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Esclusi dalla Stabilizzazione Vigili del Fuoco Discontinui per i 120 gg.
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Da: vuvvueffe 31/01/2014 17:57:59
avva 164 ti assicuro che non devi farmi vedere nulla perchè hai già pienamente dimostrato e continui a dimostrare quanto sei ignorante
tranquillo! vai bene così!

Da: vuvvuefffe 31/01/2014 17:59:15
avva ti chiedo scusa ma non avendo una minima possibilità di uscita da questa demenza che mi perseguita e che non mi darà scampo nella mia vita, ne presente ne futura, vivo in questa piccola dimensione fatta di monitor e tastiera, con una poltrona ormai sdrucita e consumata dalle mie scoregge e dal mio culo piatto, ho dovuto aggiungere una f(effe) cosicché da fortificare quella destinazione che tutti conosciamo , dove ci mandano e qualche volta li  mandiamo noi! spero di far ridere di più quell'altro povero sfigato come me, che ormai a forza di ridere sempre di più si è costipato e non caga più da giorni, al punto tale che le esalazioni di metano prodotte dal suo stomaco ....che ride sempre di più...gli sono salite al cervello!...qui la discussione non è fatta ne da vd..ne da vv...ne da vp!! io riconosco di essere un tumore della società e come tale non avendo altri scopi, al di fuori dell'ammalare gli ambienti che frequento, mi rimane solo questo! abbiate pazienza e compassione di un povero mentecatto come me!

Da: ridosemprepiu 31/01/2014 19:14:40
http://raccoltainfonotecnvvf.blogspot.it/2014/01/aggiornamento-prossimo-corso-aavvpp.html?spref=fb


vi basta per capire da soli quante stronzate avete detto fin ora???
befane, integrazioni, nuove stab....asini che volano.....


ahahahahh siamo arrivati al punto di "clonare" (sempre se capisce il significato) il nick di "vuvvueffe", pur di mettere confusione!!!


salutatemi la befana.....poveri illusi!!!

Da: SFORTUNELLO 31/01/2014 19:19:31
PER I        2 - 3
IGNORANTI  ( CHE IGNORANO )
HO I MIEI NIPOTI CHE HANNO FINITO LE SCUOLE ELEMENTARI
QUINDI HANNO LE CALCOLATRICI
CHE NON GLI SERVONO PIU'
SE MI MANDATE L'INDIRIZZO VE LI SPEDISCO
PERO' DOVETE
FARE I BRAVI
FATE I BRAVI

Da: 182corso  31/01/2014 19:46:16
Bravo sportello!!!uno mandamelo a me grazie

Da: SFORTUNELLO 31/01/2014 20:10:36
x 182corso
OK  OK OK
PRIMA MI DEVI DIMOSTRARE CHE SEI IGNORANTE
PERCHE' MI ERO REGOLATO SOLO SU 3 ( TRE )
ORA TI SEI AGGIUNTO TU E SIAMO AL COMPLETO
E COME GLI ALTRI
MI RACCOMANDO :
FAI IL BRAVO  .......................
FAI IL BRAVO  ------------------
O DIMENTICAVO MANDAMI L'INDIRIZZO

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: il messia 31/01/2014 22:57:55
cazzarola sfigatello credevo che dopo gli addii ti fossi tolto dalle palle e invece come un povero bimbominchia fancazzista barbone rincoglionito nullafacente stai ancora qui a disturbare

Da: vuvvueffe 31/01/2014 23:01:36
caro il messia che è passato dalle prediche agli insulti
è proprio vero che la verità fa male e chi non ha argomenti trova giovamento negli sproloqui ed insulti
grande!

Da: il messia 31/01/2014 23:06:35
è arrivato l'avvocato,porelli

Da: il messia 31/01/2014 23:09:26
Il  Corpo  nazionale,  sin  dalla  sua  istituzione,  è    chiamato  a  garantire    il  soccorso  tecnico  urgente  alla
popolazione  secondo  i  criteri  di  certezza  del  servizio  ,  immediatezza  della  prestazione  e  risposta
professionale.  Tale  "mission"  deve  costantemente  essere  armonizzata  ai  principi  di  buon  andamento 
economicità,  efficienza  ed efficacia dell'azione amministrativa. Esigenza oggi ancor più stringente, stante la
grave crisi economica che il Paese sta attraversando.
Negli  ultimi  anni  per  affrontare  un'atavica  carenza  organica  di  personale  professionista  si  è  ricorso  in
maniera massiva ed impropria allo strumento del richiamo in servizio di personale volontario. Il moltiplicarsi
di costi  fissi ( formazione , addestramento , vestizione dpi, mantenimento libretto sanitario) a fronte di una
turnazione continua del personale  ha condotto ad  una dequalificazione del servizio e sottratto risorse e
capacità di crescita all'altra componente fondamentale del CN che presta servizio presso le sedi volontarie. 

Risulta pertanto necessaria una riforma organica che operi una distinzione netta delle due componenti,  le
quali  rispondono di fatto a due distinte esigenze dell'amministrazione. 
Da una parte il personale richiamato per garantire continuità al servizio nei momenti di maggiore criticità.
Tale  componente,  che  come  è  noto è  legata  da  un  rapporto  di  servizio  presso  le  sedi  permanenti,  va  ad 
integrarsi al personale professionista per garantire il requisito minimo della composizione delle squadre di
soccorso. Occorre definire disposizioni chiare a garanzia di un percorso di crescita professionale . Un primo
passo in attesa di definire con un intervento normativo di rango superiore una nuova figura professionale
che  sia  capace  di  rispondere  alle  sopraggiunte  necessità    e  colga  contemporaneamente  l'obbiettivo  di
efficientamento  delle risorse disponibili .
Dall'altra parte il personale che opera presso le sedi volontarie, necessarie a garantire il primo intervento
nelle zone a basso indice di rischio ovvero in quelle località non raggiungibili entro i tempi fissati come limite
per un efficace intervento operativo. 


Abcd abrogato
Abcd modifica FNC

Errata corrige art.  5.1 e art. 9.3


Regolamento recante norme sui requisiti, le modalità di reclutamento e di

Da: il messia 31/01/2014 23:10:18
impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del
personale volontario.
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Personale volontario
1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano  al  personale  volontario  del  Corpo  nazionale  dei
Vigili del fuoco Bozza di riforma DPR 76 - copia della FNC VVF -
Rev. del 20/01/2014/  Sanfilippo , De matteis , Bartoletti
2

2.  Il  personale  volontario  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  è  costituito  da  vigili  volontari  iscritti  a
domanda negli elenchi dei comandi provinciali secondo le modalità previste dal presente regolamento e nei
limiti di cui all'articolo 4, comma 13, della legge 12 novembre 2011, n.183 
3. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è, altresì, transitoriamente costituito, dagli
ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d'ufficio negli elenchi dei comandi provinciali, ai sensi dell'articolo
12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.
4.  Il  personale  volontario  non  è  legato  da  un  rapporto  di  impiego  servizio  all'amministrazione.  ed  è  E'
chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n.139.   ( Il Rapporto di servizio è stato recentemente sancito in sede di Corte Costituzionale)

Articolo 2
Elenchi del personale volontario
1.In  ogni  Comando  provinciale  dei  vigili  del  fuoco  sono  istituiti  tre  due  distinti  elenchi  del  personale
volontario  per  le  esigenze  delle  strutture  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  come  di  seguito
denominati:
le
dei vigili del fuoco;
fuoco;
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
2. Il personale iscritto nell'elenco C non effettua il soccorso tecnico urgente e non ha l'obbligo di frequentare
i corsi di cui agli articoli 8 e 9. 
  Soppressione elenco C : Le problematiche della banda devono trovare soluzione in specifiche ed esclusive disposizioni normative
. Un provvedimento opportunamente predisposto consentirebbe di attingere alle risorse del FUS
3. E' ammesso Il transito a domanda dei vigili volontari esclusivamente dagli elenchi A verso gli elenchi  B,
tenendo conto dei contingenti dal comma 1 art. 4 del presente Regolamento.  
Prevedere anche il contrario comporterebbe il rischio di veder dilagare  scelte opportunistiche per accedere rapidamente al corso
iniziale  al  solo  scopo  reale  di  transitare  negli  elenchi  A.  I    problemi  agli  organici  delle  sedi  volontari  si  aggraverebbero  di
conseguenza.

Da: il messia 31/01/2014 23:11:14
. Non ammesso il transito dall'elenco C agli elenchi A e  B
5.  Per  il  personale  volontario  iscritto  in  qualità  di  atleta  od  orchestrale  nell'elenco  C  viene  costituito
apposito albo tenuto dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.
6.  Nell'albo  può  essere  iscritto  anche  il  personale  volontario  di  cui  agli  elenchi  A    e  B,  in  possesso  dei
requisiti  previsti  dall'articolo  5,  comma  2  del  presente  regolamento,  chiamato  a  partecipare  alle
manifestazioni sportive o musicali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Bozza di riforma DPR 76 - copia della FNC VVF -
Rev. del 20/01/2014/  Sanfilippo , De matteis , Bartoletti
3

Articolo 3
Qualifiche
1. Le qualifiche del personale volontario sono le seguenti:
a) vigile volontario per gli iscritti negli elenchi A e C;
b) capo squadra volontario e vigile volontario per gli iscritti nell'elenco B.
2.  Al  personale  volontario  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  vigenti  disposizioni  in  materia  didiritti
doveri, compiti e responsabilità, previste per il personale permanente di pari qualifica.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, nell'esercizio delle attività
istituzionali, il personale con la qualifica di caposquadra volontario svolge le funzioni di ufficiale di polizia
giudiziaria, i vigili volontari di cui agli elenchi A e B svolgono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria. 

Articolo 4
Contingente del personale volontario utilizzato presso i distaccamenti volontari
1.  Presso  ciascun  distaccamento  volontario,  il  contingente  del  personale  volontario  dell'elenco  B  è
determinato come segue:
a) almeno quattro capi squadra volontari, cui si aggiunge un capo squadra ogni cinque vigili volontari, fino
ad un massimo di dodici capi squadra volontari;
b) almeno dieci e non più di sessanta vigili volontari.
2.  Per  particolari  esigenze  operative  il  contingente  di  cui  al  comma  1,  può  essere  temporaneamente
modificato con decreto del dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili.
Articolo 4 bis
Contingente del personale volontario utilizzato presso le sedi permanenti
1.  Presso  ciascun  comando  provinciale,  il  contingente  del  personale  volontario  iscrivibile  nell'elenco  A  è
determinato in numero non superiore alla pianta organica prevista per il personale permanente. 
Risulta fondamentale la previsione di organici certi per il personale volontario dell'elenco A. Liste aperte ed indeterminate hanno
provocato un' accrescimento incontrollato e ingiustificabile dei costi fissi di gestione del personale volontario : mantenimento
libretto sanitario , vestizione dpi , formazione- addestramento


Capo II
RECLUTAMENTO
Articolo 5
Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari
1. I vigili volontari sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda e risultino in  possesso dei seguenti
requisiti: Bozza di riforma DPR 76 - copia della FNC VVF -
Rev. del 20/01/2014/  Sanfilippo , De matteis , Bartoletti
4

a) cittadinanza italiana;
b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
c) idoneità psico - fisica,  attitudinali e prove motorie da accertarsi secondo i criteri stabiliti dalla tabella I,
allegata al presente regolamento.
La previsione di prove di preselezione( già sperimentata in alcuni comandi) garantisce una riduzione del numero di candidati che
non riesce a superare il corso di formazione iniziale e quindi una minor dispersione delle risorse investite in tale fase. La Tabella I
dovrà prevedere una prova di abilità motoria, una prova di abilità natatoria e una prova di resistenza sul modello dei percorsi
motori .
d) età non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque  trenta anni; 
Limitare  l'età  max    in  fase  di  reclutamento  garantisce  una  riduzione  del  rischio  di  infortuni  e  coglie  l'obbiettivo  affinchè  gli
investimenti in formazione e attività di aggiornamento professionale siano indirizzati sul lungo termine. Inoltre tale limite è in
linea con i benefici riservati al personale volontario dalla 246/2000 che garantiscono l'accesso ai concorsi fino a 37 anni proprio
per salvaguardare una precedente importante esperienza maturata presso l'amministrazione
e) residenza in un comune della provincia sede del comando, per l'iscrizione negli
elenchi A e C;
f) residenza nell'ambito del territorio di competenza del distaccamento volontario per l'iscrizione nell'elenco
B. In mancanza di detto requisito, il comandante provinciale valuta la richiesta di iscrizione, anche da parte
di  residenti  in  provincia  limitrofa,  sempre  nell'ambito  del  territorio  di  competenza  del  distaccamento
volontario,  e  sulla  base  della  effettiva  possibilità  d'impiego  nei  servizi  istituzionali,  sentito  il  capo
distaccamento;
g) godimento dei diritti politici;
h)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o  licenziati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione
ovvero non essere stati dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d) del DPR 10 gennaio
1957, n.3;
i)  possesso  del  requisito  delle  qualità  morali  e  di  condotta,  di  cui  all'articolo  35,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
2.  Per  l'iscrizione  nell'elenco  C  in  qualità  di  atleta  od  orchestrale,  al  personale  volontario  è

Da: il messia 31/01/2014 23:12:00
richiesto  il
possesso dei requisiti di età, di idoneità fisica, psichica ed attitudinale, nonché dei titoli sportivi e musicali
previsti dall'articolo145 e dall'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217. Ai fini della sola
partecipazione alle altre attività si prescinde dal possesso del requisito dell'età e della idoneità psico-fisica di
cui alle lettere c) e d).

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ai fini della verifica del possesso
dei  requisiti  di  cui  alla  lettera  c),  sono  a  carico  degli  interessati  gli  oneri  per  gli  accertamenti  clinico
strumentali  e  di  laboratorio,  da  effettuarsi  presso  le strutture  pubbliche o  private,  anche  convenzionate,
ammesse dall'amministrazione. Sono a carico dell'amministrazione gli oneri per la visita medica generale, da
effettuarsi a cura del medico incaricato del comando. Bozza di riforma DPR 76 - copia della FNC VVF -
Rev. del 20/01/2014/  Sanfilippo , De matteis , Bartoletti
5

4. L'aspirante vigile volontario deve indicare, all'atto della presentazione della istanza, l'elenco a cui intende
iscriversi, tra quelli di cui all'articolo 2 comma 1.
Articolo 6
Transito negli elenchi del personale volontario del personale permanente
1. Il personale permanente appartenente ai ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto,
cessato dal servizio a domanda, può chiedere di transitare in uno degli elenchi nell'elenco B del personale
volontario di cui all'articolo 2, comma 1, ove risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, salvo quello
dell'età. 
il reimpiego di personale permanente cessato dal servizio può manifestare la sua massima efficacia nelle sedi volontarie al fine
di garantire le fasi di formazione ed addestramento e di trasmettere l'esperienza maturata sul campo .
2.  Il  personale  di  cui  al  comma  1,  è  iscritto  nella  qualifica  di  vigile  volontario.  Il  personale  che  chiede
l'iscrizione nell'elenco B, è iscritto nella qualifica di capo squadra volontario se proveniente dal ruolo dei
capo squadra e capo reparto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
4.  Il  personale  di  cui  al  comma 1  conserva  le  specializzazioni  e  le  qualificazioni  possedute  e  può essere,
altresì, utilizzato per la formazione del personale volontario, fermo restando il mantenimento degli specifici
requisiti richiesti.
5. Per il personale di cui al comma 1 non vige l'obbligo di frequentare il corso di cui all'articolo 8, comma 1.
Articolo 7
Incompatibilità
1. Non possono essere iscritti negli elenchi del personale volontario:
a) il personale in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, con eccezione degli appartenenti ai dei Corpi di
polizia degli enti locali, previo nulla osta delle amministrazioni di appartenenza,;
c)  gli  amministratori  di  società  e,  i  titolari  e  i  dipendenti  di  imprese  che  producono,  installano,
commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio, i titolari e i dipendenti di istituti, enti e
studi  professionali  che  esercitano  attività  di  formazione,  vigilanza,  consulenza  e  servizi  nel  settore
antincendio. 
sulla base di inconvenienti raccolti sul territorio si ritiene opportuno perfezionare in senso restrittivo il regime di incompatibilità 

Articolo 8
Corsi di addestramento iniziale del personale volontario
1.L'ordine d'accesso al corso di addestramento iniziale è dato dall'ordine cronologico di presentazione delle
domande di ammissione di cui all'art. 5 co. 1 del presente regolamento.
1. L'iscrizione negli elenchi A e B degli aspiranti vigili volontari a domanda, in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 5, è subordinata al superamento di una prova preliminare come previsto dall'articolo 5 coma 1 Bozza di riforma DPR 76 - copia della FNC VVF -
Rev. del 20/01/2014/  Sanfilippo , De matteis , Bartoletti
6

del presente Regolamento e ad un corso di addestramento iniziale a carattere teorico-pratico secondo le
modalità ed i programmi stabiliti dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa
civile e comunque della durata non inferiore a 250 ore. Nel caso di esito negativo, è facoltà dell'interessato
chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso. Un ulteriore esito negativo determina la mancata
iscrizione negli elenchi del personale volontario.
2. Gli aspiranti vigili volontari sono assicurati contro gli infortuni e le infermità contratti per causa diretta ed
immediata,  derivante  dalla  partecipazione  al  corso  di  addestramento  iniziale,  restando  esonerata
l'amministrazione da ogni responsabilità, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139.
3. La commissione esaminatrice per accertare l'idoneità dell'aspirante vigile volontario di cui al comma 1, è
nominata  con  decreto  del  direttore  regionale  competente  ed  è  composta  da  un  dirigente  del  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco  con  funzioni  di  presidente  e  da  due  componenti  appartenenti  al  ruolo  dei
direttivi o degli ispettori e dei sostituti direttori antincendio.
Articolo 9
Corsi di formazione del personale volontario
1.  Il  personale  volontario,  iscritto  negli  elenchi  A  e  B  può  essere  chiamato  a  partecipare  ai  corsi  di
formazione promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo massimo di trenta giorni l'anno.
2. Il personale volontario chiamato a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 1, per un periodo di
impiego giornaliero superiore alle otto ore, ha diritto ad usufruire della mensa di servizio.
3. I periodi di frequenza ai corsi di formazione, con l'eccezione dei corsi di cui agli articoli. 8 e 10, sono
considerati richiami in servizio temporaneo.

Articolo 10
Corsi periodici di addestramento del personale volontario
1. Per poter essere richiamato in servizio espletare i servizi d'istituto, il personale volontario degli elenchi A
e B è tenuto all'addestramento periodico. Le modalità e i programmi sono stabiliti dal Comando provinciale
dei  vigili  del  fuoco  di  appartenenza  che  deve  comunque  garantirela  fruibilità  di  un  numero  di  ore  non
inferiori a quindici trimestrali per ogni Vigile Volontario iscritto.
1bis. Per poter essere impiegato in interventi di soccorso tecnico urgente, il personale dell'elenco B svolge
l'addestramento sotto la diretta responsabilità del capo  distaccamento  presso la propria sede di servizio
volontaria. 
1ter.  Per  il    personale  dell'elenco  A,  i  periodi  di  addestramento  possono  essere  cumulati  e  svolti
preferibilmente durante il richiamo in servizio di 20gg. 
2. Nel caso in cui il personale volontario non svolga l'addestramento per un periodo superiore a 3 mesi, il
richiamo in servizio è subordinato ad un periodo addestrativo di almeno quindici ore.
3.  I  periodi  di  frequenza  ai  corsi  periodici  di  addestramento  non  sono    considerati  richiami  in  servizio
temporaneo. Bozza di riforma DPR 76 - copia della FNC VVF -
Rev. del 20/01/2014/  Sanfilippo , De matteis , Bartoletti
7

Il pagamento delle ore di addestramento finirebbe per assorbire completamente le risorse a disposizione, da destinare al servizio
di soccorso

3. La partecipazione effettiva al soccorso tecnico urgente può essere valutata ai fini del raggiungimento del
monte  ore  di  addestramento  trimestrale  obbligatorio,  nei  limiti  del  programma  di  cui  al  comma  1  ed  in
relazione alla tipologia degli interventi di soccorso effettuati.
Articolo 11
Funzioni ed incarico di capo distaccamento volontario
1.  Il  capo  del  distaccamento  volontario  è  responsabile,  in  conformità  alle  disposizioni  impartite  dal
competente Comando provinciale dei vigili del fuoco , dell'organizzazione dei servizi e dell'attività interna

Da: il messia 31/01/2014 23:13:51
del distaccamento, nonché della manutenzione dei beni dell'amministrazione.
2. L'incarico di capo distaccamento volontario ha la durata di cinque tre anni ed è rinnovabile una sola volta;
esso è conferito, sentito il personale volontario in servizio, con provvedimento dal competente Comandante
provinciale a un volontario con un'anzianità di iscrizione di almeno cinque anni. Per i distaccamenti di nuova
istituzione, si prescindedall'anzianità minima e si conferisce l'incarico sulla base della comprovata maggiore
esperienza ed attitudine professionale.
Capo III
AVANZAMENTO
Articolo 12
Conferimento della qualifica di capo squadra volontario
1. La qualifica di capo squadra volontario è conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, comma 1,
attraverso la partecipazione ad un apposito corso di formazione della durata di almeno tre settimane ovvero
centootto (108) ore  con superamento della prova finale.
2.  Al  corso  sono  ammessi,  secondo  la  graduatoria  di  cui  al  comma  5  e  fino  alla  copertura  dei  posti
disponibili,  i  vigili  volontari  iscritti  nell'elenco  B  da  oltre  cinque  anni,  impiegati  in  un  distaccamento
volontario e che abbiano operato negli ultimi due tre anni con lodevole profitto, attestato dal comandante
provinciale  e  che  nel  medesimo  periodo  non  siano  incorsi  in  sanzioni  disciplinari  superiori  al  richiamo
scritto. 
3.  Alla  selezione  può  partecipare  il  personale  volontario  in  servizio  presso  un  altro  distaccamento  della
stessa provincia, previo nulla osta del comandante provinciale.
4. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale.
5.  Con  decreto  del  Capo  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco  del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile,  di
periodicità almeno triennale, sono fissati il numero dei posti disponibili presso i distaccamenti volontari, i
titoli  valutabili,  le  modalità  di  espletamento  delle  procedure  di  selezione,  la  composizione  della
commissione esaminatrice, le modalità di formazione della graduatoria di ammissione al corso, nonché le
disposizioni per lo svolgimento del corso e dell'esame finale.
Bozza di riforma DPR 76 - copia della FNC VVF -
Rev. del 20/01/2014/  Sanfilippo , De matteis , Bartoletti
8


Capo IV
IMPIEGO E OPERATIVITA' DELLE SEDI VOLONTARIE
Articolo 13
Modalità di impiego del personale volontario
1.  Il  personale  volontario  iscritto  negli  elenchi  A  e  B  può  essere  richiamato  in  servizio  temporaneo  in
occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località per assolvere principalmente a
funzioni logistiche.
2. Il personale volontario iscritto nell'elenco A può essere impiegato solo se inserito in squadre costituite e
dirette da personale permanente.  Oltre che per i casi previsti al comma 1 è richiamato in servizio in caso di
necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, motivate dall'autorità competente che
opera il richiamo. Ciascun periodo di richiamo di norma ha una durata non superiore a di venti giorni. 
La durata minima di ciascun periodo di richiamo in servizio di personale discontinuo non può essere inferiore a venti giorni. al
fine di ottemperare correttamente a quanto sancito dal comma 4 e garantire quella minima continuità di impiego che possa
offrire garanzie minime di crescita professionale , di ambientamento in  ambito lavorativo e familiarizzazione con le attrezzature
in dotazione 
3. I richiami di cui al comma 2 vengono disposti dal Comando provinciale dei vigili del fuoco nei limiti della
autorizzazione  del Dipartimento  dei vigili  del  fuoco del  soccorso  pubblico e  della difesa  civile.  Qualora  il
servizio del personale volontario debba essere espletato in una provincia diversa da quella di iscrizione, il
richiamo viene preventivamente autorizzato dal competente direttore regionale o dal Dipartimento dei vigili
del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile nel caso in cui il servizio debba essere espletato in una
regione diversa.
4. i richiami in servizio temporaneo di cui al comma 2, vengono effettuati seguendo il criterio di rotazione,
previa formazione di relativa graduatoria da emanarsi tenendo conto dei criteri dell'anzianità d'iscrizione
nell'elenco, dell'eventuale stato di disoccupazione, nonché del carico familiare degli interessati. Le modalità
di formazione della graduatoria verranno stabilite con regolamento  da emanarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, La graduatoria dovrà essere pubblica; per specifiche esigenze
connesse al servizio di soccorso o per particolari compiti di istituto, i periodi di richiamo possono essere
disposti consecutivamente ovvero con la rotazione tra personale volontario in possesso delle qualificazioni
necessarie.
E' necessario attuare a massima trasparenza per la gestione dei richiami in servizio al fine di prevenire i numerosi contenziosi
sorti con i Comndi provinciali
Potrebbe  risultare  discriminante  prevedere  forme  di  richiami  consecutive  di  volontari,  ancor  di  più  con  "particolari"
qualificazioni  per  i  seguenti  motivi:-dovrebbero  essere  note  a  tutti  le  particolari  qualifiche  richieste  -dovrebbe  istituirsi  una
specifica  commissione  atta  a  valutare  la  specificità  dei  titoli.  Nel  regolamento  da  emanarsi

Da: il messia 31/01/2014 23:16:07
) dimissioni volontarie presentate al Comando provinciale dei vigili del fuoco di appartenenza;
c) raggiungimento dei limiti di età;
d) incapacità, insufficiente rendimento ad assolvere i compiti di istituto, accertati dalla commissione di cui
all'articolo 8 comma 6.
e) assenza ingiustificata, previa diffida, dai turni e richiami, dai corsi di addestramento e formazione, ai sensi
dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; Bozza di riforma DPR 76 - copia della FNC VVF -
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f)  mancata  partecipazione  o  indisponibilità,  protratta  per  almeno  due  anni,  all'attività  addestrativa  o  ai
richiami, da parte del personale volontario iscritto nell'elenco A;
g) mancata partecipazione o indisponibilità, protratta almeno per due anni, all'attività del distaccamento
volontario o all'attività addestrativa, da parte del personale volontario iscritto nell'elenco B;
h)  ipotesi  di  cui  all'articolo  35,  commi  1,  lettera  c),  e  2,  della  legge  5  dicembre  1988,  n.  521,  fino  alla
emanazione  del  regolamento  di  disciplina,  da  adottarsi  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  2  del  decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
i) sopravvenuta inidoneità psicofisica permanente e assoluta al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, come prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 2002, e successive modificazioni, accertata dalla
competente commissione medico ospedaliera;
l) assenza ingiustificata agli accertamenti di cui alla lettera g?), nonché a quelli disposti dall'amministrazione
per la verifica del mantenimento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale;
m) sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto;
2. Si procede alla cancellazione d'ufficio, altresì, nei confronti del personale volontario iscritto nell'elenco C
che non abbia partecipato, senza giustificato motivo, alle manifestazioni del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco per almeno due anni.
Articolo 16
Ordinamento gerarchico del personale volontario
1. Ai fini gerarchici il personale permanente è sovraordinato al personale volontario di pariogni grado.
2.  Nei  rapporti  tra  il  personale  volontario  di  pari  qualifica,  si  considera  gerarchicamente  superiore  chi
possiede la maggiore anzianità di servizio, intesa come lo svolgimento di un maggior numero di richiami in
servizio. A parità di anzianità di servizio, la gerarchia è determinata dalla data di iscrizione nell'elenco dei
volontari.
Articolo 17
Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario
1. Per le finalità di cui all'articolo 13 del presente dpr all'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, e successive modificazioni, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i
propri  dipendenti  iscritti  negli  elenchi  del  personale  volontario,  sia  per  lo  svolgimento  del  servizio  del
soccorso istituzionale sia per i casi previsti dagli articoli 8 , 9 e 10.
2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario deve essere conservato il posto di lavoro e l'assenza
dal servizio deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge.
3.  Il  personale  iscritto  negli  elenchi  A  e  B,  che  abbia  superato  il  corso  di  addestramento  iniziale  di  cui
all'articolo 8 o  il  corso  di  formazione  iniziale  previsto  dall'articolo  9  del DPR 6  febbraio 2004,  n. 76,  può
svolgere  le  mansioni  di  cui  all'articolo  37,  comma  9,  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008  n.  81,  nonché
quelle  di  cui  all'art.21,  comma  2,  del  DM  9  aprile  1994  come  modificato  dal  DM  6  ottobre  2003,  senza
l'obbligo  della frequenza  dello  specifico  corso  di  formazione  e  di  aggiornamento  e  di  superamento  degli
esami ove previsti  Bozza di riforma DPR 76 - copia della FNC VVF -
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9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere
un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al
comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data
10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. Alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.  

Articolo 18
Onorificenze
1.  Al  personale  volontario  si  applicano  le  norme  per  la  concessione  delle  onorificenze  previste  per  il
personale permanente.

Articolo 19
Tessera di riconoscimento
1.  Al  personale  volontario  viene  rilasciata  una  speciale  tessera  di  riconoscimento,  in  conformità  alle
disposizioni vigenti in materia per il personale permanente.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di rilascio e le caratteristiche tecniche
della  tessera  tenendo  conto  delle  specifiche  attività  svolte  dagli  iscritti  negli  elenchi  di  cui  all'articolo  2
comma 1.
3. La tessera va immediatamente riconsegnata agli organi competenti in caso di cancellazione dall'elenco. Il

Da: il messia 31/01/2014 23:17:05
personale volontario iscritto negli elenchi di cui all'art 2 comma 1, lett. a) e c) deve riconsegnare la tessera al
termine del periodo di richiamo. 
Articolo 20
Vestiario ed equipaggiamento
1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a fornire al personale volontario, dopo il superamento del
corso  iniziale  come  da  art.  8  comma  1,  il  vestiario  ed  il  necessario  equipaggiamento  per  l'impiego  nel
servizio  di  istituto,  in  conformità  alle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  tutela della  salute e  sicurezza  dei
lavoratori.
2. Il vestiario e l'equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere restituito all'atto della cancellazione dagli
elenchi.
Articolo 21
Copertura assicurativa
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il personale volontario
impiegato  in  attività  di  soccorso,  formazione  e  addestramento  e'  assicurato  contro  gli  infortuni  e  le
infermita'  contratte  per  causa  diretta  ed  immediata  di  servizio,  restando  esonerata  l'amministrazione  da
ogni  responsabilita'.  La  dipendenza  da  causa  di  servizio  di  infermita'  o  lesioni  e'  accertata  ai  sensi  delle
disposizioni , vigenti per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al d.p.r. n.
461/2001.
2.  E'  altresì  coperto  da  assicurazione  il  personale  volontario  di  cui  all'articolo  2,  comma  1  lettera  b)  e  il
personale  di  cui  all'articolo  14  per  gli  infortuni  e  le  infermità  contratti  per  causa  diretta  ed  immediata Bozza di riforma DPR 76 - copia della FNC VVF -
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derivante dall'impiego nelle attività di gestione del distaccamento. nonché il personale di cui all'articolo2,
comma 1, lett. c) per gli infortuni e le infermità contratti per causa diretta ed immediata delle attività di
preparazione e di partecipazione alle manifestazioni del corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Articolo 22
Istituzione di nuovi presidi volontari
1.  L'istituzione  di  nuovi  presidi  volontari  è  vincolata  a  zone  caratterizzate  da  un  basso  indice  di  rischio
(antropico, industriale, ecc.) Ovvero località non raggiungibili entro i tempi fissati come limite massimo per
un  efficace  intervento  operativo  .  Quanto  sopra,  evitando  in  particolare  insediamenti  che  comportino
sovrapposizioni  di  competenze  operative  sul  territorio  ,  nel  rispetto  dei  basilari  principi  di  economia
organizzativa e di oculato utilizzo delle risorse pubbliche .
risulta necessario stante anche le ultime segnalazioni pervenute dalla ragioneria di stato fissare criteri certi per la diffusione sul
territorio dei nuovi presidi volontari
Articolo 23
Disposizioni transitorie e finali
1. Il personale volontario che, per cambio di residenza, viene iscritto nell'elenco del personale volontario di
un  altro  Comando  provinciale  dei  vigili  del  fuoco  conserva  l'anzianità  e  la  qualifica  precedentemente
possedute.
2. Le convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipulate dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso
pubblico e della difesa civile nei settori di attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono prevedere
anche l'acquisizione di materiali, mezzi ed attrezzature, da trasferire, in comodato gratuito, per le necessità
dei comandi provinciali e dei distaccamenti volontari indicati nelle convenzioni stesse.
2.bis Nelle more di quanto previsto all'art.22 si dispone anche il riordino delle sedi volontarie esistenti sul
territorio,  favorendo  in  particolare  l'accorpamento  di  quei  presidi  che  non  rispettano  quanto  sancito  dal
medesimo.
3. Fino alla emanazione del regolamento di disciplina, da adottarsi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del
decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  al  personale  volontario  continuano  ad  applicarsi  le  sanzioni
disciplinari previste dall'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 e il procedimento per l'irrogazione
delle sanzioni è regolato dalle norme in vigore per il personale permanente.
4.  In  prima  applicazione  del  presente  provvedimento,  il  personale  volontario  iscritto  nell'elenco  di  cui
all'articolo 2 del DPR 6 febbraio 2004, n. 76, nonché quello che ha presentato domanda di iscrizione, deve
optare per il passaggio alla qualifica di vigile volontario in uno degli elenchi di cui all'articolo 2, comma 1,
mediante  domanda  da  presentarsi  al  competente  Comando  provinciale  dei  vigili  del  fuoco  dei  vigili  del
fuoco  entro  il  termine  di 60  giorni  dalla  pubblicazione  di  apposito  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale.  Decorso  tale  termine,  il  personale  volontario  che  non  ha  presentato  richiesta  viene  cancellato
d'ufficio dagli elenchi.
5.  Il  personale  volontario  appartenente  alle  previgenti  qualifiche  di  funzionario  tecnico  antincendi
volontario, capo reparto volontario e capo squadra volontario può optare, in alternativa a quanto previsto al
comma 4, per il passaggio alla qualifica di capo squadra volontario di cui all'elenco B, se in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 5 comma 1 lettera f), anche in soprannumero al contingente di cui all'articolo 4, Bozza di riforma DPR 76 - copia della FNC VVF -
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Da: il messia 31/01/2014 23:18:12
mediante  domanda  da  presentarsi  al  competente  Comando  provinciale  dei  vigili  del  fuoco  dei  vigili  del
fuoco  entro  il  termine  di 60  giorni  dalla  pubblicazione  di  apposito  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale.
6. Il personale volontario impiegato per esigenze operative nei distaccamenti permanenti può continuare ad
espletare il servizio transitando nell'elenco B, con le stesse modalità previste dalla presente norma per i
distaccamenti volontari.
.
7. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui agli articoli 145, comma 2 e 148 del decreto legislativo 13
ottobre  2005,  n.  217,  l'accertamento  della  idoneità  del  personale  di  cui  all'articolo  2,  comma  5  e  la
valutazione dei titoli posseduti sono effettuati dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e
della difesa civile.
Articolo 24
Abrogazioni
1.E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n.76.
Articolo 25
Invarianza degli oneri
1.  L'attuazione  del  presente  regolamento  non  può  comportare  in  ogni  caso  oneri  aggiuntivi  a  carico  del
bilancio dello Stato.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Da: vuvvueffe 01/02/2014 08:33:23
caro predicatore a parte che facevi prima a fare così:
http://vigilidelfuoco.usb.it/fileadmin/archivio/vigilidelfuoco/bozza_di_DPR_76_04_uscita_dal_Dipartimento_VVF.pdf
che pur essendo una bozza, da discutere, da modificare, da approvare, etc etc è sicuramente più attendibile in tale regolamento dei volontari c'è per caso scritto che fanno una nuova stabilizzazione od assumono quelli precedentemente esclusi per mancanza di requisiti?
continua con le tue prediche che fintanto trovi degli adepti vai alla grande!

Da: ridosemprepiu 01/02/2014 11:43:56
e intanto arrivano le convocazioni per il prossimo corso....

Da: SFORTUNELLO 01/02/2014 12:49:52
x MESSIA ( ALIAS MESSALINA LA PORCONA )
NON SEI TU A DIRMI COSA DEVO FARE
MENTRE ESSENDO MOLTO PIU' INTELLIGENTE DI TE
TI DICO SOLO
FAI IL BRAVO
CHE OLTRE LA CALCOLATRICE TI MANDO
IL DIARIO DI BARBIE
FAI IL BRAVO   ( MI RACCOMANDO )
SE PROPIO NON VUOI FARE IL BRAVO
ALMENO
FAI IL BRAVINO ????????????????????

Da: SFORTUNELLO 01/02/2014 12:54:54

TI FACCIO PRESENTE
CHE SICURAMENTE PER MARZO
INSIEME A RIDO...... FAREMO LE VISITE
E TI MANDIAMO UNA CARTOLINA DA CAPANNELLE
PREMETTENDO SEMPRE
CHE TU
FACCIA IL BRAVO

Da: il messia 01/02/2014 17:22:31
Gentilissimi colleghi soci ,
Come gia sapete la riforma del dpr 76 sui volontari\discontinui è da sempre uno degli obiettivi della FNC VVF

Come da precedenti comunicazioni tutti voi sapete che la FNC è stata inserita dal Capo del Corpo all'interno della commissione tecnica su tale argomento .

In seguito alla riunione di dicembre dove ai delegati FNC sono state illustrate le piu salienti novità contenute nella riforma  , l'amministrazione VVF ha fatto pervenire a questa Federazione una bozza ufficiale ( già contenente molte delle richieste FNC , vedi separazione delle liste) .

Nelle successive due settimane lo staff della FNC ha discusso e analizzato tale proposta , inserendo ulteriori modifiche e\o integrazioni . . che sono state poi inoltrate al Dipartimento .




Nel ricordarvi che la separazione netta delle liste ( discontinui Lista A e Volontari Lista B ) è determinante per perseguire in futuro la strada del riconoscimento dello status da precario per la lista A e di conseguenza la valorizzazione con norme ad hoc per il potenziamento dei volontari veri lista B come supporto alle squadre permanenti ( SUPPORTO NON SIGNIFICA SOSTITUZIONE ) .




Il direttivo FNC allega  il file pdf contenente la proposta dell'amministrazione con le note e le controproposte della FNC VVF .

Da: il messia 01/02/2014 17:35:39
La fnc non è un sindacato è un'associazione di vigili del fuocoâ

Da: Fabrifibra 02/02/2014 00:23:16
X il messia

Voglio farti una domanda semplice semplice: mi spieghi la tua utilità di essere un associato fnc, e cantarti le mail e i vari documenti che ricevi, in qualità di socio, che ti arrivano?

No, perché o sei una spiaccia infame, o sei una di quelle merdacce di sindacalisti che vorrebbero sopprimere 814 e stab.
Peggio sarebbe se fossi uno di quei caproni segati ai concorsi precedenti, 814 compreso, ed ora che stai fuori da tutto vorresti entrare......o magari sei una spiaccia dei ricorsisti 814.

Sò per certo che non ti farò cambiare pensiero, come probabilmente non otterrò risposta, ma prega Dio che non riesca a sapere chi sei.

Da: sharp 02/02/2014 00:27:46
X il messia


sei abbastanza coglione, perché pubblichi mail che in teoria sarebbero riservate ai soci? Occhio che ti si pizzica e poi ci si fà 2 risate....

Da: vuvvueffe 02/02/2014 14:09:52
caro predicatore a quanto pare prendi schiaffoni da chiunque!
l'avevo detto di continuare così che saresti andato alla grande!

Da: SFORTUNELLO 02/02/2014 18:31:10
NON LO VOGLIAMO
ASSOLUTAMENTE
LO LASCIAMO A VOI DELLA FNC
SE NO A CHI PRENDIAMO IN GIRO
VERO vuvvueffe
MA UNA COSA ( SERIAMENTE )
vuvvueffe
VOGLIO CHIEDERTI MA QUESTI
SONO MASSONI CHE HANNO TANTO POTERE

Da: vuvvueffe 02/02/2014 19:39:56
sicuramente sono ben radicati all'interno del dipartimento ed hanno agganci politici in ogni dove
comunque è tutta una cosa di facciata poichè l'amministrazione li tratta come i bystander non collaborativi (vva 164 dagli col vocabolario!) ovvero li ascolta facendo finta di coinvolgerli ma di fatto non ha mai perorato una solo delle loro proposte

Da: il messia 02/02/2014 20:21:25
4 coglioni infilati uno peggio dell'altro,futuri vdf,vi rode il culo eh,chi è di voi il capo capra,dovreste solo ringraziare il politico che vi ha preso a calci in culo e buttati nel corpo altrimenti crepavate di fame,siete talmente piccoli che se vi beccherei a calci in culo fuori dal corpo subito.

Da: vuvvueffe 02/02/2014 20:51:37
messia ma non è da te!?
perdere le staffe per così poco e passare dai sermoni agli insulti
che ti hanno fatto quei cattivoni?

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