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Concorso INAIL, 404 posti
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Da: X IO RIBADISCO09/05/2014 19:56:03
Ma te le sogni la notte tutte queste cose che scrivi o fai proprio uno studio sopra.....?
Rispondi

Da: b3.  idoneo09/05/2014 20:29:51
Intanto potrebbero mandare avanti gli idonei onterni...
Rispondi

Da: da 09/05/2014 20:40:53
Sino vere
Rispondi

Da: italia2013 09/05/2014 21:40:42
Ciao, sono di un altro concorso e la vostra situazione potrebbe capitare anche a me, volevo sapere che cos'è successo...la vostra graduatoria è ufficiale dal 2010 e sono stati assunti solo 150 su 404? ho capito bene? se è cosi', non avete fatto ricorso al TAR?
Rispondi

Da: x sopra09/05/2014 22:21:21
Se sei la persona che penso ti ho già risposto in privato.
Rispondi

Da: italia2013 09/05/2014 22:35:57
non si di chi parli.....è la prima volta che accedo
Rispondi

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Da: italia2013 09/05/2014 22:42:13
sono di un altro concorso dove la nostra graduatoria è ferma da 1 anno e non si procede con le assunzioni....quindi mi spiegate a voi cos'è successo?? magari la vostra storia potrebbe farci riflettere
Rispondi

Da: Yanni10/05/2014 08:45:39
Di che concorso si tratta
Rispondi

Da: x post sopra10/05/2014 08:46:43
hanno fatto ricorso al Tar e hanno perso, presupposti sbagliati.....
Rispondi

Da: italia2013 10/05/2014 16:50:21
cioè non avete vinto il ricorso? presupposti sbagliati che significa?
Rispondi

Da: da altro forum idonei12/05/2014 10:55:55
E' un'iniziativa che dovrebbero fare propria anche gli idonei di questo concorso

Buonasera a tutti








------------------------------------------------------------
Egr.
(Presidente Renzi / Ministro Madia / Ministro Boschi),
sono appena venuto/a a conoscenza dell'emanazione in data 5 maggio u.s. da parte del
(ministero della Funzione Pubblica/suo dicastero)
della nota avente per oggetto "Rilevazione delle graduatorie concorsuali vigenti e numero dei vincitori e degli idonei" in adesione all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 che prevede che il ministero di cui lei è titolare avvii un monitoraggio al fine di rilevare il numero di vincitori ed idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato ivi compresi i profili professionali di riferimento con conclusione delle operazioni entro e non oltre il prossimo 23 maggio 2014.

Mi chiamo XXXXXXXXXXX e sono
(una persona)
che appartiene alla schiera degli idonei concorso inail 404... Polizia Penitenziaria).

Le sto scrivendo perché desidererei sottoporle una delicata questione inerente la legge 125 del 30/10/2013 nominata legge D'Alia dal nome del suo fautore che proroga l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in base al contenuto della stessa, poiché ho letto del suo continuo interessamento sulla questione dei precari, volevo rappresentarle le ragioni di coloro i quali stanno aspirando legittimamente allo scorrimento di tali graduatorie dei concorsi cui hanno partecipato.

Ritengo che lei sia ben a conoscenza come con la legge sopracitata siano state introdotte "disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego".

Ora, i punti salienti che volevo rappresentarle riguardano gli idonei dei concorsi citati in tale legge e, in particolare, essi si riferiscono:

1) alla validità delle graduatorie fino al 31/12/2016;
(legge 125 del 30/10/2013 art.4 comma 4):
"L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016".

2) allo scorrimento delle graduatorie vigenti al momento dell'entrata in vigore della stessa legge;
(legge 125 del 30/10/2013 art.4 comma 3):
"Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1�° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza".

[Si veda a tal proposito l'art.3 comma 87 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) che così recita:
-All'articolo 35 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: "5-ter.  Le  graduatorie  dei  concorsi  per  il  reclutamento  del personale  presso  le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un  termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali".

Successivamente la Legge 24 febbraio 2012 , n. 14(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29  dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.) all'art.1 comma 4 ha portato la validità di tali proroghe al 31/12/2012. Infatti esso così recita:
-L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, e' prorogata fino al 31 dicembre 2012, compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Ulteriore proroga di dette graduatorie fino al 30 giugno 2013 è stata sancita dall'art. 1, comma 388 della L.24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) e, infine con (la legge D'Alia) l'art.4 comma 4 della L. 30 ottobre 2016 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101) ha definitivamente stabilito la proroga delle stesse la 31/12/2016 infatti tele comma cosi recita:
-L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016.]
-------------------------------
Il problema per questa legge, sin dal primo momento della sua nascita, è stato inerente al fatto se la stessa valesse o meno per il comparto Difesa e Sicurezza ma a fugare ogni dubbio sull'applicabilità delle stessa legge era stato lo stesso ministro D'Alia allorquando in sede referente a Commissioni Riunite (Affari Costituzionali e Lavoro) il 15/10/2013 a specifica richiesta dell'on. E. Fiano (vedere i relativi atti parlamentari), aveva risposto affermativamente sulla validità della sua legge anche per il comparto sopraindicato, sottolineando come in questo modo si sarebbero evitati ulteriori contenziosi (cito testuali parole).

Successivamente alla pubblicazione della legge, lo stesso dicastero aveva emesso una circolare (esattamente la Circolare n. 5 del 21/11/2013) che doveva essere esplicativa della stessa legge ma che non lo è stata affatto, almeno per il comparto di che trattasi, in quanto in essa non viene esplicitamente citata l'applicazione della stessa legge né a favore, né contro.

Ma nonostante la legge 125/2013, ed in ciò non si ravvede lo spirito di coerenza, lo stesso ministro, tornando indietro sui suoi passi, ha dato la prescritta autorizzazione a bandire gli ultimi concorsi che si sono succeduti dalla fine dello scorso anno ad oggi anche per il comparto interessato, venendo meno a quando stabilito dalla sua legge e cioè al principio che non sarebbero stati banditi ulteriori concorsi in presenza di graduatorie ancora valide ed efficaci relative alla stessa qualifica (art.4 comma 3).

Pertanto, le amministrazioni interessate, nonostante tale legge, hanno continuato a bandire nuovi concorsi e, le stesse, si stanno trincerando da tempo dietro un ipotetico muro di leggi speciali che, a parere loro, non riconoscendo la validità delle graduatoria oltre i limiti stabiliti dalle loro leggi, non permetterebbe l'apertura ad un eventuale scorrimento. Anche se, ad onor del vero, qualcuna di esse, leggi Carabinieri, pur senza citare la legge, hanno di fatto permesso lo scorrimento di una delle loro ultime graduatorie in corso di validità per le quali è stata prima allungata la vigenza con apposito atto formale e poi, tenendo conto "dei principi di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa e della necessità di contenere i costi gravanti sull'Amministrazione per la gestione delle procedure di reclutamento" (cosa che, come converrà sicuramente, dovrebbe contraddistinguere il buon operato di ciascuna pubblica amministrazione), hanno fatto prima scorrere la  graduatoria interessata con il decreto di scorrimento provvisorio e proroga graduatoria n.16/13-3-2012 CC del 23 luglio 2013 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e poi con il decreto di scorrimento definitivo n. n.16/14-3-2012 CC del 2 gennaio 2014 dello stesso Comando.

Si tenga conto, inoltre, che l'adunanza plenaria del CdS con la sentenza n. 14 del 28 luglio 2011 nel confermare la validità dell'efficacia delle graduatorie concorsuali per n.3 anni (vedi leggi specifiche sopraindicate), ha sancito l'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto generale dello "scorrimento" che è riferito, indistintamente, a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo stabilendo, inoltre, come "l'utilizzazione delle graduatorie vigenti costituisca, ormai, la regola ordinaria di reclutamento del personale, non necessitante di apposita ed esplicita giustificazione, mentre l'indizione del concorso rappresenti l'eccezione;" aggiungendo che " l'obbligo di esporre un'approfondita motivazione sussiste soltanto qualora l'amministrazione ritenga di indire una nuova procedura concorsuale".

Quest'ultima disposizione è stata ulteriormente avvalorata con la successiva sentenza n.6247 del 27 dicembre 2013 dello stesso CdS che sostanzialmente afferma i seguenti due punti:
1. In presenza di una graduatoria di concorso ancora valida ed efficace, sia pur a seguito di proroga legislativa, la decisione di indire un nuovo concorso relativo all'assunzione degli stessi profili di quella graduatoria va congruamente motivata, a pena di illegittimità. Infatti, anche se non sussiste un diritto soggettivo all'assunzione in capo agli idonei, l'Amministrazione deve tenere conto sul piano ordinamentale che lo scorrimento delle preesistenti graduatorie deve costituire la regola generale, mentre l'indizione del concorso rappresenta un'eccezione; per cui è l'indizione che deve essere
adeguatamente motivata sul perché si debba seguire un procedimento amministrativo di rilevante complessità ed accompagnato ad oneri di bilancio come un nuovo concorso pubblico, piuttosto che la chiamata di soggetti già scrutinati e dichiarati idonei a quelle determinate funzioni.
2. Deve ritenersi ancora valida ed efficace (fino al 31 dicembre 2012) una graduatoria di un concorso indetto da un Ente locale approvata originariamente nel febbraio 2007, atteso che l'art. 1, comma 4, del D.L. 9 dicembre 2011 n. 216, convertito dalla L. 24 febbraio 2012 n. 14, ha disposto la proroga generalizzata al 31 dicembre 2012 dell'efficacia di tutte le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003.

Ulteriore proroga di dette graduatorie fino al 30 giugno 2013 è stata sancita dall'art. 1, comma 388 della L.24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) e, infine con (la legge D'Alia) l'art.4 comma 4 della L. 30 ottobre 2016 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101) ha definitivamente stabilito la proroga delle stesse al 31/12/2016.

Tenendo conto come favorevolmente sia stato accolto da tutti lo scorrimento della graduatoria dei carabinieri sopraindicata, c'é da dire che, così facendo, si è di fatto creata una discriminazione con le analoghe graduatorie delle altre forze dell'ordine del comparto, stabilendo, per altro, anche un precedente che potrebbe lasciare la porta aperta ad analoghi provvedimenti da parte delle altre amministrazioni ma che, qualora così non fosse, aprirebbe un'enormità di contenzioso (cosa che sta già succedendo e che inizialmente era proprio quello che lo stesso ministro D'Alia voleva evitare) e cosa ben più grave, creerebbe una disparità di trattamento tra tanti ragazzi e la loro totale perdita di fiducia nello Stato.

Concludendo e per sgombrare il campo da ogni diversa interpretazione sulla legge D'Alia, per i motivi di risparmio e speditezza dell'azione amministrativa (copiando, magari, quanto hanno fatto i carabinieri), al fine di non aggravare di ulteriori costi le casse dello Stato attraverso nuove procedure concorsuali e rendendo disponibile in tempo utile anche il personale necessario ad un corretto svolgimento dell'Expo 2015, per l'emergenza della terra dei fuochi, per la continua emergenza di ordine pubblico così come per quella carceraria, desidererei fortemente che lei potesse fare sua la nostra istanza, (agendo se possibile sulla rimodulazione del turn over, compatibilmente con le risorse finanziarie) magari inserendo un eventuale emendamento alla stessa legge nella seduta del Consiglio dei Ministri del 13 giugno p.v. (avente per oggetto la riforma epocale della P.A.) in modo da attestare specificatamente e definitivamente la valenza della legge 125/2013 anche per il comparto Sicurezza e Difesa e far sì che possa avverarsi un sogno per tanti ragazzi che non chiedono altro di avere riconosciuto quanto stabilito da una legge dello Stato.

Per finire, la voglio ringraziare per l'interessamento che potrà dare alla causa di tantissime famiglie e con l'augurio che il lavoro che sarà svolto dal suo governo ed il formarsi di una nuova presa di coscienza da parte della nostra classe politica, possa aiutare le nostre famiglie ad uscire dalla grave situazione che stiamo vivendo.

Distinti Saluti
Rispondi

Da: da altro forum idonei12/05/2014 10:56:01
E' un'iniziativa che dovrebbero fare propria anche gli idonei di questo concorso

Buonasera a tutti








------------------------------------------------------------
Egr.
(Presidente Renzi / Ministro Madia / Ministro Boschi),
sono appena venuto/a a conoscenza dell'emanazione in data 5 maggio u.s. da parte del
(ministero della Funzione Pubblica/suo dicastero)
della nota avente per oggetto "Rilevazione delle graduatorie concorsuali vigenti e numero dei vincitori e degli idonei" in adesione all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 che prevede che il ministero di cui lei è titolare avvii un monitoraggio al fine di rilevare il numero di vincitori ed idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato ivi compresi i profili professionali di riferimento con conclusione delle operazioni entro e non oltre il prossimo 23 maggio 2014.

Mi chiamo XXXXXXXXXXX e sono
(una persona)
che appartiene alla schiera degli idonei concorso inail 404... Polizia Penitenziaria).

Le sto scrivendo perché desidererei sottoporle una delicata questione inerente la legge 125 del 30/10/2013 nominata legge D'Alia dal nome del suo fautore che proroga l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in base al contenuto della stessa, poiché ho letto del suo continuo interessamento sulla questione dei precari, volevo rappresentarle le ragioni di coloro i quali stanno aspirando legittimamente allo scorrimento di tali graduatorie dei concorsi cui hanno partecipato.

Ritengo che lei sia ben a conoscenza come con la legge sopracitata siano state introdotte "disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego".

Ora, i punti salienti che volevo rappresentarle riguardano gli idonei dei concorsi citati in tale legge e, in particolare, essi si riferiscono:

1) alla validità delle graduatorie fino al 31/12/2016;
(legge 125 del 30/10/2013 art.4 comma 4):
"L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016".

2) allo scorrimento delle graduatorie vigenti al momento dell'entrata in vigore della stessa legge;
(legge 125 del 30/10/2013 art.4 comma 3):
"Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1�° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza".

[Si veda a tal proposito l'art.3 comma 87 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) che così recita:
-All'articolo 35 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: "5-ter.  Le  graduatorie  dei  concorsi  per  il  reclutamento  del personale  presso  le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un  termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali".

Successivamente la Legge 24 febbraio 2012 , n. 14(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29  dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative.) all'art.1 comma 4 ha portato la validità di tali proroghe al 31/12/2012. Infatti esso così recita:
-L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, e' prorogata fino al 31 dicembre 2012, compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Ulteriore proroga di dette graduatorie fino al 30 giugno 2013 è stata sancita dall'art. 1, comma 388 della L.24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) e, infine con (la legge D'Alia) l'art.4 comma 4 della L. 30 ottobre 2016 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101) ha definitivamente stabilito la proroga delle stesse la 31/12/2016 infatti tele comma cosi recita:
-L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016.]
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Il problema per questa legge, sin dal primo momento della sua nascita, è stato inerente al fatto se la stessa valesse o meno per il comparto Difesa e Sicurezza ma a fugare ogni dubbio sull'applicabilità delle stessa legge era stato lo stesso ministro D'Alia allorquando in sede referente a Commissioni Riunite (Affari Costituzionali e Lavoro) il 15/10/2013 a specifica richiesta dell'on. E. Fiano (vedere i relativi atti parlamentari), aveva risposto affermativamente sulla validità della sua legge anche per il comparto sopraindicato, sottolineando come in questo modo si sarebbero evitati ulteriori contenziosi (cito testuali parole).

Successivamente alla pubblicazione della legge, lo stesso dicastero aveva emesso una circolare (esattamente la Circolare n. 5 del 21/11/2013) che doveva essere esplicativa della stessa legge ma che non lo è stata affatto, almeno per il comparto di che trattasi, in quanto in essa non viene esplicitamente citata l'applicazione della stessa legge né a favore, né contro.

Ma nonostante la legge 125/2013, ed in ciò non si ravvede lo spirito di coerenza, lo stesso ministro, tornando indietro sui suoi passi, ha dato la prescritta autorizzazione a bandire gli ultimi concorsi che si sono succeduti dalla fine dello scorso anno ad oggi anche per il comparto interessato, venendo meno a quando stabilito dalla sua legge e cioè al principio che non sarebbero stati banditi ulteriori concorsi in presenza di graduatorie ancora valide ed efficaci relative alla stessa qualifica (art.4 comma 3).

Pertanto, le amministrazioni interessate, nonostante tale legge, hanno continuato a bandire nuovi concorsi e, le stesse, si stanno trincerando da tempo dietro un ipotetico muro di leggi speciali che, a parere loro, non riconoscendo la validità delle graduatoria oltre i limiti stabiliti dalle loro leggi, non permetterebbe l'apertura ad un eventuale scorrimento. Anche se, ad onor del vero, qualcuna di esse, leggi Carabinieri, pur senza citare la legge, hanno di fatto permesso lo scorrimento di una delle loro ultime graduatorie in corso di validità per le quali è stata prima allungata la vigenza con apposito atto formale e poi, tenendo conto "dei principi di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa e della necessità di contenere i costi gravanti sull'Amministrazione per la gestione delle procedure di reclutamento" (cosa che, come converrà sicuramente, dovrebbe contraddistinguere il buon operato di ciascuna pubblica amministrazione), hanno fatto prima scorrere la  graduatoria interessata con il decreto di scorrimento provvisorio e proroga graduatoria n.16/13-3-2012 CC del 23 luglio 2013 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e poi con il decreto di scorrimento definitivo n. n.16/14-3-2012 CC del 2 gennaio 2014 dello stesso Comando.

Si tenga conto, inoltre, che l'adunanza plenaria del CdS con la sentenza n. 14 del 28 luglio 2011 nel confermare la validità dell'efficacia delle graduatorie concorsuali per n.3 anni (vedi leggi specifiche sopraindicate), ha sancito l'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto generale dello "scorrimento" che è riferito, indistintamente, a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo stabilendo, inoltre, come "l'utilizzazione delle graduatorie vigenti costituisca, ormai, la regola ordinaria di reclutamento del personale, non necessitante di apposita ed esplicita giustificazione, mentre l'indizione del concorso rappresenti l'eccezione;" aggiungendo che " l'obbligo di esporre un'approfondita motivazione sussiste soltanto qualora l'amministrazione ritenga di indire una nuova procedura concorsuale".

Quest'ultima disposizione è stata ulteriormente avvalorata con la successiva sentenza n.6247 del 27 dicembre 2013 dello stesso CdS che sostanzialmente afferma i seguenti due punti:
1. In presenza di una graduatoria di concorso ancora valida ed efficace, sia pur a seguito di proroga legislativa, la decisione di indire un nuovo concorso relativo all'assunzione degli stessi profili di quella graduatoria va congruamente motivata, a pena di illegittimità. Infatti, anche se non sussiste un diritto soggettivo all'assunzione in capo agli idonei, l'Amministrazione deve tenere conto sul piano ordinamentale che lo scorrimento delle preesistenti graduatorie deve costituire la regola generale, mentre l'indizione del concorso rappresenta un'eccezione; per cui è l'indizione che deve essere
adeguatamente motivata sul perché si debba seguire un procedimento amministrativo di rilevante complessità ed accompagnato ad oneri di bilancio come un nuovo concorso pubblico, piuttosto che la chiamata di soggetti già scrutinati e dichiarati idonei a quelle determinate funzioni.
2. Deve ritenersi ancora valida ed efficace (fino al 31 dicembre 2012) una graduatoria di un concorso indetto da un Ente locale approvata originariamente nel febbraio 2007, atteso che l'art. 1, comma 4, del D.L. 9 dicembre 2011 n. 216, convertito dalla L. 24 febbraio 2012 n. 14, ha disposto la proroga generalizzata al 31 dicembre 2012 dell'efficacia di tutte le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003.

Ulteriore proroga di dette graduatorie fino al 30 giugno 2013 è stata sancita dall'art. 1, comma 388 della L.24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) e, infine con (la legge D'Alia) l'art.4 comma 4 della L. 30 ottobre 2016 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101) ha definitivamente stabilito la proroga delle stesse al 31/12/2016.

Tenendo conto come favorevolmente sia stato accolto da tutti lo scorrimento della graduatoria dei carabinieri sopraindicata, c'é da dire che, così facendo, si è di fatto creata una discriminazione con le analoghe graduatorie delle altre forze dell'ordine del comparto, stabilendo, per altro, anche un precedente che potrebbe lasciare la porta aperta ad analoghi provvedimenti da parte delle altre amministrazioni ma che, qualora così non fosse, aprirebbe un'enormità di contenzioso (cosa che sta già succedendo e che inizialmente era proprio quello che lo stesso ministro D'Alia voleva evitare) e cosa ben più grave, creerebbe una disparità di trattamento tra tanti ragazzi e la loro totale perdita di fiducia nello Stato.

Concludendo e per sgombrare il campo da ogni diversa interpretazione sulla legge D'Alia, per i motivi di risparmio e speditezza dell'azione amministrativa (copiando, magari, quanto hanno fatto i carabinieri), al fine di non aggravare di ulteriori costi le casse dello Stato attraverso nuove procedure concorsuali e rendendo disponibile in tempo utile anche il personale necessario ad un corretto svolgimento dell'Expo 2015, per l'emergenza della terra dei fuochi, per la continua emergenza di ordine pubblico così come per quella carceraria, desidererei fortemente che lei potesse fare sua la nostra istanza, (agendo se possibile sulla rimodulazione del turn over, compatibilmente con le risorse finanziarie) magari inserendo un eventuale emendamento alla stessa legge nella seduta del Consiglio dei Ministri del 13 giugno p.v. (avente per oggetto la riforma epocale della P.A.) in modo da attestare specificatamente e definitivamente la valenza della legge 125/2013 anche per il comparto Sicurezza e Difesa e far sì che possa avverarsi un sogno per tanti ragazzi che non chiedono altro di avere riconosciuto quanto stabilito da una legge dello Stato.

Per finire, la voglio ringraziare per l'interessamento che potrà dare alla causa di tantissime famiglie e con l'augurio che il lavoro che sarà svolto dal suo governo ed il formarsi di una nuova presa di coscienza da parte della nostra classe politica, possa aiutare le nostre famiglie ad uscire dalla grave situazione che stiamo vivendo.

Distinti Saluti
Rispondi

Da: tre12/05/2014 10:59:43
Basta proroghe!!!!!!
Riapertura graduatoria idonei

E' una questione di giustizia
Rispondi

Da: Mi dispiace12/05/2014 12:10:59
ma non sei tu a decidere.
Rispondi

Da: secondo voi12/05/2014 17:08:45
questo monitoraggio del DFP è rivolto a futuri scorrimenti?
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Da: x mi dispiace12/05/2014 18:15:28
nemmeno tu, io forse un giorno lo potrò fare tu no.....!!!!!!!!!!!!!
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Da: Mi dispiace12/05/2014 19:35:25
ma se lo potrai fare tu, a maggior ragione io.
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Da: x mi dispiace13/05/2014 00:17:56
prima devi essere assunto e poi tra una ventina di anni ne riparliamo utopie
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Da: Mi dispiace13/05/2014 18:14:56
ma tu non avrai il potere di decidere sullo scorrimento delle graduatorie nemmeno tra 20 anni, misero B 3.
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Da: X mi dispiace13/05/2014 19:38:36
che ne sai chi sono? magari ho già quel potere!!!!!
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Da: Mi dispiace13/05/2014 21:09:53
ma sappiamo tutti benissimo chi sei ...
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Da: x mi dispiace14/05/2014 00:21:30
mi confondi con altra persona....
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Da: Mi dispiace14/05/2014 11:22:19
ma hai dato la classica risposta di chi è consapevole di essere stato scoperto.
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Da: x sopra14/05/2014 12:01:18
Siamo a metà maggio. Che notizie ci sono attualmente? Ovviamente mi rivolgo alle persone serie come io ribadisco, non agli interni che scrivono qui in orario di lavoro, dando poi dei fancazzisti agli altri.
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Da: x xopra14/05/2014 13:37:21
nessuna nuova, buona nuova (per me!)

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Da: x mi dispiace14/05/2014 16:19:33
io lavoro, tu no.....quando lavorerai qui e sarai al mio livello, allora ne potremo riparlare, forse....

fino ad allora......taci

non hai diritto di parola.....

taci....
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Da: Mi dispiace14/05/2014 16:53:36
ma io lavoro sicuramente più di te (non ci vuole molto, in verità).

Un misero B 3 come te non ha diritto di mettere piede dentro questo thread dedicato ai Funzionari (qualifica che mai raggiungerai).

L'unico dovere che hai è quello di tacere.
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Da: x mi dispiace14/05/2014 19:45:39
dispiace il tuo comportamento... rispetto per i b3

comunque ripeto : mi confondi con altra persona.....e concludo qui

io lavoro tu no....quindi finchè non sarai al mio livello .....taci
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Da: Mi dispiace14/05/2014 20:57:45
ma io lavoro sicuramente più di te (non ci vuole molto, in verità).

Finché non vinci un concorso per Funzionari INAIL è meglio che non ti fai più vedere qui in zona.

E con questo concludo: TACI.
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Da: x mi dispiace15/05/2014 06:44:08
non hai un pensiero originale, ti limiti a ricopiare il mio.....taci
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