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Istruttore Polizia Municipale - 300 posti C1
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Da: glauco08/03/2013 21:51:54
Sasa guarda che nn e cosi!!nnsi puo somministrare sullle aree pubbliche  bevande alcoliche mai!si possono solo vendere in recipienti chiusi!!!!regs nnfamo scherzi eh!!!che me confondo

Da: 08/03/2013 21:52:34

Da: Precarius08/03/2013 21:52:41
X PRATOLINA intanto la sconosciuta sei tu.... C'hai fatto una bella FIGURA DI MERDA..... Al cazzeggio ci stai tu, perché cara mia è inutile che ci copi e incolli le cose lette dalle fotocopie appena fatte del nuovo statuto e poi non sai nemmeno perché Roma come tutti gli altri comuni d'Italia ha ridotto i consiglieri...... Non c'è bisogno che ci consigli di studiare perché se dovessimo studiare come"studi " te (si fa x dire che studi) saremmo tutti quanti non ammessi.... Cambia forum dammi retta sono certo che il forum SCOPE E SPAZZOLONI ti si addice di più .......

Da: EPIC FAIL08/03/2013 21:58:07
http://www.piemmenews.it/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=308&Itemid=7

dai precarius ora basta con pratolina.... possono sbagliare tutti nella vita!

Da: sa sa x glaugo08/03/2013 21:59:13
allora leggiti l'art 14 bis , in virtù di questo nuovo articolo quello che dici tu non è più vero .Questo dice è vietata la vendita e somministrazione di bevande alcoliche sulle aree pubbliche e spazi pubblici in orario notturno dalle 24 alle 7 .Questo comma prima della modifica puniva vendita e somministrazione su arre pubbliche senza precisare limiti e quindi in qualsiasi orariom .Con la nuova formulazione il divieto è limitato solo alla fascia oraria dalle 24 alle 7 tuttavia vi sono delle eccezioni in cui è ammesso anche in tali orari quali in occasione di fiere sagre ocasione di riunioni starordinarie di oersone e in occasione di manifestazioni in cui si promuovono prodotti tipici locali

Da: x sa sa08/03/2013 22:00:18
sa sa non mi risulta puoi spiegare? il documento sopra di epic fail testimonierebbe il contrario

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Da: sa sa x glaugo08/03/2013 22:00:41
io non scherzo sugli argomenti imporatnti questo è quello che ho studiato io e che dice il mio libro poi libero di non credermi per carità

Da: Precarius08/03/2013 22:01:56
X epic fail tu hai ragione ma se l' e' cercata e' lei che ha iniziato e io parto da un principio che chi cerca trova..... Pensasse a studiare e non a fare la" maestrina" e a dare consigli specialmente a gente più preparata di lei... È vedi che nessuna la cerca.....

Da: glauco08/03/2013 22:06:28
Sa sa ho letto l articolo!e sempre vietata nelle aree pubbliche!e consentita soltanto dalle 24 alle 7 negli esercizi muniti di licenza del questore!in generale sulle aree pubbliche e per tutte le 24 ore nnsi puo somministrare alcol se non i recipienti chiusi!cosi e detta mejo???

Da: x sa sa08/03/2013 22:09:07
ma la vendita al minuto e' vietata dalle 24 alle 7?

Da: non ce se capisce niente08/03/2013 22:12:40
Tuttavia, l'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 114/98 fa salvo il "divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1 del Regolamento…". Vale a dire che l'art. 30 vieta la somministrazione di alcoolici, e consente unicamente la vendita in determinati recipienti chiusi.
Per le strutture con posteggio decennale autorizzate ai sensi del D.Lgs. 114/98, si giunge quindi a questa conclusione, peraltro non da tutti condivisa:1
1) la somministrazione (e la vendita per il consumo interno al chiosco) è sempre vietata;
2) la vendita per asporto di bevande alcooliche in recipienti sigillati di capacità inferiore a l. 0,33 è vietata;
3) la vendita per asporto di bevande alcooliche in recipienti sigillati di capacità pari o superiore a l. 0,33 è ammessa.

Non essendo prevista una specifica sanzione, sembra doversi applicare l'art. 17 del T.U.L.P.S., che prevede una sanzione amministrativa di competenza del prefetto.

Successivamente è intervenuto l'art. 23 della legge 7 luglio 2009, n. 88 il quale, "in conformità alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol", ha inserito nella legge 30 marzo 2001, n. 125, il nuovo art. 14 bis (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche, per stabilire che:

la somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'art. 86, primo comma, del TULPS;
chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore 24 alle ore 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
Per queste violazioni è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.

Sono escluse dal divieto e sono quindi lecite la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate.

Inspiegabilmente la legge richiede la "licenza di cui all'art. 86 TULPS" da tempo (18 anni!) non più esistente in quanto sostituita dall'autorizzazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e poi dalla normativa regionale.

Dovendo tuttavia dare un significato alla norma, essa va interpretata nel senso che è consentita la vendita e la somministrazione di alcolici su spazi o aree pubblici solo se pertienti agli esercizi elencati all'art. 86 TULPS, cioè "trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori o altre bevande anche non alcoliche".

Tra gli "altri esercizi" vanno evidentemente ricompresi tutti quelli che hanno ottenuto una autorizzazione dal Comune, anche temporanea, per la vendita e la somministrazione di alcolici.

Putroppo, in questo contesto, si è inserito il Ministero dello Sviluppo economico che, probabilmente sommerso da un pressante lavoro di lobby, in pieno marasma confusionale ha emanato (non si capisce a quale titolo) la circolare n. 69837 del 30 luglio 2009, in cui afferma di ritenere che "nulla sia stato innovato dall'introduzione della norma di cui all'art. 23".

Da: ed il08/03/2013 22:15:06
trasporto di animali esplosivi lo avete fatto? XD

Da: sa sax gllauco08/03/2013 22:23:22
no non è cosi . Allora ricapitoliamo quello che ha scritto epical e che hai scritto anche te  è quello previsto dall'art 87 del tulps che dice che è vietata la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a questo divieto c'è la deroga dell'art 176 regolamento tulps che dice che non è vietata la vendita in recipoenti chiusi purchè la quantita non sia inferiore a o,200 per le bevande alcoliche e non sia inferiore a 0,33 x bevande alcoliche per quello con contenutoi di alcol inferiore al 21 per cento.
Poi c'è l'art 30 comma 5 dlgs 1998 che dice resta salvo il divieto di vendita su arre pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi
Questi limiti sembrano pero'oggi superati o meglio modificati dalle novità poste dall'art 14 bis che dispone la somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto possono essere effettuati dall 24 alle 7 solo negli esercizi muniti della licenza di cui all'art 8(che quindi possono somministrare fino alle3 perchè per loro è vietato dalle 3 alle 6). Da tale articolo si ricava che dalle 24 alle 7 è vietato la somministrazione sulle aree pubbliche mentre fino alle 24 si e inoltre in occasione di fiere ,sagre ecc questi possono anche in derga a tale orario.Si ritiene quindi alla luce di quanto sopra che la nuova disposizione abbia implicitamente abrogato l'art 176 del reg.tulps



Vi ho ricopiato paro paro quanto c'è scritto sul libro

Da: x non ce se capisve niente08/03/2013 22:24:56
Continuo a non capire!! Somministraz e consumo su aree pubbliche non e mai consemtita per tutta la giornata!!negli esercizi muniti di licenza e consentita anche dalle 24 alle 7!!tutto li

Da: sa sax non ce sto08/03/2013 22:28:52
no non è cosi quelli muniti di licenza possono vendere anche dopo le 24 e li per area pubblica s'intendead esempio un bar che mette i tavolini di fuori quindi occupa un area pubblica.Invece il divieto di vendita su arre pubbliche che è dalle 24 alle 7 è ad esempio un carretto su un mercato o in forma itinerante

Da: N.B.08/03/2013 22:33:32
vorrei ricordare ai comuni mortali che ne' il Simone, ne' il Maggioli, non sono la Bibbia. Su internet si trovano notizie contrastanti e anche il libro di sa sa dice SEMBRA, non mettendo nessuna sicurezza in merito.

Da: commerciante08/03/2013 22:36:08
dopo le 24 io che ho un bar, nessuno puo' uscire con le birre in mano!!! devono consumare dentro il locale, non fuori dalla pertinenza...... ma che caciara state a fa??

Da: barbone08/03/2013 22:37:40
ragazzi ma in forma itinerante ora serve la scia al posto dell'autorizzazione?? gne sa faaaaaaaaaa

Da: sa sa08/03/2013 22:41:35
infatti è vero è proprio quello il problema non c'è nessuna cosa certa sono tutte opinioni dottrinali ,tant'è che si è cheiesto anche l'intervento del ministero per fare un chirimento sulpunto che ad oggi ancora non è arrivato.

Da: barbone08/03/2013 22:43:29
sa sa ho letto che serve la scia per la forma itinerante

Da: sa sax barbone08/03/2013 22:44:42
si in molte regioni è stata sostituita con la scia

Da: senzatetto08/03/2013 22:48:24
ok grazie...... non se capisce piu niente. BANDIERA BIANCA!

Da: sa sa08/03/2013 22:51:35
ahahha hai ragione il bello è che non lo capisce neanche chi l'ha scritta la legge ahahah

Da: Ele 7509/03/2013 02:04:37
Ma quando escono questi titoli????

Da: BOBBO09/03/2013 06:36:54
Buongiorno,

purtroppo non ritrovo la mia domanda per il concorso in cui ho indicato i miei titoli.

Ricordo però di aver indicato:

- la mia laurea che, anche se non tra quelle indicate, ritengo sia comunque connessa alle funzioni di Roma Capitale (laurea in protezione civile). Diciamo che c'ho provato
- un corso alla Provincia di Roma sempre su quelle tematiche
- la patente A (ho anche CQC trasporto persone)

.... e non ricordo se ho messo altro.

Mi è stato dato un punteggio di 0,50

Dite che ci posso stare????

Da: Magica bula09/03/2013 06:39:26
Avoja a bobbo vieri!! 0,5 in mezzo a sti 2671 fanno la differenza!!

Da: BOBBO09/03/2013 06:56:56
Non capisco se scherzi o dici sul serio.....

PS: quello è BOBO con una B.... io alla mia doppia B ci tengo... anche perchè sono romanista :-)

Da: Magica bula09/03/2013 08:22:44
Dico sul serio ;)

Da: non capisco09/03/2013 08:38:58
come in un concorso in cui si accede con il diploma non hanno attribuito nessun punteggio. Facevano prima ad far partecipare solo i laureati..
credo che sia fortemente discriminatorio...secondo me in un concorso  per il profilo C la alla laurea nessun punteggio. Voi che ne pensate??

Da: emilius 09/03/2013 08:57:29
Che pensare...le regole erano così dall'inizio, anche io la penso come te ma non essendoci stato come amministrativo la parte funzionari per laureati credo sia giusto così...la laurea ha un costo economico sia di spesa che di entrata.....é chiaro poi che chi non ha potuto permettersela come me che ho cominciato a lavorare a 19 anni un po' mi sento "discriminato", verso alcuni figli di papà, per chi invece si é mantenuto gli studi da solo, tanto di cappello...

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