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Concorso INAIL, 404 posti
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Da: LADYBLU PER ROX20/06/2008 12:24:30
scusami rox chiaramente non era rivolto a te ma a vasco
Rispondi

Da: luca concorsista20/06/2008 12:24:43
grazie antonio.... non voglio insinuare nulla ma di concorsi in dieci anni ne ho fatti tanti per accorgermi di certe cose spero di sbagliarmi perche' penso di superare le preselettive e  di presentarmi in ogni caso a luglio anche con una preparazione precaria.... antonio  l'hai fatto il 16 quale turno ???
Rispondi

Da: Franz20/06/2008 12:25:21
Vasco ma vai a quel paese!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: Vasco20/06/2008 12:29:25
PER UN ...

SENTI COCCO
io non voglio intimorire. CMQ TI CONSIGLIO DI NON OFFENDERE!!!
VOGLIO SOLO E SERENAMENTE DIRE CHE: 
E' un dato oggettivo ed altamente iniquo che delle persone hanno 1 settimana in + di altri  per prepararsi!!!
Va bè, 102.000 domande ma bastava fare 2 o 3 sedi concorso che si favoriva l'afflusso da tutta Italia ai concorrenti senza aumentare le spese (che l'INAIL c'ha tenuto a definire elevate).

Rispondi

Da: Vasco20/06/2008 12:30:20
per FRANZ

GUARDA CHE LO DICO AD ALE
Rispondi

Da: Ketty20/06/2008 12:32:49
ma dai già pensate alle sedi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
siete grandi davvero...
Rispondi

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Scaricala subito GRATIS!

Da: roberto20/06/2008 12:36:18
quali sono le materie per l'orale???
Rispondi

Da: Antoine20/06/2008 12:36:25
Ho letto poco sopra che qualcuno ha scritto "quelle incinte che avevano il banchetto stavo più comede e potevano rispondere meglio"!!! E peffortuna che dovreste essere i futuri funzionari INAIL!!!! Prima che legislazione sociale vi consiglierei caldamente un pò di EDUCAZIONE CIVICA!!! Si studiava alle scuole medie!!!!
Rispondi

Da: Franz x Vasco20/06/2008 12:39:28
Da: Vasco 20/06/2008 12.13.01
PER QUELLI DEL 23

SE NON CE LA FATE SIETE DAVVEEERO TROPPO SCARSI!!!

ps per l'idiota (anonimo) che offende: perchè non ci vediamo faccia a faccia... e riprovi a dirmi quello che hai detto


CARO VASCO L'HAI SCRITTO TU, NO?
ALLA FACCIA DEL SERENAMENTE DIRE...
MA STAI BENE? RIPOSATI. NON VOLEVI INTIMORIRE'? MA GUARDA CHE  LA TUA SECONDA FRASE E' GIURIDICAMENTE UNA MINACCIA.
MA POVERINO, FORSE E IL PRIMO CONCORSO CHE FAI'? NON LO SAI CHE CI SONO I TURNI PER LE PRESELETTIVE?
I GIORNI IN PIU NON CONTANO NIENTE PER CHI HA UNA FAMIGLIA E UN LAVORO, RESTA UN TENTATIVO. OFFENDERE GLI ALTRI NON TI DA NIENTE TIRENDE SOLO PIU' ACIDO E INSOPPORTABILE.






Rispondi

Da: Fossi Figo20/06/2008 12:39:37
Hanno appena abolito libro matricola e il libro paga ... La legislazione sociale è una materia volatile come nessuna
Rispondi

Da: Il potere rode chi nn ce l'ha!!!20/06/2008 12:39:57
Ràga, nn scervellatevi + di tanto x questo concorso...Confermo: tra raccomandati doc e precari (come me) dell'INAIL, i posti sono già assegnati...Del resto, mi sembra anche giusto (nn tanto per i raccomandati doc, quanto per me che già ci lavoro ed ho il PIENO DIRITTO di essere stabilizzato!!!, a differenza di chi, fino a 1 mese fà nn sapeva nemmeno cos'era l'APC ed ora, solo xkè ha letto-memorizzato, magari senza capire un c...., la banca dati quiz, crede di essere il saputello dell'INAIL!!!).Ma xkè nn andate a cercare lavoro in Uganda???
Rispondi

Da: Ketty20/06/2008 12:40:28
x luca conc.
guarda io ancora non ho capito se hai superato le preselettive inps,hai fatto la prova scritta ....e poi hai fatto le preselettive inail...nn ho capito nulla ...spiegaci

xantoine
brava,ben detto,non c'è +educazione e rispetto per nulla...
Rispondi

Da: luca concorsista20/06/2008 12:42:43
x ketty hai capito bene ho fatto le preselettive inps superate poi ho fatto gli scritti 4-5- giugno e poi la preselezione inail ..... tutto qui !!!
Rispondi

Da: Ketty20/06/2008 12:43:35
spero solo che tu sia uno tra quelli preparati e non come ...tanti e tanti che non sanno un cavolo di niente lì dentro e stanno lì solo ...a far nulla...
Rispondi

Da: Ketty20/06/2008 12:45:29
x luca conc
avevo capito bene allora...
per le prove scritte ancora non sai nulla???????ti faccio un grande in bocca al lupo e facci sapere...
Rispondi

Da: LADYBLU20/06/2008 12:47:06
grazie Franz per il pensiero a chi ha famiglia e lavoro (anche precario) e si fa il m... tutti i giorni per conciliare tutto
Rispondi

Da: analisi sociale20/06/2008 12:47:09
1° teorema del concorsista comune:
se il concorso lo vinco io è per merito, se lo vinci tu è perchè sei raccomandato! Se io supero la preselezione sono il più bravo, se la supera il mio amico è solo perchè ha amici in politica.
Rispondi

Da: ...20/06/2008 12:48:45
Lâevidente diversità strutturale e funzionale, sussistente tra l'erogazione indennitaria effettuata dallâINAIL ex art. 13 D.Lgs. 38/2000 ed il risarcimento del danno biologico, consente di escludere che le somme versate dallâIstituto a titolo indennitario possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo all'infortunato, laddove l'applicazione delle usuali tabelle di liquidazione del danno biologico portino a ritenere sussistente un danno "differenziale" ulteriore rispetto all'ammontare liquidato dall' Istituto.
Rispondi

Da: LADYBLU20/06/2008 12:49:51
per il precario inail.
scusami se te lo chiedo ma per entrare all'Inail come precario hai fatto già un concorso?
Rispondi

Da: luca concorsista20/06/2008 12:50:04
x ketty grazie  si parla di sett e ottobre ... vedremo l'importante e' aver consegnato... all'inps sono passato con 13-14- errori ... qui ho gia' controllato ne ho fatto 5 credo di esserci ma se gli scritti sono a luglio sara' dura !!!
Rispondi

Da: alfa20/06/2008 12:50:47
sono finiti i quiz?
Rispondi

Da: Ketty20/06/2008 12:50:48
x analisisoc
sei un mito
Rispondi

Da: ...20/06/2008 12:52:00
Danno biologico INAIL e danno differenziale del lavoratore

I) La questione della inscindibilità dei titoli indennitari (danno biologico, âconseguenze patrimonialiâ).

A seguito dellâentrata in vigore del D. Leg.vo n. 38 del 23 febbraio 2000, che ha previsto lâerogazione da parte dellâInail dellâindennizzo per il danno biologico, è sorto il problema â" rilevante in sede di liquidazione e ripartizione tra Inail e danneggiato del quantum risarcitorio, nellâambito dellâordinaria responsabilità civile â" se lâIstituto previdenziale possa comunque esercitare la propria rivalsa fino alla concorrenza dellâammontare delle prestazioni ovvero, nel caso di corresponsione di rendita per menomazioni di grado pari o superiore al 16%, debba limitare la pretesa alla quota corrispondente al danno biologico, in assenza di effettivo danno patrimoniale.

In altri termini, nella ipotesi contemplata dallâart.13, c.2, lett.b) del D. Leg.vo n.38/2000, lâInail che ha indennizzato sia il danno biologico, sia le âconseguenze patrimonialiâ, potrà chiedere il rimborso di quanto erogato soltanto nei limiti dellâimporto della prima voce di danno, ovvero â" pur in mancanza di prova del concreto danno patrimoniale â" potrà comunque surrogarsi nel diritto dellâassicurato allâeventuale maggior ristoro del âdanno non patrimonialeâ?

Il concetto di âdanno non patrimonialeâ â" giova precisare - è da intendere secondo le statuizioni contenute nelle note sentenze della Corte di Cassazione n. 8827 e n. 8828 del 31/5/2003 e della Corte costituzionale n.233 del 11/7/2003.

Eâ evidente che le differenti soluzioni al prospettato problema restringono o ampliano lâarea del danno differenziale, ma â" naturalmente â" non del risarcimento, in ossequio al principio secondo cui al danneggiato spetta âtutto il danno e solo il dannoâ.

La specifica questione non si pone, chiaramente, ove un danno patrimoniale effettivamente esista e venga dimostrato, poiché non si dubita che, in tal caso, lâInail possa surrogarsi fino alla concorrenza dellâammontare delle prestazioni, senza necessità di distinzione tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale o - se si preferisce, per il momento e salvi gli argomenti che si esporranno in prosieguo â" tra danno patrimoniale e danno biologico.

Lâinterpretazione letterale dellâart.13, c.2, lett. b) del D. Leg.vo n.38/2000 potrebbe suffragare la tesi della scindibilità dei titoli indennitari (danno biologico, âconseguenze patrimonialiâ) e consentire la rivalsa esclusivamente nel (doppio) limite del danno biologico Inail e civilistico.

Lâesame della evoluzione del sistema conduce, per contro, a diverse conclusioni.


Le soluzioni:

a) Lâargomento della costituzionalità sopravvenuta del sistema.


Sono note le decisioni della Corte costituzionale (n.319/1989; n.87/1991; n.356/1991; n.485/1991) che hanno portato il legislatore a riconoscere il danno biologico nellâambito del sistema Inail di indennizzo e sostegno sociale.

Prima degli interventi della Consulta non si dubitava della possibilità per lâInail di surrogarsi nei diritti dellâassicurato verso il terzo responsabile, fino alla concorrenza dellâammontare dellâindennità erogata, come recita testualmente lâart.1916 c.c.

Una volta riconosciute le prestazioni economiche, lâIstituto agiva nei confronti del responsabile civile, per ottenere il rimborso dellâintero costo dellâinfortunio, nel limite del danno reale risarcibile. Non solo, ma lâEnte di previdenza godeva addirittura del c.d. diritto di prededuzione, nel senso che non poteva essere risarcito il danneggiato se non dopo essere stato interamente soddisfatto il diritto di surroga dellâassicuratore sociale.

Una posizione di vantaggio era, dunque, assicurata a favore dellâInail.

I richiamati interventi della Corte costituzionale hanno determinato la scindibilità del danno risarcibile: lâInail â" sostanzialmente, si diceva â" non paga il danno biologico, per cui va separata questa voce risarcitoria e riconosciuta, con priorità, a favore del danneggiato; quel che residua, e se residua, spetta allâente di previdenza.

Questo ragionamento â"riassunto con intenzionale semplicità - presupponeva il mancato riconoscimento del danno biologico nellâambito del sistema dâindennizzo facente capo allâInail.

Va da sé che, venuta meno lâincostituzionalità del sistema con lâintroduzione dellâart. 13 del D. Leg.vo n.38/2000, deve considerarsi nuovamente operante il principio della indivisibilità del danno risarcibile e lâInail potrà â" così come accadeva in precedenza - surrogarsi nei diritti dellâassicurato, fino alla concorrenza dellâammontare delle prestazioni erogate.


b) Lâinterpretazione delle âconseguenze patrimonialiâ.


Lâargomento della costituzionalità sopravvenuta del sistema non è il solo a sostegno della tesi della inscindibilità dei titoli indennitari (âdanno biologicoâ, âconseguenze patrimonialiâ), ai fini della rivalsa dellâInail.

Sâimpone â" in modo particolare - il superamento del limite costituito dalla lettera dellâart.13, c.2, lett. b) del D. Leg.vo n.38/2000 che fa esplicito riferimento a âconseguenze di carattere patrimonialeâ.

Tali conseguenze non sono, certamente, quelle proprie del singolo lavoratore, né possono esserlo, trattandosi di sistema indennitario.

Per rendersi esatto conto del contenuto della menzionata disposizione, occorre chiedersi qual è lâoggetto dellâindennizzo Inail, con un rapido sguardo anche ai precedenti normativi.

Lâespressione âattitudine al lavoroâ, adoperata dal T.U. n.1124/1965, è stata costantemente intesa, non come capacità di lavoro specifica, bensì generica, riferita a qualunque lavoro manuale medio.

La Corte costituzionale, con sentenza 21 novembre1997 n.350, ha confermato tale interpretazione, assunta in termini di diritto vivente.

La stessa Corte auspicava un intervento legislativo, volto ad adeguare la struttura dellâassicurazione Inail al passo evolutivo della moderna società civile, tenendo in considerazione, in particolare, il fatto che nello specifico settore non appaiono più esaustive le tradizionali classificazioni di massa (agricoltori, operai, impiegati), richiedendosi invece una più dettagliata individuazione delle diverse categorie delle attività lavorative.

La circostanza che il legislatore del decreto n.38/2000 (art.13, c.2, lett.b) abbia fatto riferimento alla âcategoria di attività lavorativa di appartenenza dellâassicuratoâ, non ha certamente comportato lâabbandono del concetto di âattitudine al lavoroâcome âcapacità lavorativa genericaâ, conforme, del resto, al tipo di assicurazione che non è sorto con intenti risarcitori.

La conseguenza è che, allorché al lavoratore venga riconosciuta la âulteriore quota di renditaâ di cui allâart.13, c.2, lett.b) del D. Leg.vo n.38/2000, senza che in effetti risulti provato, in ambito civilistico, un vero e proprio danno patrimoniale, non per questo devono tenersi distinti gli importi che compongono il costo dellâinfortunio, separando il âdanno biologicoâ dalle âconseguenze patrimonialiâ. Di fatto, le âconseguenze patrimonialiâ, nel caso appena prospettato, altro non sono che âconseguenzeâ incidenti sulla generica capacità di lavoro, sul generico modo di essere del soggetto, come tale rientrante nel concetto unitario di danno biologico.

Viceversa, ove un danno di natura economica concretamente esista e sia provato, a maggior ragione non vâè necessità di scomporre il costo Inail dellâinfortunio, potendo lâIstituto esercitare la rivalsa fino alla concorrenza dellâammontare delle prestazioni.

Non è revocabile in dubbio, infatti, la spettanza del danno patrimoniale a favore dellâInail.



II) La questione ulteriore della inscindibilità del âdanno non patrimonialeâ civilisticamente risarcibile.


Altra e più interessante questione, incidente sulla consistenza del danno c.d. differenziale, è se debba operarsi la distinzione allâinterno dellâarea del danno non patrimoniale, civilisticamente risarcibile.

In termini più espliciti, il danno morale e il danno esistenziale saranno di esclusiva spettanza del lavoratore e limiteranno, pertanto, la rivalsa dellâInail?

Il problema, affrontato in un precedente scritto (âLa rivalsa dellâInail estesa al danno morale e al danno esistenzialeâ in www.altalex.it 10/12/2003) merita un maggiore approfondimento dal punto di vista sistematico.


a) Il danno morale come componente del danno biologico.


In ordine al danno morale, tanto la Corte di Cassazione ( Sez. III, 20/6/1992 n.7577) che la Corte costituzionale (17/2/1994 n.37) hanno ragionato nei seguenti termini: se il danno morale ex art. 2059 c.c. non è coperto dalla garanzia assicurativa, ad esso non può essere esteso il diritto di surroga e di regresso dellâInail.

La Corte costituzionale, del resto, nella sentenza 14/7/1986 n.184 ha tenuto ben distinti il danno biologico (danno evento) e il danno morale (danno conseguenza).

Lâevoluzione del sistema risarcitorio segna, tuttavia, la strada per lâattuale affermazione del principio di unitarietà del danno non patrimoniale.

In passato, il diritto privato era orientato a tutelare principalmente il patrimonio del soggetto, i suoi interessi economici.

Il fatto menomativo dellâintegrità psico-fisica rilevava non di per sé, come lesione del fondamentale diritto alla salute della persona umana, ma per le conseguenze âpatrimonialiâ che ne derivavano, per gli effetti che si producevano sul reddito (attuale, futuro, potenziale, figurativo) del soggetto.

In breve, il parametro del danno alla persona era, comunque, costituito dal reddito, anche nei casi in cui il soggetto non ne percepiva alcuno.

Il risarcimento del danno di natura non economica costituiva una vera e propria eccezione.

Al danno morale soggettivo (in ciò consisteva il danno non patrimoniale ex art.2059 c.c.) era riservata una tutela assai ristretta (âsolo nei casi determinati dalla leggeâ) e, più che altro, per scopi di prevenzione e repressione di atti delittuosi.

Eâ facile comprendere che il risarcimento del danno morale, sia pur limitato, rappresentava il minimo di protezione riferito alla persona in sé considerata, a prescindere dal suo patrimonio.

La svolta vera e propria si è avuta con la rilettura in chiave privatistica della Costituzione e con la contestuale riscoperta dei valori personali, dalla stessa garantiti.

Lâaffermazione della loro priorità rispetto agli interessi di natura economica ha conferito centralità al danno biologico, quale evento del fatto lesivo della salute, prima che ostacolo alle attività realizzatrici della persona.

In definitiva, il riconoscimento del danno biologico ha ribaltato lâassetto del sistema risarcitorio tradizionale: lâintegrità psico-fisica della persona è meritevole di protezione di per sé, prima ed a prescindere da eventuali danni economici.

Posto ciò, non ha più senso distinguere - se non ricorrendo ad inutili artifici- la sofferenza propria del danno morale soggettivo dal danno biologico: tale sofferenza è parte costitutiva ed inscindibile dellâevento di lesione e menomazione della integrità personale.

Significativamente la Cassazione (nn.8827 e 8828/03) ha avvertito che non è proficuo ritagliare allâinterno della categoria del danno non patrimoniale specifiche figure, etichettandole in vario modo, stante la âconcezione unitaria della personaâ, la valutazione unitaria del danno alla personaâ, la âfunzione unitaria del risarcimento del danno alla personaâ.

La Corte costituzionale, nella sentenza n.184/1986, si è preoccupata di tenere distinto il danno morale dal danno biologico, semplicemente per evitare che questâultimo soffrisse delle limitazioni poste dallâart.2059 c.c. per il primo.

Eâ questa la ragione (lâinterpretazione limitativa dellâart.2059 c.c. data dal diritto vivente), per la quale la Corte ha inteso ricondurre il danno biologico alla norma risultante dal combinato disposto degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c.; diversamente il danno biologico sarebbe stato risarcibile soltanto nel caso che lâillecito si caratterizzasse come reato.

âRicondotto a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla personaâ (Corte cost. n.233/2003), mediante il riferimento del danno non patrimoniale, complessivamente ed unitariamente inteso, allâart. 2059 c.c. (Cass. nn. 8827 e 8828/2003), la distinzione - a fini soprattutto determinativi del quantum risarcitorio - tra danno morale e danno biologico darebbe luogo solamente a ingiustificate duplicazioni risarcitorie, atteso il rilevato rapporto di stretta embricazione tra tali voci di danno.

Dâaltra parte, se si ritenesse il danno morale ontologicamente diverso dal danno biologico non si comprenderebbe il collegamento, ed anzi, la dipendenza del primo dal secondo, in sede di liquidazione del risarcimento: come è noto i giudici determinano il danno morale in una frazione del danno biologico.

Venute meno le âpreoccupazioniâ del passato, non può e non deve aversi timore di affermare che il danno biologico amplia, in definitiva, il contenuto del danno morale e si sovrappone ad esso. In presenza di un danno biologico, il danno morale non può essere considerato e liquidato autonomamente ( come raccomandato da Cass. nn.8827 e 8828/2003), trattandosi di componente di un complesso unitario e, sostanzialmente, indifferenziato.

Ritenuto come sofferenza psichica, a prescindere dalla stessa durata, (poiché â"come osservato da Cass. n.8827/2003 â" alcuni tipi di patemi dâanimo hanno unâintrinseca attitudine ad essere ineluttabilmente permanenti), il danno morale soggettivo è da ricondurre, non allâart.2 Cost., bensì allâart.32 Cost. che tutela il benessere psico-fisico della persona.

Se, prima del D. Leg.vo n.38/2000, potevano avere pregio le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza 17/2/1994 n.37, con il successivo riconoscimento, in ambito Inail, del danno biologico, ogni distinzione nellâarea civilistica del danno non patrimoniale appare ingiustificata, dal punto di vista logico e sistematico, prima ancora che sotto lâaspetto medico-legale. Eâ chiaro che la metodologia valutativa del danno biologico deve tenere conto anche della componente âsofferenzaâ.

Del resto, se il medico legale è in grado di pronunciarsi sulla incidenza delle menomazioni sulle attività realizzatrici della persona, con maggior competenza potrà descrivere lo stato di âsofferenzaâ dipendente dalla lesione alla integrità psico-fisica. Ciò permette, altresì, di ricomprendere il danno morale nella stessa definizione di danno biologico contenuta nellâart. 13 D. Leg.vo n.38/2000, secondo cui rientra in tale previsione quel pregiudizio alla integrità personale, se ed in quanto suscettibile di valutazione medico-legale.


b) Gli aspetti dinamico-esistenziali del danno biologico.


Nellâambito del polo unitario dei danni da lesione di valori inerenti alla persona, rimane da esaminare la componente del danno esistenziale.

Ai fini che qui interessano, giova premettere che la novità del danno esistenziale non è data dalla âinvenzioneâ di una categoria nuova di danno, ma dal riconoscimento di un autonomo risarcimento per tale pregiudizio, indipendentemente dallâesistenza di un danno biologico.

In poche e semplici parole, il âdanno esistenzialeâ faceva già parte e continua a far parte del danno biologico nel suo aspetto dinamico, allorché un danno biologico risulti accertato.

Eâ chiaro che possono verificarsi ipotesi in cui si riconosca un danno esistenziale, senza che ricorra un danno biologico. In casi del genere, non sarà â"ovviamente- indispensabile lâaccertamento e la valutazione medico-legale del danno che, comunque, sarà autonomamente risarcibile.

Se un soggetto lamenta un âdanno derivante dalla lesione di ulteriori interessi di rango costituzionale inerenti alla personaâ (volendo riportare la definizione limitativa di danno esistenziale, espressa nella sentenza n.233/2003 della Corte cost.), oggi, a differenza del passato, otterrà un autonomo ristoro: ristoro che sarà rapportato alla entità del danno.

La gravità del danno non concorre, però, a configurare e definire il danno esistenziale, come, invece, da taluni sostenuto, allo scopo di evitare lâestensione del risarcimento ai danni c.d. bagattellari : come un danno biologico lieve è pur sempre un danno biologico, anche se il risarcimento non potrà che essere esiguo, così un modesto danno esistenziale rimane tale concettualmente, per quanto il ristoro non sia rilevante.

Nella ipotesi in cui un soggetto subisca, non un danno esistenziale puro (o danno non patrimoniale di tipo non biologico), bensì un danno alla integrità psico-fisica, non può essere accertato, valutato e liquidato un autonomo danno esistenziale, che sia conseguenza del primo.

In altre parole, non sarà configurabile un distinto danno esistenziale che sarà, invece, inglobato nellâaspetto dinamico del danno biologico.

Il D. Leg.vo n.38/2000 ha esteso la copertura assicurativa dellâInail al danno biologico, comprensivo degli aspetti dinamico-relazionali: profili questi ultimi oggetto di valutazione medico-legale e che difficilmente possono essere distinti da quello che costituisce il contenuto del danno esistenziale.

Lo âstravolgimento dellâagendaâ del soggetto, della quotidianità, il ânon fareâ o il ânon poter più fareâ o âil dover fare diversamenteâ sono tutti riflessi degli aspetti personali dinamico-relazionali (rectius, dinamico-esistenziali) della vita del danneggiato: dunque, danno biologico sotto il profilo dinamico.

Posto che lâInail â" come illustrato - âindennizzaâ lâinscindibile âdanno non patrimoniale di tipo biologicoâ (comprensivo degli aspetti dinamico-esistenziali), non ha senso, ai fini della rivalsa dellâIstituto, ogni distinzione nellâarea del danno non patrimoniale, civilisticamente risarcibile.

Le svolte argomentazioni permettono altresì di comporre il contrasto tra la scuola triestina e quella pisana che riconosce esclusivamente il âdanno alla saluteâ, negando il danno esistenziale: il danno alla salute, ove sussistente, è onnicomprensivo dellâaspetto statico e dinamico-esistenziale; ove, invece, non risulti e ricorra il solo danno esistenziale, senza compromissione dellâintegrità psico-fisica (tutelata dallâart.32 Cost.) non si comprende perché gli â ulteriori interessi di rango costituzionale inerenti alla personaâ (garantiti cioè da altre norme costituzionali), se violati, non possano essere tutelati mediante il riconoscimento di un autonomo risarcimento.
Rispondi

Da: LADYBLU20/06/2008 12:55:11
mah!
Rispondi

Da: ILLY20/06/2008 12:55:30
PER POTERE...
Ma perchè tu invece quando hai sostenuto il concorso già sapevi dell'Apc? O l'hai appreso studiando per il concorso?  E spero che tu abbia sostenuto un regolare concorso anche se a tempo determinato!! E poi proprio pechè è  stato a tempo determinato non è che si ha poi diritto ad essere stabilizzati, altrimenti non sarebbe stato un concorso a tempo determinato!!! Non credi?  Figuriamoci poi quelli che sono entrati senza nemmeno aver fatto un concorso(spero non sia il tuo caso) ma chissà per quale via, non hanno proprio alcun diritto di essere stabilizzati!!
Rispondi

Da: analisi sociale20/06/2008 12:55:43
mi aggiungo...MAH!!!
Rispondi

Da: LADYBLU20/06/2008 13:00:06
grazie Illy per aver espresso il concetto. Volevo farlo anch'io ma intendevo prima appurare come fosse arrivato il "nostro amico" a lavorare all'Inail ma come puoi notare anche tu se l'è già data a gambe....
Rispondi

Da: gigi20/06/2008 13:00:30
qualcuno ha fatto stamattina i quiz?
Rispondi

Da: Il potere rode chi nn ce l'ha!!!20/06/2008 13:08:32
x ILLY caffè

La stragrande maggioranza dei concorsisiti di questo concorso nn ha di certo studiato Legisl Sociale (assicuraz infortuni lavoro) così nei dettagli come si evince in alcuni quiz della banca dati...Anzi, ha atteso l'uscita della banca dati ufficiale x "prepararsi" tipo "memoria fotografica" e senza capire un tubo...Immagina se le domande fossero state a risposta sintetica e nn multipla dello stesso tipo...Avremmo avuto un'ecatombe!!!
Riguardo al mio ingresso all'INAIL...beh, sono entrato dalla porta principale, raccomandato doc...ed ora la porta di questo concorso x me è spalancata!!! E nn me ne vergogno, e nn lo nascondo come fanno in molti, nella vita, quando la "bottarella" ti aiuta...E qualche perditempo di stò forum lo sà benissimo!!!
Rispondi

Da: Il potere rode chi nn ce lha!!!20/06/2008 13:11:40
x LADYBLU

Tu, invece, dove 6 arrivata???

E nn dartela a gambe...rispondi, sinceramente...ammesso che ti riesca!!!
Rispondi

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