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Gruppo di aiuto // Esame avvocato 2009
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Da: Tommy | 15/12/2009 09:08:30 |
ragazzi c'è il thread principale del forum ... ci sono altri che stanno aspettando come voi notizie. Postate tutti a questo indirizzo che così unite tutte le forze e non vi disperdete. http://www.mininterno.net/fmess.asp?idt=201 | |
Da: Lorenzo | 15/12/2009 09:08:58 |
Dai ragazzi l'unione fà la forza... A proposito Forza BARI! | |
Da: germibis | 15/12/2009 09:20:17 |
hei rafgazzi, non ce la facciamo più neanche a protestare? ci hanno spenti tutti????????? | |
Da: esameana | 15/12/2009 09:29:02 |
Napoi con conferma di mio fratello dal bagno è entrata e sono anche seduti fino alla lettera f | |
Da: esameana | 15/12/2009 09:29:14 |
Napoi con conferma di mio fratello dal bagno è entrata e sono anche seduti fino alla lettera f | |
Da: napoli | 15/12/2009 09:35:03 |
alessandro batti un colpo. | |
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Da: erik | 15/12/2009 09:42:54 |
eccovi la traccia, fresca di dettatura La banca Alfa emette 3 assegni circolari non trasferibili a favore della società Beta, poi fallita, girati per l'incasso alla banca Gamma e da quest'ultima pagati a Tizio, persona diversa dal prenditore Caio. La banca Gamma, intimata al pagamento del risarcimento del danno dalla curatela della società fallità, eccepisce che l'azione risarcitoria è ormai prescritta, considerato che la responsabilità di che trattasi avrebbe natura extracontrattuale. Il candidato, assunte le vesti del legale della società fallita, rediga motivato parere, soffermandosi in particolare sulla natura della responsabilità gravante sulla banca che ha pagato a persona diversa dal prenditore. | |
Da: napoli | 15/12/2009 09:48:03 |
confermata? | |
Da: catanzaro | 15/12/2009 09:58:11 |
è vero o no? | |
Da: Daniela | 15/12/2009 10:16:26 |
ma non c'è più nessuno????Forza ragazzi....se la traccia postata da erik è quella vera io ho trovato la sentenza di riferimento. | |
Da: Daniela | 15/12/2009 10:20:29 |
ma non c'è più nessuno????Forza ragazzi....se la traccia postata da erik è quella vera io ho trovato la sentenza di riferimento. | |
Da: chicco | 15/12/2009 10:30:58 |
allora cass 6185/08 ? | |
Da: cfr | 15/12/2009 10:31:42 |
http://www.mininterno.net/fmess.asp?idt=3638 | |
Da: z Cz | 15/12/2009 10:36:31 |
FORZA COPIATE!!! L HO PRESA DA UN ALTRO FORUM ;-) Per esaminare il caso prospettato occorre in primo luogo far riferimento alla normativa che regola la circolazione dei titoli di credito precisamente a quella degli assegni bancari. La norma, dettata per lâassegno bancario, risulta applicabile anche allâassegno circolare in virtù del richiamo operato dallâart. 86, comma 1, della stessa legge, in quanto non sia incompatibile con la sua natura. Dalla suesposta normativa si ricava che lâassegno recante la clausola ânon trasferibileânon può essere pagato se non al prenditore.Questi qualora non voglia o non possa riscuotere personalmente lâassegno, può girarlo unicamente per lâincasso ad una banca, la quale non può ulteriormente girarlo. Unica eccezione consentita pertanto alla regola posta dal primo comma, è la girata per lâincasso ad un banchiere, al quale però non è permessa alcuna ulteriore girata. Secondo quindi una lettura rigorosa della norma, che si evince dal tenore delle recenti pronunce giurisprudenziali, la banca è sempre responsabile per il pagamento al non legittimato, poiché il legislatore attribuisce alla clausolaânon trasferibileâla funzione di conferire massima certezza al prenditore di riscuotere il pagamento dellâassegno. La ratio dellâapposizione di tale clausola risiederebbe appunto nel limitare la circolazione del titolo di credito, garantendo tanto il traente quanto il prenditore dal rischio derivante dalla circolazione involontaria dellâassegno, onde impedire che il titolo venga incassato sia da persona diversa dallâeffettivo beneficiario, sia da un terzo in buona fede che ne sia venuto in possesso. Il dibattito giurisprudenziale si è recentemente concentrato sulla natura della responsabilità della banca. Secondo un primo orientamento la banca negoziatrice agirebbe quale sostituta nel mandato (art. 1717 CC) impartito dal traente dellâassegno alla propria banca trattaria. In particolare si ritiene che la banca girataria per lâincasso di un assegno bancario contenente la clausola non trasferibile sia da considerare non solo mandataria del prenditore-girante, ma anche sostituta della banca trattaria nellâesplicazione del servizio di pagamento dellâassegno, cui questâultima è obbligata nei confronti del traente in base alla convenzione di chèque. Subentrando alla banca trattaria, la banca girataria si sostituisce nel dovere di identificazione del beneficiario del titolo con lâuso della dovuta diligenza professionale. La banca girataria per lâincasso verrà quindi a rispondere del negligente pagamento non solo nei confronti della banca trattaria, ma anche nei confronti del traente, ai sensi dellâart. 1717, ultimo comma CC. Il traente può quindi esercitare verso la banca che ha effettuato il pagamento illegittimo la medesima azione contrattuale che avrebbe potuto esercitare in forza della convenzione di assegno nei confronti della banca trattaria. Ciò in quanto tale soggetto non può ricevere una tutela diversa secondo che il pagamento venga richiesto alla banca trattaria o ad altra banca girataria per lâincasso. Per altro indirizzo la responsabilità della banca sussiste erga omnes qualificandosi appunto extracontrattuale, non potendo considerarsi la banca girataria quale sostituta della banca trattaria nellâadempimento della convenzione di assegno, bensì, in quanto investito dalla procura allâincasso, quale rappresentante del girante, in nome e per conto del quale riceve il pagamento. Un terzo indirizzo di nuovo conio ritiene che non possa trattarsi né di responsabilità di tipo contrattuale, né di responsabilità di tipo extracontrattuale, bensì si tratti di responsabilità quasi contrattuale. Il primo orientamento che qualifica il banchiere giratario per lâincasso quale sostituto della banca trattaria nellâadempimento della convenzione di assegno, entrando in tal modo in rapporto diretto con il traente il quale potrà esercitare le azioni contrattuali, fondate sulla convenzione di cheque, viene smentito dalla circostanza che il banchiere giratario per lâincasso è del tutto estraneo sia alla convenzione di assegno, sia al rapporto di emissione del titolo; egli, investito ed attivato dalla procura allâincasso, figura soltanto quale rappresentante del girante, in nome e per conto del quale riceve il pagamento. Peraltro la tesi della responsabilità contrattuale se può aderire alla struttura dellâassegno bancario(per il quale in realtà è stata formulata) che si sostanzia in una delegazione di pagamento, mal si adatta alla struttura dellâassegno circolare: è infatti assai contestato che allâatto dellâemissione di un assegno circolare si stipuli un contratto di mandato. Lâadesione alla tesi contrattuale della responsabilità della banca potrebbe comportare sul piano pratico una sorta di deresponsabilizzazione dellâistituto negoziatore, il quale, se considerato alla stregua di un sostituto della banca trattaria ed esecutore delle istruzioni di questâultima, potrebbe limitarsi a pagare âassegno al presentatore una volta che la trattaria, ricevuto lâassegno in compensazione, non abbia sollevato eccezioni sulla sua regolarità. Di qui lâesigenza di investire la banca negoziatrice di un titolo autonomo di responsabilità che prescinda dalla condotta della banca trattaria. Da questa esigenza nasce lâorientamento che ipotizza una responsabilità della banca di tipo extracontrattuale, orientamento che comunque non è condivisibile perché postulerebbe lâinesistenza di un preesistente rapporto giuridico tra danneggiante e danneggiato, configurandosi esclusivamente laddove sia stata violata una norma di condotta. Ciò non è rinvenibile nella fattispecie in esame poiché la pretesa del soggetto danneggiato trova fondamento nellâinadempimento di un obbligazione volontariamente contratta o derivante dalla legge ex art. 1173 CC e ciò esclude la possibilità di ipotizzare la responsabilità aquiliana. Il terzo orientamento rileva che la fonte dellâobbligazione della banca è senzâaltro la norma e segnatamente lâart. 43 LA a sua volta richiamata dallâart. 86. La banca negoziatrice è chiamata ad uno stretto dovere di diligenza circa la individuazione del soggetto legittimato a riscuotere il pagamento attraverso il vaglio della persona del presentatore con il documento di riconoscimento esibito. Sotto tale profilo si evidenzia come proprio la banca negoziatrice, ricevendo materialmente il titolo dal proprio cliente, si trova in una posizione privilegiata per riscontrare eventuali irregolarità nella circolazione del titolo o eventuali contraffazioni. Diversamente la banca trattaria e quella emittente che si vedono normalmente consegnare il titolo in stanza di compensazione, insieme ad una moltitudine di altri titoli, hanno tempi assai ristretti per poterne eccepire lâirregolarità. Secondo questo orientamento pertanto il legislatore, ammettendo la girata allâincasso al solo banchiere, fa affidamento sul vaglio che questi possa operare in ragione della professionalità che possiede, rendendolo mallevadore verso la banca trattaria della esatta identificazione del prenditore responsabile nel caso di irregolare pagamento. Lâobbligazione a carico della banca negoziatrice derivando direttamente dalla legge e precisamente dallâart. 43 LA si configura quale obbligazione ex lege e non ex delicto e trova il suo fondamento giuridico nellâart. 1173 CC laddove tra le fonti delle obbligazioni sono annoverate âogni altro o fatto idoneo a costituire fonteâ. Pertanto la responsabilità che consegue allâinadempimento di tale obbligazione, ancorché non contrattuale per lâinsistenza di un precedente vincolo negoziale tra la banca e beneficiario del titolo, è quasi ï¿ï¿"contrattuale ai sensi dellâultima parte dellâart. 1173 CC. La ricostruzione della responsabilità dellâistituto bancario nei termini di cui sopra riproduce sostanzialmente la teorica della responsabilità da contatto sociale coniata con la storica sentenza della cassazione n. 589/1999 in tema di responsabilità medica. In tale dibattito sono intervenute con sentenza n.14712 le Sezioni Unite della Cassazione avallando il terzo degli orientamenti rassegnati. Evidenzia, infatti la Corte come la qualificazione "contrattuale" è stata giustamente definita dalla dottrina più autorevole come una sineddoche (quella figura retorica che consiste nell'indicare una parte per il tutto), nel senso che questo tipo di responsabilità più frequentemente ricorre in presenza di vincoli contrattuali inadempiuti, ma ciò non vale a circoscriverne la portata entro i limiti che il significato letterale di detta espressione potrebbe altrimenti suggerire. Anche la responsabilità da contatto sociale trova il suo fondamento giuridico nellâart. 1173 CC norma che consentendo, attraverso la previsione che la fonte possa essere rinvenuta âin ogni altro atto o fattoâ, una lettura nel senso dellâatipicità delle fonti delle obbligazioni giuridiche, si pone quale clausola generale in materia di fonti. Le obbligazioni infatti non necessariamente devono essere previste expressis verbis, ma possono evincersi ad esempio anche in base ai valori e ai principi generali dellâordinamento, come si è verificato in tema di responsabilità medica laddove lâobbligazione che il medico deve adempiere nei confronti del paziente discende dallâart. 32 Cost.obbligo che si attualizza con il contatto sociale con il paziente. Tutte le ipotesi che sono state ricondotte nellâalveo degli atti o fatti di cui allâart. 1173 CC come fonte dellâobbligazione si caratterizzano per lo scollamento della fonte, appunto un atto ( come nel caso esaminato della responsabilità della banca e segnatamente una norma) o un fatto (come nel caso della responsabilità medica), dalla disciplina della obbligazione, nel senso che anche se la fonte dellâobbligo non è il contratto, esso risponde comunque alla regole della responsabilità contrattuale con le conseguenze e sul piano dellâonere probatorio e sul piano dei termini di prescrizione per agire in giudizio. Si assiste sostanzialmente ad unâespansione della responsabilità contrattuale a discapito della responsabilità extracontrattuale, discendente da quelle tesi, diffuse soprattutto in dottrina, che hanno portato allâassottigliamento dei confini tra i due tipi di responsabilità, creando da un lato la categoria dei cd obblighi senza prestazione, il cui inadempimento è fonte di responsabilità e dallâaltro consentendo il concorso cd proprio tra lâazione contrattuale ed extracontrattuale. Il risultato dello slittamento dei confini tra le diverse aree di responsabilità è la possibilità di avvalersi di termini di prescrizione più brevi e di un meno gravoso onere probatorio. Sotto tale profilo, tornando al caso in esame, individuata la fonte dellâobbligazione della banca nella norma e qualificata la responsabilità della stessa come quasi- contrattuale, sul piano della disciplina applicabile occorrerà far riferimento a quella che governa la responsabilità di tipo contrattuale. Di conseguenza il termine prescrizionale entro il quale agire per far valere la pretesa risarcitoria sarà quello più ampio, decennale, proprio della responsabilità contrattuale e non quello quinquennale dellâazione extracontrattuale. Pertanto si ritiene destituita di fondamento lâeccezione sollevata dalla banca gamma in ordine alla avvenuta prescrizione dellâazione risarcitoria, considerato che alla luce delle sovra esposte argomentazioni, nel caso in esame si verte nellâambito di una responsabilità che ancorché non contrattuale, è quasi contrattuale, di conseguenza la disciplina di riferimento sarà quella della responsabilità contrattuale che annovera tra le sue regole, la durata decennale del termine prescrizionale per azionare la pretesa risarcitoria. | |
Da: rory | 15/12/2009 10:37:00 |
aspettiamo l'esito...dai daniela aiutaci se puoi | |
Da: napoli | 15/12/2009 10:45:46 |
ragazzi per me è FALSA!! attenti!!!! | |
Da: Avalon | 15/12/2009 10:52:16 |
ragazzi se volete spostatevi quì: http://supporto2009.forumcommunity.net/?t=33860748&st=60 è un alternativa a questo forum che va lentissimo... | |
Da: danilo | 15/12/2009 10:56:33 |
confermo... è falsa | |
Da: carla | 15/12/2009 10:57:07 |
la traccia parla di concessionaria di automobili.....è sicuro!!! | |
Da: Carluccio | 15/12/2009 11:11:08 |
Ragazzi,ma ancora nulla? | |
Da: Stella | 15/12/2009 11:17:56 |
non riesco a spostermi sull'altro forum! mi confermate che la traccia sugli assegni bancari è falsa? dove trovo le tracce?? aiutoo! | |
Da: aiutante | 15/12/2009 11:23:11 |
ragazzi neanche io riesco a spostarmi sull'altro forum ma la traccia di erik è vera o no? | |
Da: Daniela | 15/12/2009 11:31:02 |
no le tracce parlano di concessionarie automobilistiche - tesatamento olografo | |
Da: virginye | 15/12/2009 11:32:42 |
ma la traccia è quella davvero ? aiutatemi vi prego virginye@tiscali.it | |
Da: veloso | 15/12/2009 11:40:55 |
avete info sugli abbinamenti delle Cda | |
Da: virginye | 15/12/2009 11:42:11 |
no tutto falso le tracce una parlano del fallimento l'altra di una società alfa concessionariasicurissimo questo voi ne sapete niente? | |
Da: valentina | 15/12/2009 11:48:05 |
quali sono allora le tracce vere??? | |
Da: legal75 | 15/12/2009 13:04:01 |
ragazzi, chei le stà svolgendo? Datemele che le svolgo, sono un notaio, | |
Da: SIL | 15/12/2009 13:31:50 |
vai sul forum esami avvocato a pag858 | |
Da: 1 | 05/01/2012 18:59:16 |
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