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Curatore Archeologo - 14 posti
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Da: scandaloso 09/09/2013 16:44:31
Graduatoria pubblicata su albo pretorio on line del comune.
Criterio applicato sommatoria dei punteggi degli scritti

Da: newentryyy 09/09/2013 17:53:39
scusate io sono del forum dei bibliotecari
la vostra graduatoria è stata fatta sommando prove scritte+ orale+ titoli??? o hanno fatto la media?

Da: scandaloso 10/09/2013 15:15:12
sommatoria degli scritti

Da: info info 11/09/2013 16:14:30
ragazzi complimenti vivissimi a tutti gli idonei e a chi ce l'ha fatta a rientrare nei primi 14 posti un WOW di cuore. Spero che abbiate festeggiato alla grande e soprattutto spero che vi chiamino presto a firmare il contratto. Nel mio profilo siamo ancora in attesa delle date per l'orale, ma vedere le graduatorie finali dà coraggio... prima o poi si arriva al termine dell'avventura! Intanto, complimenti a voi!

Da: sofia13 11/09/2013 16:20:44
qualcuno sa il perchè il comune continua ad approvare le graduatorie per sommatoria dei voti e dei titoli, pur essendoci una sentenza del TAR Lazio del 1 luglio che ha dato ragione ad un ricorrente che chiedeva di applicare il metodo della media?

Da: MaxZed 11/09/2013 18:26:46
già...non vorrei che poi si perdesse altro tempo a ripubblicare la graduatoria secondo la sentenza TAR..

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Da: foddy 25/09/2013 11:57:44
ragazzi, hanno cominciato ad assumere i vincitori?

Da: foddy 27/09/2013 10:20:53
Ragazzi,

cosa ne pensate, ma per coloro che rientrano nella graduatoria e quindi non solo idonei ma vincitori, li assumeranno? e in che tempi? come si fa per monitorare l'andamento delle assunzioni?

Da: sofia13 27/09/2013 19:18:48
x quanto ne so non credo, bisogna vedere se ci saranno ricorsi dato che il Comune continua a non tenere conto della sentenza del TAR del 1 luglio che considera illegittima la formazione di una graduatoria ottenuta per sommatoria dei voti e non per media. Qualcuno però potrebbe saperne di più... che si faccia avanti! 

Da: novilunio 30/09/2013 11:34:02
Io ho ricevuto la notifica del tribunale, in qualità di contronteressato perché vincitore, del deposito di un ricorso contro la graduatoria. Il ricorso, citando la sentenza del TAR che da poco aveva condannato il comune a riformulare la graduatoria di un altro profilo con il criterio della media degli scritti, chiedeva che il tutto fosse ricalcolato.
Siccome l'altra graduatoria, nonostante la sentenza del TAR, non è stata riformulata dal Comune e siccome la nostra graduatoria, anche, ha mantenuto lo stesso criterio, deduco che il Comune ritiena di avere ragione e che sta ricorrendo al Consiglio di Stato contro la Sentenza del TAR, ma è solo una mia opinione

Da: _violetta_ 30/09/2013 13:47:43
...caro novilunio...in genere non sono polemica, ma, sai...a volte si ha il dente avvelenato: hai vinto il concorso e scrivi "ritiena" invece che "ritenga"? Spero sia, come ormai dicono un po' tutti, un problema di battitura sullo smartphone! Ciao Ciao!

Da: novilunio 30/09/2013 14:41:10
era "ritiene", ovviamente.
comunque se questo è il livello di risposta di fronte a una persona che spreca tempo per dare un'informazione che pensa sia utile a tutti (il ricorso è stato notificato solo ad una piccola percentuale dei partecipanti), per quanto mi riguarda era l'ultimo messaggio.
Cara "in genere non sono polemica ma.." in bocca al lupo e ciao a tutti

Da: ...trepuntini 30/09/2013 16:06:13
X novilunio, veramente il comune di roma perderà ricorsi su ricorsi, in quanto è stato il consiglio di stato a decidere che nei concorsi con 2 o più prove scritte si fa sempre la media e non la somma degli scritti.

cfr. CdS n. 2417/2002, Tar Abruzzo-AQ n. 854/2003, Tar Campania-SA n. 1593/2004, Tar Toscana n. 769/1999

Come vedi il CdS si era espresso già nel 2002 ma ancora CdS n.397/2010, CdS n. 8081/2004, CdS 6135/2011.

Cioè il Consiglio di stato è da oltre 10 anni che dice che nei concorsi con più prove scritte si fa la media e il comune di roma ha il coraggio di fare appello al CdS che è lo stesso che si è già pronunciato? Invece la cosa triste è che il comune di roma si lamenta che non ha i soldi in bilancio, ma continua a spendere soldi in ricorsi e contenziosi che perderà con danno non solo erariale ma anche come violazione dei principi costituzionali del buon andamento nella PA. In parole povere come buon andamento della PA se tu dirigente sai che in un concorso il giudice ti ha detto che non si fa la somma ma la media, non serve continuare a pubblicare graduatorie in cui si fa la somma, ma pubblica direttamente le graduatorie giuste, evitando continui ricorsi, ma invece no forse perchè a pagarli saranno i cittadini romani. Poi ci si lamenta perchè non ci sono i soldi, e questo è un evidente sperpero di denaro pubblico.

Da: Bellosguardo 01/10/2013 18:34:23
X NOVILUNIO
non posso non difendere _violetta_ (anche se nessuno me lo ha chiesto e magari non ne ha bisogno): il problema è proprio che tu volessi scrivere "ritiene" invece che "ritenga", non che tu abbia digitato male scrivendo "ritiena" (anche se non capisco come, dato che A ed E non sono contigue sulla tastiera)!

Da: sofia13 02/10/2013 10:20:40
Cmq ragazzi calmatevi e riflettete non deve essere una guerra tra noi... , adesso pure i congiuntivi... ringrazio novilunio per le informazioni e auguri e in bocca al lupo a tutti, spero di lavorare un giorno con tutti voi in soprintendenza!

Da: treboniano 03/10/2013 06:56:36
è la Sovrintendenza e non Soprintendenza... ahahahah scherzo dai.
Complimenti ai vincitori

Da: scandaloso 09/10/2013 11:44:06
Per chi ha impugnato la graduatoria innanzi al TAR segnalo la sentenza del Consiglio di Stato che conferma l'illegittimità dell'operato del Comune. Va fatta la media dei voti degli scritti e non la sommatoria. Quindi la graduatoria finale con molta probabilità dovrà essere rivista.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 7 ottobre 2013 n. 4922 - Pres. Pajno, Est. Bianchi - Mansueto (Avv. Morcavallo) c. Sabatini (Avv. Migliazza) - (conferma T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. II, n. 736/2012).

1-2. Concorso - Concorsi per titoli ed esami - Calcolo del punteggio complessivo - Somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte e dal punteggio attribuito alla prova orale - Necessità ex artt. 7, 3° comma ed 8, 4° comma, del d.p.r. 487/94 - Finalità del criterio della media dei voti delle prove scritte - Individuazione.

3. Concorso - Concorsi per titoli ed esami - Calcolo del punteggio complessivo - Applicazione del criterio della somma aritmetica del punteggio dei titoli ed il punteggio della prova orale con la media dei voti conseguiti nelle due prove scritte - Illegittimità - Applicazione del criterio della somma dei voti conseguiti dai candidati nelle singole prove scritte, nel colloquio e nella valutazione dei titoli - Necessità.

1. L'art. 8, 4° comma, del D.P.R. n. 487 del 1994, deve essere interpretato nel senso che - nei concorsi per titoli ed esami - il punteggio complessivo è costituito dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte e dal punteggio attribuito alla prova orale. Infatti, pur non prevedendo espressamente la richiamata disposizione la media dei voti riportati nelle prove scritte - esplicitamente richiamata dall'articolo 7, 3° comma, dello stesso D.P.R. per i concorsi per soli esami -, ciò nonostante la stessa norma non esclude ed anzi impone, per ragioni sistematiche, che tale criterio debba applicarsi anche ai concorsi per titoli ed esami (1).

2. Il criterio della media dei voti delle prove scritte persegue la finalità di valutare nel loro insieme preparazione e capacità professionale dei singoli candidati senza premiare in maniera eccessiva un aspetto della preparazione richiesta rispetto ad un altro; in tal modo si evita di attribuire alla valutazione delle prove scritte una incidenza diversa da quelle orali per le quali è prevista l'attribuzione in ogni caso di un punteggio unitario, pur vertendo anch'esso su molteplici materie (2).

3. E' illegittimo l'operato di una commissione di un concorso per titoli ed esami nel caso in cui, ai fini del calcolo del punteggio complessivo di ogni candidato, atto a determinare la sua posizione nella graduatoria di merito, abbia sommato il punteggio dei titoli ed il punteggio della prova orale con la media dei voti conseguiti nelle due prove scritte, dovendosi detto punteggio calcolare con il criterio della somma aritmetica dei voti conseguiti dai candidati nelle singole prove scritte, nel colloquio e nella valutazione dei titoli.

Da: dubbiadubbia 09/10/2013 12:58:55
scusate ma io leggo "E' illegittimo l'operato di una commissione di un concorso per titoli ed esami nel caso in cui, ai fini del calcolo del punteggio complessivo di ogni candidato, atto a determinare la sua posizione nella graduatoria di merito, abbia sommato il punteggio dei titoli ed il punteggio della prova orale con la media dei voti conseguiti nelle due prove scritte, dovendosi detto punteggio calcolare con il criterio della somma aritmetica dei voti conseguiti dai candidati nelle singole prove scritte, nel colloquio e nella valutazione dei titoli."
quindi la sentenza dice che BISOGNA FARE LA SOMMA e NON la media. O sbaglio?

Da: DUBBIOSA123 09/10/2013 13:58:43
Il DPR 487/94 parla anche della valutazione dei titoli (per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente). Secondo molti la valutazione titoli del comune è scorretta e non rispetta il dettato del DPR. C'è chi potrebbe aver sollevato o solleverà anche codesto problema.

Da: ...trepuntini 09/10/2013 15:54:49
Riporto per intero la sentenza del CdS n. 4922/2013 che parla anche dei 10/30 da dare ai titoli. Ricordo che ho sollevato le due problematiche sia sul fatto che nei concorsi per categoria D il comune ha fatto tutta la somma cosa che non si può fare, sia perchè il comune ha valutato le prove di esame in 7/10 e i titoli in 10/30, ricordando che il punteggio dei 10 punti ai titoli può essere dato solo se le prove di esame sono valutate in trentesimi altrimenti i titolati avrebbero troppo vantaggio come la matematica ci ha ampiamente dimostrato.

FATTO

Con bando del 12 agosto 2008, il Comune di Pedivigliano indiceva un concorso pubblico per titoli ed esami, volto all'assunzione di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico a tempo indeterminato part time .

Il bando prevedeva due prove scritte e una prova orale, alla quale potevano accedere i candidati che avessero ottenuto una votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta .

Fissate le date per lo svolgimento delle prove scritte, queste venivano superate solamente da due candidati e cioè dall'Ing. Luigi Sabatini con punti 25 (prima prova) e punti 23 (seconda prova) e dall'Ing. Andrea Mansueto con punti 25 (prima prova) e punti 29 (seconda prova).

La Commissione d'esame rendeva quindi noto, assieme al risultato delle prove scritte , anche il punteggio relativo alla valutazione dei titoli dei concorrenti, riconoscendo al Sabatini un punteggio per i titoli pari a 9,00 ed al Mansueto un punteggio pari a 4,00 .

Le prove orali si svolgevano in data 26 agosto 2011 e la Commissione attribuiva il punteggio di 23/30 al Sabatini ed il medesimo punteggio di 23/30 al Mansueto.

La Commissione quindi provvedeva a formulare una graduatoria provvisoria in base ai punteggi conseguiti dai due candidati, collocando al primo posto l'ing. Mansueto con un punteggio totale di 81 punti ed al secondo posto l'ing. Sabatini con un punteggio totale di 80 punti.

La suddetta graduatoria provvisoria veniva immediatamente contestata dal Sabatini , facendo presente come la Commissione giudicatrice nel formulare la graduatoria finale fosse incorsa in un errore interpretativo, non considerando che l'articolo 7 comma 3 del d.p.r. 487/94 stabilisce che "il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico pratiche e della valutazione conseguita nel colloquio".

Il predetto Sabatini, quindi, invitava l'Amministrazione ad approvare la graduatoria definitiva riformulata in base al suddetto criterio che lo avrebbe visto collocato al primo posto con punti 56 (24 media voti prove scritte + 9 titoli + 23 prova orale ), davanti all'Ing. Mansueto con punti 54 (27 media voti prove scritte + 4 titoli + 23 prova orale ).

Sennonché il Responsabile del Settore Amministrativo, con determina n. 80 del 6 ottobre 2011, approvava in via definitiva i verbali della Commissione esaminatrice, nominando vincitore del concorso l'Ing. Mansueto.

Ritenendo illegittime tali determinazioni, il Sabatini adiva il Tar Calabria chiedendone l'annullamento ..

Con sentenza n. 736/ 2012 il Tar adito accoglieva il ricorso limitatamente alla pretesa caducatoria e, per l'effetto, annullava i provvedimenti impugnati .

Avverso detta sentenza l'Ing. Mansueto ha quindi interposto l'odierno appello, chiedendone la riforma.

Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Pedivigliano che il controinteressato Ing. Sabatini, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.

Alla pubblica udienza del 30 aprile 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Con l'unico mezzo di censura l'appellante deduce l'erroneità della gravata sentenza, laddove ha ritenuto che l'Amministrazione procedente non avrebbe dovuto utilizzare il criterio della somma aritmetica dei voti conseguiti dai candidati nelle singole prove scritte, nel colloquio e nella valutazione dei titoli, ma avrebbe dovuto sommare il punteggio dei titoli ed il punteggio della prova orale con la media dei voti conseguiti nelle due prove scritte .

Assume, al riguardo, che il d.p.r. 487 del 1994 regola le diverse tipologie di "concorso per esame"e di "concorso per titoli ed esami", disponendo per quest'ultimo che "La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame".

Rileva che, nel caso di specie, il concorso bandito dal comune di Pedivigliano era un concorso per titoli ed esami e che la lex specialis di gara riproduceva sostanzialmente il contenuto della suddetta disposizione legislativa precisando, all'articolo 10, che "La votazione complessiva è data dalla somma dei voti conseguiti da ciascun candidato nelle 2 prove scritte e nella prova orale, con il punteggio risultante dalla valutazione dei titoli".

Sostiene, quindi, che il punteggio complessivo di ogni candidato, atto a determinare la sua posizione nella graduatoria di merito, andava determinato sommando i voti conseguiti nelle due prove scritte e nella prova orale, con il punteggio attribuito alla valutazione dei titoli, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice.

2. La doglianza non può essere condivisa.

3.Ed invero, come la giurisprudenza della Sezione ha già avuto modo più volte di precisare con argomentazioni che il Collegio condivide, il 4° comma dell'art. 8 del d.p.r. 487/94 deve essere interpretato nel senso che nei concorsi per titoli ed esami il punteggio complessivo è costituito dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte e dal punteggio attribuito alla prova orale ( cfr. Cons. Stato Sez. V n. 2412/2002 ; n. 8081/2004 ; n. 1443/2009 ; n. 397/2010 ) .

Infatti, pur non prevedendo espressamente la richiamata disposizione la media dei voti riportati nelle prove scritte - esplicitamente richiamata dall'articolo 7, 3° comma, per i concorsi per soli esami- , ciò tuttavia la stessa non esclude ed anzi impone, per ragioni sistematiche, che tale criterio debba applicarsi anche ai concorsi per titoli ed esami.

In primo luogo perché il legislatore, nel dettare la seconda disposizione (articolo otto quarto comma) per i concorsi per titoli ed esami , non poteva certo ignorare quanto già disposto nella disposizione immediatamente precedente per i concorsi per esami ( articolo sette terzo comma ) .

Ne consegue che, non essendo stato espressamente inserito nell'articolo 8, 4° comma, la modalità di calcolo del voto complessivo riportato nelle prove d'esame (da sommare al punteggio dei titoli), deve ritenersi che implicitamente si sia fatto riferimento alla modalità di calcolo analiticamente ed espressamente prevista nella precedente disposizione.

In secondo luogo, perché una eventuale differenziazione del criterio di valutazione delle medesime prove scritte sarebbe irrazionale, atteso che l'unica differenza tra il concorso per titoli ed esami e quello per soli esami è data dall'aggiunta del punteggio per i titoli, rimanendo entrambe strutturate su prove scritte ed orali.

In terzo luogo, perché le prove scritte, sia nei concorsi per titoli ed esami che in quelli per soli esami, pur essendo formalmente articolate in più elaborati e su più materie, costituiscono una prova unitaria al pari di quella orale, con la conseguenza che appare razionale che debbano essere valutate sulla base del loro valore mediato in entrambi i concorsi.

Così ,deve ritenersi che la formulazione dell'articolo 7 del d.p.r. 487/94 relativo al concorso per esami coincida sostanzialmente con la formulazione del successivo articolo otto relativo al concorso per titoli ed esami, "atteso che la apparente diversità di formulazione delle due norme…… non esclude e anzi per ragioni sistematiche richiede che anche nel concorso per titoli ed esami trovi applicazione il criterio della media dei voti delle prove scritte, letteralmente dettato per i concorsi per esami. Tale interpretazione della norma è indotta dalla necessità di una lettura coordinata delle due disposizioni, nelle quali la seconda non può ignorare quanto previsto dalla disposizione immediatamente precedente … ai fini della determinazione del punteggio complessivo da attribuire alle prove scritte. D'altro canto, l'applicazione della stessa disciplina alle due tipologie di concorso trova il proprio fondamento nella medesima ratio che li ispira. Il criterio della media dei voti delle prove scritte persegue la finalità di valutare nel loro insieme preparazione e capacità professionale dei singoli candidati senza premiare in maniera eccessiva un aspetto della preparazione richiesta rispetto ad un altro; in tal modo si evita di attribuire alla valutazione delle prove scritte una incidenza diversa da quelle orali per le quali è prevista l'attribuzione in ogni caso di un punteggio unitario,pur vertendo anch'esso su molteplici materie" ( Tar Puglia Bari Sez. II n. 445/2007 ; Cons. Stato Sez. V n. 8081/2004 ) .

Né può ritenersi che se nei concorsi per titoli ed esami non si facesse una somma aritmetica di tutti i voti riportati nelle singole prove con il punteggio conseguito con la valutazione di titoli , vi sarebbe una prevalenza dei titoli rispetto alle prove.

In tale tipologia di concorso, infatti, l'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo finale è stata graduata direttamente dal legislatore, il quale all'art. 8 comma 2 del d.p.r. 487/94 ha previsto espressamente che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente.

Quindi, il problema di graduare l'incidenza dei titoli e del relativo punteggio sulla votazione complessiva finale , è stato risolto a monte direttamente dal legislatore che ha normativamente prefissato il limite invalicabile delle incidenza dei titoli sulla valutazione complessiva.

In conclusione, il criterio della media dei voti delle prove scritte risulta essere una criterio generale ed unico, da applicare a tutti i concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego, siano essi concorsi per esami che concorsi per titoli ed esami .

3.1. Ed in proposito, va peraltro rilevato che nella specie la formulazione del bando non risulta oggettivamente incompatibile con il principio di diritto sopra enunciato.

Infatti, come correttamente rilevato dal primo giudice, l'articolo 10 della specifica disciplina concorsuale non "parla….. di voti riportati nelle singole prove, le due scritte e quella orale, ma di somma dei voti della prova scritta e orale con il punteggio attribuito per i titoli , laddove il riferimento ai voti della prova scritta ben si presta ad una interpretazione secondum legem e , quindi, come riferimento alla somma della media dei voti delle prove scritte al voto della prova orale".




Del resto, sempre come esattamente osservato dal primo giudice, "se anche si ritenesse di attribuire al bando una diverso significato, il bando stesso risulterebbe comunque, in parte qua, illegittimo, atteso che, come si è detto, secondo l'orientamento prevalente, l'interpretazione conforme alle norme e quella secondo cui, anche nel caso di concorsi per titoli ed esami, va applicato il criterio della media dei voti delle prove scritte".

Ed al riguardo va ulteriormente rilevato che "nell'epigrafe del ricorso, innanzi tutto, vi è espresso riferimento all'annullamento del bando, ove interpretato in modo diverso rispetto a quello propugnato dal ricorrente" e che "nell'ambito del primo motivo( pag. 9 del ricorso) , inoltre, il ricorrente afferma espressamente che, laddove il bando dovesse essere diversamente interpretato, la relativa previsione sarebbe legittima e dovrebbe formare oggetto di annullamento".

Ne, per altro verso, può venire in rilievo ai fini del decidere l'invocato articolo 35 del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici, atteso che la procedura concorsuale sul punto in controversia è espressamente normata in via esclusiva dal richiamato articolo 10 del bando, in ordine al quale non può che farsi rinvio a quanto più sopra già argomentato.

4. Per le ragioni esposte l'appello si appalesa infondato e, come tale, da respingere .

5. Attesa la particolarità della controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:



Alessandro Pajno, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore

Fabio Franconiero, Consigliere

Da: ...trepuntini 09/10/2013 16:12:25
Il dpr 487/94 è nato dal dpr 686/52 (dpr che la giurisprudenza tiene conto per spiegare i punti oscuri che poi oscuri non sono del dpr 487/94) e già il legislatore del 1952 aveva stabilito che nei concorsi per titoli ed esami si deve fare la media delle prove scritte. Inoltre sempre il legislatore del 1952 esprime le prove di esame in decimi come ha fatto il comune di roma, ma ai titoli dava un voto massimo di 5/10 (simile ai 3,33/10 che doveva dare il comune di roma) che non sono mai cmq come i 10/10 sempre ai titoli che ha dato il comune di roma, questo perchè altrimenti i titoli avrebbero avuto troppo peso.
Quindi il dpr 686/52 che chiunque farà ricorso potrà portare davanti al giudice dava:
1) dpr 686/52 media prove scritte 7/10, prova orale 6/10, titoli 5/10
2) comune di roma fa la somma delle prove scritte di 7/10, prova orale 7/10, titoli 10/10.
Insomma da max 5/10 a max 10/10 dei titoli c'è una bella differenza.


DPR 686/52

Art. 9.- Esito delle prove di esame.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
La prova orale e le prove pratiche, non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.
La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto ottenuto in quella orale.


Art. 10.- Concorsi per esami e per titoli.

Nei casi in cui gli ordinamenti delle singole Amministrazioni stabiliscono che l'ammissione a determinate carriere avviene in base a concorso per esami e per titoli, i regolamenti delle Amministrazioni stesse possono determinare le categorie dei titoli valutabili e stabilire le norme relative alla documentazione dei titoli stessi.
Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione dei titoli precede le prove di esame.
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto in quella orale.

Quindi questo era quello che diceva il dpr 686/52 sia per le medie da fare nelle prove scritte, sia sui voti in decimi dove ai titoli dava 5/10.

Da: MercedesAbba 09/10/2013 21:50:29
"La valutazione dei titoli precede le prove di esame" vuol dire che avrebbero toppato anche nella scelta del "quando" della valutazione? Ma possibile che si siano mossi in una tale illegalità totale, i signori di RomaCapitale?

Da: sikulo73 09/10/2013 23:45:34
Scusate l'intrusione, ma avevo letto che i geologi, gli statistici e i vincitori di un altro profilo che non ricordo erano stati assunti. Non hanno fatto i concorsi con lo stesso criterio con cui si sono svolti e si stanno svolgendo tutti gli altri?

Da: pacepace 10/10/2013 11:40:33
Il problema importante è anche la valutazione dei titoli che valutati in decimi; nel caso della media degli scritti e nel caso di tutti i profili con un solo scritto il titolo espresso in decimi ha un grande peso e penalizza fortemente chi non li possiede. Solo il bando per 300 istruttori amministrativi valuta  i titoli in trentesimi, gli altri in decimi.
Sicuramente per le commissioni è difficile ora fare le graduatorie...devono trovare un criterio tale da non indurre nessuno a ricorrere!

Da: 136magari800 10/10/2013 12:35:10
@  ...trepuntini

possiamo cominciare a parlare della valutazione dei titoli nella discussione VALUTAZIONE TITOLI
almeno potranno dare un contributo anche coloro che non appartengono a questo profilo!?

grazie

Da: Mhaila 11/11/2013 11:18:40
Salve a tutti, vi riporto una parte di una sentenza che forse può esservi utile per capire che quel 10/30 o equivalente deve essere letto come incidenza sulla votazione finale e non in assoluto (il che anche per logica in quanto diversamente argomentando  il quoziente 30 non avrebbe senso, perchè se ha senso parlare di 21/30 per una  singola prova, dove 30 è il massimo punteggio che può conseguire il candidato,  non ha senso parlare di un rapporto assoluto in trentesimi in relazione ai titoli. In questo caso 30 cosa starebbe a significare? E' chiaro che quel "/30" va letto in relazione a qualcosa,  ad una somma complessiva... di che?  Segue la risposta...)



... infatti, l'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo finale è stata graduata direttamente dal legislatore, il quale all'art. 8 comma 2 del d.p.r. 487/94 ha previsto espressamente che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente.
Quindi, il problema di graduare l'incidenza dei titoli e del relativo punteggio sulla votazione complessiva finale , è stato risolto a monte direttamente dal legislatore che ha normativamente prefissato il limite invalicabile delle incidenza dei titoli sulla valutazione complessiva.

N.B. Questa argomentazione è tratta da una sentenza relativa ad un giudizio avente altra materia del contendere, ma comunque utile al nostro scopo.

Comunque a graduatoria conclusa ognuno farà le sue considerazioni e valutazioni, per quel che mi riguarda continuo a studiare!
Saluti!

Da: fra0404 15/11/2013 23:10:00
RAGAZZI PROPONGO DI COPIARE, INCOLLARE ED INVIARE LA SEGUENTE MAIL A:
sindaco@comune.roma.it

Egregio Sindaco, 

Le scrivo la presente per manifestarLe il mio disagio nei confronti della Sua dichiarazione sulla possibilità di voler annullare le 22 procedure concorsuali. Così facendo ci priva della speranza di avere un lavoro frutto di fatica, speranza e studio che questa lunghissima procedura ci ha dato. Un dignità che in questo forte periodo di crisi, per alcuni di noi rappresenta la sola speranza di un futuro migliore. Tanti di noi hanno speso tanto tempo, fatica e studio e per pochi tutti noi veniamo penalizzati. Annullare un concorso adesso, quando tanti anni sono passati, dopo rinvii continui, significa vanificare le speranze e la fatica di chi ha dato il massimo, per i "SOLITI" furbi. Le chiedo di indagare e di scoprire e soprattutto di far pagare solo a chi merita. 
Un candidato (nome e cognome)

INTASIAMOGLI LA MAIL, MANIFESTIAMO IL NOSTRO DISSENSO

Da: piersi  -banned!-16/11/2013 16:39:17
Questo è quello che nessuno vi dirà.
L'irregolarità, la mancata trasparenza dei concorsi è solo una scusa.
Questo cosiddetto sindaco vuole utilizzare i fondi della gestione ordinaria, tra cui rientrano quelli per il personale, per fare altro.
La cosa più vergognosa di questo mezzo uomo è il pretesto per fare questo: urlare l'irregolarità dei concorsi, unico metodo per poterli annullare, per poter gestire fondi ordinari come meglio crede.
VERGOGNATI E DIMETTITI per manifesta incapacità!!!!

Da: statistico13 16/11/2013 22:45:03
LUNEDI' 18 NOVEMBRE DALLE 9 ALLE 12 A PIAZZA SS. APOSTOLI A ROMA E' STATA AUTORIZZATA UNA MANIFESTAZIONE PER ESPRIMERE IL DISSENSO CONTRO IL PROBABILE ANNULLAMENTO DELLE 22 PROCEDURE CONCORSUALI

Da: sofia13 17/11/2013 11:54:59
E' veramente inquietante quello che accade... E' giusto indagare, rilevare le irregolarità che sappiamo tutti esserci state e farne pagare le conseguenze anche penali a chi ha agito in modo disonorevole ed illegale nella PA, ma annullare il concorso significa travolgere comunque tante persone che hanno speso tempo e soldi per prepararsi e che comunque ce l'hanno fatta a passare o entrare in graduatoria con le loro forze...Per quanto mi riguarda per quello che ho dovuto fare e per le conseguenze che ancora sto pagando, sarebbe impossibile ripetere il concorso...qualcuno tra gli archeologi andrà domani alla manifestazione? Se qualcuno va chiedo di postare info, non potrò esserci sono a lavorare fuori Roma. Forza ragazzi più o meno giovani ce la faremo! spero...

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