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Concorso INAIL, 404 posti
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Da: Analizziamo i fatti | 08/08/2017 10:23:55 |
Le dogane sono state autorizzate a prendete 130 unità , visto che queste unità gli servono per scorrere parallelamente le graduatorie del concorso interno (gli è stato concesso con legge apposita, cado unico in Italia), ha interesse a scorrere tale numero integralmente. Ora, in entrambe le graduatorie deve dare priorità ai residui vincitori, è ovvio che più scorrerà fino a raggiungimento della quota numerica prevista. Ora subentra un problema di tempistiche. La graduatoria ice è già stata ceduta, mentre INAIL fintanto che non assume le ultime unità autorizzate non può cedere. Per l'ICE c'è da dire che già in passato hanno rifiutato sedi lontane da Roma, quindi considerando questo elemento, è plausibile che non riescano addirittura a coprire la 41 sedi (mi pare che in graduatoria residuino 100 unità circa). Il resto poi sara pescato dallinail. Basterà per esaurire la graduatoria? Non lo so, ma spero di si. | |
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Da: Infatti | 08/08/2017 10:25:17 |
E comunque questo forum serve per scambiarsi opinioni sul concorso, per il sesso puoi andare su youporn | |
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Da: La logica | 08/08/2017 10:50:12 |
Scusate l'insistenza: ma che significa che Inail si ferma al 380? Il concorso era per 404, ne chiameranno 404. Mica tutti subito. Diciamo che in 10 anni sono arrivati al 380, con una buona accelerazione in questi ultimi mesi, dovuta, non per altro, allo sblocco nazionale del turn over. Altre considerazioni, anche se dettate da informazioni più o meno fresche, più o meno di prima mano, più o meno attendibili, mi sembrano campate in aria. Sono 10 anni che vedo notizie scoraggianti, ma alla fine, anche se adagio, le chiamate procedono. Tutto il resto è fantasia. | |
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Da: Infatti | 08/08/2017 10:58:07 |
Chi glielo spiega? Io mi arrendo! | |
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Da: Federica.86 | 08/08/2017 11:14:00 |
scusate intervento x ICE. intanto come fate a dire che la graduatoria ICE è stata ceduta? nessuno all'ICE ne sa nulla, non esiste alcun atto ufficiale. per quanto riguarda la graduatoria ICE residuano 41 vincitori. come detto, gli idonei non fanno testo ex se. nel caso della condivisione ICE/giustizia, si sono condivisi solo i vincitori + gli idonei che servivano a coprire i vincitori già assunti. le successive infornate di idonei si sono rese necessarie perchè la maggioranza dei vincitori ha rinunciato alle sedi in quanto "disagiate". tutto lascia credere che andrà così anche stavolta. | |
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Da: La logica | 08/08/2017 11:18:43 |
Vedremo alla fine chi ha ragione. Se la graduatoria sarà lasciata scadere, avranno ragione i disfattisti (o ben informati, come crede di essere qualcuno). Se non verrà lasciata scadere, si va avanti. Qualcuno ha da ribattere anche a questo ragionamento? | |
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Da: Infatti | 08/08/2017 11:34:46 |
x la logica, ma ci sei o ci fai??? Ma sai leggere??? Ripeto ME NE FOTTO DELLA RAGIONE E LUNGI DA ME L'ESSERE DISFATTISTA ANCHE PERCHÉ SONO IDONEA E SPERO NELLA CHIAMATA. HO SOLO RIPORTATO QUELLO CHE SO E BASTA. PUNTO. E aggiungo che sono pentita di averlo fatto. Passo e chiudo. | |
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Da: La logica | 08/08/2017 11:40:51 |
Il punto secondo me è che nessuno sa nulla di attendibile per ciò che riguarda operazioni contingenti o previste o presunte da parte dei vari Enti, mentre tutti dovremmo sapere ciò che prevede il diritto amministrativo e che - guarda caso - finora è stato supportato dai fatti, ossia: non si lasciano scadere (né si cedono) graduatorie a caso, né si assume con nuova procedura quando si hanno persone in graduatoria, perché ciò sarebbe antieconomico. E infatti, dopo 10 anni, la graduatoria è aperta e le chiamate, sia pure col contagocce, procedono. | |
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Da: Federica.86 | 08/08/2017 12:12:22 |
intanto se conosceste la giurisprudenza, sapreste che: - nel caso dei vincitori le graduatorie non scadono. la scadenza ha effetti solo sugli idonei. i vincitori mantengono il diritto all'assunzione. - la condivisione è solo facoltativa. gli inail ceduti alle dogane possono benissimo rinunciare ad essere assunti dalle dogane e mantengono diritto e posizione all'inail. per il combinato disposto di quanto sopra, l'inail può cedere la graduatoria anche domani. non ce obbligo di assumere 404 persone (l'ice non ha certo assunto 107 !) visto che l'eventuale 404esimo può benissimo rifiutare le dogane e attendere con fiducia l'assunzione all'inail nei prox. x anni, a nulla rilevando la scadenza della graduatoria. cosi sia scritto, cosi sia fatto | |
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Da: ancora.... | 08/08/2017 12:22:44 |
ora tale principio è stato ribadito anche dalla legge D.L. 30-12-2016 n. 244 Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori | |
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Da: La logica | 08/08/2017 12:26:05 |
Questa è bella ed è davvero nuova:"- nel caso dei vincitori le graduatorie non scadono. la scadenza ha effetti solo sugli idonei. i vincitori mantengono il diritto all'assunzione." Come si farebbe a far scadere una graduatoria per gli idonei e non per i vincitori? La graduatoria o è vigente o non è vigente. Se è vigente, lo è anche per gli idonei. Se non è vigente, non lo è nemmeno per i vincitori. Ecco perché viene mantenuta vigente almeno fino all'assunzione di tutti i vincitori. | |
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Da: Bde | 08/08/2017 14:44:07 |
Poche idee ma confuse | |
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Da: news | 08/08/2017 14:51:23 |
Nel frattempo è stato pubblicato un DPCM sul sito della funzione pubblica che autorizza l'ICE a 20 assunzioni, meno concorrenza quindi. | |
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Da: ancora.... | 08/08/2017 16:06:27 |
xla logica le graduatorie restano vigenti fino a che l'ultimo dei vincitori è assunto, ed è logico che tutta la graduatoria non scade (vincitori/idonei). Una volta assunto l'ultimo dei vincitori bisogna vedere se vi è un'ulteriore proroga o no per gli idonei (- tecnicamente la proroga vale solo per gli idonei- stante il diritto all'assunzione dei vincitori- " ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori") | |
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Da: La logica | 08/08/2017 16:14:15 |
Per "ancora...". Concordo in pieno con il tuo ultimo post. Infatti il momento della verità sarà - a 404esimo vincitore chiamato e in scadenza di graduatoria - quello in cui vedremo se verrà approvata o meno una ulteriore proroga per la graduatoria. Solo allora sapremo. | |
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Da: idonea speranzosa | 08/08/2017 17:59:59 |
io credo che occorre farci sentire con assiduità dall'ente. Infatti un interno mi ha detto che ancora non si conosce la data di settembre in cui verrà chiamato l'ultimo scaglione così i tempi si allungano a dismisura. Ice ha ceduto i vincitori della graduatoria al min. della giustizia e in seguito alla loro rinuncia ha assorbito gli idonei x cui pressare, far sentire la nostra presenza ( alludo agli idonei) può essere utile x farci prendere in considerazione. | |
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Da: btre ex cfl | 08/08/2017 18:26:12 |
sono idonei anche i btre del concorso interno...prima gli interni | |
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Da: x Logica | 08/08/2017 20:26:45 |
"Come si farebbe a far scadere una graduatoria per gli idonei e non per i vincitori? La graduatoria o è vigente o non è vigente. Se è vigente, lo è anche per gli idonei. Se non è vigente, non lo è nemmeno per i vincitori. Ecco perché viene mantenuta vigente almeno fino all'assunzione di tutti i vincitori." ignori la differenza tra lo status di vincitore concorsuale e la validità della graduatoria. le 2 cose non sono collegate. non ci credi? leggi leggi: www.infocds.it/item.aspx?IDArticolo=2588 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - con la sentenza 30 gennaio 2012 n. 446. "Il dovere della P.A. di dare corso alle nomine dei vincitori, a seguito dell'approvazione della graduatoria finale di un concorso pubblico, non può ritenersi venuto meno per effetto dello spirare del termine di validità temporale della graduatoria stessa, atteso che i termini di efficacia delle graduatorie concorsuali sono riferibili al solo istituto del c.d. scorrimento della graduatoria (che consente ai candidati semplicemente idonei di divenire vincitori effettivi, precludendo l'apertura di nuovi concorsi) e non anche ai candidati vincitori. Nei confronti di questi ultimi l'Amministrazione è tenuta alla conclusione del procedimento concorsuale mediante l'adozione di un formale atto di nomina, salvo che essa dia conto, con altrettanto formale provvedimento, che all'adozione dell'atto di nomina ostano sopravvenute determinazioni in autotutela riferite alla procedura stessa". ti basta? adesso torna a studiare e lascia parlare i grandi, su. | |
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Da: Byte ex cfl | 09/08/2017 06:04:36 |
Sentenza scritta qui in tempi diversi....quanta ignoranza! | |
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Da: Per byte | 09/08/2017 08:56:56 |
Ma sai continuava a blaterare la logica de qua la logica de la... se, la logica de qui quo e qua | |
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Da: ancora.... | 09/08/2017 09:57:17 |
la sentenza è stata riportata più volte ed è risalente. (l'autotutela cioè la possibilità di annullare la procedura dopo l'approvazione della graduatoria è riferita alla pa in regime pubblicistico la questione riguarda infatti un concorso bandito quando la pa era in regime di diritto pubblico, cioè prima della riforma del pubblico impiego). Il principio del diritto all'assunzione, post riforma privatizzazione pubblico impiego, è stato ribadito decine di volte dalla Cassazione. Da ultimo la vigenza della graduatoria e diritto all'assunzione sono collegate vedi D.L. 30-12-2016 n. 244 Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori | |
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Da: ancora.... | 09/08/2017 10:02:48 |
infatti è un concorso bandito nel 1991 ecco i passaggi della sentenza - Va anzitutto precisato che la controversia all'esame attiene a fattispecie temporalmente anteriore allo slittamento della giurisdizione sul pubblico impiego dal G.A. all'A.G.O., conseguente all'entrata in vigore dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (e, prima d'esso, dell'art. 45, comma 17, del D.Lgs. n. 80 del 1998), rientrante pertanto nell'à mbito di giurisdizione esclusiva amministrativa, di cui all'art. 29, n. 1, t.u. C.S. Trattasi di fattispecie, nella quale è certamente assegnata al dominio del diritto pubblico ed all'à mbito delle attività autoritative anche la fase c.d. dispositiva delle procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti nelle pubbliche amministrazioni (nella quale rientrano la formazione della graduatoria e la nomina dei vincitori), sì che, in assenza di una fonte contrattuale del rapporto di lavoro, non risulta configurabile alcun diritto soggettivo all'assunzione, fondato sull'atto terminale della procedura concorsuale. Nel sistema del lavoro pubblico antecedente alla contrattualizzazione l'approvazione della graduatoria si configura invero come mero provvedimento terminale del procedimento concorsuale e non come atto negoziale del futuro contraente, sì che è da escludersi che da essa discenda, com'è stato affermato con riferimento al regime successivo, il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile della graduatoria, cui corrisponde l'obbligo di adempimento dell'amministrazione assoggettato al regime di cui all'art 1218 c.c. (vedi Cass., S.U. 16 aprile 2007, n. 8951 e, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 20 gennaio 2009, n. 1399). | |
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Da: x ancora | 09/08/2017 10:20:15 |
il che significa che anche se le graduatorie scadono, e possono benissimo farlo se non vengono incluse nel milleproroghe, la scadenza non ha conseguenze sui vincitori. in tal caso vi è la ultrattività delle graduatorie (un po' come succede quando scade il CCNL e non è ancora disponibile quello successivo). la legge parla di "efficacia delle graduatorie prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori". quindi può ben succedere che la graduatoria perda efficacia al 1 gennaio 2018, fermo restando il diritto dei vincitori all'assunzione. ne deriverebbe che nessun idoneo potrebbe vantare alcunchè dopo che l'ultimo vincitore è stato assunto. | |
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Da: Byte ex cfl | 09/08/2017 12:04:49 |
E io che scrivo da mesi.... nessuna cessione tanto meno degli idonei.... dovrebbero effettuare due variazioni al bilancio con tutte le relative approvazioni da richiedere....non capite niente di p.a. di diritto...di bilancio..... tacete | |
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Da: Agiosnicolaos | 09/08/2017 13:37:29 |
Ritorno a dire... fate l amore tutte le sere, è il rimedio migliore per resistere agli urti della vita... | |
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Da: Byte ex cfl | 09/08/2017 13:49:00 |
Ma che ne sai....ma pensa per te..chi si vanta a parole non fa ... | |
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Da: La logica | 09/08/2017 14:28:07 |
Non esiste alcuna possibilità che la graduatoria scada prima che siano assunti tutti i vincitori. Studiare, e parecchio, serve a qualcuno di voi. Addirittura un ente non può procedere a nuove forme di reclutamento, senza motivarlo adeguatamente, se prima non è scaduta la graduatoria, in riferimento anche agli idonei, che pure - come è noto - non vantano alcun diritto all'assunzione. Ecco una tra le mille sentenze in merito. Si veda in particolare il paragrafo 4.3. http://www.infocds.it/public/articoli/pdf/Sentenza_Tar_Lombardia_2008_graduatoriaconcorso.pdf | |
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Da: La logica | 09/08/2017 14:33:09 |
Altro esempio: riferimento a sentenza e conclusioni riassuntive. Ti trovi in:Home > Settembre 2014 > Osservatorio > Giurisprudenza del lavoro pubblico Giurisprudenza del lavoro pubblico Stampa PDF Sentenze della Corte costituzionale, della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti. Corte costituzionale, sentenza n. 211 del 18 luglio 2014 I giudici dichiarano la incostituzionalità dell'art. 43 della legge n. 6/2005, e successive modifiche, della regione Abruzzo, nella parte in cui interviene sul trattamento economico di anzianità dei dipendenti regionali. La norma infatti si pone in contrasto con l'art. 117 secondo comma lett. l) Cost. per la quale il trattamento economico dei dipendenti pubblici rientra nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato. Sentenza Corte cost. n.211-2014 Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 14177 del 23 giugno 2014 I giudici ribadiscono, in questa importante sentenza, quali sono i criteri che il giudice di merito deve applicare per valutare la sussistenza o meno di una giusta causa di licenziamento, ricordando, inoltre, che la previsione di ipotesi di giusta causa contenuta in un contratto collettivo non vincola il giudice, dato che questi deve sempre verificare se quella previsione sia conforme alla nozione di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. e se, in base al principio generale di ragionevolezza e proporzionalità , il fatto addebitato sia di entità tale da legittimare il recesso. Seppure la sentenza riguarda un lavoratore privato, i principi enunciati sono applicabili anche al lavoro pubblico. Sentenza Corte Cass. n.14177-2014 Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 15435 del 7 luglio 2014 Con la sentenza n. 15435/2014 gli ermellini hanno stabilito che i permessi concessi dalla legge n. 104/1992 per l'assistenza ai figli disabili, non sono computabili, ai fini delle ferie e della tredicesima, solamente se questi permessi si cumulano con i congedi parentali e con i congedi per la malattia del figlio. Sentenza Corte Cass. n.15435-2014 Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 15428 del 7 luglio 2014 Dicono i giudici che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte "in tema di pubblico impiego privatizzato il d.lgs. n. 165 del 2001, art 63, si interpreta…..nel senso che per procedure concorsuali di assunzione si intendono quelle preordinate alla assunzione ex novo dei rapporti di lavoro … ed i procedimenti concorsuali interni destinati a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti di lavoro, mentre restano devolute al giudice ordinario le controversie riguardanti le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria. Tuttavia è stato precisato che, con l'approvazione della graduatoria, si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo e all'attività autoritativa dell'amministrazione" ed i successivi comportamenti dell'amministrazione rientrano nell'ambito privatistico, espressione del potere negoziale della P.A. nella veste di datrice di lavoro. Sentenza Corte Cass. n.15428-2014 Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 16247 del 16 luglio 2014 Nella scelta del personale da assegnare alla posizione organizzativa, dicono gli Ermellini, accogliendo il ricorso del dipendente di un comune, l'amministrazione "non può prescindere da una valutazione comparativa degli aspiranti, ed al conseguente esame dei loro curricula ricavabili dai rispettivi fascicoli. L'obbligo di motivazione, in altri termini, non può prescindere dalla scelta di un aspirante anziché di un altro, anche in mancanza di una formale procedura concorsuale". Sentenza Corte Cass. n.16247-2014 Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 18462 del 29 agosto 2014 Anche in questo caso quello che stabilisce la Corte per un lavoratore privato ha valenza anche per il settore pubblico. Un dipendente delle Poste, si presentava al lavoro sempre mezz'ora in ritardo, mezz'ora che recuperava poi trattenendosi oltre l'orario stabilito. Contro la sanzione comminata dal datore di lavoro e confermata nei due gradi di merito, il lavoratore ricorre in Cassazione. Ma dicono gli Ermellini: "l''osservanza dell'orario di lavoro stabilito costituisce obbligo del lavoratore disciplinarmente sanzionabile; l'utilizzabilità della prestazione lavorativa in un determinato orario consegue all'organizzazione produttiva del datore di lavoro e non è conseguentemente modificabile unilateralmente da parte del lavoratore". La mancata effettuazione della prestazione così come richiesta in base all'organizzazione produttiva rompe unilateralmente il rapporto sinallagmatico che è alla base del rapporto di lavoro. Sentenza Corte Cass. n.18462-2014 Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 18678 del 4 settembre 2014 La sentenza riguarda un dipendente privato, ma il principio stabilito dai giudici è applicabile ai dipendenti pubblici. E' licenziabile, anche se non ha superato il periodo di comporto, il dipendente che si assenta continuamente per malattie brevi e reiterate, tutte agganciate a ferie, festività , giorni di riposo, se tali assenze, per la loro modalità , danno origine ad "una prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile per la società , rivelandosi la stessa inadeguata sotto il profilo produttivo e pregiudizievole per l'organizzazione aziendale, così da giustificare il provvedimento risolutorio". Sentenza Corte Cass. n.18678-2014 Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 4119 del 1° agosto 2014 Anche in questa sentenza, come in quella del 4/7/2014 n. 3407 e in quella del 27/8/2014 n. 4361, i magistrati si occupano dello scorrimento delle graduatorie concorsuali, ribadendo che la regola generale per la copertura dei posti vacanti in organico è quella dello scorrimento delle graduatorie preesistenti ed efficaci. | |
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Da: La logica | 09/08/2017 14:35:31 |
Posto qui solo il riferimento di interesse: Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 4119 del 1° agosto 2014 Anche in questa sentenza, come in quella del 4/7/2014 n. 3407 e in quella del 27/8/2014 n. 4361, i magistrati si occupano dello scorrimento delle graduatorie concorsuali, ribadendo che la regola generale per la copertura dei posti vacanti in organico è quella dello scorrimento delle graduatorie preesistenti ed efficaci. | |
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Da: La logica | 09/08/2017 14:39:53 |
Sulla non assolutezza del principio dello scorrimento interviene un'altra recentissima sentenza, dalla quale si evince però che la motivazione a non attingere dalla graduatoria deve essere non formale, ma fondata (cambio del contenuto della mansione rispetto a quella oggetto della precedente selezione). Ecco i riferimenti: Questo quanto ricordato dal Consiglio di Stato - sezione IV - con sentenza n. 3329 del 6 luglio 2017, relativamente al ricorso di un candidato ad una selezione pubblica (bandita nel 1993 e conclusa nel 1999) avverso il diniego dell'amministrazione procedente rispetto l'istanza di scorrimento della graduatoria inoltrata dallo stesso (nell'anno 2005). Nel dettaglio, riconoscendo la legittimità dell'operato della PA, il Collegio illustra che la preferenza espressa in termini generali dall'ordinamento per lo scorrimento della graduatoria non è assoluta, ma, al contrario, incontra dei limiti: in particolare, l'amministrazione legittimamente indice un nuovo concorso, anziché attingere al bacino degli idonei in precedenti selezioni, ove nelle more sia funditus mutato il contenuto professionale delle mansioni proprie del profilo lavorativo alla cui provvista si mira. | |
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