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Ecco le tracce dell'esame avvocato 2009!
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Da: salerno17/12/2009 12:26:55
Salve...qualcuno saprebbe dirmi se esiste solidarietà tra tizio e caia in modo che quest'ultima possa chiedere la restituzione dell'intera somma pagata per il viaggio?

La sentenza 26958/07 parla di due coniugi...ora il caso è un pò differente......
Ok spero che qualcuno rispnda.....
grazie anticipatamente

Da: sally17/12/2009 12:41:11
qualcuno ha elaborato l'atto di civile?? vi prego è urgente

Da: chiara17/12/2009 12:53:34
Nel caso della risoluzione del contratto di soggiorno, con quale atto i coniugi si rivolgono al giudice di pace? e perchè non al tribunale ?

Da: piccione17/12/2009 13:43:26
***********************ATTO CIVILE [autore ERIMATA]*************************

TRIBUNALE CIVILE DI âââââ.
ATTO DI CITAZIONE
Nellâinteresse di Caia, nata a ââââ.., ilâââââ.., c.fââââââââ.., residente inâââââ, viaââââââââ, elettivamente domiciliata inââââ.., viaââââââ., presso lo studio dellâavvââââââ., del Foro diâââââ, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce al presente atto
Attrice

CITA
LâHotel delle Rose, in persona del suo legale rappresentante, con sede in âââââââââ, via âââââââ..,
A comparire davanti al Tribunale Civile di âââââ. allâudienza (termine a comparire giorni novanta), ore e locali di rito, dinanzi al Giudice Istruttore che sarà designato ai sensi dellâart. 168 bis cod. proc. civ., con lâinvito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dallâart. 166 cod. proc. civ., con lâavvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia per sentir accogliere le domande tutte del presente atto alle quali si premette che:
FATTO
1) Tizio e Caia stipulavano un contratto di soggiorno per due persone presso lâHotel delle Rose in località Bella vista dal 20 settembre al 29 settembre 2009 (all. doc. 1).
2) Al momento della stipula del predetto contratto versavano lâintero importo pattuito (all. doc. 2).
3) Tuttavia, il giorno precedente lâinizio del soggiorno, Tizio decedeva improvvisamente (all. doc. 3).
4) Caia, a mezzo del sottoscritto procuratore richiedeva al legale rappresentante dellâHotel delle Rose la restituzione dellâimporto interamente corrisposto a titolo di pagamento del soggiorno prenotato (all. doc. 4).
5) Il legale rappresentante dellâHotel delle Rose, in riscontro alla richiesta di cui sopra, pur rammaricandosi dellâevento infausto, dichiarava la non disponibilità alla restituzione della somma richiesta, asserendo che da parte sua la prestazione era comunque certamente eseguibile (all. doc. 5).
DIRITTO
Alla luce di quanto sopra esposto è di tutta evidenza il diritto dellâodierna deducente ad ottenere il rimborso della somma corrisposta per il soggiorno prenotato presso lâHotel Delle Rose.
Nel caso di specie, infatti, trova applicazione la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dellâart. 1463 c.c..
La risoluzione può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile.
Lâimpossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo, nel caso in cui sia divenuta impossibile lâesecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile lâutilizzazione della prestazione della controparte.
Se questa impossibilità non è imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, si concretizza una sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dellâobbligazione.
Nella fattispecie, abbiamo un contratto di soggiorno alberghiero prenotato da due persone uno dei quali era deceduto improvvisamente il giorno precedente lâinizio del soggiorno e, di conseguenza, lâaspetto che preliminarmente va analizzato è quella dellâimpossibilità sopravvenuta della prestazione.
Va in premessa ricordato come vengano individuati, in dottrina, tre diverse ipotesi di impossibilità, la prima consistente nel perimento della cosa, la seconda integrante il caso della sua incommerciabilità, la terza nei casi di obbligazioni di fare, con particolare riguardo a fattispecie di impedimenti di carattere personale.
In questâultima ipotesi, al fine della liberazione del debitore, viene comunemente sottolineato il necessario carattere di assolutezza e di obiettività della impossibilità stessa, concetto che, come sovente evidenziato ancora in dottrina, pare certamente applicabile ai casi di perdita delle facoltà fisiche necessarie per lâadempimento.
La nostra analisi si sposta, così, sul piano degli effetti dellâimpossibilità sopravvenuta. Lâart. 1463 c.c., infatti recita: ânei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità delle prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta secondo le norme relative alla ripetizione dellâindebitoâ
Mentre, pacificamente, di questa disposizione viene esclusa lâ applicabilità in caso di impossibilità imputabile al debitore, fortemente controversa risulta la conseguenza della impossibilità imputabile al creditore: la dottrina è, in proposito, divisa tra chi ritiene che i relativi effetti sarebbero del pari disciplinati dalla norma in parola, e chi, al contrario, ne opina la riconducibilità allâart. 1453, in quanto prodotti dallâinadempimento del creditore agli obblighi di cooperazione con il debitore nellâadempimento della prestazione di questâultimo.
Ciò comporta, quale definitivo approdo dellâesegesi del testo normativo, che la risoluzione de qua possa legittimamente essere invocata da entrambe le parti: da quella, cioè, la cui prestazione rimane possibile, così come da colui la cui prestazione sia divenuta impossibile.
Non avrebbe altrimenti senso prevedere un rimedio restitutorio da indebito se non sulla premessa per cui la parte che abbia eseguito la propria prestazione possa del tutto legittimamente richiedere alla controparte la restituzione a seguito dellâimpossibilità sopravvenuta della prestazione di controparte stessa.
Il concetto di causa concreta non può, peraltro, non attenere altresì allâaspetto funzionale del predetto essentiale negotii.
Alla stregua del concetto di âcausa negoziale concretaâ va allora affermato che non soltanto la totale impossibilità sopravvenuta della prestazione integra una fattispecie di automatica estinzione dellâobbligazione e risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte ai sensi dellâart. 1463 c.c., e art. 1256 c.c., comma 1, ma che lo stesso effetto consegue altresì alla impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore.
La sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve dunque distinguersi dalla sopravvenuta impossibilità della esecuzione della prestazione di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c. Il venire oggettivamente meno dellâinteresse creditorio (nella specie, per la morte del soggetto) non può, difatti, che determinare lâestinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto del suo elemento funzionale (art. 1174 c.c.): e se, come nella specie, tale rapporto obbligatorio trovi fonte in un contratto, il venir meno del predetto interesse si risolve in una sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto stesso.
Una impossibilità tale da vanificare o rendere irrealizzabile la âfinalità turisticaâ. Così, pur essendo la prestazione in astratto ancora eseguibile, deve ritenersi che il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto implica il venir meno dellâinteresse creditorio .
Superando le perplessità in passato avvertite, in argomento, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 26958 del 2007 ha statuito che «la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione» vada distinta dalla «sopravvenuta impossibilità della esecuzione della prestazione di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c., ma (â) soltanto sul piano concettuale, e non anche su quello degli effetti». Nel senso, cioè, che il «venire oggettivamente meno dellâinteresse creditorio (nella specie, per la morte del soggetto) non può (â) che determinare lâestinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto del suo elemento funzionale (art. 1174 c.c.): e se, come nella specie, tale rapporto obbligatorio trovi fonte in un contratto, il venir meno del predetto interesse si risolve in una sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto stesso, assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa della relativa estinzione».
Da tutto ciò è tratto il principio secondo cui lâimpossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non disciplinata in modo espresso, costituisce â" analogamente allâimpossibilità di esecuzione della prestazione â" autonoma causa di estinzione dellâobbligazione: essendo la prestazione divenuta inidonea a soddisfare lâinteresse creditorio, la conseguente estinzione del rapporto obbligatorio scaturente dal contratto per sopravvenuta irrealizzabilità della sua causa concreta comporta lâesonero delle parti dalle rispettive obbligazioni: il debitore non è più tenuto ad eseguirla, il creditore non ha lâonere di accettarla.
Tutto ciò premesso e ritenuto, e con riserva di ulteriormente precisare e dedurre anche a seguito della costituzione avversaria, lâistante come in atti rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, chiede che lâOn.le Tribunale adito, contrariis rejectis, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1) Ritenere e dichiarare giusto tutto quanto dedotto in narrativa, la risoluzione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c., del contratto di soggiorno stipulato con lâHotel delle Rose in località Bella vista, relativamente al periodo che va dal 20 settembre al 29 settembre 2009.
2) Condannare, conseguentemente con sentenza esecutiva come per legge, il convenuto lâHotel delle Rose in persona del suo legale rappresentante alla restituzione in favore di Caia dellâintera somma pattuita e corrisposta al momento della stipula del contratto di soggiorno;
3) In via istruttoria ammettere tutti i mezzi istruttori che si renderanno necessari e conducenti ai fini di causa.
4 Con riserva di precisare e modificare le conclusioni a seguito della costituzione avversaria.
5) Con vittoria di spese e competenze di causa a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Salvo ogni altro diritto
Si allegano:
1) contratto di soggiorno;
2) ricevute avvenuto pagamento;
3) certificato di morte;
4) lettera messa in mora;
5) lettera risposta di controparte.
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche, il sottoscritto procuratore dichiara che il presente giudizio ha valore di euro ââââââ., per cui il contributo unificato è pari ad euro ââââ.
Il sottoscritto procuratore dichiara, a norma degli artt. 133 c. III, 134 c. III, 170 ultm. c., 176 II c. e 183 ult. c. c.p.c. di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni presso il numero di faxââââââ o indirizzo di posta elettronicaâââââ
âââââ, lì ââââ
Avv. âââââââ..

PROCURA ALLE LITI

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente atto ed in ogni fase, stato e grado del presente giudizio, anche nelle eventuali fasi di esecuzione e opposizione, lâAvvâââââââ., conferendo allo stesso gli tutti i poteri e le facoltà di legge, ivi comprese la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunce a domande ed atti e giudizi, riscuotere, quietanzare, ritirare atti documenti e titoli in ogni sede giudiziaria nel mio interesse e in mio nome e conto.
Inoltre, preso atto della informativa di cui al D.Lgs. 196/03 conferisco autorizzazione e consenso al trattamento dei miei dati personali ai soli fini del presente incarico.
Prendo, altresì, atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dellâincarico.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 ed aver avuto lâinformativa ai sensi dellâart.13 T.U. ed essere stato informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati di cui lo studio entri in possesso e dellâeventuale comunicazione necessaria dei dati stessi ai collaboratori nonché dei dipendenti ex art. 7 del T.U. 196/2003.

Eleggo domicilio presso il suo studio sito in ââââ, viaâââââââ..

Sig.ra Caia

Vera la firma

Avvââââ..

Da: fabio17/12/2009 14:33:16
salve, questo formunario è quello definitivo?
grazie mille

Da: piccione gran coglione17/12/2009 14:46:17
eh già.... non ti sei dimenticato qualcosina?

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Da: ...17/12/2009 14:59:15
cosa si è dimenticato?

Da: fra17/12/2009 15:43:03
si sa qualcosa degli abbinamenti i cda?

Da: Federica17/12/2009 15:56:05
La relata di notifica!?

Da: hooligans17/12/2009 22:23:10
La relata di notifica è un'attività dell'ufficiale Giudiziario, pertanto non va fatta

Da: futuro tirocinante17/12/2009 22:25:35
ma da quando in qua si mette la vocatio in ius all'apertura dell'atto??? Mai visto fare in nessun atto nè in nessun formulario!!

Da: futuro tirocinante17/12/2009 22:27:21
E poi "sentenza esecutiva come per legge"??? E la sentenza è copiata pari pari senza neanche parafrasarla...

Da: mmm18/12/2009 00:03:20
cos'ha dimenticato?

Da: sssssssss18/12/2009 07:14:06
ma in diritto hai scritto un parere...mica gli atti vanno formulati in questi termini

Da: Beppe7818/12/2009 08:10:44
piccione a me sembra un parere più che un atto!
strategicamente è fallimentare..ti sei giocato tutte le carte..cosa mettereai nelle memorie 183????
per hooligans: la relata è vero che un atto del uff.giud, ma l'avv deve fare l'istanza all'uff giud. allora alla fine dell'atto andava mezza l'istanza di notificazione all'uff.giud o, meglio, direttamente la relata!

Da: niente relata18/12/2009 10:06:02
Ha ragione sssss e comunque la relata NON va messa, è un errore a meno che non si faccia la relata in quanto avv. autorizzato ad effettuare le notifiche etc.
Come ben sapete nella relata c'è scritto "io sottoscritto uff. giudiz. etc" pertanto, in teoria, è lui a doverselo scrivere, no voi a doverlo fare, è per questo che è un errore. Noi lo scriviamo per semplificargli la vita ma non è cosa ceh dovrebbe scrivere l'avv.

Da: sssssssss18/12/2009 10:16:45
bisognava difendere Caia e non  fare un trattato sull'argomento....io sono stata sintetica al massimo.Ho detto ke l'unico motivo per cui tizio e caio hanno stipulato il contratto di soggiorno con l'unico motivo dello finalità turistica, causa concreta, e da li le sentenze del 2007
la relata non va messa

Da: sssssssss18/12/2009 10:17:54
scusate gli errori.non riesco più a connettere dopo 3 giorni assurdi

Da: ....18/12/2009 11:13:46
scusatemi anch'io sono stata molto concisa, però ho iniziato la parte del diritto parlando del contratto alberghiero (3 righe) e poi sono subito passata nel dire dell'obbligazione che viene estinta perchè manca la causa concreta e poi ho fatto due cenni sull'impossibilità sopravvenuta e direttamente la sentenza...ho sbagliato???

Da: roberto18/12/2009 11:15:53
avete tutti ragione e mi compiaccio....
la relata non va scritta...ma la citazione cosi come letta ti resta in mano....

andava scritto alla fine:

si notifichi copia del su estesa atto a:
Hotel delle rose, in persona del legale rappresentante con sede in________alla via___n_

Questa è l'istanza di notifica, la relata di notifica è quella che ti fa l'ufficiale e non andava fatta.....

il "Cita" poteva essere messo sia all'inizio che alla fine ed è ok ma in diritto hai argomentato troppo non se lo leggeranno mai tutto...

(p.s. nell' indicare il valore e l'importo della causa era meglio specificare tra parentesi maggiore di 5.000,00 per giustificare l'incardinamento presso il tribunale e non presso il gdp)

Da: carlo18/12/2009 12:52:26
perche' nella traccia di civile non è l'unico motivo che ha dterminato a testare tizio la condizione fatta al figlio tizio di sposarsi? io ho scritto anche in considerazione della figlia madre di due figli, e' sbagliato?

Da: 18/12/2009 12:53:40

Da: sssssssss18/12/2009 12:59:52
io ho scritto veramente poco in diritto.
speriamo bene

Da: sssssssss18/12/2009 13:01:57
altro dilemma, nel parere di civile non ho parlato del 636.ho messo soltanto il 634 e la sentenza. secondo voi ho sbagliato?
a me il contrasto non sembrava un vero e proprio reale contrasto

Da: sssssssss18/12/2009 13:09:12
peraltro ho iniziato dando la def. di testamento dicendo ke tra le forme ordinarie abbiamo anche l'olografo presente nella traccia, def. di olografo, capacità di disporre, distinzione tra erede e legato il tutto brevemente poi ho posto il quesito se era possibile per il testatore apporre delle condizioni. dunque ho parlato del 633 e 634 ed in merito a quest'ultimo ke  era palese la coercizione della libertà personale del figlio e che ciò veniva confermato da un recente orientamento, messo sentenza e concluso. secondo voi ho sbagliato??mi stanno venendo le crisi. 

Da: x roberto18/12/2009 15:00:31
l'indicazione del valore della causa ai fini del contributo unificato non ha alcuna attinenza con la competenza.
se scrivi valore 7.000 euro potrebbe comunque essere GDP (es. infortunistica stradale)
la competenza si radica in base a quanto dichiarato nel petitum (dove indichi sia il valore che il titolo)

Da: sssssssss18/12/2009 15:14:09
nessuno ha fatto il parere di civile?

Da: molon labe18/12/2009 15:51:18
io nelle produzioni non ho messo il contratto di soggiorno perchè non sapevo se era stato stipulato per iscritto od in via telematica ed il certificato di morte perchè ho richiesto l'interrogatorio del medico legale attestante le cause del decesso di Tizio e quindi mi sembrava superfluo, ma mi sono riservato di produrre successivamente ulteriori documentazioni. Secondo Voi è un errore?

Da: sssssssss18/12/2009 16:02:32
è giustissimo.hai fatto il parere sul testamento?hai letto il mio messaggio precedente?secondo te ho sbagliato?

Da: :-((((818/12/2009 16:11:41
ma nessuno ha fatto qualche accenno sul contratto alberghiero??????

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