione (articolo 629 c.p.); Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Molti candidati e anche molte soluzioni proposte su altri siti e riviste giuridiche hanno optato per il reato di estorsione che, a nostro parere, è soluzione decisamente errata, come abbiamo detto in precedenza. Ovviamente, qualora si ravvisasse nella fattispecie in esame il reato di estorsione, occorrerà prendere in considerazione la forma del tentativo, in quanto alla minaccia non è seguita la consegna del denaro da parte dei genitori. Dalle minacce, cioè, Caio non ha tratto il profitto, necessario ad integrare la fattispecie dell'articolo 629 c.p..
    *

      Maltrattamenti in famiglia (articolo 572 c.p.). Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

   3.

      Conseguenze pratiche

L'inquadramento sotto i reati di rapina (nella forma della tentata rapina propria in danno di entrambi i genitori) o furto condurrebbero alla non punibilità di Caio, in quanto l'articolo 649 c.p. prevede come causa di non punibilità il fatto che tali reati siano commessi nei confronti degli ascendenti.

Se invece si propende per ravvisare nei confronti del padre la rapina impropria, allora la fattispecie non sarà scriminata, ai sensi dell'articolo 649, comma 3, c.p. (la norma infatti prevede che non siano scriminati i reati di estorsione rapina e sequestro, quando siano commessi con violenza sulle persone).

L'inquadramento sotto il profilo della tentata estorsione o della tentata rapina comporta un problema di non poco conto. L'estorsione è infatti un reato contro il patrimonio, e dunque si applica ad esso la causa di non punibilità dell'articolo 649 c.p.. Tuttavia un recente orientamento giurisprudenziale ha escluso l'applicabilità dell'articolo 649 c.p. all'ipotesi del tentativo di estorsione (Cass. 14914/2010) sul presupposto che esso costituisce una figura autonoma di reato, e non una semplice variante del reato base. La norma quindi non può essere interpretata estensivamente ed applicata ad ipotesi non previste.
Un altro indirizzo giurisprudenziale, invece (Cass. 28210/2010), la ammette, in considerazione del fatto che il comma 3 dell'articolo 649 c.p. esclude l'applicazione della norma nei soli casi in cui il fatto è commesso con violenza alle persone.

Nella soluzione da noi proposta ogni riferimento a questo contrasto giurisprudenziale è stato omesso, non solo per non complicare ulteriormente una fattispecie già complessa di per sé, ma soprattutto perché riteniamo non condivisibile l'orientamento della sentenza 14914.

*****

Si potrebbe ravvisare il diverso reato di maltrattamenti in famiglia. Anzi, a ben vedere è forse questa l'ipotesi più corretta tra tutte quelle prospettate. Il comportamento di Caio infatti, è protratto nel tempo, e rientra nella fattispecie dell'articolo 572 c.p. specie se si tiene presente la ratio della norma e la si confronta con la diversa ratio sottesa all'articolo 649 c.p..

Il legislatore, infatti, per i reati contro il patrimonio ha previsto la speciale causa di non punibilità dell'articolo 649 c.p., perché ha ritenuto che i problemi di natura patrimoniale possano trovare adeguata soluzione nel contesto familiare.

Diverso invece il discorso che deve farsi nei reati contro la persona. Qui il legislatore ha considerato addirittura più grave il fatto di aver posto in essere il reato di lesioni, ingiuria, o molestie, se commesso nei confronti di un familiare, prevedendo una figura di reato ad hoc.

Nel nostro caso il comportamento di Caio si caratterizza non tanto per il furto dei 200 euro, fatto che di per sé assume minore gravità rispetto all'ipotesi in cui venga commesso verso estranei, quanto per i continui maltrattamenti inflitti ai genitori nel tempo.

La fattispecie poteva quindi essere inquadrata correttamente anche sotto l'articolo 572 c.p..

   4.

      Il problema dell'alcolismo

Una volta individuata la fattispecie applicabile, però nasce un ulteriore problema. Assume infatti rilievo la circostanza che Caio sia alcolista. Per disciplinare l'alcolismo il codice ha previsto una distinzione tra vari stadi di questa malattia, non sempre comprensibile razionale. Infatti viene distinta:

   1. l'ubriachezza abituale (articolo 94 c.p.) ove si procede ad un aumento di pena;
   2. la cronica intossicazione da alcool (articolo 95 c.p.). Ai sensi di questa norma chi è affetto da cronica intossicazione da alcol deve essere considerato come se abbia un vizio totale o parziale di mente. Si applicheranno quindi gli articoli 88 e 89 c.p., nonché l'articolo 221 e 222 del c.p..

Quindi:

    * se viene ravvisato vizio totale di mente il soggetto è considerato non imputabile; in tal caso si applica la misura di sicurezza del ricovero in un'ospedale psichiatrico per un minimo di due anni (articolo 88 e articolo 222 c.p.);
    * se viene ravvisato vizio parziale di mente, la pena è irrogata ma viene diminuita (articolo 89) e in aggiunta può essere disposto il ricovero in una casa di cura per un tempo non inferiore ad un anno;
    * se non viene ravvisato alcun vizio di mente, ma la persona è dichiarata in stato di ubriachezza abituale, la pena è aumentata (articolo 94 c.p.).

   5.

      Conclusioni

A Caio si aprono quindi diverse possibilità:

    * Sussunzione della fattispecie sotto i reati di rapina impropria commessa a danno del padre e furto (ipotesi non scriminata, ai sensi dell'articolo 649, comma 3, c.p.) e tentata rapina commessi a danno della madre (ipotesi scriminata, ai senso dell'articolo 649, comma 1, c.p.);
    * sussunzione della fattispecie sotto la norma della tentata estorsione, con conseguente applicabilità dell'articolo 649 c.p. e non punibilità del comportamento;
    * sussunzione della fattispecie sotto le figure dei reati di violenza, minaccia, e lesioni, avvinti dal vincolo della continuazione, rimanendo scriminati solo i reati contro il patrimonio. In tal caso verrà applicata la norma che contempla il reato più grave (lesioni o tentata estorsione) aumentata fino al triplo;
    * sussunzione della fattispecie sotto la figura dei maltrattamenti in famiglia (articolo 572 c.p.), con pena da uno a 5 anni.

Nell'ipotesi in cui si inquadri la fattispecie sotto i maltrattamenti in famiglia, o sotto il reato di minaccia e lesioni, avvinti dal vincolo della continuazione, si aprono poi altre tre strade alternative:

    * applicazione della disciplina del vizio parziale di mente o totale di mente;
    * applicazione della norma sull'ubriachezza abituale, con conseguente aumento della pena base.

In conclusione, si trattava di una traccia aperta a un numero talmente alto di possibilità - tutte valide e teoricamente sostenibili - da rendere senz'altro preferibile la prima traccia, più lineare e con meno insidie.

Da: risposta03/02/2011 16:00:34
che parere di merda.
ma chi l'ha scritto? mi sembra un'opera dello psiconano

Da: x parere penale09/02/2011 08:50:44
tra il delitto di sara scazzi, quello di cogne, quello di via poma, sulla scomparsa di Yara di BG, sul caso corrente delle gemelline svizzere, sui casi minuti quotidiani sparsi tra tutte le province italiane, sia civili che penali, meriterremmo noi tutti di diventare avvocati e giudici. altrochè!
Quindi, caro parere penale, sfogo alle libere interpretazioni, tranquillo/a.

Da: .....09/02/2011 10:14:38
MA POJIE, QUANNE CHIOVE, L'ACQUA T'ENFONNE E VA', TANTE L'ARIE S'ADDà CAGNà!!!

Da: x parere penale09/02/2011 16:22:47
Si lo meritate... peccato che non sapete la differenza tra furto e rapina impropria.

Da: x  xparere penale10/02/2011 08:57:26
ma che dici? il furto c'era. nei confronti della madre, certo! state tutti riassumendo il parere ai fini della rapina impropria, ma finitela!

Da: x xparere penale10/02/2011 12:28:18
Ho capito,ma, parere penale sosteneva di non aver considerato la rapina impropria, per lui si trattava solo di furto..oltre le lesioni etc.Lui chiede se è un errore grave..Si lo è..è inutile sostenere che ci possono essere diverse interpretazioni.Non stiamo riassumendo. Stiamo sostenendo che (come hai detto tu) è stata consumata anche la rapina impropria.Ciò non significa che sarà bocciato, mi auguro, solo che la sua non è una tesi sostenibile.

Da: per tutti10/02/2011 12:40:29

Qualcuno sa dirmi se Milano ha già corretto Roma?

Quanti promossi?

I risultati escono a luglio come può Milano aver già corretto?

Da: ......10/02/2011 13:44:54
Genova pubblicherà di lunedì

Da: x  xparere penale10/02/2011 15:52:23
Se anche la rapina impropria non fosse stata considerata non sarà comunque una bocciatura. Basta fare terrorismo. Che ne dite?

Da: x xparere penale10/02/2011 16:32:31
Infatti...nessuno ha detto che sarà bocciato. Il terrorismo è solo nella tua mente. Ma li leggete i post prima di commentare????

Da: x  xparere penale10/02/2011 22:18:29
Non è una tesi sostenibile? mah....probabile. Va bene, ho capito male, io ti chiedo scusa. Sul fatto che non sarà bocciato/a.

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