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Concorso INAIL, 404 posti
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Da: Carmen15/09/2009 15:13:29
X SICULAMENTE
GRAZIE MILLE. VERAMENTE QUESTI GIORNI SONO SNERVANTI. IL LIBRO DI AMMINISTRATIVO MI STA DISTRUGGENDO.
FORMICAAAAAAAAAAAAAAAAA IN BOCCA AL LUPO
AMMMESSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA COME STAI UN BACIONE.
UN BACIO FORTE ANCHE A VITTORIA, PERPLESSA, AMMESSA SARDA ORMAI SPARITA E PERPLESSA

PER VALERIA: GRAZIE MILLE ANCORA PER PUBBLICAZIONE DOMANDE
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Da: Per bibo 15/09/2009 15:20:44
GRAZIE MILLE per le tue preziose delucidazioni.buona giornata
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Da: VERGOGNATEVI!!!!!15/09/2009 15:24:42
NON SOLO CERCATE DISPERATAMENTE DI VENIRE A CONOSCENZA DELLE DOMANDE FATTE IN SEDE DI ESAME, ADESSO VOLETE ANCHE SAPERE I VOTI PRESI DA CHI HA GIA' SOSTENUTO GLI ORALI PER REGOLARVI DI CONSEGUENZA. ME CHE VE' FREGA, PENSATE A BUTTARE IL SANGUE SUI LIBRI FANNULLONI
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Da: Grazie 15/09/2009 15:26:24
Altro ringraziamento alle sempre disponibili colleghe di avventura Valeria, Carmen e Vittoria
Rispondi

Da: Vittoria x Grazie15/09/2009 15:28:03
Figurati.
Ma oggi ci sono esami?
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Da: *Valeria*15/09/2009 15:32:19
sì Vittoria, dovrebbe esserci formica e anche qualche altra ragazza del forum...
strano che ad oggi non ci sono notizie per il 13 ottobre ancora
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Da: Vittoria x Valeria15/09/2009 15:50:41
Grazie Valeria.In bocca al lupo a formica e agli altri
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Da: da lecce x vergognatevi15/09/2009 16:12:35
mah, nn mi sembra così terribile la storia della graduatoria, xkè è utile davvero a tutti farsi due conticini ed eventualemnte mettersi l'anima in pace... nn credo ci sia niente di cui vergognarsi..
Rispondi

Da: *Valeria*15/09/2009 16:14:26
x da lecce: ignora certi interventi... tanto è poi il primo che va a vedere la graduatoria...
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Da: bibo15/09/2009 16:16:57
No, la mail non va bene.
Occorre inviare il certificato medico per fax la mattina dello stesso giorno dell'esame orale al fax n. 0654872613.
Consiglio di inviare anche, indirizzata "alla c.a. della segreteria della Commissione Concorso 404 posti C1 INAIL", una semplice dichiarazione (su foglio A4) sottoscritta di qualche riga con nome, cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza, dichiarando di essere impossibilitati a presenziare all'esame orale a causa di malattia, come comprovata da certificato medico inviato in allegato e "che s'invierà al più presto in originale per raccomandata".
Rispondi

Da: VERGOGNATEVI!!!!!15/09/2009 16:20:39
SE MI SERVISSE LO FAREI.
X VOI MORTALI:
SE AVETE GIA' SOSTENUTO L'ORALE DEVI COMUNQUE METTERTI L'ANIMO IN PACE POICHE' NIENT'ALTRO E' IN TUO POTERE PER MODIFICARE LO STATO DI COSE;
SE L'ORALE DEVI ANCORA SOSTENERLO CI ANDRAI CERCANDO DI DARE IL MASSIMO PER AVERE UNA POSSIBILITA' ANCHE SE CON 21 DI MEDIA AGLI SCRITTI!
QUINDI, COME VEDI, FARE QUESTA FANTOMATICA GRADUATORIA PROVVISORIA A CHI SERVE REALMENTE?...
Rispondi

Da: incredula15/09/2009 16:28:59
ciao, sapete a che punto siamo arrivati con le raccomandate?
pessima idea i certificati medici.....
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Da: POVERA ITALIA15/09/2009 16:29:05
STIAMO SCOPRENDO UN'ITALIA PIENA DI AMMALATI.
BRUNETTAAAA DOVE SEEEIIIIIIII????????????

(P.S. TANTO DI RISPETTO PER CHI LO E' REALMENTE)
Rispondi

Da: POVERA ITALIA15/09/2009 16:31:33
STIAMO SCOPRENDO UN'ITALIA PIENA DI AMMALATI.
BRUNETTAAAA DOVE SEEEIIIIIIII????????????

(P.S. TANTO DI RISPETTO PER CHI LO E' REALMENTE)
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Da: *Valeria*15/09/2009 16:35:43
rinnovo l'avviso a chi ha fatto l'orale... sul gruppo yahoo si sta creando una presunta graduatoria anonima, siete invitati a inserire i vostri dati (se vi interessa) grazie!

x incredula: ancora non si sa nulla per il 13 ottobre
Rispondi

Da: Vittoria x VERGOGNATEVI15/09/2009 16:38:51
Ovviamente nessuno può far niente per modificare la graduatoria ma, per chi ha già sostenuto l'orale, serve solo per sapere di che morte morire e poi a chi facciamo del male cercando di farla? Se ti arrechiamo disturbo ci scusiamo con te ma non era nostra intenzione.....
Rispondi

Da: INTERNO15/09/2009 16:47:57
La graduatoria non serve
Rispondi

Da: bibo15/09/2009 16:53:36
Pessima idea i certificati?

Quando avrai un figlioletto piccolo che ti trasmette una mezza bronchitella con febbre sopra i 39 gradi e devi andare a sostenere l'orale di un concorso (la cui procedura dura da più di due anni e che è stato gestito com'è stato gestito, nell'oscurità più totale, come se i concorrenti fossero degli stracci, detto solo tra parentesi), vedrai la possibilità di ottenere un rinvio di pochi giorni grazie ad un certificato medico sotto un'altra e diversa prospettiva...
Credimi! ;-)
Rispondi

Da: Per bibo 15/09/2009 17:16:11
È necessario scrivere anche l'indirizzo domiciliare per una eventuale visita del medico per conto inail?scusa la mia ignoranza.grazie
Rispondi

Da: convocata15/09/2009 18:21:52
x Bibo
ti consiglio di tel la Sig Piano ti spieghera tutto nei minimi particolari, eviti così di combinare guai.
Rispondi

Da: x tutti15/09/2009 18:29:58
ma non c'è nessuno nella capitale che ha voglia di ripetere insieme?
per aiutarci ed annoiarci di meno???
Rispondi

Da: *Valeria*15/09/2009 18:44:37
ho il testo di amministrativo aggiornato al 2007, per quanto riguarda la pregiudiziale amministrativa il mio testo dice che la Cassazione aveva superato la pregiudiziale ammettendo una conoscenza autonoma del GO sulla tutela risarcitoria... ci sono state novità?
Rispondi

Da: *Valeria*15/09/2009 18:50:15
risolto, aggiornamento altalex 2009, la pregiudiziale è superata, rimane quindi osservato l'orientamento delle SSUU del 2006:

"Sinteticamente, può osservarsi come lâarresto de quo sancisca lâepilogo della teoria della c.d. pregiudiziale amministrativa.

Le Sezioni Unite confermano lâorientamento già espresso nelle ordinanze n. 13659, n. 13660 e n. 13911 del 2006 secondo cui: â Tutela risarcitoria autonoma significa tutela che spetta alla parte per il fatto che la situazione soggettiva è stata sacrificata da un potere esercitato in modo illegittimo e la domanda con cui questa tutela è chiesta richiede al giudice di accertare l'illegittimità di tale agire. Questo accertamento non può perciò risultare precluso dalla inoppugnabilità del provvedimento né il diritto al risarcimento può essere per sé disconosciuto da ciò che invece concorre a determinare il danno, ovvero la regolazione che il rapporto ha avuto sulla base del provvedimento e che la pubblica amministrazione ha mantenuto nonostante la sua illegittimità. Dunque il rifiuto della tutela risarcitoria autonoma, motivato sotto gli aspetti indicati, si rivelerà sindacabile attraverso il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizioneâ.

La Corte, nel dare continuità allâindirizzo inaugurato nel 2006, dà conto dellâevoluzione del concetto di giurisdizione, dovuta a molteplici fattori: il ruolo centrale della giurisdizione nel rendere effettivo il primato del diritto comunitario; il canone dellâeffettività della tutela giurisdizionale; il principio di unità funzionale della giurisdizione nella interpretazione del sistema ad opera della giurisprudenza e della dottrina; il rilievo costituzionale del principio del giusto processo; lâampliarsi delle fattispecie di giurisdizione esclusiva e della conseguente mutazione del giudizio sulla giurisdizione rimesso alla Suprema Corte, tradizionalmente inteso a livello di pura qualificazione della situazione soggettiva dedotta, alla stregua del diritto oggettivo.

Infatti, giurisdizione, nella Costituzione (artt. 24, 111 e 113), è termine che va inteso nel senso di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi e, dunque, in un senso che comprende le diverse tutele che lâordinamento assegna ai diversi giudici per assicurare lâeffettività dellâordinamento.

Pertanto, rientra nello schema logico del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione, rimesso alle Sezioni Unite, lâoperazione che consiste nellâinterpretare la norma attributiva di tutela, onde verificare se il giudice amministrativo, ai sensi dellâart. 111, comma 8, Cost., la eroghi concretamente e nel vincolarlo ad esercitare la giurisdizione rispettandone il contenuto essenziale.

I Giudici, inoltre, specificano che la teoria della pregiudizialità affonda del resto la sua origine in presupposti che l'attuale stadio di evoluzione della tutela giurisdizionale degli interessi mostra non essere più riferibili all'intero spettro di questa" (Altalex)
Rispondi

Da: x valeria15/09/2009 19:14:57
non vorrei sbagliarmi , ma la Cass. del 2006 afferma il venir meno della pregiudizialità ma, in base alla legge 205/00, afferma che a conoscere del risarcimento del danno è cmq il ga...anche se il procedimento ovviamente non seguirà le norme del processo di annullamento dell'atto amm.
o sto dicendo cazzate :-)?
buono studio
Rispondi

Da: per Valeria15/09/2009 19:16:26
ti ho risposto sul gruppo di yahoo
Rispondi

Da: per Valeria15/09/2009 19:19:32
Non sono riuscita ad inserire il messaggio,  riporto qui quanto ho trovato su un compendio aggiornato al 2009:
Sul punto de quo bisogna richiamare una importante e recente pronuncia della Corte di Cassazione del 23 dic. 2008, con la quale è stato ribadito il principio secondo il quale al G.A. può essere proposta una autonoma domanda risarcitoria, diretta alla condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, senza la previa impugnazione del provv. amministrativo. Infatti richiamando le conclusioni a cui la stessa Cassaz. era giunta nel 2006 è stato osservato che è viziata da violazione di norme sulla giurisd. ed è soggetta a cassazione per motivi attinenti alla giurisd. la decisione del G.A. che nega la tutela risarcitoria degli interessi legittimi sulla scorta della considerazione per cui l'illegittimità dell'atto dev'essere stata precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento.
In deciso contrasto con questa pronuncia si pone il Cons. di stato che nel riaffermare ancora una volta la vigenza nel nostro ordinamento del principio della pregiudiziale amm. afferma: " il principio non si fonda sull'impossibilità per qualunque giudice di accertare in via incidentale e senza efficacia di giudicato l'illegittimità dell'atto, quale elemento costitutivo della fattispecie della responsabilità ex art. 2043 c.c. In sostanza ove l'accertamento in via principale sia precluso nel giudizio risarcitorio in quanto l'interessato non sperimenta o non può sperimentare i rimedi specifici previsti dalla legge per conterstare la conformità a legge della situazione medesima, la domanda risarcitoria dev'essere respinta nel merito perchè il fatto produttivo del danno non è suscettibile di essere qualificato illecito. La pregiudiziale amm. è quindi strettamente connessa al principio della certezza delle situazioni giuridiche di diritto pubblico, al cui predidio è posto il breve termine decadenziale di impugnazione dei provvedimenti amministrativi (C.d.S. sez. VI, n. 587/2009.
Spero di essereti stata utile.
Rispondi

Da: ggg15/09/2009 19:31:18
....
Rispondi

Da: da lecce15/09/2009 19:47:47
domanda banalissima (e forse inopportuna dato il tenore delle conversazioni che leggo in questa pagina), ma voi i contratti di borsa (commerciale) li state studiando? e i titoli di credito?
Rispondi

Da: depressa15/09/2009 19:48:59
oddio io lo avevo saltato...ci vuole anche che chiedano dottrina e giurisprudenza...ma che dobbiamo fare i magistrati? cmq complimenti meritate trenta solo per la voglia di andarvi ad aggiornare sulla pregiudiziale...
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Da: depressa15/09/2009 19:58:15
per da lecce io non li faccio anche se a luglio so che hanno chiesto i titoli di credito ma io non faccio testo perchè lo tento l'orale dato che non posso studiare tanto...
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