Nella fattispecie, oggetto della pronuncia Tar Lazio 7029/2005, il ricorrente aveva partecipato ad un concorso pubblico collocandosi primo in graduatoria. Tuttavia, all'espletamento delle prove ed alla graduatoria non faceva seguito l'assunzione da parte dell'amministrazione. Anzi, la stessa, successivamente allâinstaurazione del procedimento giurisdizionale, revocava lâintera procedura concorsuale.
La quaestio facti ha, già in passato, posto problemi giuridici sotto diversi profili:
se la P.A. sia responsabile per la mancata assunzione del vincitore di concorso utilmente collocato;
se il Giudice Amministrativo possa procedere, in sostituzione della P.A., allâassunzione del vincitore della procedura concorsuale.
I quesiti sopra ricordati, si ricollegano alla querelle avente ad oggetto la natura giuridica della posizione soggettiva vantata dallâinteressato in caso di vincitore di concorso non assunto, ed a quella afferente ai rapporti tra autotutela amministrativa e tutela dellâaffidamento.
Quanto alla natura giuridica della situazione soggettiva coinvolta, il vincitore di un concorso a pubblici impieghi âvanta non un diritto soggettivo perfetto, bensì un interesse legittimo all'assunzione, in considerazione del rilievo secondo cui l'assunzione e rimessa a puntuali atti formali degli organi competenti ed è espressione della potestà organizzatoria della pubblica amministrazione datrice di lavoro. Sicché, ben può la p.a., laddove sopravvengano, nelle more del completamento del procedimento amministrativo concorsuale, circostanze preclusive di natura normativa, organizzativa o anche solo finanziaria, paralizzare, o se del caso, annullare la procedura stessa, salvo l'ovvio controllo sulla congruità e la correttezza delle scelte in concreto operateâ (Cons. Stato, sez. V, 18/12/2003, n.8337; Cons. Stato sez. V, 19/03/2001, 1632; T.A.R. Valle d'Aosta, 12/12/2001, n.190).
Un diverso indirizzo, minoritario, reputa, invece, che con l'approvazione della graduatoria finale di un pubblico concorso sorga il diritto del vincitore all'assunzione e quindi alla stipulazione di un contratto. Ad avviso di tale orientamento, non si esclude, comunque, che il diritto allâassunzione possa venir meno allorché si modifichi la situazione di fatto in relazione alla quale la p.a. ha deciso di bandire il concorso, (cfr. Trib. Lodi, 31/01/2002 in Riv. Critica Dir. Lav., 2002, 360).
Quanto ai rapporti tra autotutela ed affidamento incolpevole, lâago della bilancia pende decisamente verso lâinteresse pubblico preminente, cosicché, nel balancing degli interessi contrapposti coinvolti, sia prevalente quello della P.A. al buona andamento ex art. 97 cost. Ne discende che la pubblica amministrazione conserva il potere di non procedere alla nomina (o all'assunzione in servizio) tutte le volte che:
sia venuta meno la necessità o la convenienza della copertura del posto messo a concorso;
l'assunzione stessa sia inibita da una norma sopravvenuta o in generale da un "factum principis", con il solo limite della presenza di valide e motivate ragioni di pubblico interesse, (T.A.R. Valle d'Aosta, 12/12/2001, n.190, Cons. Stato, sez. V, 19/03/2001, n.1632).
Quanto, in specifico, al cd. Factum principis (fatto del principe), esso si rinviene allorché un ordine dell'autorità o un provvedimento autoritativo rendano impossibile l'adempimento di una determinata prestazione. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, esso rientra tra le cause di impossibilità sopravvenuta della prestazione, insieme al caso fortuito e alla forza maggiore (della quale costituirebbe un'ipotesi particolare).
Per quanto concerne, invece, il potere in capo al Giudice di sostituirsi al G.A. nellâassunzione del vincitore del concorso, questo è escluso radicalmente dalla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, non senza qualche timido tentativo in senso opposto subito sconfessato, (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 09/03/2001, n.980).
Tanto premesso, nel caso concreto oggetto della pronuncia del Tar Lazio 7029/05, il Consesso amministrativo laziale, richiama, innanzitutto, la giurisprudenza maggioritaria sedes materiae, la quale, come si è visto, è costante nel negare la sussistenza di una posizione differenziata e tutelabile di chi abbia partecipato ad un concorso pubblico in relazione al posto messo a concorso
Aderendo alla tesi prevalente, ad avviso del Collegio il concorrente classificato al primo posto della graduatoria concorsuale non vanta una posizione di diritto soggettivo alla nomina, bensì solo un'aspettativa ad essa, avendo la p.a. il potere di non procedere alla nomina (o all'assunzione in servizio) tutte le volte che sia venuta meno la necessità o la convenienza della copertura del posto messo a concorso, o l'assunzione stessa sia inibita da una norma sopravvenuta o in generale da un "factum principis", con il solo limite della presenza di valide e motivate ragioni di pubblico interesse."
La controversia sottoposta al TAR Lazio è, quindi, risolta in senso sfavorevole al ricorrente: nellâambito dei concorsi pubblici il vincitore non ha diritto all'assunzione.
Eâ, tuttavia, opportuno ricordare, che in caso di mancata assunzione dei vincitori di concorso, in regime privatistico, sorge a carico del proponente una responsabilità contrattuale per inadempimento e quindi l'obbligo di risarcire il danno poiché, in tali casi, il datore di lavoro privato è obbligato al rispetto del principio di buona fede e di correttezza, (cfr. Cass. Sez. L., sent. 6577 del 8-5-2002).
La fattispecie, inoltre, è ricostruita in termini di offerta al pubblico e quindi proposta contrattuale irrevocabile.
Al di là dei tratti differenziali in riferimento alle diverse tipologie concorsuali, è pacifico che il principio generale di buona fede operi sia nelle ipotesi di concorsi pubblici che in quelle di concorsi privati: ne discende che, se è vero che il Giudice non può sostituirsi alla P.A. nellâassunzione del concorrente vincitore è anche vero che questi potrà condannare al risarcimento del danno laddove rinvenga un comportamento, tacito o provvedimentale, posto in essere in violazione dei principi generali di correttezza e buona fede nelle relazioni contrattuali: es. la P.A. che proceda al concorso già sapendo che esso dovrà essere revocato.
Pare, attualmente, che quella appena evidenziata, sia da considerarsi una delle poche forme di tutela concretamente azionabili.
(Altalex, 30 settembre 2005. Nota di Giuseppe Buffone)
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