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Istruttore Amministrativo - 300 posti C1
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Da: kimyo 16/12/2012 22:07:10
x fede79

la 96 poi l'avevo trovata.
ora mi guardo le altre due...

grazie!

Da: x gran finale16/12/2012 22:13:06
il ragionamento lha postato kirillov a pagina 427
a me pare giusto in effetti non si scappa
poi vedi tu
ciaooo

Da: gran finale16/12/2012 22:14:20
letto, e se fosse sbagliata la domanda dei 150 istruttori?

Da: x gran finale16/12/2012 22:16:02
se fosse sbagliata??
che vuol dire se fosse sbagliata, non capisco???

Da: gran finale16/12/2012 22:19:12
ne abbiamo trovate no? di domande con tutte e 4 le opzioni sbagliate se fosse quella sbagliata? come si può qualificare una sanatoria come preventiva quando 1 è atto di convalescenza, 2 ha effetti retroattivi, quindi mi pare sia la b

Da: gran finale16/12/2012 22:20:20
la sanatoria è sempre successiva ca**o lo dice stesso in nome

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Da: per tutti16/12/2012 22:24:55
ragazzi scusate ma lo statuto che c'è sul sito non è aggiornato!! mi dite dove lo trovo aggiornato?? PER FAVOREE!!

Da: x tutti16/12/2012 22:27:19
@ dom 39

autoritatività: nel senso che producono unilateralmente i loro effetti anche contro la volontà del destinatario (cito testualmente dal simone pag.156)

unilateralità:il provvedimento non ha bisogno del concorso della volontà dei destinatari per esistere (cito testualmente dalla domanda 39)

a mio avviso non sono uguali, poi fai tu e con questo chiudo la storia.


@ tutti, @70
sul commento alla 70 proprio non saprei

Da: x gran finale16/12/2012 22:27:38
che ti devo dire, il ragionamneto logico non fa acqua...
qualcun altro aeva detto che si puo' intendere preventivo come atto a prevenire ricorsi e problemi, piu che preventivo a livello del momento in cui interviene...
la b, poi dice, che ha effetti solo ex-tunc, sul simone che sto studiando io mi dice "generalmente" ex-tunc, ma anche ex nunc... davvero una gran matassa...
io mi riposo un po vi leggo domani ciao :-)
allo stato attuale io sto sulla c

Da: Alice 16/12/2012 22:28:39
Perché rinunci Raggiodisole, ti senti demoralizzata ?

In 4 giorni ci puoi provare, OK ?

Da: x tutti16/12/2012 22:31:07
@gran finale probabilmente hai ragione tu.

"si ha sanatoria quando un atto o un presupposto di legittimità del procedimento, mancante al momento dell'emanazione dell'atto amministrativo viene emesso successivamente in modo da perfezionare ex-post, l'atto illegittimo"

tratto da diritto amministrativo nozioni essenziali (collana timone) trovato su google books

Da: x per tutti16/12/2012 22:32:17
x te..
http://www.comuni-italiani.it/statuto/058/091/

Da: gran finale16/12/2012 22:32:30
bah cmq bisogna raggruppare tutte quelle dubbie e vedere allo stato dei fatti a quai conclusioni si è giunti per ognuna

Da: x tutti16/12/2012 22:34:40
@ gran finale concordo,
faremo un controllo sulle ostiche

io però conto di finirle domani. il problema è che sono bloccata alla 70 ma tu mi puoi indirizzare per il commento?

Da: x tutti16/12/2012 22:35:18
@ x per tutti

bel link

Da: HILFE - informazioni inerenti la prova x tutti16/12/2012 22:36:49
Cari tutti,
vi scrivo un po' di informazioni utili riguardo alle modalità di svolgimento della prova:
- durata: 2 ore per 5 domande + commento
- compito uguale per tutti (le 5 domande sono le stesse per tutti i concorrenti e non differenziate come avveniva per la preselttiva)
- Materiali consegnati ai candidati: foglio con le domande, foglio con opzioni di risposta per le domande a risp multipla e subito sotto spazio prestampato per i 5 commenti, foglio A4 per la brutta copia e foglio con scheda anagrafica + busta grande e busta piccola, penna
- dopo i primi 30 minuti è possibile andare in bagno
- rispondo a chi aveva chiesto... non fanno "perquisizioni personali all'ingresso" (cito dalla domanda posta!) Possono essere controllati, a discrezione del personale di Roma Capitale, i dizionari che è possibile portare in sede d'esame.
- Le domande vengono sorteggiate tra tre possibili opzioni di combinazione da 2 dei candidati

Da: x tutti16/12/2012 22:39:03
@ Hilfe
ma l'ordine delle risposte nelle varie domande cambia rispetto a quello che ci hanno fornito?

thankss

Da: vic16/12/2012 22:43:31
mi intrometto solo per risolvere i dubbi sulla 100:

Art. 1
Omessa o inidonea informativa all'interessato

  1.  La  violazione  delle  disposizioni  di  cui all'articolo 13 e'
punita  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma (( da seimila euro a trentaseimila euro )).

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-07-29&atto.codiceRedazionale=003G0218&currentPage=1

Da: x per tutti16/12/2012 22:46:36
la somministrazione si basa sul presupposto delle esigenze temporanee ed eccezionali? please???

Da: Mandrake116/12/2012 22:50:37
è un fischio vischio, senza rischio

Da: per hilfe16/12/2012 22:50:37
il foglio A4 è come quelli dei test della preselettiva,per intenderci? GRAZIE

Da: Mandrake116/12/2012 22:51:10
è un fischio raschio, senza teschio

Da: stellina2216/12/2012 22:51:59
Ciao ragazzi... ma alla 64 cosa avete messo?... perché ho dei dubbi... per me è C però tutti avete messo B

Da: gran finale16/12/2012 22:53:06
X X tutti per il ccomento della 70 vedere questo, l'ha postato avv stamattina:

Risposta 70
1. La nuova disciplina del tentativo di conciliazione nel collegato lavoro
Antecedentemente alla novità legislativa apportata dalla legge n. 183/2010 chi intendeva proporre una
controversia concernente un rapporto di lavoro subordinato privato o un rapporto ad esso assimilato dalla
legge (quali, ad esempio, i rapporti collaborazione coordinata e continuativa o a progetto e i rapporti di
agenzia aventi natura personale) era tenuto preventivamente ad esperire la procedura di tentativo
obbligatorio di conciliazione avanti la Commissione istituita presso la Direzione Provinciale del lavoro
territorialmente competente. Anche in materia di controversie di pubblico impiego vigeva l'obbligo di
attivare una procedura di conciliazione (seppure soggetta a regole differenti) prima di adire il Giudice.
La legge n. 183/2010 ha abrogato le norme che stabilivano, sia nel settore privato che in quello pubblico,
l'obbligo di esperire la procedura di conciliazione. Quest'ultima da obbligatoria è stata resa facoltativa; al
contempo la novella legislativa, recependo le indicazioni della giurisprudenza, anche costituzionale, ha
stabilito con maggiore precisione rispetto alla previgente normativa le caratteristiche della fase
conciliativa. In particolare, il nuovo testo dell'art. 410 c.p.c. dispone che la richiesta di tentativo obbligatorio
di conciliazione deve contenere, oltre agli elementi necessari per identificare le parti, anche
>. A sua volta, la parte contro la
quale la richiesta viene formulata, se intende aderire alla procedura conciliativa, deve depositare entro
venti giorni dal ricevimento della richiesta stessa >. In caso di adesione della controparte la
procedura conciliativa deve essere esperita nei trenta giorni successivi, mentre in caso contrario le parti
possono liberamente adire l'autorità giudiziaria.
Se l'esito del tentativo di conciliazione è positivo, se ne dà atto in un verbale il quale ha l'effetto di accordo
non impugnabile ai sensi dell'art. 2113, ultimo comma, c.c. ed assume natura esecutiva a seguito di
decreto del giudice. In ogni caso, dell'esito della fase di conciliazione deve darsi atto nel successivo
giudizio avanti all'autorità giudiziaria, nella quale il Giudice può altresì tener conto ai fini del decidere
(verosimilmente con riferimento alla sola liquidazione delle spese di lite) dell'immotivato rifiuto di una parte
di aderire ad una proposta transattiva formulata in tale fase.
La legge n. 183/2010 fa inoltre salva la possibilità di svolgere il tentativo di conciliazione in sede sindacale,
precisando però che esso deve essere esperito >. Può forse ritenersi che
l'adozione delle modalità previste dai contratti collettivi sia condizione anche per la non impugnabilità ai
sensi dell'art. 2113, ultimo comma, c.c. dell'eventuale accordo sottoscritto in sede conciliativa.
Rimane, inoltre, fermo l'effetto proprio della comunicazione alla controparte del tentativo di conciliazione,
già previsto dalla precedente normativa, di interrompere la prescrizione ed impedire ogni decadenza
>. Non è
chiaro se l'effetto impedivo della decadenza si verifica in ogni caso ovvero solo laddove la controparte
aderisca alla procura conciliativa; il tenore letterale della norma potrebbe fare propendere per la seconda
ipotesi.
L'obbligatorietà del tentativo di conciliazione nell'ambito del contenzioso in materia di diritto del lavoro
permane oggi in un solo caso, quello di impugnazione del provvedimento di certificazione del contratto di
lavoro ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003. Permanendo la scarsa per non dire inesistente
applicazione dell'istituto della certificazione dei contratti, la disposizione rischia di rimanere lettera morta.
Collegato lavoro: tentativo obbligatorio di conciliazione e procedimento arbitrale Page 1 of 3

Da: x tutti16/12/2012 22:53:12
io non ho messo B. è C

Da: stellina2216/12/2012 22:53:47
l'ordine delle risposte nn viene cambiato

Da: x tutti16/12/2012 22:56:17
grazie gran finale, grazie davvero.

@ stellina grazie

la 64 è c

Da: stellina2216/12/2012 22:57:21
ok allora è C


grazie x la conferma...

Da: gran finale16/12/2012 23:02:04
@ x tutti

scrivimi qui se vuoi:  gran.finale@yahoo.it

magari aggiungetemi a mailing list per controllare quelle domande maledette, il tempo corre!!!!

Da: esager16/12/2012 23:04:14
ragazzi!!!!...ma alla 99 dove avete trovato la fonte del commento???...please...sto impazzendooooooooo!!!!!!!!!!!!!!! ACCESSIBILITA-PUBBLICITA-DIFFUSIONE

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