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Funzionario Amministrativo - 110 posti D1
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Da: Molly6 18/01/2014 12:26:03
Ciao Amandas,
ti riporto alcuni passaggi di un articolo trovato in internet e concernente la differenza tra colpa cosciente e dolo eventuale in relazione al sinistro stradale. Dovrebbe essere utile a chiarire la questione.
1 - L'orizzonte della questione
Il sinistro stradale è foriero, sovente, di conseguenze lesive o mortali per taluna delle persone coinvolte; dalle stesse conseguono responsabilità, anche penali, che costituiscono il banco di prova della delimitazione del confine tra dolo eventuale e colpa cosciente.
In primo luogo, va rilevato che detti due coefficienti condividono il segmento rappresentativo, anche se secondo taluno può muoversi all'agente il rimprovero di avere avuto ben chiaro davanti agli occhi il fatto tipico e, dunque, ritenere che sussista in capo allo stesso il dolo eventuale, soltanto laddove egli si sia rappresentato in concreto l'evento (inteso come fatto di reato) quale conseguenza della propria azione.
Viceversa, si avrà colpa cosciente laddove la previsione rimanga su un piano astratto, quale evenienza generica e remota.
In secondo luogo, soltanto il dolo postula un momento volitivo, integrato dalla decisione per la possibile lesione del bene giuridico , sulla cui essenza non vi è unità di vedute.
Al riguardo, come noto, per le tesi di stampo volontaristico al dolo eventuale sarebbe sottesa la decisione contro o il disprezzo per il bene giuridico tutelato , il consenso, l'accettazione, l'approvazione o l'indifferenza rispetto all'evento, mentre la colpa con previsione sussisterebbe quando l'agente riponga speranza nella non verificazione dell'evento, di talchè "il giudizio dubitativo: l'evento può verificarsi, si conclude così nel giudizio: l'evento non si verificherà" .
(…)
2 - Il coefficiente soggettivo in materia di incidenti stradali
Nel panorama giurisprudenziale, a partire dalla pronuncia Sezioni Unite del 2009 in linea di prima approssimazione sembrano essersi sviluppati tre 'filoni' che hanno fatto applicazione del principio di diritto espresso dal Supremo Consesso con riferimento alla responsabilità medica , agli infortuni in ambiente lavorativo e ai sinistri stradali.
Con specifico riguardo a quest'ultimo settore, parte della giurisprudenza di merito si è orientata in senso favorevole alla configurabilità del dolo eventuale, in controtendenza rispetto al tradizionale riconoscimento della colpa con previsione, con riferimento ad incidenti mortali provocati da condotte di guida particolarmente spericolate, esplicatesi in un contesto di pregressa illiceità ; soltanto a siffatte situazioni è dedicata la breve analisi di queste pagine.
(…) Invero, nella prognosi che l'agente anche implicitamente effettua circa la possibilità di cagionare o di evitare l'evento v'è sempre una componente di irrazionalità ineliminabile , che si ripropone, a maggior ragione, nei sinistri stradali connotati da radicali violazioni di norme cautelari, in cui il conducente si affida alla buona sorte, secondo autorevole dottrina sfuggendo i possibili eventi alla sua rappresentazione per l'estrema rapidità di evoluzione della situazione in cui si trova.
Ciononostante, si tratta di un tipo di condotta di così elevata, irragionevole, eccezionale pericolosità oggettiva da esser assunta a esempio paradigmatico di criminalità dolosa .
Peraltro, si è da tempo rilevato come l'automobilista confidi normalmente nel fatto di potere evitare l'evento attraverso la sua abilità: se così non fosse, egli rinuncerebbe alla manovra, perché sarebbe la prima vittima del suo fare; tale fiducia (che deve essere ben più che una speranza) sul buon esito è cosa diversa dalla decisione di agire contro il bene giuridico tutelato, che caratterizza il dolo, e merita una pena inferiore, quella per l'appunto del delitto colposo .
Allo stesso modo, qualora a condotte di guida di elevata pericolosità oggettiva si accompagnino condizioni soggettive di debolezza o labilità nelle persone dei guidatori (immaturità di giudizio, superficialità, tendenza alla rimozione, emotività, stati di eccitazione dovuti all'assunzione di stupefacenti o ebbrezza alcolica), è arduo sostenere che l'incidente mortale sia frutto di una vera e proprio deliberazione volontaria, sia pure nella peculiare forma del dolo eventuale .
in caso di lesioni od omicidio verificatisi in occasione di incidenti stradale può ancora sussistere una responsabilità per colpa aggravata dalla previsione "dell'evento" (come recita l'art. 61 n. 3 c.p.) .
Detto altrimenti, non è dato ovviamente cedere alla tentazione di affermare sempre l'esistenza di un dolo in re ipsa, per il solo fatto della consumazione della condotta rimproverabile , come non si può reputare che ciò comporti in ogni caso la sussistenza della circostanza aggravante della previsione, la quale sussiste quando l'agente volontariamente adotti una condotta colposa, sostituendo consapevolmente la propria valutazione a quella posta a fondamento della norma cautelare violata, pur avendone percepito in concreto la funzione preventiva dell'evento .
In tal caso, invero, oltre all'inosservanza della regola di cautela, occorre che il soggetto abbia erroneamente previsto lo sviluppo causale della condotta, per esempio per sopravvalutazione delle proprie capacità di guida.
Infine, residueranno sempre ipotesi di reati di evento commessi in occasione di sinistri stradali con colpa semplice o, per meglio dire, incosciente, laddove il guidatore abbia posto in essere in modo cosciente e volontario la sola condotta, senza volere né prevedere l'evento - sinistro stradale che ne conseguirà .
Compito del giudicante è, allora, non svuotare di significato l'effettiva dimensione psicologica dell'imputazione soggettiva, connessa alla specificità del caso concreto, fondandosi su un accurato accertamento del fatto unitariamente inteso, delle sue probabilità di verificarsi, della percezione soggettiva della probabilità, dei segni della percezione del rischio, dei dati obiettivi capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei reali processi interiori e della loro proiezione finalistica .

Da: Conco2 18/01/2014 13:30:36
Materia Pubblico Impiego.

Certezza: la Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 2011, n. 246 (in G.U. 27/07/2011 n. 32) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 8, del D.Lgs. 165/2001.

Domanda per Molly, Diabolique, FabiFabi e chiunque lo sappia: dunque il meccanismo dello spoils sytstem è definitivamente cessato? Mah....

Per chi me l'ha chiesto, studio p.i. su un testo di poco più di 200 pagg della Maggioli editore "Il lavoro alle dip. delle PP.AA." aggiornato solo alla fine del 2011 (per non ricomprarlo lo coordino con D.Lgs. n. 165/2001 aggiornatissimo).


Da: fabifabi 18/01/2014 13:53:35
Per conco, si, con la citata sentenza, il meccanismo di decadenza automatica degli incarichi dirigenziali, prima della scadenza naturale del mandato ed in assenza di alcuna garanzia procedimentale e' definitivamente cessato anche con riferimento all unica ipotesi salvata dalla riforma brunetta e riferita agli incarichi dirigenziali apicali che cessavano decorsi novanta giorni dal voto di fiducia al governo.

Da: Conco2 18/01/2014 14:22:11
GRAZIE Fabi

Da: fabifabi 18/01/2014 14:28:50
In sintesi la teoria più' accreditata per distinguere i due coefficienti psicologici e' quella dell accettazione del rischio, in virtù della quale mentre nel dolo eV il soggetto agisce accettando il rischio che l evento si verifichi, nella colpa con previsione il soggetto ,confidando nelle sue capacità ,agisce nella convinzione che l evento non si verificherà....solo quindi nel dolo eventuale vi è una presa di posizione del reo diretta alla lesione o messa in pericolo del bene protetto dalla norma incriminatrice, nella colpa cosciente,invece, tale elemento manca agendo l autore nel convincimento che l evento non si verificherà. Il discrimen sul piano probatorio e'quindi la convinzione del verificarsi o meno dell evento lesivo.....
Sempre un sincero grazie a molly....

Da: fabifabi 18/01/2014 14:30:38
A te conco per le delucidazioni sui diabolici 109 e 110 tuel...

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Da: Diabolique  18/01/2014 15:38:39
Non credo perché la sentenza della Consulta da te citata, così come la sentenza 124/11, stabiliscono che la Corte ha dichiarato l'illegittimità cost. del comma 8, art. 19 Tupi, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 40 Brunetta, nella parte in cui "dispone che gli incarichi di funzione dirigenz. conferiti ai sensi del comma 6 art. 19 cessano decorsi 90 gg dal voto sulla fiducia al Governo".
Cioè le due sentenze della Corte hanno dichiarato l'illegittimità cost. solo con riferimento al comma 5 bis (sentenza 124/11) e 6 (sentenza 246/11) dell'art. 19.
Resta salva l'ipotesi contemplata dal comma 8.

Da: romans 18/01/2014 15:51:02
buona sera .... volevo chiedervi, per chi ha già ricevuto la raccomandata, se sapete cosa significa "ammesso con riserva" ....

io lunedi chiamerò per avere delucidazioni. Grazie

Da: Etobia 18/01/2014 16:31:58
X Molly


Mi sapresti dire la differenza tra area e comparto?

Da: fabifabi 18/01/2014 21:58:43
Hai ragione diabolique. Chiedo venia....resta salvo per gli incarichi apicali....

Da: Conco2 19/01/2014 13:21:20
Ah dunque art. 19 comma 8 Tupi dunque ancora valido, ok memorizzato.
Art. 109 parla del conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato (lo sono tutti gli incarichi dirigenziali... al massimo durano 5 anni anche se possono venire rinnovati) a quei dipendenti che rivestano la qualifica di dirigente in quanto vincitori di concorso.
Sono dirigenti a tempo indeterminato ma assumono vari incarichi (a tempo determinato) nel corso della loro carriera fino al collocamento a riposo.
Art. 110 parla della possibilità (lo statuto PUO' prevedere ma può anche non farlo) di copertura dei posti di dirigente mediante stipulazione di contratto a tempo determinato (fermo restando che il prescelto deve avere la laurea e i requisiti richiesti nel caso di specie, fermo restando anche che se l'ente si trovasse in stato di dissesto o similia tale contratto si risolverbbe automaticante) per una percentuale massima fissata al 10% dal comma 6quater dell'art. 19 Tupi [l'art. 110 Tuel parla(va) del 5%] della dotazione organica di qualifica dirigenziale.
Competente a definire modi i criteri i limiti relativi alla stipulazione di detti contratti a tempo determinato per copertura di posti direttivi è il regolam Uff e Servizi.
Diabolique... tu che sei il massimo esperto in materia riconosciuto sul forum dimmi se ho detto bene....

Da: Diabolique  19/01/2014 14:55:42
Be' grazie ma ci tengo a precisare che non ho mai lavorato in un ente locale e quindi mi baso sulla lettura delle norme.
Sulla tua ricostruzione, chiara e corretta, mi limito a dire che, dalla lettura delle norme, e' vero che ex art. 110, 1 comma, gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti con contratto (anziché con provvedimento con la conseguente distinzione tra soggetti con qualifica dirigenziale e non) solo laddove ciò sia previsto dallo statuto, ma la differenza, rispetto alla previsione del comma 2 dello stesso art. 110, e' che nel primo caso (come risulta dal richiamo che ne viene fatto dall'art. 19, comma 6 quater) gli incarichi a contratto possono essere conferiti nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti indeterminati (cioè di coloro che acquisito lo "status") nel rispetto del limite percentuale del 10% (o del 20% o del 13% a seconda della dimensione demografica dell'ente) mentre nella previsione del 2 comma del 110 Tuel e' il regolamento uffici e servizi che può prevedere e disciplinare le modalità di stipulazione dei contratti a tempo FUORI dalla dotazione organica individuando diversi limiti percentuali di calcolo per il conferimento dell'incarico a seconda che l'ente abbia o meno personale con qualifica dirigenziale.
Rapportato al regolamento uffici e servizi di Roma capitale i limiti percentuali per il conferimento di incarichi dirigenziali con contratto a tempo (anziché con provvedimento) e' rispettivamente del 7% dei dirigenti indeterminati nell'ambito della dotazione organica e del 3% dei dirigenti indeterminati fuori dalla dotazione organica.
Per le amministrazioni statali, invece, i limiti percentuali per i contratti a tempo sono fissati dal comma 6 art. 19 Tupi.

Da: Moodywitch 19/01/2014 15:33:49
Anche nel 110 comma 2 però c'è un limite percentuale massimo stabilito dalla norma che è il 5% (Giusto? salvo ulteriori aggiornamenti non riportati nel mio codice)

Da: Diabolique  19/01/2014 15:55:35
Si corretto.
Fuori dalla dotazione organica il limite e' del 5% ma occorre calcolarlo diversamente a seconda che l'ente abbia o meno la dirigenza.
Tali percentuali vanno poi comunque riferite a Roma capitale.
Cioè la legge (il TUEL e il tupi) fissano dei limiti massimi ma poi l'ente locale,entro tali massimali, puo' prevedere percentuali diverse.
E infatti il regolamento uff. e serv. Roma capitale prevede in un caso il limite del 7% e nell'altro del 3%

Da: higuain09 19/01/2014 22:10:47
qualcuno saprebbe dirmi in caso di malattia a chi e come inviare certificato? grazie

Da: Streben 20/01/2014 10:40:35
In caso di malattia è il medico convenzionato con il SSN o la struttura medica che lo invia all'Inps che poi procede a inviarlo all'Amministrazione di appartenenza e alla casella di posta del dipendente...questo è quello che ho intuito...poi chi è più preparato mi corregga ;)

Da: Gibbu 20/01/2014 12:24:11
ma quale invio all'inps!!!!!! si sta parlando dei certificati per l'esame....non pet il dipendente pubblico
CORREGGETEMI SE SBAGLIO

Da: per sapere  20/01/2014 12:28:11
I contratti pubblici sono un casino... Secondo voi quale sarà il grado di approfondimento???

Da: giorgio80  -banned!-20/01/2014 13:10:18
Con Determinazione Dirigenziale n. 71 del 16 gennaio 2014 è stata nominata quale Presidente della Commissione Esaminatrice della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 110 Funzionario Amministrativo - categoria D (posizione economica D1), la Dott.ssa Gabriella Acerbi, Dirigente Amministrativo di Roma Capitale, in sostituzione del Dott. Giuseppe Canossi.

Da: higuain09 20/01/2014 13:10:37
presumo si debba mandare un fax ma non so a che numero e a chi indirizzarlo... il numero delle risorse umane non risponde

Da: solaika 20/01/2014 13:50:08
cosa fa il nostro nuovo presidente?

Da: Conco2 20/01/2014 15:39:53
Anche io sono stata convocata con riserva!!!! devo chiamare?

Da: banzai 20/01/2014 15:40:35
Buondì a tutti.
1 domanda: chi si ricorda una delle 2 tracce non uscite? Una di esse era sull'importanza del tempo in relazione al procedimento amministrativo..., chi si ricorda l'altra?
Grazie a chi mi vorrà illuminare! Buono studio

Da: Aleste7  20/01/2014 15:49:14
Per Romans: hai poi avuto modo di chiamare l'ufficio concorsi stamane per questa storia delle ammissioni con riserva? Ma che hanno sbagliato (quasi) tutte le comunicazioni? ? Mah..

Da: higuain09 20/01/2014 15:58:01
nessuno sa aiutarmi??

Da: Aleste7  20/01/2014 16:43:20
Higuain.io come fax ho 06/67103314.probabilmente oggi l'uff conc non risponde perché non é giorno  di ricevimento. .domani però dovrebbe rispondere tutto il giorno..ciao

Da: fabifabi 20/01/2014 17:21:39
Mi sembra che l altra traccia fosse sulle convenzioni Consip...spero di non sbagliarmi.

Da: fabifabi 20/01/2014 17:30:37
Solitamente l ammissione con riserva e' diretta a consentire alla p.a. Di accertare il possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura....forse conco hai delle pubblicazioni scientifiche o dei titoli di cui ti chiederanno verifica....penso sia questo. Non preoccuparti.

Da: Moodywitch 20/01/2014 17:45:08
Per Giorgio 80:
Mmm da quanto leggo nell'esperienza professionale del nostro nuovo presidente c'è Commercio, Urbanistica e Territorio; Responsabile del Servizio Complesso "Controllo di gestione
e Valutazione della Dirigenza "; attività di supporto dei Nuclei di Valutazione del Comune di
Roma - COMUNE DI ROMA;Componente della Commissione permanente
Macrostruttura per la revisione dell'assetto organizzativo
del Comune di Roma. WOW

Da: romans 20/01/2014 17:45:27
io oggi ho provato a telefonare ma non ha risposto nessuno. Domani riprovo ...
Appena so qualcosa la comunico ;-)

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