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Esclusi dalla Stabilizzazione Vigili del Fuoco Discontinui per i 120 gg.
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Da: vuvvueffe | 31/01/2014 17:57:59 |
avva 164 ti assicuro che non devi farmi vedere nulla perchè hai già pienamente dimostrato e continui a dimostrare quanto sei ignorante tranquillo! vai bene così! | |
Da: vuvvuefffe | 31/01/2014 17:59:15 |
avva ti chiedo scusa ma non avendo una minima possibilità di uscita da questa demenza che mi perseguita e che non mi darà scampo nella mia vita, ne presente ne futura, vivo in questa piccola dimensione fatta di monitor e tastiera, con una poltrona ormai sdrucita e consumata dalle mie scoregge e dal mio culo piatto, ho dovuto aggiungere una f(effe) cosicché da fortificare quella destinazione che tutti conosciamo , dove ci mandano e qualche volta li mandiamo noi! spero di far ridere di più quell'altro povero sfigato come me, che ormai a forza di ridere sempre di più si è costipato e non caga più da giorni, al punto tale che le esalazioni di metano prodotte dal suo stomaco ....che ride sempre di più...gli sono salite al cervello!...qui la discussione non è fatta ne da vd..ne da vv...ne da vp!! io riconosco di essere un tumore della società e come tale non avendo altri scopi, al di fuori dell'ammalare gli ambienti che frequento, mi rimane solo questo! abbiate pazienza e compassione di un povero mentecatto come me! | |
Da: ridosemprepiu | 31/01/2014 19:14:40 |
http://raccoltainfonotecnvvf.blogspot.it/2014/01/aggiornamento-prossimo-corso-aavvpp.html?spref=fb vi basta per capire da soli quante stronzate avete detto fin ora??? befane, integrazioni, nuove stab....asini che volano..... ahahahahh siamo arrivati al punto di "clonare" (sempre se capisce il significato) il nick di "vuvvueffe", pur di mettere confusione!!! salutatemi la befana.....poveri illusi!!! | |
Da: SFORTUNELLO | 31/01/2014 19:19:31 |
PER I 2 - 3 IGNORANTI ( CHE IGNORANO ) HO I MIEI NIPOTI CHE HANNO FINITO LE SCUOLE ELEMENTARI QUINDI HANNO LE CALCOLATRICI CHE NON GLI SERVONO PIU' SE MI MANDATE L'INDIRIZZO VE LI SPEDISCO PERO' DOVETE FARE I BRAVI FATE I BRAVI | |
Da: 182corso | 31/01/2014 19:46:16 |
Bravo sportello!!!uno mandamelo a me grazie | |
Da: SFORTUNELLO | 31/01/2014 20:10:36 |
x 182corso OK OK OK PRIMA MI DEVI DIMOSTRARE CHE SEI IGNORANTE PERCHE' MI ERO REGOLATO SOLO SU 3 ( TRE ) ORA TI SEI AGGIUNTO TU E SIAMO AL COMPLETO E COME GLI ALTRI MI RACCOMANDO : FAI IL BRAVO ....................... FAI IL BRAVO ------------------ O DIMENTICAVO MANDAMI L'INDIRIZZO | |
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Da: il messia | 31/01/2014 22:57:55 |
cazzarola sfigatello credevo che dopo gli addii ti fossi tolto dalle palle e invece come un povero bimbominchia fancazzista barbone rincoglionito nullafacente stai ancora qui a disturbare | |
Da: vuvvueffe | 31/01/2014 23:01:36 |
caro il messia che è passato dalle prediche agli insulti è proprio vero che la verità fa male e chi non ha argomenti trova giovamento negli sproloqui ed insulti grande! | |
Da: il messia | 31/01/2014 23:06:35 |
è arrivato l'avvocato,porelli | |
Da: il messia | 31/01/2014 23:09:26 |
Il Corpo nazionale, sin dalla sua istituzione, è chiamato a garantire il soccorso tecnico urgente alla popolazione secondo i criteri di certezza del servizio , immediatezza della prestazione e risposta professionale. Tale "mission" deve costantemente essere armonizzata ai principi di buon andamento economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Esigenza oggi ancor più stringente, stante la grave crisi economica che il Paese sta attraversando. Negli ultimi anni per affrontare un'atavica carenza organica di personale professionista si è ricorso in maniera massiva ed impropria allo strumento del richiamo in servizio di personale volontario. Il moltiplicarsi di costi fissi ( formazione , addestramento , vestizione dpi, mantenimento libretto sanitario) a fronte di una turnazione continua del personale ha condotto ad una dequalificazione del servizio e sottratto risorse e capacità di crescita all'altra componente fondamentale del CN che presta servizio presso le sedi volontarie. Risulta pertanto necessaria una riforma organica che operi una distinzione netta delle due componenti, le quali rispondono di fatto a due distinte esigenze dell'amministrazione. Da una parte il personale richiamato per garantire continuità al servizio nei momenti di maggiore criticità. Tale componente, che come è noto è legata da un rapporto di servizio presso le sedi permanenti, va ad integrarsi al personale professionista per garantire il requisito minimo della composizione delle squadre di soccorso. Occorre definire disposizioni chiare a garanzia di un percorso di crescita professionale . Un primo passo in attesa di definire con un intervento normativo di rango superiore una nuova figura professionale che sia capace di rispondere alle sopraggiunte necessità e colga contemporaneamente l'obbiettivo di efficientamento delle risorse disponibili . Dall'altra parte il personale che opera presso le sedi volontarie, necessarie a garantire il primo intervento nelle zone a basso indice di rischio ovvero in quelle località non raggiungibili entro i tempi fissati come limite per un efficace intervento operativo. Abcd abrogato Abcd modifica FNC Errata corrige art. 5.1 e art. 9.3 Regolamento recante norme sui requisiti, le modalità di reclutamento e di | |
Da: il messia | 31/01/2014 23:10:18 |
impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario. Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Personale volontario 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Bozza di riforma DPR 76 - copia della FNC VVF - Rev. del 20/01/2014/ Sanfilippo , De matteis , Bartoletti 2 2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è costituito da vigili volontari iscritti a domanda negli elenchi dei comandi provinciali secondo le modalità previste dal presente regolamento e nei limiti di cui all'articolo 4, comma 13, della legge 12 novembre 2011, n.183 3. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è, altresì, transitoriamente costituito, dagli ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d'ufficio negli elenchi dei comandi provinciali, ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996. 4. Il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego servizio all'amministrazione. ed è E' chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139. ( Il Rapporto di servizio è stato recentemente sancito in sede di Corte Costituzionale) Articolo 2 Elenchi del personale volontario 1.In ogni Comando provinciale dei vigili del fuoco sono istituiti tre due distinti elenchi del personale volontario per le esigenze delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come di seguito denominati: le dei vigili del fuoco; fuoco; Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Il personale iscritto nell'elenco C non effettua il soccorso tecnico urgente e non ha l'obbligo di frequentare i corsi di cui agli articoli 8 e 9. Soppressione elenco C : Le problematiche della banda devono trovare soluzione in specifiche ed esclusive disposizioni normative . Un provvedimento opportunamente predisposto consentirebbe di attingere alle risorse del FUS 3. E' ammesso Il transito a domanda dei vigili volontari esclusivamente dagli elenchi A verso gli elenchi B, tenendo conto dei contingenti dal comma 1 art. 4 del presente Regolamento. Prevedere anche il contrario comporterebbe il rischio di veder dilagare scelte opportunistiche per accedere rapidamente al corso iniziale al solo scopo reale di transitare negli elenchi A. I problemi agli organici delle sedi volontari si aggraverebbero di conseguenza. | |
Da: il messia | 31/01/2014 23:11:14 |
. Non ammesso il transito dall'elenco C agli elenchi A e B 5. Per il personale volontario iscritto in qualità di atleta od orchestrale nell'elenco C viene costituito apposito albo tenuto dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile. 6. Nell'albo può essere iscritto anche il personale volontario di cui agli elenchi A e B, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2 del presente regolamento, chiamato a partecipare alle manifestazioni sportive o musicali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Bozza di riforma DPR 76 - copia della FNC VVF - Rev. del 20/01/2014/ Sanfilippo , De matteis , Bartoletti 3 Articolo 3 Qualifiche 1. Le qualifiche del personale volontario sono le seguenti: a) vigile volontario per gli iscritti negli elenchi A e C; b) capo squadra volontario e vigile volontario per gli iscritti nell'elenco B. 2. Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia didiritti doveri, compiti e responsabilità, previste per il personale permanente di pari qualifica. 3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale con la qualifica di caposquadra volontario svolge le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, i vigili volontari di cui agli elenchi A e B svolgono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria. Articolo 4 Contingente del personale volontario utilizzato presso i distaccamenti volontari 1. Presso ciascun distaccamento volontario, il contingente del personale volontario dell'elenco B è determinato come segue: a) almeno quattro capi squadra volontari, cui si aggiunge un capo squadra ogni cinque vigili volontari, fino ad un massimo di dodici capi squadra volontari; b) almeno dieci e non più di sessanta vigili volontari. 2. Per particolari esigenze operative il contingente di cui al comma 1, può essere temporaneamente modificato con decreto del dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili. Articolo 4 bis Contingente del personale volontario utilizzato presso le sedi permanenti 1. Presso ciascun comando provinciale, il contingente del personale volontario iscrivibile nell'elenco A è determinato in numero non superiore alla pianta organica prevista per il personale permanente. Risulta fondamentale la previsione di organici certi per il personale volontario dell'elenco A. Liste aperte ed indeterminate hanno provocato un' accrescimento incontrollato e ingiustificabile dei costi fissi di gestione del personale volontario : mantenimento libretto sanitario , vestizione dpi , formazione- addestramento Capo II RECLUTAMENTO Articolo 5 Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari 1. I vigili volontari sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti: Bozza di riforma DPR 76 - copia della FNC VVF - Rev. del 20/01/2014/ Sanfilippo , De matteis , Bartoletti 4 a) cittadinanza italiana; b) diploma di istruzione secondaria di primo grado; c) idoneità psico - fisica, attitudinali e prove motorie da accertarsi secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente regolamento. La previsione di prove di preselezione( già sperimentata in alcuni comandi) garantisce una riduzione del numero di candidati che non riesce a superare il corso di formazione iniziale e quindi una minor dispersione delle risorse investite in tale fase. La Tabella I dovrà prevedere una prova di abilità motoria, una prova di abilità natatoria e una prova di resistenza sul modello dei percorsi motori . d) età non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque trenta anni; Limitare l'età max in fase di reclutamento garantisce una riduzione del rischio di infortuni e coglie l'obbiettivo affinchè gli investimenti in formazione e attività di aggiornamento professionale siano indirizzati sul lungo termine. Inoltre tale limite è in linea con i benefici riservati al personale volontario dalla 246/2000 che garantiscono l'accesso ai concorsi fino a 37 anni proprio per salvaguardare una precedente importante esperienza maturata presso l'amministrazione e) residenza in un comune della provincia sede del comando, per l'iscrizione negli elenchi A e C; f) residenza nell'ambito del territorio di competenza del distaccamento volontario per l'iscrizione nell'elenco B. In mancanza di detto requisito, il comandante provinciale valuta la richiesta di iscrizione, anche da parte di residenti in provincia limitrofa, sempre nell'ambito del territorio di competenza del distaccamento volontario, e sulla base della effettiva possibilità d'impiego nei servizi istituzionali, sentito il capo distaccamento; g) godimento dei diritti politici; h) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d) del DPR 10 gennaio 1957, n.3; i) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta, di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 2. Per l'iscrizione nell'elenco C in qualità di atleta od orchestrale, al personale volontario è | |
Da: il messia | 31/01/2014 23:12:00 |
richiesto il possesso dei requisiti di età, di idoneità fisica, psichica ed attitudinale, nonché dei titoli sportivi e musicali previsti dall'articolo145 e dall'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217. Ai fini della sola partecipazione alle altre attività si prescinde dal possesso del requisito dell'età e della idoneità psico-fisica di cui alle lettere c) e d). 3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui alla lettera c), sono a carico degli interessati gli oneri per gli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio, da effettuarsi presso le strutture pubbliche o private, anche convenzionate, ammesse dall'amministrazione. Sono a carico dell'amministrazione gli oneri per la visita medica generale, da effettuarsi a cura del medico incaricato del comando. Bozza di riforma DPR 76 - copia della FNC VVF - Rev. del 20/01/2014/ Sanfilippo , De matteis , Bartoletti 5 4. L'aspirante vigile volontario deve indicare, all'atto della presentazione della istanza, l'elenco a cui intende iscriversi, tra quelli di cui all'articolo 2 comma 1. Articolo 6 Transito negli elenchi del personale volontario del personale permanente 1. Il personale permanente appartenente ai ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto, cessato dal servizio a domanda, può chiedere di transitare in uno degli elenchi nell'elenco B del personale volontario di cui all'articolo 2, comma 1, ove risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, salvo quello dell'età. il reimpiego di personale permanente cessato dal servizio può manifestare la sua massima efficacia nelle sedi volontarie al fine di garantire le fasi di formazione ed addestramento e di trasmettere l'esperienza maturata sul campo . 2. Il personale di cui al comma 1, è iscritto nella qualifica di vigile volontario. Il personale che chiede l'iscrizione nell'elenco B, è iscritto nella qualifica di capo squadra volontario se proveniente dal ruolo dei capo squadra e capo reparto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 4. Il personale di cui al comma 1 conserva le specializzazioni e le qualificazioni possedute e può essere, altresì, utilizzato per la formazione del personale volontario, fermo restando il mantenimento degli specifici requisiti richiesti. 5. Per il personale di cui al comma 1 non vige l'obbligo di frequentare il corso di cui all'articolo 8, comma 1. Articolo 7 Incompatibilità 1. Non possono essere iscritti negli elenchi del personale volontario: a) il personale in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; b) il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, con eccezione degli appartenenti ai dei Corpi di polizia degli enti locali, previo nulla osta delle amministrazioni di appartenenza,; c) gli amministratori di società e, i titolari e i dipendenti di imprese che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio, i titolari e i dipendenti di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio. sulla base di inconvenienti raccolti sul territorio si ritiene opportuno perfezionare in senso restrittivo il regime di incompatibilità Articolo 8 Corsi di addestramento iniziale del personale volontario 1.L'ordine d'accesso al corso di addestramento iniziale è dato dall'ordine cronologico di presentazione delle domande di ammissione di cui all'art. 5 co. 1 del presente regolamento. 1. L'iscrizione negli elenchi A e B degli aspiranti vigili volontari a domanda, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, è subordinata al superamento di una prova preliminare come previsto dall'articolo 5 coma 1 Bozza di riforma DPR 76 - copia della FNC VVF - Rev. del 20/01/2014/ Sanfilippo , De matteis , Bartoletti 6 del presente Regolamento e ad un corso di addestramento iniziale a carattere teorico-pratico secondo le modalità ed i programmi stabiliti dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile e comunque della durata non inferiore a 250 ore. Nel caso di esito negativo, è facoltà dell'interessato chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso. Un ulteriore esito negativo determina la mancata iscrizione negli elenchi del personale volontario. 2. Gli aspiranti vigili volontari sono assicurati contro gli infortuni e le infermità contratti per causa diretta ed immediata, derivante dalla partecipazione al corso di addestramento iniziale, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 3. La commissione esaminatrice per accertare l'idoneità dell'aspirante vigile volontario di cui al comma 1, è nominata con decreto del direttore regionale competente ed è composta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzioni di presidente e da due componenti appartenenti al ruolo dei direttivi o degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio. Articolo 9 Corsi di formazione del personale volontario 1. Il personale volontario, iscritto negli elenchi A e B può essere chiamato a partecipare ai corsi di formazione promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo massimo di trenta giorni l'anno. 2. Il personale volontario chiamato a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 1, per un periodo di impiego giornaliero superiore alle otto ore, ha diritto ad usufruire della mensa di servizio. 3. I periodi di frequenza ai corsi di formazione, con l'eccezione dei corsi di cui agli articoli. 8 e 10, sono considerati richiami in servizio temporaneo. Articolo 10 Corsi periodici di addestramento del personale volontario 1. Per poter essere richiamato in servizio espletare i servizi d'istituto, il personale volontario degli elenchi A e B è tenuto all'addestramento periodico. Le modalità e i programmi sono stabiliti dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di appartenenza che deve comunque garantirela fruibilità di un numero di ore non inferiori a quindici trimestrali per ogni Vigile Volontario iscritto. 1bis. Per poter essere impiegato in interventi di soccorso tecnico urgente, il personale dell'elenco B svolge l'addestramento sotto la diretta responsabilità del capo distaccamento presso la propria sede di servizio volontaria. 1ter. Per il personale dell'elenco A, i periodi di addestramento possono essere cumulati e svolti preferibilmente durante il richiamo in servizio di 20gg. 2. Nel caso in cui il personale volontario non svolga l'addestramento per un periodo superiore a 3 mesi, il richiamo in servizio è subordinato ad un periodo addestrativo di almeno quindici ore. 3. I periodi di frequenza ai corsi periodici di addestramento non sono considerati richiami in servizio temporaneo. Bozza di riforma DPR 76 - copia della FNC VVF - Rev. del 20/01/2014/ Sanfilippo , De matteis , Bartoletti 7 Il pagamento delle ore di addestramento finirebbe per assorbire completamente le risorse a disposizione, da destinare al servizio di soccorso 3. La partecipazione effettiva al soccorso tecnico urgente può essere valutata ai fini del raggiungimento del monte ore di addestramento trimestrale obbligatorio, nei limiti del programma di cui al comma 1 ed in relazione alla tipologia degli interventi di soccorso effettuati. Articolo 11 Funzioni ed incarico di capo distaccamento volontario 1. Il capo del distaccamento volontario è responsabile, in conformità alle disposizioni impartite dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco , dell'organizzazione dei servizi e dell'attività interna | |
Da: il messia | 31/01/2014 23:13:51 |
del distaccamento, nonché della manutenzione dei beni dell'amministrazione. 2. L'incarico di capo distaccamento volontario ha la durata di cinque tre anni ed è rinnovabile una sola volta; esso è conferito, sentito il personale volontario in servizio, con provvedimento dal competente Comandante provinciale a un volontario con un'anzianità di iscrizione di almeno cinque anni. Per i distaccamenti di nuova istituzione, si prescindedall'anzianità minima e si conferisce l'incarico sulla base della comprovata maggiore esperienza ed attitudine professionale. Capo III AVANZAMENTO Articolo 12 Conferimento della qualifica di capo squadra volontario 1. La qualifica di capo squadra volontario è conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, comma 1, attraverso la partecipazione ad un apposito corso di formazione della durata di almeno tre settimane ovvero centootto (108) ore con superamento della prova finale. 2. Al corso sono ammessi, secondo la graduatoria di cui al comma 5 e fino alla copertura dei posti disponibili, i vigili volontari iscritti nell'elenco B da oltre cinque anni, impiegati in un distaccamento volontario e che abbiano operato negli ultimi due tre anni con lodevole profitto, attestato dal comandante provinciale e che nel medesimo periodo non siano incorsi in sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto. 3. Alla selezione può partecipare il personale volontario in servizio presso un altro distaccamento della stessa provincia, previo nulla osta del comandante provinciale. 4. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale. 5. Con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di periodicità almeno triennale, sono fissati il numero dei posti disponibili presso i distaccamenti volontari, i titoli valutabili, le modalità di espletamento delle procedure di selezione, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di formazione della graduatoria di ammissione al corso, nonché le disposizioni per lo svolgimento del corso e dell'esame finale. Bozza di riforma DPR 76 - copia della FNC VVF - Rev. del 20/01/2014/ Sanfilippo , De matteis , Bartoletti 8 Capo IV IMPIEGO E OPERATIVITA' DELLE SEDI VOLONTARIE Articolo 13 Modalità di impiego del personale volontario 1. Il personale volontario iscritto negli elenchi A e B può essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località per assolvere principalmente a funzioni logistiche. 2. Il personale volontario iscritto nell'elenco A può essere impiegato solo se inserito in squadre costituite e dirette da personale permanente. Oltre che per i casi previsti al comma 1 è richiamato in servizio in caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, motivate dall'autorità competente che opera il richiamo. Ciascun periodo di richiamo di norma ha una durata non superiore a di venti giorni. La durata minima di ciascun periodo di richiamo in servizio di personale discontinuo non può essere inferiore a venti giorni. al fine di ottemperare correttamente a quanto sancito dal comma 4 e garantire quella minima continuità di impiego che possa offrire garanzie minime di crescita professionale , di ambientamento in ambito lavorativo e familiarizzazione con le attrezzature in dotazione 3. I richiami di cui al comma 2 vengono disposti dal Comando provinciale dei vigili del fuoco nei limiti della autorizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile. Qualora il servizio del personale volontario debba essere espletato in una provincia diversa da quella di iscrizione, il richiamo viene preventivamente autorizzato dal competente direttore regionale o dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile nel caso in cui il servizio debba essere espletato in una regione diversa. 4. i richiami in servizio temporaneo di cui al comma 2, vengono effettuati seguendo il criterio di rotazione, previa formazione di relativa graduatoria da emanarsi tenendo conto dei criteri dell'anzianità d'iscrizione nell'elenco, dell'eventuale stato di disoccupazione, nonché del carico familiare degli interessati. Le modalità di formazione della graduatoria verranno stabilite con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, La graduatoria dovrà essere pubblica; per specifiche esigenze connesse al servizio di soccorso o per particolari compiti di istituto, i periodi di richiamo possono essere disposti consecutivamente ovvero con la rotazione tra personale volontario in possesso delle qualificazioni necessarie. E' necessario attuare a massima trasparenza per la gestione dei richiami in servizio al fine di prevenire i numerosi contenziosi sorti con i Comndi provinciali Potrebbe risultare discriminante prevedere forme di richiami consecutive di volontari, ancor di più con "particolari" qualificazioni per i seguenti motivi:-dovrebbero essere note a tutti le particolari qualifiche richieste -dovrebbe istituirsi una specifica commissione atta a valutare la specificità dei titoli. Nel regolamento da emanarsi | |
Da: il messia | 31/01/2014 23:16:07 |
) dimissioni volontarie presentate al Comando provinciale dei vigili del fuoco di appartenenza; c) raggiungimento dei limiti di età; d) incapacità, insufficiente rendimento ad assolvere i compiti di istituto, accertati dalla commissione di cui all'articolo 8 comma 6. e) assenza ingiustificata, previa diffida, dai turni e richiami, dai corsi di addestramento e formazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; Bozza di riforma DPR 76 - copia della FNC VVF - Rev. del 20/01/2014/ Sanfilippo , De matteis , Bartoletti 10 f) mancata partecipazione o indisponibilità, protratta per almeno due anni, all'attività addestrativa o ai richiami, da parte del personale volontario iscritto nell'elenco A; g) mancata partecipazione o indisponibilità, protratta almeno per due anni, all'attività del distaccamento volontario o all'attività addestrativa, da parte del personale volontario iscritto nell'elenco B; h) ipotesi di cui all'articolo 35, commi 1, lettera c), e 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, fino alla emanazione del regolamento di disciplina, da adottarsi ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; i) sopravvenuta inidoneità psicofisica permanente e assoluta al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 2002, e successive modificazioni, accertata dalla competente commissione medico ospedaliera; l) assenza ingiustificata agli accertamenti di cui alla lettera g?), nonché a quelli disposti dall'amministrazione per la verifica del mantenimento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale; m) sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto; 2. Si procede alla cancellazione d'ufficio, altresì, nei confronti del personale volontario iscritto nell'elenco C che non abbia partecipato, senza giustificato motivo, alle manifestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per almeno due anni. Articolo 16 Ordinamento gerarchico del personale volontario 1. Ai fini gerarchici il personale permanente è sovraordinato al personale volontario di pariogni grado. 2. Nei rapporti tra il personale volontario di pari qualifica, si considera gerarchicamente superiore chi possiede la maggiore anzianità di servizio, intesa come lo svolgimento di un maggior numero di richiami in servizio. A parità di anzianità di servizio, la gerarchia è determinata dalla data di iscrizione nell'elenco dei volontari. Articolo 17 Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario 1. Per le finalità di cui all'articolo 13 del presente dpr all'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti negli elenchi del personale volontario, sia per lo svolgimento del servizio del soccorso istituzionale sia per i casi previsti dagli articoli 8 , 9 e 10. 2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario deve essere conservato il posto di lavoro e l'assenza dal servizio deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge. 3. Il personale iscritto negli elenchi A e B, che abbia superato il corso di addestramento iniziale di cui all'articolo 8 o il corso di formazione iniziale previsto dall'articolo 9 del DPR 6 febbraio 2004, n. 76, può svolgere le mansioni di cui all'articolo 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché quelle di cui all'art.21, comma 2, del DM 9 aprile 1994 come modificato dal DM 6 ottobre 2003, senza l'obbligo della frequenza dello specifico corso di formazione e di aggiornamento e di superamento degli esami ove previsti Bozza di riforma DPR 76 - copia della FNC VVF - Rev. del 20/01/2014/ Sanfilippo , De matteis , Bartoletti 11 9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. Alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Articolo 18 Onorificenze 1. Al personale volontario si applicano le norme per la concessione delle onorificenze previste per il personale permanente. Articolo 19 Tessera di riconoscimento 1. Al personale volontario viene rilasciata una speciale tessera di riconoscimento, in conformità alle disposizioni vigenti in materia per il personale permanente. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di rilascio e le caratteristiche tecniche della tessera tenendo conto delle specifiche attività svolte dagli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 2 comma 1. 3. La tessera va immediatamente riconsegnata agli organi competenti in caso di cancellazione dall'elenco. Il | |
Da: il messia | 31/01/2014 23:17:05 |
personale volontario iscritto negli elenchi di cui all'art 2 comma 1, lett. a) e c) deve riconsegnare la tessera al termine del periodo di richiamo. Articolo 20 Vestiario ed equipaggiamento 1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a fornire al personale volontario, dopo il superamento del corso iniziale come da art. 8 comma 1, il vestiario ed il necessario equipaggiamento per l'impiego nel servizio di istituto, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 2. Il vestiario e l'equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere restituito all'atto della cancellazione dagli elenchi. Articolo 21 Copertura assicurativa 1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il personale volontario impiegato in attività di soccorso, formazione e addestramento e' assicurato contro gli infortuni e le infermita' contratte per causa diretta ed immediata di servizio, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilita'. La dipendenza da causa di servizio di infermita' o lesioni e' accertata ai sensi delle disposizioni , vigenti per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al d.p.r. n. 461/2001. 2. E' altresì coperto da assicurazione il personale volontario di cui all'articolo 2, comma 1 lettera b) e il personale di cui all'articolo 14 per gli infortuni e le infermità contratti per causa diretta ed immediata Bozza di riforma DPR 76 - copia della FNC VVF - Rev. del 20/01/2014/ Sanfilippo , De matteis , Bartoletti 12 derivante dall'impiego nelle attività di gestione del distaccamento. nonché il personale di cui all'articolo2, comma 1, lett. c) per gli infortuni e le infermità contratti per causa diretta ed immediata delle attività di preparazione e di partecipazione alle manifestazioni del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articolo 22 Istituzione di nuovi presidi volontari 1. L'istituzione di nuovi presidi volontari è vincolata a zone caratterizzate da un basso indice di rischio (antropico, industriale, ecc.) Ovvero località non raggiungibili entro i tempi fissati come limite massimo per un efficace intervento operativo . Quanto sopra, evitando in particolare insediamenti che comportino sovrapposizioni di competenze operative sul territorio , nel rispetto dei basilari principi di economia organizzativa e di oculato utilizzo delle risorse pubbliche . risulta necessario stante anche le ultime segnalazioni pervenute dalla ragioneria di stato fissare criteri certi per la diffusione sul territorio dei nuovi presidi volontari Articolo 23 Disposizioni transitorie e finali 1. Il personale volontario che, per cambio di residenza, viene iscritto nell'elenco del personale volontario di un altro Comando provinciale dei vigili del fuoco conserva l'anzianità e la qualifica precedentemente possedute. 2. Le convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipulate dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile nei settori di attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono prevedere anche l'acquisizione di materiali, mezzi ed attrezzature, da trasferire, in comodato gratuito, per le necessità dei comandi provinciali e dei distaccamenti volontari indicati nelle convenzioni stesse. 2.bis Nelle more di quanto previsto all'art.22 si dispone anche il riordino delle sedi volontarie esistenti sul territorio, favorendo in particolare l'accorpamento di quei presidi che non rispettano quanto sancito dal medesimo. 3. Fino alla emanazione del regolamento di disciplina, da adottarsi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, al personale volontario continuano ad applicarsi le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 e il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni è regolato dalle norme in vigore per il personale permanente. 4. In prima applicazione del presente provvedimento, il personale volontario iscritto nell'elenco di cui all'articolo 2 del DPR 6 febbraio 2004, n. 76, nonché quello che ha presentato domanda di iscrizione, deve optare per il passaggio alla qualifica di vigile volontario in uno degli elenchi di cui all'articolo 2, comma 1, mediante domanda da presentarsi al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco dei vigili del fuoco entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale. Decorso tale termine, il personale volontario che non ha presentato richiesta viene cancellato d'ufficio dagli elenchi. 5. Il personale volontario appartenente alle previgenti qualifiche di funzionario tecnico antincendi volontario, capo reparto volontario e capo squadra volontario può optare, in alternativa a quanto previsto al comma 4, per il passaggio alla qualifica di capo squadra volontario di cui all'elenco B, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 comma 1 lettera f), anche in soprannumero al contingente di cui all'articolo 4, Bozza di riforma DPR 76 - copia della FNC VVF - Rev. del 20/01/2014/ Sanfilippo , De matteis , Bartoletti 13 | |
Da: il messia | 31/01/2014 23:18:12 |
mediante domanda da presentarsi al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco dei vigili del fuoco entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale. 6. Il personale volontario impiegato per esigenze operative nei distaccamenti permanenti può continuare ad espletare il servizio transitando nell'elenco B, con le stesse modalità previste dalla presente norma per i distaccamenti volontari. . 7. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui agli articoli 145, comma 2 e 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accertamento della idoneità del personale di cui all'articolo 2, comma 5 e la valutazione dei titoli posseduti sono effettuati dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile. Articolo 24 Abrogazioni 1.E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n.76. Articolo 25 Invarianza degli oneri 1. L'attuazione del presente regolamento non può comportare in ogni caso oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. | |
Da: vuvvueffe | 01/02/2014 08:33:23 |
caro predicatore a parte che facevi prima a fare così: http://vigilidelfuoco.usb.it/fileadmin/archivio/vigilidelfuoco/bozza_di_DPR_76_04_uscita_dal_Dipartimento_VVF.pdf che pur essendo una bozza, da discutere, da modificare, da approvare, etc etc è sicuramente più attendibile in tale regolamento dei volontari c'è per caso scritto che fanno una nuova stabilizzazione od assumono quelli precedentemente esclusi per mancanza di requisiti? continua con le tue prediche che fintanto trovi degli adepti vai alla grande! | |
Da: ridosemprepiu | 01/02/2014 11:43:56 |
e intanto arrivano le convocazioni per il prossimo corso.... | |
Da: SFORTUNELLO | 01/02/2014 12:49:52 |
x MESSIA ( ALIAS MESSALINA LA PORCONA ) NON SEI TU A DIRMI COSA DEVO FARE MENTRE ESSENDO MOLTO PIU' INTELLIGENTE DI TE TI DICO SOLO FAI IL BRAVO CHE OLTRE LA CALCOLATRICE TI MANDO IL DIARIO DI BARBIE FAI IL BRAVO ( MI RACCOMANDO ) SE PROPIO NON VUOI FARE IL BRAVO ALMENO FAI IL BRAVINO ???????????????????? | |
Da: SFORTUNELLO | 01/02/2014 12:54:54 |
TI FACCIO PRESENTE CHE SICURAMENTE PER MARZO INSIEME A RIDO...... FAREMO LE VISITE E TI MANDIAMO UNA CARTOLINA DA CAPANNELLE PREMETTENDO SEMPRE CHE TU FACCIA IL BRAVO | |
Da: il messia | 01/02/2014 17:22:31 |
Gentilissimi colleghi soci , Come gia sapete la riforma del dpr 76 sui volontari\discontinui è da sempre uno degli obiettivi della FNC VVF Come da precedenti comunicazioni tutti voi sapete che la FNC è stata inserita dal Capo del Corpo all'interno della commissione tecnica su tale argomento . In seguito alla riunione di dicembre dove ai delegati FNC sono state illustrate le piu salienti novità contenute nella riforma , l'amministrazione VVF ha fatto pervenire a questa Federazione una bozza ufficiale ( già contenente molte delle richieste FNC , vedi separazione delle liste) . Nelle successive due settimane lo staff della FNC ha discusso e analizzato tale proposta , inserendo ulteriori modifiche e\o integrazioni . . che sono state poi inoltrate al Dipartimento . Nel ricordarvi che la separazione netta delle liste ( discontinui Lista A e Volontari Lista B ) è determinante per perseguire in futuro la strada del riconoscimento dello status da precario per la lista A e di conseguenza la valorizzazione con norme ad hoc per il potenziamento dei volontari veri lista B come supporto alle squadre permanenti ( SUPPORTO NON SIGNIFICA SOSTITUZIONE ) . Il direttivo FNC allega il file pdf contenente la proposta dell'amministrazione con le note e le controproposte della FNC VVF . | |
Da: il messia | 01/02/2014 17:35:39 |
La fnc non è un sindacato è un'associazione di vigili del fuocoâ | |
Da: Fabrifibra | 02/02/2014 00:23:16 |
X il messia Voglio farti una domanda semplice semplice: mi spieghi la tua utilità di essere un associato fnc, e cantarti le mail e i vari documenti che ricevi, in qualità di socio, che ti arrivano? No, perché o sei una spiaccia infame, o sei una di quelle merdacce di sindacalisti che vorrebbero sopprimere 814 e stab. Peggio sarebbe se fossi uno di quei caproni segati ai concorsi precedenti, 814 compreso, ed ora che stai fuori da tutto vorresti entrare......o magari sei una spiaccia dei ricorsisti 814. Sò per certo che non ti farò cambiare pensiero, come probabilmente non otterrò risposta, ma prega Dio che non riesca a sapere chi sei. | |
Da: sharp | 02/02/2014 00:27:46 |
X il messia sei abbastanza coglione, perché pubblichi mail che in teoria sarebbero riservate ai soci? Occhio che ti si pizzica e poi ci si fà 2 risate.... | |
Da: vuvvueffe | 02/02/2014 14:09:52 |
caro predicatore a quanto pare prendi schiaffoni da chiunque! l'avevo detto di continuare così che saresti andato alla grande! | |
Da: SFORTUNELLO | 02/02/2014 18:31:10 |
NON LO VOGLIAMO ASSOLUTAMENTE LO LASCIAMO A VOI DELLA FNC SE NO A CHI PRENDIAMO IN GIRO VERO vuvvueffe MA UNA COSA ( SERIAMENTE ) vuvvueffe VOGLIO CHIEDERTI MA QUESTI SONO MASSONI CHE HANNO TANTO POTERE | |
Da: vuvvueffe | 02/02/2014 19:39:56 |
sicuramente sono ben radicati all'interno del dipartimento ed hanno agganci politici in ogni dove comunque è tutta una cosa di facciata poichè l'amministrazione li tratta come i bystander non collaborativi (vva 164 dagli col vocabolario!) ovvero li ascolta facendo finta di coinvolgerli ma di fatto non ha mai perorato una solo delle loro proposte | |
Da: il messia | 02/02/2014 20:21:25 |
4 coglioni infilati uno peggio dell'altro,futuri vdf,vi rode il culo eh,chi è di voi il capo capra,dovreste solo ringraziare il politico che vi ha preso a calci in culo e buttati nel corpo altrimenti crepavate di fame,siete talmente piccoli che se vi beccherei a calci in culo fuori dal corpo subito. | |
Da: vuvvueffe | 02/02/2014 20:51:37 |
messia ma non è da te!? perdere le staffe per così poco e passare dai sermoni agli insulti che ti hanno fatto quei cattivoni? | |
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