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Concorso dirigenti scolastici - Aspettando il bando e i quiz
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Da: norma1 31/08/2011 18:57:33
non mi ricordo per chi
meusa=milza non mi piace preferisco pane e panelle
sono lombarda ma adoro la sicilia e il suo cibo!!!

Da: Divenire 31/08/2011 18:57:59
@ Nondicogatto
Io conosco questa differenza... tratta dal testo di Brogonzoli.

La responsabilità sociale d'Impresa può essere definita come"la tensione dell'impresa a soddisfare in misura sempre crescente, andando al di là degli obblighi di legge, le legittime attese sociali e ambientali, oltre che economiche, dei vari portatori di interese interni ed esterni, mediante lo svolgimento delle attività aziendali".
E', insomma, una forma di responsabilità volontaria tendono ad assumere nei confronti dei loro principali interlocutori sociali, cercando di conciliare le istanze di tipo etico con la più complessa visione strategica d'impresa.
Il bilancio sociale "è un documento redatto con periodicità annuale, reso pubblico, che si propone di fornire una rendicontazione attendibile e completa sull'operato dell'organizzazione, con riferimento a tutti gli stakeholder e alla dimensione economica, sociale e ambientale. La prospettiva è primariamente consuntiva, ma con esplicitazione, anche, di startegie, obiettivi e programmi futuri"
E', in altre parole, uno strumento che consente di verificare in termini di utilità sociale i risultati conseguiti da un'organizzazione attraverso un'attenta analisi delle esternalità prodotte.

Da: MARIA231/08/2011 19:00:54
Gli istituti relativi alle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica sono:
a- Accordo preventivo, Contrattazione integrativa, Informazione successiva
b- Contrattazione integrativa, Informazione preventiva, Informazione successiva
c- Informazione integrativa, Contrattazione preventiva, Informazione successiva
d- Contrattazione periferica, Informazione preventiva, Informazione successiva

Da: mirabella31/08/2011 19:02:22
x maria2

a

Da: Divenire 31/08/2011 19:03:03
Maria
B

Da: MisterBrufolo 31/08/2011 19:03:25

- Messaggio eliminato -

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Da: Nondicogatto 31/08/2011 19:03:58
@divenire

Grazie per la risposta.
Però....
Ok, la prima è quella che viene chiamata accountability, e il secondo ok.
Ma io chiedevo la differenza tra RENDICONTAZIONE sociale e vilancio sociale.

Da: peppenappa31/08/2011 19:04:17
Per Norma1, a sì ti piacciono le cose siciliane allora che dici di fare una rete di scuole con un progetto sui cibi regionali? Che dici ce lo finanziano? :) :)

P.S: e le arancine di Montalbano no?

Da: Leox 31/08/2011 19:05:07
Vincono gli avvocati, il Tar Lazio manda la mediazione alla Corte Costituzionale
"Il Governo non aveva i poteri…mediazione obbligatoria non prevista nella delega del Parlamento", ordinanza 3202 del 2011


Il Tar Lazio, con ordinanza della sua prima sezione, depositata oggi, ha deciso di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, ritenendo non manifestamente infondata la questione dell'eccesso di delega in cui sarebbe incorso l'art. 5 del decreto legislativo numero 28 del 2010, avendo configurato l'istituto della mediazione "quale fase pre-processuale obbligatoria" [ qui maggiori notizie sul ricorso e l'interessante dibattito tra i lettori di Leggi Oggi].

In particolare, "Il Collegio non rinviene nella legge delega alcun elemento che consenta di ritenere che la regolazione della materia andasse effettuata nei sensi prescelti dall'art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010. Laddove indubitabilmente è ascrivibile all'art. 60 della l. 60/09 la scelta di ampliare il ricorso alla mediazione nelle controversie interne in ambito civile e commerciale, nessuno dei criteri e principi direttivi previsti e nessuna altra disposizione dell'articolo espressamente assume l'intento deflattivo del contenzioso giurisdizionale o configura l'istituto della mediazione quale fase pre-processuale obbligatoria".

"Né -aggiunge il Tar Lazio- detto tema può ritenersi rientrante nell'ambito di libertà, ovvero nell'area di discrezionalità commessa alla legislazione delegata, esso non costituendo, né un mero sviluppo delle scelte effettuate in sede di delega nè una fisiologica attività di riempimento o di coordinamento normativo, sia che si tratti di recepire la direttiva comunitaria n. 2008/52/CE sia che si tratti della riforma del processo civile".

Inoltre, l'articolo 60 della legge delega "prevede il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della "possibilità", e non dell'obbligo, di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione. Anche tale disposizione non consente di ritenere che l'art. 5 del d. lgs. 20/10, al comma 1, nelle tre prime disposizioni, trovi un riscontro nella legge delega 69/09. Infatti, la possibilità è, per definizione, diversa dall'obbligatorietà, e l'accentuazione di tale differenza non può ritenersi superflua, vertendosi nel campo della deontologia professionale, ovvero in un complesso di obblighi e doveri la cui inosservanza può determinare conseguenze pregiudizievoli in base all'ordinamento civile (risarcimento del danno), amministrativo (sanzioni disciplinari) e pubblicistico (art. 4, comma 4, d. lgs. 28/2010), che richiedono l'esatta individuazione del precetto presidiato dalle sanzioni.

- - -

Riportiamo, di seguito, le conclusioni dell'ordinanza del Tar Lazio (presidente Giorgio Giovannini, estensore Anna Bottiglieri):

(…)

"15. Tutto quanto sin qui argomentato giustifica la valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale:

- dell'art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, primo periodo (che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l'obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione), secondo periodo (che prevede che l'esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale), terzo periodo (che dispone che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice);

- dell'art. 16 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di "serietà ed efficienza".

15.1. In particolare, le disposizioni di cui sopra risultano in contrasto con l'art. 24 Cost. nella misura in cui determinano, nelle considerate materie, una incisiva influenza da parte di situazioni preliminari e pregiudiziali sull'azionabilità in giudizio di diritti soggettivi e sulla successiva funzione giurisdizionale statuale, su cui lo svolgimento della mediazione variamente influisce.

Ciò in quanto esse non garantiscono, mediante un'adeguata conformazione della figura del mediatore, che i privati non subiscano irreversibili pregiudizi derivanti dalla non coincidenza degli elementi loro offerti in valutazione per assentire o rifiutare l'accordo conciliativo, rispetto a quelli suscettibili, nel prosieguo, di essere evocati in giudizio.

15.2. Le disposizioni in parola risultano altresì in contrasto con l'art. 77 Cost., atteso il silenzio serbato dal legislatore delegante in tema di obbligatorietà del previo esperimento della mediazione al fine dell'esercizio della tutela giudiziale in determinate materie, nonché tenuto conto del grado di specificità di alcuni principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega, art. 60 della l. 69/09, che risultano stridenti con le disposizioni stesse.

In particolare, alcuni principi e criteri direttivi [lett. c); lett. n)] fanno escludere che l'obbligatorietà del previo esperimento della mediazione al fine dell'esercizio della tutela giudiziale in determinate materie possa rientrare nella discrezionalità commessa alla legislazione delegata, quale mero sviluppo o fisiologica attività di riempimento della delega, anche tenendo conto della sua ratio e finalità, nonché del contesto normativo comunitario al quale è ricollegabile.

15.3. Si rende conseguentemente necessaria la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale affinché si pronunci sulla questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) interlocutoriamente pronunciando sui ricorsi di cui in epigrafe, così dispone:

1) riunisce i ricorsi n. 10937 del 2010 e n. 11235 del 2010, connessi oggettivamente e parzialmente connessi soggettivamente;

2) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, primo periodo (che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l'obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione), secondo periodo (che prevede che l'esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale), terzo periodo (che dispone che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice);

3) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d. lgs. n. 28 del 2010, comma 1, laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza.

4) dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

5) ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

Depositata in segreteria il 12 aprile 2011

Da: Nondicogatto 31/08/2011 19:08:09
...Intanto vado a fare una spesa moooolto grossa, tipo ai tempi di Chernobyl, da essere a posto per almeno 35 giorni.

Da: suggerisco...31/08/2011 19:09:37
...anche un bel bagno , si sta meglio adesso

Da: tizilore 31/08/2011 19:13:09
la rendicontazione dell'azione socio-educativa della scuola verso il cittadino cliente si effettua tramite la stesura di uno specifico documento: il bilancio sociale.
La rendicontazione è il fine della documentazione stilata dalla scuola, il cui destinatario è il cittadino-cliente (cittadino proprio in quanto membro della comunità sociale non necessariamente interna alla scuola).
Accountability ha più a che fare con il rendimento degli alunni...

Da: Divenire 31/08/2011 19:14:00
@Nondicogatto
Io ho letto che il bilancio sociale è uno "strumento di rendicontazione sociale volontario, che integra le informazioni fornite dai bilanci economici-finanziari e DEVE SCATURRIRE DA UN PROCESSO con cui si valutano e si comunicano agli stakeholder gli aspetti istituzionali e sociali, connessi a quelli finanziari, che qualificano le modalità con le quali un'organizzazione persegue la sua mission".
Ne deduco che il bilancio sociale è lo strumento che contiene la rendicontazione finanziaria + istit e sociale...
Uhmmmm...

Da: cleopatra-iside31/08/2011 19:14:08
X DIVENIRE

grazie

Da: Nondicogatto 31/08/2011 19:19:43
Grazie Tizilore e Divenire. Il dubbio mi nasceva dal fatto che il Mariani parla di Rendicontazione con la maiuscola, inducendomi a pensare che fosse qualche specifico documento che mi sfuggiva.

Da: punti di vista31/08/2011 19:20:38
@maria2

B

Da: tizilore 31/08/2011 19:20:52
sì sì anche la parte finanziaria...in quanto l'istituzione rendiconta, cioè rende conto, dei finanziamenti che le sono elargiti dalla società...si fa un bilancio, cioè si soppesa l'utilizzo, in chiave sociale, delle risorse ricevute in funzione della crescita culturale del territorio

Da: gattora 31/08/2011 19:23:49
per mm
grazie mille

Da: danipas 31/08/2011 19:27:07
@TUTTI
Ciao futuri ds!

oggi ho passato l'ultima giornata di libertà.... condizionata, in un acquapark con i miei figli (non mi sono fatta mancare un faldone di quesiti naturalmente), prima di essere investita dalla valanga di quiz di domani.

C'è qualcuno di buona volontà che mi può dire se il forum ha 'prodotto' news significative su software, modalità di somministrazione quiz, orario di pubblicazione ecc ecc?

Grazie sempre 5750 (o 5250, fate voi)
;))

Da: dall''ANP31/08/2011 19:27:51
Nell'incontro di oggi la direzione generale del MIUR ha confermato la data di mercoledì 5 ottobre 2011 per lo svolgimento della prova preselettiva del concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici.
Sono state confermate anche le modalità di svolgimento della prova che prevedono la consegna a ciascun candidato di un volume contenente i 5.750 quesiti appositamente numerati e, all'inizio della prova, la distribuzione di un elenco contenente i numeri dei 100 test (facenti parte della batteria di test complessiva) ai quali i candidati dovranno rispondere.
http://www.anp.it/usr/news/detail.bfr?rec_id=1396
Il contenuto dell'elenco sarà determinato mediante estrazione da parte dall'amministrazione centrale del MIUR e inviato immediatamente alle scuole individuate da ciascun USR, che provvederanno a stamparla per la successiva somministrazione ai candidati.
Durante l'esecuzione della prova, non sono ammessi ripensamenti o correzioni rispetto alle risposte già date.
La batteria dei test sarà disponibile sul sito del MIUR, ma anche in queste pagine del sito ANP, a partire da domani mattina.

Da: mm31/08/2011 19:28:06
il mio cervello sta letteralmente fondendo

pausa

Da: Bobopo65 31/08/2011 19:28:29
X i colleghi Carlo65 mimma2 danyl grande mago:
Veneto - da Vicenza ci sono anch'io.

Per la mailing list
rpolga65@yahoo.it

...ci vediamo a Mestre 2  il 3 settembre?

Da: mm31/08/2011 19:29:45
danipas
5000, solo 5000.

Da: Imma831/08/2011 19:30:21
x TUTTI
Bilancio Sociale nelle Scuole

Il bilancio sociale è un documento con cui un'organizzazione rende conto su responsabilità, impegni, comportamenti e risultati verso tutti gli stakeholder, ovvero verso tutti i soggetti i cui interessi, diritti, aspettative legittime  sono a vario titolo coinvolti nell'attività dell'organizzazione. Per un ente pubblico o un'organizzazione non profit ciò significa in primo luogo rendere conto sul perseguimento della propria missione istituzionale.

Il bilancio sociale nelle scuole dell'autonomia è uno strumento di lavoro attraverso cui ricollocare le scelte, i processi e i risultati della propria offerta formativa.
Il bilancio sociale della scuola più che un semplice documento consuntivo verso cui far convergere annualmente una serie di dati significativi, è lo strumento attraverso cui è possibile rivedere gli stessi processi e gli stessi risultati che qualificano l'identità di una istituzione scolastica.
Il bilancio sociale è nella scuola uno strumento di autonomia e di responsabilità sociale, attraverso cui rendere conto agli interlocutori dell'attuazione delle scelte, delle attività svolte, delle risorse utilizzate e dei risultati raggiunti per la costruzione di un bene comune

Il bilancio sociale in ambito scolastico sta solo ora muovendo i primi passi. Questo sito si propone di raccogliere ricerche, proposte, esperienze, strumenti operativi per metterli a disposizione di tutti gli interessati.

Azioni sul documento

Da: mm31/08/2011 19:31:36
se nn si può "ripensare" si può crociare a matita, tanto il pallino va riportato su foglio a parte facendo molta attenzione a nn sbagliare quadratino o che altro!

Da: carmenb 31/08/2011 19:32:01
Per la Lombardia sarà Milano il luogo della preselettiva? Grazie

Da: norma1 31/08/2011 19:32:24
x peppenappa
mi sembra molto più interessante del concorso ds!!!
io insegno mate e scienze nella secondaria di 1° e quindi l'educazione alimentare ci starebbe, e ci starebbe pure una gita scolastica con gemellaggio in sicilia visto che quest'anno ho le terze. tu in che ordine di scuola sei?

Da: mm31/08/2011 19:33:23
x brufolo

a portartelo ovunque, anche senza collegamento internet, a cena con gli amici, al bar, ...

Da: danipas 31/08/2011 19:35:15
AIUTOOOOO....STRIZZA......
qualcuno concorre per il lazio (il cui cognome inizi con la lettera 'p')?

Da: nessuno60 31/08/2011 19:35:26
@Imma8

e quale è il sito da cui hai cpiaincollato?

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, ..., 865, 866, 867, 868, 869, 870 - Successiva >>


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