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Istruttore Polizia Municipale - 300 posti C1
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Da: Titti 7602/03/2013 15:49:22
Ciao Fra! Sono perfettamente d'accordo con te. Qui c'è gente che non fa altro che rispondere in modo scortese...sono tutti professori intelligenti, mentre gli altri sono tutti idioti. Non si può fare una domanda o una osservazione che tutti sono pronti a saltarti addosso offendendo. Questa purtroppo è l'Italia! Ormai è rimasta solo la sopraffazione e la maleducazione. Si vede in giro e ahimè si vede anche in questo forum. Che tristezza!!!

Da: Silvestro 3402/03/2013 16:00:15
ragazzi cerchiamo di parlare di argomenti inerenti il concorso piuttosto che di cose inutili come questa e l'italia, si offende ecc ecc parliamo di cose del concorso tutti i vostri dubbi postateli qui

Da: damocle02/03/2013 16:05:48
tutti i 2600 partecipanti passeranno. state tranquilli in tre anni saremo tutti  colleghi

Da: damocle02/03/2013 16:12:50
tutti i 2600 partecipanti passeranno. state tranquilli in tre anni saremo tutti  colleghi

Da: fra02/03/2013 16:22:26
VI RINGRAZIO PER LA VICINANZA . SAREBBE GIUSTO REDARGUIRE CHI OFFENDE GRATUITAMENTE E NON CHI APPOGGIA CHI E' STATO INGIUSTAMENTE OFFESO DICENDO PENSIAMO AL CONCORSO. SAREBBE BELLO PARLARE  SERENAMENTE DEL CONCORSO SENZA CHE NESSUNO TI SALTI ADDOSSO E SI PERMETTA DI OFFENDERE. GRAZIE ANCORA

Da: emilius 02/03/2013 16:25:21
Purtroppo 'sto forum é pieno di pirloni. Basterebbe rendere obbligatoria la registrazione...

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Da: fra02/03/2013 17:30:06
SAREBBE UN'OTTIMA SOLUZIONE EMILIUS ,  CHE NE DITE DI INVIARE UNA MAIL AL GESTORE DEL FORUM PER RICHIEDERE LA REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA?

Da: i mitici sgorbions02/03/2013 17:35:18
io non ho capito se la somministrazione di alimenti e bevAnde e' un'autorizzazione a parte rilasciata dal comune oppure fa parte di quella rilasciata per altre attivita' anche...... per esempio un bar di quante autorizzazioni ha bisogno?

Da: sa sa per erocle02/03/2013 20:04:55
per la disciplina del commercio si applica la procedura sanzionatoria della 698 /81 , vale a dire i termini per la notificazione, quelli per la presentazione di memori difensive ,il pagamento in misura ridotta, l'ordinanza ingiunzione, il pagamento entro i 30 giorni, l'opposizione all'ordinanza ingiunzione entro trenta giorni al gdp o tribunale e il termine prescrizionale di 5 anni

Da: sa sa per i mitici02/03/2013 20:13:09
Per le attività ricomprese nell'art 86 del tulps quindi bar pub osterie,ristorantie tutte le altre attività che somminstrano alimenti e bevande,la licenza e ogni altro titolo autorizzatoriosvolge anche previa verifica della sussistenza delle condizioni ricieste dalla legge la funzione di autorizzazione per l'esercizi di cui all'art 86. Vale a dire l'autorizzazione ed è quella di somministrazione di alimente e bevande e questa ingloba la licenza dell'art 86

Da: ...02/03/2013 22:48:23
La normativa a settembre del 2012 è cambiata, e ai bar ad esempio si applica la scia cosi come a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande. Essendo però il bar cmq un'attività di somministrazione di alimenti e bevande se uno vuole aprire un bar in una zona soggetta in base al regolamento comunale a vincoli ambientali storici culturali, oppure in zone che può recare fastidio alla viabilità e alla vita sociale delle persone che vi vivono per via del pubblico che può frequentare tale Bar il soggetto dovrà aspettare l'autorizzazione del comune che può anche non dargliela.

Da: i mitici sgorbions03/03/2013 10:39:14
la somministrazione di alimenti e bevande e' sottoposta  a scia, confermo. In caso di vincoli ambientali, paesaggistici ecc la scia non trova applicazione per questo ci vorra' apposita autorizzazione che potra' anche essere rilasciata dopo conferenza di servizi, giusto?

Da: Erocle03/03/2013 10:44:07
la somministrazione o la vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico quali la mensa scolastica o la sede di un circolo per le quali il possesso dei requisiti professionali fino ad oggi richiesti, non è più necessario

Da: sa sa03/03/2013 10:47:25
si si a scia anche se poi fondamentalmente dipende dalle regioni che disciplinano autonomamente tale materie in alcune regioni permane l'autorizzazione, esatto non vi sono più limiti numerici ad eccezione delle zone in cui può recare fastidio alla vita sociale in cui il comune potrà negare l'autorizzazione. Si in quei casi non opera il silenzio assenzo ma occorre apposita pronuncia da parte del comune

Da: sa sax erocle03/03/2013 11:00:00
quelli che dici te ossia gli spacci interni e i circoli privati occorre la scia in cui si deve attestare il possesso dei requisiti professionali e morali. La differenza riguarda i circoli privati che possono essere di due tipi quelli che aderiscono  ad enti assistenziali riconosciuti dal ministero dell'interno per i quali basta la semplice presentazione della scia senza la necessità di specificare il possesso dei requisiti morali e professionali, e i circoli invece non aderenti ad associazioni nazionali aventi finalità assistenziali in cui invece per effettuare la somministrazione di alimenti e bevande devono presentare al comune una domanda di autorizzazione per la somministrazione. Quindi solo nei primi non occorre in quanto svolgenti finalità assistenziali

Da: sa sax erocle03/03/2013 11:02:43
e comunque si per  entrambi i circoli i requisiti professionali sono richiesti solo se l'attività è affidata in gestione a terzi, fermo restando però che in quelli non assistenziali la devi comunque presentare la scia per svolgere l'attività di somministrazione

Da: Erocle03/03/2013 11:03:39
Somministrazione di alimenti e bevande: i chiarimenti sulle nuove regole
Circolare Ministero Sviluppo Economico 12.09.2012 n° 3656/C
Allegato
Il Ministero dello Sviluppo economico con la circolare n. 3656, esplicativa del d.lgs 6 agosto 2012 n. 147 (con il quale è stata modificata la normativa che ha introdotto anche in Italia la direttiva servizi), ha introdotto alcune novità in materia di prodotti alimentari.

Le principali novità riguardano i requisiti necessari per:

la somministrazione o la vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico quali la mensa scolastica o la sede di un circolo per le quali il possesso dei requisiti professionali fino ad oggi richiesti, non è più necessario;

il commercio all'ingrosso di prodotti alimentari che risulta soggetto allo stesso vantaggio;

l'apertura di un bar o di ristorante che diviene possibile per coloro che,  in seguito ad una condanna per i reati che inibiscono l'esercizio di tali attività, abbiano ottenuto la riabilitazione o siano trascorsi cinque anni da quando la pena è stata scontata.

Da: Erocle03/03/2013 11:07:18
Dopo le modifiche al D.Lgs. 59/2010 apportate dal Dlgs 147, del 6 agosto 2012, e il conseguente stravolgimento di parecchie  procedure amministrative consolidate da anni, il Ministero dello sviluppo economico ha emanato la circolare esplicativa n. 3656/C, del 12 Settembre 2012, con la quale ha tentato di chiarire il caos creato dalla norma del 6 Agosto scorso.
Da evidenziare sono i contenuti riportati nel punto 2  della circolare, che riguardano i requisiti professionali ai fini dell'accesso e dell'esercizio delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero le modifiche all'articolo 71, del D.Lgs. 59/2010, ad opera dell'articolo 8, comma 1, lett. e),f) e g) del Decreto correttivo.
Viene chiarito che a causa della soppressione della locuzione "anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone", nel caso di attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate nei confronti di una cerchia determinata di soggetti (quindi NON al pubblico), non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali elencati alle lett. a), b) e c) del comma 6, dell'art. 71 .
Nello specifico la norma si riferisce a tutti quei casi in cui la vendita è effettuata con modalità o in spazi nei quali l'accesso non è consentito liberamente, ovvero quando per entrare occorre essere in possesso di un titolo di ingresso o nei casi in cui l'ingresso è riservato a determinati soggetti.
In particolare il requisito non può essere richiesto per l'avvio delle attività disciplinate dall'articolo 16, del D.Lgs. 114/98, modificato dall'articolo 66, del D.Lgs. 59/2010 (spacci interni).
Il requisito professionale non può inoltre essere richiesto per le attività elencate alle lettere b (esercizi annessi ad alberghi,  pensioni,  locande  o  ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni  rese  agli alloggiati;), e (mense  aziendali  e  spacci  annessi  ai  circoli cooperativi e degli enti  a  carattere  nazionale  le  cui  finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno), f (somministrazioni esercitate in via diretta a favore dei  propri  dipendenti  da amministrazioni, enti o imprese pubbliche), g (somministrazioni esercitate nelle scuole; negli ospedali; nelle  comunita'  religiose;  in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo  dei  vigili del fuoco) ed h (somministrazioni esercitate nei mezzi di trasporto pubblico) del comma 6, dell'articolo 3, della legge 287/91.
Di particolare rilievo è la soppressione dell'obbligo del possesso dei requisiti professionali in caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati.
Al riguardo è da evidenziare che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati è disciplinata dal D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, avente come oggetto "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati", che integra la disposizione di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della citata legge n. 287, come sostituito dall'articolo 64, comma 7, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
Come si ricorderà, tale disciplina mette in relazione la normativa amministrativa concernente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati, al Testo unico dell'imposte dei redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
In pratica, con le modifiche apportate al comma 6, dell'art. 71, si è determinata l'inapplicabilità di tutte quelle disposizioni previste dal DPR n. 235/2001 che richiamavano l'obbligo del possesso dei requisiti professionali nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati, aderenti  e non,  sia nel caso in cui i medesimi non rispondano alle caratteristiche degli artt. 111 e 111-bis del TUIR, nonché nel caso in cui l'attività sia affidata in gestione a terzi.
Altra nota da segnalare è l'inserimento della frase "e limitatamente all'alimentazione umana" al comma 6, dell'art. 71, del D.Lgs. 59/2010.
Tale inciso ha comportato l'eliminazione  dell'obbligo del possesso dei requisiti professionali in caso di vendita solo di prodotti non destinati all'alimentazione umana, compresi i mangimi per animali, abbinata o meno alla vendita di prodotti non alimentari.
Per ultimo, l'inserimento nel comma 6, dell'art. 71, del D.Lgs. 59/2010, delle parole "al dettaglio", ha evidenziato che il possesso dei requisiti professionali resta obbligatorio solo per il commercio al dettaglio dei prodotti alimentari,  escludendo  conseguente tale obbligo per il commercio all'ingrosso.

Da: sa sax erocle03/03/2013 11:09:17
si infatti è giusto erocle ma questo si riferisce al fatto che non devi dichiararli nella scia però resta fermo il fatto che per quelli del secondo tipo devi comunque chiedere l'autorizzazione alla somministrazione in cui ovviamente in questo caso non è richiesto il requisito professionale.Quello che ti voglio dire è che comunque non è che puoi farlo senza scia ma devi comunque presentarla

Da: Erocle03/03/2013 11:10:40
ok io presento la scia ma non sono in possesso dei requisiti professionali, voglio aprire uno spaccio di somministrazione dentro il Senato. Posso farlo????

Da: sa sax erocle03/03/2013 11:12:23
si a quanto pare secondo la nuova legge puoi farlo

Da: Erocle03/03/2013 11:14:06
ok ma infatti sembrava chiaro..... la sostanza e' quella, non si capiva bene dai tuoi discorsi. Grazie

Da: Erocle03/03/2013 11:16:20
Se invece io mi apro un bar aperto al pubblico, chiedo scia od autorizzazione a secondo delle previsioni regionali e devo obbligatoriamente avere i requisiti morali (che sono rimasti obbligatori per tutte le attivita' commerciali) e professionali che in questo caso devo assolutamente avere

Da: sa sax erocle03/03/2013 11:22:47
no scusami mi ero spiegata male io :) si esatto per un bar che vende al pubblico devi avere entrambi i requisiti

Da: Erocle03/03/2013 11:30:56
qualsiasi autorizzazione e' comunque legata alla maggiore eta'?

Da: Safari03/03/2013 11:32:05
ma certo erocle

Da: Safari03/03/2013 11:37:06
e' nei requisiti generali del rilascio delle autorizzazioni di polizia

Da: sa sa03/03/2013 11:41:02
si esatto ci vuole la maggiore età se non ricordo male l'unica eccezione in cui un minore può iniziare o proseguire un attività è quella del minore emancipato ossia colui che abbia compiuto 16 anni d'età e sia autorizzato dal giudice tutelare

Da: Erocle03/03/2013 11:48:43
sasa nel commercio su aree pubblche (posteggio o itinerante) le sanzioni accessorie in caso di mancata autorizzazione all'esercizio dell'attivita' riguardano la confisca della merce??

Da: Erocle03/03/2013 11:50:15
a la sanzione fino a 15.492 e' una sanzione proporzionale?

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