>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Funzionario Amministrativo - 110 posti D1
12060 messaggi, letto 577973 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    

Attenzione!
Clicca qui per esercitarti GRATIS con i quiz ufficiali o qui per scaricare il software!


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, ..., 397, 398, 399, 400, 401, 402 - Successiva >>

Da: Aleste7  06/02/2014 16:04:22
Che brutta domanda questa! :(

Da: Giurista1986 07/02/2014 14:21:19
X costituzionale sto studiando su un testo del 2011... Potreste dirmi se ci sn tante novità??? Grazie mille a ki vorrà risp!!!

Da: Conco2 07/02/2014 16:40:43
Aleste7 Molly Diabolique, come si spiega che l'art. 227 Tuel impone l'approvazione del rendiconto entro il 30 aprile e il regolamento assemblea capitolina lo impone entro il 30 giugno?
(ho sia il Tuel che il regolamento in parola aggiornatissimi...)
grazie a chi vorrà confrontarsi.

Da: valeruz 07/02/2014 17:07:29
direi la riforma art. 81 come principale novità

Da: Conco2 07/02/2014 17:49:36
a parte l'art. 81 della cost altri articoli riscritti dopo il 2011? la cost non l'avevo ristampata....

Da: Diabolique  07/02/2014 18:30:18
Perché evidentemente il Regolamento dell'assemblea capitolina e' ancora riferito alla vecchia formulazione dell'art. 227 Tuel nel quale le parole "30 aprile" hanno sostituito le precedenti "30 giugno" ex art. 2 quater, comma 6, D.L. 154/08 conv. in L. 189/08.
In definitiva e' mancato un coordinamento sistematico.

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Conco2 07/02/2014 18:44:50
ah ok...grazie diabolique! allora comunque il termine giusto è 30 aprile in realtà...però visto che ci hanno messo le mani a fine 2013 potevano pure aggiornarlo...

Da: Conco2 07/02/2014 19:40:06
qualcuno sa su quale versione di excell e word interrogano?

Da: Aleste7  07/02/2014 21:39:06
Conco ciao! Un'altra piccola modifica della Cost potrebbe riguardare art 117: dopo lc 1/2012 l'armonizzazione dei bilanci pubblici passa dalla legislazione concorrente a quella esclusiva dello Stato. .

Da: Conco2 07/02/2014 23:04:36
grazie aleste...

Da: roscetta78 08/02/2014 07:50:50
Con legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 è stato pertanto introdotto nella Costituzione, in coerenza anche con quanto disposto da accordi internazionali quali il c.d. Fiscal compact, il principio dell'equilibrio strutturale delle entrate e delle spese del bilancio.
La predetta legge costituzionale, novellando gli articoli 81, 97, 117 e 119 Cost., introduce il principio dell'equilibrio tra entrate e spese del bilancio, cd. "pareggio di bilancio", correlandolo a un vincolo di sostenibilità del debito di tutte le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle suddette regole in materia economico-finanziaria derivanti dall'ordinamento europeo.

Da: Fischio 08/02/2014 08:50:34
ciao ragazzi, ma secondo voi, anche in base all'andamento degli esami finora svolti, quale potrebbe essere il voto complessivo necessario per entrare tra i primi 110? grazie a chi vorrà rispondermi

Da: Diabolique  08/02/2014 09:38:31
È tutto da vedere.
Se si fa la somma a mio avviso un 25,50 può essere più che sufficiente (forse anche qualcosa in meno) ma facendo la media dei voti delle prove scritte forse la soglia e' intorno al 18.
Poi si potrebbe fare un ulteriore calcolo moltiplicando per tre i voti delle prove d'esame (cioè media dei voti delle prove scritte moltiplicata per tre più voto orale moltiplicato per tre più punteggio titoli).
Tutto dipenderà dalla pronuncia del CdS sul concorso per 7 posti esperti lavori pubblici.

Da: Fischio 08/02/2014 10:07:12
Grazie mille Diabolique.

Da: valeruz 08/02/2014 10:24:21
beh se prendo 10 allora sono dentro :)))))))

Da: Squalo168 08/02/2014 23:15:25
Ragazzi, senza polemica alcuna, ma perché si continua ad avere il dubbio che si possa fare la sommatoria del punteggio delle prove scritte in luogo della media. Io avevo scaricato il pdf di quella sentenza del T.A.R. sul concorso per 7 esperti finanza di progetto, che era stata postata in un altro FORUM. Lì è chiaramente richiamata una sentenza del C.d.S. del 2010 in cui si spiega che l'ente locale sul punto non ha alcun margine di alternativa e si deve attenere a quanto previsto nel D.P.R. 487/1994, legificato dal D.lgs. 165/2001. A parte che non ho ancora capito questo fantomatico ricorso al C.d.S. se è ancora pendente oppure no, ma mi sembra strano che non si sappia ancora nulla visto che il T.A.R. si era pronunciato nel giugno del 2013, dopo circa 6 mesi dall'introduzione del ricorso, mentre ora il C.d.S. debba ancora pronunciarsi sull'appello, ma il suo pronunciamento se e quando arriverà mi mi sembra scontato, non vedo come possa contravvenire ad un orientamento consolidato e pacifico sul punto, con altri casi simili in cui altre P.A. sono state condannate a riconsiderare i punteggi delle prove scritte in base alla media dei voti e non alla somma.

Da: Diabolique  09/02/2014 09:02:32
È proprio quello che stiamo dicendo.
Il problema e' che il Comune non ha alcuna intenzione di fare la media e farà la somma dei voti delle prove d'esame.
Sarà, pertanto, onere di chi sarà pregiudicato da tale modalità di calcolo fare ricorso.
Ora è giusto fare una serie di considerazioni.
Innanzitutto il ricorso per i 7 posti e' ancora pendente davanti al CdS.
Nulla vieta che quest'ultimo possa cambiare orientamento anche perché non si capisce per quale motivo il Dpr '94 dovrebbe prevalere sulla potestà regolamentare trattandosi di un ente locale.
Il CdS, sostituendosi, evidentemente, al legislatore, vuole "ricentralizzare" la materia del reclutamento del personale e, più in generale, dell'organizzazione veicolando, attraverso l'art. 35 Tupi, il Dpr '94 che avrebbe così natura cogente e non più residuale rispetto al regolamento sull'ordinamento uffici e servizi.
Ma le Leggi Bassanini e i successivi decreti attuativi e integrativi?
La riforma del titolo V Cost. che all'art. 117, comma 6, riconosce potestà regolamentare agli enti locali in materia di organizzazione?
Il fatto che i bandi e, più a monte, i regolamenti degli enti locali prevedano modalità diverse di calcolo dei punteggi e' la diretta conseguenza del decentramento amministrativo e della riconosciuta autonomia normativa e organizzativa degli enti locali.
Comunque, a prescindere da ciò, è chiaro che se il CdS continuerà a ribadire la sua attuale posizione (e cioè che deve applicarsi il DPR 487/94 in luogo della riserva regolamentare) paradossalmente, attraverso la media e non la somma dei voti, verrà disatteso proprio lo stesso Dpr.
Infatti con la media si finisce per premiare soprattutto coloro che hanno un punteggio titoli elevato: a costoro basterà prendere voti minimi per essere tra le prime posizioni in graduatoria a discapito di chi ha voti medio/alti ma pochi punti di titoli.
Con la somma, invece, si tende più a neutralizzare il GAP dato dai titoli.
Per cui è evidente che una pronuncia del CdS sull'eventuale media sarebbe cmq "monca" proprio perché finirebbe per fare esattamente il contrario di quello che si prefiggerebbe: anziché applicare il Dpr finirebbe per eluderlo perché trasformerebbe, di fatto, un concorso per titoli e per esami in un concorso praticamente per titoli.
A quel punto si scatenerà una "guerra tra poveri" perché tutti coloro che verranno pregiudicati dalla media faranno ricorso per "ricalcolare" i voti delle prove in modo "equivalente" rispetto alla valutazione dei titoli.
Faccio notare che una graduatoria con la somma e' più somigliante alla graduatoria data dalla media dei voti delle prove scritte moltiplicata per tre più il voto dell'orale moltiplicato per tre più i titoli.
Una graduatoria con la media dei voti delle prove scritte stravolge, invece, completamente le posizioni.

Da: Fischio 09/02/2014 10:06:54
Credo che Diabolique abbia espresso con compiutezza i termini della questione. L'unica cosa che gli chiedo: come mai dà per certo che il Comune utilizzerà il criterio della somma?

Da: Diabolique  09/02/2014 10:12:51
Perché per altre procedure concorsuali di categoria D, concluse successivamente alla pronuncia del TAR relativa al concorso per 7 posti esperto lavori pubblici, il Comune ha continuato a fare la somma anziché la media.

Da: Fischio 09/02/2014 10:21:05
ok, grazie

Da: Streben 10/02/2014 11:10:34
A me basta passare l'orale e collocarmi tra i primi 30 idonei...poi confido in SAMPEI per il ripescaggio nel mare della graduatoria :D

Da: per sapere  10/02/2014 11:38:59
Ragazzi scusate, ma qualcuno che era il 6/7 è stato avvertito della data di rinvio??? Grazie a chi risponderà

Da: Giurista1986 10/02/2014 12:19:37
Non ho ricevuto ancora alcuna comunicazione... Direi ke se nn esce nulla entro le 13 bisognerà attendere domani...

Da: Giurista1986 10/02/2014 12:20:38
ps grazie x le risposte su costituzionale!! :)

Da: Giurista1986 10/02/2014 12:20:39
ps grazie x le risposte su costituzionale!! :)

Da: Gesner 10/02/2014 16:15:25
Il Comune farà la somma dei voti delle prove d'esame, ma non credo che il CdS possa cambiare orientamento rispetto alla sentenza TAR 7 esperti lavori pubblici.
La prevalente giurisprudenza (Cons. Stato n. 2412/2002; Cons. Stato n. 8081/2004; Cons. Stato n. 1443 del 12 marzo 2009; Cons. Stato n. 397/2010; Cons. Stato n. 4922 del 07 ottobre 2013) ha già evidenziato che anche in caso di concorsi per titoli ed esami deve trovare applicazione il criterio della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, da aggiungere al voto della prova orale e al punteggio conseguito per i titoli di servizio, previsto dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 487/1994 per i concorsi per esami, evidenziando che è indimostrato che l'inciso "voto complessivo" contenuto nell'art. 8, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994 (relativo al concorso per titoli ed esami) significhi inequivocabilmente "somma aritmetica" dei voti conseguiti nelle singole prove che va aggiunta al punteggio conseguito nelle prove orali e nei titoli.
Nel testo dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 (che prevale senz'altro sulla disposizione dell'art. 89, del D.Lgs. n. 267/2000, sia con riferimento al criterio strettamente temporale che con riguardo al criterio logico-sistematico, data la valenza del D.Lgs. n. 165/2001 all'intero pubblico impiego, superando perciò la riserva di regolamento contenuta nell'art. 89, comma quarto del D.Lgs. n. 267/2000, sulla disciplina dei procedimenti concorsuali per ricondurla ai principi di oggettività e trasparenza propri del D.P.R. n. 487/1994) compare, all'ultimo comma dell'art. 35, la clausola generale del "rispetto dei principi fissati dai commi precedenti". Fra i principi stabiliti dal terzo comma dell'art. 35 figura anche quello relativo all'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire. Che di questi meccanismi faccia parte anche il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte si desume non solo dal carattere di disciplina generale del pubblici concorsi proprio del D.P.R. n. 487/1994, ma dalla necessità di ancorare il calcolo del punteggio conseguito dai candidati a parametri uniformi e validi per qualsivoglia concorso e nell'intero territorio nazionale, non potendo la potestà regolamentare essere piegata all'introduzione di criteri disomogenei da comune a comune e suscettibili di produrre risultati diversi a seconda delle modalità seguite.
Sono così superati tutti gli argomenti diretti a dimostrare la cedevolezza della normativa statale a fronte della potestà regolamentare nella materia dell'organizzazione dei propri uffici e servizi e del reclutamento del personale attribuita agli enti locali dal nuovo assetto costituzionale introdotto dalla l. cost. n. 2/2001.
Le prove scritte, sia nei concorsi per titoli ed esami che in quelli per soli esami, costituiscono una prova unitaria al pari di quella orale. Il criterio della media dei voti delle prove scritte persegue la finalità di valutare nel loro insieme preparazione e capacità professionale dei singoli candidati senza premiare in maniera eccessiva un aspetto della preparazione richiesta rispetto ad un altro; in tal modo si evita di attribuire alla valutazione delle prove scritte una incidenza diversa da quelle orali per le quali è prevista l'attribuzione in ogni caso di un punteggio unitario, pur vertendo anch'esso su molteplici materie" (Cons. Stato Sez. V n. 8081/2004). Né può ritenersi che se nei concorsi per titoli ed esami non si facesse una somma aritmetica di tutti i voti riportati nelle singole prove con il punteggio conseguito con la valutazione di titoli, vi sarebbe una prevalenza dei titoli rispetto alle prove. In tale tipologia di concorso, infatti, l'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo finale è stata graduata direttamente dal legislatore, il quale all'art. 8 comma 2 del d.p.r. 487/94 ha previsto espressamente che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente.

Da: Squalo168 10/02/2014 23:57:59
Esatto Gesner, tutto vero quello che hai scritto, del resto hai riportato fedelmente il passaggio della varie sentente del C.d.S. sul punto.

Aggiungo, come hai giustamente puntualizzato alla fine che il criterio della media delle prove scritte dovrebbe accompagnarsi ad un adeguato peso dato ai titoli che non dovrebbe eccedere i 10/30 o punteggio equivalente.

Purtroppo anche per i titoli come ben sai i singoli bandi di concorso si discostano da quanto indicato dal D.P.R. 487/1994.

Sarebbe interessante sapere se in appello al C.d.S. per la procedura 7 esperti controllo di gestione e finanza di progetto i ricorrenti che hanno perso in primo grado abbiano sollevato la questione del punteggio titoli, perché (ma non ne sono sicuro perché non ho controllato e verificato) probabilmente alcuni di coloro che sono stati scavalcati dal ricorrente vittorioso in base al nuovo conteggio delle prove scritte, media in luogo della sommatoria, probabilmente lo riscavalcherebbero se il Comune riconsiderasse il punteggio da dare ai titoli su base 30, quindi equivalente a 3,33/10, in analogia al dettato del D.P.R. 487/1994.

Da: Anger  11/02/2014 10:37:57
guarda che i titoli sono già calcolati su base 10.
30 sta ad indicare il punteggio massimo che si può ottenere sommando voti degli scritti, voto dell'orale e titoli.
La base sta sempre ad indicare il massimo conseguibile. Se il massimo previsto per i titoli è 10, è matematicamente impossibile oltre che illogico considerare come base 30 solo per i titoli.

Da: Anger  11/02/2014 10:42:23
tra l'altro è scritto chiaro sul bando, art. 3: la base indicata per i titoli è sempre 10.

Da: Diabolique  11/02/2014 11:13:51
Il problema riguarda sempre il Dpr '94.
Cioè se il CdS afferma che prevale il Dpr rispetto alla potestà regolamentare non c'è bando o regolamento che tenga.
Bisogna applicare il Dpr.
Tra l'altro c'è un'evidente discrasia tra il regolamento e il bando posto che il primo afferma che i titoli sono valutati in 10/30 mentre il nostro bando (come tutti quelli di categoria D) parla di 10 punti.
Inoltre tale anomalia e' evidenziata anche confrontando i bandi di categoria C dove i titoli sono valutati in 10/30.
È evidente, allora, la confusione del Comune il quale per la categoria C ha affermato che i titoli sono una parte (esattamente 1/3) del voto complessivo ma, per non cadere in contraddizione con se stesso, non ha potuto affermare la stessa cosa per i bandi di categoria D (in cui, essendoci 2 prove scritte, il totale, tra prove ed esami, non sarebbe più tre, come per la categoria C, ma quattro) e ha finito per dare 10 punti ai titoli.
Cioè, e difformemente da quanto previsto dal regolamento, non avrebbe più potuto dire 10/30 perché considerando i titoli come una parte del tutto, come ha fatto per la categoria C, gli stessi si sarebbero dovuti valutare in 10/40.
Quindi già dire 10 punti ai titoli significa disattendere il regolamento che parla chiaramente di 10/30.
E poi ripeto se x il CdS si deve applicare il Dpr non c'è bando o regolamento che tenga.
Quindi si dovranno applicare gli artt. 7 e 8 del Dpr i quali relazionano la scala di valutazione delle prove con quella di valutazione dei titoli.
Per cui se decido di dare ai titoli fino a 10 punti (e cioè i 10/30 dell'art. 8) non posso valutare le prove in 7/10 ma dovrò valutarle in 21/30.
O, specularmente, se valuto le prove in 7/10 dovrò relazionare anche la valutazione dei titoli in modo equivalente a tale scala e valutarli in 3,33/10!

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, ..., 397, 398, 399, 400, 401, 402 - Successiva >>


Torna al forum