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CONCORSO ISPRA PER FUNZIONARI DI AMMINISTRAZIONE
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Da: cose serie | 05/03/2010 17:39:09 |
N. 02262/2010 REG.SEN. N. 10911/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 10911 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Debora D'Ortenzio, Francesca Cardarelli, Giovanni Angelelli, Riccardo Di Leo, Monia Paris, Stefano Fabbri, Veronica D'Annunzio, Elisabetta Gauteri ed Emilio Stella, rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Pallavicini, con domicilio eletto presso Giorgio Pallavicini in Roma, via Monte Zebio, 32; contro Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti di Stefano Leborni Pierozzi e Simone Mancini, rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Mennella, con domicilio eletto presso Louella Santini in Roma, Lungotevere di Pietra Papa, 95; Nadia Verallo; Maria Letizia Guzzo, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Guzzo, con domicilio eletto presso Michele Guzzo in Roma, via G. Nicotera, 29; e con l'intervento di ad opponendum: Rossana Petralia, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Esposito, con domicilio eletto presso Louella Santini in Roma, Lungotevere di Pietra Papa, 95; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dei provvedimenti di esclusione/non ammissione alle prove orali datati 26/11/2009; - del calendario delle prove orali del 16 - 17 dicembre 2009; - del bando di concorso per Collaboratore di Amministrazione VII livello, pubblicato sulla G.U.R.I. IV SERIE SPECIALE N.40 del 26/05/2009; - di tutti i verbali della Commissione esaminatrice; MOTIVI AGGIUNTI: - della Disposizione Commissariale ISPRA n. 1010/09 del 23 dicembre 2009; - del verbale di riunione della Commissione esaminatrice del 21 settembre 2009; - del verbale n. 3 del 07/10/2009 della Commissione esaminatrice; - del verbale n. 5 del 20/10/2009 della Commissione esaminatrice; - del verbale n. 6 del 26/10/2009 della Commissione esaminatrice; - del verbale n. 7 del 03/11/2009 della Commissione esaminatrice; - del verbale n. 8 del 04/11/2009 della Commissione esaminatrice; - del verbale n. 9 del 11/11/2009 della Commissione esaminatrice;. Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, di Stefano Leborni Pierozzi, di Simone Mancini e di Maria Letizia Guzzo; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000; Ritenuto che la motivazione di prove tecniche di esame, come da costante insegnamento giurisprudenziale, è sufficientemente integrata dal punteggio numerico accanto ai criteri generali di valutazione, volto a indicare l’apprezzamento di merito delle prove stesse, e che detta integrazione motiva può essere invalidata soltanto da manifeste illogicità e incongruità , non rilevabili in fattispecie; Ritenuto che la definizione dei criteri di valutazione delle prove alla terza seduta della commissione esaminatrice, laddove il bando prescrive che avvenga alla prima, non costituisce irregolarità invalidante l’intera procedura concorsuale, considerato che la circostanza non fa venir meno la trasparenza e l’imparzialità della procedura stessa e che le prime due sedute hanno avuto carattere interlocutorio e di preparazione; Ritenuta irrilevante, ai fini del valore di legittimità della procedura concorsuale, la determinazione della commissione esaminatrice, regolarmente verbalizzata, di consentire ad alcuni candidati prima della consegna degli elaborati la correzione materiale della redazione delle risposte ai test; Rienuta irrilevante la valutazione di due quesiti estranei agli argomenti di esame, posto che la loro ipotizzabile assenza non muterebbe per i candidati ricorrenti il giudizio negativo ai fini dell’ammissione alle prove orali; Ritenuto di respingere il ricorso e di compensare le spese del giudizio tra le parti costituite; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II Bis, rigetta il ricorso in epigrafe. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati: Eduardo Pugliese, Presidente Antonio Vinciguerra, Consigliere, Estensore Mariangela Caminiti, Primo Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/02/2010 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO | |
Da: voce | 09/03/2010 19:15:53 |
avete finito di riportare cose inutili! | |
Da: x voce | 09/03/2010 23:25:34 |
quello che hai detto tu è una cosa inutile. Potevi dire qualcosa che non fosse una cazzata o una voce se ne fossi stato in grado. | |
Da: voce | 09/03/2010 23:41:29 |
CRETINO CHE NON SEI ALTRO C'è UNA SFILTA DI POST COPIATI IN CONTINUAZIONE INVECE DI COPIARE ED INCOLLARE COSE INUTILI TACI! | |
Da: x voce | 10/03/2010 11:24:25 |
vero...taci tu...anzi...TACCI TUA | |
Da: Lady Ispra | 16/03/2010 08:07:32 |
Novità sul sito dell' Ispra: http://www.isprambiente.it/site/_files/concorsi/Area01-funz_amm_giuridico.pdf | |
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Da: MA CILLI COME E'' ENTRATO? | 23/03/2010 16:11:47 |
N. 10488/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 10488 del 2009, proposto da: Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; contro Luca Cilli, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Maria Alifano, con domicilio eletto presso Nicola Maria Alifano in Roma, via Giovanni Nicotera, 29; nei confronti di Carlo Zaupa; per la riforma della sentenze breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 10873/2009, resa tra le parti, concernente CONCORSO A N.34 POSTI DI COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE - VII LIVELLO. Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Luca Cilli; Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 il consigliere Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Urbani Neri e Alifano.; Considerato che merita di essere accolta la istanza cautelare di sospensione della gravata sentenza, avuto riguardo ai profili di fondatezza delle censure inerenti il difetto di contraddittorio processuale nonché delle censure che investono il merito delle questioni, non essendo prima facie condivisibili le osservazioni svolte dai primi giudici in ordine alla pretesa violazione dell’affidamento in danno del ricorrente di primo grado; P.Q.M. Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 10488/2009) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori: Claudio Varrone, Presidente Paolo Buonvino, Consigliere Roberto Garofoli, Consigliere Roberto Giovagnoli, Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 03/02/2010 IL SEGRETARIO | |
Da: MA CILLI COME E'' ENTRATO? | 23/03/2010 16:11:52 |
N. 10488/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 10488 del 2009, proposto da: Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; contro Luca Cilli, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Maria Alifano, con domicilio eletto presso Nicola Maria Alifano in Roma, via Giovanni Nicotera, 29; nei confronti di Carlo Zaupa; per la riforma della sentenze breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 10873/2009, resa tra le parti, concernente CONCORSO A N.34 POSTI DI COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE - VII LIVELLO. Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Luca Cilli; Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 il consigliere Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Urbani Neri e Alifano.; Considerato che merita di essere accolta la istanza cautelare di sospensione della gravata sentenza, avuto riguardo ai profili di fondatezza delle censure inerenti il difetto di contraddittorio processuale nonché delle censure che investono il merito delle questioni, non essendo prima facie condivisibili le osservazioni svolte dai primi giudici in ordine alla pretesa violazione dell’affidamento in danno del ricorrente di primo grado; P.Q.M. Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 10488/2009) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori: Claudio Varrone, Presidente Paolo Buonvino, Consigliere Roberto Garofoli, Consigliere Roberto Giovagnoli, Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 03/02/2010 IL SEGRETARIO | |
Da: MA CILLI COME E'' ENTRATO? | 23/03/2010 16:11:58 |
N. 10488/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 10488 del 2009, proposto da: Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; contro Luca Cilli, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Maria Alifano, con domicilio eletto presso Nicola Maria Alifano in Roma, via Giovanni Nicotera, 29; nei confronti di Carlo Zaupa; per la riforma della sentenze breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 10873/2009, resa tra le parti, concernente CONCORSO A N.34 POSTI DI COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE - VII LIVELLO. Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Luca Cilli; Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 il consigliere Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Urbani Neri e Alifano.; Considerato che merita di essere accolta la istanza cautelare di sospensione della gravata sentenza, avuto riguardo ai profili di fondatezza delle censure inerenti il difetto di contraddittorio processuale nonché delle censure che investono il merito delle questioni, non essendo prima facie condivisibili le osservazioni svolte dai primi giudici in ordine alla pretesa violazione dell’affidamento in danno del ricorrente di primo grado; P.Q.M. Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 10488/2009) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori: Claudio Varrone, Presidente Paolo Buonvino, Consigliere Roberto Garofoli, Consigliere Roberto Giovagnoli, Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 03/02/2010 IL SEGRETARIO | |
Da: MA CILLI COME E'' ENTRATO? | 23/03/2010 16:12:06 |
N. 10488/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 10488 del 2009, proposto da: Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; contro Luca Cilli, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Maria Alifano, con domicilio eletto presso Nicola Maria Alifano in Roma, via Giovanni Nicotera, 29; nei confronti di Carlo Zaupa; per la riforma della sentenze breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 10873/2009, resa tra le parti, concernente CONCORSO A N.34 POSTI DI COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE - VII LIVELLO. Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Luca Cilli; Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 il consigliere Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Urbani Neri e Alifano.; Considerato che merita di essere accolta la istanza cautelare di sospensione della gravata sentenza, avuto riguardo ai profili di fondatezza delle censure inerenti il difetto di contraddittorio processuale nonché delle censure che investono il merito delle questioni, non essendo prima facie condivisibili le osservazioni svolte dai primi giudici in ordine alla pretesa violazione dell’affidamento in danno del ricorrente di primo grado; P.Q.M. Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 10488/2009) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori: Claudio Varrone, Presidente Paolo Buonvino, Consigliere Roberto Garofoli, Consigliere Roberto Giovagnoli, Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 03/02/2010 IL SEGRETARIO | |
Da: MA CILLI COME E'' ENTRATO? | 23/03/2010 16:12:12 |
N. 10488/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 10488 del 2009, proposto da: Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; contro Luca Cilli, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Maria Alifano, con domicilio eletto presso Nicola Maria Alifano in Roma, via Giovanni Nicotera, 29; nei confronti di Carlo Zaupa; per la riforma della sentenze breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 10873/2009, resa tra le parti, concernente CONCORSO A N.34 POSTI DI COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE - VII LIVELLO. Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Luca Cilli; Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 il consigliere Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Urbani Neri e Alifano.; Considerato che merita di essere accolta la istanza cautelare di sospensione della gravata sentenza, avuto riguardo ai profili di fondatezza delle censure inerenti il difetto di contraddittorio processuale nonché delle censure che investono il merito delle questioni, non essendo prima facie condivisibili le osservazioni svolte dai primi giudici in ordine alla pretesa violazione dell’affidamento in danno del ricorrente di primo grado; P.Q.M. Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 10488/2009) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori: Claudio Varrone, Presidente Paolo Buonvino, Consigliere Roberto Garofoli, Consigliere Roberto Giovagnoli, Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 03/02/2010 IL SEGRETARIO | |
Da: MA CILLI COME E'' ENTRATO? | 23/03/2010 16:12:18 |
N. 10488/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 10488 del 2009, proposto da: Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; contro Luca Cilli, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Maria Alifano, con domicilio eletto presso Nicola Maria Alifano in Roma, via Giovanni Nicotera, 29; nei confronti di Carlo Zaupa; per la riforma della sentenze breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 10873/2009, resa tra le parti, concernente CONCORSO A N.34 POSTI DI COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE - VII LIVELLO. Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Luca Cilli; Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 il consigliere Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Urbani Neri e Alifano.; Considerato che merita di essere accolta la istanza cautelare di sospensione della gravata sentenza, avuto riguardo ai profili di fondatezza delle censure inerenti il difetto di contraddittorio processuale nonché delle censure che investono il merito delle questioni, non essendo prima facie condivisibili le osservazioni svolte dai primi giudici in ordine alla pretesa violazione dell’affidamento in danno del ricorrente di primo grado; P.Q.M. Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 10488/2009) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori: Claudio Varrone, Presidente Paolo Buonvino, Consigliere Roberto Garofoli, Consigliere Roberto Giovagnoli, Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 03/02/2010 IL SEGRETARIO | |
Da: MA CILLI COME E'' ENTRATO? | 23/03/2010 16:12:23 |
N. 10488/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 10488 del 2009, proposto da: Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; contro Luca Cilli, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Maria Alifano, con domicilio eletto presso Nicola Maria Alifano in Roma, via Giovanni Nicotera, 29; nei confronti di Carlo Zaupa; per la riforma della sentenze breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 10873/2009, resa tra le parti, concernente CONCORSO A N.34 POSTI DI COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE - VII LIVELLO. Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Luca Cilli; Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 il consigliere Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Urbani Neri e Alifano.; Considerato che merita di essere accolta la istanza cautelare di sospensione della gravata sentenza, avuto riguardo ai profili di fondatezza delle censure inerenti il difetto di contraddittorio processuale nonché delle censure che investono il merito delle questioni, non essendo prima facie condivisibili le osservazioni svolte dai primi giudici in ordine alla pretesa violazione dell’affidamento in danno del ricorrente di primo grado; P.Q.M. Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 10488/2009) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori: Claudio Varrone, Presidente Paolo Buonvino, Consigliere Roberto Garofoli, Consigliere Roberto Giovagnoli, Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 03/02/2010 IL SEGRETARIO | |
Da: MA CILLI COME E'' ENTRATO? | 23/03/2010 16:12:29 |
N. 10488/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 10488 del 2009, proposto da: Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; contro Luca Cilli, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Maria Alifano, con domicilio eletto presso Nicola Maria Alifano in Roma, via Giovanni Nicotera, 29; nei confronti di Carlo Zaupa; per la riforma della sentenze breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 10873/2009, resa tra le parti, concernente CONCORSO A N.34 POSTI DI COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE - VII LIVELLO. Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Luca Cilli; Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 il consigliere Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Urbani Neri e Alifano.; Considerato che merita di essere accolta la istanza cautelare di sospensione della gravata sentenza, avuto riguardo ai profili di fondatezza delle censure inerenti il difetto di contraddittorio processuale nonché delle censure che investono il merito delle questioni, non essendo prima facie condivisibili le osservazioni svolte dai primi giudici in ordine alla pretesa violazione dell’affidamento in danno del ricorrente di primo grado; P.Q.M. Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 10488/2009) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori: Claudio Varrone, Presidente Paolo Buonvino, Consigliere Roberto Garofoli, Consigliere Roberto Giovagnoli, Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 03/02/2010 IL SEGRETARIO | |
Da: MA CILLI COME E'' ENTRATO? | 23/03/2010 16:12:40 |
N. 10488/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 10488 del 2009, proposto da: Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; contro Luca Cilli, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Maria Alifano, con domicilio eletto presso Nicola Maria Alifano in Roma, via Giovanni Nicotera, 29; nei confronti di Carlo Zaupa; per la riforma della sentenze breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 10873/2009, resa tra le parti, concernente CONCORSO A N.34 POSTI DI COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE - VII LIVELLO. Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Luca Cilli; Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 il consigliere Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Urbani Neri e Alifano.; Considerato che merita di essere accolta la istanza cautelare di sospensione della gravata sentenza, avuto riguardo ai profili di fondatezza delle censure inerenti il difetto di contraddittorio processuale nonché delle censure che investono il merito delle questioni, non essendo prima facie condivisibili le osservazioni svolte dai primi giudici in ordine alla pretesa violazione dell’affidamento in danno del ricorrente di primo grado; P.Q.M. Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 10488/2009) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori: Claudio Varrone, Presidente Paolo Buonvino, Consigliere Roberto Garofoli, Consigliere Roberto Giovagnoli, Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 03/02/2010 IL SEGRETARIO | |
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N. 10488/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 10488 del 2009, proposto da: Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; contro Luca Cilli, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Maria Alifano, con domicilio eletto presso Nicola Maria Alifano in Roma, via Giovanni Nicotera, 29; nei confronti di Carlo Zaupa; per la riforma della sentenze breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 10873/2009, resa tra le parti, concernente CONCORSO A N.34 POSTI DI COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE - VII LIVELLO. Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Luca Cilli; Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 il consigliere Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Urbani Neri e Alifano.; Considerato che merita di essere accolta la istanza cautelare di sospensione della gravata sentenza, avuto riguardo ai profili di fondatezza delle censure inerenti il difetto di contraddittorio processuale nonché delle censure che investono il merito delle questioni, non essendo prima facie condivisibili le osservazioni svolte dai primi giudici in ordine alla pretesa violazione dell’affidamento in danno del ricorrente di primo grado; P.Q.M. Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 10488/2009) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori: Claudio Varrone, Presidente Paolo Buonvino, Consigliere Roberto Garofoli, Consigliere Roberto Giovagnoli, Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 03/02/2010 IL SEGRETARIO | |
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Da: MA CILLI COME E ENTRATO | 23/03/2010 16:14:25 |
N. 10488/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 10488 del 2009, proposto da: Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; contro Luca Cilli, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Maria Alifano, con domicilio eletto presso Nicola Maria Alifano in Roma, via Giovanni Nicotera, 29; nei confronti di Carlo Zaupa; per la riforma della sentenze breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 10873/2009, resa tra le parti, concernente CONCORSO A N.34 POSTI DI COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE - VII LIVELLO. Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Luca Cilli; Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 il consigliere Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Urbani Neri e Alifano.; Considerato che merita di essere accolta la istanza cautelare di sospensione della gravata sentenza, avuto riguardo ai profili di fondatezza delle censure inerenti il difetto di contraddittorio processuale nonché delle censure che investono il merito delle questioni, non essendo prima facie condivisibili le osservazioni svolte dai primi giudici in ordine alla pretesa violazione dell’affidamento in danno del ricorrente di primo grado; P.Q.M. Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 10488/2009) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori: Claudio Varrone, Presidente Paolo Buonvino, Consigliere Roberto Garofoli, Consigliere Roberto Giovagnoli, Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 03/02/2010 IL SEGRETARIO | |
Da: MA CILLI COME E'' ENTRATO | 23/03/2010 16:14:35 |
N. 10488/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 10488 del 2009, proposto da: Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; contro Luca Cilli, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Maria Alifano, con domicilio eletto presso Nicola Maria Alifano in Roma, via Giovanni Nicotera, 29; nei confronti di Carlo Zaupa; per la riforma della sentenze breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 10873/2009, resa tra le parti, concernente CONCORSO A N.34 POSTI DI COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE - VII LIVELLO. Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Luca Cilli; Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 il consigliere Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Urbani Neri e Alifano.; Considerato che merita di essere accolta la istanza cautelare di sospensione della gravata sentenza, avuto riguardo ai profili di fondatezza delle censure inerenti il difetto di contraddittorio processuale nonché delle censure che investono il merito delle questioni, non essendo prima facie condivisibili le osservazioni svolte dai primi giudici in ordine alla pretesa violazione dell’affidamento in danno del ricorrente di primo grado; P.Q.M. Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 10488/2009) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori: Claudio Varrone, Presidente Paolo Buonvino, Consigliere Roberto Garofoli, Consigliere Roberto Giovagnoli, Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 03/02/2010 IL SEGRETARIO | |
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N. 10488/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 10488 del 2009, proposto da: Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; contro Luca Cilli, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Maria Alifano, con domicilio eletto presso Nicola Maria Alifano in Roma, via Giovanni Nicotera, 29; nei confronti di Carlo Zaupa; per la riforma della sentenze breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 10873/2009, resa tra le parti, concernente CONCORSO A N.34 POSTI DI COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE - VII LIVELLO. Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Luca Cilli; Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 il consigliere Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Urbani Neri e Alifano.; Considerato che merita di essere accolta la istanza cautelare di sospensione della gravata sentenza, avuto riguardo ai profili di fondatezza delle censure inerenti il difetto di contraddittorio processuale nonché delle censure che investono il merito delle questioni, non essendo prima facie condivisibili le osservazioni svolte dai primi giudici in ordine alla pretesa violazione dell’affidamento in danno del ricorrente di primo grado; P.Q.M. Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 10488/2009) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori: Claudio Varrone, Presidente Paolo Buonvino, Consigliere Roberto Garofoli, Consigliere Roberto Giovagnoli, Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 03/02/2010 IL SEGRETARIO | |
Da: MA CILLI COME E'' ENTRATO | 23/03/2010 16:14:47 |
N. 10488/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 10488 del 2009, proposto da: Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; contro Luca Cilli, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Maria Alifano, con domicilio eletto presso Nicola Maria Alifano in Roma, via Giovanni Nicotera, 29; nei confronti di Carlo Zaupa; per la riforma della sentenze breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 10873/2009, resa tra le parti, concernente CONCORSO A N.34 POSTI DI COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE - VII LIVELLO. Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Luca Cilli; Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 il consigliere Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Urbani Neri e Alifano.; Considerato che merita di essere accolta la istanza cautelare di sospensione della gravata sentenza, avuto riguardo ai profili di fondatezza delle censure inerenti il difetto di contraddittorio processuale nonché delle censure che investono il merito delle questioni, non essendo prima facie condivisibili le osservazioni svolte dai primi giudici in ordine alla pretesa violazione dell’affidamento in danno del ricorrente di primo grado; P.Q.M. Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 10488/2009) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori: Claudio Varrone, Presidente Paolo Buonvino, Consigliere Roberto Garofoli, Consigliere Roberto Giovagnoli, Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 03/02/2010 IL SEGRETARIO | |
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N. 10488/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 10488 del 2009, proposto da: Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; contro Luca Cilli, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Maria Alifano, con domicilio eletto presso Nicola Maria Alifano in Roma, via Giovanni Nicotera, 29; nei confronti di Carlo Zaupa; per la riforma della sentenze breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 10873/2009, resa tra le parti, concernente CONCORSO A N.34 POSTI DI COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE - VII LIVELLO. Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Luca Cilli; Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 il consigliere Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Urbani Neri e Alifano.; Considerato che merita di essere accolta la istanza cautelare di sospensione della gravata sentenza, avuto riguardo ai profili di fondatezza delle censure inerenti il difetto di contraddittorio processuale nonché delle censure che investono il merito delle questioni, non essendo prima facie condivisibili le osservazioni svolte dai primi giudici in ordine alla pretesa violazione dell’affidamento in danno del ricorrente di primo grado; P.Q.M. Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 10488/2009) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori: Claudio Varrone, Presidente Paolo Buonvino, Consigliere Roberto Garofoli, Consigliere Roberto Giovagnoli, Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 03/02/2010 IL SEGRETARIO | |
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N. 10488/2009 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 10488 del 2009, proposto da: Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; contro Luca Cilli, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Maria Alifano, con domicilio eletto presso Nicola Maria Alifano in Roma, via Giovanni Nicotera, 29; nei confronti di Carlo Zaupa; per la riforma della sentenze breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 10873/2009, resa tra le parti, concernente CONCORSO A N.34 POSTI DI COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE - VII LIVELLO. Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205; Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Luca Cilli; Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 il consigliere Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Urbani Neri e Alifano.; Considerato che merita di essere accolta la istanza cautelare di sospensione della gravata sentenza, avuto riguardo ai profili di fondatezza delle censure inerenti il difetto di contraddittorio processuale nonché delle censure che investono il merito delle questioni, non essendo prima facie condivisibili le osservazioni svolte dai primi giudici in ordine alla pretesa violazione dell’affidamento in danno del ricorrente di primo grado; P.Q.M. Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 10488/2009) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori: Claudio Varrone, Presidente Paolo Buonvino, Consigliere Roberto Garofoli, Consigliere Roberto Giovagnoli, Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 03/02/2010 IL SEGRETARIO | |
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