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Funzionario Amministrativo - 110 posti D1
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Da: Anger | 11/02/2014 11:26:16 |
l'errore del bando è solo quello relativo alla somma dei voti degli scritti in luogo della media. I titoli sono su base 10, cioè il massimo che si può avere di titoli è 10. Tra l'altro è scritto in grassetto all'art.3 del bando. Ricalcolare i titoli ponendo 3.3 come tetto massimo e poi scrivere base 10 è un non-senso, poiché la base è 3.3. Non so come altro spiegarlo. | |
Da: Anger | 11/02/2014 11:32:02 |
cmq non ci voglio più pensare, me ne preoccuperò al momento opportuno, se avrò la fortuna. Qualcuno sa che domande fanno di inglese? Grazie | |
Da: Diabolique | 11/02/2014 11:34:05 |
Non ho capito quello che dici. Ma come ti ripeto e' inutile che continui a guardare il bando. Se si applica il Dpr devi leggere gli artt. 7 e 8 del Dpr 487/94! È tutto li il problema. | |
Da: Anger | 11/02/2014 11:48:44 |
intendevo dire che il bando non è in contrasto con il d.p.r. quanto al conteggio titoli, bensì per tutto il resto che avete ampiamente esposto e che non ripeto. Se io posso avere un massimo di caramelle pari a 3, ma ne ottengo una, allora avremo 1/3, non 1/10 (mi sembra un'ovvietà). Quindi non riesco a capire quando qualcuno propone come riconteggio 3.3/10. Semmai 3.3/3.3, poiché 3.3 sarebbe il massimo che qualcuno potrebbe avere. | |
Da: Anger | 11/02/2014 11:57:41 |
il d.p.r. prevede un'incidenza massima dei titoli del 33% sul voto complessivo (10/30, come dici giustamente tu). Secondo il bando, che presenta un errore evidente, i titoli hanno un'incidenza inferiore, cioè di circa il 26%. | |
Da: Anger | 11/02/2014 12:01:36 |
mi correggo: 25% | |
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Da: Diabolique | 11/02/2014 12:04:30 |
Il riconteggio e' necessario per far pesare sempre 1/3 i titoli rispetto alle prove! Ricollegandomi all'esempio che hai fatto se ho 30 caramelle e decido di darne 10 ne avrò date 1/3 ma se ho 10 caramelle e ne do sempre 10 non ne avrò date più 1/3! Per cui, per fare in modo di darne sempre 1/3, dovrò darne 3,33! Cioè se cambio il primo valore allora devo cambiare necessariamente anche il secondo! Non posso cambiare il primo valore e lasciare inalterato il secondo perché altrimenti creo una sperequazione! È questo il discorso relativo agli artt. 7-8 Dpr 487/94! Ai titoli si danno 10/30 di punti perché le prove sono valutate in 21/30! Cioè i titoli possono incidere al massimo fino a 1/3 della scala dei trentesimi. Ma se valuto le prove in decimi non posso continuare a dare ai titoli sempre 10 punti perché, in questo modo, inciderebbero molto più di 1/3! E allora devo valutare i titoli in 3,33/10 perché solo così si ristabilisce l'equivalenza con la valutazione delle prove in decimi e si ha che i titoli incidono al massimo fino a 1/3 della scala dei decimi! | |
Da: Squalo168 | 11/02/2014 12:51:06 |
Gender, non mi sono spiegato bene per con dilungarmi. Volevo semplicemente dire che i titoli vanno rapportati in decimi (cioè divisi per tre) quale punteggio equivalente e coerente ai 7/10 degli scritti e dell'orale, secondo le indicazioni del D.P.R. 487/1994. Questo è un discorso che però non si vuole proprio capire, chi è supertitolato continua sempre a riferirsi unicamente al bando di concorso, ignorando leggi, regolamenti statali e comunali, fonti normative, perciò superiori al bando di un concorso, che dicono cose diverse. Il fatto che sia chiaramente scritto nel bando non significa che sia legittimo. Se controlli bene vedrai che solo i bandi parlano di dieci punti da attribuire ai titoli, con l'ulteriore inspiegabile differenziazione che nei bandi per categoria D si parla semplicemente di un punteggio max. di 10 punti, mentre nei bandi per categoria C si parla di punteggio max. fino a 10/30. A parte il D.P.R. 487/1994, artt. 7-8, anche la deliberazione Giunta Comunale 424 del 22 dicembre 2009 espressamente richiamata dal bando di concorso e recante "Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi" dice una cosa diversa. Consideriamo per un attimo che l'art. 89, c. 4, TUEL sia ancora pienamente applicabile, stabilendo che "in mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa (e solo in sua mancanza), si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487". Quindi, ipotizziamo che tuttora il D.P.R. 487/1994 abbia solo una funzione di supplenza rispetto alla discrezionalità regolamentare dei singoli enti locali (anche se così non più secondo il consolidato orientamento C.d.S.). Roma Capitale (all'epoca della bandizione dei concorsi ancora Comune di Roma) ha scelto di usufruire della potestà regolamentare in tema di reclutamento di personale e lo ha fatto tramite la deliberazione della Giunta comunale 424/2009, in base alla quale i bandi di concorso (atti presupposti e sottomessi ad esso) dovrebbero attenersi. Ebbene quel regolamento, fonte normativa dello stesso Comune, all'articolo 11, c. 4 dice che "il superamento delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di idoneità di almeno 7/10 o equivalente", punteggio che trova fedelmente riscontro nei singoli bandi di concorso. Per i titoli, invece, lo stesso regolamento all'art. 10 dice semplicemente che "per i titoli di servizio, cultura e vari non può, comunque, essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente". Ciò, dalla lettura del solo regolamento, significa che il punteggio accordato ai titoli non può essere inteso essere pari a 10 punti ma a 10/30 od al punteggio equivalente di 3,33/10 (se lo si vuole tradurre in decimi) in coerenza con i 7/10 delle prove d'esame. Ma anche senza fare l'equivalenza, ossia lasciando le prove d'esame espresse in decimi e i titoli espressi in trentesimi il risultato non cambia e si perviene sempre allo stesso risultato finale per il singolo candidato, sebbene in questo secondo caso (senza fare equivalenze) occorre fare alcune operazioni (somma di frazioni con denominatori diversi) preliminari per giungere al medesimo risultato. In pratica o scrivi 10/30, o scrivi 3.33/10 i titoli dovranno pesare sempre per 1/3 di punto (0,33) e non per un punto intero. Il problema dei vari bandi (sia di categoria D che di categoria C), e che secondo me è il punto determinate su cui basare un eventuale ricorso avverso il Comune, è che questi hanno male applicato ed esulato dai limiti imposti dal Regolamento di accesso agli impieghi, atto presupponente i singoli bandi, da questi richiamato in motivazione. Infatti questi hanno ulteriormente suddiviso il punteggio da attribuire ai titoli in subpunteggi per i titoli di servizio, titoli di cultura e titoli vari ai quali sono riconosciuti rispettivamente una valutazione pari fino a 3/10, 5/10 e 2/10, cioè in totale una votazione pari a 10/10, non equivalente ai 10/30 indicati nel Regolamento. Nei concorsi per categoria C l'illogicità è ancora più palese perché nello stesso articolo di bando prima si dice che per i titoli non possa essere riconosciuto un punteggio superiore a 10/30 e subito dopo si dice che per le singole subcategorie di punteggi spettano valutazioni complessive pari a 3/10, 5/10 e 2/10, invece di coerenti punteggi di 3/30, 5/30 e 2/30. Con tutta onestà, senza considerare il D.P.R. 487/1994 che pure esiste e dovrebbe vincolare l'ente locale, chiunque legga il solo Regolamento di accesso agli impieghi del Comune di Roma (del. G.C. 424/2009) senza avere pregiudizi e senza aver mai letto i bandi dei concorsi di Roma banditi nel 2010, non potrebbe non convenire che quel 10/30 o punteggio equivalente accordabile ai titoli non possa mai tradursi in in un punteggio di 10 punti (ossia come scrivere 10/10 in frazione) che equivalente a 10/30 certamente non è. Anger, se in una prova scritta pratica di un concorso pubblico ti avessero dato il compito di stendere un bando di concorso avendo come riferimento quel regolamento di accesso agli impieghi, onestamente te e quanti altri avrebbero potuto scrivere che ai titoli possa essere attribuito un punteggio di 10 punti e subpunteggi di 3, 5 e 2 punti, piuttosto che un punteggio di 10/30 e subpunteggi di 3/30, 5/30 e 2/30. E' vero che i bandi di concorso costituiscono la lex specialis delle singole procedure concorsuali, ma è anche vero che questi rappresentano atti amministrativi generali, subordinati agli atti normativi, a maggior ragione ad un regolamento dello stesso ente volto a disciplinare la materia delle procedure concorsuali, espressamente richiamato nella motivazione della determina di indizione del concorso e nel bando stesso del concorso. | |
Da: Conco2 | 11/02/2014 13:02:18 |
Per Molly Diabolique e chiunque non sia entrato in confusione come me sul punto.... ........ma quest'articolo non ha i commi 1bis e 1 ter assolutamente identici????? perché????? e ci sono pure due note differenti.... Articolo 21-quinquies. (Revoca del provvedimento) 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. (1) 1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico. (2) 1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico. (3) (1) Comma così modificato dall'all. 4, art. 4, co. 1, n. 14), D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. (2) Comma inserito dall'art. 12, co. 4, L. 2 aprile 2007, n. 40. (3) Comma aggiunto dall'art. 12, co. 1-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e successivamente abrogato, a decorrere dal 6 giugno 2012, dall'art. 62, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni nella L. 4 aprile 2012, n. 35. | |
Da: Anger | 11/02/2014 14:03:03 |
squalo, convengo con te sulla tua ricostruzione senza scendere nei dettagli per motivi di tempo, eccetto che per la parte in cui escludi altre interpretazioni. Il regolamento di Roma Capitale, per me e per l'art.89 TUEL, dovrebbe prevalere su qualunque altra disciplina in materia. In secondo luogo, le disposizioni di tale regolamento possono anche essere interpretate nel senso che la base 30 sta ad indicare il voto massimo complessivo risultante dalla somma di voti e titoli: 10/30 prove scritte (calcolo della media) 10/30 prova orale 10/30 titoli E chiudo qui il discorso senza aggiungere altro, anche perché il mio punteggio per titoli è trascurabile, quindi in caso mi converrebbe di più l'altro calcolo. | |
Da: pneuma78 | 11/02/2014 16:21:02 |
salve, sono di un profilo diverso, pongo il mio dilemma a voi che mi sembrate quelli più ferrati in materia.. Il temine di 60 giorni per poter presentare ricorso, decorre dalla data di pubblicazione della graduatoria iniziale o eventualmente dalla data di quella rettificata ? | |
Da: Conco2 | 11/02/2014 16:24:18 |
rettificata se è questa lesiva dei tuoi interessi! | |
Da: danrose | 11/02/2014 16:42:29 |
Per conco 2. Il comma 1 ter e' stato abrogato.. | |
Da: Squalo168 | 11/02/2014 22:59:50 |
Anger, infatti io non volevo polemizzare con te, anzi quelle stesse considerazione che avevo fatto su altri FORUM nei mesi precedenti non sono mai state considerate. Come vedi io non prendo in considerazione affatto il D.P.R. 487/1994 perché non sono affatto convinto che se impugnato per la questione dei punteggi il giudice possa sentenziare che l'ente locale debba rispettare alla lettera la proporzione di punteggi indicata li, senza magari riconoscere un certo margine di flessibilità, che però non sfoci nell'ingiustizia manifesta e nella discriminazione palese tra candidati. Il fatto che però il Comune abbia deciso di adottare quel regolamento e, quindi, di vincolarsi a questo per le successive procedure concorsuali e che quel regolamento dette la stessa proporzione di punteggi tra prove d'esame e titoli del D.P.R. 487/1994 avvalora la tesi che quei bandi sia comunque illegittimi. Secondo me non è possibile l'interpretazione per cui quel 10/30 indicato dall'articolo 10 del regolamento delibera G.C. 424/2009 significhi che ai titoli non possa essere attribuito un punteggio superiore ad 1/3 del punteggio totale (conseguibile in astratto), perché quel 10/30 e seguito dalla locuzione equivalente (ed equivalente di 10/30 è 3,33 decimi). Poi convengo con chi dice che il Comune in realtà con questi concorsi intenda proprio suddividere i punteggi (scritti + orali + titoli) in parti uguali (ma non tanto uguali per le categorie B se continua a fare la somma delle due prove scritte) per cui a ciascuna di esse spetti 1/3 del punteggio totale in astratto. Ma se il Comune voleva esprimere questo concetto nel regolamento di accesso agli impieghi doveva scrivere chiaramente che alla valutazione dei titoli poteva essere assegnato un punteggio pari fino ad 1/3 di quello finale, oppure scrivere semplicemente, come hanno fatto i bandi di categoria D, che per i titoli spettano fino a 10 punti in totali (intesi implicitamente come 10 punti di 10, cioè 10/10), tout court senza richiamarsi a nessuna equivalenza (che altrimenti annullerebbe qualunque interpretazione diversa da quello che ho riportato sopra). Comunque queste sono considerazioni che andranno fatto se e quando se ne presenterà l'occasione. Anche io non ho punteggio titoli (ho solo la laurea d'accesso), perciò paradossalmente sarebbe meglio se il Comune continuasse a fare la somma degli scritti, ammortizzando così maggiormente il peso dei titoli, ma se al Comune fosse imposto di fare la media dei punteggi, a quel punto rientrerebbe in gioco la questione del punteggio dei titoli. | |
Da: risari | 12/02/2014 12:57:36 |
Per me cmq il bando e' sbagliato : i trentesimi non c'entrano niente visto che questi fanno le somme...se uno avesse dieci di titoli e dieci in ogni prova arriverebbe a 40 oppure a 30 se fanno media degli scritti ma i trentesimi non c'entrano non e' un 10fratto30 ma dieci posto che il massimo punteggio totale sara' 30. Oppure ancora 30 piu' i titoli...mah.... Quello che voglio dire e' che regole e sentenze a parte il bando e' scritto male! | |
Da: risari | 12/02/2014 13:15:22 |
In realta' paradossi a parte, l'unico modo che hanno per arrivare a 30 e' fare la media degli scritti e aggiungere orale e titoli; considerate che non tutti i concorsi hanno avuto due scritti ma solo quelli di cat.d e forse hanno usato lo stesso bando della cat c senza cambiare niente.... Sec me la graduat dovrebbe essere cn media scritti e per me cambierebbe poco visto che ho 7 e 7 .... | |
Da: AMANDAS | 12/02/2014 14:21:22 |
scusate ma sul processo amministrativo non è uscita nessuna domanda, voi quanto lo approfondite...???? | |
Da: Squalo168 | 12/02/2014 23:12:14 |
Scusate, volevo fare un'ultima precisazione è poi non intervengo più su questo tema, altrimenti potremmo starci fino al prossimo Natale, in realtà riflettendoci ora (mi riferisco a risari) il nostro bando (parlo solo del bando in se e per se) una sua coerenza perversa ce l'ha ed ora ho capito perché per le cat. C si dice che per i titoli il punteggio max. è di 10/30 mentre per le cat. D si parla semplicemte di 10 punti. Infatti, mentre nei concorsi per cat. C. si è voluto esprimere il concetto che hai titoli spetta fino ad 1/3 (cioè 10/30 di 30/30 possibili tra scritto + orale + titoli) la stessa proporzione tra titoli e prove non era concepibile nei concorsi di cat. D dato che il Comune ha avuto sin dall'inizio (dal 2010) l'idea di fare la somma degli scritti (quindi in questo casi i titoli valgono fino ad 1/4 del punteggio massimo teorico di 40/40, ossia 40 punti su 40 punti disponibili). Anzi, il fatto che il Comune abbia fatto quella distinzione tra le due categorie di bandi, nella lacunosità del bando in cui non si dice chiaramente quale sia il criterio di calcolo del punteggio degli scritti, doveva suonare subito come un campanello di allarme su quale fosse il criterio con cui intendeva procedere. | |
Da: Diabolique | 13/02/2014 00:19:42 |
Be' non è una "coerenza perversa" ma una chiara incoerenza a dimostrazione della confusione o meglio della contraddizione in cui è incorso il Comune! Il regolamento parla chiaramente di 10/30 o equivalente per la valutazione dei titoli e NON di 10 punti! Attribuire 10 punti ai titoli e' una palese violazione del regolamento determinata dal fatto che, facendo la somma, si sarebbe dovuto scrivere (secondo la tesi che considera i titoli una parte del voto complessivo come x i bandi di categoria C) 10/40! Il Comune rendendosi conto della contraddizione in cui sarebbe incorso se avesse scritto 10/30 ha preferito parlare di 10 punti! Cioè la contraddizione dei due bandi C e D e' dimostrata dal fatto che mentre per quelli di categoria C il Comune ritiene che i titoli siano una parte (esattamente 1/3) del voto finale e, quindi, attribuisce loro un punteggio di 10/30, per quelli di categoria D il Comune cambia idea e NON RITIENE PIÙ che i titoli incidano per 1/3 sul voto finale posto che facendo la somma delle prove i titoli inciderebbero per 1/4 del voto finale! Ma se avesse scritto 10/40 avrebbe disatteso il regolamento e così ha scritto 10 punti eliminando il denominatore! Ecco perché, a mio avviso, e' semplicistico dire che basta fare la media delle prove scritte (e ridurre, così, le prove scritte da due ad una) per ristabilire il principio affermato nei bandi di categoria C e cioè che i titoli incidono 1/3 del voto finale! La verità e' che il Comune ha scritto due bandi completamente diversi tra loro nella logica e nei presupposti disattendendo palesemente quanto affermato nello stesso regolamento! | |
Da: risari | 13/02/2014 08:55:50 |
Io non ho riletto il bando se c' e' scritto dieci senza denominatore allora si tratta di una somma e basta. Pensate che per il punteggio di valutazione dei titoli il comune ha fatto una delibera quindi non preoccupatevi questo e' il bando e il voto e' una somma | |
Da: Carletto ma quale Carletto | 13/02/2014 09:51:34 |
D.Lgs. 165/2001 Art. 70 c.13 "In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, SALVO CHE la materia venga regolata, in coerenza con i PRINCIPI IVI previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti." D.Lgs. 165/2001 Art. 35 c.3 "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti PRINCIPI: a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. | |
Da: Squalo168 | 13/02/2014 09:51:52 |
Quale delibera risari? io ho trovato solo la deliberazione della Giunta Comunale 424 del 22 dicembre 2009 recante "Regolamento di accesso agli impieghi del Comune di Roma" espressamente richiamata dai singoli bandi del febbraio 2010. Poi quella delibera è stata più volte rivista, ma senza modificare il punto riguardanti i punti (è cioè quel 10/30 o punteggio equivalente) e comunque pure se l'avesse fatto e se esiste quella delibera ad hoc che dici tu non penso proprio che possa applicarsi a questi concorsi del 2010. Una volta pubblicati i bandi questi si attengono agli atti presupposti (in questo caso il regolamento di fine 2009) vigenti in quel periodo, altrimenti utilizzando il proprio potere normativo l'ente locale sarebbe libero di modificare in ogni momento incondizionatamente le regole di una procedura selettiva in atto. | |
Da: Diabolique | 13/02/2014 11:19:02 |
Per Carletto: e' esatto quello che hai scritto. Il problema e' che per il C.d.S. i principi del comma 3 dell'art. 35 Tupi, richiamati dal comma 7 del medesimo articolo, richiamerebbero i principi del DPR 487/94 che così avrebbe natura cogente o meglio di fonte primaria rispetto al regolamento. Conseguentemente l'art. 35 Tupi avrebbe determinato un'abrogazione tacita dell'art. 89, comma 4, Tuel non solo perché ad esso successivo ma anche perché meglio in grado di regolare la materia del rapporto d'impiego. Sicché il Dpr 487/94 non avrebbe più valore "residuale" rispetto alla riserva regolamentare ma, proprio perché "veicolato" dall'art. 35, ultimo comma (che richiama se stesso) prevarrebbe sulla potestà regolamentare attesa l'abrogazione che l'art. 35 tupi avrebbe operato dell'art. 89, comma 4, Tuel! Su tale interpretazione ho già espresso le mie riserve in quanto, così facendo, il C.d.S. è come se si fosse sostituito al legislatore stabilendo come debba essere regolata la materia dell'organizzazione. Faccio notare, infatti, che l'art. 89, comma 4, Tuel e' il portato della Bassanini bis (L. 127/97) che, nell'ottica del decentramento, aveva inteso "decentrare" la materia dell'organizzazione sottraendola proprio al Dpr 487/94 di matrice statalista. La stessa riforma del titolo V Cost. (che ha recepito, in pratica, il nuovo assetto organizzatorio introdotto dalle Bassanini e successivi decreti attuativi e integrativi) ha finto col dare stabilita' ad un modello introdotto solo tramite legge ordinaria. E non si è limitata solo a (ri)distribuire le competenze ma ha ridistribuito anche le potestà legislative riscrivendo l'art. 117 Cost. e assegnando, al comma 6, agli enti locali la potestà regolamentare in materia di organizzazione! Ecco perché, a mio avviso, l'orientamento del C.d.S. si presta a censure costituzionali perché è come se il g.a. si fosse sostituito al legislatore e avesse stabilito le competenze in materia disattendendo l'art. 117, comma 6, Cost. | |
Da: solaika | 13/02/2014 11:24:16 |
ragazzi scusate ma delle domande e dell'andamento delle sessioni di esame non si sa più nulla? qualcuno ci potrebbe informare se è riuscito a sapere qualcosa? Molly ti prego sai qualcosa? | |
Da: Conco2 | 13/02/2014 12:25:09 |
Diabolique sei sempre oltre:-)! non è che mi svolgi anche un discorso riassuntivo dello stato dell'arte attuale relativo ai servizi pubblici di rilevanza economica (art. 113 Tuel) che possa fornirmi una traccia sicura su cui dipanare eventuale risposta in merito? ovviamente a buon rendere se ti serve qualcosa: ma ne dubito! | |
Da: Molly6 | 13/02/2014 13:04:36 |
Ciao solaika, l'ultima sessione d'esami si è tenuta il 3 febbraio. La prossima sarà il 17. Come saprai sono bstate annullate le sedute del 6 e del 7 e ctedo che gli interessati non abbiano ancora ricevuto notizie in merito alla riconvocazione. Per quanto riguarda le domande, chiedono un pò tutto. Poco privacy. Contratti domande anche molto specifiche. In amministrativo hanno chiesto la giustizia (ricorso al tar e giudozio di ottemperanza) oltre ai ricorsi amministrativi. Tuel chiedono anche la parte contabile. Poi statuto e regolamenti assemlea, decentramento, uffuci e servizi, accesso. Costituzionale un pò di tutto. Idem tupi. Penale chiedono molto sia parte generale sia parte speciale. Reati contro la p.a. anche meno conosciuti (es. turbativa incanti, frode pubbliche forniture) e purtroppo hanno chiesto anche reati che esulano da quelli contro la p.a. come ingiuria e diffamazione. Spero di non aver dimenticato nulla. | |
Da: Molly6 | 13/02/2014 13:16:18 |
Per quanto riguarda l'andamento delle sedute, tra assenti e rinviati non sono stati esaminati ad oggi tanti candidati. Le bocciature sono state 8. In generale voti tendenti al basso . Avevo già notato la differenza rispetto al concorso istruttori. Questa impressione è stata confermata confrontando i voti orali di alcuni candidati che concorrono per entrambi i profili. A distanza di pochi giorni, persone valutate con un 7 o poco più per l'orale funzionari, hanno preso almeno 9 a quello di istruttori e in un caso addirittura 10. La nostra commissione sembra dunque piuttosto tirata, il che non agevola. | |
Da: HugoCabret | 13/02/2014 14:17:28 |
Ciao Molly, scusate l'incursione, comunque volevo far notare che nel concorso i.a. le prime sessioni sono state caratterizzate da molte bocciature e voti relativamente bassi. Pian piano la media è andata salendo e le bocciature sono diminuite sensibilmente, credo che la cosa sia capitata più o meno per tutti i profili. | |
Da: Molly6 | 13/02/2014 14:34:33 |
Ciao HugoCabret, quello che precisi e senza dubbio vero, ma la mia riflessione riguarda esami appena svolti sia nel profilo di funzionari che di istruttori. Il confronto mostra una considerevole differenza nell'attribuzione dei voti, che è giustificabile considerando che i due profili non sono uguali ed è leggittimo aspettarsi una maggiore severità per quello di funzionari. Tuttavia, la tendenza ad un livellamento verso il basso non facilita le cose a chi, non supportato dai titoli, deve puntare necessariamente a fare punteggio con i voti. | |
Da: Carletto ma quale Carletto | 13/02/2014 14:50:09 |
Diabolique, secondo me è meglio se dai i riferimenti precisi alla sentenza del CdS cui ti riferisci. Credo di poter fin d'ora dimostrare che la situazione è diversa da quella di cui si dibatte, e soprattutto dal singolo aspetto che ho interesse a commentare, ovvero quello relativo alla valutazione dei titoli. Il CdS è difficile che possa aver sancito che i titoli al massimo possono avere un peso quale quello che sento ripetutamente dire nei vari forum. Per me è evidentissima la volontà del legislatore di impedire che ai titoli venga dato un peso superiore a un terzo del punteggio massimo complessivo per titoli+prova scritta+prova orale, e questo proprio per avere un bilanciamento equo tra le diverse componenti. Considerando, fra l'altro, che al complesso delle prove si viene comunque ad attribuire ben i due terzi del punteggio massimo complessivo. Ma, appunto, ciò che a me appare di una semplicità disarmante, capisco che sia opinabile. Mi risulta che non vi sia una giurisprudenza consolidata - e direi neanche singole sentenze - che confermino l'interpretazione per una presenza che sia SEMPRE meramente accessoria e residuale dei titoli rispetto alle prove d'esame in concorsi per titoli ed esami. Comunque, attendo gentilmente i riferimenti della sentenza cui pensavi, per poterla eventualmente commentare insieme ;-) | |
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