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Polizia Penitenziaria, 133 vice commissari
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Da: polpen05/01/2010 12:24:48
Non ti avevo risposto io. Il solito imbecille che usa il mio nick.
Comunque credo che scorreranno la graduatoria per le eventuali rinunce, fino ad arrivare al numero di 155, considerando il numero degli idonei del precedente corso ( mi pare fossero 13).
Peri gli altri temo che non ci siano speranze, salvo scelte politiche favorevoli.

Da: michele05/01/2010 12:29:53
grazie di nuovo.

Da: x polpen05/01/2010 12:37:10
quello che dici sulla sorte degli idonei è fondato su informazioni di cui sei a conoscenza o è solo una tua supposizione?

Da: ...05/01/2010 12:45:44
non riesco ad aprire il file con il disegno di legge di cui alla pagina precedente. Qualcuno può scrivere in buona sostanza qual è il suo contenuto?

Da: polpen (l''imbecille)05/01/2010 12:52:02
però hai detto la stessa cosa che ho detto io.

Da: polpen05/01/2010 12:56:20
Non ho fonti certe che confermano quello che ho detto. Semplice deduzione fondata sull'esperienza concorsuale precedente.

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Da: Palla di lardo05/01/2010 13:25:57
certo che il disegno di legge ( e ho l'impressione che resti tale) se dovesse essere discusso e approvato, porterebbe davvero alla creazione di un'istuzione che nulla avrebbe da inviadiare alle altre ff.pp.. Finalmente un capo che è appartenete al corpo, nessuna dipendenza gererchica con il direttore e tanto tanto altro, senza trascurare la qualifica di commissario durante il corso e commissario capo subito dopo e non la dicitura di A.C. durante il corso cosa che non accade negli altri corpi civili.

Da: x tutti05/01/2010 13:42:42
Perchè non si cerca il modo di sostenere e sollecitare il ddl di cui sopra?Sarebbe un grosso passo in avanti per tutta la Polizia Penitenziaria.Finalmente,la PolPen sarebbe alla pari delle altre Forze di Polizia.Cmque,il link è il seguente:
http://parlamento.openpolis.it/singolo_atto/18850

Da: magari05/01/2010 14:16:43
sarebbe un sogno la realizzazione di questo progetto.
sarebbe prestigiosissimo e vantaggioso anche a livello economico...chi ha conoscenze politiche si muova... vi immaginate fare il corso ed uscire come commisari capo.. è un'occasione da non perdere...

Da: ...05/01/2010 16:06:57
...solo per tornare a pag. 1...

Da: POVERI ILLUSI05/01/2010 16:58:33
Sognate pure...................

Da: da05/01/2010 17:12:02
Vai a studiare invece di perdere tempo su questo forum, che certamente hai superato abbondantemente la trentina e ancora speri di partire pure tu.
Prepara, che ne so, Inps, inail, inpdap o cose del genere, che magari ci riesci, prima o poi.
Qui, lascia perdere

Da: .........05/01/2010 17:22:22
se non è riuscito a vincere questo concorsino facile facile nella pol pen (dove hanno promosso tutti) mi pare difficile che possa superare inps, inail o impdap...

Da: ...05/01/2010 17:47:37
impdap...

Da: ............................05/01/2010 18:11:58
questo forum è pieno di ignoranti, non posso credere che abbiano vinto il nostro concorso.

Da: x .................................05/01/2010 18:23:23
non ti devi stupire, se ero intelliggente mica facevo il concorso come guardia carceraria.

Da: ...05/01/2010 19:32:17
MA è POSSIBILE CHE QUI QUALSIASI COSA UNO DICA VIENE SISTEMATICAMENTE OFFESO???

CHIEDI INFO???.....SEI VIZIATO
VUOI PARTIRE???...SEI PATETICO
PARTIAMO A FEBBRAIO???.....SEI IDIOTA PERCHè PARTI A GIUGNO
E PER I RICORSI???...SEI UN IGNORANTE DI AMMINISTRATIVO, PER QUESTO FAI IL SECONDINO

CAZZO....DATEVI UNA CALMATA

Da: retribuzione05/01/2010 19:39:02
ragazzi ma le retribuzioni di un commissario di ps e di un commissario della penitenziaria si equivalgono? grazie e scusate l'ignoranza

Da: ...05/01/2010 20:11:15
DIPENDE DAL PROFILO E DALLE FUNZIONI RICOPERTE

Da: x da05/01/2010 20:41:27
concordo in pieno... è diventato 1 forum di psicopatici.... datevi 1 calmata!!!!!

Da: .................05/01/2010 20:46:45
orgoglioso di essere secondino.... almeno fin quando non trovo di meglio...

Da: ... SECONDINO05/01/2010 20:56:53
IO NON CONOSCO I VOSTRI ATTUALI LAVORI....MA QUI PARLIAMO DI UN IMPIEGO CHE PARTE DA 2200 2300 ERURO COME PARTENZA....CON TANTO DI ALLOGGIO DI SERVIZIO SE SEI COMANDANTE DI REPARTO...

PARLIAMO DI UN RUOLO DI COMANDO ALL'INTERNO DI STRUTTURE CON CENTINAIA DI UOMINI....(A DIFFERENZA DELLE QUESTURE)..

DOPO 13 ANNI PERCEPISCI L'EQUIVALENTE DI UN PRIMO DIRIGENTE (E SE PASSA IL RIALLINEAMENTO QUESTO SUCCEDERà MOLTO PRIMA)....

MA VOI CHE LAVORI FATE????? MA SIETE SICURI DI PRENDERE AL NETTO ALMENO LA METà DI QUELLE CIFRE??? COME AVVOCATI VI DOVETE PAGARE I CONTRIBUTI ALLA CASSA FORENSE....E LAVORARE FINO ALLA BARA.....PER POI NON AVERE UN CAZZO (I LAVORATORI AUTONOMI SONO SOLO SPREMUTI)

QUI OGNI 5 ANNI NE AVETE UNO DI ABBUONO.....IO NON CAPISCO....

SARà CHE HO FATTO DI TUTTO NELLA MIA VITA....MA NON RIESCO A CAPIRE SU COSA SI BASA IL DISPREZZO DI ALCUNI....

IO SAREI STATO FELICE DI ENTRARE COME ISPETTORE O AL LIMITE ANCHE COME AGENTE (ALL'EPOCA)......

Da: x....secondino05/01/2010 21:39:50
concordo in pieno con te!!!
tutti volevano fare i notai, i magistrati, i consoli, gli avvocati di grido..ragazzi quì siamo nel mondo reale e con la crisi che c'è un posto di commissario di polizia penitenziaria è una vera manna dal cielo! tanti sono gli aspetti positivi ma come ogni lavoro ci sono anche lati negativi, a mio avviso limitati rispetto ai benefici.
nn state a sentire quelli che denigrano..adesso pensiamo solo a sollecitare il Dap per ottenere la data certa di inizio del corso.
tutto il resto sono chiacchiere.

Da: ... SECONDINO05/01/2010 21:51:23
finalmente qualcuno che lo ammette....

Da: onesto05/01/2010 22:48:44
Io devo iniziare a lavorare e spero nelle rinunce perchè sto intorno al numero 160. Sarei ben contento pure di fare l'ispettore; infatti ho partecipato pure alla prova scritta da ispettore e se qualche interno mi dicesse se hanno iniziato la correzione del tema (e magari quanto ci metteranno) mi farebbe un gran piacere....
Ragazzi, ad una certa età i sogni finiscono, pure io volevo fare il magistrato ma non si può sognare tutta la vita....

Da: ... SECONDINO05/01/2010 23:25:40
LE CORREZIONI DOVEVANO INIZIARE IL 10 DI DIC MA NON SI SONO RIUNITI....

CON I TEMPI DI QUEL CONCORSO FORSE FAI PRIMA A DIVENTARCI MAGISTRATO

Da: incerto06/01/2010 00:21:25
pure io ho fatto quella prova scritta da ispettore.... ma dopo il 10 dicembre non si sono più riuniti? hanno iniziato a correggere oppure no?

Da: ... SECONDINO06/01/2010 00:45:55
non mi pare...cmq prima di 1 anno stai tranquillo che l'orale non lo fai

Da: speriamo bene!06/01/2010 08:41:35
vi riporto il disegno di legge tanto discusso..!DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori LUMIA, ADRAGNA, AMATI,
RANDAZZO, SERRA, STRADIOTTO e VITA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008
Disposizioni per la riorganizzazione del Corpo di polizia penitenziaria
Senato della Repubblica X V I LEGISLATURA
TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)
Atti parlamentari â€" 2 â€" Senato della Repubblica â€" N. 267
XVI LEGISLATURA â€" DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Onorevoli Senatori. â€" Il Corpo degli
agenti di custodia ha avuto un ordinamento
civile fino al 1945, per effetto del regolamento
di cui al regio decreto 30 dicembre
1937, n. 2584.
Nel 1945, per effetto del decreto legislativo
luogotenenziale 21 agosto 1945,
n. 508, poi integrato con il decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio
1947, n. 381, l’ordinamento fu militarizzato
e l’organismo trovo` collocazione tra le
Forze armate e le Forze di polizia.
Dal 1991, per effetto della legge 15 dicembre
1990, n. 395, l’ordinamento e` stato
ancora demilitarizzato in funzione del nuovo
organismo, appunto la polizia penitenziaria.
Nella presente relazione non verra` dato rilievo
alla organizzazione antecedente al
1945 (anche se qualche significativo richiamo
si rendera` indispensabile, nonostante
gli oltre sessanta anni trascorsi), apparendo
preminente, ancorche´ per sintesi, l’evoluzione
delle vicende giuridiche e sostanziali
dell’organismo, sotto i profili organizzativi,
gerarchici, strutturali, tecnici ed operativi,
dopo il 1945 e dopo il 1990, vale a dire dall’origine
dei due ordinamenti, militare e civile,
rispettivamente, per verificare, in comparazione,
la plausibilita` e la portata dello
sforzo innovativo.
Dunque, il Corpo degli agenti di custodia,
un Corpo militare, aveva la seguente configurazione:
1) era inserito nella direzione generale
per gli istituti di prevenzione e pena del Ministero
di grazia e giustizia;
2) era amministrato da un ufficio centrale
di tale direzione generale, entro cui
era collocato il comandante del Corpo titolare
di un ufficio di comando, entrambi di
valenza meramente nominale (residuale la
sostanza);
3) a livello periferico regionale, l’organismo
si avvaleva di ufficiali trasformati,
pomposamente, in comandanti di comandi
regionali di cui non v’era traccia di fonte
normativa;
4) a livello periferico regionale, per effetto
di competenze legislativamente attribuite,
l’organismo supponeva la figura dell’ispettore
distrettuale, provvista di una certa
superiorita` funzionale, non anche gerarchica;
5) a livello periferico locale, l’organismo
era distinto nei reparti degli istituti penitenziari,
posti al comando, nominale, di un
maresciallo e, di fatto, del direttore dell’istituto,
capo assoluto del personale militare in
sede, riconosciuto, altresı`, unico titolare del
potere di richiesta di procedimento penale
per reati militari, in quanto considerato comandante
di Corpo;
6) disponeva di scuole di addestramento
e di formazione, di un servizio di trasporto
automobilistico militare, di un servizio navale
militare e di alcuni poligoni di tiro;
7) era equipaggiato ed armato secondo i
livelli, quasi sempre minimi, delle previsioni
relative alle Forze di polizia.
Ex lege, il Corpo dipendeva gerarchicamente
dal direttore generale, dal comandante
del Corpo, dagli altri superiori, appunto, gerarchici
e, malgrado il silenzio normativo,
per tacita tolleranza di un potere di autoinvestitura,
anche dal direttore dell’ufficio centrale
preposto all’amministrazione complessiva
del personale, il quale esercitava ogni
pertinente potere di superiorita` e di comando
senza limitazioni di sorta. Fatta, pertanto,
salva la figura del direttore generale, in
quanto capo dell’Amministrazione e, quindi,
capo del personale tutto, le altre figure apAtti
parlamentari â€" 3 â€" Senato della Repubblica â€" N. 267
XVI LEGISLATURA â€" DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
pena individuate, variamente apicali, pur destinate,
di massima, al governo amministrativo
e di intervento degli agenti di custodia,
secondo la legge, nella lettura e nella conseguente
interpretazione, adattate alle circostanze,
si appropriavano di investiture e di
discendenti poteri assai controversi, a volte
contraddittori.
Ed infatti:
a) il comandante del Corpo e gli altri
ufficiali, pur privi di codificati poteri di intervento
autonomo, fatta eccezione di quelli
di principio ad essi riconosciuti dalla legge
istitutiva (mai oggetto di regolamento, ancorche
´ di obbligo), potevano esercitare il sancito
potere gerarchico e, per conseguenza, pretendere
comportamenti di subordinazione senza
limitazioni personali e territoriali ma privi,
tuttavia, di retroterra sostanziale;
b) l’ispettore distrettuale, pur essendo
normalmente incaricato della supervisione
degli istituti, a rigore, nessuna pretesa gerarchica
poteva avanzare nei confronti del personale
militare perche´ sprovvisto di titolarita`,
tant’e` che a questa figura non era dovuto il
saluto militare; anche ad esso, tuttavia, era
consentito di operare quale figura gerarchica;
c) il direttore dell’istituto penitenziario,
di contro, nonostante l’assolutezza della sua
superiorita`, poteva godere e far esercizio
dei diritti e dei poteri riconosciutigli soltanto
nell’ambito del proprio carcere e nei confronti
del proprio personale.
Chiaro e` che queste figure, nel loro complesso,
a seconda del tacito o espresso consenso,
indirizzavano e condizionavano l’andamento
amministrativo e operativo del
Corpo. Cio` posto, dalla non numerosa legislazione
ma, soprattutto, dal tipo di attuazione
che ad essa e` stata data per oltre
mezzo secolo, all’esegeta del tempo, interessato
ad una indagine approfondita, motivata,
comparata, in breve serena ed obiettiva, finalizzata
al sapere, sarebbe venuta in luce una
insospettabile situazione giuridica e tecnica
cristallizzata nella precarieta`, nella confusione,
nella condiscendenza alla approssimazione
e nell’indifferenza.
In un siffatto stato di cose era, pertanto,
inevitabile che venissero a insorgere fermenti
riformatori, vieppiu` insistiti, suscitati e alimentati
da uomini in condizioni professionali
a dir poco disagiate, pressoche´ abbandonati a
se stessi, sottoposti a turni di lavoro massacranti,
mal pagati, senza tutela, psicologicamente
provati dal quotidiano rischio dell’incolumita`
personale (segnatamente nei tormentati
anni del terrorismo), disillusi e sfiduciati.
Ecco, allora, prendere connotazione la
spinta riformista diretta ad ottenere, al fine,
il riconoscimento di sacrosanti princı`pi e
l’attuazione di misure concrete atte a superare
la pericolosa e non piu` sostenibile situazione
generale incredibilmente difesa da
molti fino al limite della possibilita` estrema.
Nell’essenziale, quella spinta era, allora,
finalizzata:
1) al cambiamento di status, non apparendo
quello militare ancora compatibile
con la funzione penitenziaria divenuta non
piu` meramente custodiale;
2) all’adeguamento delle piante organiche;
3) al mantenimento della subordinazione
funzionale nei confronti del personale
direttivo e dirigente dell’Amministrazione e
della subordinazione gerarchica nei confronti
del personale delle varie qualifiche del
Corpo;
4) all’acquisizione di una forte e profonda
qualificazione professionale, incentrata
su una solida cultura di base, giuridica e tecnica;
5) al formale inserimento del personale
nei procedimenti e nelle attivita` del trattamento
penitenziario;
6) alla chiara determinazione dell’orario
di lavoro e all’equa distribuzione dei carichi;
7) alla modernizzazione di una struttura
amministrativa complessivamente obsoleta;
8) all’efficace rappresentativita`;
Atti parlamentari â€" 4 â€" Senato della Repubblica â€" N. 267
XVI LEGISLATURA â€" DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
9) alla reale equiparazione alle altre
Forze di polizia con un proprio comando distinto
dalle direzioni amministrative delle varie
sedi dell’Amministrazione penitenziaria;
10) al potenziamento dell’equipaggiamento,
dei mezzi e degli strumenti;
11) alla vivibilita` dell’ambiente professionale.
Questi i princı`pi, queste le aspettative che,
invero, la legge di riforma n. 395 del 1990
ha integralmente recepito e tradotto in
norme.
Nel decennio della riforma si e` continuato
a procrastinare tra palleggiamenti di inerzia e
resistenze di varia intensita` sull’alibi inconsistente
della riflessione. Se all’inizio di questo
arco non breve di tempo si fosse dato corso a
qualche iniziativa, probabilmente oggi sarebbe
disponibile una classe di tale fatta, sufficientemente
sperimentata, forse necessitante
di qualche aggiustamento, ma non certo
ancora da inventare. Perche´ e` chiaro che una
categoria del genere non si improvvisa per
effetto di un bando o di una specializzazione
da corso. V’e` stato, invece, il sotterfugio del
tentativo di insabbiamento delle carenze
(molti i complici) dietro veli purtroppo abbastanza
trasparenti che non hanno protetto
dalla curiosita`.
L’ordinamento del 1990 ha probabilmente
illuso i presunti nuovi vertici naturali sull’attribuzione
di poteri, di spazi, di prestigio: in
effetti, personalizzando, quelle qualifiche innovate
nient’altro si sono rivelate se non le
omologhe di quelle riformate, mutata la denominazione.
Ricacciatene decisamente le
aspirazioni e le aspettative ad emergere,
esse sono state disinvoltamente ricollocate
nell’abituale limbo della sottomissione, appena
edulcorata dall’enfasi del dettato normativo
assai propagandato, mediante tre formidabili
mezzi di persuasione:
1) quello dell’equiparazione agli altri,
ininfluente la valutazione preventiva del
danno derivante dalla pretermissione della
diversita` di stato, di funzione, di organizzazione,
d’ambiente e d’esercizio altrui e,
quindi, propria;
2) quello della carriera, per prassi dissociata
dalla concreta esigenza, tacita blandizia
volta all’avanzamento non negato su una
scala gerarchica di ben sei gradini;
3) quello della progressione stipendiale,
secondo la carriera e secondo il tempo della
carriera.
Una strategia in fin dei conti comoda soltanto
per l’assenso generale, essendo a dir
poco perversa a causa della mal curata miopia
sulla prevalenza della produttivita`. Il difetto,
a ben vedere, risale all’origine; prima
del 1945, nel 1937, anno della promulgazione
dell’archiviato regolamento, erano previste
in tabella otto qualifiche. Dal 1945, militarizzato
l’organismo, i gradi gerarchici figli
di quelle qualifiche divennero sette. Dal
1990, anno della riforma, le qualifiche sono
divenute dieci.
L’analisi diviene significativa se approfondita
con la chiosa sulle funzioni attribuite di
norma a ciascuna qualifica (e, prima, a ciascun
grado). Ebbene, l’effetto conseguenziale
e` che alla fascia degli agenti sono demandati
compiti di mera esecuzione mentre alle fasce
sovrastanti, nonostante la formula, sono demandati
sostanzialmente compiti di coordinamento,
non potendosi riconoscere, con seria
adesione, l’attribuzione di alcuna facolta` di
autentico esercizio del comando, secondo il
concetto. Semmai tutt’altro. Cosı` nel 1937,
cosı` nel 1945, cosı` nel 1990 e stando al vigente
regolamento, cosı` nel 1999. Dal punto
di vista dell’organico una comparazione numerica,
inoltre, fa risultare che le fasce sovraordinate,
ritenute adeguate nell’8 per
cento rispetto a quella sottostante nel 1937,
vennero potenziate al 14,5 per cento nel
1971, al 16,5 per cento nel 1975, al 18 per
cento nel 1981 e nel 1990, come a significare
una marcata volonta` di corrispondenza
a un onere di servizio vieppiu` pressante
con il trascorrere del tempo. In effetti, tale
progressione sarebbe stata perfettamente
Atti parlamentari â€" 5 â€" Senato della Repubblica â€" N. 267
XVI LEGISLATURA â€" DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
plausibile (magari al confronto con altri organismi)
se la prova pratica del contesto operativo
non l’avesse ridimensionata a una
sorta di benevola equiparazione attentamente
aperta a certi sbocchi di carriera. Fatto salvo
un diverso indirizzo, peraltro nemmeno
adombrato. Insomma, una fascia che per
principio incontestabile avrebbe dovuto ricevere
il riconoscimento di capacita` verticali,
per dettato normativo â€" scrupolosamente attuato
â€" ottenne e mantiene quello delle modeste
attribuzioni di coordinamento e di un
esemplare concetto, non meglio chiarito.
Con la legge delega 28 luglio 1999,
n. 266, e` stato introdotto il ruolo direttivo
del Corpo, propagandato quale insigne e meritoria
conquista oltreche´ quale segnale di
forte sensibilita` verso le aspettative che
poco dopo sono svanite con il decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146 (emanato in
attuazione della citata legge delega), che ha
relegato i funzionari a posizioni di pura sottomissione
ai direttori degli istituti, con subordinazione
gerarchica e funzionale e con
funzioni di comandante che, per altro, gia`
svolgevano gli ispettori. Altra incompiuta
modifica del Corpo, che potra` risorgere
solo con le modifiche contenute nel presente
disegno di legge, risolvendo annosi problemi,
mortificazioni, delusioni e soprattutto quell’amarezza
e demotivazione che da anni
vive tra gli appartenenti al Corpo della polizia
penitenziaria. La presente proposta prevede:
1) l’istituzione di una direzione generale
del Corpo;
2) un capo che sia un dirigente del
Corpo di polizia penitenziaria, alla stregua
di quanto in essere per tutte le Forze di polizia;
3) un allineamento, effettivo ed efficace,
tenuto conto delle sperequazioni subite
e della storia del Corpo e delle funzioni di
comando espletate, agli ordinamenti dei ruoli
del personale della Polizia di Stato;
4) un ampliamento di compiti istituzionali
del Corpo, con la previsione del controllo
dei detenuti in esecuzione penale
esterna e con il presidio delle strutture giudiziarie,
che consentirebbe il recupero di centinaia
di poliziotti, carabinieri e finanzieri da
impiegare per l’attivita` di contrasto alla criminalita`;
5) un riassetto generale, da realizzare
mediante decreti legislativi delegati.
Atti parlamentari â€" 6 â€" Senato della Repubblica â€" N. 267
XVI LEGISLATURA â€" DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Direzione generale del Corpo
di polizia penitenziaria)
1. Nell’ambito del Ministero della giustizia
â€" Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria,
e` istituita la direzione generale
del Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 2.
(Comandante generale del Corpo
di polizia penitenziaria)
1. Il direttore generale preposto alla direzione
generale del Corpo di polizia penitenziaria
ai sensi dell’articolo 3 esercita le funzioni
di comandante generale del Corpo.
Art. 3.
(Direttore generale del Corpo
di polizia penitenziaria)
1. A capo della direzione generale del
Corpo di polizia penitenziaria e` preposto un
dirigente generale del Corpo di polizia penitenziaria.
2. Il dirigente generale del Corpo di polizia
penitenziaria preposto alla direzione generale,
di cui al comma 1, e` nominato tra i
dirigenti superiori del Corpo, muniti di diploma
di laurea specialistica conseguito in
una delle classi di laurea previste nell’allegato
I della presente legge, secondo i criteri
e le modalita` stabiliti dall’articolo 13.
3. Il direttore generale â€" comandante generale
del Corpo di polizia penitenziaria e` nominato
con decreto del Presidente del ConsiAtti
parlamentari â€" 7 â€" Senato della Repubblica â€" N. 267
XVI LEGISLATURA â€" DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
glio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della giustizia; nei suoi confronti si applicano
le disposizioni in materia di stato
giuridico ed economico previste dalla legislazione
vigente per i capi delle Forze di polizia.
4. Il vice comandante del Corpo di polizia
penitenziaria e` nominato con decreto del Ministro
della giustizia, su proposta del comandante
generale del Corpo.
5. Il dirigente generale preposto alla direzione
generale del Corpo di polizia penitenziaria
esercita tutte le funzioni inerenti a: gestione
del personale, assunzioni, assegnazioni
e trasferimenti, concorsi, promozioni e avanzamento,
disciplina, formazione e aggiornamento,
servizio sanitario, quiescenza, affari
generali, specializzazioni, Gruppo operativo
mobile, servizio di trasporto terrestre e servizio
navale, Servizio centrale delle traduzioni
e dei piantonamenti, Istituto nazionale per le
sperimentazioni e perfezionamento al tiro,
servizio di distribuzione e approvvigionamento
per il vestiario, per l’equipaggiamento,
per il casermaggio e per l’armamento,
gestione tecnico-operativa e amministrativa
del Corpo.
6. La direzione generale del Corpo di polizia
penitenziaria e` articolata in uffici dirigenziali
non generali, di cui alla tabella A allegata
alla presente legge, cui sono preposti
dirigenti superiori del Corpo.
7. Gli uffici di cui al comma 6, con decreto
del direttore generale â€" comandante generale
del Corpo di polizia penitenziaria,
sono articolati in unita` organizzative di minore
complessita`, denominate «sezioni», cui
sono preposti, in base all’ampiezza delle attribuzioni,
dei compiti e della responsabilita`,
primi dirigenti o funzionari del ruolo direttivo
del Corpo.
8. Le sezioni di cui al comma 7, con decreto
del direttore generale â€" comandante generale
del Corpo di polizia penitenziaria, su
proposta dei dirigenti responsabili, possono
essere articolate in settori, definendone, alAtti
parlamentari â€" 8 â€" Senato della Repubblica â€" N. 267
XVI LEGISLATURA â€" DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
tresı`, attribuzioni, compiti e responsabilita`, al
fine di assicurare funzionalita`, efficienza e
trasparenza all’azione amministrativa.
Art. 4.
(Ruoli del personale e doveri
di subordinazione)
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria
e` suddiviso nei seguenti ruoli, secondo
l’ordine gerarchico:
a) ruolo dei dirigenti;
b) ruolo direttivo;
c) ruolo degli ispettori;
d) ruolo dei sovrintendenti;
e) ruolo degli agenti ed assistenti.
2. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria
hanno doveri di subordinazione
gerarchica nei confronti:
a) del Ministro della giustizia;
b) dei sottosegretari di Stato alla giustizia
quando esercitano, per delega del Ministro
della giustizia, attribuzioni in materia
penitenziaria;
c) del capo del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria;
d) del direttore generale â€" comandante
generale del Corpo di polizia penitenziaria;
e) del comandante regionale;
f) dei comandanti del reparto e del nucleo
operativo;
g) dei superiori gerarchici.
3. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria
hanno doveri di dipendenza funzionale
nei confronti dei direttori generali
delle direzioni generali del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria, dei provveditori
regionali, dell’autorita` dirigente dell’istituto,
della scuola o del servizio presso
cui sono assegnati. Hanno altresı` obblighi
di dipendenza funzionale nei confronti dell’autorita`
giudiziaria e di pubblica sicurezza
nei casi e nei modi previsti dalla legge.
Atti parlamentari â€" 9 â€" Senato della Repubblica â€" N. 267
XVI LEGISLATURA â€" DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
4. La dotazione organica dei ruoli dei dirigenti
e direttivo del Corpo di polizia penitenziaria
e` stabilita ai sensi della tabella B allegata
alla presente legge.
5. L’articolo 9 della legge 15 dicembre
1990, n. 395, e successive modificazioni, e`
abrogato.
Art. 5.
(Qualifiche del ruolo dei dirigenti e del
ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria)
1. Il ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia
penitenziaria e` articolato nelle seguenti
qualifiche:
a) primo dirigente;
b) dirigente superiore;
c) dirigente generale â€" comandante del
Corpo.
2. Il ruolo direttivo del Corpo di polizia
penitenziaria e` articolato nelle seguenti qualifiche:
a) commissario penitenziario, limitatamente
alla frequenza del corso di formazione;
b) commissario capo penitenziario;
c) vice questore penitenziario.
3. L’articolo 5 del decreto legislativo 21
maggio 2000, n. 146, e` abrogato.
Art. 6.
(Funzioni del personale del ruolo direttivo
e del ruolo dei dirigenti)
1. Gli appartenenti al ruolo direttivo del
Corpo di polizia penitenziaria rivestono le
qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza
e di ufficiale di polizia giudiziaria, svolgono
funzioni di direzione operativa implicanti
autonoma responsabilita` decisionale e rilevante
professionalita` in relazione ai compiti
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istituzionali della polizia penitenziaria e sono
preposti al comando di reparti di polizia penitenziaria
di cui all’articolo 15, commi 5, 6
e 9. Essi sono, altresı`, preposti ad uffici o reparti
non riservati al personale del ruolo dei
dirigenti, con piena responsabilita` per le direttive
impartite e per i risultati conseguiti,
collaborano con i dirigenti e li sostituiscono
nella direzione di uffici e di reparti in caso
di loro assenza o impedimento.
2. Il personale appartenente al ruolo direttivo
e al ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia
penitenziaria ha la responsabilita` e la
direzione, a livello tecnico-operativo, dei servizi
di ordine e di sicurezza degli istituti, dei
servizi e delle scuole. Il medesimo personale
in servizio presso il Ministero della giustizia,
il Dipartimento dell’amministrazione penitenziari
a e i provveditorati regionali e` preposto
alla direzione dei servizi operativi e
tecnico-logistici, dei poligoni di tiro, del Servizio
centrale delle traduzioni e dei piantonamenti,
del Gruppo operativo mobile, dei nuclei
operativi regionali e svolge, altresı`, funzioni
di direzione, organizzazione e coordinamento
delle attivita` afferenti alle peculiari
attribuzioni professionali e operative del
Corpo e dei servizi di amministrazione connessi.
3. Ai vice questori penitenziari, oltre alle
funzioni di cui ai commi 1 e 2, sono attribuite
quelle di vicariato nelle sedi in cui
non e` possibile assegnare dirigenti con qualifica
di primo dirigente.
4. Il personale del ruolo direttivo provvede,
altresı`, all’addestramento del personale
dipendente e svolge, in relazione alla professionalita`
posseduta, compiti di istruzione e di
formazione del personale del Corpo di polizia
penitenziaria.
5. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria
appartenente al ruolo dei dirigenti
e` posto a capo delle articolazioni centrali e
regionali del Corpo presso il Servizio centrale
delle traduzioni e dei piantonamenti,
gli istituti di istruzione e centri di reclutamento,
il Gruppo operativo mobile,
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l’Istituto nazionale per le sperimentazioni e
perfezionamento al tiro, il servizio di distribuzione
e approvvigionamento per il vestiario,
per l’equipaggiamento, per il casermaggio
e per l’armamento, espletando, altresı`,
le mansioni e gli incarichi relativi a tali compiti
previsti dalla presente legge.
6. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti
del Corpo di polizia penitenziaria, ferme restando
le funzioni di cui all’articolo 15,
sono ufficiali di pubblica sicurezza. Ai primi
dirigenti che non svolgono funzioni vicarie e`
attribuita anche la qualifica di ufficiale di
polizia giudiziaria.
7. I dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria
svolgono anche funzioni ispettive e
hanno, altresı`, la responsabilita` dell’istruzione,
della formazione e dell’addestramento
del personale del Corpo.
8. Gli appartenenti ai ruoli dei dirigenti e
direttivo del Corpo di polizia penitenziaria,
oltre ad esercitare le funzioni di cui al presente
articolo, sono inseriti negli organismi
disciplinari previsti a livello centrale e periferico,
nonche´ nelle commissioni ministeriali
concorsuali per l’accesso al medesimo Corpo
e nel consiglio di amministrazione del Ministero
della giustizia qualora trattino in modo
esclusivo argomenti riguardanti il Corpo. A
tale fine i dirigenti e i funzionari direttivi
del Corpo di polizia penitenziaria sostituiscono,
nei citati organismi, commissioni e
consiglio di amministrazione, i dirigenti e i
funzionari dell’Amministrazione penitenziaria
non appartenenti al Corpo.
9. L’articolo 6 del decreto legislativo 21
maggio 2000, n. 146, e` abrogato.
Art. 7.
(Allineamento delle carriere
del Corpo di polizia penitenziaria ai ruoli
della Polizia di Stato)
1. Le carriere del personale appartenente
ai ruoli direttivo e dei dirigenti del Corpo
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di polizia penitenziaria, per tutto quanto non
previsto dalla presente legge, sono allineate
ai corrispondenti ruoli del personale della
Polizia di Stato.
Art. 8.
(Soppressione del ruolo direttivo speciale)
1. Il ruolo direttivo speciale del Corpo di
polizia penitenziaria istituito ai sensi del
capo III del decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146, e` soppresso. Conseguentemente,
gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e
26 del medesimo decreto legislativo n. 146
del 2000 sono abrogati.
Art. 9.
(Riallineamento al corrispondente ruolo
direttivo della Polizia di Stato dei funzionari
direttivi del Corpo di polizia penitenziaria)
1. Con decorrenza giuridica dal 1º gennaio
2008, i funzionari del Corpo di polizia penitenziaria
del ruolo direttivo, ordinario e speciale,
in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono inquadrati nella
qualifica di commissario capo penitenziario
del ruolo direttivo, di cui all’articolo 5,
comma 2, lettera b).
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente
articolo i commissari capo provenienti dal
ruolo direttivo ordinario precedono in ruolo
i commissari capo provenienti dal ruolo direttivo
speciale soppresso ai sensi dell’articolo
8.
3. Gli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146, sono abrogati.
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Art. 10.
(Promozione alla qualifica di vice questore
penitenziario)
1. La promozione alla qualifica di vice
questore penitenziario del Corpo di polizia
penitenziaria si consegue, a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito comparativo al
quale e` ammesso il personale del medesimo
ruolo direttivo con la qualifica di commissario
capo penitenziario che ha compiuto cinque
anni e sei mesi di effettivo servizio in
tale qualifica.
Art. 11.
(Nomina a primo dirigente)
1. L’accesso alla qualifica di primo dirigente
del Corpo di polizia penitenziaria avviene:
a) nel limite dell’80 per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante
scrutinio per merito comparativo e superamento
del corso di formazione per l’accesso
alla qualifica di primo dirigente, della
durata di tre mesi con esame finale. Allo
scrutinio per merito comparativo e` ammesso
il personale gia` appartenente al ruolo direttivo
di cui all’articolo 5 del decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146, secondo l’ordinamento
vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge, in possesso della qualifica
di vice questore penitenziario, con almeno
due anni di effettivo servizio in tale
qualifica;
b) nel limite del restante 20 per cento
dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno, mediante concorso per titoli ed esami
riservato al personale del ruolo direttivo gia`
appartenente al ruolo direttivo speciale, soppresso
ai sensi dell’articolo 8, con almeno
due anni nella qualifica di vice questore penitenziario.
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2. La nomina a primo dirigente decorre a
tutti gli effetti dal 1º gennaio dell’anno successivo
a quello nel quale si sono verificate
le vacanze ed e` conferita secondo l’ordine
della graduatoria dell’esame finale del corso
di formazione dirigenziale, per il personale
di cui al comma 1, lettera a), e secondo l’ordine
della graduatoria di merito del concorso,
per il personale di cui al medesimo comma
1, lettera b). Ai fini della determinazione
del posto in ruolo, i vincitori del concorso
seguono i funzionari che hanno superato il
corso di formazione dirigenziale.
3. Il corso di formazione dirigenziale di
cui al comma 1, lettera a), che si svolge
presso l’Istituto superiore di studi penitenziari,
ha un indirizzo prevalentemente professionale
ed e` finalizzato a perfezionare le conoscenze
di carattere tecnico, gestionale e
giuridico necessarie per l’esercizio delle funzioni
dirigenziali.
4. Le modalita` di svolgimento e i programmi
del corso di formazione dirigenziale,
le modalita` di svolgimento dell’esame finale,
nonche´ i criteri per la formazione della graduatoria
di fine corso sono determinati con
regolamento del Ministro della giustizia, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
Art. 12.
(Concorso per la nomina a primo dirigente)
1. Il concorso per titoli ed esami di cui all’articolo
11, comma 1, lettera b), e` indetto
annualmente con decreto del capo del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria
da pubblicare nel bollettino ufficiale del medesimo
Dipartimento. Fermo restando quanto
disposto dal comma 4 del presente articolo,
per l’ammissione al concorso e` richiesto il
possesso di requisiti analoghi a quelli per
l’accesso alla qualifica di primo dirigente
del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato
e dei requisiti previsti dall’articolo 28,
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comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
Le prove d’esame sono stabilite in modo
conforme a quelle previste per l’accesso
alla citata qualifica di primo dirigente del
ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato.
2. Gli esami sono diretti anche ad accertare
l’attitudine del candidato a fornire soluzioni
corrette sotto il profilo della legittimita`,
dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicita`
dell’azione amministrativa.
3. Gli esami non si intendono superati se il
candidato ha riportato una votazione inferiore
a trentacinque cinquantesimi nel colloquio
orale.
4. Non e` ammesso al concorso il personale
che, alla data del relativo bando, ha riportato:
a) nei tre anni precedenti, un giudizio
complessivo inferiore a «distinto»;
b) nell’anno precedente, la sanzione disciplinare
della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione
disciplinare della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti, la sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio.
5. La commissione del concorso per titoli
ed esami, nominata con decreto del capo
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria,
e` presieduta da un dirigente superiore
del Corpo di polizia penitenziaria con
funzioni vicarie ed e` composta da:
a) un direttore delle direzioni generali o
di uffici delle medesime direzioni del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria;
b) un dirigente del Corpo di polizia penitenziaria
che espleta funzioni di polizia,
con qualifica non inferiore a primo dirigente;
c) un rappresentante del Consiglio di
Stato o della Corte di conti;
d) un docente universitario esperto in
materia di organizzazione del settore pubblico
o aziendale.
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6. Le funzioni di segretario della commissione
di cui al comma 5 sono esercitate da
un funzionario del ruolo direttivo del Corpo
di polizia penitenziaria.
7. Con il decreto di nomina di cui al
comma 5, alinea, sono designati altrettanti
componenti supplenti della commissione, ai
fini della sostituzione dei componenti interni,
tra il personale appartenente al ruolo dei dirigenti
del Corpo di polizia penitenziaria che
espleta funzioni di polizia, con qualifica non
inferiore a primo dirigente.
Art. 13.
(Nomina a dirigente superiore)
1. La promozione alla qualifica di dirigente
superiore del Corpo di polizia penitenziaria
si consegue, nel limite dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, mediante
scrutinio per merito comparativo al quale e`
ammesso il personale con la qualifica di
primo dirigente che, alla stessa data, ha compiuto
tre anni di effettivo servizio in tale
qualifica.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1º gennaio
dell’anno successivo a quello nel quale
si sono verificate le vacanze di organico
nelle rispettive qualifiche.
3. Il personale gia` appartenente al ruolo
direttivo speciale soppresso ai sensi dell’articolo
8 puo` essere promosso alla qualifica di
dirigente superiore nel limite massimo del 20
per cento della dotazione organica del ruolo
dei dirigenti.
Art. 14.
(Disposizioni relative al personale appartenente
al ruolo ad esaurimento degli ufficiale
del Corpo di agenti di custodia)
1. Con decorrenza giuridica dal 1º gennaio
2008, il personale di cui all’articolo 25 della
legge 15 dicembre 1990, n. 395, puo`, a doAtti
parlamentari â€" 17 â€" Senato della Repubblica â€" N. 267
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manda da presentare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
transitare nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria.
A decorrere dalla medesima data,
nei confronti del personale che ha presentato
domanda cessano di avere efficacia le disposizioni
contenute nel citato articolo 25 della
legge n. 395 del 1990, fatti salvi gli avanzamenti
in corso, da concludere, comunque entro
il 31 dicembre 2008.
2. Il personale di cui al comma 1 del presente
articolo viene immesso nei ruoli direttivo
e dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria
in base alla tabella di comparazione
allegata alla legge 1º aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni.
Art. 15.
(Articolazione territoriale del Corpo
di polizia penitenziaria)
1. Nell’ambito dei provveditorati regionali
dell’Amministrazione penitenziaria sono istituiti
i comandi regionali del Corpo di polizia
penitenziaria, ai quali e` affidata la competenza
sull’organizzazione e sul funzionamento
dei servizi in ambito regionale. Il comandante
regionale ha doveri di dipendenza
funzionale nei confronti del provveditore regionale.
2. Ai comandi regionali del Corpo di polizia
penitenziaria e` preposto, in conformita`
alla tabella C allegata alla presente legge,
un dirigente superiore o un primo dirigente
del medesimo Corpo, che esercita le funzioni
di comandante regionale.
3. In ciascuna provincia sono istituiti, alle
dipendenze dei comandanti regionali, i comandi
nucleo operativo del Corpo di polizia
penitenziaria, ai quali sono affidate la competenza
relativamente ai controlli sui soggetti
in esecuzione penale esterna, all’organizzazione,
alla pianificazione e al funzionamento
del servizio di traduzioni e piantonamenti in
ambito provinciale, nonche´ la direzione delle
Atti parlamentari â€" 18 â€" Senato della Repubblica â€" N. 267
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attivita` di competenza indicate negli articoli
16 e 17, comma 3. Con decreto del Ministro
della giustizia, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del comandante generale
del Corpo di polizia penitenziaria, sono individuate
le sedi giudiziarie presso le quali istituire
i comandi nucleo operativo.
4. A capo di ciascun comando nucleo operativo
e` preposto un appartenente al ruolo direttivo
del Corpo di polizia penitenziaria.
5. Presso ogni istituto penitenziario, articolazione,
servizio o scuola sono istituiti i comandi
dei reparti del Corpo di polizia penitenziaria.
Il comandante del reparto ha doveri
di dipendenza funzionale nei confronti
del direttore dell’istituto penitenziario, servizio
o scuola.
6. Il comando dei reparti del Corpo di polizia
penitenziaria operanti negli istituti penitenziari
e` affidato al personale del ruolo direttivo
del medesimo Corpo secondo i seguenti
criteri:
a) reparti con piu` di quattrocento unita`,
un vice questore penitenziario;
b) reparti da cento a quattrocento unita`,
un commissario capo penitenziario;
c) reparti con meno di cento unita`, un
ispettore superiore sostituto commissario o
un appartenente al ruolo degli ispettori del
Corpo di polizia penitenziaria.
7. Le scuole dell’Amministrazione penitenziaria
indicate nella tabella D allegata
alla presente legge sono trasformate in istituti
di istruzione e centri di reclutamento
del Corpo di polizia penitenziaria.
8. Presso l’Istituto superiore di studi penitenziari
di Roma e` istituita una sezione didattica
autonoma con competenza sulla formazione
e sull’aggiornamento dei funzionari
dei ruoli direttivo e dei dirigenti del Corpo di
polizia penitenziaria. A capo della sezione
didattica e` posto un dirigente superiore del
medesimo Corpo, con funzioni di direttore
del corso.
Atti parlamentari â€" 19 â€" Senato della Repubblica â€" N. 267
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9. Presso gli istituti di istruzione e centri
di reclutamento del Corpo di polizia penitenziaria,
il comando del reparto e dell’area
della formazione e` affidato al personale appartenente
al ruolo direttivo e la direzione
e` attribuita al personale appartenente al ruolo
dei dirigenti del medesimo Corpo.
10. Presso le scuole dell’Amministrazione
penitenziaria il comando del reparto e` affidato
ad appartenenti al ruolo degli ispettori
del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica
non inferiore a ispettore superiore.
Art. 16.
(Reparto centrale investigativo
del Corpo di polizia penitenziaria)
1. Nell’ambito della direzione generale del
Corpo di polizia penitenziaria e` istituito il
Reparto centrale investigativo, articolato in
uffici territoriali situati presso i comandi regionali,
i comandi di reparto e i comandi nucleo
operativo, secondo le rispettive competenze.
2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono in
via prioritaria e continuativa i servizi di polizia
giudiziaria previsti dall’articolo 56 del
codice di procedura penale e dagli articoli
12 e seguenti delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271.
3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria
puo` essere impiegato presso le sezioni
di polizia giudiziaria istituite presso le
procure della Repubblica in conformita` a
quanto previsto dal capo III del titolo I delle
norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271.
Atti parlamentari â€" 20 â€" Senato della Repubblica â€" N. 267
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Art. 17.
(Compiti istituzionali)
1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta
tutti i compiti ad esso conferiti dalla presente
legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 2000, n. 230, nonche´ dalle
altre disposizioni di legge e di regolamento
vigenti in materia.
2. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 5 della
legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono abrogati.
3. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria
provvedono inoltre:
a) alla vigilanza esterna e interna degli
uffici giudiziari di particolare rilevanza,
ferme restando le competenze degli appartenenti
alle altre Forze di polizia in merito al
controllo dell’ordine pubblico nelle aule dibattimentali;
b) a tutti i servizi e controlli in materia
di esecuzione penale esterna, nonche´ di permessi,
permessi premio e licenze ai detenuti
ammessi al regime di cui all’articolo 21 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, e al regime di semi liberta`
di cui all’articolo 48 della medesima legge,
da svolgere in maniera adeguata alle corrispondenti
esigenze di rieducazione e di risocializzazione
dei condannati.
4. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria,
preposto alle attivita` connesse all’esecuzione
penale esterna, e` impiegato nei
comandi nucleo operativo del medesimo
Corpo ed opera in diretta collaborazione
con gli uffici centrali e periferici dell’esecuzione
penale esterna, con gli uffici di sorveglianza
e con l’autorita` giudiziaria.
5. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria
fa parte degli organismi centrali e
periferici istituiti per la lotta alla criminalita`
organizzata e al terrorismo.
Atti parlamentari â€" 21 â€" Senato della Repubblica â€" N. 267
XVI LEGISLATURA â€" DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
6. All’articolo 5, comma 1, delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le
parole: «arma dei carabinieri» sono inserite
le seguenti: «, del corpo di polizia penitenziaria
».
7. All’articolo 12, comma 1, lettera f-bis),
del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, le parole: «, in
relazione ai compiti di istituto» sono soppresse.
8. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria
provvede ai servizi di tutela e di
scorta del personale appartenente agli organismi
centrali e periferici del Ministero della
giustizia nei confronti del quale sono state
previste misure di protezione personale dall’Ufficio
centrale interforze per la sicurezza
personale (UCIS), istituito nell’ambito del
Ministero dell’interno â€" Dipartimento della
pubblica sicurezza.
9. La direzione generale del Corpo di polizia
penitenziaria, su richiesta dell’UCIS,
puo` altresı` autorizzare l’impiego di personale
del medesimo Corpo nei servizi di tutela e di
scorta di personalita` esterne all’Amministrazione
della giustizia.
10. Il Ministro della giustizia, con proprio
decreto, su proposta del comandante generale
del Corpo di polizia penitenziaria, puo` autorizzare
l’istituzione di specializzazioni tra i
servizi di polizia penitenziaria, qualora cio`
sia reso necessario per un migliore e piu` razionale
esercizio delle funzioni di competenza
del medesimo Corpo, fermo restando
l’utilizzo, ai predetti fini, delle risorse finanziarie
gia` stanziate a legislazione vigente.
Art. 18.
(Tessera di riconoscimento)
1. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria
e` rilasciata dal Ministro della giustizia,
o, su sua delega, dal comandante geneAtti
parlamentari â€" 22 â€" Senato della Repubblica â€" N. 267
XVI LEGISLATURA â€" DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
rale del medesimo Corpo, una speciale tessera
di riconoscimento, le cui modalita` e caratteristiche
sono stabilite con decreto dello
stesso Ministro. Il Governo provvede, con
apposito provvedimento, ad apportare le modifiche,
conseguenti a quanto previsto nel
predetto decreto del Ministro della giustizia,
agli articoli 6 e 6-bis del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1999, n. 82.
2. Il personale dei ruoli dei dirigenti e direttivo
del Corpo di polizia penitenziaria, in
divisa o munito della tessera di riconoscimento
rilasciata ai sensi del comma 1, ha diritto
all’accesso gratuito sui mezzi di trasporto
pubblici urbani ed extraurbani.
3. L’articolo 17 del decreto legislativo 21
maggio 2000, n. 146, e` abrogato.
Art. 19.
(Armonizzazione della normativa in materia
penitenziaria e modifiche alla normativa
vigente)
1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu` decreti legislativi
al fine della armonizzazione della normativa
vigente in materia penitenziaria e di polizia
penitenziaria, in conformita` ai princı`pi e criteri
direttivi desumibili dalla presente legge.
2. Nel periodo intercorrente fra la data di
entrata in vigore della presente legge e la
data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al comma 1, si applicano, per
quanto non disciplinato dalla presente legge
e in quanto compatibili con le disposizioni
in essa contenute, le disposizioni vigenti in
materia, con le modificazioni apportate ai
sensi dei commi da 3 a 10.
3. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4-bis, comma 2, le parole:
«puo` essere chiamato a partecipare il diretAtti
parlamentari â€" 23 â€" Senato della Repubblica â€" N. 267
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tore» sono sostituite dalle seguenti: «possono
essere chiamati a partecipare il direttore e il
comandante del reparto»;
b) all’articolo 16, secondo comma, dopo
le parole: «dal direttore,» sono inserite le seguenti:
«dal comandante del reparto,»;
c) all’articolo 41:
1) il secondo comma e` sostituito dai
seguenti:
«Il personale che, per qualsiasi motivo,
abbia fatto uso della forza fisica nei confronti
dei detenuti o degli internati deve immediatamente
riferirne al comandante del reparto
il quale dispone, senza indugio, gli accertamenti
medici necessari e procede al
compimento delle indagini del caso.
Acquisita la notizia di cui al secondo
comma, il comandante del reparto informa
immediatamente il direttore dell’istituto di
ogni circostanza ritenuta di interesse per il
mantenimento dell’ordine e della sicurezza
del medesimo istituto»;
2) il quarto comma e` sostituito dai seguenti:
«Gli agenti in servizio nell’interno degli
istituti non possono portare armi se non nei
casi eccezionali in cui cio` sia autorizzato
dal direttore dell’istituto, acquisito il parere
del comandante del reparto.
Nei casi previsti dal quinto comma, il comandante
del reparto, acquisita l’autorizzazione
all’uso delle armi, determina le modalita`
operative dell’intervento e l’uso dell’equipaggiamento
ritenuto piu` idoneo»;
d) all’articolo 42-bis, comma 5, le parole:
«dalla direzione penitenziaria competente,
le quali» sono sostituite dalle seguenti:
«dal comando del reparto competente, i
quali».
4. All’articolo 18, comma 6, della legge
15 dicembre 1990, n. 395, le parole: «ha
l’obbligo di alloggiare nell’alloggio di servizio
» sono sostituite dalle seguenti: «occupa,
a domanda, l’alloggio di servizio».
Atti parlamentari â€" 24 â€" Senato della Repubblica â€" N. 267
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5. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 46, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «direttore
della divisione da cui dipende» sono sostituite
dalle seguenti: «funzionario del Corpo
di polizia penitenziaria dal quale dipende»
e le parole: «direttore della direzione o ufficio
centrale presso il quale presta servizio»
sono sostituite dalle seguenti: «dirigente del
medesimo Corpo dal quale dipende»;
2) alla lettera b), le parole: «direttore
della divisione presso la quale il personale in
transito presta servizio» sono sostituite dalle
seguenti: «dirigente del Corpo di polizia penitenziaria
da cui il personale interessato dipende
»;
b) all’articolo 47, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «primo dirigente
» sono sostituite dalle seguenti: «funzionario
del Corpo» e le parole: «provveditore
regionale o dal direttore della scuola o
del servizio» sono sostituite dalle seguenti:
«comandante regionale»;
2) alla lettera b), le parole: «dal
primo dirigente o, in assenza del primo dirigente,
dal direttore della divisione» sono sostituite
dalle seguenti: «dal comandante regionale
»;
c) all’articolo 48, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «direttore
dell’istituto» sono sostituite dalle seguenti:
«comandante del reparto»;
2) alla lettera b), le parole: «direttore
dell’istituto» sono sostituite dalle seguenti:
«comandante regionale»;
d) all’articolo 48-bis, comma 1, lettera
a), le parole: «direttore dell’istituto» sono sostituite
dalle seguenti: «comandante regionale
» e le parole: «provveditore regionale»
sono sostituite dalle seguenti: «comandante
generale del Corpo».
Atti parlamentari â€" 25 â€" Senato della Repubblica â€" N. 267
XVI LEGISLATURA â€" DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
6. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 449, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 2, le parole:
«direttore dell’ufficio» sono sostituite dalle
seguenti: «comandante del reparto»;
b) all’articolo 13:
1) al comma 1, le lettere a) e b) sono
sostituite dalle seguenti:
«a) dal comandante generale del Corpo
di polizia penitenziaria, che lo convoca e lo
presiede;
b) da due funzionari appartenenti al
ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria
»;
2) il comma 2 e` sostituito dal seguente:
«2. Le funzioni di segretario sono svolte
da un funzionario appartenente al ruolo direttivo
del Corpo di polizia penitenziaria»;
3) al comma 4:
3.1) alla lettera a), le parole: «un
funzionario dell’Amministrazione penitenziaria
di qualifica non inferiore a primo dirigente
» sono sostituite dalle seguenti: «il comandante
regionale»;
3.2) alla lettera b), le parole: «due
funzionari dell’Amministrazione penitenziaria
inquadrati nella IX qualifica funzionale»
sono sostituite dalle seguenti: «due funzionari
appartenenti al ruolo direttivo del Corpo
di polizia penitenziaria»;
4) il comma 5 e` sostituito dal seguente:
«5. Le funzioni di segretario sono svolte
da un appartenente al ruolo degli ispettori
del Corpo di polizia penitenziaria».
7. Al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 12 dicembre
1992, n. 551, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 2, le parole:
«L’autorita` dirigente» sono sostituite dalle
Atti parlamentari â€" 26 â€" Senato della Repubblica â€" N. 267
XVI LEGISLATURA â€" DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
seguenti: «II dirigente o funzionario del
Corpo dal quale dipende»;
b) all’articolo 9, comma 3, le parole:
«l’autorita` dirigente» sono sostituite dalle seguenti:
«il dirigente o funzionario del Corpo
dal quale dipende».
8. Al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio
1999, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16, comma 2, le parole:
«Il direttore dell’istituto» sono sostituite
dalle seguenti: «Il comandante del reparto»;
b) all’articolo 20, comma 1, dopo le parole:
«istituti di istruzione,» sono inserite le
seguenti: «nonche´ i dirigenti o funzionari
del Corpo responsabili del servizio»;
c) all’articolo 22, comma 1, le parole:
«sentito, ove possibile, il» sono sostituite
dalle seguenti: «su proposta del»;
d) all’articolo 27, comma 2, le parole:
«sentito il» sono sostituite dalle seguenti:
«su proposta del»;
e) all’articolo 29, comma 1, le parole:
«emanati dal direttore, acquisito il parere
del comandante di reparto» sono sostituite
dalla seguenti: «emanati dal comandante
del reparto. Gli ordini di servizio che interessano
materie di competenza anche di altre
aree sono vistati dall’autorita` dirigente»;
f) all’articolo 30, comma 2, le parole:
«predisposto dal comandante del reparto, approvato
dal direttore» sono sostituite dalle
seguenti: «predisposto dai coordinatori delle
unita` operative, approvato dal comandante
del reparto e vistato dal direttore»;
g) all’articolo 31:
1) ai commi 2, 3, 4, 5, alinea, 6, alinea,
7, e alla rubrica, la parola: «comandante
» e` sostituita dalle seguenti: «coordinatore
delle unita` operative»;
2) al comma 2, le parole: «direttore
dell’istituto» sono sostituite dalle seguenti:
«comandante del reparto»;
Atti parlamentari â€" 27 â€" Senato della Repubblica â€" N. 267
XVI LEGISLATURA â€" DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
3) ai commi 3, 4, 5, lettera a), 6, alinea,
e 7, la parola: «direttore» e` sostituita
dalle seguenti: «comandante del reparto»;
h) all’articolo 32, comma 1, le parole:
«del direttore» sono sostituite dalle seguenti:
«dello stesso comandante del reparto»;
i) all’articolo 33, il comma 3 e` sostituito
dal seguente:
«3. Le unita` operative sono definite con
provvedimento motivato del comandante del
reparto»;
l) all’articolo 51, comma 1, le parole:
«sono espletati dal» sono sostituite dalle seguenti:
«sono espletati dai comandi nucleo
operativo del»;
m) all’articolo 53:
1) al comma 1, le parole: «provveditore
regionale dell’Amministrazione penitenziaria
» sono sostituite dalle seguenti: «comandante
regionale del Corpo»;
2) ai commi 1, 2 e 4 sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «â€" direzione generale
del Corpo di polizia penitenziaria»;
3) ai commi 2 e 4, la parola: «provveditore
» e` sostituita dalla seguente: «comandante
»;
4) al comma 4, le parole: «direttori
degli istituti o servizi penitenziari» sono sostituite
dalle seguenti: «comandanti dei reparti
»;
n) all’articolo 55:
1) ai commi 2 e 4, alinea, le parole:
«direttore dell’istituto penitenziario» sono
sostituite dalle seguenti: «comandante della
base navale»;
2) al comma 4, lettera d), numero 3),
le parole: «direttore dell’istituto» sono sostituite
dalle seguenti: «comandante della base
navale»;
o) all’articolo 57, comma 2, le parole:
«direttore dell’istituto penitenziario» sono
sostituite dalle seguenti: «comandante della
base navale»;
Atti parlamentari â€" 28 â€" Senato della Repubblica â€" N. 267
XVI LEGISLATURA â€" DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
p) all’articolo 71:
1) al comma 1, le parole: «dall’autorita`
che lo ha disposto» sono sostituite dalle
seguenti: «dal dirigente o funzionario del
Corpo di polizia penitenziaria responsabile
del servizio»;
2) al comma 2, le parole: «all’autorita`
» sono sostituite dalle seguenti: «al dirigente
o funzionario del Corpo di polizia penitenziaria
»;
3) al comma 3, settimo capoverso, le
parole: «l’autorita`» sono sostituite dalle seguenti:
«il dirigente o funzionario del Corpo
di polizia penitenziaria»;
q) all’articolo 82, comma 1, le parole:
«direttore dell’istituto o servizio penitenziario,
scuola o istituto di istruzione» sono sostituite
dalle seguenti: «dirigente o funzionario
del Corpo di polizia penitenziaria responsabile
del servizio».
9. Al decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 9:
1) ai commi 1, 2, 4 e 5, le parole:
«vice commissari penitenziari» sono sostituite
dalle seguenti: «commissari capi penitenziari
»;
2) al comma 2, le parole: «dodici
mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro
mesi»;
3) alla rubrica, le parole: «vice commissario
penitenziario» sono sostituite dalle
seguenti: «commissario capo penitenziario»;
b) all’articolo 14, comma 3, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, fermo
restando che la decorrenza della nuova qualifica
ha inizio dal giorno successivo a quello
di maturazione dell’anzianita` prevista».
10. Al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno
Atti parlamentari â€" 29 â€" Senato della Repubblica â€" N. 267
XVI LEGISLATURA â€" DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 74, commi 5, 6 e 7, la parola:
«direttore» e` sostituita dalle seguenti:
«comandante del reparto»;
b) all’articolo 78, dopo il comma 1 e` inserito
il seguente:
«1-bis. Qualora si renda necessario prevenire
il compimento di atti ritenuti lesivi dell’ordine
e della sicurezza dell’istituto o costituenti
reato, il comandante del reparto puo`,
in attesa dell’adozione di eventuali provvedimenti
disciplinari, disporre che l’autore, o gli
autori, di tali comportamenti siano isolati dal
resto della popolazione detenuta».
Art. 20.
(Ruoli tecnici del Corpo di polizia
penitenziaria)
1. Per le esigenze tecnico-operative del
Corpo di polizia penitenziaria, comprese le
attivita` attinenti all’archiviazione e alla gestione
della banca dati del Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria e delle procedure
informatiche, dei servizi amministrativo-
contabili, tecnici e sanitari, sono istituiti
i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria,
secondo modalita` analoghe a quanto
gia` previsto per la Polizia di Stato.
2. Il personale appartenente ai ruoli di cui
al comma 1 e` inquadrato in carriere direttive
e dirigenziali.
3. Al personale appartenente ai ruoli tecnici
di cui al comma 1 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni relative
all’ordinamento del personale tecnico della
Polizia di Stato, anche ai fini della progressione
di carriera.
4. Il Governo e` delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu` decreti legislativi
al fine di stabilire i ruoli tecnici del Corpo
di polizia penitenziaria, l’accesso e le piante
organiche per ogni singolo servizio, in conAtti
parlamentari â€" 30 â€" Senato della Repubblica â€" N. 267
XVI LEGISLATURA â€" DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
formita` ai princı`pi e ai criteri direttivi desumibili
dalla presente legge e, in particolare,
dalle disposizioni del presente articolo.
Art. 21.
(Limiti di eta` per il collocamento
a riposo d’ufficio)
1. Il personale appartenente al ruolo direttivo
e al ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia
penitenziaria e` collocato a riposo d’ufficio
al raggiungimento dei limiti di eta` al medesimo
fine previsti per il corrispondente
personale della Polizia di Stato.
2. Gli appartenenti al ruolo direttivo del
Corpo di polizia penitenziaria con la qualifica
di vice questore penitenziario conseguono
la nomina alla qualifica di primo dirigente
il giorno successivo alla cessazione dal
servizio per limiti di eta`, infermita` o decesso,
se nel quinquennio precedente hanno prestato
servizio senza demerito.
Art. 22.
(Delega al Governo)
1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu` decreti legislativi
al fine di disciplinare l’articolazione delle
strutture centrali e periferiche del Corpo di
polizia penitenziaria e le relative competenze,
nonche´ di introdurre ulteriori disposizioni
in materia di personale del Corpo,
con particolare riguardo al conferimento di
funzioni dirigenziali, sulla base dei princı`pi
e criteri direttivi desumibili dalla presente
legge e, in particolare, dei seguenti princı`pi
e criteri direttivi specifici:
a) alla direzione generale del Corpo di
polizia penitenziaria e` affidata la competenza
su tutte le materie concernenti il medesimo
Corpo nonche´ sull’organizzazione, il funzionamento
e la gestione della dotazione di cui
Atti parlamentari â€" 31 â€" Senato della Repubblica â€" N. 267
XVI LEGISLATURA â€" DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
all’articolo 3 della legge 15 dicembre 1990,
n. 395;
b) la gestione delle risorse finanziarie e
strumentali del Corpo di polizia penitenziaria
e` demandata alla direzione generale delle risorse
materiali, dei beni e dei servizi del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria
del Ministero della giustizia, fino a
quando il medesimo Corpo non potra` disporre
di personale appartenente ai ruoli tecnici
previsti dall’articolo 20;
c) l’articolazione periferica del Corpo di
polizia penitenziaria deve essere realizzata,
nell’ambito dei provveditorati regionali dell’Amministrazione
penitenziaria, con l’istituzione
dei comandi regionali; in ambito provinciale,
presso ogni circondario di tribunale,
con l’istituzione dei comandi nucleo operativo
e, presso ogni istituto, scuola e servizio,
con l’istituzione dei comandi di reparto;
d) il comando regionale ha competenza
su tutti i servizi istituzionali del Corpo di polizia
penitenziaria ed esercita il coordinamento
delle attivita` devolute ai comandi nucleo
operativo e ai comandi di reparto;
e) il comandante regionale e` un dirigente
superiore o un primo dirigente del
Corpo di polizia penitenziaria, posto alle dipendenze
funzionali del provveditore regionale
dell’Amministrazione penitenziaria;
f) la direzione delle scuole del Corpo di
polizia penitenziaria e` affidata a un dirigente
superiore o a un primo dirigente del medesimo
Corpo;
g) la dotazione organica del personale
del Corpo di polizia penitenziaria e` stabilita
sulla base delle effettive esigenze operative
di ogni singolo servizio.
Art. 23.
(Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima attuazione della presente
legge, il direttore generale â€" comandante
generale del Corpo di polizia penitenAtti
parlamentari â€" 32 â€" Senato della Repubblica â€" N. 267
XVI LEGISLATURA â€" DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
ziari a e` designato tra i dirigenti superiori del
medesimo Corpo che hanno maturato almeno
dieci anni di permanenza nel grado di generale
di brigata del ruolo ad esaurimento e che
hanno superato il corso di alta formazione
presso la Scuola di perfezionamento per le
Forze di polizia prevista dall’articolo 22
della legge 1º aprile 1981, n. 121.
2. Fino al completamento delle dotazioni
organiche del Corpo di polizia penitenziaria,
i commissari capi penitenziari svolgono anche
le funzioni demandate dalla presente
legge ai vice questori penitenziari.
Art. 24.
(Clausola finanziaria)
1. Gli stanziamenti di bilancio previsti per
l’esercizio finanziario in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge per le
direzioni generali del Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria del Ministero
della giustizia sono destinati, nei limiti delle
attivita` ad essa devolute ai sensi della presente
legge, alla direzione generale del
Corpo di polizia penitenziaria.
Atti parlamentari â€" 33 â€" Senato della Repubblica â€" N. 267
XVI LEGISLATURA â€" DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Allegato I
(Articolo 3, comma 2)
REQUISITI PER L’ACCESSO AI RUOLI DlRETTIVO E DEI DIRIGENTI
DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
1) Diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, o lauree
equiparate, conseguito presso una universita` della Repubblica o presso un
istituto di istruzione universitaria equiparato, rilasciato secondo l’ordinamento
didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell’articolo
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni
attuative.
2) Laurea specialistica, conseguita presso una universita` della Repubblica
o presso un istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente
ad una delle seguenti classi di laurea, previste dal decreto del Ministro
dell’universita` e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre
2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18
del 23 gennaio 2001:
a) classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (22/S);
b) classe delle lauree specialistiche in scienze dell’economia
(64/S);
c) classe delle lauree specialistiche in scienze della politica (70/S);
d) classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni
(71/S);
e) classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali
(84/S);
f) classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione
e dell’informazione giuridica (102/S).
Tabella A
(Articolo 3, comma 6)
UFFICI DIRIGENZIALI NON GENERALI PRESSO LA DIREZIONE
GENERALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA DEL DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio I: segreteria comando generale, affari generali, servizi tecnico-amministrativi
e logistici del Corpo, contenzioso;
Ufficio II: arruolamenti e concorsi, assegnazioni, trasferimenti e missioni;
Ufficio III: disciplina, promozioni, avanzamenti, quiescenza, rapporti con
il consiglio di amministrazione;
Atti parlamentari â€" 34 â€" Senato della Repubblica â€" N. 267
XVI LEGISLATURA â€" DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Ufficio IV: rapporti con i comandi regionali, i comandi dei reparti, i comandi
di nucleo operativo, il Gruppo operativo mobile, i servizi operativi
del Reparto centrale investigativo del Corpo;
Ufficio V: istituti di istruzione, formazione e aggiornamento del personale
del Corpo, poligoni di tiro, esercitazioni dell’Istituto nazionale per le
sperimentazioni e perfezionamento al tiro;
Ufficio VI: specializzazioni, servizio navale, servizio cinofilo, servizio a
cavallo, banda del Corpo, mezzi del Corpo.
Tabella B
(Articolo 4, comma 4)
DOTAZIONE ORGANICA DEI RUOLI DEI DIRIGENTI E DlRETTIVO
DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
Ruolo dei dirigenti.
Qualifica: dirigente generale â€" comandante del Corpo; dotazione organica:
l;
Qualifica: dirigente superiore; dotazione organica: 25;
Qualifica: primo dirigente; dotazione organica: 50.
Ruolo direttivo.
Qualifiche: commissario penitenziario - limitatamente alla frequenza del
corso di formazione, commissario capo penitenziario, vice questore
penitenziario; dotazione organica: 503.
Tabella C
(Articolo 15, comma 2)
PROVVEDITORATI REGIONALI DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA SEDI DI COMANDO REGIONALE
CUI SONO ASSEGNATI DIRIGENTI SUPERIORI
DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
Bari: Puglia;
Bologna: Emilia-Romagna;
Cagliari: Sardegna;
Catanzaro: Calabria;
Firenze: Toscana;
Milano: Lombardia;
Napoli: Campania;
Padova: Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;
Palermo: Sicilia;
Pescara: Abruzzo e Molise;
Roma: Lazio;
Torino: Piemonte e Valle d’Aosta.
Atti parlamentari â€" 35 â€" Senato della Repubblica â€" N. 267
XVI LEGISLATURA â€" DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
PROVVEDITORATI REGIONALI DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA SEDI DI COMANDO REGIONALE
CUI SONO ASSEGNATI PRIMI DIRIGENTI
DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
Ancona: Marche;
Perugia: Umbria;
Potenza: Basilicata;
Genova: Liguria.
Tabella D
(Articolo 15, comma 7)
SCUOLE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
TRASFORMATE IN ISTITUTI DI ISTRUZIONE E CENTRI
DI RECLUTAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
CUI SONO ASSEGNATI DIRIGENTI SUPERIORI
DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
Cairo Montenotte;
Parma;
Portici;
Monastir;
Sulmona.
E 4,00

Da: speriamo bene!06/01/2010 09:57:29
vedete?la dotazione organica è di 503...........DENTRO TUTTI GLI IDONEI!ATTENDIAMO  E  PAZIENTIAMO...!

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, ..., 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526 - Successiva >>


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