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Istruttore Amministrativo - 300 posti C1
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Da: Ramy@ 03/09/2013 10:25:37
Ciao a tutti, mi chiedevo cosa studiare e non in merito ai contratti della p.a. È impossibile fare tutto quanto....

Da: MOon1900 03/09/2013 10:33:07
@sto fuori vedi art. 5 dlgs 33/2013 (trasparenza)

Da: stofuori 03/09/2013 10:37:37
grazie moon,
sei di roma?

Da: francyz 03/09/2013 10:48:18
buongiorno  a tutti :) 
qualcuno ha comprato il libro  diritto penale parte generale?? quello della simone che costa un botto!

Da: francyz 03/09/2013 10:48:29
buongiorno  a tutti :) 
qualcuno ha comprato il libro  diritto penale parte generale?? quello della simone che costa un botto!

Da: anissa 03/09/2013 11:00:42
buongiorno a tutti

sui ctr ci sarebbero le variazioni apportate dal decreto del fare... però effettivamente non se ne puo piu soprattutto con la parte dei ctr...

@biscotti: ma tu che sei il genio della parte sui ctr non puoi consigliarmi un qualche cosa dove trovo tutto cio che serve aggiornato e semplice??????????

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Da: anissa 03/09/2013 11:02:42
@francyz prendere solo un libro per penale non mi pare il caso ...

Da: anissa 03/09/2013 11:09:05
ragà... decreto del fare

SOSTEGNO ALLE IMPRESE CREDITRICI DEI COMUNI DISSESTATI
L'art. 12 bis della Legge 98/2013 di conversione del D.L. 69/2013 prevede che al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali,una quota annua fino all'importo massimo di 100 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", non erogata dalla Cassa depositi e prestiti negli anni 2013 e 2014, sia destinata a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data del 21/06/2013.
Tali somme sono messe a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento dei debiti commerciali al 31 dicembre 2012, ad eccezione dei debiti fuori bilancio non riconosciuti, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse.
APPALTI: MODIFICHE SOSTANZIALI ALLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ FISCALE
Il Legislatore è intervenuto (con l'articolo 50) sulla responsabilità fiscale negli appalti, cancellando quella per l'IVA. 
Cancellata la responsabilità per l'IVA, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti di quanto dovuto, del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente in relazione alle prestazioni fornite nel subappalto.
La responsabilità solidale viene meno se, prima del versamento del corrispettivo, lo stesso appaltatore verifica che gli adempimenti di natura fiscale siano stati onorati.
Ciò può avvenire con una verifica diretta, o attraverso l'asseverazione di un professionista o di un Caf, o attraverso un'autocertificazione rilasciata dal subappaltatore, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con lacircolare 40/E/2012.
L'appaltatore può sospendere l'erogazione del corrispettivo fino a quando non sia in possesso della documentazione o delle altre forme sostitutive.
Il committente provvederà al pagamento del corrispettivo solo in presenza della documentazione che attesti l'adempimento degli adempimenti fiscali scaduti riferiti sia all'appaltatore che ai subappaltatori.
Anche per il committente c'è la possibilità di non versare il corrispettivo in mancanza della documentazione prevista.
Se i relativi adempimenti fiscali non sono stati eseguiti scatta, a carico del committente, come ribadito dalla circolare sopra indicata, una sanzione amministrativa compresa tra i 5.000 ed i 200.000 euro.

DURC
L'articolo 31, della legge n. 98/2013, di conversione del Decreto Legge n. 69/2013, stabilisce che il DURC per i contratti di lavori, servizi e forniture vale per 120 giorni e può essere "speso" anche per le agevolazioni normative e contributive sul lavoro e sulla legislazione sociale e per i finanziamenti regionali, statali e comunitari.
L'estensione della validità, fino al 31 dicembre 2014, si applica anche ai lavori privati edili.
I soggetti tenuti ad applicare il codice degli appalti pubblici debbono acquisire d'ufficio il DURC per gli appaltatori e per i subappaltatori.
Il DURC acquisito nella prima fase di un appalto pubblico può esser utilizzato anche per l'acquisizione e la stipula di altri contratti pubblici diversi da quello per il quale è stato acquisito.
Per il saldo finale è sempre prevista l'acquisizione di un nuovo DURC.
In caso di inadempienza verso gli Enti previdenziali ed assicurativi è previsto un intervento sostitutivo con trattenuta dal pagamento delle somme dovute in misura pari all'inadempienza.
MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELL'AGENDA DIGITALE ITALIANA
Tutto il capo II del Decreto ora convertito in Legge si occupa, significativamente, di questo tema.
Tra i principali obblighi che la legge pone al Governo vanno citati:
•    Diffusione del domicilio digitale che viene attribuito su richiesta del cittadino in caso di attivazione di una casella di posta elettronica certificata pubblica.
•    La PEC viene attribuita automaticamente al momento della richiesta di iscrizione all'anagrafe, di cambio di residenza o del nuovo documento unificato, che andrà a sostituire l'attuale tesserino sanitario, ma sarà attivata solo su richiesta del cittadino.
•    Istituzione del servizio SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese) per facilitare l'accesso in rete a tutti i servizi digitali offerti dalle pubbliche amministrazioni.
•    Realizzazione del fascicolo sanitario elettronico che conterrà anche un dossier farmaceutico con i dati e le notizie sull'aderenza alle terapie necessarie.

•    EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
•    L'art. 28 della legge istituisce un indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento
•    Con la nuova misura si prevede un indennizzo per le imprese di 30 euro al giorno (inizialmente era stato pensato un indennizzo di 50 euro al giorno) fino ad un massimo di 2.000 euro in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte.
•    L'art. 29 della legge unifica le date di scadenza dei vari adempimenti amministrativi cui sono soggetti gli interessati in due sole date: 1° luglio e 1° gennaio di ogni anno.
•    Inoltre le singole amministrazioni devono pubblicare lo scadenziario delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi.
•    
•    FAX: DIVIETO ALL'USO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
•    L'articolo 14 della legge stabilisce che le comunicazioni tra Pubbliche Amministrazione dovranno avvenire esclusivamente per via telematica. E' fatto assoluto divieto di usare il fax.
•    

Da: lentaagonia 03/09/2013 11:21:14
Buongiorno ragazzi,

sto studiando penale e vorrei sapere come vi state regolando con le modifiche di legge. Esiste un codice penale aggiornato da prendere in considerazione o conviene cercare le singole modifiche su internet (faticaccia).

Siccome ho ripreso penale dopo un lungo abbandono, non so come regolarmi.

Ringrazio chi vorrà consigliarmi......nel frattempo buono studio a tutti!

Da: anissa 03/09/2013 11:22:24
d lgs 33/2013 : http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1084902/circolare%20n.%202-2013-d.lgs.%20n.%2033%20del%202013%20-%20attuazione%20della%20trasparenza.pdf

Da: anissa 03/09/2013 11:23:25
@lentaagonia: ti consiglio prendi qualcosa da internet

Da: francyz 03/09/2013 11:24:24
anissa non sarebbe l'unico in mio possesso :)

Da: anissa 03/09/2013 11:24:40
@lentaagonia : gli art li prendi direttamente dal cod penale su internet perndi commento sulla legge anticorruzione

Da: anissa 03/09/2013 11:28:08
@francy se ne sei già in possesso ed è aggiornato allora va benissimo

Da: anissa 03/09/2013 11:29:08
@biscotti: ma tu che sei il genio della parte sui ctr non puoi consigliarmi un qualche cosa dove trovo tutto cio che serve aggiornato e semplice??????????

Da: lentaagonia 03/09/2013 11:32:38
@ anissa

si....mi sa che è la soluzione migliore, dato che potrebbero essercene sempre di modifiche....comprando il codice si rischia di non aver le eventuali modifiche uscite dopo l'uscita del codice :/ grr

grazie per la risposta

Da: anissa 03/09/2013 11:42:53
;)

Da: francyz 03/09/2013 11:44:49
è il 2013 anissa :) solo che costa 70 dindi! ( anche se su un sito online lo vendono a 60 senza spese di spedizione ) :. 

Da: anissa 03/09/2013 11:57:01
@francy Capo I: DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 314 Peculato
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita(1).
(1) Articolo cosi' sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
[Il testo precedente disponeva: Art.314 Peculato.-Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che,avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile,appartenente all pubblica amministrazione,se ne appropria ovvero la distrae a profitto proprio o di altri,è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila. La condotta importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni,la condanna importa la interdizione temporanea.]
Art. 315 Abrogato dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se' o per un terzo, denaro od altra utilità, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (1). (1) Articolo cosi' sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 316 bis Malversazione a danno dello Stato
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalià', e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (1). (1) Articolo introdotto dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, e successivamente cosi' modificato dall'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181.
Art. 316 ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. (1)
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito (1).
(1) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, l. 29 settembre 2000, n.300.
Art. 317 Concussione(1)
Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
(1)così sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.
Art. 317-bis Pene accessorie
La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter (1) importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.
(1) inserite dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190
Art. 318 Corruzione Corruzione per l'esercizio della funzione. (1)
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
(1)così sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.
Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. (1)
(1) così sostituite dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.
Art. 319 bis Circostanze aggravanti
La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari
Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. (1) Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque(2) a dodici anni ; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.
(1) così sostituite dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.
(2) così sostituita dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.
Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità(1)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.
Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. (1) In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
(1) così sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.
Art. 321 Pene per il corruttore
Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
Art. 322 Istigazione alla corruzione
Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. (1) Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (2) La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.
(1)così modificato dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.
(2)così modificato dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.
Art. 322-bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, (2) 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di
un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria. (3) Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
(1) La rubrica che recitava: "Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri." è stata così sostituita dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.
(2) Le parole: "319-quater, secondo comma," sono state aggiunte dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.
(3) Le parole: "ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria" sono state aggiunte dall'art. 3, comma 1, della L. 3 agosto 2009, n. 116.
Art. 322-ter. Confisca
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. (1) Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.
(1) aggiunte dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.
Art. 323 Abuso d'ufficio
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. (1) La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
(1) così sostituite dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.
Art. 323 bis Circostanza attenuante
Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, (1) 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.
(*) aggiunta dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.
Art. 324 Abrogato dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Art. 325 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.
Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
(1)Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 24 luglio 2007, n. 30148
Art. 327 abrogato dall'art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n. 205
Art. 328 Rifiuto di atti di ufficio. Omissione
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.
Art. 329 Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.
(1) Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 28 settembre 2009, n. 38119
Art. 330 Abrogato dalla L. 12 giugno 1990, n. 146.
Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessita'
Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516 . I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
Art. 332 abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205
Art. 333 Abrogato dalla L. 12 giugno 1990, n. 146.
Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.
Art. 335 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.
Art. 335-bis Disposizioni patrimoniali
Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma.

Capo II: DEI DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 336 Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.
Art. 337 Resistenza a un pubblico ufficiale
Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto d'ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
(1)Corte d'Appello di Milano, sez. II, sentenza 19 giugno 2007
Art. 337-bis Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto
Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 10.329. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia. Se il colpevole è titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l'attività, alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attività.
(1) Articolo inserito dall'art. 4 della L. 19 marzo 2001, n. 92
Art. 338 Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario
Chiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.
Art. 339 Circostanze aggravanti
Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte. Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.
Art. 340 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita'
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno. I capi promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
(1)Cassazione penale, sez. II, sentenza 20 settembre 2007, n. 35178
Art. 341 abrogato dall'art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n. 205
Art. 341-bis. Oltraggio a pubblico ufficiale. (1)
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile. Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.
(1) Questo articolo è stato premesso all'art. 342 dall'art. 1, comma 8, della L. 15 luglio 2009, n. 94
Art. 342 Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorità costituita in collegio, al cospetto del corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. (1) La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno diretti al corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni. La pena è della multa da euro 2.000 a euro 6.000 (2) se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
(1) così sostituite dall'art. 11, comma 3, lett. a), della L. 24 febbraio 2006, n. 85 (2) sostituite dall'11, comma 3, lett. b) della L. 24 febbraio 2006, n. 85
Art. 343 Oltraggio a un magistrato in udienza
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e' della reclusione da due a cinque anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso con violenza o minaccia.
Art. 344 abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.
Art. 345 Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni
Chiunque, per disprezzo verso l'autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illegibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
Art. 346 Millantato credito
Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a euro 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.
Art. 346-bis Traffico di influenze illecite(1)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.
Art. 347 Usurpazione di funzioni pubbliche
Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.Codice Penale
Art. 348 Abusivo esercizio di una professione
Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione.
(1)Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 6 settembre 2007, n. 34200
Art. 349 Violazione di sigilli
Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o l'identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 3.098.
(1) Cassazione Penale, sez. III, sentenza 17 gennaio 2008, n. 2461
Art. 350 Agevolazione colposa
Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.
Art. 351 Violazione della pubblica custodia di cose
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni .Codice Penale
Art. 352 Vendita di stampati dei quali e' stato ordinato il sequestro
Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
Art. 353 Turbata libertà degli incanti
Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (1) e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.
(1) così sostituite dall'art. 9 della l. 13 agosto 2010 n. 136
Art. 353-bis.Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (1)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032
(1) Articolo aggiunto dall'art. 10 della l. 13 agosto 2010 n. 136
Art. 354 Astensione dagli incanti
Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
Art. 355 Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture
Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103. La pena è aumentata se la fornitura concerne:
1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.
Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

Art. 356 Frode nelle pubbliche forniture
Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Capo III: DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI
Art. 357 Nozione del pubblico ufficiale
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
Art. 359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessita'
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.
Art. 360 Cessazione della qualità di pubblico ufficiale
Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità , come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questo né la circostanza aggravante se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.

Da: Kazimir 03/09/2013 12:05:44
per penale penso sia  ampiamente sufficiente il compendio simone:

http://www.simone.it/catalogo/v3_2.htm

Da: Kazimir 03/09/2013 12:08:27
anissa ma ti pare che vanno a chiedere quegli aggiornamenti del codice contratti? boh

Da: anissa 03/09/2013 12:10:28
Kazimir ti prego aiutami da dove li posso fare i ctr? semplici?

Da: anissa 03/09/2013 12:21:31
..niente .. mi è preso il panico... penso che quello che ho fatto sui ctr basta..

Da: Kazimir 03/09/2013 12:23:45
anissa confesso che a volte non ti capisco :D  vuoi conoscere tutto sui contratti? c'è il codice ed il regolamento, se vuoi sapere come recita il bando elementi di legislazione in materia di contratti pubblici allora c'è il simone e simili, io ti ho detto uso la parte dei contratti del manuale simone di diritto amministraitvo più singole specificazioni prese dalla normativa magari riguardo ai soggetti, alle garanzie e altre cose che sono emerse pure qui. Cioé per carità nessuno sa quale sia la preparazione giusta però se io ho avuto un piccolo vantaggio di 2-3 mesi in più, altri di 5-6, non voglio certo sprecarlo in nevrosi da codice contratti che magari mi porta ad aggiungere 100.000 cose in più annullando il beneficio temporale, per poi riferirle quando ste cose nei 15 min. di interrogazione? :D IMHO magari poi è come dite voi e chiedono le virgole del codice contratti ma sarebbe grottesco.

Da: anissa 03/09/2013 12:29:09
kazimir hai perfettamente ragione... sono io che a volte mi faccio prendere dal panico..

Da: Kazimir 03/09/2013 12:34:12
e vabbè ma stai serena ;) sono sicuro che già ne sai anche più del dovuto. ;) ciao buono studio!

Da: anissa 03/09/2013 12:50:26
:-) buono studio anke a te!!!

Da: Lallero 03/09/2013 13:11:51
@anissa grazie per gli spunti e appunti :)...condivido quello che ha scritto Kazimir, che sta diventando equo e saggio :D.
Anche perchè se ti fai prendere così dall'ansia a gennaio come ci arrivi?!?!?! :)

http://www.outsidethebeltway.com/wp-content/uploads/2013/08/keep-calm-carry-on.jpeg

Da: anissa 03/09/2013 13:29:26
Grazie lallero.. :-)

Da: Kazimir 03/09/2013 13:35:26
ecco quelle stesse parole ricordatemele quando a fine novembre verrò qui a contorcermi dall'ansia :D

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