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Istruttore Polizia Municipale - 300 posti C1
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Da: Erocle | 03/03/2013 11:51:49 |
no scusa e' sanzione fissa, pero' supera i 15.000 euro... forse qui entra in gioco che comunque non supera il decuplo del minimo (2.000 e spicci) | |
Da: Erocle | 03/03/2013 11:55:28 |
pero' nel caso di violazioni in materia di etichettatura io mi ritrovo una sanzione fino a 18.000 euro e minimo di 3.500 euro.... se io pago in misura ridotta, scelgo se e' piu' conveniente 1/3 del massimo edittale oppure il doppio del minimo... quindi dovrei pagare 6.000 euro (terza parte del massimo). Perche' il libro mi riporta la sanzione in misura ridotta di 7.000 euro fissa? ossia, il doppio del minimo? | |
Da: sa saxerocle | 03/03/2013 14:52:14 |
Allora nelle aree pubbliche si c'e' la sanzione fissa amministrativa fino a 15493 piu la sanzione accessoria della confisca. Per l'etichettatura ti scrive la sanzione di 7000 mila perche'anziche'un terzo del massimo la sanzione in misura ridotta e'il doppio del minimo come in tutto il commercio e`sempre il doppio del minimo il fatto che un terzo sarebbe stato piu conveniente non vuol dite nulla loro possono applicare o un terzo del massimo o il doppio del minimo se piu conveniente ma loro decidomo quella che devpmo applicare | |
Da: Safari | 03/03/2013 14:57:58 |
semplicente xche per le violazioni a regolamenti o ordinanze comunali la giunta puo' decidere di applicare sanzioni in misura minima diverse da quella espressa dalla 689/81 che espressamente dice di pagare la sanzione piu' conveniente per il trasgressore | |
Da: sa saxerocle | 03/03/2013 14:59:10 |
Poi e`vero che dice che non puo superare il decuplo del minimo pero ti dice dalvo i vasi espressame.te stabiliti dalla legge | |
Da: sa sa x safari | 03/03/2013 15:09:40 |
quelle del commercio mica riguardano solo violazioni a regolamenti eordinanze comunali per esempio la sanzione che ha scritto erocle fino a 15493 è quella relativa alla violazione al decreto legisllativo del 1998 che non è ne un ordinanza ne un regolamento comunalei , quindi qui non è la giunta che decide l'entità della sanzione ridotta tant'è che è comunque ricompresa nel doppio del minimo, mentre quella della giunta per i regolamenti può essere di qualsiasi entità e poi riguarda solo le vilazioni appunto perchè di regolamenti e ordinanze punite da 25 a 500 euro. | |
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Da: ................... | 03/03/2013 17:47:29 |
scusate ,ma x l'avvio di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande non è richiesta l'autorizzazione al Comune eolo x trasferimento di gestione o sede, la SCIA???? | |
Da: ................... | 03/03/2013 17:48:02 |
solo x... | |
Da: Erocle | 03/03/2013 17:49:31 |
no perche' a parecchie regioni richiedono la scia per l'apertura di esercizi di somministrazione e vendita alimenti e bevande | |
Da: pigiamino | 03/03/2013 17:52:05 |
cmq xkè nella 689 81 specifica che per violazioni edilizie o urbanistiche l'opposizione all'ordinanza ingiunzione si propone dinanzi al tribunale monocratico? secondo me c'entra qualcosa la 689 con le sanzioni edili | |
Da: ................... | 03/03/2013 18:19:38 |
no, non è il Giudice di Pace | |
Da: ................... | 03/03/2013 18:21:37 |
Scusa Erocle, ma sul Simone dice così, anche se in effetti su internet conferma quanto dici... dove sta la verità? Sto Simone mi ha proprio rotto! | |
Da: ................... | 03/03/2013 18:22:49 |
E poi com'è il fatto del parametro numerico a cui non si fa più riferimento? Che casino........ | |
Da: Erocle | 03/03/2013 18:24:02 |
il simone e' vecchio, normativamente parlando. e' un casino impossibile in effetti. | |
Da: ................... | 03/03/2013 18:25:45 |
E x attività su area pubblica, in forma itinerante, la domanda va presentata al Comune di residenza del richiedente, invece x quella in sede fissa, al Comune del luogo in cui si vuole esercitare? | |
Da: ................... | 03/03/2013 18:26:37 |
Grazie per la tua pazienza... | |
Da: Erocle | 03/03/2013 18:43:11 |
no, in forma itinerante al comune di dove si intende avviare l'attivita'. Invece se si vogliono vendere prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalla propria azienda bisogna, per la forma itinerante, bisogna richiedere al comune di residenza. | |
Da: Erocle | 03/03/2013 18:44:06 |
*comune sede di residenza dell'azienda e quindi presumibilmente del proprietario | |
Da: concorsista 2005 | 03/03/2013 19:09:17 |
sono un reduce del precedente concorso. Bandito nel 2005, ma poi fatto nel 2007 come sapete. Sono arrivato all orale per prendere miseramente 6 in quella prova. Mi chiesero la pena per l'istigazione a disobbedire alle leggi. rimasi sconvolto e purtroppo questo non l'ho fatto. buona fortuna amici | |
Da: sa sa | 03/03/2013 19:32:06 |
Il limite numerico non esiste più nel senso chwe mentre in passato i comuni nel rilasciare le autorizzazioni potevano fissare un limite massimo al rilascio delle stesse tenendo conto della popolazione residente fluttuante ecc, oggi invece tali limitazioni non esistono più l'unico limite che rimane è quello della possibilità di non rilasciarle se vi siano pericoli per la vita sociale o se si tratta di zone archeologiche o sottoposte a particolari tutele ambientali. Per quanto rigurada l'aree pubbliche quella su posteggio va richiesta tramite autorizzazione e in alcune regoni tramite scia al comune ove ha sede il posteggio di cui s'intende chiedere l'autorizzazione; mentre per quelle in forma itinerante tramite presentazione di scia al comune ove s'intende avviare l'attività.l'autorizzazione o la scia per la vendita su area pubblica avente ad oggetto la vendita di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione degli stessi tramite una semplice annotazione sul titolo autorizzatorio | |
Da: ali baba'' | 03/03/2013 19:35:32 |
comunque mi seembra un concorso quasi impossibile da come si evince | |
Da: dariavig | 04/03/2013 09:41:30 |
quale è la sanzione amministrativa per il proprietario di un cane che sporca? | |
Da: sa sa x daviang | 04/03/2013 09:55:58 |
essendo tale divieto previsto in un regolamento comunale e non essendo prevista in modo specifico la sanzione ,allora rientra nel più generico da 25 a 500 euro come tutte le sanzioni per violazioni a regolamenti e ordinanze comunali | |
Da: dariavig | 04/03/2013 10:01:52 |
Forti multe per chi sporca le strade, per chi imbratta i muri e per chi effettua la distribuzione selvaggia di volantini. Il Sindaco ha emanato in proposito tre ordinanze con le quali sono stati disposti controlli severi e multe da 50 fino a 500 euro. Le Ordinanze entrano in vigore l'8 febbraio e avranno efficacia fino al 30 gennaio 2011. Chi danneggia o imbratta con scritte e disegni, edifici, panchine, lampioni, mezzi di trasporto pubblico, vetrine e serrande di esercizi commerciali viene sanzionato con una multa di 300 euro. Se i danni riguardano monumenti, edifici di interesse storico-artistico, fontane, reperti archeologici o luoghi di culto, la cifra sale a 500 euro. L'ordinanza prevede inoltre, a carico dei trasgressori, l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi entro 15 giorni e una multa fino a 1.000 euro per chi vende bombolette spray ai minorenni. Chi getta nei cassonetti tv, frigo o mobili, dovrà pagare una sanzione di 250 euro, così come per i proprietari di cani sprovvisti di sacchetti per raccogliere gli escrementi o non "attenti" alla raccolta della deiezione. A 500 euro corrisponde la multa per chi abbandona per strada i rifiuti ingombranti. La stessa sanzione si applica anche a chi "sporca le strade alterandone le caratteristiche", come rovesciare vernice in terra, e per i gestori degli esercizi pubblici che non tengono pulite, durante l'attività o anche dopo l'orario di chiusura, le aree occupate da sedie, tavolini o fioriere. Per il volantinaggio selvaggio inoltre, sono previste multe pari a 412 euro per i committenti della pubblicità e a 50 euro per gli autori materiali della violazione. La distribuzione di manifestini deve essere eseguita con la consegna diretta nelle mani dei passanti. È vietato lasciare, esporre o affiggere volantini in luoghi pubblici o aperti al pubblico, come le serrande dei negozi, i pali della luce, gli androni delle abitazioni private, i parabrezza o i lunotti delle autovetture. È vietata anche la pubblicità mediante il lancio di manifestini, per esempio dalle auto in corsa. A vigilare sul rispetto delle ordinanze provvederanno, oltre ai vigili urbani, anche gli agenti accertatori dell'Ama ed un nuovo gruppo del Nucleo Decoro Urbano del Comune. c'è qualcosa di piu recente? | |
Da: sa sa | 04/03/2013 10:05:02 |
vedi tutte ricomprese da 25 a 500 | |
Da: dariavig | 04/03/2013 10:06:18 |
da 50 ma questa ordinanza è del 2011 | |
Da: poooooool | 04/03/2013 10:15:45 |
Uscitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i titoli..........controllate... | |
Da: LUNETTA 80 | 04/03/2013 10:29:49 |
FORSE TE LI SEI SOGNATI I TITOLI? | |
Da: Tere.S. | 04/03/2013 10:34:38 |
Ciao a tutti! Sapete quanti erano i partecipanti di questo concorso che si sono presentati agli scritti? Al concorso per istruttore amminisgtratio a cui ho partecipato erano circa 2.800 e i titoli ancora non sono usciti. Grazie | |
Da: monelloo | 04/03/2013 11:09:34 |
X TERE.S. Al concorso da I.P.M hanno detto ke i partecipanti erano 2600 ca. | |
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