NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
Concorso dirigenti scolastici - Aspettando il bando e i quiz
26075 messaggi, letto 468377 volte
Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi
Torna al forum |
Attenzione!
In questo thread si parla esclusivamente del concorso per Dirigente Scolastico.
NON è consentito discutere qui di DropBox!.
Esiste una discussione apposita per DropBox: clicca qui per andarci!
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, ..., 865, 866, 867, 868, 869, 870 - Successiva >>
Da: la mia strategia | 24/08/2011 17:07:28 |
il tentativo di conciliazione, è obbligatorio sempre , il risultato non è detto che sia positivo e quindi si va al contenzioso. Attenzione dove studiate e cosa leggete! Le convinzioni dopo sono dure da riparare dati i tempi stretti scusami ma 10 anni del sindacato mi hanno ,pur inswegnato qualcosa | |
Da: ermete_10 | 24/08/2011 17:08:32 |
x mirabella non dirmi che mi si sono incrociati gli occhi!! sono andata 2 volte a leggere comma 1 dell'art 69 del 150 /09!! io ci leggo 20 giorni... i 10 che dici te mi pare sia il tempo a disposizione del lavoratore per rispondere all'addebito (ma questo ora non ce l'ho sotto gli occhi) | |
Da: raggiodisole | 24/08/2011 17:10:25 |
per ermete 10 sanzioni di minore entità : organo competente per docenti e ata è il dirigente scolastico, se la scuola è affidata a un docente incaricato, entro 5 giorni dalla notizia dell'infrazione questi invia gli atti all'U.P.D. | |
Da: quellachenonriflette | 24/08/2011 17:11:08 |
ma nn vi si confondono le idee con tante informazioni contrastanti??? o sono solo io??? non riesco + a seguirvi | |
Da: La Maccabea | 24/08/2011 17:11:15 |
Ebbene, il caldo mi fa questo effetto, scusate...mi è venuta così. Saluto tutti i colleghi del Forum, sono una affezionata della prima ora, che però non se l'è mai sentita di intervenire, ma che ha sempre apprezzato la verve, l'impegno e la professionalità di tutti quelli che scrivono qui. Sulla scrivania ho il Mariani Magno, l'Augusto Simone e nel tabernacolo ho sistemato Rembado Il Misericordioso. Torno a Brunetta, buono studio a tutti! | |
Da: monsier | 24/08/2011 17:11:26 |
Con Brunetta bisogna andare alla fonte , oggi c'è uno scritto su edscuola. Ma se andate al sito PA , troverete tutto. Altrimenti i test su Brunetta farli a memoria , non sono poi molti. Per nostra fortuna! | |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: raggiodisole | 24/08/2011 17:18:27 |
sempre per ermete 10: in relazione a sanzioni di lieve entità seguono poi le fasi: 1) contestazione dell'addebito entro e non oltre 20 gg dalla notizia dell'infrazione e convocazione per contraddittorio con preavviso di almeno 10 gg 2) svolgimento del procedimento: il dipendente può richiedere rinvio per grave documentato impedimento oppure presentarsi con procuratore /rappresentante sindacale oppure inviare memorie scritte 3) entro 60 giorni dalla contestazione dell'addebito (se il responsabile ha qualifica dirigenziale), entro 60 giorni dalla prima data di acquisizione dell'infrazione (se il procedimento è di competenza dell'U.P.D. | |
Da: ermete_10 | 24/08/2011 17:23:27 |
x raggiodisole ti ringrazio delle delucidazioni, dalle quali, se il caldo non mi ha fusa del tutto, rilevo e ripeto che la risposta giusta è d e non a a questopreciso quiz 15. Ai sensi del Decreto 150/2009 il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1 dell'art 69, primo periodo (infrazioni di minore gravita', per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per piu' di dieci giorni), contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa: A - senza indugio e comunque non oltre cinque giorni B - senza indugio e comunque non oltre dieci giorni C - senza indugio e comunque non oltre quindici giorni D - senza indugio e comunque non oltre venti giorni so di averlo già postato, ma come a quellachenonriflette, sono preda di dubbi assurdi: qualifica dirigenziale è solo il ds, giusto? non un sostituto facente veci | |
Da: posapiano | 24/08/2011 17:23:49 |
x strega 76 a quel paese ah ah | |
Da: marilisa | 24/08/2011 17:25:43 |
adesso vado proprio a farmi una doccia! sarà il caldo oppure i tanti errori che state inserendo nelle risposte. mi sembra la A ...no è la D..... Correggo la precedente..quale? ....anzi nooo... Ciao. | |
Da: raggiodisole | 24/08/2011 17:27:03 |
hai ragione, la risposta non è a | |
Da: tizilore | 24/08/2011 17:30:00 |
@lamiastrategia vedi l'art. 31 del collegato lavoro 4 novembre 2010 n. 183 comma 1: cambia l'art. 410 del cpc comma2: è obbligatorio il tentativo di conciliazione solo per i contratti certificati | |
Da: ale65 | 24/08/2011 17:32:46 |
nella scuola primaria la dotazione organica di diritto degli insegnanti viene calcolata: - sulla base di 30 ore per ciscuna classe (quota risultante dalla media dell'orario delle varie classi) - sulla base di 27 ore per le prime, 30 per le successive e 44 per il tempo pieno - sulla base di 30 ore per ciascuna classe, ad eccezione di quelle a tempo pieno a cui si assegnano 44 ore - sulla base di 27 ore per ciascuna classe, ad eccezione diel tempo pieno a cui si assegnano 30 ore il simone (pag 49 questito n. 2) dice che la risp corretta è la B ma perchè 44 ore per il tempo pieno se l'orario degli alunni è di 40 ??? ciao | |
Da: monsier | 24/08/2011 17:35:50 |
Domani il caldo diminuisce e la concetrazione aumenta e potremo correggere tutte le corbellerie lette , di test e libri scritti in gran fretta per | |
Da: alessandro71 | 24/08/2011 17:37:20 |
44=comprensivo dell'orario di mensa? può darsi? | |
Da: raggiodisole | 24/08/2011 17:37:22 |
per Ale65 così recita la Gelmini: Com'è noto, la dotazione organica della scuola primaria è stata complessivamente determinata in ragione di 27 ore per ciascuna delle classi prime e seconde, di 30 ore per ciascuna delle classi successive alla seconda e in 44 ore per le classi a tempo pieno. L'esigenza di effettuare un calcolo delle risorse di istituto il più possibile puntuale, ha comportato l'istituzione anche nella scuola primaria, di "spezzoni orario" il cui computo, debitamente rapportato a posti interi di 22 ore ciascuno, deve rientrare nel calcolo della complessiva dotazione organica assegnata con il decreto interministeriale relativo all'a.s. 2010/11. Giova evidenziare che le economie derivanti dalla scelta da parte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell'intero orario da parte del docente della classe, in dipendenza dell' impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico rese disponibili a livello regionale, concorrono prioritariamente ad assicurare il tempo mensa alle classi organizzate con rientri pomeridiani e, in subordine, a programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa. Le quattro ore residuate dalle 44 ore settimanali delle classi a tempo pieno, comunque disponibili nell'organico di istituto, dovranno essere utilizzate per l'ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie, nonché per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani). CM 59 del Luglio 2010 | |
Da: la mia strategia | 24/08/2011 17:40:06 |
ribadisco leggete i contratti regionali e vedrete cosa c'è scritto sulle conciliazioni non siamo avvocati e nemmeno giudici Mi chiedo e vi chiedo i contratti hanno valore di legge tra le parti secondo me si! nessuna polemica , ma leggi contrastanti ce ne sono . ad esempio privacy e trasparenza | |
Da: Perossi | 24/08/2011 17:43:05 |
XAle65 Perchè per ogni classe a tempo pieno si concedono due insegnanti ed ogni insegnante deve fare 22 ore. Poi le due ore di ciascun insegnante confluiscono nell'organico di istituto e possono essere utilizzate per ampliamento tempo pieno, per soddisfare richieste famiglie (ma non te lo danno neanche a morire) o, in subordine per potenziare offerta formativa. Vedi http://www.uil.it/uilscuola/sites/default/files/c_m__n._21__del14.3.2011_di_trasm_d_i__organici_-_2011-2012.pdf | |
Da: Tauca | 24/08/2011 17:46:59 |
@ posapiano A quel paese perche' non ci vai tu? Evidentemente non comprendi e non vivi la situazione di strega 76 e di molte altre donne come lei, che devono dividerei tra mille incombenze che riducono lo studio ad un interesse mooolto part time! E non per inettitudine, ne' per scarsa volonta'! La collega non ha detto di essere stressata, ma solo di ammirare chi riesce a dedicare molte ore allo studio! Ma cara strega 76, cordialmente ti dico che qui non e' oro tutto ciò che riluce! Leggo interventi di gente realmente preparata ma anche tante corbellerie ammantate di nozionismo... Per non parlare di certi orrori grossolani su concetti basilari che conosco pure io che studio non da anni!!! Per cui, sii serena e vai avanti! | |
Da: frangi | 24/08/2011 17:49:57 |
il quesito è formulato male: una cosa è la contestazione (entro 20 giorni) altro è la convocazione (almeno 10 giorni) >>>> esperienza personale Art. 55- bis (Forme e termini del procedimento disciplinare) 2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. | |
Da: Astra01 | 24/08/2011 17:51:28 |
Su DB ci sono le soluzioni test Proteo. Dove ono i testi? Qualcuno può reinserirli? Grazie | |
Da: mirabella | 24/08/2011 17:53:07 |
X ERMETE: verissimo, ho interpretato male la domanda! Scusami e scusatemi tutti | |
Da: mirabella | 24/08/2011 17:53:52 |
x ermete: secondo me la domanda così com'è posta trae in inganno | |
Da: rosy | 24/08/2011 17:56:17 |
Ciao, vi leggo spesso, ma non sono preparata come voi :( Pongo un dubbio: gli articoli 93 e 95 del CCNL che riguardano gli ATA, sono attualmente validi? Grazie | |
Da: calipso | 24/08/2011 17:58:12 |
buonaseraaa oggi mare splendido!!! strega76, nila68 et ceterae... i figli valgono più del concorso a ds!!!!! | |
Da: greeneyes | 24/08/2011 18:01:12 |
ho rinunciato all'ennesima bellissima giornata di mare e spero che ne sia valsa la pena...per oggi basta ciao | |
Da: Titty | 24/08/2011 18:01:14 |
Sul tentativo di conciliazione, leggo: "Dal 24 novembre 2010 il tentativo di conciliazione è tornato ad essere facoltativo e non deve quindi più necessariamente precedere il ricorso al tribunale. Lo chiarisce il Ministero del Lavoro con la Circolare 25 novembre 2010, n. 3428 contenente le prime istruzioni operative per la fase transitoria a seguito delle modifiche introdotte dal Collegato Lavoro (Legge n. 183/2010). PREMESSA In relazione all'emanazione della L.183/2010 c.d. Collegato Lavoro e alla sua entrata in vigore in data 24 novembre u.s. sono state apportate modifiche in relazione al tentativo di conciliazione nelle controversie individuali del rapporto di lavoro. Vediamo ora nel dettaglio le modifiche apportate dal Collegato Lavoro. 1. FACOLTATIVITA' DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE La modifica normativa apportata dal Collegato Lavoro, riguarda il ritorno alla facoltatività del tentativo di conciliazione delle controversie individuali di lavoro. L'art. 31 della legge 183/2010 ha apportato delle modifiche all'art. 410 del c.p.c. in relazione alla non obbligatorietà del tentativo di conciliazione citato in premessa. In realtà più che parlare di modifiche, sarebbe più opportuno parlare di un ritorno al passato, infatti il Legislatore ha sostituito il termine "deve" con il termine "può", ovvero ha ristabilito quanto presente nella normativa vigente dal 1973 al 1998 in fatto di conciliazione. Nel 1998, il Legislatore intervenendo sulle controversie del settore pubblico, ipotizzando un organo collegiale destinato alla trattazione del tentativo obbligatorio, estese l'obbligatorietà anche al settore privato modificando il termine "può" con "deve" all'art. 410 del c.p.c. Quanto sopra indicato, implica che il tentativo conciliativo torna ad essere facoltativo come previsto dalla normativa ante 1998, ovvero in caso di controversia individuale di lavoro (es. violazione del patto di non concorrenza, richieste retributive, impugnazione licenziamenti…), le parti possono rivolgersi direttamente al giudice del lavoro senza la propedeuticità del tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione della Direzione Provinciale del Lavoro. Il legislatore ha espresso molto chiaramente la volontà della facoltatività , pertanto pur non abrogando l'art. 5 della legge 108/90 sui licenziamenti individuali, in relazione all'obbligatorietà del tentativo di conciliazione previsto dalla norma citata, è abbastanza prevedibile, che tale norma verrà interpretata come implicitamente abrogata. Il tentativo di conciliazione permane nella sua obbligatorietà in relazione a controversie sulla base di contratti certificati, ovvero il tentativo dovrà essere svolto presso la sede che ha emanato il provvedimento di certificazione. Inoltre il Collegato Lavoro equipara, mediante l'abrogazione degli artt. 65 e 66 del D.lgs 165/01, la procedura conciliativa del settore pubblico a quello privato, derogando alla non obbligatorietà del tentativo stesso." Io ne deduco la facoltatività . Si ricorre al tentativo di conciliazione se si vuole..... Ho capito male? "La mia strategia" cosa intendi? | |
Da: saradomani | 24/08/2011 18:02:05 |
aiuto! sono fusa! sto studiando la contrattazione nel dlgs 165/01 ma non ci capisco niente! avete per caso uno schema chiaro?Grazie | |
Da: raggiodisole | 24/08/2011 18:09:55 |
Per saradomani LO SCHEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO BRUNETTA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 15 DEL 4 MARZO 2009 La contrattazione con le modifiche agli articoli del DLgs.165/01 Richiamo al modello contrattuale previsto dall'accordo separato del 30 aprile 09 (ccnl triennale e aumenti in base alle disponibilità finanziarie) Il ccnl non ha più l'esclusiva sulla definizione dei trattamenti economici (il Governo e le singole Amministrazioni possono erogare aumenti in attesa del contratto) Depotenziamento della contrattazione Blocco del processo di delegificazione da parte dei contratti collettivi (gli accordi già sottoscritti non sono più applicabili se non sono previsti dalla legge) Riduzione degli ambiti normativi della contrattazione (sono escluse le materie relative all'organizzazione degli uffici e quelle delegate ai dirigenti, mentre sono consentite le materie relative al salario accessorio e alle progressioni economiche e di carriera entro ambiti già definiti dalla legge) Riduzione dei comparti di contrattazione (sono previsti 2 comparti :le amministrazioni centrali e quelle delle locali) Contrattazione decentrata. Le risorse sono definite dal contratto nazionale sulla base di una graduatoria su tre livelli di merito. (predefinite a livello nazionale i tempi, le materie, i limiti e i controlli) ARAN e procedura di certificazione dei contratti. Scompare il riferimento al 55° giorno per considerare approvata l'ipotesi di accordo. (sono previsti complessivamente 45 gg lavorativi - circa 2 mesi- per l'approvazione dell'ipotesi. Se non c'è parere positivo della Corte dei Conti riparte la trattativa e ripartono altri 45 gg per l'approvazione della nuova ipotesi. Non ci sono termini. La procedura può andare avanti all'infinito) Adeguamento dei contratti integrativi vigenti entro il 31 dicembre 2010 (se non vengono adeguati alle nuove norme sul merito e sulla premialità - incentivi e progressioni, le amministrazioni li possono disdire e comunque cessano di avere efficacia dal 1 gennaio 2011) Proroga delle Rappresentante Sindacali Unitarie (RSU) (Le RSU sono prorogate per 3 anni anche se l'art.42 comma 4 del D.Lgs. 165/01, cui fa riferimento Brunetta, dice "con esclusione della prorogabilità ". Valutazione e misurazione delle performance nelle pubbliche amministrazioni Definizione e comunicazione degli obiettivi (doc. progr. triennale) Collegamento tra obiettivi e risorse Monitoraggio Misurazione e valutazione della performance organiz. e individuale Sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito Rendiconti dei risultati agli organi esterni (cittadini, utenti ecc) SOGGETTI: • Autorità centrale per la valutazione (con DPCM) • In ogni Amministrazione Organismo indipendente di Valutazione • Organo di indirizzo politico amministrativo • Dirigenti che valutano e sono valutati • Dipendenti che sono valutati Salario accessorio e premio di merito 3 fasce: 1^fascia Medio Alta: al 25% del personale:il 50% del salario accessorio + il bonus di eccellenza al 5% del personale + le progressioni economiche e di carriera + percorsi di alta formazione 2^fascia Intermedia: al 50% del personale: l'altro 50% del salario accessorio 3^fascia Bassa: al 25% del personale:niente salario accessorio e niente progressioni economiche e di carriera; dopo due anni di demerito può essere licenziato Voci del salario accessorio legate al merito: Bonus annuale delle eccellenze,stabilito dal ccnl: è assegnato al 5% di quanti sono inseriti nella fascia alta Premio annuale per l'innovazione: assegnato ad un solo progetto realizzato e parteciperà al premio nazionale per l'innovazione Progressioni economiche:attribuite selettivamente ad una quota limitata di dipendenti a seguito di valutazione; Attribuzione di incarichi e responsabilità :attribuite a seguito di valutazione; Ruolo della contrattazione integrativa: Sulla fascia Medio Alta relativa al 25% del personale:può derogare fino al 5% con corrispondente variazione delle percentuali delle altre due fasce. Sulle fasce Intermedia e Bassa: deroghe alla composizione percentuale e alla distribuzione delle risorse; Progressioni di carriera: attraverso il concorso pubblico:viene riservato agli interni il 50% dei posti messi a concorso e bisogna possedere il titolo di studio per l'accesso dall'esterno. Premio di efficienza: una quota del 30% dei risparmi derivanti dai processi di ristrutturazione è destinata per i 2/3 al personale direttamente coinvolto e per 1/3 ad incrementare il salario accessorio. DIRIGENZA PUBBLICA POTENZIATA L'AUTONOMIA E LA RESPONSABILITA': ¾ Esercita i poteri del datore di lavoro pubblico nella gestione delle risorse umane ¾ Individua i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti di Istituto cui è preposto ¾ Esprime il parere sulla richiesta di mobilità individuale ¾ Valuta il personale dipendente in tutte le occasioni relative alla progressione di carriera, ai premi incentivanti, alla corresponsione di alcune indennità ecc. ACCENTUATI I CONTROLLI SULL'OPERATO DEL DIRIGENTE ¾ Valutazione annuale degli obiettivi raggiunti a livello individuale e di struttura ¾ Il trattamento accessorio deve essere pari almeno al 30% della retribuzione tabellare ¾ Il 25% dei dirigenti non percepiranno la retribuzione di risultato anche se hanno raggiunto gli obiettivi ¾ La retribuzione di risultato non può essere corrisposta se l'amministrazione non ha predisposto il sistema di valutazione ¾ La retribuzione di risultato verrà decurtata se il dirigente non vigila sul raggiungimento degli standard qualitativi da parte del personale ¾ L'incarico non è rinnovato se gli obiettivi non sono stati raggiunti ¾ La mancata individuazione delle eccedenze di personale è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale ¾ Sono sospesi dal servizio e dalla retribuzione se non esercitano o lasciano scadere i termini per l'azione disciplinare nei confronti di un proprio dipendente | |
Da: gattora | 24/08/2011 18:13:05 |
Concordo con calipso. Famiglia, figli, annessi e connessi sono al di sopra di ogni cosa, poi c'è tutto il resto tra cui anche lo studio per il concorso. E' chiaro che l'ansia o le aspettative sono tante così come è chiaro che cercheremo di mettercela tutta per soddisfare un pò tutti. | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, ..., 865, 866, 867, 868, 869, 870 - Successiva >>