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Funzionario Amministrativo - 110 posti D1
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Da: Carletto ma quale Carletto | 13/02/2014 15:01:02 |
ps - non ho minimamente menzionato il Tuel (su cui hai impostato gran parte del tuo commento). Ho fatto piuttosto riferimento unicamente al D.Lgs. 165/2001 che tuttora riporta appunto all'art.70: "...SALVO CHE la materia venga regolata, in coerenza con i PRINCIPI IVI previsti...". Ti faccio notare che, mentre proprio all'art.35 sono indicati espressamente dei "Principi" ("Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti PRINCIPI)", nel DPR non vi è alcuna traccia della parola "principi", salvo una singola volta, incidentalmente, con riguardo esclusivo alle commissioni. Pertanto, o si ritiene che il DPR in questione, anziché svolgere la funzione di regolamento, contenga integralmente appunto dei "principi" (ma neppure nel titolo ne troviamo il riferimento), oppure è evidente che l'Art. 70 del D.Lgs. 165/2001 sta facendo riferimento ai principi degli Artt. 35-36 (ultimi citati prima di farvi riferimento con "ivi previsti"). | |
Da: Diabolique | 13/02/2014 15:14:44 |
Non faccio riferimento a sentenze in cui è stato affrontato il problema dell'incidenza dei titoli rispetto al voto finale (su cui non mi risulta ci siano pronunce al riguardo) ma a quelle in cui il C.d.S. ha affermato che il Dpr prevale sul regolamento e non il contrario. Tra queste basta vedere quella che più direttamente ci riguarda e cioè quella del TAR Lazio del primo luglio 2013, relativa alla procedura di esperto lavori pubblico, in cui il g.a., nell'accogliere il ricorso, si è richiamato ad una decisione del C.d.S. che afferma come il Dpr 487/94 prevale sulla potestà regolamentare per il discorso che ho fatto prima. Ma ci sono molte altre sentenze su quest'aspetto e che sono state richiamate da un altro utente a pagina 357 (Cons. Stato n. 2412/2002; Cons. Stato n. 8081/2004; Cons. Stato n. 1443 del 12 marzo 2009; Cons. Stato n. 397/2010; Cons. Stato n. 4922 del 07 ottobre 2013). In questi casi il CdS, così come il TAR Lazio che a tale orientamento ha aderito, afferma che occorre fare la media e non la somma dei voti delle prove scritte perché questa e' la lettura corretta dell'art. 8 del Dpr che va necessariamente collegato all'art. 7. Ciò posto l'affermazione del principio per cui occorre fare riferimento al Dpr '94 in luogo della potestà regolamentare, porta ad interrogarsi su come vada interpretato il riferimento all'espressione 10/30 "o equivalente" che l'art. 8 del Dpr utilizza per il calcolo del punteggio dei titoli. | |
Da: risari | 13/02/2014 15:17:36 |
Parlo della delibera 424 e dell'art.89 del tuel...decide la giunta con delibera e basta...il punteggio dei titoli e' massimo10/30 ma puo'essere 10/40. Si fanno le somme dei voti. Il concorso e' per titoli ed esami e non solo per esami.... | |
Da: Diabolique | 13/02/2014 15:20:46 |
Per Carletto: Guarda ti riporto un importante passaggio della sentenza del TAR Lazio del 01/07/13 sul punto, relativa al concorso per esperti pubblici. In particolare il Comune di Roma, proprio per evitare che si desse luogo alla media e non alla somma dei voti delle prove scritte, ha eccepito le tue stesse osservazioni. Il TAR, al riguardo, nel richiamare una sentenza del Giudice d'appello (Consiglio di Stato, Sez. V, 1�° febbraio 2010, n. 397) ha analizzato i rapporti tra la potestà regolamentare degli Enti locali e la normativa statale pervenendo alle seguenti conclusioni. �«Per ciò che attiene alla definizione delle procedure per le assunzioni e per il reclutamento prevista nei commi terzo e quarto dell'art. 89, del D.Lgs. n. 267/2000, il coordinamento fra la normativa statale e la potestà regolamentare degli Enti locali non appare insensibile alla modifica dell'ordinamento del pubblico impiego introdotto con il testo unico di cui al D.Lgs. n. 165/2001. Secondo le disposizioni dell'art. 89, del D.Lgs. n. 267/2000, gli Enti locali sono tenuti, nell'esercizio della potestà regolamentare, a definire le procedure per le assunzioni con riferimento ai principi della legge statale - rectius all'art. 36 del D.Lgs. n. 29/1993 - e ad applicare il D.P.R. n. 487/1994 in via sussidiaria alle procedure di reclutamento, in mancanza, cioè di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa. La disposizione aveva una sua coerenza logica sotto il vigore del D.Lgs. n. 29/1993, il cui art. 36 regolava il solo reclutamento (assunzioni agli impieghi) del personale nelle amministrazioni pubbliche: con il regolamento, gli enti locali potevano adattare alle proprie esigenze organizzative le modalità di accesso all'impiego nell'ambito delle tipologie previste dall'art. 36 per l'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni (concorso pubblico, selezione, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, chiamata numerica degli iscritti), ferma restando la loro piena potestà regolamentare nelle materie non disciplinate dalla legge statale, fra cui la procedura di reclutamento, applicabile perciò in via sussidiaria, in mancanza di esercizio della potestà regolamentare. Con l'abrogazione dell'art. 36 D.Lgs. n. 29/1993 seguita al testo unico sul pubblico impiego del D.Lgs. n. 165/2001, l'art. 35 ha stabilito sia i principi propri dell'accesso all'impiego secondo le tipologie previste nel precedente art. 36 D.Lgs. n. 29/1993, sia quelli applicabili alle procedure proprie del reclutamento. Nel nuovo testo dell'art. 35 D.Lgs. n. 165/2001, anche siffatti procedimenti sono stati riservati al regolamento degli Enti locali, unitamente alle dotazioni organiche, alle modalità di assunzione agli impieghi ed ai requisiti di accesso, stante l'univocità dell'inciso relativo alle "procedure concorsuali". Nella nuova norma non è più ripetuta però la riserva esclusiva al regolamento degli Enti delle procedure concorsuali con applicazione in via sussidiaria del D.P.R. n. 487/1994. Compare invece, all'ultimo comma dell'art. 35, la clausola generale del "rispetto dei principi fissati dai commi precedenti". Fra i principi stabiliti dal terzo comma della disposizione in esame, che ricalcano quelli previsti dall'art. 1, comma secondo del D.P.R. n. 487/1994, figura anche quello relativo all'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire. La disposizione dell'art. 35, che prevale senz'altro su quella dell'art. 89, del D.Lgs. n. 267/2000, sia con riferimento al criterio strettamente temporale che con riguardo al criterio logico-sistematico, data la valenza del D.Lgs. n. 165/2001 all'intero pubblico impiego, supera perciò - chiaramente ancorché implicitamente - la riserva di regolamento contenuta nell'art. 89, comma quarto del D.Lgs. n. 267/2000, sulla disciplina dei procedimenti concorsuali per ricondurla ai principi di oggettività e trasparenza propri del D.P.R. n. 487/1994. Diversa conclusione non è possibile trarre dalla salvezza nell'art. 70, u.c. del D.Lgs. n. 165/2001, di quanto previsto nei rispettivi ordinamenti della disciplina applicabile al reclutamento: in disparte la difficoltà di riferire espressamente la norma anche agli ordinamenti locali, anche nell'art. 70 il potere di regolare autonomamente la materia è comunque assoggettato alla coerenza con i principi previsti dal D.P.R. n. 487/1994. | |
Da: Carletto ma quale Carletto | 13/02/2014 15:21:12 |
Esatto, immaginavo che qui saresti arrivato. Tutte quelle sentenze si riferiscono alla media anziché somma dei titoli nelle due prove scritte. Non c'entrano nulla con la questione del punteggio attribuito ai titoli, per la parte relativa agli aspetti "proporzionali". Credo che dopo questo concorso, proprio in virtù di ricorsi specifici sulla questione dei titoli, si farà (o si comincerà a fare) finalmente chiarezza. | |
Da: Carletto ma quale Carletto | 13/02/2014 15:22:02 |
[correggo: "media anziché somma dei punteggi delle due prove scritte"] | |
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Da: Carletto ma quale Carletto | 13/02/2014 16:00:05 |
Vorrei anche ricordare che questi criteri dei concorsi di Roma Capitale, per quanto riguarda il peso dei titoli sul punteggio complessivo non sono affatto un unicum. E' PIENO di bandi che prevedono FINO A UN TERZO per i titoli, e NON mi risultano sentenze di secondo grado, finora, che li abbiano dichiarati illegittimi specificamente per tale motivo. Non lo trovi interessante? Sono state centinaia, se non migliaia, le procedure andate a buon fine con tali criteri... Tuttora (anche in questi giorni) continuano ad uscire bandi così definiti (es: bando Croce Rossa in G.U. Concorsi n.102/2013 con peso titoli del 30%), anche perché appare evidente la loro coerenza con i principi di cui al D.Lgs 165/2001. O sarebbe in linea con quei principi, avere un massimo del 14,28% ai titoli (omnicomprensivi di cultura, servizio etc.!) e 85,72% alle prove, per quasi qualunque profilo professionale, anche di elevato - e delicato - grado di specializzazione? | |
Da: Diabolique | 13/02/2014 16:14:36 |
È proprio questo il problema. Come ho scritto il C.d.S. tende a "centralizzare" la materia dell'organizzazione: ciò, pertanto, porta a dubitare dell'esistenza di bandi degli enti locali così diversi tra loro. Il problema e' che finora non c'è stata alcuna sentenza sul rapporto titoli/valutazione prove. Ma se il C.d.S. tende a centralizzare la materia in spregio della potestà regolamentare affermando la cogenza del Dpr 487/94 il problema dell'incidenza titoli sul voto finale si pone e occorrerà vedere (sempre che vengano fatti ricorso sul punto) quale sarà l'orientamento del g.a. in ordine all'espressione 10/30 o equivalente di cui all'art. 8 del Dpr '94 (e ripreso, tra l'altro, dal regolamento). | |
Da: HugoCabret | 13/02/2014 16:22:27 |
Molly secondo me quello che tu riporti non è in contraddizione con il mio pensiero. Se una persona sta facendo gli orali di i.a. ora, lo sta facendo dopo mesi di studio in più rispetto a quelli di ottobre, e mediamente ha un voto più alto, allo stesso tempo sta affrontando l'esame di f.a. agli inizi quando lì i voti sono più bassi anche perchè chi ha studiato bene per i.a. probabilmente ha sofferto gli inserimenti di nuove materie come costituzionale. Mio pensiero ovviamente ;) | |
Da: Carletto ma quale Carletto | 13/02/2014 16:48:07 |
Ecco, Diabolique, mi sembra che ci troviamo d'accordo su questo. In bocca al lupo per il concorso! :) | |
Da: Carletto ma quale Carletto | 13/02/2014 16:48:36 |
Ecco, Diabolique, mi sembra che ci troviamo d'accordo su questo. In bocca al lupo per il concorso! :) | |
Da: Diabolique | 13/02/2014 17:58:55 |
In bocca al lupo anche a te | |
Da: Squalo168 | 13/02/2014 22:27:33 |
risari allora fai riferimento alla stessa delibera la 424 del 2009 sul "Regolamento di accesso agli impieghi del Comune di Roma", espressamente richiamata dal bando di concorso. Sono d'accordo che questo è un concorso per titoli ed esami, l'unica cosa che sto cercando di far capire è che i bandi di concorso hanno applicato in modo distorto ed illogico quanto riportato dal regolamento dello stesso Comune che per i titoli all'art. 10 si dice che non possa comunque essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente. Io sono convinto che se tu scrivi 10/30 o equivalente non possa essere inteso come un punteggio titoli fino ad 1/3 del punteggio totale. Ma se anche con un grande sforzo creativo volessi accettare l'osservazione di un altro utente (mi pare anger) che in realtà quel 10/30 significhi proprio fino ad 1/3 del punteggio totale allora per l'espressione equivalente c'è solo un'interpretazione ed applicazione possibili. Se accettiamo che il Comune ha inteso dare ai titoli un peso pari ad 1/3 del complessivo e che per la cat. D ha inteso fare la sommatoria degli scritti in luogo della media allora quell'equivalente non può che essere tradotto come punteggio equivalente rispetto ai concorsi di cat. D, ove sono previste due prove scritte e quattro oggetti di valutazione (scritto + scritto + orale + titoli) ed un punteggio equivalente rispetto a questi concorsi di cat. D che sia idoneo a garantire ai titoli un'incidenza fino ad 1/3 e del totale è pari a 13,33 punti (o 13,44/40 se lo si vuole scrivere in frazioni) e, logicamente, anche i punteggi delle singole categorie di titoli andrebbero riparametrati al fatto che gli elementi di valutazione per i concorsi cat. D sono 4 anziché 3, per cui ai titoli di servizio andrebbero 4 punti invece di 3, ai titoli di studio 6,66 punti invece di 5 ed ai titoli vari 2,66 punti invece di 2. | |
Da: Squalo168 | 13/02/2014 23:02:38 |
Un'ultima puntualizzazione, certo che decide la Giunta il regolamento di accesso agli impieghi è una species del per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta. Se però nel regolamento scrivo 10/30 o equivalente (tra l'altro la stessa cosa che è prevista dal D.P.R. 487/1994) io, leggendo il solo regolamento e penso 99 persone su 100 capiscono che ai titoli spettano 10 punti se le prove d'esame sono valutate in trentesimi o 3,33 punti se le stesse sono valutati in trentesimi. Così come riconosco che leggendo solo il bando di concorso 100 persone su 100 capiscono che ai titoli spettano fino a 10 punti o 10/10, piuttosto che 10/30 o equivalente come sta scritto nel regolamento comunale, che però è fonte normativa del Comune cui i singoli bandi dovrebbero essere vincolati. Però, quella che è la vera intenzione della Giunta conta poco, pure se è pacifico a tutti che la Giunta voleva proprio dare ai titoli fino a 10 punti (fino a 10/10), quello che conta è quello che c'è scritto nella deliberazione che ha esternato quella volontà e se quell'atto è stato scritto in senso contrario o quantomeno non coincidente con quella volontà è una pecca della Giunta del 2009 che ha deliberato quel regolamento che non è stata in grado di tradurre efficacemente la sua volontà in un atto normativo dalla stessa approvato. In definitiva quel che veramente conta e che anche un giudice deve valutare non sono le intenzioni ma quel che si ricava dall'atto normativo in questione e se questo contenuto è rispettato da un atto amministrativo (il bando di concorso) ad esso subordinato. | |
Da: risari | 13/02/2014 23:05:40 |
Infatti senza tanti tecnicismi io ho detto questo e cioe' che il bando e' scritto male e cmq la competenza e' della giunta e che io ne comprendo la volonta' ma non sanno scrivere e cosi' tutti i regolamenti e varie | |
Da: Squalo168 | 13/02/2014 23:50:56 |
Appunto, secondo me questi bandi andrebbero impugnati proprio perché incoerenti con il regolamento dello stesso Comune. A me non interessa che la volontà del Comune sia quella che traspare dai bandi, a me interessa quello che c'è scritto nel regolamento adottato dalla Giunta e che sensatamente si ricava e se in base a questo ne traggo dei vantaggi io mi riferisco a questo in quanto fonte superiore al bando stesso. Per inciso, in questo concorso non è che se anche il Comune decidesse di calcolare il punteggio dei titoli in trentesimi o decimi equivalenti ne avrei molto vantaggio. Invece, nell'altro concorso cui ho partecipato, quello per i 155 I.E., una riconsiderazione dei punteggi titoli in coerenza con quanto scritto nel regolamento mi avrebbe fatto rientrare, insieme ad altre 40 persone, tra i vincitori. In quel concorso per un errore nella compilazione della domanda non avevo indicato il possesso della laurea e pertanto, nonostante dei punteggi molto altri (superiori a 9 nel complessivo) sono rimasto fuori di circa 30 posti, con basse possibilità di scorrimento della graduatoria. Considera che in quel concorso meno di 10 persone sono riuscite a rientrare tra i primi 155 vincitori senza alcun punto di titoli. Lì si è anche cercato di formare un gruppo di persone interessate a partecipare ad un ricorso comune (comune nel senso di ammortizzare le spese, pur ricorrendo uno solo) ma al dunque solo 5-6 persone erano quelle veramente intenzionate a ricorrere ed ormai stanno per scadere i termini per impugnare quella graduatoria. Io personalmente l'avrei impugnata insieme ad altri proprio per questa difformità palese con la deliberazione 424/2009, senza citare il D.P.R. 487/1994 su cui è abbastanza controverso che sia precettivo per gli enti locali sul punto dei punteggi da attribuire alle varie prove d'esame ed ai titoli. Naturalmente spero che qui o in un'altra procedura concorsuale ancora in itinere si formi un gruppo di concorsisti intenzionati a sollevare la questione del punteggio titoli e che la stessa sia esaminata difronte al T.A.R., le cui conseguenze poi investirebbero anche le procedure già concluse, dato che provengono da una medesima determinazione che li ha banditi nel 2009. | |
Da: solaika | 14/02/2014 08:44:59 |
Cara Molly, grazie infinitamente della tua velocissima risposta. Come al solito sei preziosissima. Io avevo completamente dimenticato della sospensione...... Volevo chiederti come ti sei regolata per gli altri reati di parte speciale......li stai facendo tutti oppure stai effettuando una selezione? la domanda su diffamazione ed ingiuria mi ha completamente spiazzata grazie e buonop studio | |
Da: Carletto ma quale Carletto | 14/02/2014 08:51:50 |
Credo proprio che, alla luce di ambiguità comunque presenti nel DPR 487/94 e delle enormi limitazioni che, se si considerasse come obiettivamente occorrerebbe fare, quel "10/30" dell'art.8 letteralmente anziché - ne sono convinto - nelle intenzioni degli estensori del regolamento "10 su 30 complessivi", del resto specificato molto meglio dal DPR 483/97, che fissa alcuni criteri di distribuzione dei punti per specifici profili (es. biologo, medico, etc.) e che al tempo stesso nella sua parte generale stabilisce espressamente all'art. 8 c.3: "Per i titoli puo' essere attribuito un punteggio FINO AD 1/3 DI QUELLO COMPLESSIVO; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli". Proprio questo è un punto secondo me fondamentale: se si sostenesse che soltanto le professioni mediche necessitino di particolare peso ai titoli rispetto ad altre (architetto, ingegnere, etc.) che, credo chiunque ne converrà , sono altrettanto "sensibili", si creerebbe una disparità di trattamento inaccettabile, proprio perché legificata a monte. Unita alla stranissima e inspiegata proporzione di 1/7 (perché? se ne trova traccia nei lavori preparatori?) ai titoli (comprensivi di titoli di cultura, di servizio e vari!), credo appaia a chiunque evidente che si tratta di un puro errore di redazione del DPR 487/94, che andrebbe corretto, dopo tutti questi anni! Anche perché, appunto, sono innumerevoli le procedure concluse a buon fine con proporzione di titoli di 1/3. Incluse gran parte di quelle del Comune di Roma degli anni scorsi. Il minimo che si dotrebbe fare, secondo me (anche dato l'uso improprio della barra slash anziché di espressioni per esteso come "dieci trentesimi") sarebbe di avere un'interpretazione autentica che chiarisca la situazione. Diciamo pure che si possa tirare per i capelli quell'articolo, ma andrebbe chiarito una volta per tutte che si parla di "un terzo del punteggio complessivo", come previsto anche nel DPR 483/97. Se per caso rimanesse l'interpretazione di soli 14,28% punti attribuiti al massimo ai titoli, per qualunque concorso pubblico per titoli ed esami, su tutto il territorio nazionale e per qualunque profilo, credo che sarebbe assai dubbia la sua costituzionalità . | |
Da: Carletto ma quale Carletto | 14/02/2014 08:55:42 |
[Sorry per errore di sintassi nel primo periodo ;-) ] | |
Da: Carletto ma quale Carletto | 14/02/2014 09:25:44 |
Aggiungo che nella recentissima e ormai famosa sentenza del Consiglio di Stato n. 4922 del 7 ottobre 2013, troviamo un riferimento molto utile alla questione dei titoli! Eccolo: "Né può ritenersi che se nei concorsi per titoli ed esami non si facesse una somma aritmetica di tutti i voti riportati nelle singole prove con il punteggio conseguito con la valutazione di titoli , vi sarebbe una prevalenza dei titoli rispetto alle prove. In tale tipologia di concorso, infatti, l'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo finale è stata graduata direttamente dal legislatore, il quale all'art. 8 comma 2 del d.p.r. 487/94 ha previsto espressamente che per i titoli non può essere attribuito un PUNTEGGIO COMPLESSIVO superiore a 10/30 o equivalente. Quindi, il problema di graduare l'incidenza dei titoli e del relativo punteggio sulla votazione complessiva finale , è stato risolto a monte direttamente dal legislatore che ha normativamente prefissato il limite invalicabile delle INCIDENZA DEI TITOLI SULLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA. In conclusione, il criterio della media dei voti delle prove scritte risulta essere una criterio generale ed unico, da applicare a tutti i concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego, siano essi concorsi per esami che concorsi per titoli ed esami". Leggiamolo pure due o tre volte: anche il CdS sta dicendo - altrimenti lo avrebbe forse precisato ulteriormente - che interpreta il "punteggio complessivo" (primo paragrafo riportato) del c.2 dell'art.8 come "incidenza dei titoli sulla valutazione complessiva" (secondo paragrafo riportato), il che è perfettamente logico, nella tripartizione del punteggio complessivo. Sono d'accordo, anche in questa sentenza l'argomento è trattato in modo assolutamente marginale, direi... con nonchalance, dai giudici di Palazzo Spada. Ma i tempi sono maturi (con tutte queste procedure di Roma Capitale che si avviano a conclusione) per sperare che finalmente, a breve, si faccia chiarezza! In definitiva, e mi taccio: alcuni (soprattutto nei nostri forum) tendono a interpretare "punteggio complessivo" come "somma delle varie componenti dei titoli" (nonostante in quell'articolo del dpr non si parli affatto di una scomposizione dei titoli in componenti diverse!). Appare più logico che il legislatore si riferisse al punteggio complessivo dato dalla somma titoli+scritto+orale, che devono essere sempre proporzionati fra loro. No? ;-) | |
Da: caffenero | 14/02/2014 11:26:01 |
La domanda su ingiuria e diffamazione probabilmente (spero!) era legata all'oltraggio a pubblico ufficiale, forse la commissione voleva semplicemente sapere la differenza (reato comune-reato speciale)...... Voglio sperare che le domande non possano riguardare una qualunque fattispecie comune | |
Da: solaika | 14/02/2014 13:18:13 |
c'è qualcuno che può confermare.....fare tutti i reati mi sembra davvero uno sofrzo immane....... | |
Da: avv 1980 | 14/02/2014 13:23:43 |
Ciao a tutti, scusate, qualcuno di voi è tra coloro che dovevano sostenere la prova orale il 6 o il 7 febbraio? Io ho avuto comunicazione ufficiale del rinvio da Roma capitale solo il 5 febbraio. Sul sito non vedo ancora aggiornamenti. Da quello che avevo capito, avrebbero dovuto farci sapere qualcosa ieri. Sinceramente, non so voi, ma quest'attesa mi destabilizza. Vorrei capire, almeno, quanti giorni avremmo dalla nuova comunicazione sulla data alla nuova convocazione. Grazie di cuore a chi mi risponderà :) | |
Da: buni | 14/02/2014 13:51:13 |
x caffenero ho sostenuto l'esame il 7 quando hanno fatto la domanda su ingiuria e diffamazione. Purtroppo la domanda era proprio specifica sulla differenza tra le due fattispecie. Anche il ragazzo che ha fatto l'esame è stato spiazzato e comunque non è stato bocciato. | |
Da: buni | 14/02/2014 13:52:35 |
volevo dire il 3 febbraio... | |
Da: Conco2 | 14/02/2014 14:39:36 |
Buni ascolta: questa domanda "differenza fra ingiuria e diffamazione" è stata estratta dal candidato dall'urna contenente le domande di diritto penale o è stata partorita da un membro durante il colloquio? | |
Da: Carletto ma quale Carletto | 14/02/2014 14:53:35 |
Scusate ma non mi sembra una domanda particolarmente complessa. Sinceramente! | |
Da: Carletto ma quale Carletto | 14/02/2014 15:10:05 |
Una conoscenza sia pur sommaria dell'intero codice penale mi sembra indispensabile. O no? | |
Da: Conco2 | 14/02/2014 15:35:00 |
in se stessa assolutamente no, ma se è stata pescata dall'urna di penale può significare che qualunque delitto e non solo quelli contro la PA può essere oggetto di domanda e non mi sembra fosse scritto questo nel bando.... | |
Da: Maggiolino Romano | 14/02/2014 15:35:01 |
Ragazzi esiste una graduatoria provvisoria? Grazie in anticipo! | |
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