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CONCORSO REGIONE PUGLIA - PRESELETTIVE
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Da: INV19/03/2014 12:46:20
Desidero esprimere il mio personale ringraziamento ai 4 delegati, sull'operato e preparazione dei quali sono certo.
Inoltre sono in linea con Annarella sul proseguo.
Dopo la certificazione del rispetto del patto di stabilità del 2012, però, occorrerà fare qualcosa da definire nei termini di legge e con la maggiore partecipazione possibile.
A questo proposito occorre aderire tutti al gruppo facebook uscendo dall'anonimato del forum per tenersi aggiornati ed eventualmente acconsentire sul da farsi.

Da: qual''è il19/03/2014 12:48:43
gruppo facebook?

Da: beh19/03/2014 13:09:30
anche perchè su questo forum si parla a "spiovere" spesso secondo me facendo un po' terrorismo psicologico.

cominciamo a mettere nome e cognome....solo allora si potrà parlare di "forum utile allo scambio di informazioni"

Da: Vincitore19/03/2014 13:28:01
Annarella allora quello che dobbiamo chiederci è come funziona la stabilizzazione a domanda dei precari. C'è un termine entro cui i precari aventi diritto devono presentare domanda di stabilizzazione?
Questo ci interessa perchè dal numero di domande si ricavano le disponibilità finanziarie residue. E se non c'è un termine noi dovremmo teoricamente aspettare all'infinito... ossia non avrebbe senso nemmeno la previsione di Caroli (assunzioni tra maggio e settembre).
Chi sa rispondere?

Da: Vincitore19/03/2014 13:40:04
Inoltre, dici che dalla loro parte c'è l'obbligo di legge. Possibile che dalla nostra non ci sia nessun diritto da far valere? Nemmeno quello di chiedere informazioni chiare su quello che avviene in regione?
Per loro c'è un procedimento amministrativo in corso che dura massimo trenta giorni. Per noi niente di niente? Nessun termine se non una previsione detta a voce da Caroli?
Dai su ragazzi, diamoci una mossa. L'idea di stare fermi fino a Maggio proprio non mi va giù...

Da: concorsista per caso19/03/2014 13:49:53
Posto che non ho un profilo fb, preferirei comunque una riunione"fisica", se ritenete anche non subito bensì attendendo, come dice Annarella, che si chiarisca meglio la situazione finanziaria specie per il capitolo assunzioni.
Sempre in maniera costruttiva dico ad Annarella che non ho dubbi nè sull'impegno nè sul livello della delegazione, e sono felice che alcune delle attività di cui scrivo sono già state avviate, ma quanto ho scritto sarebbe (e uso il condizionale perché i dubbi emersi sono già molti,  per cui accantonate pure) una strategia unitaria, non la somma di interventi singoli.
Io continuo a pensare che di politica si tratti, e gli spazi per fare una battaglia ri giustizia e verità li vedo tutti.
Dopodiché ripeto, per chi non l'avesse letto prima, che sono idoneo e anche se chiamato probabilmente resterei a lavorare dove sono, ma non mi piacciono le ingiustizie.

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Da: 79annarella  19/03/2014 14:57:27
Non ci sono termini per la presentazione delle istanze ma l'ufficio personale ne ha ricevute 200 e ritiene che non ve ne saranno altre
I vincitori secondo recente giurisprudenza del CdS sono titolari di diritto soggettivo dal momento della approvazione delle graduatorie definitive, ma lo strumento del ricorso attenzione é utile solo laddove sussista una lesione, cioè nel caso vi sia non un dubbio ma una certezza sul fatto che le assunzioni non vi saranno o cmq saranno notevolmente procrastinate.
Per un incontro sapete sono sempre disponibile ma se lo facciamo stavolta cerchiamo di esserci tutti. Conosco le solite facce ed è sempre bello farsi un caffè, ma qui si fa la guerra e ridete partecipare tutti

Da: Vincitore19/03/2014 15:32:58
Bene Annarella. Grazie. Competente e disponibile come sempre.

Ora facciamo un passo avanti. Bisogna chiedere all'ufficio del personale quando hanno ricevuto l'ultima richiesta (sempre se abbiamo diritto di chiedere questa informazione), in modo da calcolare quando scadono i trenta giorni.

Bisogna chiedere come stanno procedendo sugli altri punti da te elencati: quanta gente va in pensione? Quante persone si dimettono e vengono trasferiti? quanti sono i vincitori da assumere?  qual è stato il risparmio di spesa nello scorso anno per il personale? quanti soldi possiamo usare? da che mese possiamo permetterci di pagare gli stipendi dei vincitori e dei precari?

Bisogna chiedere se ci sono altri vincoli alle nostre assunzioni oltre quello elencati.

Del ricorso al momento non c'è bisogno. C'è bisogno di monitorare l'operato della regione su quello che ci interessa.

Nella Circolare n. 5/2013 del Ministro della Funzione Pubblica con gli "Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato e il reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi." al paragrafo "Norma speciale per regioni ed enti locali." c'è scritto: Le amministrazioni interessate definiranno preventivamente criteri trasparenti per garantire una
corretta attuazione della disposizione.
Domanda: La Regione Puglia ha definito i suddetti criteri???

L'incontro tra noi Vincitori e Idonei può essere l'occasione per contarci e confrontarci. Se per sabato 22 non riusciamo possiamo provarci per il 29. Che ne pensate?

Da: io avv. 19/03/2014 15:41:42
Io per lavoro viaggio spesso per questo sono latitante agli incontri,sabato 22 va bene,incontriamoci numerosi e stabiliamo le prossime mosse compatti e uniti siamo più forti

Da: io avv. 19/03/2014 15:58:20
In riferimento al ricorso per ora non ci sono i presupposti ma l'assunzione di personale prima di noi costituirebbe lesione del nostro diritto soggettivo all'assunzione.

Da: Ops 19/03/2014 16:56:26
Scusate! Ma i precari stanno già lavorando, vero? Se è così, i loro stipendi sono già inclusi nel bilancio e quindi non vanno a impattare sulle disponibilità economiche della regione. C'è qualcosa che mi sfugge?

Da: INV19/03/2014 17:23:17
Ma i requisiti, ovvero i tre anni di servizio, stanno continuando a maturare?
Mi spiego meglio: chi li sta ancora maturando fino a che data potranno successivamente presentare domanda di stabilizzazione?
Perchè se non ci fosse scadenza sarebbe 'na tragedia....

Da: 79annarella 19/03/2014 17:23:45
@ops   la maggior parte per non dire tutti i precari sono attualmente inseriti in progetti finanziati con fondi UE e si occupano proprio di gestione e controllo dei programmi operativi finanziati dai fondi FESR, FSE e dal Fondo di coesione. Pertanto sono pagati con soldi comunitari.
Se venissero inseriti in organico a tempo indeterminato i loro stipendi ricadranno sul bilancio regionale.

Da: che ne pensate?19/03/2014 17:32:25
Precari della Pa: chiarimenti sulle nuove procedure di stabilizzazione
Articolo 08.01.2014 (Giuseppe Donato Nuzzo)

Il Governo ha fornito i primi indirizzi per l'applicazione del D.L. 101/2013. Si punta all'assunzione a tempo indeterminato dei precari più meritevoli, da selezionare attraverso procedure di reclutamento speciali con riserva di posti. Possibile la proroga dei contratti a termine oltre il limite dei 36 mesi, subordinata all'avvio delle procedure di stabilizzazione.

L'art. 35, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001 (introdotto dalla Legge di Stabilità 2013) e l'art. 4, comma 6 del D.L. 31/08/2013, n. 101, convertito con modificazioni con legge 30/10/2013, n. 125, disciplinano due diverse procedure speciali di reclutamento a favore del personale precario delle pubbliche amministrazioni, finalizzate alla valorizzazione delle professionalità acquisite e, al contempo, alla riduzione del numero dei contratti a termine nel pubblico impiego.

I due interventi normativi rappresentano, almeno nelle intenzioni del legislatore, l'attuazione degli indirizzi programmativi definiti da Governo e Parti Sociali con il "Protocollo d'Intesa sul Lavoro Pubblico" del 3 maggio 2012, che prevedeva, tra l'altro, l'introduzione di "percorsi di accesso mediante un reclutamento ispirato alla "tenure track", nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione e dei limiti alle assunzioni", nonché interventi volti a "contrastare l'uso improprio e strumentale delle tipologie contrattuali di lavoro flessibile con disciplina della responsabilità dirigenziale e delle sanzioni da applicare per il caso di abuso".

Con la recente Circolare della Funzione Pubblica n. 5 del 21 novembre 2013, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ha fornito i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.L. 101/2013 soffermandosi, tra l'altro, sul reclutamento speciale previsto dall'art. 4 del decreto-legge in parola, "proprio perché è quello volto al superamento del fenomeno del precariato", sottolineando che tale reclutamento non comporta alcun diritto per i possibili beneficiari e "può essere avviato dalle amministrazioni in via facoltativa, in ragione del loro fabbisogno".

Nel rinviare al contenuto integrale della Circolare n. 5/2013 e relativi allegati, si rappresentano di seguito le principali caratteristiche delle due procedure di reclutamento speciale in parola e le novità introdotte in merito alla "proroga finalizzata" dei contratti a tempo determinato oltre il limite temporale dei 36 mesi.

Reclutamento speciale a regime. È la denominazione che la Circolare n. 5/2013 utilizza per individuare le procedure di reclutamento già disciplinate dall'art. 36, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165/2001.

Secondo detta disposizione, introdotta dalla legge di Stabilità 2013 e in vigore dal 1° gennaio 2013, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a. con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b. per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando".

Reclutamento speciale transitorio. È la denominazione che la Circolare n. 5/2013 utilizza per individuare le nuove procedure disciplinate dall'art. 4, comma 6, del D.L. 101/2013.

La disposizione prevede che, a decorrere dal 1° settembre 2013 (data di entrata di vigore del D.L. 101) e fino al 31 dicembre 2016, le pubbliche amministrazioni possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso a tempo indeterminato, per titoli ed esami, riservato per un massimo del 50% delle risorse assunzionali previste, a coloro che:

a. sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge n. 296/2006 e dell'art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007, ovvero:

    essere stati in servizio al 1° gennaio 2007 con tre anni di tempo determinato maturato nel quinquennio precedente;
    essere stati in servizio al 1° gennaio 2007 con tre anni di tempo determinato maturato in virtù di un contratto in essere al 29 settembre 2006, tenendo conto anche del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio precedente al 1° gennaio 2007;
    tre anni di tempo determinato già maturati nel quinquennio precedente al 1° gennaio 2007, per coloro non in servizio al 1° gennaio 2007;
    in servizio al 1° gennaio 2008 con tre anni di tempo determinato maturato in virtù di un contratto in essere al 28 settembre 2007, tenendo conto anche del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio precedente al 1° gennaio 2008.

b. coloro che alla data del 30 ottobre 2013 hanno maturato, negli ultimi cinque anni (ovvero nell'arco temporale che va dal 30 ottobre 2008 al 30 ottobre 2013), almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

Il carattere transitorio delle procedure speciali ex art. 4, comma 6, D.L. 101/2013 si evince dalla circostanza che dette procedure (a differenza di quelle speciali a regime) possono essere avviate entro limiti temporali ben definiti, vale a dire solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. Resta fermo il vincolo di non superare per ciascun anno la misura del 50%. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse.

Rapporto tra le due procedure speciali di reclutamento. Per espressa disposizione normativa le procedure speciali transitorie "possono essere avviate (…) in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Sul concetto di alternatività la Circolare n. 5/2013 chiarisce che "tale alternatività si pone rispetto all'esigenza di salvaguardare l'adeguato accesso dall'esterno e conseguentemente le due modalità di reclutamento speciale, nell'ambito del limite massimo del 50 per cento delle risorse previste per ciascun anno, sono tra loro complementari".

A fronte di una prima interpretazione che ritiene che le due procedure in esame siano alternative nel senso che non possano essere avviate contemporaneamente, la chiave di lettura fornita dalla circolare ministeriale sembra andare nella direzione opposta. Le amministrazioni, al fine di intercettare il maggior numero possibile di professionalità maturate dal personale precario, possono avviare contemporaneamente entrambe le procedure speciali di reclutamento, purché il numero totale di posti a riserva risulti pari o inferiore al 50% delle risorse assunzionali complessivamente bandite.

In tale prospettiva, la Circolare precisa altresì che il ricorso alle procedure speciali di reclutamento non può prescindere dall'adeguato accesso dall'esterno. Pertanto le amministrazioni non possono destinare più del 50% del loro budget assunzionale per il reclutamento speciale (sia quello a regime, sia per quello transitorio previsto nel quadriennio, sia per entrambi complementariamente considerati ove avviati nel quadriennio).

La proroga dei contratti oltre il limite dei 36 mesi. Il decreto legislativo n. 368/2001, applicabile al pubblico impiego in forza del rinvio operato dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, dispone che il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato solo quando la durata iniziale sia inferiore a tre anni. La proroga è ammessa una sola volta, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. In ogni caso, la durata complessiva del rapporto a termine non può essere superiore a tre anni.

Lo stesso d.lgs. n. 368 del 2001, all'art. 5 comma 4-bis, prevede, eccezionalmente, la possibilità di prorogare il contratto oltre il limite massimo dei 36 mesi mediante un'apposita procedura negoziale che coinvolge datore di lavoro e parti sindacali. A tale ipotesi (cd. proroga ordinaria) si aggiunge ora quella prevista dal D.L. n. 101/2013, (cd. proroga finalizzata), concernente la proroga disposta per consentire la conclusione delle procedure di reclutamento speciale transitorio.

La proroga "finalizzata". L'art. 4, comma 9, D.L. n. 101/2013 consente alle amministrazioni la proroga oltre il limite massimo dei 36 mesi dei rapporti di lavoro a termine dei soggetti interessati alle procedure di reclutamento speciale transitorio fino al completamento delle stesse e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, al ricorrere dei seguenti presupposti:

    previsione nella programmazione del fabbisogno relativa al quadriennio dell'avvio di procedure concorsuali di reclutamento speciale (sia secondo la normativa a regime, sia secondo la procedure transitorie previste dal D.L. 101/2013);
    rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di controllo della spesa del personale e assunzioni a tempo determinato e dei divieti di assunzione che scaturiscono in via sanzionatoria (art. 1, comma 557, della legge n. 296/2007 e art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008);
    rispetto dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, fatte salve le deroghe previste dalla legge;
    proroga nei confronti di coloro che alla data del 30 ottobre 2013 abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze;
    coerenza con il proprio effettivo fabbisogno, con le risorse finanziarie disponibili e con i posti in dotazione organica vacanti indicati nella programmazione triennale, anche alla luce delle cessazioni dal servizio che si prevede si verifichino nel corso del quadriennio.

Le proroghe "non finalizzate", disposte cioè senza avviare il reclutamento speciale, sono contrarie alle disposizioni previste dal decreto legge.

Proroga secondo il regime ordinario ex art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368/2001. Per le amministrazioni che non hanno le condizioni finanziarie e i posti in pianta organica per avviare il reclutamento speciale transitorio di cui al D.L. n. 101/2013, la durata massima dei contratti a tempo determinato rientra nel regime ordinario previsto dal decreto legislativo n. 368/2001, anche per quanto concerne i possibili spazi di proroga oltre il limite massimo dei tre anni.

In tali ipotesi, infatti, rimane applicabile la disposizione di cui all'art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368/2001 che, eccezionalmente, consente la proroga oltre il limite massimo di 36 mesi previa la stipula di contratti collettivi a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ragionando alla luce dei nuovi percorsi di stabilizzazione, sembra corretto affermare che la proroga ordinaria in parola possa essere motivata sul presupposto dell'avvio delle procedure di reclutamento speciale a regime previste dall'art. 35, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001, al fine di delineare un percorso speculare a quello definito dal D.L. n. 101/2013.

A tal proposito, la Circolare della Funzione Pubblica n. 5/2013 precisa che "le amministrazioni hanno la facoltà di valutare, in relazione al proprio fabbisogno e nel rispetto dei limiti finanziari in tema di lavoro flessibile, se continuare ad avvalersi, nelle more dell'esperimento delle procedure concorsuali di cui all'art. 35, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001, che non hanno carattere transitorio, per un periodo coerente con la durata delle suddette procedure, del personale interessato alle stesse. La programmazione e l'avvio delle predette procedure concorsuali rappresenta un presupposto importante per supportare le ragioni di una possibile deroga in sede di negoziazione, nella cui sede medesima saranno opportunamente valutati gli interessi rappresentati dalle parti, con particolare riferimento alla necessaria tutela del lavoratore, per evitare il rischio di precarizzazione, sulla corretta applicazione delle disposizioni speciali previste dal D.L. n. 101/2013".

Da: che ne pensate19/03/2014 17:57:36
a me non sembra si parli di assunzioni a domanda

Da: 79annarella 19/03/2014 18:16:52
LA NORMA CHE CI INTERESSA E' QUESTA

LEGGESTABILITA' 2014 N. 147/13, ART 1 comma 529 ,che così recita:

529. Le regioni che alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.

Di seguito   le condizioni  necessarie affinche'le Regioni    possano    procedere alla stabilizzazione  :

1) al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata,

2)stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi

3)i   contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché con il medesimo datore di lavoro,

4)le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni

5) dispongano di adegiuate proprie   risorse finanziarie

6) intervenga formale domanmda dal personale interes

Da: che ne pensate19/03/2014 18:38:59
scusate :(

Da: X TUTTI 19/03/2014 19:23:43
Venite su Facebook, se non avete un account fatevelo ad hoc: non costa niente e la situazione è importante! Magari lo userete solo per quel motivo ma fatelo, abbiamo bisogno di quanta più gente è possibile. Qui siamo anonimi, si dicono tante cose "giusto per" e non si conclude niente. Le decisioni le prendiamo lì, gli anonimi non sappiamo nemmeno se sono parte in causa o provocatori esterni. Qui notificheremo comunque, ma se volete avere voce in capitolo metteteci la faccia sul gruppo Facebook.

Da: COME TROVIAMO IL GRUPPO?19/03/2014 19:41:29
POSTATE IL LINK

Da: minime 19/03/2014 19:45:35
Scusate ma rispetto ai chiarimenti sulle nuove procedure di stabilizzazione, il nuovo bando per funzionari di categoria D sembra non rispettarle nella parte in cui non è prevista la riserva di posti inferiore o uguale al 50% dei precari, ma gli da la possibilità di accedere al 100% dei posti: "a fronte di una prima interpretazione che ritiene che le due procedure in esame siano alternative nel senso che non possano essere avviate contemporaneamente, la chiave di lettura fornita dalla circolare ministeriale sembra andare nella direzione opposta. Le amministrazioni, al fine di intercettare il maggior numero possibile di professionalità maturate dal personale precario, possono avviare contemporaneamente entrambe le procedure speciali di reclutamento, purché il numero totale di posti a riserva risulti pari o inferiore al 50% delle risorse assunzionali complessivamente bandite.

In tale prospettiva, la Circolare precisa altresì che il ricorso alle procedure speciali di reclutamento non può prescindere dall'adeguato accesso dall'esterno. Pertanto le amministrazioni non possono destinare più del 50% del loro budget assunzionale per il reclutamento speciale (sia quello a regime, sia per quello transitorio previsto nel quadriennio, sia per entrambi complementariamente considerati ove avviati nel quadriennio).

Da: negativo19/03/2014 20:07:27
Annarella tu dici che la stabilizzazione è legge ma è altrettanto evidente che l'assunzione di vincitori di un regolare concorso non sia da meno. Quanto all'opportunità non si discute su cosa sia piu' eticamente corretto.
Quindi giuridicamente non si puo' non considerare che abbiamo maturato il diritto prima del concretizzarsi di un'aspettativa giuridica dei precari.
Parli di mancanza di legittimazione ad agire: e allora dimmi se non avrei un interesse a ricorrere nel caso in cui la Regione spendesse un euro per assumere un precario anche se solo per un minuto.
Inoltre non credi che aver studiato, speso tempo soldi per i libri per una procedura concorsuale conclusasi positivamente ed il cui provvedimento finale non puo' che essere l'assunzione , costituisca l'interesse concreto ed attuale violato che giustifica la legittimazione ad agire? Pensiamoci, in tutte le P.A. assumono anche se con il contagocce, è impensabile che la Regione non debba spendere per il personale..... e prima o poi lo farà; costringiamola ad iniziare con noi, senza tralasciare nessuna strada....................propongo di andare a bloccare il traffico sull'estramurale capruzzi tutti noi 80 vincitori del concorso se a maggio non mettono mani alla borsa.
Cosi' dicevano e così devono fare, abbiamo già atteso molto e non dobbiamo perdere altro tempo, se a maggio non iniziano ad assumere seppur a scaglioni.....facciamo casino.  

Da: X TUTTI19/03/2014 21:06:12
Il link del gruppo è:
www.facebook.com/groups/231347970375296

Raggiungeteci per piacere così rimarrete aggiornati e potremo discutere come si deve sul da farsi.

Da: conta bile19/03/2014 21:23:25
maniglio.antonio@consiglio.puglia.it
Ripeto questa è la mail dell'assessore Maniglio.
Si trova facilmente su internet quindi non si lede alcun diritto alla riservatezza pubblicandola.
Io suggerirei con modi garbati di far presente all'assessore la nostra paradossale situazione di vincitori di concorso il cui diritto soggettivo all'assunzione viene subordinato alla stabilizzazione di precari che venivano assunti grazie magari ad amicizie altolocate mentre noi sudavamo le proverbiali sette camice per poter superara le diverse prove concorsuali.
E' pur sempre un inizio e non costa nulla farlo.

Da: 79annarella 20/03/2014 10:21:36
Maniglio è stato informato della ns situazione, speriamo che domani esponga la situazione che gli abbiamo prospettato

Da: anmia 20/03/2014 10:45:03
Ringrazio Annarrella e gli altri delegati per l'impegno, proprio ieri casualmente ho conosciuto una precaria che mi ha detto che non si capisce niente e.che cmq.non tutti i precari sono pagati con i fondi europei lei per esempio che lavora all'assessorato della sanità  grava sul bilancio della regione.

Da: X anmia20/03/2014 10:58:00
e ha fatto la domanda per la stabilizzazione? ti ha dato altri dati?

Da: 79annarella 20/03/2014 11:16:13
quelli del comparto sanità non gravano sul nostro capitolo di spesa, attenzione :D

Da: anmia 20/03/2014 11:21:14
Mi ha detto che ogni giorno parlano con i sindacati ma non si capisce niente per lavora da un anno e mezzo e che dovrebbe rientrare anche lei ma il caos regna sovrano.

Da: Vincitore20/03/2014 11:53:08
Annarella, se è vero (come dicono alla regione) che hanno ricevuto 200 domande di stabilizzazione e non se ne aspettano altre, allora hanno tutti gli elementi per farsi i conti in cassa. Bisogna chiedere a che punto sono questi conti. Non possiamo aspettare maggio (altri 2 mesi!!!) senza notizie. La PA deve essere trasparente, quindi abbiamo diritto di sapere. Sei d'accordo con me?
Domanda: c'è un termine entro cui chi presenta domanda di stabilizzazione deve essere assunto? Mi spiego meglio: alla fine del procedimento amministrativo (30 giorni) potrebbero rispondere che l'assunzione verrà effettuata ad esempio fra 1 mese, 6 mesi, 1 anno, ecc?

Da: Uff 20/03/2014 14:21:25
Raga ma Renzi parla di blocco di assunzioni... Uffffffffa

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