>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Concorso per ALLIEVI CARABINIERI 2021 - aperto anche ai CIVILI
21126 messaggi, letto 1420623 volte
 Discussione ad accesso limitato, solo gli utenti registrati possono scrivere nuovi messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    

Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


ATTENZIONE!
Clicca qui per esercitarti GRATIS con i QUIZ UFFICIALI del concorso, scaricare il software per Windows e stampare la BANCA DATI ufficiale su carta o PDF!

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, ..., 700, 701, 702, 703, 704, 705 - Successiva >>

Da: G.R. 29/12/2021 19:26:56
io spero siano almeno 600/700 di posti...

Da: Rip Van Winkle 
Reputazione utente: +95
 1  - 29/12/2021 20:10:44
Saranno 500-600 posti dei vfp + 200 posti circa di incrementi previsti dalla legge di bilancio (quella dell'anno scorso 2020-2021)

Da: Cuordileone  1  - 29/12/2021 21:22:39
ministri in data 15 marzo 2021 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione On.le Prof. Renato Brunetta;

DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze



DECRETA



Articolo 1

1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle Tabelle A, B, C, D ed E allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, a valere sulle risorse per le assunzioni relative all'anno 2021, derivanti dai risparmi da cessazione dell'anno 2020, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è indicato il limite massimo delle unità di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2021.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 le amministrazioni del comma 1, sono autorizzate per l'anno 2021, con decorrenza non anteriore al 25 novembre, all'assunzione straordinaria a tempo indeterminato di 2.114 unità di personale come indicate nella Tabella F allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 sono autorizzate per l'anno 2021, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre, per le amministrazioni di cui alla Tabella G, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di 1.143 unità di personale, nei limiti indicati nella medesima Tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a) del D.l. 162/2019 sono autorizzate per l'anno 2021, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre, per le amministrazioni di cui alla Tabella I, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di 78 unità di personale, nei limiti indicati nella medesima Tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 984, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 sono autorizzate per l'anno 2021, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre, per le amministrazioni di cui alla Tabella L, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di 800 unità di personale, nei limiti indicati nella medesima Tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 sono autorizzate per l'anno 2021, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre, per le amministrazioni di cui alla Tabella M, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di 250 unità di personale, nei limiti indicati nella medesima Tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

7. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell'Interno per la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Ministero dell'economia e delle finanze per la Guardia di finanza, del Ministero della Difesa per il Corpo dell'Arma dei Carabinieri, del Ministero della Giustizia per il Corpo della Polizia penitenziaria.

8. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 del presente articolo, pari a euro euro  4.838.938,83 per l'anno 2021, euro  77.768.583,37 per l'anno 2022, a euro 90.505.670,22 rispettivamente per l'anno 2023 e 2024, a euro euro  90.637.422,22 per l'anno 2025, a euro euro  91.656.459,31 per l'anno 2026, a euro 93.527.802,58 per l'anno 2027 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) relativa al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 3 del presente articolo, pari a euro euro  5.331.754,41 per l'anno 2021, pari a euro 42.781.788 per l'anno 2022, a euro  49.078.444,79 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, pari a euro  49.490.353,93 per l'anno 2026, a euro euro  50.726.081,33 dal 2027 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui al Fondo istituito dall'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 4 del presente articolo, pari a euro euro  357.038,456 per l'anno 2021, pari a euro 2.977.244,00 per l'anno 2022, a euro  3.339.719,40 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, pari a euro  3.367.819,50 per l'anno 2026, a euro euro  3.452.119,80 dal 2027 a regime, si provvede ai sensi dall'articolo 19, comma 2, del d.l. 162/2019.

11. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 5 del presente articolo, pari a euro euro   3.855.298,00 per l'anno 2021, pari a euro 31.279.314,00 per l'anno 2022, a euro  34.855.488,00 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, pari a euro  35.143.488,00 per l'anno 2026, a euro euro  36.007.488,00 dal 2027 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui al Fondo istituito dall'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 6 del presente articolo, pari a euro euro  2.558.375,00 per l'anno 2021, pari a euro 10.546.437,50 per l'anno 2022, a euro  10.650.750 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024, pari a 10.736.750,00 euro  per l'anno 2025, a euro euro  10.994.756,00 dal 2026 e  a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 854, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 381 a 386 della legge n. 145 del 2018, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di 3 milioni di euro annui a partire dall'anno 2021 è ripartita tra le amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella tabella H allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

14. Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui all'art. 19 del d.l. 162/2019, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di 1 milioni di euro per l'anno 2021 e di euro 3 milioni a partire dall'anno 2022 è ripartita tra le amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella tabella N allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

15. Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui all'art.1, comma 984 della legge n. 178 del 2020, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di euro  4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno 2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di euro 7.422.830,00 per l'anno 2024 e di euro 5.915.870,00 per l'anno 2025 è ripartita tra le amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella tabella O allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

16. Le amministrazioni di cui al presente decreto sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2022, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione, dovranno, altresì, fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

Articolo 2

1. Limitatamente alle autorizzazioni rappresentate dalle Tabelle A, B, C, D ed E le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando i limiti derivanti dalle facoltà di assunzione, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP.

Articolo 3

1. Le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento possono essere effettuate nel rispetto delle decorrenze previste dalle disposizioni di legge richiamate in premessa.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17.11.2021

per  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze

**Per la visualizzazione delle tabelle del presente decreto si rimanda al file PDF dello stesso**

Registrato alla Corte dei Conti  in data 13.12.2011 Reg.ne n. 2960
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  Serie Generale n. 304 del 23 dicembre 2021





Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Logo Governo Italiano
Ministro per la
Pubblica Amministrazione

Trasparenza
Siti web
Amministrazione Trasparente
Accesso civico
Anagrafe delle prestazioni
Presidenza della Repubblica
Senato
Camera
Governo
Unione Europea
ANAC
AgID
ARAN
Agenzia per la Coesione Territoriale
SNA
ISTAT
Formez PA
OGP Italia
EIPA
ParteciPa
Portale Lavoro pubblico
Portale Mobilità
Qualità PA
Contatti
Ministro per la Pubblica Amministrazione

Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 Roma
Tel. (+39) 0668991

Ufficio Stampa

Dipartimento della funzione pubblica

Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 Roma
Tel. (+39) 0668991

Indirizzo PEC

protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Seguici su
     
Contatti Stampa
Per malfunzionamenti sito
Statistiche accessi
Note legali
Privacy policy
Siti archeologici
Dichiarazione di accessibilità

Da: Cuordileone  1  - 29/12/2021 21:23:04
ministri in data 15 marzo 2021 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione On.le Prof. Renato Brunetta;

DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze



DECRETA



Articolo 1

1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle Tabelle A, B, C, D ed E allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, a valere sulle risorse per le assunzioni relative all'anno 2021, derivanti dai risparmi da cessazione dell'anno 2020, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è indicato il limite massimo delle unità di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2021.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 le amministrazioni del comma 1, sono autorizzate per l'anno 2021, con decorrenza non anteriore al 25 novembre, all'assunzione straordinaria a tempo indeterminato di 2.114 unità di personale come indicate nella Tabella F allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 sono autorizzate per l'anno 2021, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre, per le amministrazioni di cui alla Tabella G, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di 1.143 unità di personale, nei limiti indicati nella medesima Tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a) del D.l. 162/2019 sono autorizzate per l'anno 2021, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre, per le amministrazioni di cui alla Tabella I, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di 78 unità di personale, nei limiti indicati nella medesima Tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 984, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 sono autorizzate per l'anno 2021, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre, per le amministrazioni di cui alla Tabella L, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di 800 unità di personale, nei limiti indicati nella medesima Tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 sono autorizzate per l'anno 2021, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre, per le amministrazioni di cui alla Tabella M, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato di 250 unità di personale, nei limiti indicati nella medesima Tabella, nel rispetto della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

7. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell'Interno per la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Ministero dell'economia e delle finanze per la Guardia di finanza, del Ministero della Difesa per il Corpo dell'Arma dei Carabinieri, del Ministero della Giustizia per il Corpo della Polizia penitenziaria.

8. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 2 del presente articolo, pari a euro euro  4.838.938,83 per l'anno 2021, euro  77.768.583,37 per l'anno 2022, a euro 90.505.670,22 rispettivamente per l'anno 2023 e 2024, a euro euro  90.637.422,22 per l'anno 2025, a euro euro  91.656.459,31 per l'anno 2026, a euro 93.527.802,58 per l'anno 2027 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) relativa al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 3 del presente articolo, pari a euro euro  5.331.754,41 per l'anno 2021, pari a euro 42.781.788 per l'anno 2022, a euro  49.078.444,79 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, pari a euro  49.490.353,93 per l'anno 2026, a euro euro  50.726.081,33 dal 2027 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui al Fondo istituito dall'articolo 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 4 del presente articolo, pari a euro euro  357.038,456 per l'anno 2021, pari a euro 2.977.244,00 per l'anno 2022, a euro  3.339.719,40 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, pari a euro  3.367.819,50 per l'anno 2026, a euro euro  3.452.119,80 dal 2027 a regime, si provvede ai sensi dall'articolo 19, comma 2, del d.l. 162/2019.

11. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 5 del presente articolo, pari a euro euro   3.855.298,00 per l'anno 2021, pari a euro 31.279.314,00 per l'anno 2022, a euro  34.855.488,00 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, pari a euro  35.143.488,00 per l'anno 2026, a euro euro  36.007.488,00 dal 2027 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui al Fondo istituito dall'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 6 del presente articolo, pari a euro euro  2.558.375,00 per l'anno 2021, pari a euro 10.546.437,50 per l'anno 2022, a euro  10.650.750 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024, pari a 10.736.750,00 euro  per l'anno 2025, a euro euro  10.994.756,00 dal 2026 e  a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 854, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi da 381 a 386 della legge n. 145 del 2018, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di 3 milioni di euro annui a partire dall'anno 2021 è ripartita tra le amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella tabella H allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

14. Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui all'art. 19 del d.l. 162/2019, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di 1 milioni di euro per l'anno 2021 e di euro 3 milioni a partire dall'anno 2022 è ripartita tra le amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella tabella N allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

15. Per le esigenze di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui all'art.1, comma 984 della legge n. 178 del 2020, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di euro  4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno 2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di euro 7.422.830,00 per l'anno 2024 e di euro 5.915.870,00 per l'anno 2025 è ripartita tra le amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella tabella O allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

16. Le amministrazioni di cui al presente decreto sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2022, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione, dovranno, altresì, fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

Articolo 2

1. Limitatamente alle autorizzazioni rappresentate dalle Tabelle A, B, C, D ed E le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando i limiti derivanti dalle facoltà di assunzione, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP.

Articolo 3

1. Le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento possono essere effettuate nel rispetto delle decorrenze previste dalle disposizioni di legge richiamate in premessa.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17.11.2021

per  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze

**Per la visualizzazione delle tabelle del presente decreto si rimanda al file PDF dello stesso**

Registrato alla Corte dei Conti  in data 13.12.2011 Reg.ne n. 2960
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  Serie Generale n. 304 del 23 dicembre 2021





Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Logo Governo Italiano
Ministro per la
Pubblica Amministrazione

Trasparenza
Siti web
Amministrazione Trasparente
Accesso civico
Anagrafe delle prestazioni
Presidenza della Repubblica
Senato
Camera
Governo
Unione Europea
ANAC
AgID
ARAN
Agenzia per la Coesione Territoriale
SNA
ISTAT
Formez PA
OGP Italia
EIPA
ParteciPa
Portale Lavoro pubblico
Portale Mobilità
Qualità PA
Contatti
Ministro per la Pubblica Amministrazione

Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 Roma
Tel. (+39) 0668991

Ufficio Stampa

Dipartimento della funzione pubblica

Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 Roma
Tel. (+39) 0668991

Indirizzo PEC

protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Seguici su
     
Contatti Stampa
Per malfunzionamenti sito
Statistiche accessi
Note legali
Privacy policy
Siti archeologici
Dichiarazione di accessibilità

Da: Ejui 29/12/2021 22:56:20
Ma dopo quanto tempo si viene chiamati alle ultime prove?

Da: FALCO CC 30/12/2021 00:58:28
Euji

Dopo un mese esatto

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Ejui 30/12/2021 09:19:14
Grazie falco

Da: Zeus03  1  - 30/12/2021 09:21:17
Ragazzi la situazione del covid è seria, potrebbero rimandare secondo voi?

Da: paragas  1  - 30/12/2021 09:27:23
Raga ma circe ancora mulla

Da: Ejui 30/12/2021 11:02:22
Provato il km 3'28 su asfalto

Da: alabarda93 
Reputazione utente: +580
30/12/2021 11:29:51
Da: Ejui     30/12/2021 11.02.22
Provato il km 3'28 su asfalto

Marcel Jacobs ti fa un baffo:-)))))

Da: Ejui  1  - 30/12/2021 11:32:26
Mai, non sono nessuno io!

Da: Zeus03 30/12/2021 12:27:13
Ejui se posso chiedere, in quanto tempo li hai fatti i primi 600 metri?

Da: Ejui 30/12/2021 12:55:13
Non ho visto ma credo in 2 o poco poco meno

Da: FALCO CC 30/12/2021 13:04:33
Ejui

Ti do un consiglio spassionato , prova il km su pista , però bravo e' un buon tempo

Da: Ejui 30/12/2021 13:16:25
Su pista dici che migliora ?

Da: Rip Van Winkle 
Reputazione utente: +95
 1  - 30/12/2021 13:18:38
Si Ejui su pista perdi quei 5-10 secondi perché ammortizza meglio

Da: Ejui 30/12/2021 13:25:14
Cioè in che senso perdi, nel senso faccio un tempo migliore rispetto alla strada ?

Da: vill16 30/12/2021 14:14:29
Ragazzi io che ho avuto 66 come punteggio, mi conviene allenarmi in caso ci sia un aumento di posti?

Da: Rip Van Winkle 
Reputazione utente: +95
30/12/2021 14:32:22
Da: Ejui     30/12/2021 13.25.14
Cioè in che senso perdi, nel senso faccio un tempo migliore rispetto alla strada ?

Esattamente, perdi 5-10 secondi dal tempo che fai sull'asfalto, se tu su strada chiudi il km in 3.28, è altamente probabile che in pista fai sui 3.24-25 ma anche poco meno :-)

Da: Ejui 30/12/2021 14:36:20
Rip ma  a te come procede? Migliorato?

Da: Ejui 30/12/2021 14:41:07
Ero un po' fiacchetto però perché ho visto che non sono riuscito a fare i 400 m a razzo ma solo 300. Colpa del pranzo natalizio ahahaha

Da: alejandro67 30/12/2021 15:51:47
quindi in sostanza?


qualcuno sa quante persone sono state scartate tra i vfp1?..per farsi un'idea di quanti posti andranno ai civili

Da: G.R. 30/12/2021 15:59:41
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/23/21A07507/sg comunque qua c'è scritto quanti incrementi avremo quest'anno se non ho frainteso il contenuto

Da: Lor866 30/12/2021 18:42:10
Ma se dovessi essere positivo il giorno della prova sarò differito o escluso?

Da: AntoTortorella 30/12/2021 20:11:41
G.R scusami ma io bando quanti incrementi per allievi carabinieri quanti ce ne saranno?

Da: FALCO CC 30/12/2021 21:11:45
L'impatto su pista e' leggero , a suon di logica dovresti essere una saetta se già su strada lo finisci in 3 e 25 il km.

Ma non sempre e' così , bisogna sempre calcolare una serie di cose , tra cui ansia , prestazione quella mattina etc ....
Non si può immaginare un disastro né tanto meno una vera e propria rivoluzione, quindi l'importante è sapersi adattare alla pista , la strada fa il suo perché ma se già dimostri di avere testa in un terreno duro , allora la pista caro mio sarà una passeggiata .

Da: Spartacus5 30/12/2021 21:32:37
@alabarda93
Il giorno delle prove fisiche si fa il test delle urine ? O il secondo giorno
Grazie per la risposta

Da: FALCO CC  1  - 30/12/2021 21:33:52
Spartacus3

Nel giorno delle mediche , ovvero ai 3 giorni finali .
Alle fisiche si fanno solo quelle poi si torna a casa

Da: Spartacus5 30/12/2021 21:38:32
Grazie Falco quindi il giorno delle prove fisiche facciamo solo le prove fisiche poi quando saremo convocati per il secondo giorno lì si farà il test delle urine giusto?
@FALCOCC

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, ..., 700, 701, 702, 703, 704, 705 - Successiva >>


Torna al forum