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Regione Sardegna - Concorso per 42 funzionari amministrativi della categoria D
8253 messaggi, letto 288783 volte

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Da: si riapre il concorso07/12/2016 16:21:44
Dalla dgr di 2 giorni fa':
Conseguen temente le assunzioni di 42 funzionari di area
amministrativa  previste  dal  concorso  già  bandito  in
  attuazione  della  precedente  programmazione
triennale del fabbisogno e successivamente sospeso
in attesa del completamento delle procedure
di  stabilizzazione  a  domanda  di  cui  all'articolo  36
  della  L.R.  n.  2/2007  e  s.m.i.  (che  hanno  dato
luogo  all'inquadramento  di  52  unità  di  Cat.  D  e  1  u
nità  di  Cat.  B),  sono  ricomprese  nell'ambito  di
quelle previste nel presente Piano e il numero di p
osti verrà rideterminato a seguito delle procedure
di mobilità.
Rispondi

Da: delib22/12/2016 18:56:41
delibera 64/9 del 2 dicembre 2016

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20161212130045.pdf
Rispondi

Da: E i 52 sabilizzati di categoria D?20/01/2017 21:24:26
Non c'era la riserva del 50% minimo che doveva entrare con Concorso Pubblico?

Rispondi

Da: Sistema Regione Sardegna24/01/2017 08:46:52
Qualcuno sa se per il Sistema regione Sardegna ci sono graduatorie valide per figure tecniche di categoria D (Ingegneri, Architetti etc) attualmente?
Rispondi

Da: Salmo 525/01/2017 10:03:37
Non c'è sincerità sulla loro bocca
è pieno di perfidia il loro cuore
la loro gola è un sepolcro aperto
la loro lingua seduce
Rispondi

Da: graduatorie26/01/2017 17:20:50
ma  se  non fanno concorsi da più di 10 anni ormai..... si va ad oltranza con  stabilizzazioni di gente senza fare neanche selezioni fasulle.  Stabilizzazioni per tutti anche per chi è entrato per fare un tirocinio ed è ancora li.
Rispondi

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Da: Partiti politici sardi06/02/2017 19:22:36
Associazioni a delinquere finalizzate a far assumere illegalmente parenti ed iscritti dalle pubbliche amministrazioni senza concorso
Rispondi

Da: si10/02/2017 11:20:03
prima annullano le selezioni ... e poi fanno i contratti ai soliti amici.... in attesa delle stabilizzazioni... che schifo
Rispondi

Da: per cicciolina10/02/2017 11:23:20
per cicciolina .. un D1 percepisce circa 2200 euro netti per 15 mensilità
Rispondi

Da: salmo 510/02/2017 11:35:38
si certo ... fai 1800
Rispondi

Da: x essere chiari10/02/2017 14:22:05
La realta' é questa: 2.200 lordi 1.500 netti...
Rispondi

Da: esatto13/02/2017 09:32:54
confermo "per essere chiari" ha ragione
Rispondi

Da: Perché18/03/2017 19:25:43
I partiti si rubano tutti posti di lavoro delle amministrazioni pubbliche ?
Rispondi

Da: bisognerebbe19/03/2017 19:46:08
chiederlo ad un certo senatore, ma lo sappiamo si chiama voto di scambio.
Rispondi

Da: Salmo 730/03/2017 10:11:57
Giudicami, Signore, secondo la mia giustizia,
secondo la mia innocenza, o Altissimo.

Poni fine al male degli empi;
rafforza l'uomo retto,
tu che provi mente e cuore, Dio giusto.
Rispondi

Da: concorso cons regionale05/04/2017 16:30:54
segnalo l'indizione di un concorso per 12 referendari al  Consiglio regionale

link al concorso:  http://consiglio.regione.sardegna.it/Bandi_Concorsi/REFERENDARI_CONSILIARI/Bando_REFERENDARI_CONSILIARI_00.asp

scadenza presentazione domande: 13 aprile
Rispondi

Da: a proposito06/04/2017 12:35:52

sul concorso per referendari c'è anche una discussione sul forum di mininterno al link:
http://www.mininterno.net/fmess.asp?idt=24158
Rispondi

Da: Anche le assunzioni illegali sono corruzione07/04/2017 10:45:16
Wikipedia, voce corruption:
Public sector corruption includes corruption of the political process and of government agencies such as the police as well as corruption in processes of allocating public funds for contracts, grants, and hiring.

Tradotto:
La corruzione del settore pubblico comprende corruzione del processo politico e di agenzie governative come la polizia e la corruzione nei processi di assegnazione dei fondi pubblici per i contratti, borse di studio, e le ASSUNZIONI.
Rispondi

Da: Agostino Clerici01/05/2017 19:11:49
La pratica della raccomandazione non solo genera il male civico, ma impedisce il bene sociale, determinando di fatto il trionfo dei mediocri nei posti chiave della pubblica amministrazione o anche della cultura. Il raccomandato quasi mai vale il posto che occupa e, quindi, non solo non è capace di fare quanto dovrebbe, ma depotenzia la vita sociale, impedendo che i migliori di lui occupino il posto che egli ha usurpato e mettano a frutto le loro capacità.
Rispondi

Da: Le stabilizzazioni di precari06/05/2017 20:48:34
Alla faccia dei sardi onesti che studiano per i concorsi pubblici ... come possiamo liberarci dei politici corrotti ?
Rispondi

Da: Cambiando la classe dirigente08/05/2017 22:49:46
Votiamo il m5s
Rispondi

Da: si precari09/05/2017 21:59:05
entrati per fare tirocini che poi sono stati assunti come consulenti esperti
Rispondi

Da: Ricordo per i politici sardi corrotti15/06/2017 10:20:10
Sentenza Cost. 277/2013 Basta con le assunzioni senza concorso-Incostituzionalità delle leggi di stabilizzazione di papponi

6.3.1.- Ciò comporta la violazione degli anzidetti parametri evocati, atteso che la Corte ha ripetutamente dichiarato l'illegittimità di norme che disponevano stabilizzazioni di personale precario delle pubbliche amministrazioni senza prevedere la necessità del superamento di un concorso pubblico (ex plurimis, sentenze n. 51 del 2012, n. 7 del 2011, n. 235 del 2010), ed ha più volte ritenuto eccessivamente generico, al fine di autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, il requisito del previo superamento di una qualsiasi selezione, ancorché pubblica, �«perché tale previsione non garantisce che la previa selezione abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere�» (sentenza n. 127 del 2011, che richiama le sentenze n. 235 del 2010 e n. 293 del 2009).
Rispondi

Da: che te lo dico a fare..23/06/2017 12:52:50
che pirla
Rispondi

Da: intanto i24/06/2017 11:54:11
Dlgs 75/2017 all'art. 20 parla chiaro:
Art. 20.
Superamento del precariato
nelle pubbliche amministrazioni
1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato,
ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare
la professionalità acquisita dal personale con rapporto di
lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-
2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni
di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della
relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato
personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti
requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata
in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a
tempo determinato presso l'amministrazione che procede
all'assunzione;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione
alle medesime attività svolte, con procedure concorâ€"
23 â€"
7-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 130
suali anche espletate presso amministrazioni pubbliche
diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze
dell'amministrazione che procede all'assunzione
almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni.
2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni,
possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando
la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa
indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
per cento dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata
in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di
lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce
il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017,
almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il
concorso.
3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa
di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio
2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono
elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a
tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto
delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato
per reclutamento tramite concorso pubblico,
utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di
lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura
corrispondente al loro ammontare medio nel triennio
2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni
siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa
di personale previa certificazione della sussistenza delle
correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo
interno di cui all'articolo 40 -bis , comma 1, e che
prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva
riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni
a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto
articolo 9, comma 28.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono
essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio
2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza
pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti
territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono
applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti
finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi
previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente
individuate con legge regionale dalle medesime
regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento
con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica,
derivanti da misure di revisione e razionalizzazione
della spesa certificate dagli organi di controllo interno.
Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale,
calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto
dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni
ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono
prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino
al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili
per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto
previsto dal presente articolo.
5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1
e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di
instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per
le professionalità interessate dalle predette procedure. Il
comma 9 -bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi
425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato
negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo
14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi
politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né
quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e
110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti
rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano
alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro
conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi
dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.
9. Il presente articolo non si applica al reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche
ed educative statali. Fino all'adozione del regolamento di
cui all'articolo 2, comma 7, lettera e) , della legge 21 dicembre
1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del
presente articolo non si applicano agli enti pubblici di
ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 218. Il presente articolo non si applica altresì ai contratti
di somministrazione di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni.
10. Per il personale medico, tecnico-professionale e
infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui
efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione
delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre
2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per
la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi
dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre
2015, n. 208.
11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
al personale tecnico-professionale e infermieristico del
Servizio sanitario nazionale, nonché al personale delle
amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli
enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia
maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto
anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del
â€" 24 â€"
7-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 130
Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni
di ricerca.
12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità
il personale in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
13. In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione
di enti, con conseguente transito di personale,
ai fini del possesso del requisito di cui ai commi
1, lettera c) , e 2, lettera b) , si considera anche il periodo
maturato presso l'amministrazione di provenienza.
14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate
dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio
2018-2020. Per le finalità di cui al presente comma le
amministrazioni interessate possono utilizzare, altresì, le
risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali,
nel rispetto delle modalità, dei limiti e dei criteri previsti
nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo
1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di
personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato
dallo Stato e dalle regioni. Le amministrazioni interessate
possono applicare la proroga degli eventuali contratti
a tempo determinato secondo le modalità previste dall'ultimo
periodo del comma 4.

Chi non ha fatto la selezione dovrebbe fare il concorso con riserva del 50% dei posti.
Rispondi

Da: Anonimo veneziano 07/07/2017 10:11:27
Scusate,  una domanda per i precari in attesa di stabilizzazione vi stanno pagando? È il contratto vi è stato rinnovato per quanto mesi?
Rispondi

Da: Andrep 15/07/2017 14:20:48
A me risulta meno lo stipendio di un categoria d rispetto a quello che ho letto qui.
Rispondi

Da: il mito15/07/2017 22:37:48
concordo con andrep.
Rispondi

Da: Orcagna16/07/2017 00:16:55
La regione sar non assume mai per concorso, solo per accozzo...
Rispondi

Da: loplp 04/08/2017 13:14:53
Alcuni sono stati richiamati e gli è stati rinnovato il contratto, ma non  tutti gli enti hanno richiamato i vecchi precari
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 - Successiva >>


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