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CONCORSO ISPRA PER FUNZIONARI DI AMMINISTRAZIONE
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Da: ...22/02/2010 22:11:55
infatti, è la prova provata che qui la gente ci entra solo per creare disturbo e chissà quanta frustrazione ci sta dietro a tanta cattiveria. Secondo me è solo una massa di raccomandati che ha paura che qualcuno gli tolga la poltrona da sotto il sedere. Pensa te come stiamo messi.

Da: FELIPE22/02/2010 22:18:53
vero, una manica di persone senza spina dorsale che avendo paura che qualcuno li metta in ombra creano scompiglio. A CASA.

Da: lus28/02/2010 14:55:51
siete vivi?

Da: ...28/02/2010 20:25:37
ci voleva il solito fesso a postare la sua stupidità...giusto sentivamo la mancanza...avanti....quale banalità scriverai ora? Tu o chi per te...o te sotto chissà quale pseudonimo...

Da: La Monaca di Monza28/02/2010 20:42:49
Maggior contegno, per favore, le vie del Signore sono infinite.

Da: FELIPE28/02/2010 22:15:25
si avevi ragione, i cretini ricominciano a figliare

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Da: La Monaca di Monza28/02/2010 22:19:46
Non bestemmiare, il Signore ti osserva.

Da: FELIPE28/02/2010 23:13:11
e che aborti

Da: La Monaca di Monza28/02/2010 23:20:41
Perdonali, Signore, non sanno quello che fanno.

Da: prete01/03/2010 00:26:14
confessate i vostri peccati..

Da: ...01/03/2010 12:53:41
vergognatevi, non avete nessun rispetto e per nessuno: ne pretendete invocando la giustizia e reclamando posti di lavoro e poi state qui a postare la vostra stupidità e a confermare la vostra vigliaccheria. Siete le stesse persone che sbruffoneggiano dicendo che cambierebbero il mondo e poi sono le prime a volere che resti come è, perchè altrimenti non potrebbero esistere. Vergognatevi se avete un minimo di dignità e smettete di venire a scocciare qui dentro.

Da: prete01/03/2010 20:35:59
vi assolvo fgiglioli...

Da: ...01/03/2010 21:05:03
pezzente

Da: gesus crais02/03/2010 00:45:28
ahi ahi ahi di 3 ave maria e assolvo anche te

Da: Fra Cazzo da Velletri02/03/2010 00:48:35
monaca di Monza voglio conoscerti!!!

Da: La Strega Cattiva02/03/2010 01:00:43
Non bestemmiare, la maledizione del Faraone si abbatterà su di te se non chiederai immediatamente scusa a tutto il forum e vedi pure di sbrigarti.

Da: ...02/03/2010 10:27:47
N. 02262/2010 REG.SEN.

N. 10911/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 10911 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Debora D'Ortenzio, Francesca Cardarelli, Giovanni Angelelli, Riccardo Di Leo, Monia Paris, Stefano Fabbri, Veronica D'Annunzio, Elisabetta Gauteri ed Emilio Stella, rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Pallavicini, con domicilio eletto presso Giorgio Pallavicini in Roma, via Monte Zebio, 32;


contro

Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


nei confronti di

Stefano Leborni Pierozzi e Simone Mancini, rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Mennella, con domicilio eletto presso Louella Santini in Roma, Lungotevere di Pietra Papa, 95; Nadia Verallo;
Maria Letizia Guzzo, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Guzzo, con domicilio eletto presso Michele Guzzo in Roma, via G. Nicotera, 29;


e con l'intervento di

ad opponendum:
Rossana Petralia, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Esposito, con domicilio eletto presso Louella Santini in Roma, Lungotevere di Pietra Papa, 95;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dei provvedimenti di esclusione/non ammissione alle prove orali datati 26/11/2009;

- del calendario delle prove orali del 16 - 17 dicembre 2009;

- del bando di concorso per Collaboratore di Amministrazione VII livello, pubblicato sulla G.U.R.I. IV SERIE SPECIALE N.40 del 26/05/2009;

- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice;




MOTIVI AGGIUNTI:

- della Disposizione Commissariale ISPRA n. 1010/09 del 23 dicembre 2009;

- del verbale di riunione della Commissione esaminatrice del 21 settembre 2009;

- del verbale n. 3 del 07/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 5 del 20/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 6 del 26/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 7 del 03/11/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 8 del 04/11/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 9 del 11/11/2009 della Commissione esaminatrice;.




Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, di Stefano Leborni Pierozzi, di Simone Mancini e di Maria Letizia Guzzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;




Ritenuto che la motivazione di prove tecniche di esame, come da costante insegnamento giurisprudenziale, è sufficientemente integrata dal punteggio numerico accanto ai criteri generali di valutazione, volto a indicare l’apprezzamento di merito delle prove stesse, e che detta integrazione motiva può essere invalidata soltanto da manifeste illogicità e incongruità, non rilevabili in fattispecie;

Ritenuto che la definizione dei criteri di valutazione delle prove alla terza seduta della commissione esaminatrice, laddove il bando prescrive che avvenga alla prima, non costituisce irregolarità invalidante l’intera procedura concorsuale, considerato che la circostanza non fa venir meno la trasparenza e l’imparzialità della procedura stessa e che le prime due sedute hanno avuto carattere interlocutorio e di preparazione;

Ritenuta irrilevante, ai fini del valore di legittimità della procedura concorsuale, la determinazione della commissione esaminatrice, regolarmente verbalizzata, di consentire ad alcuni candidati prima della consegna degli elaborati la correzione materiale della redazione delle risposte ai test;

Rienuta irrilevante la valutazione di due quesiti estranei agli argomenti di esame, posto che la loro ipotizzabile assenza non muterebbe per i candidati ricorrenti il giudizio negativo ai fini dell’ammissione alle prove orali;

Ritenuto di respingere il ricorso e di compensare le spese del giudizio tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II Bis, rigetta il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:



Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere, Estensore

Mariangela Caminiti, Primo Referendario





  
  
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
  
  
  
  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Da: ...02/03/2010 10:27:57
N. 02262/2010 REG.SEN.

N. 10911/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 10911 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Debora D'Ortenzio, Francesca Cardarelli, Giovanni Angelelli, Riccardo Di Leo, Monia Paris, Stefano Fabbri, Veronica D'Annunzio, Elisabetta Gauteri ed Emilio Stella, rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Pallavicini, con domicilio eletto presso Giorgio Pallavicini in Roma, via Monte Zebio, 32;


contro

Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


nei confronti di

Stefano Leborni Pierozzi e Simone Mancini, rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Mennella, con domicilio eletto presso Louella Santini in Roma, Lungotevere di Pietra Papa, 95; Nadia Verallo;
Maria Letizia Guzzo, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Guzzo, con domicilio eletto presso Michele Guzzo in Roma, via G. Nicotera, 29;


e con l'intervento di

ad opponendum:
Rossana Petralia, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Esposito, con domicilio eletto presso Louella Santini in Roma, Lungotevere di Pietra Papa, 95;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dei provvedimenti di esclusione/non ammissione alle prove orali datati 26/11/2009;

- del calendario delle prove orali del 16 - 17 dicembre 2009;

- del bando di concorso per Collaboratore di Amministrazione VII livello, pubblicato sulla G.U.R.I. IV SERIE SPECIALE N.40 del 26/05/2009;

- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice;




MOTIVI AGGIUNTI:

- della Disposizione Commissariale ISPRA n. 1010/09 del 23 dicembre 2009;

- del verbale di riunione della Commissione esaminatrice del 21 settembre 2009;

- del verbale n. 3 del 07/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 5 del 20/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 6 del 26/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 7 del 03/11/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 8 del 04/11/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 9 del 11/11/2009 della Commissione esaminatrice;.




Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, di Stefano Leborni Pierozzi, di Simone Mancini e di Maria Letizia Guzzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;




Ritenuto che la motivazione di prove tecniche di esame, come da costante insegnamento giurisprudenziale, è sufficientemente integrata dal punteggio numerico accanto ai criteri generali di valutazione, volto a indicare l’apprezzamento di merito delle prove stesse, e che detta integrazione motiva può essere invalidata soltanto da manifeste illogicità e incongruità, non rilevabili in fattispecie;

Ritenuto che la definizione dei criteri di valutazione delle prove alla terza seduta della commissione esaminatrice, laddove il bando prescrive che avvenga alla prima, non costituisce irregolarità invalidante l’intera procedura concorsuale, considerato che la circostanza non fa venir meno la trasparenza e l’imparzialità della procedura stessa e che le prime due sedute hanno avuto carattere interlocutorio e di preparazione;

Ritenuta irrilevante, ai fini del valore di legittimità della procedura concorsuale, la determinazione della commissione esaminatrice, regolarmente verbalizzata, di consentire ad alcuni candidati prima della consegna degli elaborati la correzione materiale della redazione delle risposte ai test;

Rienuta irrilevante la valutazione di due quesiti estranei agli argomenti di esame, posto che la loro ipotizzabile assenza non muterebbe per i candidati ricorrenti il giudizio negativo ai fini dell’ammissione alle prove orali;

Ritenuto di respingere il ricorso e di compensare le spese del giudizio tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II Bis, rigetta il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:



Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere, Estensore

Mariangela Caminiti, Primo Referendario





  
  
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
  
  
  
  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Da: ...02/03/2010 10:28:08
N. 02262/2010 REG.SEN.

N. 10911/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 10911 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Debora D'Ortenzio, Francesca Cardarelli, Giovanni Angelelli, Riccardo Di Leo, Monia Paris, Stefano Fabbri, Veronica D'Annunzio, Elisabetta Gauteri ed Emilio Stella, rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Pallavicini, con domicilio eletto presso Giorgio Pallavicini in Roma, via Monte Zebio, 32;


contro

Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


nei confronti di

Stefano Leborni Pierozzi e Simone Mancini, rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Mennella, con domicilio eletto presso Louella Santini in Roma, Lungotevere di Pietra Papa, 95; Nadia Verallo;
Maria Letizia Guzzo, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Guzzo, con domicilio eletto presso Michele Guzzo in Roma, via G. Nicotera, 29;


e con l'intervento di

ad opponendum:
Rossana Petralia, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Esposito, con domicilio eletto presso Louella Santini in Roma, Lungotevere di Pietra Papa, 95;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dei provvedimenti di esclusione/non ammissione alle prove orali datati 26/11/2009;

- del calendario delle prove orali del 16 - 17 dicembre 2009;

- del bando di concorso per Collaboratore di Amministrazione VII livello, pubblicato sulla G.U.R.I. IV SERIE SPECIALE N.40 del 26/05/2009;

- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice;




MOTIVI AGGIUNTI:

- della Disposizione Commissariale ISPRA n. 1010/09 del 23 dicembre 2009;

- del verbale di riunione della Commissione esaminatrice del 21 settembre 2009;

- del verbale n. 3 del 07/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 5 del 20/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 6 del 26/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 7 del 03/11/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 8 del 04/11/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 9 del 11/11/2009 della Commissione esaminatrice;.




Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, di Stefano Leborni Pierozzi, di Simone Mancini e di Maria Letizia Guzzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;




Ritenuto che la motivazione di prove tecniche di esame, come da costante insegnamento giurisprudenziale, è sufficientemente integrata dal punteggio numerico accanto ai criteri generali di valutazione, volto a indicare l’apprezzamento di merito delle prove stesse, e che detta integrazione motiva può essere invalidata soltanto da manifeste illogicità e incongruità, non rilevabili in fattispecie;

Ritenuto che la definizione dei criteri di valutazione delle prove alla terza seduta della commissione esaminatrice, laddove il bando prescrive che avvenga alla prima, non costituisce irregolarità invalidante l’intera procedura concorsuale, considerato che la circostanza non fa venir meno la trasparenza e l’imparzialità della procedura stessa e che le prime due sedute hanno avuto carattere interlocutorio e di preparazione;

Ritenuta irrilevante, ai fini del valore di legittimità della procedura concorsuale, la determinazione della commissione esaminatrice, regolarmente verbalizzata, di consentire ad alcuni candidati prima della consegna degli elaborati la correzione materiale della redazione delle risposte ai test;

Rienuta irrilevante la valutazione di due quesiti estranei agli argomenti di esame, posto che la loro ipotizzabile assenza non muterebbe per i candidati ricorrenti il giudizio negativo ai fini dell’ammissione alle prove orali;

Ritenuto di respingere il ricorso e di compensare le spese del giudizio tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II Bis, rigetta il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:



Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere, Estensore

Mariangela Caminiti, Primo Referendario





  
  
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
  
  
  
  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Da: ...02/03/2010 10:28:14
N. 02262/2010 REG.SEN.

N. 10911/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 10911 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Debora D'Ortenzio, Francesca Cardarelli, Giovanni Angelelli, Riccardo Di Leo, Monia Paris, Stefano Fabbri, Veronica D'Annunzio, Elisabetta Gauteri ed Emilio Stella, rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Pallavicini, con domicilio eletto presso Giorgio Pallavicini in Roma, via Monte Zebio, 32;


contro

Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


nei confronti di

Stefano Leborni Pierozzi e Simone Mancini, rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Mennella, con domicilio eletto presso Louella Santini in Roma, Lungotevere di Pietra Papa, 95; Nadia Verallo;
Maria Letizia Guzzo, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Guzzo, con domicilio eletto presso Michele Guzzo in Roma, via G. Nicotera, 29;


e con l'intervento di

ad opponendum:
Rossana Petralia, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Esposito, con domicilio eletto presso Louella Santini in Roma, Lungotevere di Pietra Papa, 95;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dei provvedimenti di esclusione/non ammissione alle prove orali datati 26/11/2009;

- del calendario delle prove orali del 16 - 17 dicembre 2009;

- del bando di concorso per Collaboratore di Amministrazione VII livello, pubblicato sulla G.U.R.I. IV SERIE SPECIALE N.40 del 26/05/2009;

- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice;




MOTIVI AGGIUNTI:

- della Disposizione Commissariale ISPRA n. 1010/09 del 23 dicembre 2009;

- del verbale di riunione della Commissione esaminatrice del 21 settembre 2009;

- del verbale n. 3 del 07/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 5 del 20/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 6 del 26/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 7 del 03/11/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 8 del 04/11/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 9 del 11/11/2009 della Commissione esaminatrice;.




Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, di Stefano Leborni Pierozzi, di Simone Mancini e di Maria Letizia Guzzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;




Ritenuto che la motivazione di prove tecniche di esame, come da costante insegnamento giurisprudenziale, è sufficientemente integrata dal punteggio numerico accanto ai criteri generali di valutazione, volto a indicare l’apprezzamento di merito delle prove stesse, e che detta integrazione motiva può essere invalidata soltanto da manifeste illogicità e incongruità, non rilevabili in fattispecie;

Ritenuto che la definizione dei criteri di valutazione delle prove alla terza seduta della commissione esaminatrice, laddove il bando prescrive che avvenga alla prima, non costituisce irregolarità invalidante l’intera procedura concorsuale, considerato che la circostanza non fa venir meno la trasparenza e l’imparzialità della procedura stessa e che le prime due sedute hanno avuto carattere interlocutorio e di preparazione;

Ritenuta irrilevante, ai fini del valore di legittimità della procedura concorsuale, la determinazione della commissione esaminatrice, regolarmente verbalizzata, di consentire ad alcuni candidati prima della consegna degli elaborati la correzione materiale della redazione delle risposte ai test;

Rienuta irrilevante la valutazione di due quesiti estranei agli argomenti di esame, posto che la loro ipotizzabile assenza non muterebbe per i candidati ricorrenti il giudizio negativo ai fini dell’ammissione alle prove orali;

Ritenuto di respingere il ricorso e di compensare le spese del giudizio tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II Bis, rigetta il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:



Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere, Estensore

Mariangela Caminiti, Primo Referendario





  
  
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
  
  
  
  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Da: ...02/03/2010 10:28:20
N. 02262/2010 REG.SEN.

N. 10911/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 10911 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Debora D'Ortenzio, Francesca Cardarelli, Giovanni Angelelli, Riccardo Di Leo, Monia Paris, Stefano Fabbri, Veronica D'Annunzio, Elisabetta Gauteri ed Emilio Stella, rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Pallavicini, con domicilio eletto presso Giorgio Pallavicini in Roma, via Monte Zebio, 32;


contro

Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


nei confronti di

Stefano Leborni Pierozzi e Simone Mancini, rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Mennella, con domicilio eletto presso Louella Santini in Roma, Lungotevere di Pietra Papa, 95; Nadia Verallo;
Maria Letizia Guzzo, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Guzzo, con domicilio eletto presso Michele Guzzo in Roma, via G. Nicotera, 29;


e con l'intervento di

ad opponendum:
Rossana Petralia, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Esposito, con domicilio eletto presso Louella Santini in Roma, Lungotevere di Pietra Papa, 95;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dei provvedimenti di esclusione/non ammissione alle prove orali datati 26/11/2009;

- del calendario delle prove orali del 16 - 17 dicembre 2009;

- del bando di concorso per Collaboratore di Amministrazione VII livello, pubblicato sulla G.U.R.I. IV SERIE SPECIALE N.40 del 26/05/2009;

- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice;




MOTIVI AGGIUNTI:

- della Disposizione Commissariale ISPRA n. 1010/09 del 23 dicembre 2009;

- del verbale di riunione della Commissione esaminatrice del 21 settembre 2009;

- del verbale n. 3 del 07/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 5 del 20/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 6 del 26/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 7 del 03/11/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 8 del 04/11/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 9 del 11/11/2009 della Commissione esaminatrice;.




Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, di Stefano Leborni Pierozzi, di Simone Mancini e di Maria Letizia Guzzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;




Ritenuto che la motivazione di prove tecniche di esame, come da costante insegnamento giurisprudenziale, è sufficientemente integrata dal punteggio numerico accanto ai criteri generali di valutazione, volto a indicare l’apprezzamento di merito delle prove stesse, e che detta integrazione motiva può essere invalidata soltanto da manifeste illogicità e incongruità, non rilevabili in fattispecie;

Ritenuto che la definizione dei criteri di valutazione delle prove alla terza seduta della commissione esaminatrice, laddove il bando prescrive che avvenga alla prima, non costituisce irregolarità invalidante l’intera procedura concorsuale, considerato che la circostanza non fa venir meno la trasparenza e l’imparzialità della procedura stessa e che le prime due sedute hanno avuto carattere interlocutorio e di preparazione;

Ritenuta irrilevante, ai fini del valore di legittimità della procedura concorsuale, la determinazione della commissione esaminatrice, regolarmente verbalizzata, di consentire ad alcuni candidati prima della consegna degli elaborati la correzione materiale della redazione delle risposte ai test;

Rienuta irrilevante la valutazione di due quesiti estranei agli argomenti di esame, posto che la loro ipotizzabile assenza non muterebbe per i candidati ricorrenti il giudizio negativo ai fini dell’ammissione alle prove orali;

Ritenuto di respingere il ricorso e di compensare le spese del giudizio tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II Bis, rigetta il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:



Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere, Estensore

Mariangela Caminiti, Primo Referendario





  
  
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
  
  
  
  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Da: xxx02/03/2010 15:00:51
N. 02262/2010 REG.SEN.

N. 10911/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 10911 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Debora D'Ortenzio, Francesca Cardarelli, Giovanni Angelelli, Riccardo Di Leo, Monia Paris, Stefano Fabbri, Veronica D'Annunzio, Elisabetta Gauteri ed Emilio Stella, rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Pallavicini, con domicilio eletto presso Giorgio Pallavicini in Roma, via Monte Zebio, 32;


contro

Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


nei confronti di

Stefano Leborni Pierozzi e Simone Mancini, rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Mennella, con domicilio eletto presso Louella Santini in Roma, Lungotevere di Pietra Papa, 95; Nadia Verallo;
Maria Letizia Guzzo, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Guzzo, con domicilio eletto presso Michele Guzzo in Roma, via G. Nicotera, 29;


e con l'intervento di

ad opponendum:
Rossana Petralia, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Esposito, con domicilio eletto presso Louella Santini in Roma, Lungotevere di Pietra Papa, 95;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dei provvedimenti di esclusione/non ammissione alle prove orali datati 26/11/2009;

- del calendario delle prove orali del 16 - 17 dicembre 2009;

- del bando di concorso per Collaboratore di Amministrazione VII livello, pubblicato sulla G.U.R.I. IV SERIE SPECIALE N.40 del 26/05/2009;

- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice;




MOTIVI AGGIUNTI:

- della Disposizione Commissariale ISPRA n. 1010/09 del 23 dicembre 2009;

- del verbale di riunione della Commissione esaminatrice del 21 settembre 2009;

- del verbale n. 3 del 07/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 5 del 20/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 6 del 26/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 7 del 03/11/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 8 del 04/11/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 9 del 11/11/2009 della Commissione esaminatrice;.




Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, di Stefano Leborni Pierozzi, di Simone Mancini e di Maria Letizia Guzzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;




Ritenuto che la motivazione di prove tecniche di esame, come da costante insegnamento giurisprudenziale, è sufficientemente integrata dal punteggio numerico accanto ai criteri generali di valutazione, volto a indicare l’apprezzamento di merito delle prove stesse, e che detta integrazione motiva può essere invalidata soltanto da manifeste illogicità e incongruità, non rilevabili in fattispecie;

Ritenuto che la definizione dei criteri di valutazione delle prove alla terza seduta della commissione esaminatrice, laddove il bando prescrive che avvenga alla prima, non costituisce irregolarità invalidante l’intera procedura concorsuale, considerato che la circostanza non fa venir meno la trasparenza e l’imparzialità della procedura stessa e che le prime due sedute hanno avuto carattere interlocutorio e di preparazione;

Ritenuta irrilevante, ai fini del valore di legittimità della procedura concorsuale, la determinazione della commissione esaminatrice, regolarmente verbalizzata, di consentire ad alcuni candidati prima della consegna degli elaborati la correzione materiale della redazione delle risposte ai test;

Rienuta irrilevante la valutazione di due quesiti estranei agli argomenti di esame, posto che la loro ipotizzabile assenza non muterebbe per i candidati ricorrenti il giudizio negativo ai fini dell’ammissione alle prove orali;

Ritenuto di respingere il ricorso e di compensare le spese del giudizio tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II Bis, rigetta il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:



Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere, Estensore

Mariangela Caminiti, Primo Referendario





 
 
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Da: xxx02/03/2010 15:00:58
N. 02262/2010 REG.SEN.

N. 10911/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 10911 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Debora D'Ortenzio, Francesca Cardarelli, Giovanni Angelelli, Riccardo Di Leo, Monia Paris, Stefano Fabbri, Veronica D'Annunzio, Elisabetta Gauteri ed Emilio Stella, rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Pallavicini, con domicilio eletto presso Giorgio Pallavicini in Roma, via Monte Zebio, 32;


contro

Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


nei confronti di

Stefano Leborni Pierozzi e Simone Mancini, rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Mennella, con domicilio eletto presso Louella Santini in Roma, Lungotevere di Pietra Papa, 95; Nadia Verallo;
Maria Letizia Guzzo, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Guzzo, con domicilio eletto presso Michele Guzzo in Roma, via G. Nicotera, 29;


e con l'intervento di

ad opponendum:
Rossana Petralia, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Esposito, con domicilio eletto presso Louella Santini in Roma, Lungotevere di Pietra Papa, 95;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dei provvedimenti di esclusione/non ammissione alle prove orali datati 26/11/2009;

- del calendario delle prove orali del 16 - 17 dicembre 2009;

- del bando di concorso per Collaboratore di Amministrazione VII livello, pubblicato sulla G.U.R.I. IV SERIE SPECIALE N.40 del 26/05/2009;

- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice;




MOTIVI AGGIUNTI:

- della Disposizione Commissariale ISPRA n. 1010/09 del 23 dicembre 2009;

- del verbale di riunione della Commissione esaminatrice del 21 settembre 2009;

- del verbale n. 3 del 07/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 5 del 20/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 6 del 26/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 7 del 03/11/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 8 del 04/11/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 9 del 11/11/2009 della Commissione esaminatrice;.




Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, di Stefano Leborni Pierozzi, di Simone Mancini e di Maria Letizia Guzzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;




Ritenuto che la motivazione di prove tecniche di esame, come da costante insegnamento giurisprudenziale, è sufficientemente integrata dal punteggio numerico accanto ai criteri generali di valutazione, volto a indicare l’apprezzamento di merito delle prove stesse, e che detta integrazione motiva può essere invalidata soltanto da manifeste illogicità e incongruità, non rilevabili in fattispecie;

Ritenuto che la definizione dei criteri di valutazione delle prove alla terza seduta della commissione esaminatrice, laddove il bando prescrive che avvenga alla prima, non costituisce irregolarità invalidante l’intera procedura concorsuale, considerato che la circostanza non fa venir meno la trasparenza e l’imparzialità della procedura stessa e che le prime due sedute hanno avuto carattere interlocutorio e di preparazione;

Ritenuta irrilevante, ai fini del valore di legittimità della procedura concorsuale, la determinazione della commissione esaminatrice, regolarmente verbalizzata, di consentire ad alcuni candidati prima della consegna degli elaborati la correzione materiale della redazione delle risposte ai test;

Rienuta irrilevante la valutazione di due quesiti estranei agli argomenti di esame, posto che la loro ipotizzabile assenza non muterebbe per i candidati ricorrenti il giudizio negativo ai fini dell’ammissione alle prove orali;

Ritenuto di respingere il ricorso e di compensare le spese del giudizio tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II Bis, rigetta il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:



Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere, Estensore

Mariangela Caminiti, Primo Referendario





 
 
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Da: xxx02/03/2010 15:01:08
N. 02262/2010 REG.SEN.

N. 10911/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 10911 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Debora D'Ortenzio, Francesca Cardarelli, Giovanni Angelelli, Riccardo Di Leo, Monia Paris, Stefano Fabbri, Veronica D'Annunzio, Elisabetta Gauteri ed Emilio Stella, rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Pallavicini, con domicilio eletto presso Giorgio Pallavicini in Roma, via Monte Zebio, 32;


contro

Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


nei confronti di

Stefano Leborni Pierozzi e Simone Mancini, rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Mennella, con domicilio eletto presso Louella Santini in Roma, Lungotevere di Pietra Papa, 95; Nadia Verallo;
Maria Letizia Guzzo, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Guzzo, con domicilio eletto presso Michele Guzzo in Roma, via G. Nicotera, 29;


e con l'intervento di

ad opponendum:
Rossana Petralia, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Esposito, con domicilio eletto presso Louella Santini in Roma, Lungotevere di Pietra Papa, 95;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dei provvedimenti di esclusione/non ammissione alle prove orali datati 26/11/2009;

- del calendario delle prove orali del 16 - 17 dicembre 2009;

- del bando di concorso per Collaboratore di Amministrazione VII livello, pubblicato sulla G.U.R.I. IV SERIE SPECIALE N.40 del 26/05/2009;

- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice;




MOTIVI AGGIUNTI:

- della Disposizione Commissariale ISPRA n. 1010/09 del 23 dicembre 2009;

- del verbale di riunione della Commissione esaminatrice del 21 settembre 2009;

- del verbale n. 3 del 07/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 5 del 20/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 6 del 26/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 7 del 03/11/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 8 del 04/11/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 9 del 11/11/2009 della Commissione esaminatrice;.




Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, di Stefano Leborni Pierozzi, di Simone Mancini e di Maria Letizia Guzzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;




Ritenuto che la motivazione di prove tecniche di esame, come da costante insegnamento giurisprudenziale, è sufficientemente integrata dal punteggio numerico accanto ai criteri generali di valutazione, volto a indicare l’apprezzamento di merito delle prove stesse, e che detta integrazione motiva può essere invalidata soltanto da manifeste illogicità e incongruità, non rilevabili in fattispecie;

Ritenuto che la definizione dei criteri di valutazione delle prove alla terza seduta della commissione esaminatrice, laddove il bando prescrive che avvenga alla prima, non costituisce irregolarità invalidante l’intera procedura concorsuale, considerato che la circostanza non fa venir meno la trasparenza e l’imparzialità della procedura stessa e che le prime due sedute hanno avuto carattere interlocutorio e di preparazione;

Ritenuta irrilevante, ai fini del valore di legittimità della procedura concorsuale, la determinazione della commissione esaminatrice, regolarmente verbalizzata, di consentire ad alcuni candidati prima della consegna degli elaborati la correzione materiale della redazione delle risposte ai test;

Rienuta irrilevante la valutazione di due quesiti estranei agli argomenti di esame, posto che la loro ipotizzabile assenza non muterebbe per i candidati ricorrenti il giudizio negativo ai fini dell’ammissione alle prove orali;

Ritenuto di respingere il ricorso e di compensare le spese del giudizio tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II Bis, rigetta il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:



Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere, Estensore

Mariangela Caminiti, Primo Referendario





 
 
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Da: xxx02/03/2010 15:01:18
N. 02262/2010 REG.SEN.

N. 10911/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 10911 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Debora D'Ortenzio, Francesca Cardarelli, Giovanni Angelelli, Riccardo Di Leo, Monia Paris, Stefano Fabbri, Veronica D'Annunzio, Elisabetta Gauteri ed Emilio Stella, rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Pallavicini, con domicilio eletto presso Giorgio Pallavicini in Roma, via Monte Zebio, 32;


contro

Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


nei confronti di

Stefano Leborni Pierozzi e Simone Mancini, rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Mennella, con domicilio eletto presso Louella Santini in Roma, Lungotevere di Pietra Papa, 95; Nadia Verallo;
Maria Letizia Guzzo, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Guzzo, con domicilio eletto presso Michele Guzzo in Roma, via G. Nicotera, 29;


e con l'intervento di

ad opponendum:
Rossana Petralia, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Esposito, con domicilio eletto presso Louella Santini in Roma, Lungotevere di Pietra Papa, 95;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dei provvedimenti di esclusione/non ammissione alle prove orali datati 26/11/2009;

- del calendario delle prove orali del 16 - 17 dicembre 2009;

- del bando di concorso per Collaboratore di Amministrazione VII livello, pubblicato sulla G.U.R.I. IV SERIE SPECIALE N.40 del 26/05/2009;

- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice;




MOTIVI AGGIUNTI:

- della Disposizione Commissariale ISPRA n. 1010/09 del 23 dicembre 2009;

- del verbale di riunione della Commissione esaminatrice del 21 settembre 2009;

- del verbale n. 3 del 07/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 5 del 20/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 6 del 26/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 7 del 03/11/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 8 del 04/11/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 9 del 11/11/2009 della Commissione esaminatrice;.




Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, di Stefano Leborni Pierozzi, di Simone Mancini e di Maria Letizia Guzzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;




Ritenuto che la motivazione di prove tecniche di esame, come da costante insegnamento giurisprudenziale, è sufficientemente integrata dal punteggio numerico accanto ai criteri generali di valutazione, volto a indicare l’apprezzamento di merito delle prove stesse, e che detta integrazione motiva può essere invalidata soltanto da manifeste illogicità e incongruità, non rilevabili in fattispecie;

Ritenuto che la definizione dei criteri di valutazione delle prove alla terza seduta della commissione esaminatrice, laddove il bando prescrive che avvenga alla prima, non costituisce irregolarità invalidante l’intera procedura concorsuale, considerato che la circostanza non fa venir meno la trasparenza e l’imparzialità della procedura stessa e che le prime due sedute hanno avuto carattere interlocutorio e di preparazione;

Ritenuta irrilevante, ai fini del valore di legittimità della procedura concorsuale, la determinazione della commissione esaminatrice, regolarmente verbalizzata, di consentire ad alcuni candidati prima della consegna degli elaborati la correzione materiale della redazione delle risposte ai test;

Rienuta irrilevante la valutazione di due quesiti estranei agli argomenti di esame, posto che la loro ipotizzabile assenza non muterebbe per i candidati ricorrenti il giudizio negativo ai fini dell’ammissione alle prove orali;

Ritenuto di respingere il ricorso e di compensare le spese del giudizio tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II Bis, rigetta il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:



Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere, Estensore

Mariangela Caminiti, Primo Referendario





 
 
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Da: xxx02/03/2010 15:01:25
N. 02262/2010 REG.SEN.

N. 10911/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 10911 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Debora D'Ortenzio, Francesca Cardarelli, Giovanni Angelelli, Riccardo Di Leo, Monia Paris, Stefano Fabbri, Veronica D'Annunzio, Elisabetta Gauteri ed Emilio Stella, rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Pallavicini, con domicilio eletto presso Giorgio Pallavicini in Roma, via Monte Zebio, 32;


contro

Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


nei confronti di

Stefano Leborni Pierozzi e Simone Mancini, rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Mennella, con domicilio eletto presso Louella Santini in Roma, Lungotevere di Pietra Papa, 95; Nadia Verallo;
Maria Letizia Guzzo, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Guzzo, con domicilio eletto presso Michele Guzzo in Roma, via G. Nicotera, 29;


e con l'intervento di

ad opponendum:
Rossana Petralia, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Esposito, con domicilio eletto presso Louella Santini in Roma, Lungotevere di Pietra Papa, 95;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dei provvedimenti di esclusione/non ammissione alle prove orali datati 26/11/2009;

- del calendario delle prove orali del 16 - 17 dicembre 2009;

- del bando di concorso per Collaboratore di Amministrazione VII livello, pubblicato sulla G.U.R.I. IV SERIE SPECIALE N.40 del 26/05/2009;

- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice;




MOTIVI AGGIUNTI:

- della Disposizione Commissariale ISPRA n. 1010/09 del 23 dicembre 2009;

- del verbale di riunione della Commissione esaminatrice del 21 settembre 2009;

- del verbale n. 3 del 07/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 5 del 20/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 6 del 26/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 7 del 03/11/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 8 del 04/11/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 9 del 11/11/2009 della Commissione esaminatrice;.




Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, di Stefano Leborni Pierozzi, di Simone Mancini e di Maria Letizia Guzzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;




Ritenuto che la motivazione di prove tecniche di esame, come da costante insegnamento giurisprudenziale, è sufficientemente integrata dal punteggio numerico accanto ai criteri generali di valutazione, volto a indicare l’apprezzamento di merito delle prove stesse, e che detta integrazione motiva può essere invalidata soltanto da manifeste illogicità e incongruità, non rilevabili in fattispecie;

Ritenuto che la definizione dei criteri di valutazione delle prove alla terza seduta della commissione esaminatrice, laddove il bando prescrive che avvenga alla prima, non costituisce irregolarità invalidante l’intera procedura concorsuale, considerato che la circostanza non fa venir meno la trasparenza e l’imparzialità della procedura stessa e che le prime due sedute hanno avuto carattere interlocutorio e di preparazione;

Ritenuta irrilevante, ai fini del valore di legittimità della procedura concorsuale, la determinazione della commissione esaminatrice, regolarmente verbalizzata, di consentire ad alcuni candidati prima della consegna degli elaborati la correzione materiale della redazione delle risposte ai test;

Rienuta irrilevante la valutazione di due quesiti estranei agli argomenti di esame, posto che la loro ipotizzabile assenza non muterebbe per i candidati ricorrenti il giudizio negativo ai fini dell’ammissione alle prove orali;

Ritenuto di respingere il ricorso e di compensare le spese del giudizio tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II Bis, rigetta il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:



Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere, Estensore

Mariangela Caminiti, Primo Referendario





 
 
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Da: xxx05/03/2010 16:11:21
LETTERA CHOC DI UN VINCITORE AL SENATORE DEMOCRATICO MORANDO CHE SI PRONUNCIA
IN COMMISSIONE TESORO AL SENATO CONTRO L'ELIMINAZIONE DEL BLOCCO TREMONTI!!!!!!
(MILLEPROROGHE)


SENATORE MORANDO DEL PD CHE IERI HA VOTATO CONTRO L'ELIMINAZIONE DEL BLOCCO
TREMONTI 102/2009 (CONVERSIONE LEGGE MILLEPROROGHE) CHE AVREBBE SPIANATO LA
STRADA ALL'ASSUNZIONE DI GIOVANI LAVORATORI,

IL VINCITORE, RIGOROSAMENTE ANONIMO, CHE HA SCRITTO LA LETTERA SEGUENTE
APPARTIENE A UNA FAMIGLIA STORICAMENTE DI SINISTRA. IL NONNO VOTAVA PCI, IL
PADRE PRIMA PDS POI DS INFINE PD....


Onorevole Senatore Morando,
(p/c Stefano Fassina, responsabile economia e lavoro PD)

Leggo con sgomento dal "resoconto sommario n. 287" dei lavori della
Commissione Bilancio di ieri, che Lei ha voluto ostacolare il comma
8-sexies
presente nell'emendamento 2.3 al decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.

Quel comma e` volto a eliminare un blocco delle assunzioni, voluto
dall'attuale ministro Tremonti, che vorrebbe portare dei risparmi per
l'amministrazione con lo strumento del blocco delle assunzioni.

Il blocco in oggetto e` contenuto in un decreto che e` stato chiamato
"anticrisi". Nome che ritengo molto discutibile: la crisi, e` risaputo, ha
avuto origine in un uso dissennato della finanza ed e` stata arginata, non
dimentichiamolo, proprio grazie all'intervento delle economie pubbliche.
Dietro al nome "anticrisi", e con il supporto del Suo intervento sul comma
"8-sexies", si sta invece ostacolando il funzionamento della macchina
pubblica (spesso sotto organico) e frenando l'occupazione (unico possibile
volano per la futura ripresa).

Lei e` certamente consapevole del fatto che le assunzioni nel pubblico
sono gia` sottoposte al controllo della Corte dei Conti e
all'autorizzazione della Funzione Pubblica, senza bisogno di un
artificioso blocco.
Lei certamente sa che gli enti pubblici che non possono assumere, possono
pero` esternalizzare, ovvero spendere gli stessi e piu' soldi facendo
lavorare persone che _non_ si sentiranno al servizio dello Stato e che
_non_ avranno dovuto superare le prove e i concorsi previsti dalla
Costituzione per i pubblici dipendenti.

Ebbene, io sono proprio un vincitore di un concorso pubblico, per il quale
la procedura di assunzione e` iniziata in estate ed e` stata bloccata in
itinere proprio grazie al blocco che Lei vuole mantenere.
Io e i miei colleghi, che riceveranno una copia di questo messaggio,
avevamo fin qui ritenuto che il maggiore avversario al nostro desiderio di
diventare servitori dello Stato fosse il governo.
Ora scopriamo con grande dispiacere che il PD, partito nominalmente
all'opposizione, ha gli stessi scopi del governo; che il partito che
chiede voti a noi lavoratori e precari, poi usa il potere, frutto di quei
voti, per ostacolare l'assunzione dei vincitori di regolari concorsi.

Con tristezza mi vedo costretto ad annunciarLe che se Lei e il Suo partito
proseguirete su questa strada di ostacolo al pubblico impiego, dovro`
dirigere il mio voto altrove; tanto nelle prossime elezioni regionali
quanto nelle successive tornate elettorali. Mi adoperero` inoltre perche'
similmente si comportino i colleghi che condividono la mia situazione e
che, anche per mia mano, riceveranno notizia del Suo comportamento di ieri
in Commissione Bilancio.

Tristemente
XXXXXXXXXXXXXXX

PER CHI VOLESSE FAR SENTIRE AI DIRIGENTI RESPONSABILI LA PROPRIA  VOCE ECCO I
RIFERIMENTI
marco.meloni@partitodemocratico.it (Responsabile riforma dello Stato e
pubblica amministrazione del PD
p.fontana@partitodemocratico.it (collaboratrice Meloni)
r.gasbarri@partitodemocratico.it (collaboratrice Meloni)
maurizio.belfiore@senato.it (Capo redattore Senato PD l'unico che può girare
la mail al senatore Morando)
06/67065656 (per parlare direttamente con Belfiore)

Da: xxx sei solo un cretino provocatore05/03/2010 17:38:17
in pasto ai coccodrilli e speriamo che tu spenda la tredicesima in farmaci e terapie varie

Da: cose serie05/03/2010 17:38:54
N. 02262/2010 REG.SEN.

N. 10911/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 10911 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Debora D'Ortenzio, Francesca Cardarelli, Giovanni Angelelli, Riccardo Di Leo, Monia Paris, Stefano Fabbri, Veronica D'Annunzio, Elisabetta Gauteri ed Emilio Stella, rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Pallavicini, con domicilio eletto presso Giorgio Pallavicini in Roma, via Monte Zebio, 32;


contro

Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


nei confronti di

Stefano Leborni Pierozzi e Simone Mancini, rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Mennella, con domicilio eletto presso Louella Santini in Roma, Lungotevere di Pietra Papa, 95; Nadia Verallo;
Maria Letizia Guzzo, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Guzzo, con domicilio eletto presso Michele Guzzo in Roma, via G. Nicotera, 29;


e con l'intervento di

ad opponendum:
Rossana Petralia, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Esposito, con domicilio eletto presso Louella Santini in Roma, Lungotevere di Pietra Papa, 95;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dei provvedimenti di esclusione/non ammissione alle prove orali datati 26/11/2009;

- del calendario delle prove orali del 16 - 17 dicembre 2009;

- del bando di concorso per Collaboratore di Amministrazione VII livello, pubblicato sulla G.U.R.I. IV SERIE SPECIALE N.40 del 26/05/2009;

- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice;




MOTIVI AGGIUNTI:

- della Disposizione Commissariale ISPRA n. 1010/09 del 23 dicembre 2009;

- del verbale di riunione della Commissione esaminatrice del 21 settembre 2009;

- del verbale n. 3 del 07/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 5 del 20/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 6 del 26/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 7 del 03/11/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 8 del 04/11/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 9 del 11/11/2009 della Commissione esaminatrice;.




Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, di Stefano Leborni Pierozzi, di Simone Mancini e di Maria Letizia Guzzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;




Ritenuto che la motivazione di prove tecniche di esame, come da costante insegnamento giurisprudenziale, è sufficientemente integrata dal punteggio numerico accanto ai criteri generali di valutazione, volto a indicare l’apprezzamento di merito delle prove stesse, e che detta integrazione motiva può essere invalidata soltanto da manifeste illogicità e incongruità, non rilevabili in fattispecie;

Ritenuto che la definizione dei criteri di valutazione delle prove alla terza seduta della commissione esaminatrice, laddove il bando prescrive che avvenga alla prima, non costituisce irregolarità invalidante l’intera procedura concorsuale, considerato che la circostanza non fa venir meno la trasparenza e l’imparzialità della procedura stessa e che le prime due sedute hanno avuto carattere interlocutorio e di preparazione;

Ritenuta irrilevante, ai fini del valore di legittimità della procedura concorsuale, la determinazione della commissione esaminatrice, regolarmente verbalizzata, di consentire ad alcuni candidati prima della consegna degli elaborati la correzione materiale della redazione delle risposte ai test;

Rienuta irrilevante la valutazione di due quesiti estranei agli argomenti di esame, posto che la loro ipotizzabile assenza non muterebbe per i candidati ricorrenti il giudizio negativo ai fini dell’ammissione alle prove orali;

Ritenuto di respingere il ricorso e di compensare le spese del giudizio tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II Bis, rigetta il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:



Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere, Estensore

Mariangela Caminiti, Primo Referendario







L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

Da: cose serie05/03/2010 17:39:02
N. 02262/2010 REG.SEN.

N. 10911/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 10911 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Debora D'Ortenzio, Francesca Cardarelli, Giovanni Angelelli, Riccardo Di Leo, Monia Paris, Stefano Fabbri, Veronica D'Annunzio, Elisabetta Gauteri ed Emilio Stella, rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Pallavicini, con domicilio eletto presso Giorgio Pallavicini in Roma, via Monte Zebio, 32;


contro

Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


nei confronti di

Stefano Leborni Pierozzi e Simone Mancini, rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Mennella, con domicilio eletto presso Louella Santini in Roma, Lungotevere di Pietra Papa, 95; Nadia Verallo;
Maria Letizia Guzzo, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Guzzo, con domicilio eletto presso Michele Guzzo in Roma, via G. Nicotera, 29;


e con l'intervento di

ad opponendum:
Rossana Petralia, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Esposito, con domicilio eletto presso Louella Santini in Roma, Lungotevere di Pietra Papa, 95;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dei provvedimenti di esclusione/non ammissione alle prove orali datati 26/11/2009;

- del calendario delle prove orali del 16 - 17 dicembre 2009;

- del bando di concorso per Collaboratore di Amministrazione VII livello, pubblicato sulla G.U.R.I. IV SERIE SPECIALE N.40 del 26/05/2009;

- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice;




MOTIVI AGGIUNTI:

- della Disposizione Commissariale ISPRA n. 1010/09 del 23 dicembre 2009;

- del verbale di riunione della Commissione esaminatrice del 21 settembre 2009;

- del verbale n. 3 del 07/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 5 del 20/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 6 del 26/10/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 7 del 03/11/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 8 del 04/11/2009 della Commissione esaminatrice;

- del verbale n. 9 del 11/11/2009 della Commissione esaminatrice;.




Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ispra - Istituto Superiore della Protezione e La Ricerca Ambientale, di Stefano Leborni Pierozzi, di Simone Mancini e di Maria Letizia Guzzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;




Ritenuto che la motivazione di prove tecniche di esame, come da costante insegnamento giurisprudenziale, è sufficientemente integrata dal punteggio numerico accanto ai criteri generali di valutazione, volto a indicare l’apprezzamento di merito delle prove stesse, e che detta integrazione motiva può essere invalidata soltanto da manifeste illogicità e incongruità, non rilevabili in fattispecie;

Ritenuto che la definizione dei criteri di valutazione delle prove alla terza seduta della commissione esaminatrice, laddove il bando prescrive che avvenga alla prima, non costituisce irregolarità invalidante l’intera procedura concorsuale, considerato che la circostanza non fa venir meno la trasparenza e l’imparzialità della procedura stessa e che le prime due sedute hanno avuto carattere interlocutorio e di preparazione;

Ritenuta irrilevante, ai fini del valore di legittimità della procedura concorsuale, la determinazione della commissione esaminatrice, regolarmente verbalizzata, di consentire ad alcuni candidati prima della consegna degli elaborati la correzione materiale della redazione delle risposte ai test;

Rienuta irrilevante la valutazione di due quesiti estranei agli argomenti di esame, posto che la loro ipotizzabile assenza non muterebbe per i candidati ricorrenti il giudizio negativo ai fini dell’ammissione alle prove orali;

Ritenuto di respingere il ricorso e di compensare le spese del giudizio tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II Bis, rigetta il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:



Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere, Estensore

Mariangela Caminiti, Primo Referendario







L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

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