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Regione Sardegna - Concorso per 42 funzionari amministrativi della categoria D
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Da: si riapre il concorso | 07/12/2016 16:21:44 |
Dalla dgr di 2 giorni fa': Conseguen temente le assunzioni di 42 funzionari di area amministrativa previste dal concorso già bandito in attuazione della precedente programmazione triennale del fabbisogno e successivamente sospeso in attesa del completamento delle procedure di stabilizzazione a domanda di cui all'articolo 36 della L.R. n. 2/2007 e s.m.i. (che hanno dato luogo all'inquadramento di 52 unità di Cat. D e 1 u nità di Cat. B), sono ricomprese nell'ambito di quelle previste nel presente Piano e il numero di p osti verrà rideterminato a seguito delle procedure di mobilità . | |
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Da: delib | 22/12/2016 18:56:41 |
delibera 64/9 del 2 dicembre 2016 http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20161212130045.pdf | |
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Da: E i 52 sabilizzati di categoria D? | 20/01/2017 21:24:26 |
Non c'era la riserva del 50% minimo che doveva entrare con Concorso Pubblico? | |
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Da: Sistema Regione Sardegna | 24/01/2017 08:46:52 |
Qualcuno sa se per il Sistema regione Sardegna ci sono graduatorie valide per figure tecniche di categoria D (Ingegneri, Architetti etc) attualmente? | |
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Da: Salmo 5 | 25/01/2017 10:03:37 |
Non c'è sincerità sulla loro bocca è pieno di perfidia il loro cuore la loro gola è un sepolcro aperto la loro lingua seduce | |
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Da: graduatorie | 26/01/2017 17:20:50 |
ma se non fanno concorsi da più di 10 anni ormai..... si va ad oltranza con stabilizzazioni di gente senza fare neanche selezioni fasulle. Stabilizzazioni per tutti anche per chi è entrato per fare un tirocinio ed è ancora li. | |
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Da: Partiti politici sardi | 06/02/2017 19:22:36 |
Associazioni a delinquere finalizzate a far assumere illegalmente parenti ed iscritti dalle pubbliche amministrazioni senza concorso | |
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Da: si | 10/02/2017 11:20:03 |
prima annullano le selezioni ... e poi fanno i contratti ai soliti amici.... in attesa delle stabilizzazioni... che schifo | |
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Da: per cicciolina | 10/02/2017 11:23:20 |
per cicciolina .. un D1 percepisce circa 2200 euro netti per 15 mensilità | |
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Da: salmo 5 | 10/02/2017 11:35:38 |
si certo ... fai 1800 | |
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Da: x essere chiari | 10/02/2017 14:22:05 |
La realta' é questa: 2.200 lordi 1.500 netti... | |
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Da: esatto | 13/02/2017 09:32:54 |
confermo "per essere chiari" ha ragione | |
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Da: Perché | 18/03/2017 19:25:43 |
I partiti si rubano tutti posti di lavoro delle amministrazioni pubbliche ? | |
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Da: bisognerebbe | 19/03/2017 19:46:08 |
chiederlo ad un certo senatore, ma lo sappiamo si chiama voto di scambio. | |
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Da: Salmo 7 | 30/03/2017 10:11:57 |
Giudicami, Signore, secondo la mia giustizia, secondo la mia innocenza, o Altissimo. Poni fine al male degli empi; rafforza l'uomo retto, tu che provi mente e cuore, Dio giusto. | |
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Da: concorso cons regionale | 05/04/2017 16:30:54 |
segnalo l'indizione di un concorso per 12 referendari al Consiglio regionale link al concorso: http://consiglio.regione.sardegna.it/Bandi_Concorsi/REFERENDARI_CONSILIARI/Bando_REFERENDARI_CONSILIARI_00.asp scadenza presentazione domande: 13 aprile | |
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Da: a proposito | 06/04/2017 12:35:52 |
sul concorso per referendari c'è anche una discussione sul forum di mininterno al link: http://www.mininterno.net/fmess.asp?idt=24158 | |
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Da: Anche le assunzioni illegali sono corruzione | 07/04/2017 10:45:16 |
Wikipedia, voce corruption: Public sector corruption includes corruption of the political process and of government agencies such as the police as well as corruption in processes of allocating public funds for contracts, grants, and hiring. Tradotto: La corruzione del settore pubblico comprende corruzione del processo politico e di agenzie governative come la polizia e la corruzione nei processi di assegnazione dei fondi pubblici per i contratti, borse di studio, e le ASSUNZIONI. | |
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Da: Agostino Clerici | 01/05/2017 19:11:49 |
La pratica della raccomandazione non solo genera il male civico, ma impedisce il bene sociale, determinando di fatto il trionfo dei mediocri nei posti chiave della pubblica amministrazione o anche della cultura. Il raccomandato quasi mai vale il posto che occupa e, quindi, non solo non è capace di fare quanto dovrebbe, ma depotenzia la vita sociale, impedendo che i migliori di lui occupino il posto che egli ha usurpato e mettano a frutto le loro capacità . | |
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Da: Le stabilizzazioni di precari | 06/05/2017 20:48:34 |
Alla faccia dei sardi onesti che studiano per i concorsi pubblici ... come possiamo liberarci dei politici corrotti ? | |
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Da: Cambiando la classe dirigente | 08/05/2017 22:49:46 |
Votiamo il m5s | |
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Da: si precari | 09/05/2017 21:59:05 |
entrati per fare tirocini che poi sono stati assunti come consulenti esperti | |
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Da: Ricordo per i politici sardi corrotti | 15/06/2017 10:20:10 |
Sentenza Cost. 277/2013 Basta con le assunzioni senza concorso-Incostituzionalità delle leggi di stabilizzazione di papponi 6.3.1.- Ciò comporta la violazione degli anzidetti parametri evocati, atteso che la Corte ha ripetutamente dichiarato l'illegittimità di norme che disponevano stabilizzazioni di personale precario delle pubbliche amministrazioni senza prevedere la necessità del superamento di un concorso pubblico (ex plurimis, sentenze n. 51 del 2012, n. 7 del 2011, n. 235 del 2010), ed ha più volte ritenuto eccessivamente generico, al fine di autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, il requisito del previo superamento di una qualsiasi selezione, ancorché pubblica, �«perché tale previsione non garantisce che la previa selezione abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere�» (sentenza n. 127 del 2011, che richiama le sentenze n. 235 del 2010 e n. 293 del 2009). | |
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Da: che te lo dico a fare.. | 23/06/2017 12:52:50 |
che pirla | |
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Da: intanto i | 24/06/2017 11:54:11 |
Dlgs 75/2017 all'art. 20 parla chiaro: Art. 20. Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni 1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018- 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorâ€" 23 â€" 7-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 130 suali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. 2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. 3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40 -bis , comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo. 5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure. Il comma 9 -bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato. 6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 9. Il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e) , della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. 10. Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del â€" 24 â€" 7-6-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 130 Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca. 12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. 13. In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai commi 1, lettera c) , e 2, lettera b) , si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza. 14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalità di cui al presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresì, le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalità , dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalità previste dall'ultimo periodo del comma 4. Chi non ha fatto la selezione dovrebbe fare il concorso con riserva del 50% dei posti. | |
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Da: Anonimo veneziano | 07/07/2017 10:11:27 |
Scusate, una domanda per i precari in attesa di stabilizzazione vi stanno pagando? È il contratto vi è stato rinnovato per quanto mesi? | |
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Da: Andrep | 15/07/2017 14:20:48 |
A me risulta meno lo stipendio di un categoria d rispetto a quello che ho letto qui. | |
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Da: il mito | 15/07/2017 22:37:48 |
concordo con andrep. | |
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Da: Orcagna | 16/07/2017 00:16:55 |
La regione sar non assume mai per concorso, solo per accozzo... | |
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Da: loplp | 04/08/2017 13:14:53 |
Alcuni sono stati richiamati e gli è stati rinnovato il contratto, ma non tutti gli enti hanno richiamato i vecchi precari | |
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