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Concorso dirigenti scolastici - Aspettando il bando e i quiz
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Da: la mia strategia24/08/2011 17:07:28
il tentativo di conciliazione, è obbligatorio

sempre , il risultato non è detto che sia positivo

e quindi si va al contenzioso.

Attenzione dove studiate e cosa leggete!

Le convinzioni dopo sono dure da riparare dati i tempi stretti

scusami    ma 10 anni del sindacato mi hanno ,pur inswegnato qualcosa

Da: ermete_10 24/08/2011 17:08:32
x mirabella
non dirmi che mi si sono incrociati gli occhi!! sono andata 2 volte a leggere comma 1 dell'art 69 del 150 /09!! io ci leggo 20 giorni...
i 10 che dici te mi pare sia il tempo a disposizione del lavoratore per rispondere all'addebito (ma questo ora non ce l'ho sotto gli occhi)

Da: raggiodisole 24/08/2011 17:10:25
per ermete 10 sanzioni di minore entità: organo competente per docenti e ata è il dirigente scolastico, se la scuola è affidata a un docente incaricato, entro 5 giorni dalla notizia dell'infrazione questi invia gli atti all'U.P.D.

Da: quellachenonriflette 24/08/2011 17:11:08
ma nn vi si confondono le idee con tante informazioni contrastanti???

o sono solo io???

non riesco + a seguirvi

Da: La Maccabea24/08/2011 17:11:15
Ebbene, il caldo mi fa questo effetto, scusate...mi è venuta così.
Saluto tutti i colleghi del Forum, sono una affezionata della prima ora, che però non se l'è mai sentita di intervenire, ma che ha sempre apprezzato la verve, l'impegno e la professionalità di tutti quelli che scrivono qui.

Sulla scrivania ho il Mariani Magno, l'Augusto Simone e nel tabernacolo ho sistemato Rembado Il Misericordioso.
Torno a Brunetta, buono studio a tutti!

Da: monsier24/08/2011 17:11:26
Con Brunetta

bisogna andare alla fonte , oggi c'è uno scritto su edscuola.

Ma se andate al sito PA , troverete tutto.

Altrimenti i test su Brunetta farli a memoria , non sono poi molti.

Per nostra fortuna!

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Da: raggiodisole 24/08/2011 17:18:27
sempre per ermete 10:  in relazione a sanzioni di lieve entità seguono poi le fasi: 1) contestazione dell'addebito entro e non oltre 20 gg dalla notizia dell'infrazione e convocazione per contraddittorio con preavviso di almeno 10 gg
2) svolgimento del procedimento: il dipendente può richiedere rinvio per grave documentato impedimento oppure presentarsi con procuratore /rappresentante sindacale oppure inviare memorie scritte
3) entro 60 giorni dalla contestazione dell'addebito (se il responsabile ha qualifica dirigenziale), entro 60 giorni dalla prima data di acquisizione dell'infrazione (se il procedimento è di competenza dell'U.P.D.

Da: ermete_10 24/08/2011 17:23:27
x raggiodisole
ti ringrazio delle delucidazioni, dalle quali, se il caldo non mi ha fusa del tutto, rilevo e ripeto che la risposta giusta è d e non a a questopreciso quiz

15.  Ai sensi del Decreto 150/2009 il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui  il  dipendente  lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo,  quando  ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1 dell'art 69, primo periodo (infrazioni  di  minore  gravita',  per  le quali e' prevista l'irrogazione   di   sanzioni  superiori  al  rimprovero  verbale  ed inferiori   alla   sospensione  dal  servizio  con  privazione  della retribuzione  per piu' di dieci giorni), contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa:
A - senza indugio e comunque non oltre cinque giorni
B - senza indugio e comunque non oltre dieci giorni
C - senza indugio e comunque non oltre quindici giorni
D - senza indugio e comunque non oltre venti giorni
so di averlo già postato, ma come  a quellachenonriflette, sono preda di dubbi assurdi: qualifica dirigenziale è solo il ds, giusto? non un sostituto facente veci

Da: posapiano24/08/2011 17:23:49
x strega 76

a quel paese
ah ah

Da: marilisa24/08/2011 17:25:43
adesso vado proprio a farmi una doccia!
sarà il caldo oppure i tanti errori che state inserendo nelle risposte.
mi sembra la A ...no è la D..... Correggo la precedente..quale? ....anzi nooo...
Ciao.

Da: raggiodisole 24/08/2011 17:27:03
hai ragione, la risposta non è a

Da: tizilore 24/08/2011 17:30:00
@lamiastrategia
vedi l'art. 31 del collegato lavoro 4 novembre 2010 n. 183
comma 1:
cambia l'art. 410 del cpc
comma2:
è obbligatorio il tentativo di conciliazione solo per i contratti certificati

Da: ale65 24/08/2011 17:32:46
nella scuola primaria la dotazione organica di diritto degli insegnanti viene calcolata:
- sulla base di 30 ore per ciscuna classe (quota risultante dalla media dell'orario delle varie classi)
- sulla base di 27 ore per le prime, 30 per le successive e 44 per il tempo pieno
- sulla base di 30 ore per ciascuna classe, ad eccezione di quelle a tempo pieno a cui si assegnano 44 ore
- sulla base di 27 ore per ciascuna classe, ad eccezione diel tempo pieno a cui si assegnano 30 ore

il simone (pag 49 questito n. 2) dice che la risp corretta è la B

ma perchè 44 ore per il tempo pieno se l'orario degli alunni è di 40 ???
ciao

Da: monsier24/08/2011 17:35:50
Domani il caldo diminuisce

e la concetrazione aumenta

e potremo correggere tutte le

corbellerie lette ,

di test e libri scritti in gran fretta per

Da: alessandro71 24/08/2011 17:37:20
44=comprensivo dell'orario di mensa? può darsi?

Da: raggiodisole 24/08/2011 17:37:22
per Ale65 così recita la Gelmini:
Com'è noto, la dotazione organica della scuola primaria è stata complessivamente
determinata in ragione di 27 ore per ciascuna delle classi prime e seconde, di 30 ore per ciascuna
delle classi successive alla seconda e in 44 ore per le classi a tempo pieno.
L'esigenza di effettuare un calcolo delle risorse di istituto il più possibile puntuale, ha
comportato l'istituzione anche nella scuola primaria, di "spezzoni orario" il cui computo,
debitamente rapportato a posti interi di 22 ore ciascuno, deve rientrare nel calcolo della
complessiva dotazione organica assegnata con il decreto interministeriale relativo all'a.s. 2010/11. 
Giova evidenziare che le economie derivanti dalla scelta da parte delle famiglie del modello
orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell'intero orario da parte del docente
della classe, in dipendenza dell' impiego del docente di religione e/o del docente specialista di
lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico rese disponibili a livello regionale,
concorrono prioritariamente ad assicurare il tempo mensa alle classi organizzate con rientri
pomeridiani e, in subordine, a programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base
al piano dell'offerta formativa.
Le quattro ore residuate dalle 44 ore settimanali delle classi a tempo pieno, comunque
disponibili nell'organico di istituto, dovranno essere utilizzate  per l'ampliamento del tempo pieno
sulla base delle richieste delle famiglie, nonché per la realizzazione di altre attività volte a
potenziare l'offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i
rientri pomeridiani).  CM 59 del Luglio 2010

Da: la mia strategia24/08/2011 17:40:06
ribadisco leggete i contratti regionali

e vedrete cosa c'è scritto sulle

conciliazioni

non siamo avvocati e nemmeno giudici

Mi chiedo e vi chiedo i contratti hanno valore di legge tra le parti

secondo me si!

nessuna polemica , ma leggi contrastanti ce ne sono .

ad esempio privacy e trasparenza 

Da: Perossi 24/08/2011 17:43:05
XAle65

Perchè per ogni classe a tempo pieno si concedono due insegnanti ed ogni insegnante deve fare 22 ore. Poi le due ore di ciascun  insegnante confluiscono nell'organico di istituto e possono essere utilizzate per ampliamento tempo pieno, per soddisfare richieste famiglie (ma non te lo danno neanche a morire) o, in subordine per potenziare offerta formativa. Vedi
http://www.uil.it/uilscuola/sites/default/files/c_m__n._21__del14.3.2011_di_trasm_d_i__organici_-_2011-2012.pdf

Da: Tauca24/08/2011 17:46:59
@ posapiano
A quel paese perche' non ci vai tu? Evidentemente non comprendi e non vivi la situazione di strega 76 e di molte altre donne come lei, che devono dividerei tra mille incombenze che riducono lo studio ad un interesse mooolto part time! E non per inettitudine, ne' per scarsa volonta'! La collega non ha detto di essere stressata, ma solo di ammirare chi riesce a dedicare molte ore allo studio!
Ma cara strega 76, cordialmente ti dico che qui non e' oro tutto ciò che riluce! Leggo interventi di gente realmente preparata ma anche tante corbellerie ammantate di nozionismo... Per non parlare di certi orrori grossolani su concetti basilari che conosco pure io che studio non da anni!!! Per cui, sii serena e vai avanti!

Da: frangi 24/08/2011 17:49:57
il quesito è formulato male:
una cosa è la contestazione (entro 20 giorni) altro è la convocazione (almeno 10 giorni) >>>> esperienza personale
Art. 55- bis (Forme e termini del procedimento disciplinare)
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di
comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di
cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto
l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale
assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore
aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni.

Da: Astra01 24/08/2011 17:51:28
Su DB ci sono le soluzioni test Proteo. Dove ono i testi? Qualcuno può reinserirli? Grazie

Da: mirabella24/08/2011 17:53:07
X ERMETE:
verissimo, ho interpretato male la domanda! Scusami e scusatemi tutti

Da: mirabella24/08/2011 17:53:52
x ermete:
secondo me la domanda così com'è posta trae in inganno

Da: rosy 24/08/2011 17:56:17
Ciao,
vi leggo spesso, ma non sono preparata come voi :(

Pongo un dubbio:
gli articoli 93 e 95 del CCNL che riguardano gli ATA, sono attualmente validi?

Grazie

Da: calipso 24/08/2011 17:58:12
buonaseraaa
oggi mare splendido!!!

strega76, nila68 et ceterae...
i figli valgono più del concorso a ds!!!!!

Da: greeneyes24/08/2011 18:01:12
ho rinunciato all'ennesima bellissima giornata di mare e spero che ne sia valsa la pena...per oggi basta
ciao

Da: Titty 24/08/2011 18:01:14
Sul tentativo di conciliazione, leggo:
"Dal 24 novembre 2010 il tentativo di conciliazione è tornato ad essere facoltativo e non deve quindi più necessariamente

precedere il ricorso al tribunale.
Lo chiarisce il Ministero del Lavoro con la Circolare 25 novembre 2010, n. 3428 contenente le prime istruzioni operative per la fase transitoria a seguito delle modifiche introdotte dal Collegato Lavoro (Legge n. 183/2010).

PREMESSA
In relazione all'emanazione della L.183/2010 c.d. Collegato Lavoro e alla sua entrata in vigore in data 24 novembre u.s. sono state apportate modifiche in relazione al tentativo di conciliazione nelle controversie individuali del rapporto di lavoro.   
Vediamo ora nel dettaglio le modifiche apportate dal Collegato Lavoro.

1. FACOLTATIVITA' DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

La modifica normativa apportata dal Collegato Lavoro, riguarda il ritorno alla facoltatività del tentativo di conciliazione delle controversie individuali di lavoro. L'art. 31 della legge 183/2010 ha apportato delle modifiche all'art. 410 del c.p.c. in relazione alla non obbligatorietà del tentativo di conciliazione citato in premessa.

In realtà più che parlare di modifiche, sarebbe più opportuno parlare di un ritorno al passato, infatti il Legislatore ha sostituito il termine "deve" con il termine "può", ovvero ha ristabilito quanto presente nella normativa vigente dal 1973 al 1998 in fatto di conciliazione.

Nel 1998, il Legislatore intervenendo sulle controversie del settore pubblico, ipotizzando un organo collegiale destinato alla trattazione del tentativo obbligatorio, estese l'obbligatorietà anche al settore privato modificando il termine "può" con "deve" all'art. 410 del c.p.c.

Quanto sopra indicato, implica che il tentativo conciliativo torna ad essere facoltativo come previsto dalla normativa ante 1998, ovvero in caso di controversia individuale di lavoro (es. violazione del patto di non concorrenza, richieste retributive, impugnazione licenziamenti…), le parti possono rivolgersi direttamente al giudice del lavoro senza la propedeuticità del tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione della Direzione Provinciale del Lavoro.

Il legislatore ha espresso molto chiaramente la volontà della facoltatività, pertanto pur non abrogando l'art. 5 della legge 108/90 sui licenziamenti individuali, in relazione all'obbligatorietà del tentativo di conciliazione previsto dalla norma citata, è abbastanza prevedibile, che tale norma verrà interpretata come implicitamente abrogata.

Il tentativo di conciliazione permane nella sua obbligatorietà in relazione a controversie sulla base di contratti certificati, ovvero il tentativo dovrà essere svolto presso la sede che ha emanato il provvedimento di certificazione.

Inoltre il Collegato Lavoro equipara, mediante l'abrogazione degli artt. 65 e 66 del D.lgs 165/01, la procedura conciliativa del settore pubblico a quello privato, derogando alla non obbligatorietà del tentativo stesso."

Io ne deduco la facoltatività. Si ricorre al tentativo di conciliazione se si vuole.....
Ho capito male?
"La mia strategia" cosa intendi?

Da: saradomani24/08/2011 18:02:05
aiuto! sono fusa! sto studiando la contrattazione nel dlgs 165/01 ma non ci capisco niente! avete per caso uno schema chiaro?Grazie

Da: raggiodisole 24/08/2011 18:09:55
Per saradomani

LO SCHEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO BRUNETTA
IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 15 DEL 4 MARZO 2009
La contrattazione con le modifiche agli articoli del
DLgs.165/01

Richiamo al modello contrattuale previsto dall'accordo
separato del 30 aprile 09  
(ccnl triennale e aumenti in base alle disponibilità finanziarie)
Il ccnl non ha più l'esclusiva sulla definizione dei trattamenti economici
(il Governo e le singole Amministrazioni possono erogare aumenti in attesa
del contratto) Depotenziamento della  contrattazione
Blocco del processo di delegificazione da parte dei contratti collettivi
(gli accordi già sottoscritti non sono più applicabili se non sono previsti dalla legge) 
Riduzione degli ambiti normativi della contrattazione
(sono escluse le materie relative all'organizzazione degli uffici e  quelle delegate ai
dirigenti, mentre sono consentite le materie relative al salario accessorio e alle
progressioni economiche e di carriera entro ambiti già definiti dalla legge)
Riduzione dei comparti di contrattazione 
(sono previsti 2 comparti :le amministrazioni centrali e quelle delle locali) 
Contrattazione decentrata. Le risorse sono definite dal contratto nazionale sulla base di
una graduatoria su tre livelli di merito.
(predefinite a livello nazionale i tempi, le materie, i limiti e i controlli) 
ARAN e procedura di certificazione dei contratti. Scompare il riferimento al 55° giorno
per considerare approvata l'ipotesi di accordo.
(sono previsti complessivamente 45 gg lavorativi - circa 2 mesi- per l'approvazione
dell'ipotesi. Se non c'è parere positivo della Corte dei Conti riparte la trattativa e ripartono
altri 45 gg per l'approvazione della nuova ipotesi. Non ci sono termini. La procedura può
andare avanti all'infinito) 
Adeguamento dei contratti integrativi vigenti entro il 31 dicembre 2010
(se non vengono adeguati alle nuove norme sul merito e sulla premialità - incentivi e progressioni,
le amministrazioni li possono disdire e comunque cessano di avere efficacia dal 1 gennaio 2011) 

Proroga delle Rappresentante Sindacali Unitarie (RSU)
(Le RSU sono prorogate per 3 anni anche se l'art.42 comma 4 del D.Lgs. 165/01, cui fa
riferimento Brunetta, dice "con esclusione della prorogabilità". 

Valutazione e misurazione
delle  performance nelle pubbliche amministrazioni 

Definizione e comunicazione degli obiettivi  (doc. progr. triennale)
Collegamento tra obiettivi e risorse
Monitoraggio
Misurazione e valutazione della performance organiz. e individuale
Sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito
Rendiconti dei risultati agli organi esterni (cittadini, utenti ecc)
SOGGETTI:
• Autorità centrale per la valutazione (con DPCM)
• In ogni Amministrazione Organismo indipendente di Valutazione
• Organo di indirizzo politico amministrativo
• Dirigenti che valutano e sono valutati
• Dipendenti che sono valutati
Salario accessorio e premio di merito 3 fasce:
1^fascia Medio Alta: al 25% del personale:il 50% del salario accessorio + il bonus di 
eccellenza al 5% del personale + le progressioni economiche e di carriera + percorsi di
alta formazione
2^fascia Intermedia: al 50% del personale: l'altro 50% del salario accessorio 
3^fascia Bassa: al 25% del personale:niente salario accessorio e niente progressioni
economiche e di carriera; dopo due anni di demerito può essere licenziato
Voci del salario accessorio legate al merito:
Bonus annuale delle eccellenze,stabilito dal ccnl:  è assegnato al 5% di quanti sono inseriti
nella fascia alta 
Premio annuale per l'innovazione:  assegnato ad un solo progetto realizzato e parteciperà al
premio nazionale per l'innovazione
Progressioni economiche:attribuite selettivamente ad una  quota limitata di dipendenti a
seguito di valutazione;
Attribuzione di incarichi e responsabilità:attribuite a seguito di valutazione;
Ruolo della contrattazione integrativa:
Sulla fascia Medio Alta relativa al 25% del personale:può derogare fino al 5% con
corrispondente variazione delle percentuali delle altre due fasce.
Sulle fasce Intermedia e Bassa:  deroghe alla composizione percentuale e alla
distribuzione delle risorse; 
Progressioni di carriera: attraverso il concorso pubblico:viene riservato agli interni il 50% dei
posti messi a concorso e bisogna possedere il titolo di studio per l'accesso dall'esterno.
Premio di efficienza:  una quota del 30% dei risparmi derivanti dai processi di ristrutturazione è
destinata per i 2/3 al personale direttamente coinvolto e per 1/3 ad incrementare il salario
accessorio.

DIRIGENZA
PUBBLICA
POTENZIATA L'AUTONOMIA E LA RESPONSABILITA':
¾ Esercita i poteri del datore di lavoro pubblico nella
gestione delle risorse umane
¾ Individua i profili professionali necessari allo
svolgimento dei compiti di Istituto cui è preposto
¾ Esprime il parere sulla richiesta di mobilità individuale
¾ Valuta il personale dipendente in tutte le occasioni
relative alla progressione di carriera, ai premi
incentivanti, alla corresponsione di alcune indennità
ecc.
ACCENTUATI I CONTROLLI SULL'OPERATO DEL DIRIGENTE
¾ Valutazione annuale degli obiettivi raggiunti a livello individuale e di struttura 
¾ Il trattamento accessorio deve essere pari almeno al 30% della
retribuzione tabellare
¾ Il 25% dei dirigenti non percepiranno la retribuzione di risultato anche se
hanno raggiunto gli obiettivi
¾ La retribuzione di risultato non può essere corrisposta se l'amministrazione
non ha predisposto il sistema di valutazione
¾ La retribuzione di risultato verrà decurtata se il dirigente non vigila sul
raggiungimento degli standard qualitativi da parte del personale
¾ L'incarico non è rinnovato se gli obiettivi non sono stati raggiunti
¾ La mancata individuazione delle eccedenze di personale è valutabile ai fini
della responsabilità per danno erariale
¾ Sono sospesi dal servizio e dalla retribuzione se non esercitano o lasciano
scadere i termini per l'azione disciplinare nei confronti di un proprio
dipendente


Da: gattora 24/08/2011 18:13:05
Concordo con calipso.
Famiglia, figli, annessi e connessi sono al di sopra di ogni cosa, poi c'è tutto il resto tra cui anche lo studio per il concorso.
E' chiaro che l'ansia o le aspettative sono tante così come è chiaro che cercheremo di mettercela tutta per soddisfare un pò tutti.

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