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Ecco le tracce dell'esame avvocato 2009!
225 messaggi, letto 39822 volte
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Da: valentina15/12/2009 11:30:46
quli sono le tracce vere???

Da: nunzia15/12/2009 11:33:55
non sò tu chi sia, cmq se queste sono le  tracce ti ringrazio vivamente
a presto o meglio a domani :-))

Da: Hopital15/12/2009 11:34:51
Cerco anke io le traccie già svolte

Da: cugno15/12/2009 11:44:09
ma a voi cosa interessa sapere delle tracce? è curiosità o siete in grado di far pervenire a qualcuno dei concorrenti la soluzione?

Da: anna15/12/2009 11:46:28
contratto e testamento garantito

Da: Ringhio15/12/2009 11:47:13
Dai che sono curioso. E' vera la traccia sull'assegno oppure quella sul'abuso del diritto?

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Da: mi15/12/2009 11:47:42
la seconda.... Quindi mi serve aiuto concreto..serio!!!date solo notizie certe..se no perdiamo tempo

Da: dolores15/12/2009 11:53:16
ma che risposte, se non abbiamo le tracce?

Da: sara15/12/2009 11:54:13
tutto vero: abuso del diritto / testamento

Da: Stella15/12/2009 11:57:44
le tracce sono quelle sull'abuso del diritto e sul testamento.qualcuno sa dove si possono trovare le tracce svolte??

Da: muahahahaha15/12/2009 11:58:02
ma certo che siete una massa di stupidi a sperare nelle tracce... mo ve le dico io.... la traccia è... come cagate la mattina  ? ? ? scrivete cosa ne pensate...ahahaha poveri illusi !!!

Da: dolores15/12/2009 11:58:51
ma qualcuno ha le soluzioni?

Da: fra15/12/2009 12:02:36
orribile e cattivo/a

Da: gigio15/12/2009 12:18:18
ragazzi questa è la sentenza sul testamento olografo:

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
L.B., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE
FLAMINIO 16, presso le studio dell'avvocato ANDREUCCI ALBERTO, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAMPOPIANO GIANCARLO;
- ricorrente -
contro
L.A., B.M., elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA GERMANICO 24, presso lo studio dell'avvocato SCAVUZZO
GIUSEPPE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZANCHI
TULLIO;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1696/2003 della CORTE D'APPELLO di FAENZE,
depositata il 21/10/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 2
3/10/2008 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l'Avvocato PALERMO Gianfranco, difensore del ricorrente che ha
chiesto accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato SCAVUZZO Giuseppe, difensore del resistente che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.


(Torna su ) Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto di citazione notificato il 19 maggio 1999, L. B. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Siena la sorella L.A. ed il figlio di costei, B.M., esponendo che il (OMISSIS) era deceduto il padre, L. F., dopo aver disposto delle proprie sostanze con testamento olografo del (OMISSIS), con il quale aveva attribuito, a titolo di prelegato, allo stesso L.B. un appartamento con annesso garage in (OMISSIS), alla via (OMISSIS), ed alla figlia A.L. un appartamento in (OMISSIS), nominando, nel resto, eredi universali entrambi i figli, ed assegnando un legato di non rilevante entità al nipote B. M..
Il testamento, tuttavia, disponeva anche nel modo seguente: "Qualora al momento dell'apertura della mia successione mio figlio L. B. non si sarà risposato, ad esso lascio, in sostituzione della legittima a lui spettante per legge, l'usufrutto generale vitalizio della suddetta casa di via (OMISSIS), nonchè di tutti gli altri miei beni ad eccezione della casa di (OMISSIS), come sopra attribuita a mia figlia L.A., alla quale sarà devoluta anche la nuda proprietà degli altri beni, in considerazione del fatto che essa è madre di due figli".
Ciò premesso, L.B. chiese dichiararsi come non apposta detta condizione, e comunque nulla la relativa disposizione, e dichiararsi valida solo la prima parte del testamento in cui l'eredità veniva attribuita ad entrambi i figli in parti uguali, con la sola specificazione dei due prelegati relativi ai due immobili sopra menzionati. Dedusse, a tal fine, l'attore che la condizione di cui si tratta era per un verso impossibile, non sussistendo, all'epoca dell'apertura della successione, le condizioni di diritto perchè egli, ancora vincolato dal precedente matrimonio, seppure in fase di separazione, potesse contrarre un nuovo vincolo coniugale;
per l'altro, illecita, per riferimento estensivo all'art. 636 c.c. traducendosi la predetta condizione, attraverso la previsione di un trattamento più favorevole, in una inammissibile pressione sulla volontà dell'erede.
Con sentenza del 30 novembre 2001, il Tribunale adito accolse la domanda, dichiarando la nullità della disposizione testamentaria sottoposta alla riferita condizione, dichiarando, conseguentemente, quest'ultimo succeduto nella piena proprietà dell'immobile sito in (OMISSIS).
2. - Avverso la predetta sentenza L.A. e B. M. interposero gravame, che fu accolto dalla Corte d'appello di Firenze con sentenza depositata il 21 ottobre 2003. Il giudice di secondo grado dichiarò possibile e lecita la condizione apposta nel testamento di L.F., condannando L. B. al pagamento delle spese del giudizio. Secondo la Corte di merito, era anzitutto da escludere la configurabilità nella fattispecie di una condizione impossibile, sostenuta dal primo giudice sulla base del rilievo che, essendo il testatore deceduto prima di quando supponesse, non era ancora maturato il tempo per lo scioglimento del matrimonio di L.B.. Al riguardo, osservò la Corte che la disposizione di cui all'art. 634 c.c., comma 2, relativa agli effetti della condizione impossibile apposta ad un testamento, si riferisce alla ipotesi di impossibilità originaria, ossia coeva alla redazione del testamento, e non a quella della impossibilità sopravvenuta. Nella specie, L.F., la cui età, all'atto della redazione della scheda testamentaria, non era particolarmente avanzata, aveva ragionevolmente ritenuto realizzabile la eventualità che il figlio L.B. contraesse un nuovo matrimonio in epoca precedente il suo decesso.
Quanto alla deduzione relativa alla illiceità della condizione, essa si fondava su di un presupposto erroneo, e cioè sul convincimento che lo scopo cui il testatore aveva adattato le sue ultime volontà fosse quello di costringere il figlio a risposarsi, laddove la lettura del testamento non autorizzava, secondo il giudice di secondo grado, tale congettura, ma lasciava solo trasparire la volontà del testatore, forse condivisibile sul piano umano, di fare in modo che il suo patrimonio rimanesse in famiglia, senza nessun intento di servirsi della disuguaglianza fra le due soluzioni alternative come indebito strumento di pressione sulla libertà del chiamato di decidere in ordine ad un suo nuovo matrimonio.
Nè, secondo la Corte territoriale, la ratio iuris dell'art. 636 c.c. ne autorizzerebbe l'applicazione all'ipotesi inversa a quella del divieto di nozze.
3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre L.B. sulla base di due motivi, illustrati anche da successiva memoria.
Resistono con controricorso L.A. e B. M..
(Torna su ) Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con la prima censura, si deduce la illogicità ed arbitrarietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine ad un punto decisivo della controversia, concernente la ricognizione della volontà del de cuius nel dettare, in alternativa, disposizioni testamentarie sottoposte a condizione sospensiva secondo la quale la devoluzione a titolo di coerede universale avrebbe avuto effetto in favore di L.B. se questi al momento dell'apertura della successione fosse risultato coniugato per la seconda volta, mentre, in caso contrario, allo stesso sarebbe spettato solo l'usufrutto su di una parte dell'asse ereditario. Tale ricognizione - da ricollegare necessariamente al principio della illiceità di una volontà testamentaria che, imponendo un determinato comportamento al chiamato, ne limiti la libertà di autodeterminazione - sarebbe stata, nella specie, viziata da una serie di errori di prospettiva.
Anzitutto, la Corte di merito avrebbe ravvisato la entità ed il peso della condizione imposta dal testatore al figlio unicamente nell'essere lo stesso, al tempo dell'apertura della successione, coniugato, anzichè in quella, ben più gravosa ed invasiva della sfera dei suoi sentimenti, dell'essere egli vincolato da coniugio con altra donna, diversa dalla prima moglie: condizione che avrebbe implicato la preclusione di ogni possibilità di riconciliazione con quest'ultima.
Un secondo errore di valutazione della volontà testamentaria viene ravvisato nella circostanza che la decisione impugnata avrebbe ritenuto la liceità della condizione in esame sulla base di considerazioni del tutto gratuite, sfornite di elementi probatori, tanto da essere definite nella stessa sentenza "congetture", quale quella secondo la quale l'attuale ricorrente, se celibe, avrebbe potuto tenere "una condotta dissipatrice del patrimonio", ovvero l'adombrato rischio che egli "pur di non favorire la sorella, e la sua discendenza, destinasse a terzi la sua roba".
2. - Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 634 e 636 c.c. in relazione all'art. 2 Cost., all'art. 3 Cost., comma 1, e all'art. 42 Cost., comma 4.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel dirigere la propria attenzione sul valore precettivo dell'art. 636 c.c., senza esaminare la controversia alla luce dell'art. 634 c.c., e, così, disconoscendo i rilievi della dottrina sulla ricomprensione della fattispecie di illiceità enunciata dal primo all'interno della categoria già fissata dal secondo, che, con una più ampia prospettiva, considera non apposte alle disposizioni testamentarie le condizioni che siano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume.
Sulla base di tale erronea prospettiva, la Corte aveva poi affermato - facendo leva sulla lettera della richiamata disposizione dell'art. 636 c.c. - che la illiceità della condizione volta ad impedire il matrimonio del chiamato all'eredità non si propaga anche alla condizione, di segno opposto, diretta a favorirlo. In tal modo, il giudice di secondo grado avrebbe indebitamente omesso l'esame del punto focale della controversia, da ravvisare nella questione se la libertà dispositiva del testatore sì fosse sviluppata in modo anomalo sino a superare il limite del rispetto dovuto alle libertà fondamentali dell'attuale ricorrente.
3.1. - Le censure, da esaminare congiuntamente siccome strettamente collegate sul piano logico - giuridico, sono fondate nei termini che seguono.
3.2. - Costituisce principio fondamentale del nostro ordinamento la piena libertà del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della sua morte: libertà salvaguardata dalla legge con regole particolarmente rigorose sia quanto al profilo della spontaneità della determinazione del contenuto e dei destinatari (con il limite dettato dalle regole della successione necessaria) delle disposizioni testamentarie, sia con riguardo alla apponibilità alle stesse di una condizione, sospensiva o risolutiva.
Sotto quest'ultimo profilo, con riguardo al quale la libertà testamentaria trova un limite nelle ipotesi di illiceità ed impossibilità della condizione apposta, le disposizioni specifiche dettate per il testamento si sostanziano - a prescindere da alcune ipotesi speciali sulle quali si tornerà di qui a poco - nel rispetto della c.d. regola sabiniana, in base alla quale la condizione impossibile o contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, si considera come non apposta, operando il favor testamenti (art. 634 c.c.), salvo che essa sia stata il motivo unico della disposizione, cui, in siffatta ipotesi, si comunica la nullità della condizione (art. 626 c.c.).
La regola da ultimo richiamata, secondo la quale la nullità della condizione si estende alla disposizione testamentaria, trova, altresì, applicazione nel caso della condizione di reciprocità (art. 635 c.c.), configurabile allorchè il testatore subordini la propria disposizione alla condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'istituito.
E', codesta, una delle figure speciali - cui si è testè fatto riferimento - previste dal c.c. in tema di condizioni apposte al testamento. Un'altra è quella, contemplata dal successivo art. 636 c.c., del divieto di prime o di nuove nozze: condizione, codesta, illecita, che, però, non travolge la disposizione testamentaria (vitiatur sed non vitiat).
3.3. - La giurisprudenza di legittimità - al pari della dottrina tradizionale -, nell'intento di salvaguardare nella maggiore misura possibile la volontà del testatore, ha fornito una interpretazione restrittiva dell'art. 636 c.c., comma 1, secondo la quale la condizione che ponga all'istituito un divieto assoluto di nozze è illecita, chiarendo che la citata disposizione codicistica ha lo scopo di tutelare la libertà di contrarre matrimonio della persona, e non è quindi violata nei casi in cui la condizione non sia dettata dal fine di impedire le nozze, ma preveda per l'istituito un trattamento più favorevole in caso di mancato matrimonio, e, senza per ciò influire sulle relative decisioni, abbia di mira di provvedere, nel modo più adeguato, alle esigenze dell'istituito, connesse ad una scelta di vita che lo privi degli aiuti materiali e morali di cui avrebbe potuto godere con il matrimonio (Cass., sent.
n. 2122 del 1992).
Nella medesima prospettiva, è stata considerata lecita la condizione che lasci un ampio margine di scelta all'istituito, in modo da non porre a suo carico una limitazione psichica intollerabile, e si è esclusa tale intollerabilità nella ipotesi della condizione, apposta dal testatore alle attribuzioni fatte all'erede, di non contrarre matrimonio con persona determinata, o quella di contrarre matrimonio (v. Cass., sent. n. 150 del 1985), ovvero di contrario con persona appartenente alla stessa classe sociale dell'istituito (v. Cass., sent. n. 102 del 1986).
3.4. - In particolare, quanto alla condizione di contrarre matrimonio - che è oggetto della questione sottoposta all'odierno esame -, si è fatto riferimento, a conforto della ricordata soluzione, oltre che all'argomento, di carattere puramente letterale, secondo il quale l'art. 636 c.c. dichiara illecite le sole condizioni impeditive del matrimonio, all'analogia con l'art. 785 c.c., comma 1, secondo il quale "la donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri in favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finchè non segua il matrimonio".
Tuttavia, quanto a quest'ultimo argomento, deve escludersi l'assimilabilità delle due fattispecie in esame, riferendosi la donazione obnuziale ad un determinato futuro matrimonio con riguardo al quale sono individuabili dall'atto entrambi gli sposi (v. Cass., sent. n. 2874 del 1968), ed avendo essa, sostanzialmente, e generalmente, l'effetto di assecondare una scelta già operata.
Sul piano letterale, va, poi, rilevato che, se il divieto di cui all'art. 636 c.c. trova fondamento nel particolare favore del legislatore del 1942 per il matrimonio, la questione della liceità delle clausole limitative delle libertà dell'istituito va rivisitata alla luce del riconoscimento, ad opera delle sopravvenute disposizioni costituzionali, dei fondamentali diritti di libertà.
3.5. Al riguardo, il Collegio ritiene di dover affermare la illiceità della condizione di contrarre matrimonio, pur nella attenta considerazione dei citati, risalenti precedenti di questa Corte, alla stregua non già di una lettura estensiva della disposizione dell'art. 636 c.c., comma 1, quanto, piuttosto, della disposizione dell'art. 634 c.c., risultando la condizione di cui si tratta in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, in quanto limitativa della libertà dell'individuo in merito alle fondamentali scelte di vita, in cui si esplica la sua personalità ai sensi dell'art. 2 Cost..
Non è, invero, revocabile in dubbio la diretta efficacia delle norme costituzionali concernenti i diritti fondamentali della persona, oltre che nei confronti dei pubblici poteri, anche nei rapporti tra privati: deve, pertanto, escludersi che ad essa possa essere sottratto, in virtù del principio della salvaguardia della libertà testamentaria, il plesso della disciplina codicistica delle successioni mortis causa. Ciò posto, va sottolineato che il diritto di contrarre matrimonio, che discende direttamente, oltre che dal citato art. 2 Cost., anche dall'art. 29 Cost., è espressamente enunciato nell'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e nell'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con la L. 4 agosto 1955, n. 848 (ed, oggi, anche dall'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000).
Il vincolo matrimoniale è, e deve rimanere, frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana e alle sue fondamentali istanze, e, pertanto, esso si sottrae ad ogni forma di condizionamento, anche indiretto (Corte costituzionale, sent. n. 1 del 1992; sentt. n. 450 del 1991 e n. 189 del 1991).
Nei confronti del matrimonio, dunque, non deve sfavorevolmente incidere alcunchè di estraneo, al di fuori di quelle sole regole, anche limitative, proprie dell'istituto.
Nè vale opporre il rilievo secondo cui la condizione testamentaria non sarebbe idonea a ledere la libertà personale dell'istituito, che rimarrebbe arbitro delle scelte fondamentali della propria vita, cui potrebbe, al più, conseguire la mancata attribuzione patrimoniale.
Invero, la pur indiretta coartazione della volontà reca, di per sè, vulnus alla dignità dell'individuo, nella misura in cui l'alternativa di fronte alla quale lo colloca la apposizione, da parte del testatore, della condizione testamentaria possa indurlo, con la prospettiva di un vantaggio economico, ad una opzione che limita la libera esplicazione della sua personalità.
Deve, in conclusione, affermarsi il seguente principio di diritto:
"La condizione, apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini la efficacia della stessa alla circostanza che l'istituito contragga matrimonio, è ricompresa nella previsione dell'art. 634 c.c., in quanto contraria alla esplicazione della libertà matrimoniale, fornita di copertura costituzionale attraverso gli artt. 2 e 29 Cost. Pertanto, essa si considera non apposta, salvo che risulti che abbia rappresentato il solo motivo ad indurre il testatore a disporre, ipotesi nella quale rende nulla la disposizione testamentaria".
4. - Alla stregua del sopra enunciato principio, che, sul piano dei valori costituzionali, si riconnette all'istituto del matrimonio quale frutto di una libera scelta autoresponsabile, il ricorso merita accoglimento. La sentenza impugnata, che non si è attenuta a detto principio di diritto, deve essere cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell'appello.
Nella peculiarità e complessità della questione, che ha visto su posizioni contrapposte il giudice di primo e quello di secondo grado, si ravvisano i giusti motivi per la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello. Dichiara compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2009

Da: bbboooooooooohhhhh15/12/2009 12:19:55
ma insomma niente tracce?????????

Da: bbboooooooooohhhhh15/12/2009 12:25:57
ma insomma niente tracce?????????

Da: bbboooooooooohhhhh15/12/2009 12:26:01
ma insomma niente tracce?????????

Da: lupen15/12/2009 12:35:02
prendete spunti dal parere nn è identico ma è utilissimo forza colleghi

Preliminare alla risoluzione della controversia, appare ineludibile una disamina del principio di correttezza e buona fede.

L’art. 1175 c.c. prevede che il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza nello svolgimento del rapporto obbligatorio. La norma rappresenta una clausola aperta e generale del sistema ed è ribadita da diverse previsioni normative che ne costituiscono diretta applicazione: il principio di correttezza  è infatti enunciato da tutta una serie di disposizioni in materia contrattuale, quali ad esempio quelle relative alle trattative (art. 1337 c.c.), all’interpretazione (art. 1366 c.c.) ed all’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), con riferimento ad un ambito che copre sia la fase statica, quanto la fase dinamica del rapporto obbligatorio. La buona fede contrattuale può quindi considerarsi come una species del più generale concetto di correttezza.

Non esaurendosi nei singoli richiami normativi, bensì assumendo valenza programmatica e precettiva , il principio di buona fede è quindi dotato di autonoma rilevanza e si ritiene violato anche aldilà del caso in cui vi sia un comportamento scorretto lesivo di una posizione soggettiva tutelata da una specifica norma.

L’applicazione della clausola generale della buona fede prima di giungere a significativi risultati ha però vissuto un iter travagliato, caratterizzato da alterne vicende che ne hanno depotenziato per diverso tempo la portata innovativa.

La giurisprudenza, infatti, ha inizialmente avuto un atteggiamento di chiusura rispetto all'applicazione di un criterio quale quello insito nell'art. 1175, che mal si coniuga con il rigoroso ossequio del principio della certezza del diritto. L'originaria tendenza dei giudici è stata quella di attenersi ad una valutazione legata alla stretta legalità, senza lasciare troppo spazio all'applicazione di principi legislativi che avessero la forza propulsiva di innovare i precetti giuridici alla luce di esigenze morali.

Gli orientamenti giurisprudenziali più recenti hanno invece interpretato la regola della correttezza quale parametro che consente una valutazione comparativa degli interessi delle parti con gli adeguati correttivi ad un'applicazione rigorosamente fedele allo strictum ius, sino al punto da individuare nell'art. 1175 c.c. il fulcro della disciplina delle obbligazioni. Ruolo centrale nella svolta ermeneutica del diritto vivente lo ha assunto la lettura coordinata delle norme codicistiche dettate in tema di buona fede contrattuale e la norma costituzionale di cui all’art.2 che richiede che i rapporti interpersonali degli associati siano informati al dovere di solidarietà.

In tal modo il principio costituzionale di solidarietà, di cui la buona fede, costituisce specificazione, si pone come valore nel sistema dei rapporti umani ed anche in quello dei rapporti patrimoniali, sicché l’intero sistema delle relazioni deve essere governato dalla lealtà dei soggetti interessati; la solidarietà si può allora considerare una regola di chiusura nella misura in cui garantisce da un lato la realizzazione completa dell’operazione economica perseguita dalle parti e dall’altro l’allineamento del regolamento contrattuale alle finalità d’ordine sociale perseguite dall’ordinamento.

La correttezza e la buona fede, quindi, alla luce della lettura imposta dal principio di solidarietà, fungono sia da criterio di integrazione del contratto, sia da limite per le pretese delle parti contraenti. Debitore e creditore sono quindi accomunati da una disposizione di carattere generale che impone loro di comportarsi secondo le regole della correttezza ex art. 1175 c.c. La buona fede sancita in generale a carico dei soggetti del rapporto obbligatorio si specifica nell'obbligo di salvaguardia, che esige da entrambe le parti di salvaguardare l'utilità della controparte nei limiti di un apprezzabile sacrificio  .

La buona fede si compie in una duplice direzione in quanto nei confronti del creditore fa sì che gli sia vietato di abusare del suo diritto e, nello stesso tempo, lo obbliga ad attivarsi al fine di evitare o contenere gli imprevisti aggravi della prestazione o le conseguenze dell'inadempimento; nei confronti del debitore incide nella misura in cui questi è tenuto oltre che ad adempiere alla prestazione dedotta nel titolo, anche a salvaguardare gli interessi del creditore che non sono tutelati specificatamente dal rapporto obbligatorio, ma ne sono comunque connessi.

Rispetto alla posizione creditoria, quindi, criterio rivelatore della violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva, quindi, è quello dell'abuso del diritto.

Gli elementi costitutivi dell'abuso del diritto - ricostruiti attraverso l'apporto dottrinario e giurisprudenziale (da ultimo Cass.18 settembre 2009, n. 20106) - sono i seguenti: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte.

L'abuso del diritto, quindi, lungi dal presupporre una violazione in senso formale, delinea l'utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal Legislatore.

È ravvisabile, in sostanza, quando, nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio, risulti alterata la funzione obiettiva dell'atto rispetto al potere che lo prevede.

Come conseguenze di tale, eventuale abuso, l'ordinamento pone una regola generale, nel senso di rifiutare la tutela ai poteri, diritti e interessi, esercitati in violazione delle corrette regole di esercizio, posti in essere con comportamenti contrari alla buona fede oggettiva.

E nella formula della mancanza di tutela, sta la finalità di impedire che possano essere conseguiti o conservati i vantaggi ottenuti - ed i diritti connessi - attraverso atti di per sé strutturalmente idonei, ma esercitati in modo da alterarne la funzione, violando la normativa di correttezza, che è regola cui l'ordinamento fa espresso richiamo nella disciplina dei rapporti di autonomia privata.

Qualora la finalità perseguita da una delle parti non sia quella consentita dall'ordinamento, si avrà abuso. In questo caso il superamento dei limiti interni o di alcuni limiti esterni del diritto ne determinerà il suo abusivo esercizio.

Compiuta una doverosa premessa teorica sul principio di buona fede e sull’abuso del diritto, procediamo con l’applicazione delle prospettive esegetiche illustrate, al caso concreto.

In particolare occorre verificare la correttezza del comportamento della società Alfa nell’esercizio della facoltà di recesso ad essa riconosciuto dal contratto di concessione di vendita.

Occorre in prima battuta osservare come tale facoltà sia riconosciuta dal legislatore all’art.1373 c.c., II comma. Autorevole dottrina (De Nova) ha affermato che la funzione del recesso nei contratti di durata (come quello di concessione di vendita) sia quello di consentire ad una parte di sciogliersi dal rapporto, o perché sia venuto meno il suo interesse o perché siano modificate in modo sostanziale le condizioni contrattuali.

Orbene, nella fattispecie, concreta, non sono rappresentate le indicate motivazioni che giustificano lo scioglimento del contratto, senza contare che la società Alfa ha esercitato il recesso in modo del tutto disinteressato degli interessi della controparte, decidendo lo scioglimento del rapporto e comunicandolo solo pochissimi giorni prima dalla data dell’interruzione.

Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi senz’altro contrario a buona fede il comportamento della società Alfa e ben potrà Tizio coltivare azione verso la controparte per l’illegittimità del recesso da questa esercitato.

Da: gigio15/12/2009 12:43:02
qualcuno sa le soluzioni??

Da: lupen15/12/2009 12:52:33
la società BETA illegitimamente ha esrecitat il recesso,c'è abuso del dirittooooooooooo.....leggio il mio parere è quasi identico

Da: cortesia15/12/2009 13:19:57
novità su abbinamenti cda ?

Da: MARIO15/12/2009 13:32:22
QUALI SONO LE TRACCE

Da: chicchetto15/12/2009 13:33:19
si le tracce so giuste

Da: pippo15/12/2009 13:49:04
la seconda sul testamento è sicura

Da: veronic15/12/2009 13:54:56
qualcuno mi può aiutare con il parere sul testamento olografo

Da: vai marina15/12/2009 13:58:51
vai marina siamo con te

Da: DAVIDE15/12/2009 13:59:34
ARGOMENTI??

Da: mary15/12/2009 14:05:43
qualcuno mi dice se ha trovato il parere svolto sulla seconda traccia e dove grazia

Da: hAZAT3415/12/2009 14:08:42

SUCCESSIONE
Condizione

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONDIZIONE - ILLECITA - IN GENERE - Testamento - Condizione di contrarre matrimonio - Illiceità - Fondamento - Conseguenze.
La condizione, apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini l'efficacia della stessa alla circostanza che l'istituito contragga matrimonio, è ricompresa nella previsione dell'art. 634 cod. civ. ed è, pertanto, illecita, in quanto contraria al principio della libertà matrimoniale tutelato dagli artt. 2 e 29 della Costituzione. Essa, pertanto, si considera non apposta, a meno che non sia stato l'unico motivo determinante della volontà del testatore, nel qual caso rende nulla la disposizione testamentaria. (Cassa e decide nel merito, App. Firenze, 21/10/2003)

Cass. civ. Sez. II Sent., 15/04/2009, n. 8941

PARTI IN CAUSA
L.B. c. L.A.

FONTI
Mass. Giur. It., 2009
CED Cassazione, 2009


RIFERIMENTI NORMATIVI
COST Art. 2
COST Art. 29
CC Art. 626
CC Art. 634
CC Art. 636

Da: mari15/12/2009 14:36:03
dicono ke x la prima traccia sia errato lo svolgimento xke ' sn state invertite le parti...........e' vero?Nn me ne intendo m aiutate?

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